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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/07/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
Considerato che l'udienza del 10.07.2025 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; Rilevato che le parti hanno depositato note di trattazione scritta nel termine assegnato;
Decide la causa come da sentenza che deposita telematicamente.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OD, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 854/2021 R.G. promossa da nata a [...] il [...] e residente a [...]
Ruffini n. 75 (C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosa CodiceFiscale_1
Pugnaghi;
RICORRENTE contro
(P. IVA: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Generale pro tempore, dott. con sede in OD, Controparte_2 via Del Pozzo n. 71, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Sandro Mainardi;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: pubblico impiego - dirigente medico part-time - indennità di esclusività
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte ricorrente conclude come da note autorizzate del 21.05.2025: “in via principale, di accogliere, in primo luogo, le conclusioni già espresse nel ricorso introduttivo, ovvero: “1) accertare e dichiarare che l'art. 112 del CCNL 19 dicembre 2019 nella parte in cui riduce l'indennità di esclusività per i dirigenti medici ad orario ridotto in proporzione alla pagina 1 di 8 riduzione oraria è nulla perché priva di causa per i motivi indicati in ricorso;
2) accertare e dichiarare che l'art. 112 del CCNL 19 dicembre 2019 nella parte in cui riduce l'indennità di esclusività per i dirigenti medici ad orario ridotto in proporzione alla riduzione oraria è nulla perché costituisce discriminazione indiretta per i motivi indicati in ricorso;
3) accertare e dichiarare il diritto della dott. a percepire per intero l'indennità di esclusività Parte_1 senza alcuna decurtazione rapportata all'orario di lavoro part-time, per le ragioni indicate in ricorso fra le quali la ragione discriminatoria, 4) conseguentemente, condannare
[...]
” a corrispondere a favore della dott. a Controparte_1 Parte_1 decorrere dal 1° gennaio 2020 la differenza fra la somma di euro 1.065,97 pari all'intero valore dell'indennità di esclusività e il valore di euro 561,02 pari all'indennità di esclusività effettivamente corrisposta in ragione della decurtazione per lavoro part-time; 5) condannare il datore di lavoro a ricostituire la posizione previdenziale della ricorrente sulla base dell'intero valore dell'indennità di esclusività e non sul solo valore di euro 561,02 per i motivi indicati in ricorso, con vittoria di spese, competenze ed onorari”; o, in subordine, sospendere il presente giudizio e sollevare davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europe questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del TFUE al fine di fornire la corretta interpretazione della direttiva 15 dicembre 1997 n 81 CE, della direttiva 2004/113 CE, della direttiva CE del 5 luglio 2006 n. 54, della direttiva 10 maggio 2023 n 970 del Parlamento e del Consiglio dell'UE, e la verifica della coerenza della interpretazione fornita dalla sentenza della Corte di Cassazione n 5434/2025 alle predette direttive e quindi se le predette direttive ostino alla normativa di uno stato membro che preveda la riduzione dell'indennità di esclusività del dirigente medico in ragione della riduzione dell'orario di lavoro part time riduzione concessa unicamente per gravi esigenze familiari o sociali ed in particolare se le predette direttive ostino alla normativa di cui all'art. 112 comma 10 del CCNL 19 dicembre 2019 del settore pubblico della dirigenza medica e all'art. 7 del d.lgs 81/2015 il cui combinato disposto legittima la riduzione dell'indennità di esclusività al dirigente medico in rapone dell'orario di lavoro part time, riduzione oraria concessa unicamente per gravi esigenze familiari o sociali in presenza di un obbligo di legge e contrattuale a che il dirigente medico in regime di part time non svolga attività libero professionale non solo esterna alla struttura datrice di lavoro pubblica come previsto per i dirigenti medici full time, ma anche internamente alla stessa struttura pubblica.” Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
Il procuratore di parte resistente conclude come da note autorizzate del 07.07.2025:
“RESPINGERE le domande tutte avanzate nel ricorso in epigrafe da parte della dott.ss Parte_1
pagina 2 di 8 in quanto infondate. Con il favore di spese e compensi ex D.M. 55/2014, Spese Generali, Pt_1
IVA e CPA come per legge.
Si chiede, altresì, che il Giudice voglia provvedere, come indicato dalla Suprema Corte, alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione RG n. 19576/2024 concluso con sentenza n.
