Accoglimento
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/05/2025, n. 4072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4072 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04072/2025REG.PROV.COLL.
N. 03158/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3158 del 2022, proposto da
RI CR AR, CA PP AR, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Tumminelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OV OG in Roma, via Vittoria Colonna 18;
contro
Comune di Senago, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Vittorio Fedeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
FA AR, MA AR, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 02152/2021, resa tra le parti,
Annullamento del provvedimento del Comune di Senago, Sportello Unico Edilizia prot. n. 25298 del 21 novembre 2013, sottoscritto dal Responsabile del Settore Servizi Territoriali avente ad oggetto “Accertamento inottemperanza ordinanza di demolizione ed acquisizione gratuita dei beni al patrimonio comunale: n. 2 abitazioni, n. 1 capannone commerciale, n. 1 autorimessa ubicati in via Cascina San PP n. 24 – Senago (Mi) (Art. 31 comma 3, D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.” e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al precedente provvedimento ed in particolare, per quanto occorrer possa, la comunicazione di avviso di avvio del procedimento del Comune di Senago prot. n. 27764 del 19.12.2012; del provvedimento del Comune di Senago, Settore Servizi Territoriali prot. n. 8865/2017 del 4 aprile 2017, sottoscritto dal Responsabile del Settore Servizi Territoriali avente ad oggetto “Contestazione occupazione abusiva” e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al precedente provvedimento.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Senago;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 maggio 2025 il Cons. RI Grazia Vivarelli e uditi per le parti gli avvocati Vittorio Alberto Fedeli in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams".
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Premettono gli appellanti che UI AR - dante causa di cui sono gli eredi-, aveva edificato prima del 1981 in Senago, località Cascina S. PP n. 2 su terreni di sua proprietà una costruzione prefabbricata in legno, con veranda in parte chiusa ed in parte solo coperta (tipo <Dacia>) della superficie utile di circa mq. 80 nonché un opificio avente una superficie di mq. 360 circa. Tali manufatti, censiti nel foglio 11, mappali n. 8 e n. 60 del Comune di Senago, sono inseriti nel Parco delle Groane in zona finitima al suo confine e limitrofa ad altre costruzioni.
Precisa il Comune resistente che le opere consistono in: n. 1 abitazione di cui al foglio 11, mapp. 60, avente superficie mq. 76,51; n. 1 abitazione di cui al foglio 11, mapp. 8, sub 4, avente superficie di mq 80,85; n. 1 autorimessa di cui al foglio 11, mapp. 8, sub 2, di mq 99,00; n. 1 magazzino di cui al foglio 11, mapp. 8, sub 3, di mq 367,67.
2. Con ordinanza n. 5 del 15 aprile 1981 il Comune di Senago ha ordinato a UI AR la demolizione degli immobili sopra descritti in quanto realizzati in assenza di titolo edilizio e con successiva ordinanza n. 3 del 4 febbraio 1982 (mai trascritta) è stata disposta l’acquisizione al patrimonio comunale dei beni abusivamente realizzati da UI AR e della relativa area di pertinenza.
3. UI AR ha presentato in data 30 settembre 1986 presso il Comune di Senago la domanda di sanatoria (condono edilizio) per gli abusi civili di cui alla Legge n. 47/1985: a tale istanza è stato opposto diniego in data 11 luglio 2002, acquisito il parere negativo del Parco delle Groane.
4. Nel 2009 decedeva il sig. UI AR, con chiamata all’eredità della moglie RI PR e dei figli, CA PP AR, RI CR AR, FA AR e MA AR.
