Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/03/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1207/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Luisa Bettio Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 1207/2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. CACCIATORE VELIA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. CACCIATORE VELIA, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni delle parti in ordine al divorzio congiuntamente rassegnate nelle note scritte depositate il 25.02.2025 in sostituzione dell'udienza del 04.03.2025:
pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i sig.ri e , celebrato in Rubano (PD) il 30.09.1990, con atto Parte_1 CP_1
trascritto nel registro di Stato civile del Comune Padova, Atto Num. 389, Parte 2,
Serie B, anno 1990, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune
di annotare la pronuncia a margine dell'atto, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo che di seguito si riportano:
condizioni
a) I sig.ri e si obbligano a trasferire a titolo gratuito in parti uguali ai figli Parte_1 CP_1
e le rispettive quote di comproprietà della casa in montagna Parte_2 Parte_3
sita a Folgaria, via Laita 41 cosi tavolarmente descritta: C.C AR , PARTITA TAVOLARE 5794
p.ed. 2387, edificio, mq. 570 P.M. 4 nella consistenza e con le relative parti comuni, le comproprietà
e le consortalità così come apparenti nel competente Libro Fondiario. Quanto sopra risulta così censito all'Ufficio del Catasto di TRENTO (Ufficio Catasto competente ROVERETO): CATASTO
FABBRICATI Comune di AR - C.C. 154 - Foglio 11 (undici) p.ed. 2387 sub. 3, Via Laita n. 41, p.
T-1, Cat. A/2, cl. 4, vani 4, mq. 71, RCE. 330,53 p.ed. 2387 sub. 5, Via Laita n. 41 n. 42, p. 1, Cat. F/1,
PM 1÷4 (in quota)
b) I sig.ri e con riferimento all'unità immobiliare a destinazione Parte_1 CP_1
abitativa e/o relative pertinenze oggetto del presente contratto, dichiarano di essersi avvalsi dei benefici fiscali previsti dall'articolo 16-bis, D.P.R. n. 917/1986. A tal fine, non essendo ancora del tutto trascorso l'intero decennio di godimento della detrazione, tra le parti si stabilisce che la detrazione, per le rate residue ancora non utilizzate, rimarrà a favore dei sig.ri e Parte_1 per la quota di spesa da ognuno sostenuta, ai sensi di quanto disposto dal comma ottavo CP_1 del citato articolo 16-bis, D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.)
c) Il trasferimento immobiliare come indicato alla lett. a) del presente accordo verrà formalizzato davanti al Notaio di Padova entro 60 giorni dalla sentenza di divorzio. Per_1
d) Tale accordo patrimoniale tra i ricorrenti a beneficio dei figli e Parte_2 [...]
rientra nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali e viene considerato elemento Parte_3
funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare per la regolamentazione e definizione dei rapporti patrimoniali sorti in dipendenza del matrimonio e della convivenza familiare, beneficiando, pertanto, delle esenzioni di legge.
2) Darsi atto che i figli e sono economicamente autosufficienti Parte_2 Parte_3
e per l'effetto revocarsi definitivamente il mantenimento diretto posto a carico di ciascun genitore.
3) I coniugi danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti, di non avere pertanto nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale.
4) Spese legali compensate.
FATTO E DIRITTO I sigg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario il 30/09/1990 in Rubano (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova, n. 389, Parte 2, Serie B, anno 1990.
Dalla loro unione sono nati i figli il 29.08.1993 a Padova (PD), e Parte_2
il 28.12.1996 a Padova (PD). Parte_3
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente
delegato del Tribunale di Padova il 31.05.2010 e la separazione è stata omologata il
06.08.2010.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità, quanto ai punti 2, 3 delle rassegnate conclusioni. Non necessitato di essere recepite le condizioni di cui al punto 1 perché
mero accordo negoziale.
In ogni caso il Tribunale dà atto che le parti hanno concordato l'obbligo di trasferimento immobiliare di cui al punto 1 delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio. Si evidenzia che, non trattandosi di atto notarile, il Presidente delegato e questo collegio si limita a raccogliere i loro accordi in ordine all'obbligo di trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi,
oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 30/09/1990 in Rubano (PD) e trascritto nel
[...] CP_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova, n. 389, Parte 2, Serie B,
anno 1990;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti 2, 3 delle rassegnate conclusioni;
4. dà atto che le parti, a regolamentazione dei loro interessi, hanno concordato l'obbligo di trasferimento immobiliare di cui al punto 1 delle conclusioni sopra riportate;
5. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 11.3.2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti