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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/03/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16031/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16031/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GRELLA Roberto, in Parte_1 C.F._1
forza di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
(C.F. , nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente a [...], presso la Casa di Riposo “Beato G.M. Boccardo”;
resistente contumace
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORELLINO Elena CP_2 CodiceFiscale_3
interveniente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da ricorso, richiamando anche il contenuto del verbale d'udienza del 13 dicembre 24;
Per parte interveniente come da verbale d'udienza del 17 dicembre 2024, ribadendo la non opposizione alla dichiarazione di interdizione;
pagina 1 di 4
Per il PM
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19 settembre 2024 il ricorrente chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente della madre nata a [...] CP_1
GR d'PO (VV) il 4 marzo 1946 e residente a Pancalieri (TO), presso la Casa di Riposo “Beato
G.M. Boccardo” di via Roma n. 11.
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte resistente in data 5 novembre 2024. Venivano altresì acquisite le dichiarazioni di non opposizione dei prossimi congiunti dell'interdicenda. In particolare, risultano depositate nel fascicolo telematico le dichiarazioni di non opposizione al presente procedimento da parte di:
• nato a [...] l'[...], residente a [...]Persona_1
Torinese (TO), via della Costituzione n. 20, fratello dell'interdicenda (cfr. doc. 8 parte ricorrente);
• nato a [...] in data [...], residente a [...]
Rolle 12, figlio dell'interdicenda (cfr. doc. 9 parte ricorrente).
Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva pertanto dichiarata contumace.
In data 2 dicembre 2024 si è costituita in giudizio figlia dell'interdicenda, al fine di CP_2 prendere parte al procedimento di interdizione e, in particolare, per assistere all'udienza di audizione dell'interdicenda prevista per il 13 dicembre 2024.
In data 13 dicembre 2024, dinanzi al GOP su delega del Giudice Relatore, si svolgeva l'esame dell'interdicenda.
Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il 17 dicembre 2024 dinnanzi al Giudice Relatore.
All'udienza predetta le parti precisavano conformemente le conclusioni, come in epigrafe indicate, rinunciavano ai termini ex art. 472 bis.28 c.p.c. e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***** §§§§§ *****
La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta presenta “condizioni cliniche CP_1 scadenti. Obbligata in carrozzina. Dipendente per l'igiene. Presenta una doppia incontinenza
pagina 2 di 4 sfinterica. Incapace di vestirsi. Disfagica, deve essere imboccata con dieta per diabetici. Non collaborante. Disorientata con perdita della memoria a breve e lungo termine. Trattasi di persona che necessita di assistenza e sorveglianza continuativa”, come emerge dalla relazione clinica del 23 aprile
2024 redatta dal dott. Direttore Sanitario della RSA Casa di Riposo “Beato G.M. Boccardo” Per_2
(cfr. doc.5 parte ricorrente). Tali condizioni sono confermate, altresì, dalla certificazione del 28 maggio
2024, rilasciata dal dott. e secondo la quale la parte convenuta “per le gravi Per_2 CP_1 condizioni cliniche non è in grado di lasciare la struttura” (cfr. doc. 6 parte ricorrente).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, svoltosi anche alla presenza di figlia dell'interdicenda. CP_2
La parte convenuta non è stata in grado di rispondere alle domande poste dal Giudice, dal momento che si trova in uno stato di torpore, dalla quale non è in grado di risvegliarsi, nonostante i tentativi effettuati dal figlio, ricorrente, presente accanto a lei.
La sig.ra in ordine alle condizioni pisco-fisiche della interdicenda dichiara che: “io CP_2 vado a trovare mia madre appena posso, ho avuto anch'io modo di verificare le condizioni di mia madre che, confermo, non interloquisce in alcun modo, non riconosce, non parla […]” (cfr. verbale di udienza del 13 dicembre 2024).
Il personale sanitario presente nella persona della infermiera dichiara: “la signora ha Per_3 CP_1
una diagnosi di decadimento cognitivo di grado severo, la signora si trova sempre in questo stato, non
è che dorma, è proprio in questa situazione di decadimento cognitivo, è disfagica, necessita di assistenza continua in tutte le attività”. (cfr. verbale di udienza del 13 dicembre 2024).
Le condizioni psico-fisiche dell'interdicendo/a sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta provato, alla luce della documentazione sanitaria versata in atti e dell'esito dell'esame giudiziale, che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione. Aggiunge il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al pagina 3 di 4 tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia della resistente, così provvede:
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di (C.F. Controparte_4
, nata a [...] il [...] e residente a [...], presso la Casa di Riposo “Beato G.M. Boccardo”.