5. Con provvedimento in data 21 novembre 2013 prot. n. 25298, notificato anche agli eredi, il Comune di Senago ha dichiarato l’immissione in possesso e l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e relative aree di pertinenza di proprietà dei ricorrenti così individuate:
“-n.1 abitazione di cui al foglio 11, mappale 60, avente superficie di mq. 76,51
-n. 1 abitazione di cui al foglio 11, mappale 8, sub 4, avente superficie di mq. 80,85
-n. 1 autorimessa di cui al foglio 11, mappale 8, sub 2, avente superficie di mq. 99,00
-n. 1 magazzino di cui al foglio 11, mappale 8, sub 3, avente superficie di mq. 367,67
e relativa area di sedime per mq. 624,03, oltre ad una ulteriore porzione di area di pertinenza (… ) pari a mq. 1685,56 per complessivi mq. 2309,59 (…)”.
6. Avverso il predetto provvedimento del Comune di Senago del 21 novembre 2013 è stato proposto ricorso avanti al TAR per la Lombardia, Milano, r.g. n. 384/2014 da RI PR e dai figli RI CR AR e CA PP AR.
7. Nel 2015 i signori FA AR e MA AR hanno rinunciato all’eredità.
8. Successivamente è stato notificato il provvedimento del Comune di Senago del 4 aprile 2017 avente ad oggetto “Contestazione occupazione abusiva”, con cui l’Amministrazione comunale ha diffidato gli appellanti dal dare seguito all’occupazione dei beni. Tale atto è stato impugnato con ricorso per motivi aggiunti al ricorso r.g. n. 384/2014.
9. In data 29 ottobre 2020 RI PR è deceduta: a seguito della interruzione del giudizio avanti al TAR, lo stesso è stato riassunto da RI CR e CA PP AR, anche nella loro qualità di chiamati all’eredità di RI PR.
10. FA AR e MA AR, che poi hanno rinunziato anche all’eredità della madre RI PR, hanno notificato e depositato in giudizio in data 2 settembre 2021 atto di rinunzia al ricorso r.g. n. 384/2014.
11. Con sentenza n. 2152/2021, depositata in data 6 ottobre 2021, il TAR per la Lombardia, Milano, sez. IV, ha così statuito: “-dichiara estinto il giudizio nei confronti di MA AR e FA AR; -respinge, per le ragioni indicate in motivazione, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti”.
11.1. In primo luogo il Tribunale ha respinto la tesi del ricorrente secondo cui la presentazione dell’istanza di condono del 1986 avrebbe determinato la sopravvenuta e definitiva inefficacia del precedente ordine di demolizione del 1981, con conseguente necessità per l’Amministrazione di rieditare l’ordine demolitorio prima di procedere alla nuova acquisizione delle opere.
A tal riguardo il giudice di prime cure ha replicato che l’effetto della domanda di sanatoria sarebbe unicamente quello di “sospendere” l’efficacia dell’ordine di demolizione, il quale continuerebbe dunque a spiegare i suoi effetti una volta respinta la domanda di condono in via definitiva.
11.2. In secondo luogo, il Tar ha disatteso la censura dei ricorrenti con la quale si affermava che l’ordine di acquisizione delle opere non avrebbe potuto essere indirizzato agli eredi dell’autore delle opere, in quanto estranei agli abusi, e nei confronti dei quali non è stata nemmeno notificata l’ingiunzione a demolire.
Sul punto, il primo giudice ha rilevato come, in realtà, l’effetto acquisitivo in favore dell’Amministrazione comunale si fosse già verificato fin dal 1982, sicché i beni non sarebbero mai transitati effettivamente nell’asse ereditario.
Si è inoltre sottolineato che, in ogni caso, per costante giurisprudenza amministrativa, il provvedimento che accerta l’inottemperanza all’ordine demolitorio, prendendo atto dell’effetto acquisitivo automatico e gratuito delle opere abusive, non è autonomamente impugnabile dai ricorrenti, in quanto atto meramente conseguenziale all’ordine di demolizione.
