Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/02/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile (ex seconda sezione civile) in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7423/2020 R.G.
TRA
(precedentemente denominata rappresentata e difesa dagli Parte_1 Parte_2
Avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe Cardona
-attrice-
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Paradiso Controparte_1
-convenuta-
Le parti precisavano le conclusioni come da verbale di udienza del 19/11/2024.
FATTO E DIRITTO
La (poi divenuta conveniva in giudizio la Parte_2 Parte_1 Parte_3
chiedendone la condanna: al pagamento della somma di euro 1.530.436,25 quale cessionaria dei crediti relativi ad una serie di fatture emesse da vari fornitori di beni in favore della convenuta;
degli interessi di mora, al tasso di cui all'art. 5 Legge n. 231/2002, sulla sorte capitale per il periodo di ritardo nel pagamento;
degli interessi sugli interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.; della somma di euro 40,00 su ogni fattura pagata in ritardo ex art. 6 Legge n. 231/2002; degli interessi di mora su crediti diversi dalla sorte capitale;
degli interessi sugli interessi su tali somme;
della somma di euro 40,00 su ciascuna fattura emessa a tale titolo.In
subordine, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di sorte capitale, interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 2041 c.c..Si costituiva la deducendo di aver versato la somma di euro 690.858,27 Parte_3
1
ritenersi pacifico, in assenza di specifiche contestazioni della convenuta con gli effetti di cui all'art. 115
c.p.c., che l'attrice è effettivamente cessionaria dei crediti, per sorte capitale, portati dalle fatture di cui agli elenchi prodotti in allegato all'atto di citazione, e che le merci e prestazioni esposte in dette fatture sono state effettivamente commissionate dalla convenuta per gli importi fatturati, con la sola esclusione
Par dei crediti relativi a fatture stornate o bloccate poiché con esclusivo riferimento ad essi la ha contestato di essere debitrice.A fronte di detta contestazione era onere dell'attrice provare che anche i crediti portati dalle fatture contestate erano dovuti in quanto corrispondenti a merci e prestazioni effettivamente somministrate.Ed in assenza di detta prova non può riconoscersi a favore dell'attrice, e per le sole fatture contestate, alcun credito, neppure a titolo di ingiustificato arricchimento, come richiesto dalla stessa con apposita domanda subordinata.In relazione alle fatture non contestate e sulla scorta della documentazione tempestivamente prodotta, il nominato CTU Dott. ha accertato un iniziale Per_1
effettivo credito dell'attrice, quale cessionaria dei crediti portati dalle relative fatture analiticamente indicate nella perizia di ufficio agli atti, di euro 1.416.116,68 riferito alla data (10/12/2020) di notifica dell'atto di citazione.Lo stesso CTU ha, poi, accertato, sulla scorta della documentazione contabile prodotta dalla convenuta e di quanto riconosciuto dalla stessa attrice con le memorie depositate rispettivamente in data 22/7/2021 ed in data 14/11/2022, l'intervenuto pagamento parziale di detto credito da parte della convenuta che, in conseguenza, si è ridotto ad euro 378.805,00 alla data del 31/12/2023, secondo la prima perizia di ufficio ag.li atti, e ad euro 185.292,64 alla data del 16/9/2024, epoca di deposito di ulteriore perizia di ufficio integrativa.Con la propria comparsa conclusionale in data 30/12/2024 l'attrice ha, poi,
riconosciuto l'ulteriore riduzione al suo credito ad euro 177.408,57 in virtù di ulteriori pagamenti della convenuta.Come esattamente eccepito dalla convenuta con le proprie osservazioni alla prima perizia di ufficio, il ritardo nel pagamento delle fatture va determinato considerando quale dies a quo il 61° giorno
Par successivo alla ricezione della fattura da parte della (rif. art. 4 comma 2 lettera a) Legge n. 231/2002 in relazione al successivo comma 5 lettera b) stessa Legge), riferito alle prestazioni di beni o servizi erogate in favore di enti pubblici fornitori di assistenza sanitaria.Pertanto sull'iniziale sorte capitale di euro