NULLA sulle spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 28 febbraio
2025
Il Giudice Est.Rel Il Presidente
dott.ssa Serafina Aceto dott. Alberto Tetamo
Minuta redatta con la collaborazione della dott.ssa Alessia Carrera MOT.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16031/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GRELLA Roberto, in Parte_1 C.F._1
forza di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
(C.F. , nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente a [...], presso la Casa di Riposo “Beato G.M. Boccardo”;
resistente contumace
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORELLINO Elena CP_2 CodiceFiscale_3
interveniente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da ricorso, richiamando anche il contenuto del verbale d'udienza del 13 dicembre 24;
Per parte interveniente come da verbale d'udienza del 17 dicembre 2024, ribadendo la non opposizione alla dichiarazione di interdizione;
pagina 1 di 4
Per il PM
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19 settembre 2024 il ricorrente chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente della madre nata a [...] CP_1
GR d'PO (VV) il 4 marzo 1946 e residente a Pancalieri (TO), presso la Casa di Riposo “Beato
G.M. Boccardo” di via Roma n. 11.
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte resistente in data 5 novembre 2024. Venivano altresì acquisite le dichiarazioni di non opposizione dei prossimi congiunti dell'interdicenda. In particolare, risultano depositate nel fascicolo telematico le dichiarazioni di non opposizione al presente procedimento da parte di:
• nato a [...] l'[...], residente a [...]Persona_1
Torinese (TO), via della Costituzione n. 20, fratello dell'interdicenda (cfr. doc. 8 parte ricorrente);
• nato a [...] in data [...], residente a [...]
Rolle 12, figlio dell'interdicenda (cfr. doc. 9 parte ricorrente).
Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva pertanto dichiarata contumace.
In data 2 dicembre 2024 si è costituita in giudizio figlia dell'interdicenda, al fine di CP_2 prendere parte al procedimento di interdizione e, in particolare, per assistere all'udienza di audizione dell'interdicenda prevista per il 13 dicembre 2024.
In data 13 dicembre 2024, dinanzi al GOP su delega del Giudice Relatore, si svolgeva l'esame dell'interdicenda.
Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il 17 dicembre 2024 dinnanzi al Giudice Relatore.
All'udienza predetta le parti precisavano conformemente le conclusioni, come in epigrafe indicate, rinunciavano ai termini ex art. 472 bis.28 c.p.c. e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***** §§§§§ *****
La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta presenta “condizioni cliniche CP_1 scadenti. Obbligata in carrozzina. Dipendente per l'igiene. Presenta una doppia incontinenza
pagina 2 di 4 sfinterica. Incapace di vestirsi. Disfagica, deve essere imboccata con dieta per diabetici. Non collaborante. Disorientata con perdita della memoria a breve e lungo termine. Trattasi di persona che necessita di assistenza e sorveglianza continuativa”, come emerge dalla relazione clinica del 23 aprile
2024 redatta dal dott. Direttore Sanitario della RSA Casa di Riposo “Beato G.M. Boccardo” Per_2
(cfr. doc.5 parte ricorrente). Tali condizioni sono confermate, altresì, dalla certificazione del 28 maggio
2024, rilasciata dal dott. e secondo la quale la parte convenuta “per le gravi Per_2 CP_1 condizioni cliniche non è in grado di lasciare la struttura” (cfr. doc. 6 parte ricorrente).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, svoltosi anche alla presenza di figlia dell'interdicenda. CP_2
La parte convenuta non è stata in grado di rispondere alle domande poste dal Giudice, dal momento che si trova in uno stato di torpore, dalla quale non è in grado di risvegliarsi, nonostante i tentativi effettuati dal figlio, ricorrente, presente accanto a lei.
La sig.ra in ordine alle condizioni pisco-fisiche della interdicenda dichiara che: “io CP_2 vado a trovare mia madre appena posso, ho avuto anch'io modo di verificare le condizioni di mia madre che, confermo, non interloquisce in alcun modo, non riconosce, non parla […]” (cfr. verbale di udienza del 13 dicembre 2024).
Il personale sanitario presente nella persona della infermiera dichiara: “la signora ha Per_3 CP_1
una diagnosi di decadimento cognitivo di grado severo, la signora si trova sempre in questo stato, non
è che dorma, è proprio in questa situazione di decadimento cognitivo, è disfagica, necessita di assistenza continua in tutte le attività”. (cfr. verbale di udienza del 13 dicembre 2024).
Le condizioni psico-fisiche dell'interdicendo/a sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta provato, alla luce della documentazione sanitaria versata in atti e dell'esito dell'esame giudiziale, che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione. Aggiunge il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al pagina 3 di 4 tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia della resistente, così provvede:
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di (C.F. Controparte_4
, nata a [...] il [...] e residente a [...], presso la Casa di Riposo “Beato G.M. Boccardo”.
NULLA sulle spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 28 febbraio
2025
Il Giudice Est.Rel Il Presidente
dott.ssa Serafina Aceto dott. Alberto Tetamo
Minuta redatta con la collaborazione della dott.ssa Alessia Carrera MOT.
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