5434/2025.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 28.09.2021, la dott.ssa Parte_1 premesso di essere Dirigente medico a tempo indeterminato dell'
[...]
a decorrere dall'1.01.2020 (dall'1.08.1988 dipendente Controparte_1 dell' , incorporato per fusione dall'azienda convenuta), di Controparte_3 aver lavorato in regime di part-time (25 ore settimanali dall'1.09.2000 e 20 ore settimanali dal 09.03.2005) e di aver percepito l'indennità di esclusività ex art. 36, comma 4, CCNL Dirigenza medica per intero sino all'anno 2019 (€. 1.065,97), ridotta ad
€. 561,02 a decorrere dal mese di gennaio 2020, ha convenuto in giudizio l'
[...]
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Controparte_1 accertare e dichiarare che l'art. 112 del CCNL 19 dicembre 2019 nella parte in cui riduce l'indennità di esclusività per i dirigenti medici ad orario ridotto in proporzione alla riduzione oraria è nulla perché priva di causa per i motivi indicati in ricorso;
2) accertare e dichiarare che l'art. 112 del CCNL 19 dicembre 2019 nella parte in cui riduce l'indennità di esclusività per i dirigenti medici ad orario ridotto in proporzione alla riduzione oraria è nulla perché costituisce discriminazione indiretta per i motivi indicati in ricorso;
3) accertare e dichiarare il diritto della dott. a percepire per intero l'indennità di esclusività senza alcuna decurtazione Parte_1 rapportata all'orario di lavoro part-time, per le ragioni indicate in ricorso fra le quali la ragione discriminatoria, 4) conseguentemente, condannare Controparte_1
a corrispondere a favore della dott. a decorrere dal 1° gennaio 2020
[...] Parte_1 la differenza fra la somma di euro 1.065,97 pari all'intero valore dell'indennità di esclusività e il valore di euro 561,02 pari all'indennità di esclusività effettivamente corrisposta in ragione della decurtazione per lavoro part-time; 5) condannare il datore di lavoro a ricostituire la posizione previdenziale della ricorrente sulla base dell'intero valore dell'indennità di esclusività e non sul solo valore di euro 561,02 per i motivi indicati in ricorso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
pagina 3 di 8 2. L , tempestivamente costituitasi in Controparte_4 giudizio, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea, instando per il rigetto del ricorso;
in via subordinata, essa ha chiesto attivarsi la procedura di cui all'art. 64 del D. Lgs. n. 165/2001, così emettere “ordinanza non impugnabile, nella quale indica la questione da risolvere, fissa una nuova udienza di discussione non prima di centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della cancelleria, dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria difensiva al .” CP_5
3. Con ordinanza del 30.06.2023 è stata attivata la procedura ex art. 64, T.U.
Pubblico Impiego, conseguentemente è stata rimessa all' la questione pregiudiziale CP_5 concernente la validità della clausola prevista dall'art. 112, comma 10 del CCNL Area
Sanità, ovvero la compatibilità con il principio di non discriminazione ex art. 4, Direttiva
97/81/CE della previsione pattizia che prevede la riduzione dell'indennità di esclusività per il dirigente medico in regime di orario ridotto, al quale è preclusa l'attività libero professionale sia in regime di libera professione extramuraria, sia in regime di libera professione intramuraria.
L' non ha dato corso all'accordo di interpretazione autentica per la mancata CP_5 partecipazione alle trattative di tutte le sigle sindacali firmatarie del CCNL (cfr. comunicazione del 02.08.2023).
4. Sul merito
4.1. Con la sentenza non definitiva n. 675/2024, pronunciata in data 17.07.2024
(a cui si rinvia integralmente;
cfr. paragrafi da 4.1 a 4.9), l'intestato Tribunale ha accertato e dichiarato “invalida la clausola contenuta nell'art. 112, CCNL Area Sanità del 19.12.2019, per contrasto con il principio di non discriminazione, nella parte in cui prevede la riduzione dell'indennità di esclusività per il dirigente medico in regime di orario ridotto”, riservando la statuizione di condanna al pagamento delle differenze retributive e delle spese di lite all'esito delle determinazioni della convenuta circa la proposizione del ricorso per
Cassazione. Parte
4.2. L' di OD ha proposto ricorso per cassazione in data 13.09.2024 e con provvedimento del 30.09.2024 è stata disposta la sospensione del procedimento, ai sensi dell'art. 64, comma 3, D. Lgs n. 165/2001.