Da ultimo, si è osservato che l’estraneità alla realizzazione delle opere abusive non vale ad escludere l’effetto acquisitivo ex art. 31, d.p.r. n. 380/2001, ogniqualvolta si dimostri che il proprietario incolpevole, una volta venutone a conoscenza, non si sia adoperato per impedirne gli effetti pregiudizievoli. Nel caso di specie, risulta che gli eredi del destinatario dell’ordine di demolizione hanno continuato per lungo tempo ad abitare ed occupare gli immobili abusivamente realizzati.
11.3. In terzo luogo, il Tribunale territoriale ha dichiarato infondato il motivo di ricorso con cui si affermava l’illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione.
In merito il primo giudice ha statuito che l’atto acquisitivo dell’Amministrazione ha natura meramente dichiarativa di un effetto già prodottosi ex lege, per cui non abbisognerebbe di alcuna motivazione.
11.4. In quarto luogo, il Tar ha respinto la doglianza difensiva con cui si lamentava la carenza di motivazione in ordine all’acquisizione dell’ulteriore area di pertinenza urbanistica.
La sentenza di primo grado ha rilevato come il Comune abbia sufficientemente argomentato in relazione alla necessità di acquisire la superficie, in quanto occorrente “per consentire l’osservanza delle norme igienico sanitarie e edilizio urbanistiche”. Al provvedimento è stato inoltre allegato un elaborato grafico, completo di prospetto di calcolo, che consentirebbe di evincere le operazioni di quantificazione e individuazione dell’area compiute dall’Amministrazione.
11.5. Per le stesse ragioni anzidette, il Tribunale di primo grado ha dichiarato infondati i motivi aggiunti:
a) in relazione ai dedotti vizi di illegittimità derivata prospettati dai ricorrenti;
b) in relazione alla doglianza difensiva secondo cui l’Amministrazione comunale, in sede di emanazione dell’atto di diffida del 2017, avrebbe dovuto pronunciarsi sulle ragioni addotte dai ricorrenti nel ricorso principale. Sotto tale ultimo profilo, il Tar ha sottolineato che il ricorso investe delle questioni ivi dedotte solamente il giudice amministrativo, e non anche l’amministrazione convenuta.
11.6. In conclusione, il Tar ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite.
12. Avverso la predetta sentenza hanno tempestivamente proposto appello i sig.ri AR RI CR e AR CA PP, articolando i seguenti motivi di impugnazione.
13. Con atto depositato il 16 giugno 2022 il Comune di Senago si è costituito in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado con condanna alle spese di lite.
14. Con memoria difensiva depositata il 3 aprile 2025 parte appellante ha insistito per l’accoglimento del gravame, riproponendo e ampliando le medesime censure già oggetto dell’atto di appello.
15. Ha replicato con memoria difensiva del 5 aprile 2025 il Comune di Senago.
16. Entrambe le parti hanno nuovamente replicato con memorie.
17. All’udienza del 7 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.1. Con il primo motivo si deduce “ERRONEITÀ DELLA SENTENZA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31 D.P.R. N. 380/2001. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO”. Parte appellante contesta quanto statuito dai giudici di prime cure là ove affermano <<2.1 . Il primo motivo di gravame, col quale si deduceva l’avvenuta caducazione dell’ordinanza di demolizione a seguito della presentazione dell’istanza di sanatoria, non è fondato. Invero, come espressamente previsto dagli artt. 38 comma 1 e 44 L. 47/1985, l’avvenuta presentazione dell’istanza di condono sospende il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative fino alla definizione del relativo procedimento, ma non produce l’annullamento o la definitiva caducazione dell’ordinanza demolitoria già adottata dalla p.a. Nel caso di specie, l’esito negativo dell’istanza di condono era statuito dal Comune nel 2002, come meglio indicato in punto di fatto. A decorrere da tale data, pertanto, il provvedimento che ordinava la demolizione, dapprima sospeso, riacquistava piena efficacia ”. Gli appellanti ripropongono la tesi secondo cui la presentazione dell’istanza di sanatoria, avvenuta nel 1986 avrebbe determinato la sopravvenuta e definitiva inefficacia del precedente ordine di demolizione del 1981, sicché l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere a rieditare l’ordine demolitorio prima di disporre l’acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale, soprattutto in considerazione degli effetti particolarmente afflittivi dell’acquisizione e del fatto che l’ordine demolitori era stato notificato solo al padre e non agli eredi. Ciò anche in quanto anche il diniego del condono impone all’Amministrazione un completo riesame della fattispecie, con conseguente cessazione dell’efficacia degli atti sanzionatori già assunti.
