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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. ER OS Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2957 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Braila- Romania in data 07/10/1974, elettivamente domiciliata in Parte_1 Palermo via N. Morello n.40, presso lo studio dell'avv. Gasbarro Graziella che la rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 24/03/1955, elettivamente domiciliato in Controparte_1 Palermo via E. Amari n.76, presso lo studio dell'avv. Fratello Carlo che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 13/06/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 07/10/2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
a tale fine, ciascuno di essi potrà liberamente fissare la residenza e/o il domicilio ove vorrà, anche all'estero, impegnandosi, sin d'ora, a rendere edotto l'altro coniuge di ogni suo eventuale trasferimento.
2. La casa coniugale, sita in Palermo, nella via Agordat n. 51, condotta in locazione dal CP_1 continuerà ad essere abitata da quest'ultimo.
3. Riguardo alle rispettive condizioni economiche dei signori e Controparte_1 Parte_1
gli stessi si dànno reciprocamente atto di disporre di un reddito adeguato a provvedere
[...] autonomamente alle proprie esigenze, sicchè nessuno dei due verserà all'altro un qualsivoglia contributo di mantenimento.
4. Le Parti si dànno il reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nulla-osta per qualsiasi Autorità competente”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 13/06/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 26/09/2015 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 226 - P. I - Anno 2015).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 28 ottobre 2025.
Il Presidente
ER OS
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. ER OS Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2957 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Braila- Romania in data 07/10/1974, elettivamente domiciliata in Parte_1 Palermo via N. Morello n.40, presso lo studio dell'avv. Gasbarro Graziella che la rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 24/03/1955, elettivamente domiciliato in Controparte_1 Palermo via E. Amari n.76, presso lo studio dell'avv. Fratello Carlo che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 13/06/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 07/10/2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
a tale fine, ciascuno di essi potrà liberamente fissare la residenza e/o il domicilio ove vorrà, anche all'estero, impegnandosi, sin d'ora, a rendere edotto l'altro coniuge di ogni suo eventuale trasferimento.
2. La casa coniugale, sita in Palermo, nella via Agordat n. 51, condotta in locazione dal CP_1 continuerà ad essere abitata da quest'ultimo.
3. Riguardo alle rispettive condizioni economiche dei signori e Controparte_1 Parte_1
gli stessi si dànno reciprocamente atto di disporre di un reddito adeguato a provvedere
[...] autonomamente alle proprie esigenze, sicchè nessuno dei due verserà all'altro un qualsivoglia contributo di mantenimento.
4. Le Parti si dànno il reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nulla-osta per qualsiasi Autorità competente”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 13/06/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 26/09/2015 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 226 - P. I - Anno 2015).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 28 ottobre 2025.
Il Presidente
ER OS
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