pagina 4 di 8 4.3. Con sentenza n. 5434/2025 dell'1.032025, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'AOU di OD, così statuendo: “8. In definitiva, dalla disamina complessiva della disciplina contrattuale sulla posizione del dirigente con impegno orario ridotto emerge che le parti sociali hanno modulato l'applicazione del criterio del pro rata temporis previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 81 del 2015 rimanendo nel perimetro delineato dalla Corte di giustizia UE nell'interpretazione della direttiva e dell'accordo quadro in materia, riproporzionando i trattamenti economici e salvaguardando i diritti che attengono strettamente alla persona, non senza prevedere alcune disposizioni di miglior favore, secondo la clausola 6.1. del medesimo accordo («Gli Stati membri e/o le parti sociali possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli rispetto a quelle previste nel presente accordo»).
8.1. Tale approdo consente anche di superare l'ulteriore argomento, pure sviluppato nella sentenza impugnata, in ordine alla nuova disposizione contrattuale, che avrebbe nuovamente riconosciuto per intero l'indennità di esclusività ai dirigenti medici con impegno orario ridotto.
Infatti, le parti sociali, nell'autonomia loro rimessa ed in esito alle dinamiche negoziali, ben potevano modificare, sul punto, l'intesa raggiunta in precedenza, ma, come ben chiarito dal , ciò si è reso possibile solo con la nuova contrattazione ed il reperimento di fondi CP_5 idonei a riconoscere a tutti i dirigenti il trattamento per intero.
9. Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza cassata, con rinvio della causa al Tribunale di
OD che si atterrà all'interpretazione indicata, provvedendo anche in ordine delle spese del presente giudizio di cassazione, nulla disponendo nei confronti del , che si è limitato a CP_5 presentare memoria nel giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 64, comma 5, d.lgs. n. 165 del
2001, senza acquisire, di conseguenza, la qualità di parte, anche in ordine alle spese (Cass. Sez.
L, 16/12/2009, n. 26364).”
Le parti hanno riassunto il procedimento nei termini di legge, instando per l'accoglimento delle conclusioni ut supra trascritte.
4.4. La Cassazione ha affermato che al rapporto di lavoro del dirigente medico si applica la disciplina stabilita per il contratto part-time. Nel valutare la conformità al principio di non discriminazione dell'art. 112, comma 10 CCNL di settore, nella parte in cui applica il criterio del pro rata temporis all'indennità di esclusività, la Suprema Corte ha ritenuto la natura non discriminatoria della citata disposizione contrattuale sul rilievo che l'art. 7, D. Lgs. n. 81/2015 riserva ai contratti collettivi la possibilità di rimodulare i trattamenti economici e normativi in base alla ridotta entità della prestazione lavorativa.
pagina 5 di 8 Da qui la legittimità del citato comma 10, che “prevede in via generale l'applicazione del criterio del pro rata temporis al trattamento economico, ivi inclusa espressamente anche l'indennità di esclusività, avente ormai natura dichiaratamente retributiva e ricompresa nel trattamento economico fondamentale, ai sensi degli artt. 82 e 83 del CCNL.”
Nella sentenza si enuncia il seguente principio di diritto, a cui il giudice del rinvio è tenuto a conformarsi: “Ad analoga conclusione occorre pervenire con riferimento all'indennità di esclusività, a fortiori nel regime innovato dal d.lgs. n. 81 del 2015. Infatti, tale compenso aggiuntivo, benché destinato ad incentivare la scelta del dirigente medico di concentrare il proprio impegno professionale sul solo ente di appartenenza, ai sensi dell'art. 15-quater, comma
4 (come modificato dal d.l. 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138) e comma 5, d.lgs. n. 502 del 1992, si sostanzia in un trattamento economico avente natura retributiva corrisposto dal datore in ragione del rapporto lavorativo, come tale rientrante nella regola generale del riproporzionamento prevista dall'art. 7, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 81 del 2015 (arg. ex Cass. Sez. L., 02/05/2024, n. 11865), risultando, quindi, correlato al ridotto impegno lavorativo.”
4.5. Va disattesa la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, ai fine di verificare la compatibilità della normativa dettata dagli artt. 112, comma 10 del CCNL di settore e 7 del D. Lgs n.
81/2015 con le direttive 97/81/CE, 2004/113/CE, n. 54/2006, nonché con la direttiva n. 970/2023 del Parlamento e del Consiglio dell'UE.
Si osserva al riguardo come la Cassazione abbia esaminato la compatibilità della normativa interna con il diritto eurounitario, ritenendola conforme all'Accordo Quadro, puntualizzando quanto segue: “6.1. Né, sotto questo profilo, potrebbe dubitarsi della non conformità della disposizione interna al diritto comunitario.
Infatti, come osservato in precedenza, la Corte di Giustizia UE ha chiarito che il principio del pro rata temporis contiene una specificazione delle ragioni oggettive indicate al comma 1 della clausola 4, perché enuncia un criterio che giustifica la riduzione proporzionata delle “condizioni di impiego” in ogni ipotesi in cui il diritto in contestazione sia strettamente correlato alla quantità della prestazione resa;
in tale ottica, ha ritenuto applicabile la riparametrazione anche agli assegni familiari, di per sé non condizionati dalla durata della prestazione lavorativa, in ragione dell'accertata natura retributiva di tale emolumento, corrisposto dal datore in denaro, e, dunque, divisibile;
caratteristiche che, all'evidenza, ricorrono anche per l'indennità di esclusività,
pagina 6 di 8 che può, dunque, essere riparametrata in relazione alla durata ridotta della prestazione lavorativa. […] le parti sociali hanno modulato l'applicazione del criterio del pro rata temporis previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 81 del 2015 rimanendo nel perimetro delineato dalla Corte di giustizia UE nell'interpretazione della direttiva e dell'accordo quadro in materia.”
4.6. Alla luce del principio di diritto espresso nella sentenza n. 5434/2025, deve trarsi la conclusione che il principio di non discriminazione, come codificato dalla disciplina interna ed eurounitaria, non osta a che il dirigente medico con orario ridotto percepisca un'indennità di esclusività riparametrata alla durata della prestazione lavorativa, con conseguente rigetto di tutte le domande formulate dalla dott.ssa
Parte_1
5. Sulle spese di lite
Con la sentenza n. 77/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 co. 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.
L'assoluta novità della questione esaminata e i dubbi interpretativi - risolti dalla pronuncia della Cassazione n. 5334/2025 - giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, sia del presente procedimento che del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di OD, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) RIGETTA le domande della dott.ssa Parte_1
2) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
OD, 15 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
pagina 7 di 8 dott. Vincenzo Conte
pagina 8 di 8
Decide la causa come da sentenza che deposita telematicamente.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OD, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 854/2021 R.G. promossa da nata a [...] il [...] e residente a [...]
Ruffini n. 75 (C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosa CodiceFiscale_1
Pugnaghi;
RICORRENTE contro
(P. IVA: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Generale pro tempore, dott. con sede in OD, Controparte_2 via Del Pozzo n. 71, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Sandro Mainardi;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: pubblico impiego - dirigente medico part-time - indennità di esclusività
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte ricorrente conclude come da note autorizzate del 21.05.2025: “in via principale, di accogliere, in primo luogo, le conclusioni già espresse nel ricorso introduttivo, ovvero: “1) accertare e dichiarare che l'art. 112 del CCNL 19 dicembre 2019 nella parte in cui riduce l'indennità di esclusività per i dirigenti medici ad orario ridotto in proporzione alla pagina 1 di 8 riduzione oraria è nulla perché priva di causa per i motivi indicati in ricorso;
2) accertare e dichiarare che l'art. 112 del CCNL 19 dicembre 2019 nella parte in cui riduce l'indennità di esclusività per i dirigenti medici ad orario ridotto in proporzione alla riduzione oraria è nulla perché costituisce discriminazione indiretta per i motivi indicati in ricorso;
3) accertare e dichiarare il diritto della dott. a percepire per intero l'indennità di esclusività Parte_1 senza alcuna decurtazione rapportata all'orario di lavoro part-time, per le ragioni indicate in ricorso fra le quali la ragione discriminatoria, 4) conseguentemente, condannare
[...]
” a corrispondere a favore della dott. a Controparte_1 Parte_1 decorrere dal 1° gennaio 2020 la differenza fra la somma di euro 1.065,97 pari all'intero valore dell'indennità di esclusività e il valore di euro 561,02 pari all'indennità di esclusività effettivamente corrisposta in ragione della decurtazione per lavoro part-time; 5) condannare il datore di lavoro a ricostituire la posizione previdenziale della ricorrente sulla base dell'intero valore dell'indennità di esclusività e non sul solo valore di euro 561,02 per i motivi indicati in ricorso, con vittoria di spese, competenze ed onorari”; o, in subordine, sospendere il presente giudizio e sollevare davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europe questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del TFUE al fine di fornire la corretta interpretazione della direttiva 15 dicembre 1997 n 81 CE, della direttiva 2004/113 CE, della direttiva CE del 5 luglio 2006 n. 54, della direttiva 10 maggio 2023 n 970 del Parlamento e del Consiglio dell'UE, e la verifica della coerenza della interpretazione fornita dalla sentenza della Corte di Cassazione n 5434/2025 alle predette direttive e quindi se le predette direttive ostino alla normativa di uno stato membro che preveda la riduzione dell'indennità di esclusività del dirigente medico in ragione della riduzione dell'orario di lavoro part time riduzione concessa unicamente per gravi esigenze familiari o sociali ed in particolare se le predette direttive ostino alla normativa di cui all'art. 112 comma 10 del CCNL 19 dicembre 2019 del settore pubblico della dirigenza medica e all'art. 7 del d.lgs 81/2015 il cui combinato disposto legittima la riduzione dell'indennità di esclusività al dirigente medico in rapone dell'orario di lavoro part time, riduzione oraria concessa unicamente per gravi esigenze familiari o sociali in presenza di un obbligo di legge e contrattuale a che il dirigente medico in regime di part time non svolga attività libero professionale non solo esterna alla struttura datrice di lavoro pubblica come previsto per i dirigenti medici full time, ma anche internamente alla stessa struttura pubblica.” Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
Il procuratore di parte resistente conclude come da note autorizzate del 07.07.2025:
“RESPINGERE le domande tutte avanzate nel ricorso in epigrafe da parte della dott.ss Parte_1
pagina 2 di 8 in quanto infondate. Con il favore di spese e compensi ex D.M. 55/2014, Spese Generali, Pt_1
IVA e CPA come per legge.
Si chiede, altresì, che il Giudice voglia provvedere, come indicato dalla Suprema Corte, alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione RG n. 19576/2024 concluso con sentenza n.
5434/2025.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 28.09.2021, la dott.ssa Parte_1 premesso di essere Dirigente medico a tempo indeterminato dell'
[...]
a decorrere dall'1.01.2020 (dall'1.08.1988 dipendente Controparte_1 dell' , incorporato per fusione dall'azienda convenuta), di Controparte_3 aver lavorato in regime di part-time (25 ore settimanali dall'1.09.2000 e 20 ore settimanali dal 09.03.2005) e di aver percepito l'indennità di esclusività ex art. 36, comma 4, CCNL Dirigenza medica per intero sino all'anno 2019 (€. 1.065,97), ridotta ad
€. 561,02 a decorrere dal mese di gennaio 2020, ha convenuto in giudizio l'
[...]
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Controparte_1 accertare e dichiarare che l'art. 112 del CCNL 19 dicembre 2019 nella parte in cui riduce l'indennità di esclusività per i dirigenti medici ad orario ridotto in proporzione alla riduzione oraria è nulla perché priva di causa per i motivi indicati in ricorso;
2) accertare e dichiarare che l'art. 112 del CCNL 19 dicembre 2019 nella parte in cui riduce l'indennità di esclusività per i dirigenti medici ad orario ridotto in proporzione alla riduzione oraria è nulla perché costituisce discriminazione indiretta per i motivi indicati in ricorso;
3) accertare e dichiarare il diritto della dott. a percepire per intero l'indennità di esclusività senza alcuna decurtazione Parte_1 rapportata all'orario di lavoro part-time, per le ragioni indicate in ricorso fra le quali la ragione discriminatoria, 4) conseguentemente, condannare Controparte_1
a corrispondere a favore della dott. a decorrere dal 1° gennaio 2020
[...] Parte_1 la differenza fra la somma di euro 1.065,97 pari all'intero valore dell'indennità di esclusività e il valore di euro 561,02 pari all'indennità di esclusività effettivamente corrisposta in ragione della decurtazione per lavoro part-time; 5) condannare il datore di lavoro a ricostituire la posizione previdenziale della ricorrente sulla base dell'intero valore dell'indennità di esclusività e non sul solo valore di euro 561,02 per i motivi indicati in ricorso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
pagina 3 di 8 2. L , tempestivamente costituitasi in Controparte_4 giudizio, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea, instando per il rigetto del ricorso;
in via subordinata, essa ha chiesto attivarsi la procedura di cui all'art. 64 del D. Lgs. n. 165/2001, così emettere “ordinanza non impugnabile, nella quale indica la questione da risolvere, fissa una nuova udienza di discussione non prima di centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della cancelleria, dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria difensiva al .” CP_5
3. Con ordinanza del 30.06.2023 è stata attivata la procedura ex art. 64, T.U.
Pubblico Impiego, conseguentemente è stata rimessa all' la questione pregiudiziale CP_5 concernente la validità della clausola prevista dall'art. 112, comma 10 del CCNL Area
Sanità, ovvero la compatibilità con il principio di non discriminazione ex art. 4, Direttiva
97/81/CE della previsione pattizia che prevede la riduzione dell'indennità di esclusività per il dirigente medico in regime di orario ridotto, al quale è preclusa l'attività libero professionale sia in regime di libera professione extramuraria, sia in regime di libera professione intramuraria.
L' non ha dato corso all'accordo di interpretazione autentica per la mancata CP_5 partecipazione alle trattative di tutte le sigle sindacali firmatarie del CCNL (cfr. comunicazione del 02.08.2023).
4. Sul merito
4.1. Con la sentenza non definitiva n. 675/2024, pronunciata in data 17.07.2024
(a cui si rinvia integralmente;
cfr. paragrafi da 4.1 a 4.9), l'intestato Tribunale ha accertato e dichiarato “invalida la clausola contenuta nell'art. 112, CCNL Area Sanità del 19.12.2019, per contrasto con il principio di non discriminazione, nella parte in cui prevede la riduzione dell'indennità di esclusività per il dirigente medico in regime di orario ridotto”, riservando la statuizione di condanna al pagamento delle differenze retributive e delle spese di lite all'esito delle determinazioni della convenuta circa la proposizione del ricorso per
Cassazione. Parte
4.2. L' di OD ha proposto ricorso per cassazione in data 13.09.2024 e con provvedimento del 30.09.2024 è stata disposta la sospensione del procedimento, ai sensi dell'art. 64, comma 3, D. Lgs n. 165/2001.
pagina 4 di 8 4.3. Con sentenza n. 5434/2025 dell'1.032025, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'AOU di OD, così statuendo: “8. In definitiva, dalla disamina complessiva della disciplina contrattuale sulla posizione del dirigente con impegno orario ridotto emerge che le parti sociali hanno modulato l'applicazione del criterio del pro rata temporis previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 81 del 2015 rimanendo nel perimetro delineato dalla Corte di giustizia UE nell'interpretazione della direttiva e dell'accordo quadro in materia, riproporzionando i trattamenti economici e salvaguardando i diritti che attengono strettamente alla persona, non senza prevedere alcune disposizioni di miglior favore, secondo la clausola 6.1. del medesimo accordo («Gli Stati membri e/o le parti sociali possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli rispetto a quelle previste nel presente accordo»).
8.1. Tale approdo consente anche di superare l'ulteriore argomento, pure sviluppato nella sentenza impugnata, in ordine alla nuova disposizione contrattuale, che avrebbe nuovamente riconosciuto per intero l'indennità di esclusività ai dirigenti medici con impegno orario ridotto.
Infatti, le parti sociali, nell'autonomia loro rimessa ed in esito alle dinamiche negoziali, ben potevano modificare, sul punto, l'intesa raggiunta in precedenza, ma, come ben chiarito dal , ciò si è reso possibile solo con la nuova contrattazione ed il reperimento di fondi CP_5 idonei a riconoscere a tutti i dirigenti il trattamento per intero.
9. Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza cassata, con rinvio della causa al Tribunale di
OD che si atterrà all'interpretazione indicata, provvedendo anche in ordine delle spese del presente giudizio di cassazione, nulla disponendo nei confronti del , che si è limitato a CP_5 presentare memoria nel giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 64, comma 5, d.lgs. n. 165 del
2001, senza acquisire, di conseguenza, la qualità di parte, anche in ordine alle spese (Cass. Sez.
L, 16/12/2009, n. 26364).”
Le parti hanno riassunto il procedimento nei termini di legge, instando per l'accoglimento delle conclusioni ut supra trascritte.