1.2. Occorre dare atto dell’evoluzione della giurisprudenza amministrativa nel senso indicato dagli appellanti distinguendosi gli effetti, sul provvedimento sanzionatorio pregresso, della presentazione di una istanza di sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2011 da quella di condono. E’ stato riconosciuto che “ soltanto nei casi previsti dalla legge una successiva iniziativa procedimentale del destinatario dell'atto può essere idonea a determinare ipso iure la cessazione della sua efficacia. Diversamente da quanto previsto in materia di condono, nel caso di istanza di accertamento di conformità non vi è alcuna regola che determini la cessazione dell'efficacia dell'ordine di demolizione i cui effetti sono, quindi, meramente sospesi fino alla definizione del procedimento ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 ” …“ mentre per il condono edilizio trova applicazione la tesi tradizionale dell’inefficacia della misura sanzionatoria e dell'obbligo di adozione di un nuovo provvedimento ” (Cons. St. 10 luglio 2024, n. 6157, 23 luglio 2024, n. 6639; 7 ottobre 2024, n. 8063; 24 luglio 2023, n. 7225; 23 ottobre 2023, n. 9148; 29 dicembre 2023, n. 11305; 25 ottobre 2022, n. 9070 Cons. Stato, Sez. VI, 27/09/2023, n. 8561; Sez. III, 7 febbraio 2025, n. 993).
1.3. Occorre altresì dare atto che, nella presente fattispecie, come correttamente rilevato dal Comune, l’ordinanza di demolizione (ordinanza 15/04/1981 n. 5) nonché l’atto di accertamento dell’inottemperanza e il conseguente effetto ope legis acquisitivo al patrimonio comunale dei manufatti abusivi e delle relative aree (ordinanza 4/02/1982 n. 3), tutti atti notificati al solo de cuius, sono stati adottati prima della presentazione dell’istanza di condono edilizio (avvenuta in data 30/09/1986).
1.3.1 Nella memoria di replica del 15 aprile 2025, gli appellanti - nel caso particolare che li riguarda, ossia per quanto attiene al rapporto tra acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile e successiva presentazione di istanza di condono ai sensi della legge n. 47 del 1985 - rilevano che la giurisprudenza si è già pronunciata nel senso a loro favorevole. Il TAR Lazio, Roma, con sentenza n. 11032/2014 ha affermato che “ Per quanto attiene al rapporto tra l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'immobile e la successiva presentazione dell'istanza di rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi della l. n. 47 del 1985, vale il principio secondo cui l'acquisizione gratuita ai beni del Comune di un manufatto abusivo determina una situazione inconciliabile con la sanatoria soltanto quando all'immissione in possesso sia seguita una delle due ipotesi previste dall'art. 43, l. 28 febbraio 1985 n. 47 e cioè o la demolizione dell'immobile abusivo ovvero la sua utilizzazione a fini pubblici. Ciò in forza del principio di cui all'art. 43 comma 1, l. n. 47 del 1985, ai sensi del quale l'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria. Qualora, quindi, non risulti che sull'immobile si siano verificati i suindicati mutamenti in punto di fatto (demolizione o sua utilizzazione a fini pubblici), che rendano impossibile in astratto il rilascio della richiesta sanatoria, il ricorso diviene improcedibile, a seguito della presentazione dell'istanza di condono T.A.R. Napoli, sez. III 14 maggio 2013, n. 2499 ”. Ed invero, nella presente fattispecie non risultano essersi pacificamente verificati i mutamenti in punto di fatto quali la demolizione o l’utilizzazione a fini pubblici delle opere, né all’epoca né ad oggi, essendo rimasti ineseguiti detti provvedimenti che, peraltro, furono impugnati e, all’epoca, il ricorso risultava pendente. Pertanto, seguendo il ragionamento della giurisprudenza testè richiamata che questo Collegio condivide, sarebbe stato necessario, in esito alla valutazione negativa della domanda di condono, provvedere alla notifica di un nuovo ordine di demolizione.
