Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 19/05/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 327/2024 promossa da
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Elisabetta Parte_1 C.F._1
Antonicelli, con elezione di domicilio presso il suo studio in Monza, alla Via Moriggia n. 2
OPPONENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 C.F._2
GILETTO ROSARIA e FOSCO ANDREA, con elezione di domicilio presso il loro studio in Monza, via Anita Garibaldi n. 1;
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come precisate nelle note scritte d'udienza depositate entro il termine del 10.3.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e di seguito riportate pagina 1 di 7
“L'Avv. Elisabetta Antonicelli, quale rappresentante e difensore del SI Parte_1
richiamato integralmente quanto dedotto, scritto e prodotto nei propri atti, così conclude:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco, rigettata ogni avversa istanza, eccezione, deduzione e difesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
1) In via pregiudiziale: in integrale accoglimento dell'opposizione come proposta, accertare e dichiarare che la notifica all'attore opponente del decreto ingiuntivo n. 248/2023, reso dal Tribunale di
Lecco in data 14.03.2023 è inesistente e/o nulla, non essendo stata effettuata nei modi e nei termini previsti per legge e, per l'effetto:
- dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'infondatezza, l'inefficacia in fatto ed in diritto nonché
l'illegittimità del credito azionato, per tutti i motivi esposti in atti, e revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 248/2023 - R.G. 487/2023, reso dal Tribunale di Lecco in data 14.03.2023, pubblicato in pari data, dichiarato esecutivo in data 25.05.2023 in favore SI Controparte_1
- dichiarare che nulla è dovuto al convenuto opposto da parte del SI Parte_1
2) In via preliminare, nel merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della precedente domanda, in integrale accoglimento dell'opposizione come proposta, per tutti i motivi esposti in atti in fatto ed in diritto, accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'infondatezza e l'inefficacia nonché l'illegittimità del credito azionato per intervenuta prescrizione del credito vantato e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 248/2023 - R.G. 487/2023, reso dal Tribunale di
Lecco in data 14.03.2023, pubblicato in pari data, dichiarato esecutivo in data 25.05.2023 in favore
SI e dichiarare che nulla è dovuto al convenuto opposto da parte del SI Controparte_1
Parte_1
3) In via principale, nel merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande, in integrale accoglimento dell'opposizione come proposta, per tutti i motivi esposti in atti in fatto ed in diritto, accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'infondatezza e l'inefficacia nonché l'illegittimità del credito azionato e, per l'effetto, revocare, l'opposto decreto ingiuntivo n. 248/2023 - R.G. 487/2023, reso dal Tribunale di Lecco in data 14.03.2023, pubblicato in pari data, dichiarato esecutivo in data 25.05.2023 in favore SI e dichiarare Controparte_1
che nulla è dovuto al convenuto opposto da parte del SI Parte_1
4) In via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di tutte le domande di parte attrice opponente, per tutti i motivi esposti in atti in fatto ed in diritto e in considerazione della documentazione prodotta dalle parti, accertare e rideterminare l'importo della somma richiesta da parte pagina 2 di 7 del SI e per l'effetto eventualmente, comunque nei limiti del giusto, Controparte_1
dichiarare dovuta quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
5) In ogni caso, rigettare ogni altra richiesta di controparte.
6) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre Iva e C.P.A come per legge.
In via istruttoria: come da memoria ex art. 171 ter, 1^ comma, n. 1 c.p.c del 05.06.2024, memoria ex art. 171 ter, 1^ comma, n. 2 c.p.c del 26.06.2024 e memoria ex art. 171 ter, 1^ comma, n. 3 c.p.c del
06.07.2024.
Con osservanza.
Monza, 9 gennaio 2025
Avv. Elisabetta Antonicelli”
CONCLUSIONI PARTE OPPOSTA
Precisazione delle conclusioni per il convenuto opposto
Richiamato il contenuto degli atti e documenti tutti versati in atti, si precisano le conclusioni come segue:
Voglia l'intestato Tribunale, contrariis rejectis, così giudicare:
In via pregiudiziale
Dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'opposizione tardiva qui spiegata per tutti i motivi di cui in atti.
In via principale, nel merito
- Confermare il decreto ingiuntivo opposto
- In ogni caso, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in atti, che il sig. è Parte_1 tenuto al pagamento in favore del sig. dell'importo di € 165.000,00 e pertanto CP_1 CP_1 condannare l'opponente a pagare tale somma al sig. maggiorata degli interessi CP_1 CP_1
ex art. 1284 I e IV co. c.c.
- In ogni caso, con vittoria di competenze e spese del giudizio.