4.4. La Cassazione ha affermato che al rapporto di lavoro del dirigente medico si applica la disciplina stabilita per il contratto part-time. Nel valutare la conformità al principio di non discriminazione dell'art. 112, comma 10 CCNL di settore, nella parte in cui applica il criterio del pro rata temporis all'indennità di esclusività, la Suprema Corte ha ritenuto la natura non discriminatoria della citata disposizione contrattuale sul rilievo che l'art. 7, D. Lgs. n. 81/2015 riserva ai contratti collettivi la possibilità di rimodulare i trattamenti economici e normativi in base alla ridotta entità della prestazione lavorativa.
pagina 5 di 8 Da qui la legittimità del citato comma 10, che “prevede in via generale l'applicazione del criterio del pro rata temporis al trattamento economico, ivi inclusa espressamente anche l'indennità di esclusività, avente ormai natura dichiaratamente retributiva e ricompresa nel trattamento economico fondamentale, ai sensi degli artt. 82 e 83 del CCNL.”
Nella sentenza si enuncia il seguente principio di diritto, a cui il giudice del rinvio è tenuto a conformarsi: “Ad analoga conclusione occorre pervenire con riferimento all'indennità di esclusività, a fortiori nel regime innovato dal d.lgs. n. 81 del 2015. Infatti, tale compenso aggiuntivo, benché destinato ad incentivare la scelta del dirigente medico di concentrare il proprio impegno professionale sul solo ente di appartenenza, ai sensi dell'art. 15-quater, comma
4 (come modificato dal d.l. 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138) e comma 5, d.lgs. n. 502 del 1992, si sostanzia in un trattamento economico avente natura retributiva corrisposto dal datore in ragione del rapporto lavorativo, come tale rientrante nella regola generale del riproporzionamento prevista dall'art. 7, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 81 del 2015 (arg. ex Cass. Sez. L., 02/05/2024, n. 11865), risultando, quindi, correlato al ridotto impegno lavorativo.”
4.5. Va disattesa la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, ai fine di verificare la compatibilità della normativa dettata dagli artt. 112, comma 10 del CCNL di settore e 7 del D. Lgs n.
81/2015 con le direttive 97/81/CE, 2004/113/CE, n. 54/2006, nonché con la direttiva n. 970/2023 del Parlamento e del Consiglio dell'UE.
Si osserva al riguardo come la Cassazione abbia esaminato la compatibilità della normativa interna con il diritto eurounitario, ritenendola conforme all'Accordo Quadro, puntualizzando quanto segue: “6.1. Né, sotto questo profilo, potrebbe dubitarsi della non conformità della disposizione interna al diritto comunitario.
Infatti, come osservato in precedenza, la Corte di Giustizia UE ha chiarito che il principio del pro rata temporis contiene una specificazione delle ragioni oggettive indicate al comma 1 della clausola 4, perché enuncia un criterio che giustifica la riduzione proporzionata delle “condizioni di impiego” in ogni ipotesi in cui il diritto in contestazione sia strettamente correlato alla quantità della prestazione resa;
in tale ottica, ha ritenuto applicabile la riparametrazione anche agli assegni familiari, di per sé non condizionati dalla durata della prestazione lavorativa, in ragione dell'accertata natura retributiva di tale emolumento, corrisposto dal datore in denaro, e, dunque, divisibile;
caratteristiche che, all'evidenza, ricorrono anche per l'indennità di esclusività,
pagina 6 di 8 che può, dunque, essere riparametrata in relazione alla durata ridotta della prestazione lavorativa. […] le parti sociali hanno modulato l'applicazione del criterio del pro rata temporis previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 81 del 2015 rimanendo nel perimetro delineato dalla Corte di giustizia UE nell'interpretazione della direttiva e dell'accordo quadro in materia.”
4.6. Alla luce del principio di diritto espresso nella sentenza n. 5434/2025, deve trarsi la conclusione che il principio di non discriminazione, come codificato dalla disciplina interna ed eurounitaria, non osta a che il dirigente medico con orario ridotto percepisca un'indennità di esclusività riparametrata alla durata della prestazione lavorativa, con conseguente rigetto di tutte le domande formulate dalla dott.ssa
Parte_1
5. Sulle spese di lite
Con la sentenza n. 77/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 co. 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.
L'assoluta novità della questione esaminata e i dubbi interpretativi - risolti dalla pronuncia della Cassazione n. 5334/2025 - giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, sia del presente procedimento che del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di OD, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) RIGETTA le domande della dott.ssa Parte_1
2) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
OD, 15 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
pagina 7 di 8 dott. Vincenzo Conte
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