Infatti, in esito al diniego di condono del 11 luglio 2002, il Comune avrebbe dovuto provvedere ad adottare altro atto sanzionatorio e, in caso di inadempimento, decorso il termine di legge, provvedere all’acquisizione al patrimonio del Comune, secondo le disposizioni vigenti (segnatamente art. 31 d.P.R. 380/2001)
Il Comune di Senago rimaneva invece inerte fino al 21 novembre 2013 quando adottava il provvedimento prot. n. 25298, per la prima volta notificato anche agli eredi, con cui dichiarava nuovamente, specificando meglio la consistenza dei beni, l’immissione in possesso e l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
Né ha alcun rilievo che la L. 47/85 sia entrata in vigore successivamente ai provvedimenti originariamente adottati, peraltro sub judice, posto che l’art. 43 L. 47/85 stabilisce che “ L'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria” . Inoltre, come correttamente rilevato dall’appellante, la giurisprudenza è in linea di massima orientata nel ritenere che “ l'intera fattispecie traslativa conseguente all'inottemperanza dell'ordine di remissione in pristino (accertamento dell'inottemperanza, descrizione dell'area espropriata, trascrizione del provvedimento, materiale apprensione del bene) è recessiva rispetto alla sanatoria, anche qualora si sia esaurita prima dell'entrata in vigore della disciplina sul condono: l'art. 39 comma 19 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (richiamato dall'art. 32 comma 25 del d.l. 269/2003) prevede infatti che , per le opere abusive divenute sanabili, il proprietario (dopo aver presentato la domanda di sanatoria e adempiuto agli oneri connessi) ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale e la cancellazione delle relative trascrizioni, salvo che il bene sia già stato destinato a scopi di pubblica utilità. D'altra parte, è noto che in linea di principio non costituiscono preclusione al conseguimento del condono né la trascrizione del provvedimento sanzionatorio, né l'avvenuta immissione in possesso del bene (T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 11 marzo 2005, n. 938 Consiglio Stato , sez. V, 23 maggio 2000, n. 2973)” (T.A.R. Lazio, Roma sez. II, 6 marzo 2012, n. 2242; in termini Consiglio di Stato, sez. V, 28 giugno 2012, n. 3821; cfr. anche questo Tribunale sez. VI, 22 gennaio 2013, n. 409)” (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. III, 13 maggio 2014, n. 2623).
E’, pertanto, evidente che è mancato un passaggio normativamente necessario nel procedimento sanzionatorio adottato dal Comune, ossia la notifica di un nuovo provvedimento che intimasse al proprietario, in seguito al diniego del condono, di demolire le opere entro il termine di 90 giorni. Ne deriva che l’atto di acquisizione al patrimonio comunale del 21 novembre 2013 prot. n. 25298, siccome non preceduto da ordine di demolizione è illegittimo per contrasto con l’art. 31 d.P.R. 380/2001.
2.1. Con il secondo motivo si deduce “ERRONEITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA SENTENZA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31 D.P.R. N. 380/2001 SOTTO ALTRO PROFILO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIFETTO E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO”.