Monza, 8 gennaio 2024
Con osservanza,
Avv. Rosaria Giletto Avv. Andrea Fosco”
pagina 3 di 7 RAGIONI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 248/2023 - R.G. 487/2023, reso dal Tribunale di Lecco in data 14.03.2023, pubblicato in pari data, con cui è stato ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di € 165.000,00 sulla Controparte_1
base di una dichiarazione ricognitiva di debito del 26.3.2012, sottoscritto personalmente dall'odierna parte opponente.
A fondamento dell'opposizione ha eccepito in via pregiudiziale l'inesistenza e/o Parte_1
nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del decreto ingiuntivo n. 248/2023 reso dal Tribunale di Lecco in data 14.03.2023 in conseguenza dell'inesistenza e/o nullità della notifica al SI
[...]
Sempre preliminarmente ha altresì eccepito l'intervenuta prescrizione del credito azionato, Parte_1
evidenziando il decorso del termine di prescrizione decennale dalla data in cui il SI
[...]
ha ricevuto le somme e la data del 02.12.2022 in cui il gli ha intimato la Parte_1 CP_1 restituzione della somma di €. 165.000,00. Inoltre, ha evidenziato il decorso del predetto termine prescrizionale, anche facendo decorrere il dies a quo dalla sottoscrizione della scrittura del 26.03.2012 fatta valere in sede monitoria ovvero dalla data del pagamento della somma di €. 1.000,00, corrispondente all'ultimo titolo cambiario emesso a saldo di tutti i rapporti di dare e avere tra le parti
(cambiale emessa il 26.03.2012, con scadenza 20.09.2012). Nel merito ha comunque eccepito l'estinzione dell'obbligazione per adempimento della stessa. Infine, in via subordinata, ha chiesto che il credito ingiunto venga rideterminato alla luce dei pagamenti che il SI ha Parte_1
effettuato nel periodo tra il gennaio 2008 e il gennaio 2012. si è costituito in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto, chiedendo il Controparte_1 rigetto delle domande avversarie e l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, ha dedotto la correttezza della notifica del decreto ingiuntivo, in quanto effettuata all'indirizzo di
Monza, viale Libertà 136, luogo in cui il sig. risulta aver risieduto sino al 31/12/2022, come Parte_1
comprovato dal certificato prodotto da opponente.
Disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 650 co. 2
c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo delle prove documentali ed è stata infine rimessa in decisione con ordinanza del 11.03.2025 comunicata il 14.03.2025.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione sollevata da parte opposta con la memoria di replica di tardività della comparsa conclusionale di parte opponente, risultando il deposito di quest'ultima in data 7.2.2025 e pertanto tempestivo.
Ritiene questo Giudice che l'opposizione sia fondata e meriti accoglimento, per le ragioni che di seguito si espongono.
pagina 4 di 7 Con riferimento all'ammissibilità della presente opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. ci si riporta integralmente alle motivazioni già espresse con l'ordinanza del 3.9.2024, che si conferma. In particolare si ribadisce che la notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta a mezzo posta e perfezionatasi per compiuta giacenza in data 3.4.2023, risulta nulla in quanto effettuata ad un indirizzo errato, coincidente con la residenza anagrafica dell'ingiunto fino al mese di dicembre 2022, come risulta dal certificato storico di residenza (cfr. sul punto Cass. Civ. 4529/19: “la notificazione del decreto ingiuntivo effettuata presso il luogo in cui l'ingiunto aveva la residenza anagrafica fino a poco tempo prima è nulla, ma non inesistente, non potendosi dire che tale luogo sia privo di riferimenti col destinatario della notifica. Quest'ultimo resta quindi tutelato dalla possibilità, ricorrendone i presupposti, di reagire avverso il decreto ingiuntivo mediante l'opposizione tardiva prevista dall'articolo 650 del codice di procedura civile, che tuttavia non può basarsi sulla sola deduzione del vizio di notificazione, che risulta sanato dalla sola proposizione della stessa”). Parte opponente ha specificato di aver da tempo lasciato detta abitazione e di non aver mantenuto alcun collegamento, neanche per il tramite dei propri familiari, producendo documentazione al riguardo. Posto che anche il precetto e il pignoramento sono stati notificati al medesimo indirizzo errato, non vi sono elementi per ritenere che l'atto fosse entrato nella sfera giuridica di conoscenza del destinatario prima della data del
2.2.2024, data in cui ha ricevuto dal datore di lavoro la comunicazione di cui al doc. 1 fascicolo opponente, mediante la quale quest'ultimo rende nota al lavoratore dipendente l'esistenza del pignoramento presso terzi e la trattenuta di 1/5 dello stipendio sin dal mese di gennaio 2024, come si evince altresì dalla busta paga del 7.2.2024 (doc. 14 fascicolo opponente). Parimenti risulta rispettato il termine di cui all'art. 650 co. 3 c.p.c., essendo stato l'atto di citazione in opposizione notificato in data
11.2.2025 ed avendo l'opponente fornito adeguata prova della mancata conoscenza, per i motivi sopra esposti, dei precedenti atti esecutivi.
Ciò premesso, nel merito la presente vicenda trae origine dal ricorso monitorio azionato sulla base di una ricognizione di debito sottoscritta da in data 26/03/2012, con la quale il Parte_1 debitore si è impegnato alla restituzione dell'importo mutuatogli, pari a complessivi € 165.000,00 da restituirsi in più rate, l'ultima delle quali scadente il 30/09/2013.
Unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha prodotto 30 effetti Parte_1
cambiari (doc. 12 fascicolo opponente), sostenendo l'avvenuto integrale pagamento degli stessi. Con la comparsa di costituzione ha prodotto ulteriori e distinti 31 effetti cambiari (doc. 3 Controparte_1
fascicolo opposto), sostenendo la riferibilità degli stessi al riconoscimento di debito del 26/03/2012, mentre quelli prodotti da sarebbero riferibili a precedenti e distinti rapporti di mutuo Parte_1
intercorsi tra le parti.
pagina 5 di 7 Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
L'eccezione risulta fondata.
È pacifico che la prima diffida di pagamento, costituente atto idoneo a interrompere la prescrizione, sia pervenuta a in data 2.12.2022 (doc. 2 fascicolo monitorio). Parte_1
Con riferimento all'individuazione del dies a quo, trattandosi di prestito tra privati senza contratto scritto, non è possibile ricostruire il contenuto dell'obbligazione restitutoria posta in capo a parte opponente e pertanto si ritiene che il termine di prescrizione decennale non possa che decorrere dal momento della dazione della somma, collocata dalle parti tra il 2008 e il 2012, o al più tardi al momento del riconoscimento di debito (26/03/2012, doc. 1 fascicolo monitorio).
Se è vero che il predetto riconoscimento di debito del 26/03/2012 (doc. 1 fascicolo monitorio) menziona il rapporto di mutuo, dando atto della dazione da parte del e in favore di CP_1 Parte_1
dell'importo di € 165.000 nel periodo compreso tra gennaio 2008 e gennaio 2012 e affermando l'obbligazione di restituzione in capo a quest'ultimo in più rate, “l'ultima delle quali scadente il
30/09/2013”, si ritiene che tale dichiarazione non sia di per sé sufficiente ai fini della decorrenza del termine di prescrizione da tale ultima data. Trattasi infatti di una dichiarazione ricognitiva di un precedente contratto di mutuo orale, invero generica, dal momento che non è dato sapere l'esatto contenuto dell'obbligazione restitutoria, con particolare riferimento all'ammontare delle singole rate e alle singole scadenze. Peraltro il riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 2944 c.c. interrompe il decorso della prescrizione, che inizia nuovamente a decorrere. Le stesse parti nel riconoscimento di debito in esame hanno inteso attribuire espressa rilevanza a detto effetto interruttivo laddove hanno dichiarato che “a seguito del presente riconoscimento, ai sensi dell'art. 2944 c.c., a far data da oggi inizia il termine di prescrizione” (doc. 1 fascicolo monitorio). Appare evidente che anche nell'intenzione delle parti il termine iniziale di prescrizione era da riferirsi alla dazione della somma, con conseguente effetto interruttivo dell'atto di riconoscimento di debito. Aderendo alla prospettazione di parte opposta, secondo cui il termine di prescrizione sarebbe iniziato a decorrere dal 30/09/2013, detta dichiarazione sarebbe del tutto priva di senso, dovendosi escludere un qualsiasi effetto interruttivo di un atto che sia precedente rispetto al momento in cui il termine di prescrizione inizia a decorrere.
Per tali ragioni deve ritenersi provata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, atteso che l'obbligazione di restituzione della somma data a mutuo risulta in ogni caso prescritta, sia considerando la dazione della somma, avvenuta tra il 2008 e il 2012, sia considerando la data del riconoscimento di debito (26/03/2012).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione merita accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 6 di 7 Le spese di lite, liquidate ai sensi del d.m. 147/2022 nella misura indicata in dispositivo, ridotta in considerazione della complessiva attività svolta, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto n. 248/2023 - R.G. 487/2023, reso dal
Tribunale di Lecco in data 14.03.2023, pubblicato in pari data;
- condanna a rifondere a le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1 giudizio, che liquida in € 406,50 per anticipazioni ed € 6.500 per compenso professionale, oltre
15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Lecco, 8.5.2025
Il Giudice
dr.ssa Marta Paganini
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