1.416.116,68 sono dovuti, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla ricezione di ciascuna fattura
2 indicata dal CTU Dott. nella prima perizia di ufficio, interessi di mora, nella misura stabilita Per_1
dall'art. 5 Legge n. 231/2002, e ciò fino al 21/7/2021 poiché con memoria del 22/7/2021 l'attrice ha riconosciuto la riduzione del suo credito ad euro 428.925,39:Dal 22/7/2021 e fino al 13/11/2022 tali interessi di mora sono dovuti sul minor importo di euro 428.925,39 in quanto l'attrice con memoria del
14/11/2022 ha riconosciuto la riduzione del proprio credito ad euro 400.009,31.Dal 14/11/2022 al
30/12/2023 tali interessi di mora sono dovuti sul minor importo di euro 400.009,31 poiché il CTU ha determinato il credito residuo dell'attrice alla data del 31/12/2023 in euro 378.805,00.Dal 31/12/2023 al
15/9/2024 tali interessi di mora sono dovuti sul minor importo di euro 378.805,00 in quanto il CTU con successiva perizia integrativa ha determinato il credito residuo dell'attrice al 16/9/2024 in euro
185.282,64.Dal 16/9/2024 al 29/12/2024 tali interessi di mora sono dovuti sul minor importo di euro
185.282,64 in quanto con la comparsa conclusionale depositata il 30/12/2024 l'attrice ha riconosciuto l'ulteriore riduzione del proprio credito ad euro 177.408,57.Dal 30/12/2024 al soddisfo gli interessi di mora di cui innanzi sono dovuti sul minor importo di euro 177.408,57.Sugli interessi di mora innanzi indicati, e scaduti da sei mesi alla data di notifica dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1283 c.c., dalla data di notifica dell'atto di citazione sono dovuti gli ulteriori interessi anatocistici, allo stesso tasso di cui all'art. 5
Legge n. 231/2002, fino al saldo del debito per interessi primari.Va evidenziato, in proposito, che l'art. 1283 c.c. trova applicazione rispetto a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario una somma di denaro ed in relazione agli interessi sulle stesse dovuti di qualsiasi natura (in tal senso Cass. civ. nn.
31468/2018 e 18438/2013), dunque anche se moratori.Il CTU ha, inoltre, determinato l'importo del risarcimento forfettario richiesto dall'attrice per spese di recupero del credito, in euro 22.360,00, somma ottenuta moltiplicando l'importo di euro 40,00 per il numero di fatture pagate in ritardo (559).Il criterio seguito dal CTU va condiviso poiché conforme a Legge.Il risarcimento forfettario di euro 40,00, previsto dall'art. 6 comma 2 Legge n. 231/2002, va, infatti, riferito a ciascun pagamento dovuto, inteso come ciascuna somma costituente il corrispettivo di merci fornite fatturata e non pagata nel termine previsto anche se il complessivo credito derivante da più fatture, con diversa scadenza di pagamento, venga fatto valere con un'unica azione giudiziale.Tale interpretazione del citato art. 6 comma 2 discende dall'esame del contenuto dell'art. 2 lettera g) della Legge n. 231/2002, che definisce l'importo dovuto come ogni somma che doveva essere pagata in un termine e riportata nella fattura, dall'art. 3 stessa Legge, che attribuisce il diritto agli interessi di mora sull'importo dovuto (cioè quello fatturato) e pagato in ritardo, dall'art. 6
3 comma 2 che attribuisce il risarcimento forfettario di euro 40,00 nei casi previsti dall'art. 3 (mancato pagamento dell'importo fatturato).Negli stessi termini si è espressa la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea con le sentenze nn. 370/2022 e 585/2022, quest'ultima emessa nei confronti di che Pt_1
nell'interpretare le norme della direttiva europea 2011/7/UE, di cui l'art. 6 Legge n. 231/2002 costituisce concreta attuazione, ha precisato che la corretta interpretazione dei relativi principi porta ad attribuire il risarcimento forfettario in relazione a ciascuna somma oggetto di singola fattura da pagare in un diverso termine anche se il credito complessivo derivante da più fatture viene azionato in un unico giudizio.Sulla
somma di euro 22.360,00, trattandosi di una penale contrattuale prevista ex lege, in quanto predetermina il risarcimento dovuto al creditore per spese di recupero del credito in modo forfetario ed in una somma determinata che rappresenta debito di valuta e non di valore (in tal senso Cass. civ. n, 25795/2024), sono dovuti gli interessi legali di mora (art. 1224 c.c.) dal 61° giorno successivo alla ricezione di ogni singola fattura indicata nella prima perizia di ufficio del Dott. in quanto è con il maturare del ritardo nel Per_1
pagamento che sorge automaticamente il diritto alla penale.Tali interessi dalla data della domanda vanno calcolati secondo quanto prevede l'art. 1284 comma 4 c.c. in quanto il risarcimento previsto dall'art. 6
Legge n. 231 2002 deriva da inadempimento contrattuale e trova fonte nel contratto di prestazione di beni e servizi, legittimando l'applicazione di tali interessi (in tal senso Cass. civ. n. 14512/2022).Sugli interessi di mora di cui all'art. 1224 c.c., scaduti da almeno sei mesi alla data di notifica dell'atto di citazione, vanno calcolati gli ulteriori interessi nella stessa misura legale, quali interessi anatocistici, dalla stessa data di notifica dell'atto di citazione e fino all'estinzione del debito per interessi primari.Poichè la penale è un risarcimento del danno, e non un corrispettivo per la fornitura di beni o servizi, gli interessi di mora dovuti per il ritardo nel pagamento sono quelli legali, e non quelli di cui al citato art. 5 Legge n. 2312002, fino alla data della dokmanda.Vanno, invece, disattese le ulteriori domande di pagamento formulate dall'attrice.La
stessa pretende il pagamento di interessi, anche anatocistici, su note di debito che non costituiscono corrispettivo di beni o servizi ma rappresentano l'importo degli interessi di mora calcolati sulle fatture insolute ed erroneamente considerando tali note come ulteriori fatture pretende il risarcimento forfettario di euro 40,00 previsto dall'art. 6 comma 2 Legge n. 231/2002.Così facendo l'attrice non fa che duplicare, in maniera indebita, il diritto risarcitorio che le è stato già riconosciuto con il conteggio degli interessi di mora sulla sorte capitale delle singole fatture e con l'attribuzione degli ulteriori interessi sugli interessi di mora scaduti da almeno sei mesi alla data della domanda e conteggiati da tale domanda.La
4 ulteriore pretesa di pagamento dell'attrice è ingiustificata perché considera erroneamente gli interessi di mora come se fossero un' autonoma sorte capitale suscettibile di ulteriore fatturazione e come tale suscettibile di generare ulteriori interessi primari e su di essi ulteriori interessi anatocistici, e risarcimenti forfettari, snaturando completamente la natura giuridica della base di calcolo che non è costituita dal corrispettivo di prestazioni relative a beni o servizi ma da interessi moratori, suscettibili del solo fenomeno anatocistico, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 1283 c.c. (dalla data della domanda e solo per interessi scaduti da almeno sei mesi a tale data).Per effetto di quanto fin qui evidenziato, la convenuta va condannata a pagare in favore dell'attrice la complessiva somma di euro 199.768,57 (euro 177.408,57 +
euro 22.360,00), derivante dalla sommatoria degli importi innanzi determinati, oltre gli interessi con i tassi e le decorrenze innanzi determinati.Alla soccombenza della convenuta segue la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice liquidate come da separato dispositivo e secondo il valore originario del credito, alla data di notifica dell'atto di citazione, come accertato dal CTU Non essendovi prova Per_1
di effettiva anticipazione, le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico della convenuta, quale soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione le domande proposte da e, per l'effetto, condanna Parte_1
la al pagamento in suo favore del residuo importo di euro 199.768,57 oltre gli interessi Parte_3
di mora, anche anatocistici, con i tassi, le modalità di calcolo e le decorrenze precisate in motivazione;
2) Condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore di liquidate in Parte_3 Parte_1
euro 1713,00 per esborsi ed euro 37.951,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali nella misura di legge;
3) Pone definitivamente a carico di le spese di CTU come liquidate in corso di causa. Parte_3
Taranto, 31/1/2025 Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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