Parte appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui afferma << 2.2.1. Innanzitutto, occorre precisare che, quanto meno con riferimento ai manufatti abusivi e alla relativa superficie di sedime, l’effetto acquisitivo della proprietà era già stato disposto dal Comune con provvedimento del 1982, impugnato con ricorso poi perento, dunque divenuto definitivo. Tali beni, pertanto, non transitavano nel patrimonio degli eredi, in quanto già decurtati dall’asse ereditario, per effetto dell’acquisizione al patrimonio comunale perfezionatasi nel 1982. 2.2.2. È pur vero che l’Amministrazione procedeva a una rinnovazione dell’accertamento dell’inadempienza all’ordinanza di demolizione nel 2012. La relativa attività è dunque disciplinata dall’art. 31 D.P.R. 380/2001, applicabile al nuovo procedimento, che prevede l’automaticità dell’effetto acquisitivo, in capo al Comune, della proprietà dei beni abusivi e del relativo sedime.
In proposito, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare, con riferimento all’art. 31 comma 3 D.P.R. 380/2001, l’indicata automaticità e, per conseguenza, la non autonoma impugnabilità dell’atto accertativo dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione : (…). 2.2.3. In ogni caso, l’estraneità degli odierni ricorrenti alla realizzazione dell’abuso non può avere effetto ex se preclusivo rispetto al trasferimento della proprietà all’ente pubblico.
Invero la giurisprudenza più recente ha ridefinito la portata del principio enunciato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 345/1991, nella vigenza dell’attuale art. 31 D.P.R. 380/2001. Al riguardo, si è infatti precisato che il proprietario può evitare l’effetto acquisitivo solo ove risulti in modo inequivocabile la sua estraneità alla realizzazione dell’abuso, e comunque dimostri che, una volta venutone a conoscenza, si sia adoperato per impedirne gli effetti pregiudizievoli. (…) Nel caso di specie i residui ricorrenti, pur non responsabili della realizzazione dei manufatti abusivi - pacificamente edificati dal de cuius UI AR -, partecipavano alla fase procedimentale di acquisizione comunale della proprietà dei beni abusivi. Cionondimeno, essi non si attivavano in alcun modo per collaborare al conseguimento dell’ordinato assetto del territorio, continuando invece a utilizzare i beni illegittimamente non demoliti (in ricorso si dava invero atto che l’abitazione abusiva veniva utilizzata come residenza della famiglia della Sig.ra RI CR AR, e che il Sig. CA PP AR, insieme alla madre RI PR - oggi venuta a mancare -, viveva nell’immobile indicato come “capannone”). Conseguentemente, essi non possono efficacemente opporsi all’acquisizione comunale, sulla base della dedotta estraneità agli abusi. 2.2.4. La giurisprudenza, del resto, ritiene pienamente legittimo il coinvolgimento del proprietario che non sia autore degli illeciti edilizi nella fase procedimentale di acquisizione al patrimonio comunale ex art. 31 comma 3 D.P.R. 380/2001, e precisa come ciò non dia luogo ad alcuna frizione con i principi recati dalla Costituzione: (…). Del resto, una contrapposta lettura si presterebbe a una facile strumentalizzazione, potendo offrire al responsabile dell’illecito edilizio il commodus discessus dell’alienazione del bene, in tal modo ottenendo di evitare la demolizione, senza subire la successiva e conseguente acquisizione comunale>>.
In particolare, gli appellanti contestano la sentenza nella parte in cui:
i) ha ritenuto che le opere abusive non siano transitate nell’asse ereditario.
In senso opposto la difesa osserva che all’ordinanza di acquisizione del 1982 non ha mai fatto seguito la trascrizione del provvedimento nei registri immobiliari e che i relativi beni sono stati oggetto di dichiarazione di successione nell’anno 2009;
ii) ha ritenuto l’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione non autonomamente impugnabile.
In merito la difesa sostiene che non sia impugnabile unicamente il verbale di accertamento redatto dalla polizia municipale in sede di sopralluogo, mentre sarebbe sempre impugnabile il formale atto di accertamento con cui l’Amministrazione recepisce le risultanze del sopralluogo ai fini della determinazione della consistenza del bene, avendo esso immediata portata lesiva;
iii) ha ritenuto che l’atto di acquisizione delle opere possa rivolgersi ai proprietari incolpevoli, in quanto non si sarebbero attivati tempestivamente per assicurare il corretto assetto del territorio.
A tal riguardo la difesa sostiene che la giurisprudenza amministrativa afferma come l’atto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale non possa incidere sulla posizione del proprietario completamente estraneo alla realizzazione degli abusi. Infatti, tale provvedimento postula sempre l’inottemperanza ad un precedente ordine demolitorio, il quale tuttavia non è stato nemmeno notificato agli odierni appellanti.
2.2. Le censure sono fondate Ed invero, secondo quanto osservato nel motivo che precede, in seguito alla presentazione della domanda di condono, i provvedimenti adottati avevano perso la loro efficacia e, pertanto, l’amministrazione avrebbe dovuto adottare una nuova ordinanza di demolizione da notificare ai proprietari, cosa che non è avvenuta.
3.1. Con il terzo motivo si deduce “ERRONEITÀ DELLA SENTENZA. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L. N. 241/90: DIFETTO DI MOTIVAZIONE”.
Parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’Amministrazione non avrebbe dovuto motivare, in relazione all’interesse pubblico, l’atto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, nonostante fosse trascorso un considerevole lasso di tempo dalla realizzazione delle stesse.
3.2. La censura è infondata. Il Cons. Stato, Ad. Plen., 17/10/2017, n. 9 ha chiarito che “ll provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino”.
4.1. Con il quarto motivo si deduce “ERRONEITÀ DELLA SENTENZA. VIOLAZIONE DELL’ART. 31 D.P.R. 380/2001. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L. N. 241/90: DIFETTO DI MOTIVAZIONE SOTTO ALTRO PROFILO”.
Parte appellante contesta la sentenza del Tar laddove ha ritenuto sufficiente la motivazione del provvedimento impugnato in ordine alle modalità di calcolo con cui è stata individuata l’area pertinenziale di mq. 1.685,56 da acquisire, oltre ai beni abusivi e all’area di sedime.
In particolare i giudici di prime cure affermano che << l’acquisizione dell’ulteriore area (pertinenza urbanistica) necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusivamente edificate implica invece, a carico dell’Amministrazione, uno specifico onere motivazionale. Il Comune dovrà infatti individuare i parametri, e dare conto delle modalità di calcolo della superficie ulteriore, nonché individuarla in modo univoco (…) Nel caso oggetto del presente giudizio, il Comune quantificava la “pertinenza urbanistica” secondo i seguenti criteri, indicati nell’atto impugnato: «l’area necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, aventi destinazione residenziale, terziario e di servizio, pari ad ulteriori mq. 1.685,56, in quanto occorrenti per consentire l’osservanza delle norme igienico sanitarie e edilizio urbanistiche (rispetto delle distanze, rispetto della superficie drenante, dotazione di aree di servizio ecc.». Al provvedimento veniva inoltre allegato un elaborato grafico, completo di prospetto di calcolo, che evidenziava le operazioni sottese alla quantificazione e all’individuazione dell’area oggetto di ulteriore acquisizione, che vi era graficamente individuata in modo inequivoco. In virtù di ciò, ritiene il Collegio che l’Amministrazione abbia correttamente assolto all’onere esplicativo sulla stessa gravante, con conseguente infondatezza della censura esaminata.>>.
In senso contrario si obietta che l’atto amministrativo conterrebbe “soltanto dei calcoli numerici di cui non viene fornita alcuna spiegazione e che non consentono alcuna verifica in merito alla loro correttezza”.
4.2. La censura è fondata.
La giurisprudenza amministrativa è oramai ferma nel ritenere necessaria una motivazione puntuale con riguardo alle aree circostanti (Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza, 21/01/2025, n. 403), che nella fattispecie difetta essendo indicati solo meri calcoli da cui non si evincono gli indici di fabbricabilità, territoriale o fondiaria, applicabili al calcolo della superficie occorrente per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusive necessarie ai fini urbanistico edilizi che siano destinate ad occupare l'intera zona di terreno extra sedime.
Secondo un orientamento giurisprudenziale ampiamente condiviso anche dal questo Collegio, la sanzione della perdita della proprietà per inottemperanza all'ordine di remissione in pristino richiede che sia definito, in maniera compiuta e precisa, l'oggetto dell'acquisizione al patrimonio comunale "previa esplicitazione dei parametri urbanistici in concreto applicati" (cfr. T.A.R. Lazio, II quater, 12 giugno 2023, n. 9910 e giurisprudenza ivi citata), atteso che "mentre per l'area di sedime l'automatismo dell'effetto acquisitivo rende superflua ogni motivazione e specificazione sul punto, l'individuazione di un'area ulteriore da acquisire va, volta per volta, motivata con l'esplicitazione delle ragioni che rendono necessario disporre l'ulteriore acquisto ed i criteri di determinazione di detta area", considerato che "la circostanza che il legislatore non abbia predeterminato l'ulteriore area acquisibile, ma si sia limitato a prevedere che tale area "non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita", può spiegarsi solo ipotizzando che l'ulteriore acquisto sia funzionale e strumentale rispetto all'acquisto del bene abusivo e della relativa area di sedime. In altri termini - non potendosi ragionevolmente ritenere che il legislatore abbia affidato al puro arbitrio dell'Amministrazione la determinazione dell'ulteriore area acquisibile - la circostanza che sia stata predeterminata solo la superficie massima di tale area (comunque non superiore a dieci volte quella abusivamente costruita) può spiegarsi solo ipotizzando che l'ulteriore acquisto sia necessario al fine di consentire l'uso pubblico del bene abusivo acquisito al patrimonio comunale. Ne consegue che il nesso funzionale tra i due acquisti implica che l'Amministrazione sia tenuta a specificare, volta per volta, in motivazione le ragioni che rendono necessario disporre l'ulteriore acquisto" (così Cons. Stato, sez. VI, 11 giugno 2019, n. 3916, ribadita da successiva giurisprudenza tra cui ex multis T.A.R. Sicilia, Catania, 26 febbraio 2024, n. 701; Tar Lazio, sez. II, n. 11898/2024)
5.1. Con il quinto motivo di appello basato “Sui motivi aggiunti al ricorso introduttivo” si deduce: “ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA. VIOLAZIONE DELL’ART. 31 D.P.R. N. 380/2001. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L.N. 241/90: DIFETTO DI MOTIVAZIONE”.
Parte appellante ripropone le doglianze dedotte in primo grado con i motivi aggiunti avverso la nota comunale del 4 aprile 2017, prot. 8865 avente ad oggetto: “contestazione occupazione abusiva”, replicando gli stessi motivi di ricorso proposti avverso il provvedimento principaliter impugnato, quali vizi in via derivata e propria.
5.2. Il Comune resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti in quanto l’atto impugnato non avrebbe natura provvedimentale.
5.3. L’eccezione è fondata. La nota comunale del 4 aprile 2017 è infatti un atto di diffida e messa in mora e pertanto non ha alcuna natura di provvedimento idoneo ad incidere sulla sfera giuridica soggettiva del destinatario.
6.1. Per le stesse considerazioni deve essere dichiarato inammissibile anche il sesto motivo di appello, con cui sono riproposte ulteriori censure nei confronti della medesima diffida, formulate in primo grado a mezzo di motivi aggiunti.
7. Conseguentemente, l’appello va accolto in quanto fondato. Vanno dichiarati inammissibili i motivi aggiunti. Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l 'appello principale e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, annulla gli atti impugnati. Dichiara inammissibile i motivi aggiunti. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
RI Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI Grazia Vivarelli | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO