Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/05/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3671/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3671/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), nata a Parte_1 C.F._1
MA (Venezuela) il 28.10.1987 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. EMANUELE BRUNETTI (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Venosa C.F._2
(PZ) alla via Giacomo Di Chirico n. 26 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a RA (Venezuela) in [...] _1 C.F._3
1.12.1980 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. MARIO ROMANELLI (C.F.: , giusta C.F._4
1
procura in atti, elettivamente domiciliato in Palazzo San RV (PZ) alla via
Sebenico n. 19 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; per il Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 personale dal coniuge , addebitandola a quest'ultimo, con il quale aveva _1
contratto matrimonio in Cagua (Venezuela) il 13.6.2014, deducendo che dall'unione coniugale era nato il figlio (12.9.2015) e che era in attesa di un altro Persona_1
figlio.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che «A partire dal Settembre
2018 […] aveva notato comportamenti non consoni del sig. nei confronti del _1
loro figlio minore, comportamenti che la sig.ra ha definito di abusi Parte_1 sessuali ai danni del piccolo […]», sicché era divenuto impossibile Persona_1
proseguire nella convivenza matrimoniale. Peraltro, «Nel Giugno 2019 ella aveva visto nei gesti del proprio figlio la conferma dei sospetti che aveva in ordine agli abusi sessuali, ovvero che il marito li perpetrasse ai danni del figlio e ne era nata una discussione in seguito alla quale il sig. l'aveva picchiata rabbiosamente del _1 tutto incurante del fatto che la stessa fosse […] in stato interessante».
La ricorrente ha -altresì- dedotto che il marito nel mese di agosto del 2019 aveva abbandonato il tetto coniugale «e si era andato a stabilire nell'immobile di Via
Grottelle, dove inizialmente aveva abitato con la moglie e il figlio», disinteressandosi totalmente delle esigenze di vita familiari, soprattutto con riguardo al figlio minore
Persona_1
Per l'effetto, la ricorrente ha domandato pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito alle seguenti condizioni:
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«1. I coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo
l'obbligo di darne comunicazione all'altro;
2. La casa coniugale sita in Palazzo San RV alla Via Villa n. 95 sarà assegnata alla sig.ra . Gli arredi in essa presenti resteranno alla Parte_1
sig.ra ; Parte_1
3. Il figlio minore ed il nascituro che nelle more del giudizio PE
sarà venuto alla luce verranno affidati in via esclusiva alla sig.ra Parte_1
e abiteranno con la madre nell'appartamento sopra descritto. Il padre non
[...]
avrà facoltà di vederli se non, previa consulenza psicologica e/o psichiatrica infantile che accerti la non nocività degli incontri stessi, alla presenza degli assistenti sociali, dello psicologo e della madre considerata la tenera età degli stessi;
4. Il sig. corrisponderà, entro il 5 di ogni mese, alla moglie ed ai figli _1 un assegno mensile di € 750,00 (€ 250,00 per ciascun figlio ed € 250,00 per la moglie)
e provvederà direttamente al pagamento delle spese di ortodontia, dentistiche e mediche non coperte dal S.S.N., nonché di /quelle scolastiche. La madre provvederà alle spese di vitto, a quelle relative alle utenze della casa coniugale ed a quelle relative all'abbigliamento ed alle attività sportive. Le spese relative ai viaggi culturali saranno suddivise tra i genitori al 50%;
5. I coniugi prestino assenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli dei minori e sulla possibilità per la sig.ra Parte_1
di portare i minori all'estero.
[...]
Con vittoria di spese ed onorari di causa aumentati di IVA e CPA».
II Emesso decreto di fissazione dell'udienza presidenziale per il dì 31.3.2020,
si è costituito in giudizio depositando memoria difensiva il _1
21.3.2020, nella quale non si è opposto alla domanda di separazione personale e ha contestato le avverse deduzioni in ordine alla crisi coniugale.
In particolare, ha negato di aver perpetrato abusi sessuali ai danni del figlio minore e di aver percosso la moglie sostenendo la falsità e Persona_1
l'infondatezza di dette accuse. Secondo il resistente, la crisi del rapporto coniugale era divenuta irreversibile tra la fine del 2018 e l'inizio dell'anno 2019. «Ciò era accaduto in concomitanza di una visita in Italia che una sorella della moglie aveva fatto a
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quest'ultima, rimanendo ospite presso la casa familiare dei coniugi in via di separazione. Da quel momento in poi, la moglie aveva cominciato ad impedirgli
l'accesso alla casa coniugale, facendogli trovare la porta chiusa allorquando tornava dal lavoro. Per molte notti (il resistente) aveva dovuto dormire in auto, senza avere nemmeno la possibilità di entrare in casa per una doccia o per cambiarsi d'abito.
Nonostante ciò, (il resistente) aveva continuato regolarmente a porre in essere i doveri di padre, all'uopo assecondando tutti i bisogni della famiglia, ovvero dal pagare
l'affitto relativo alla casa coniugale, a pagare tutti gli oneri relativi ai consumi di gas, corrente elettrica consumo telefonico, spese mediche e spese per il sostentamento quotidiano della famiglia. Tutto ciò, mentre la moglie aveva continuato ad impedirgli
l'ingresso presso l'abitazione familiare, nonché ad impedirgli di vedere il figlio
[...]
seppure costei aspettasse un altro figlio dal marito. Cosa ancor più grave Per_1
era che la moglie aveva cominciato a minacciarlo di volerlo denunciare, poiché, a suo dire, avrebbe “abusato sessualmente” del piccolo e, Persona_1
conseguentemente la aveva anche minacciato di volerlo abbandonare per Pt_1
tornarsene in Venezuela. Questi atteggiamenti e queste minacce erano state portate a conoscenza dell'Arma dei Carabinieri della Stazione di Palazzo San RV, aveva depositato una querela nei confronti della moglie. Atteso quanto innanzi aveva dovuto trasferirsi presso la vecchia casa paterna».
Con riguardo all'avverso dedotto in ordine all'abbandono della casa coniugale, il resistente ha negato di aver lasciato la residenza familiare, rappresentando di contro che la moglie gli aveva impedito di entrare in casa e che lo «aveva anche minacciato
[…] di volerlo abbandonare per tornarsene in Venezuela». In ragione di ciò, il resistente ha formulato domanda riconvenzionale di addebito della separazione personale nei confronti della moglie.
In ordine alla situazione economico-reddituale, contestando l'avversa richiesta relativa all'importo degli assegni di mantenimento, il resistente ha dedotto che,
«assunto dalla e dunque ancora precario, pur svolgendo l'attività CP_2 lavorativa presso la Soc. Coop. Com, sita in Palazzo S.G., nell'anno 2019, aveva prodotto un reddito (v. I.S.E. 2019 all.) pari ad € 10.828,00 ovvero pari ad € 900,00 al mese circa. Da questa somma il resistente doveva detrarre il costo che corrispondeva per il fitto della casa coniugale, pari ad € 250,00 mensili;
tutte le bollette mensili, e
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non, per i consumi di gas, energia elettrica, riscaldamento, telefono, nonché per
l'acquisto di generi alimentari e vestiario per la famiglia;
oltre a quanto era necessario per la sua sopravvivenza, vivendo egli, presso altra abitazione».
Per l'effetto, il resistente ha concluso la memoria difensiva come segue:
«voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione tra i coniugi e _1
, con addebito a quest'ultima; disporre che i coniugi Parte_1 vivranno separati, nonché disporre l'affidamento congiunto dei figli, con il diritto per il padre di vederli e tenerli con sé secondo tempi e modalità che il Tribunale vorrà stabilire;
assegnare la casa coniugale alla moglie e disporre un mantenimento complessivo, contenuto nei limiti di € 250,00 mensili, atteso che in capo al marito rimarranno le spese per il costo della locazione della casa familiare e le utenze».
III In data 13.7.2020 si è costituito in giudizio per la ricorrente l'Avv. Emanuele
Brunetti, in sostituzione dell'Avv. Mirella Di Stasi rinunciataria al mandato.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del
Tribunale, con ordinanza resa a verbale all'udienza del 29.9.2020, ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti e ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
IV Con ricorso depositato il 26.11.2020, la ricorrente ha chiesto la modifica dell'ordinanza presidenziale del 29.9.2020 nella parte relativa al regime di frequentazione padre-figli, ovvero «stabilendo che le visite del Sig. nei _1
confronti di e debbano avvenire alla PE Parte_2
presenza della madre e di un assistente sociale, per i motivi di cui sopra. Con vittoria di spese e competenze per il giudizio», così determinando l'apertura del primo sub- procedimento.
, costituendosi nel detto sub-procedimento, ha chiesto il rigetto _1 dell'avversa istanza e ha domandato collocarsi i figli minori presso di sé.
Il primo sub-procedimento, dopo esser stata disposta ed espletata C.T.U. sulle capacità genitoriali e sul benessere dei minori, è stato definito con ordinanza del
7.2.2022 di rigetto delle reciproche istanze, disponendo, tra l'altro, «ad integrazione dell'ordinanza presidenziale, che a partire dal mese di marzo del corrente anno il
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padre possa vedere e tenere con sé i figli, oltre che nei giorni indicati nel punto E) dell'ordinanza presidenziale, per l'intera giornata della domenica dalla ore 10.00 alle ore 20.30 (tale da consentire ai minori la consumazione della cena con il padre), a settimane alterne». È stato conferito incarico ai Servizi Sociali del Comune di Palazzo
San RV al fine di monitorare il nucleo familiare e di curare la prosecuzione degli interventi già attivati in sede di C.T.U. e segnatamente quelli concernenti il coinvolgimento dell' per il sostegno al nucleo familiare e ai singoli soggetti. CP_3
V Alla prima udienza dinanzi all'Istruttore del giudizio principale di separazione personale, la quale è stata celebrata il 20.1.2021, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed è stata fissata l'udienza del 25.6.2021 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
VI Con “Ricorso per la modifica delle condizioni di separazione” depositato in data
11.2.2021, la moglie ha chiesto di essere autorizzata a mutare la residenza propria e dei figli minori, trasferendola presso il Comune di Venosa, così determinando l'apertura del secondo sub-procedimento.
Parte resistente, costituendosi nel detto secondo sub-procedimento, ha chiesto il rigetto dell'avversa istanza di autorizzazione al trasferimento in altro Comune italiano.
Il detto sub-procedimento si è concluso con ordinanza del 19.3.2021, con la quale la madre è stata autorizzata a mutare la residenza dei figli e PE
fissandola nel Comune di Venosa (PZ). Parte_2
VII Con ordinanza resa a verbale all'udienza del 25.6.2021, sono state ammesse le prove testimoniali articolate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, limitatamente ai capitoli ammessi, e la causa è stata rinviata all'udienza del 12.1.2022.
VIII Con ricorso depositato il 14.2.2022, la madre ha dato avvio al terzo sub- procedimento, nell'ambito del quale ha domandato di mutare nuovamente la residenza propria e della prole, trasferendola presso il Comune di Spinazzola (PZ).
Il padre, costituitosi nel detto sub-procedimento, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda.
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Il terzo sub-procedimento è stato definito con ordinanza del 23.5.2022 di rigetto dell'istanza.
IX Il giudizio di separazione personale (complessivamente inteso) è stato istruito mediante consulenza tecnica d'ufficio, escussione testimoniale e acquisizione documentale.
X Con ricorso depositato il 29.8.2022, parte resistente ha determinato l'apertura del quarto sub-procedimento formulando la seguente domanda:
«piaccia all'On.le Tribunale adito, previ gli incombenti di legge, respinta ogni contraria istanza ed in modifica dell'ordinanza presidenziale emanata in data
29.09.2020 nel procedimento in epigrafe, così provvedere: revocare l'assegno di mantenimento disposto a carico di in favore di _1 ON
; fermo restando l'affidamento congiunto, disporre che i figli minori
[...] [...]
e siano collocati presso l'abitazione del padre il quale PE Parte_2 potrà meglio accudirli con l'ausilio della propria madre e della sorella _4
, le quali vivono in Palazzo San RV, la prima in Via Puglia Parte_3
e la seconda in Via Sebenico”».
Si è costituita in giudizio nel detto sub-procedimento la madre, la quale ha chiesto il rigetto dell'avversa istanza di modifica dei vigenti provvedimenti provvisori e urgenti.
Il quarto sub-procedimento è stato definito con ordinanza del 25.5.2023, con la quale è stata rigettata la richiesta paterna formulata ai sensi dell'art. 709, comma 4,
c.p.c.
XI All'udienza dell'11.10.2023, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce di quanto relazionato dai Servizi Sociali del Comune di Palazzo San RV, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il dì 10.7.2024.
All'udienza da ultimo indicata, la quale è stata celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c.
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Entrambe le parti private hanno depositato tempestivamente le comparse conclusionali.
XII Sulla domanda di separazione personale.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, posto che non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Invero, come emerge dagli atti difensivi ed è risultato dalla condotta istruttoria, manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le gravi ed incisive deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della convivenza coniugale.
XIII Sulle reciproche domande di addebito.
In ordine alla domanda di addebito della separazione personale occorre premettere che:
- ai fini della pronuncia di addebito deve essere fornita la prova della sussistenza di comportamenti, imputabili ad uno dei coniugi o ad entrambi, volontariamente e consapevolmente contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. I, 18.11.2013, n. 25843);
- deve essere altresì raggiunta la prova del nesso causale tra tali comportamenti e la fine dell'unione matrimoniale (cfr. Cass. civ., Sez. I, 20.8.2014, n. 18074);
- grava, in conformità ai principi generali, sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (Cass. civ., Sez. VI, 19.2.2018, ord. n. 647052).
XIII.1 Orbene, a sostegno della domanda di addebito formulata dalla ricorrente
è stato posto che
- «a partire da settembre 2018 l'attuale ricorrente aveva notato comportamenti non consoni del sig. nei confronti del loro figlio minore, comportamenti che la _1
sig.ra definisce di abusi sessuali ai danni del piccolo Parte_1 Persona_1
tali atti descritti dettagliatamente anche nella denuncia querela che si allega e che
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veniva presentata in data 29.10.2019 avevano determinato la decisione della ricorrente di volersi separare dal sig. » (cfr. pagg.
1-2 del ricorso _1
introduttivo);
- «nel giugno 2019 elle aveva visto nei gesti del proprio figlio la conferma dei sospetti che aveva in ordine agli abusi sessuali, ovvero che il marito li perpetrasse ai danni del figlio e ne era nata una discussione in seguito alla quale il sig. aveva _1
picchiato rabbiosamente la sig.ra del tutto incurante del fatto che la Persona_5
stessa fosse in stato interessante» (cfr. pag. 2 del ricorso introduttivo);
- «nell'agosto 2019 il sig. aveva lasciato la casa coniugale e si era _1
andato a stabilire nell'immobile di Via Grottelle dove inizialmente aveva abitato anche con la moglie ed il figlio. Egli non aveva versato alcunché per il mantenimento del figlio e della moglie».
Nella denuncia presentata dalla ricorrente il 29.10.2019 presso la Stazione dei
Carabinieri di Palazzo San RV (PZ), composta di quattro pagine dattiloscritte che sono state presentate all'Ufficiale di P.G., si legge quanto segue:
«Tra Agosto e Settembre del 2018 cominciavo a notare comportamenti “strani” di mio figlio . Il piccolo, che all'epoca aveva solo due anni, agitava PE la testolina e la posizionava tra le gambe del padre all'altezza dell'inguine ripeteva gli stessi gesti con me e con mia sorella;
quando vedeva il padre o me in abbigliamento intimo egli leccava le cosce del padre o le mie nella zona dell'inguine. Io allontanavo perplessa il bambino spiegandogli che non doveva compiere quei gesti. Il tempo passava e le “stranezze di mio figlio” continuavano, faceva strani movimenti, quando mangiava, con il cibo in particolare con la banana ed osservavo che mio marito si divertiva a giocare con lui con questo frutto e/o con il suo ditino. Ero preoccupata per
i comportamenti del bambino di cui non riuscivo a trovare una spiegazione, se lo portavo al centro commerciale ed io provavo dei vestiti egli entrava nel camerino e quando mi vedeva svestita si avvicinava alle mie cosce e faceva per leccare, lo allontanavo e gli chiedevo perché lo facesse, lui non mi dava alcuna spiegazione ed io gli ripetevo di non farlo più. Quando commentavo preoccupata i comportamenti del
CP_ piccolo con mio marito lui diceva che non era nulla di grave e che, siccome aveva cominciato a frequentare la scuola materna, probabilmente era lì che si doveva ricercare la causa dei suoi gesti. Intanto il mio bambino aveva problemi nel linguaggio
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ed era aggressivo, quasi rabbioso, con mio marito;
lo portavo quindi presso la ASL e lì mi consigliavano un logopedista visto che ritenevano che i problemi del linguaggio
CP_ di fossero dovuti al fatto che sia bilingue. Ai comportamenti del piccolo che ho descritto si aggiungeva il fatto allarmante che quando si avvicinava per baciarmi…egli lo faceva…come fanno due adulti vicini sessualmente utilizzando la lingua, la cosa mi preoccupava enormemente e capivo che c'era qualcosa che non andava ma non sapevo chi o che cosa ne fosse la causa. Una sera di Giugno 2019 ero sul letto di mio figlio accanto a lui per farlo addormentare, lui aveva preso delle monete e ne stava mettendo una in bocca, io velocemente ho fermano la manina che portava alla bocca quell'oggetto pericoloso e gli ho sfilato la monetina dalle mani spiegandogli che non doveva farlo, il piccolo si lamentava che gli avessi tolto le monete e per convincermi di restituirgliele si avvicinava e mi baciava sulle labbra introducendo la sua lingua nella mia bocca ed al contempo facendo un movimento con le labbra che, sono inorridita, è lo stesso identico gesto che fa mio marito quando mi bacia. A questo punto io ho avuto la certezza che era mio marito ad abusare di nostro figlio, la cosa mi ha sconvolta ed in quel momento ho detto a lui (mio marito) che era lì di fronte a me che avevo capito, che era lui a determinare i comportamenti di nostro figlio, lui abusava CP_ sessualmente di . Colui che purtroppo è mio marito ha cominciato a picchiarmi con rabbia inaudita spingendomi a terra e colpendomi ripetutamente e nella parte alta del ventre incurante che io fossi e sia tutt'ora in attesa del nostro secondo figlio.
Una volta, era nel mese di Aprile 2019, dovevo andare presso la scuola gu dove frequentavano il corso per il conseguimento della patente automobilistica una breve
CP_ lezione, mi ha accompagnato mio marito, con noi c'era anche il piccolo che da poco si era svegliato dopo il riposino quotidiano. Avevamo concordato che mio marito ed il bambino avrebbero aspettato di fronte la scuola la mia uscita, intanto avrebbero giocato sul marciapiedi;
mentre ero a lezione mi arrivava un messaggio telefonico di mio marito che mi diceva che, siccome il bambino si era addormentato, lui lo avrebbe portato a casa. Io che non mi fidavo più di mio marito abbandonavo la lezione per correre a casa, d'altro canto mio figlio aveva da poco concluso il suo riposino quotidiano non poteva essersi riaddormentato ed in un messaggio audio di mio marito successivo al primo avevo sentito il bambino in sottofondo che piangeva terrorizzato.
Arrivata a casa sorprendevo mio marito a picchiare con violenza nostro figlio sulle
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gambine, nel vedere quei gesti ed i lividi che gli aveva procurato provavo tanta pena per il mio bambino e lo sottraevo dalle sue mani.
Il 20 Agosto del 2019 avevo un appuntamento per una visita ginecologica con ecografia morfologica presso l'Ospedale di Matera, non avevo alternative doveva CP_ accompagnarmi mio marito, è venuto anche il piccolo . Abbiamo raggiunto il terzo piano del Blocco A dell'ambulatorio di Ginecologia, i fatti sono avvenuti tra le 17,20
e le 18,40; prima di recarmi nella stanza dove ci sarebbe stata la visita avevo avuto cura di fare urinare mio figlio in modo che non avrebbe avuto bisogno del bagno
CP_ durante la durata della visita. Siccome non poteva entrare con me raccomandavo
a mio marito di rimanere nel corridoio con il bambino senza allontanarsi. Una volta uscita dalla stanza della visita che, tra l'altro, non concludevo perché il fatto che mio figlio fosse solo con il padre non mi faceva stare tranquilla mi avvicinavo al bambino che, approfittando di un momento in cui il padre si era allontanato mi diceva: “Papi pipì culito” che in italiano significa: “Papà pene sederino”. Queste parole sono state la conferma delle violenze subite da mio figlio. Qualche giorno dopo questo evento mio marito ha lasciato la casa coniugale nella quale attualmente abito con _1
CP_ mio figlio, egli non contribuisce in alcun modo al mantenimento né del piccolo , né mio. Di tanto in tanto porta qualcosa da mangiare. Io vivo nella costante paura che possa accadere qualcosa a mio figlio, a me e al figlio che porto in grembo perché mio marito è un uomo violento ed imprevedibile con scatti d'ira improvvisi. Sono completamente sola in un paese per me straniero ed essendo incinta non ho nemmeno la possibilità di trovare un lavoro, la cosa mi getta nello sconforto e genera in me un continuo stato di ansia ed agitazione».
A seguito dell'apertura del procedimento penale per effetto di quanto denunciato dalla ricorrente e sopra riportato, la Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale ha svolto le dovute indagine e si è determinata per la formulazione di richiesta di archiviazione.
La richiesta di archiviazione è stata tempestivamente prodotta in giudizio dalla difesa del resistente in allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., e in essa si legge:
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12 R.G. N. 3671/2019
13 R.G. N. 3671/2019
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Avverso alla richiesta di archiviazione la ricorrente ha proposto opposizione (cfr. opposizione_allarchiviazione.pdf depositata dalla ricorrente in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), a seguito della quale il G.I.P. ha fissato udienza in camera di consiglio per il dì 1.6.2021.
Con provvedimento del G.I.P. del 1.9.2022, depositato dalla difesa del resistente nel quarto sub-procedimento e pienamente utilizzabile nel presente giudizio in quanto
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atto rilevante sopravvenuto al maturare delle preclusioni istruttorie, il cui contenuto di seguito integralmente si riporta, è stata accolta altra richiesta di archiviazione formulata dal P.M. e nel far ciò il G.I.P. ha dato contezza delle sorti (archiviazione definitiva) del procedimento concernente le violenze sessuali.
La ricorrente non ha inteso articolare prova orale in ordine ai denunciati abusi sessuali, essendosi limitata a chiedere:
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a) l'ammissione della prova testimoniale con riguardo al capitolo di prova n. 1) di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. vertente sul comportamento accudente da lei assunto durante la convivenza matrimoniale [«1) Vero che la
Sig.ra sin dall'inizio del matrimonio con il Sig. Parte_1
si è sempre dedicata alla cura della casa e alla crescita dei figli»], _1
il quale è stato dichiarato inammissibile per genericità, decisione che in questa sede si conferma;
b) l'ammissibilità della prova testimoniale con riguardo al capitolo di prova n. 2) di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. vertente sul comportamento assunto dal figlio primogenito nei confronti del padre in occasione del battesimo del figlio secondogenito [«2) Vero che in data 10/1/2021 durante la funzione religiosa del , il fratellino alla vista del _1 Parte_2 Persona_1 padre lo “aggrediva” picchiandolo e urlando con rabbia»], il quale è stato ammesso, ma che non ha condotto ad alcunché. La testimone Testimone_1
escussa all'udienza dell'11.5.2022, ha meramente dichiarato: «sì, è vero perché ero presente come madrina del bambino».
Disposta C.T.U. (nell'ambito del primo sub-procedimento) in ordine alle capacità genitoriale delle parti in causa e al benessere dei minori, nulla è emerso circa le gravi deduzioni disfunzionali e abusanti denunciate dalla moglie. Per quel che interessa in questa sede circa la domanda di addebito in scrutinio, si osserva che la C.T.U. ha concluso la relazione consulenziale sostenendo: «Così come previsto dal
Provvedimento del Magistrato si ritiene che i bambini possano trarre beneficio dalla vicinanza al padre e dalla continuità di un rapporto sereno e scevro di tensioni. In relazione alla tenera età dei bambini ed in considerazione dell'organizzazione dei turni di lavoro del signor si ritiene che i bambini debbano trascorrere con il padre _1
più pomeriggi a settimana quando il padre riesce a liberarsi dal lavoro e costruire gradualmente una vicinanza di rapporto che gli consenta in seguito, crescendo, di pernottare e condividere la quotidianità di una relazione familiare anche a casa del padre, inserendo una giornata ogni due settimane (esempio la domenica)»; e che -di
contro
- ha evidenziato delle incapacità materne per cui è stato consigliato alla madre di intraprendere «un intervento di sostegno psicologico nel percorso di ambientamento e di
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superamento delle difficoltà di separazione dal contesto d'origine e dell'ostilità relazionale manifestata».
Per quanto concerne le allegazioni della ricorrente circa l'aver il marito fatto mancare alla famiglia i mezzi di sostentamento materiale a decorrere da agosto 2019 allorquando si
è allontanato dalla casa coniugale, si osserva quanto appresso. L'allegazione è stata paralizzata dalla deduzione del resistente secondo la quale, a tacer d'altro, questi avrebbe continuato a corrispondere il canone di locazione per il godimento della casa coniugale e a pagare le bollette relative alle utenze del detto immobile. Tale circostanza (pagamento del canone di locazione per la casa coniugale da parte del resistente) non è stata in alcun modo contestata dalla ricorrente.
Alla luce degli elementi probatori sin qui esposti, si ritiene che la domanda di addebito formulata dalla ricorrente debba essere respinta poiché all'esito dell'espletata istruttoria è rimasta del tutto sfornita di prova.
XIII.2 Passando a scrutinare la domanda di addebito formulata in via riconvenzionale dal resistente, necessita precisare che a fondamento della stessa sono state poste le seguenti allegazioni:
a) la circostanza che tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019, «in concomitanza di una visita in Italia che una sorella della moglie aveva fatto a quest'ultima[…], la moglie aveva cominciato ad impedire al marito l'accesso alla casa coniugale, facendogli trovare la porta chiusa allorquando costui tornava dal lavoro. Per molte notti il resistente aveva dovuto dormire in auto, senza avere nemmeno la possibilità di entrare in casa per una doccia o per cambiarsi d'abito»;
b) la circostanza che «la moglie aveva cominciato a minacciare il marito di volerlo denunciare, poiché, a suo dire, costui avrebbe “abusato sessualmente” del piccolo
e, conseguentemente la aveva anche minacciato il marito Persona_1 Pt_1
di volerlo abbandonare per tornarsene in Venezuela».
L'esser stato impedito da parte della moglie al marito di rientrare nella casa coniugale, sicché per alcune notti il marito dormì in macchina, è stato confermato dalle testimonianze rese da e (escusse all'udienza _4 Testimone_2 dell'11.5.2022). La prima testimone indicata ha dichiarato di esser stata avvisata da vicini di casa del fatto che (suo figlio) dormiva in auto e che per tal _1
emotivo si recò, unitamente alla figlia, sul posto dove vide il resistente dormire in
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macchina dopo esser tornato dal lavoro. La testimone ha anche dichiarato: «Noi minimizzammo perché pensavamo ci fosse stata una semplice lite di coppia».
Interrogata sul capitolo n. 4) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte resistente, la testimone ha altresì risposto: «Preciso che fine agosto 2019 mio figlio alle sei e mezza del mattino mi chiamò al telefono per dirmi se potessi andare a casa, poiché la moglie non gli aveva permesso di entrare in casa». A seguito di ciò, così ha risposto la testimone al successivo capitolo n. 5), il resistente si trasferì in via Grottelle –
Palazzo San RV (PZ).
La seconda testimone indicata ha dichiarato che il resistente (suo fratello) ha dormito a casa sua circa tre-quattro volte e che una mattina, dopo aver appreso delle voci di paese, insieme alla madre, si recò nei pressi dell'abitazione del resistente e vide il fratello dormire in macchina, ciò durante l'inverno nei messi di gennaio-febbraio. La detta testimone ha poi dichiarato di aver sentito dire alla ricorrente, mentre era in Piazza
San Rocco a Palazzo San RV, che questa avrebbe denunciato il resistente per violenza sessuale nei confronti del figlio Ha poi confermato il capitolo Persona_1
n. 6) della memoria depositata dalla difesa del resistente ai sensi dell'art. 183, comma
6, n. 2, c.p.c., dichiarando che il fratello fu costretto a trasferirsi altrove a causa dei comportamenti tenuti dalla moglie e che da allora aveva abitato con lei e con la madre in via Grottelle.
In virtù degli elementi probatori forniti dal resistente e di cui si è dato conto sopra,
(e posto che non risulta una situazione di compromissione delle capacità cognitive della ricorrente) si ritiene fondata la domanda di addebito in esame, poiché la moglie, non consentendo al marito di rientrare nella casa coniugale e sostenendo (vedasi il ricorso introduttivo) che fosse stato il resistente a lasciare la casa coniugale, nonché ipotizzando condotte del marito abusanti sessualmente il figlio primogenito senza concreti indizi, ha impedito al marito di adempiere all'obbligo di coabitazione.
Ne discende che la separazione deve essere addebitata alla ricorrente, con conseguente rigetto della domanda di mantenimento per la moglie ai sensi dell'art. 156, comma 1, c.c.
XIV Sulle domande relative alla prole e sull'assegnazione della casa coniugale.
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L'analisi delle domande concernenti i figli minorenni delle parti in causa impone di dar conto di quanto è emerso all'esito della C.T.U., nonché degli strumenti di ausilio al nucleo familiare attivati dai Servizi Sociali.
Ebbene, dalla relazione consulenziale emergono i seguenti elementi:
- CRITICITÀ: «Le criticità riscontrate sono state sia organizzative che legate agli assunti di base, accanto alle difficoltà di comprensione legate alla lingua. La sig.ra ha partecipato agli incontri di consulenza sempre con i bambini e con Pt_1
grande difficoltà di gestione sia negli spostamenti che nella gestione in studio, per cui
è stata richiesta molta flessibilità. Non è stato possibile completare il percorso diagnostico in quanto la presenza dei bambini invalidava il setting. Inoltre la sig.ra
si è approcciata al percorso di consulenza peritale per confermare le sue Pt_1
accuse di abuso verso il sig. , nonostante le fosse stato chiarito più volte che _1
i quesiti posti dal Magistrato» (cfr. pag. 6 della relazione di C.T.U.);
- «Il sig. si è presentato ai colloqui sempre puntuale e molto rispettoso, _1 adeguato alla circostanza e nei modi. L'attenzione è stata focalizzata sugli argomenti della separazione e sui contenuti della conflittualità coniugale, mostrando come unico interesse la relazione con i figli. La frase che ripete sempre “Lei non pensa ai bambini!”»;
- il resistente «È il secondo figlio di due germani: ha una sorella più grande che vive a Palazzo San RV da più tempo, sposata con tre figli maschi già grandi. Ha il ricordo di un'infanzia tranquilla in Venezuela: i genitori si sono separati quando lui aveva 16 anni, per un tradimento paterno da cui è nata un'altra figlia. “Mia madre mi proteggeva, anche mio padre, ma meno. Io con i miei figli sono tutto il contrario… mia sorella è la mia seconda madre, mi chiede sempre se mi serve qualcosa… ci siamo trasferiti in Italia perché la situazione in Venezuela non è facile…lei non capisce… è per dare un futuro a mio figlio.” In Venezuela aveva iniziato l'Università in ingegneria elettrica, ma non ha terminato gli studi ed è andato a lavorare nell'azienda del padre
e “lei non si accontentava e ho fatto il tassista, ma in Venezuela è molto pericoloso …
Adesso devo fare il dipendente ma mi tocca farlo”. Adesso a Palazzo San RV lavora in un'azienda del posto di proprietà dello zio. Prima di conoscere la OR
è stato sposato con una donna più grande con tre figli, contro il volere del Pt_1
padre»;
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- «La sig.ra si è presentata ai colloqui sempre Parte_1
puntuale e rispettosa. Appare come una persona estroversa e determinata nel sostenere le sue ragioni. L'abbigliamento curato, ma non sempre adeguato al contesto. Si è mostrata disponibile al colloquio e collaborativa, particolarmente concentrata a raccontare la sua storia, anche a causa delle difficoltà linguistiche. L'eloquio normale, il tono della voce congruo con la tonalità affettiva delle informazioni e la partecipazione emotiva comunque sintonica alla narrazione, il linguaggio appare coerente con il contesto socio-culturale di appartenenza. Normalmente orientata nel tempo, nello spazio e nella situazione»;
- la ricorrente «È la prima figlia di tre germani: ha un fratello di 31 anni e una sorella di 23 anni. I genitori sono separati. Il padre, elettricista, soffriva di disturbo bipolare per cui durante le fasi depressive non lavorava, ma durante le fasi maniacali
“era giocherellone, era molto intelligente… si sono separati perché aveva tante donne,
l'ho capito da grande, mia madre si era stancata. Lo doveva sopportare quando era malato e poi quando stava bene aveva altre donne… io ho sempre pensato di essere allegra come mio padre adesso posso dire che ho il carattere di mia madre.. lei lavorava 18 ore al giorno. … Io ho sempre studiato e lavorato.. ho due lauree, studiavo la sera e la mattina lavoravo. La prima in informatica l'ha pagata mia madre, la seconda in amministrazione l'ho pagata io”»;
- «Attualmente i due ex-coniugi si incontrano spesso nella gestione dei bambini in quanto la OR non è autonoma negli spostamenti e fa riferimento al padre Pt_1 per l'accompagnamento suo e dei bambini. Inoltre non consente al padre di esercitare autonomamente il diritto di visita per cui gli incontri padre-figli si realizzano sempre in sua presenza. I bambini sono esposti quotidianamente a episodi di tensione e di conflittualità tra i genitori ma anche tra la madre e il contesto locale.
Il signor ha riferito: “…ha problemi con tutti. Me lo ha fatto togliere _1
dalla scuola pubblica e lo abbiamo portato dalle suore. Poi pure le suore lo
Per_ picchiavano e me lo ha fatto portare alla scuola pubblica. Poi pure all' lo picchiavano… ma tutti picchiano mio figlio? Va bene che è tremendo ma non penso che tutti lo picchiano… la gente si stanca io sono stanco dopo due anni! Mio figlio non parla perché lei parla tre lingue. Quando non lavoravo lei dormiva fino all'una e io cucinavo. A Palazzo le hanno chiuso le porte. Dove abita è del mio datore di lavoro.
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Se ne va senza avvisare e lascia i bambini a persone che non conosco. Quando incontro
i miei figli c'è sempre la madre e lei parla sempre. Mio figlio dice 'voglio stare con papà'. Lei sa che sono buono! Non voglio che sia presente agli incontri perché ci fa male, a me e ai miei figli!”»;
- «Nel tempo la OR ha maturato vissuti di diffidenza verso l'ambiente Pt_1
per cui generalizza e si riferisce al contesto italiano come ad un contesto negativo in confronto con il contesto venezuelano: “qua è normale che le maestre picchiano i bambini. Da noi non è normale. La gente dice che è bene che la maestra li picchia…….
Non pensare che la malattia sia solo di lui, anche la sorella e la madre…”
La scuola ha segnalato carenze educative e scarsa attenzione nella cura personale del minore. Il bambino ha iniziato la prima elementare con il grembiulino della scuola dell'infanzia. Ha un comportamento ostile in classe ed è poco incline a rispettare le regole scolastiche. La frequenza discontinua: il 30 novembre u.s. aveva cumulato 17 giorni di assenza. Attualmente dalla scuola è stato attivato un servizio di assistenza educativa in attesa della nomina dell'insegnante di sostegno per consentire la partecipazione del bambino alle attività didattiche. Dall'equipe multidisciplinare dell'Asp è stato assegnato un insegnante di sostegno con rapporto 1/1 per tutto l'orario Per_ scolastico. A luglio del 2020 il bambino è stato preso in carico dall' di Palazzo
San RV per un ritardo sul linguaggio. L'intervento proposto è di due ore settimanali di psicomotricità e due ore settimanali di logopedia. Inizialmente il bambino frequentava più assiduamente, poi la frequenza è diventata discontinua.
Attualmente svolge l'intervento a scuola. L'abitazione materna è molto lontana dal Per_ centro per cui è faticoso raggiungerlo a piedi. La valutazione degli operatori dell' che seguono il bambino è che la problematica del bambino più che a difficoltà cognitive è riconducibile a difficoltà comportamentali indotte dalla condizione familiare e dalle relazioni genitoriali. Il bilinguismo incide sulle difficoltà linguistiche.
Per_ L'assistente sociale dell' come anche la dirigente dell'istituto comprensivo hanno confermato difficoltà di relazione con la OR : in passato la OR ha Pt_1
accusato le psicomotriciste e le logopediste di maltrattamento, per cui dopo un periodo di sospensione delle attività è stato richiesto dagli operatori che un genitore partecipasse agli incontri. Solitamente partecipava il padre»;
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- TEST PSICODIAGNOSTICI: «Il sig. presenterebbe un livello _1
di maturità cognitiva conforme alla sua età unitamente ad un certo grado di infantilismo, scarsa fiducia in sé stesso e/o scarsità di senso pratico. Ancora, presenterebbe personalità rigida e tendente al controllo del mondo emotivo, fortemente pulsionale fino a sfociare in aggressività, mediante la ragione, pur essendo il medesimo dotato di adeguate capacità di integrazione dei vissuti emotivi. Il sig.
sarebbe portatore di un senso di inadeguatezza sperimentato a livello fisico _1
e/o psicologico, accompagnato da una scarsa definizione di Sé e sarebbe orientato alla ricerca di una identità personale stabile e di immediata gratificazione e soddisfazione dei suoi bisogni e desideri. Nell'ambito relazionale manifesterebbe disagio, e le relazioni interpersonali sarebbero gestite con superficialità e trascuratezza, come se egli non riconoscesse ad esse il “giusto peso” nel contribuire al miglioramento della qualità della vita»;
- «La sig.ra Controparte_4 Parte_1
presenterebbe un livello di maturità cognitiva conforme alla sua età unitamente ad una certa flessibilità del carattere e discrete capacità di adattamento. Tenderebbe alla fantasticheria o più precisamente all'attribuzione di caratteristiche ideali agli altri ai fini di negare a sé stessa la realtà attuale eventualmente sgradita. Mostrerebbe insicurezza e difficoltà relazionale che nei confronti dell'altro sesso sarebbe caratterizzata da dipendenza, una carica pulsionale che potrebbe sfociare in aggressività che però si alterna a momenti di scarsa pulsionalità, il tutto mediato da un deficitario tentativo di controllo dei propri impulsi a causa di una difficoltà nella comunicazione tra cognizione ed emozione. Sensibilità del carattere, sensibilità al giudizio altrui, sensualità, bisogno di affetto e ricerca di stabilità ed equilibrio interiore caratterizzerebbero la sig.ra, per la quale assumerebbe grande rilevanza
l'aspetto esteriore nella formazione del Sé. Ancora, la sig.ra presenterebbe una Pt_1 difficoltà nel legare tra loro e vivere unitamente l'emotività e la sessualità, che verrebbero concepiti e vissuti in maniera non inclusiva tra loro»;
- INTERAZIONE CON IL FIGLIO GAEL: «Il bambino inizialmente timoroso è rimasto sul passeggino. Il padre lo accoglie con espressione sorridente e gioiosa. Al primo segno di insofferenza, viene aiutato a scendere dal passeggino. Il padre durante tutto il colloquio tiene l'attenzione sul bambino, cerca di attirare la sua attenzione e
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risponde ai suoi richiami. Il bambino si muove liberamente nella stanza, si sofferma a giocare con lo specchio. si avvicina al padre spontaneamente, il padre lo Pt_2
abbraccia e lo bacia. Il bambino si allontana e si avvicina al padre più volte. Il padre si alza e segue il bambino nel gioco, mentre la madre continua a parlare da seduta, il bambino prende gli occhiali del padre e gioca con lui. Quando la tensione tra le parti si alza il bambino inizialmente si mostra indifferente poi lancia i giochi verso il padre giocando. Quando il bambino si avvicina alla presa della corrente la madre si alza per allontanarlo. Il padre si siede a terra a giocare con il bambino e contemporaneamente ribatte alle dichiarazioni della OR . Quando i toni si alzano nuovamente il Pt_1
bambino picchia il padre e il padre lo bacia»;
- la ricorrente racconta il suo vissuto alla C.T.U. e «i bambini si mostrano
CP_ indifferenti a tutto il suo racconto. Quando la madre parla male del padre, si avvicina e le copre la bocca»;
- INTERAZIONE PADRE-FIGLI: «La OR giunge all'appuntamento Pt_1
con i bambini, ma i bambini alla vista del padre, che aveva appena terminato il suo colloquio, si avvicinano, lo abbracciano e chiedono di stare con lui. La OR si rifiuta categoricamente di lasciare i bambini in sala d'aspetto da soli con il padre, lamentando apertamente e davanti ai bambini la mancanza del controllo ed
CP_ eventualmente di una telecamera. dice più volte “Papà vieni! Non voglio che te CP_ CP_ ne vai!”, la madre dice a “dici a papà di aspettare fuori” e dice” “Papà aspetta qui...mamma l'ho fatto sedere fuori!”. I bambini hanno la maglietta di topolino uguale a quella della madre e aggiungono che anche il padre ce l'ha uguale: durante la precedente uscita sono andati insieme a Matera ed hanno acquistato le magliette
CP_ uguali. Durante l'incontro, la madre racconta e i bambini giocano, più volte si affaccia sulla porta per controllare se il padre è fuori, fino a quando insieme a Pt_2
decidono di farlo sedere dentro. La madre intanto continua il suo incontro, e il padre in disparte gioca con i bambini. Ad un certo punto il padre si alza per coprire una
CP_ presa elettrica con una sedia per evitare che si avvicini e fa lo stesso con Pt_2
CP_ l'altra sedia. Nel momento in cui prende ancora un'altra sedia il padre dice CP_ CP_
“Basta!” e si ferma. Più volte si avvicina al padre e spontaneamente lo abbraccia, siede vicino a lui, il padre gli passa le mani tra i capelli. Quando è il CP_ momento di congedarsi, lo prende per mano e dice “Papà vieni!”»;
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- QUADRO COMPLESSIVO DELLA FAMIGLIA: «Il quadro familiare appare subito complesso e fragile nei compiti di protezione e di sviluppo: gli importanti cambiamenti e le dinamiche relazionali a cui si sono dovuti adattare i genitori hanno condizionato il contesto di accudimento dei minori e hanno condizionato il funzionamento individuale e di coppia. Dalla lettura tridimensionale dell'attuale condizione familiare, si evidenzia che il sistema si è bloccato con il trasferimento in
Italia: nonostante sia stato motivato da una valutazione oggettiva delle difficoltà vissute nel contesto venezuelano. La OR si è confrontata con difficoltà di Pt_1
ambientamento al nuovo contesto riconducibile a difficoltà di svincolo dalla famiglia di origine. Le difficoltà si sono acuite quando la sorella è venuta in Italia per un periodo di vacanza: le angosce di separazione si sono trasformate in rabbia e diffidenza verso il nuovo contesto. La OR vive con ostilità ogni nuovo Pt_1 rapporto. L'idealizzazione della famiglia di origine e della figura paterna è incoerente con il racconto della sua esperienza familiare. Il padre della OR , che soffre Pt_1
di disturbo maniaco-depressivo, che tradisce la moglie e si separa, è giudicato positivamente rispetto alla condizione familiare dell'ex-marito, in cui il padre ha tradito la moglie e la moglie ha chiesto la separazione per le stesse motivazioni. I genitori del signor attualmente gestiscono serenamente la co-genitorialità _1 con i figli adulti, tanto che il padre è rientrato in Italia e vive in un'abitazione vicina alla loro. Separato dalla moglie condivide con la moglie e i figli rapporti sereni nell'accettazione di quanto accaduto. In ambito sociale ci troviamo di fronte ad un contesto familiare a rischio: la genitorialità intesa come un insieme di attività di cura
e accudimento fisico e psicologico è condizionata da fattori ambientali e personali.
L'accudimento tiene poco conto dei bisogni dei bambini e si dimostra inefficace rispetto al benessere degli stessi. Il contesto di vita non garantisce sicurezza e serenità
e risulta condizionato dagli atteggiamenti materni di diffidenza e sospettosità verso gli altri e dalla conflittualità verso l'altro genitore: i bambini sono esposti alle “ideazioni disfunzionali e paranoiche” materne, che condizionano l'immagine del mondo circostante del bambino che sente di vivere in un contesto malevolo in competizione e popolato di individui ostili e inaffidabili. La figura materna, nella diffidenza totale verso l'ex-coniuge e l'intero contesto familiare e sociale, ha messo in campo una gestione esclusiva dei bambini da cui dice di non potersi separare. La OR Pt_1
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è convinta che il signor possa fare del male ai figli e appare diffidente e _1
sospettosa in tutti i contesti di vita del bambino. Non riconosce la trascuratezza e la mancanza di focalizzazione sui bisogni dei bambini come un trauma cumulativo e i bambini appaiono trascurati rispetto alle loro esigenze di sicurezza e di sviluppo. La scuola ha segnalato carenze educative e scarsa attenzione nella cura personale del
CP_ minore. ha un comportamento ostile in classe ed è poco incline a rispettare le regole scolastiche. […] Il domicilio della OR è posto in una zona periferica Pt_1
del paese ed è dislocato su più piani poco funzionali e pericolosi in relazione all'età dei bambini. La casa ordinata e pulita in occasione della visita domiciliare mostra comunque che i bambini si gestiscono in autonomia e senza molte regole, in quanto le pareti del soggiorno piano giorno e della cameretta del piano notte, sono piene di
CP_ scritte e sporche. Durante la visita domiciliare si muove dentro casa a mostrare le cose che lui sa fare. Imita la madre mentre si allena prende da mangiare, prende il biberon del fratello dal frigorifero, lo sciacqua lo riempie di latte e lo dà al fratello. ssume molto latte: ad ogni incontro ha avuto con sé il biberon del latte»; Pt_2
CP_
- DEI MINORI: « si mostra come un bambino CP_5 caratterialmente forte e determinato, appare prepotente con l'estraneo e remissivo con la madre. “Anarchico nelle regole”: alterna atteggiamenti confusionari e rispetto di regole definite. Alterna gioco autonomo e confuso a giochi strutturati di concentrazione. Dalle valutazioni effettuate emerge che il bambino presenta una confusione a livello cognitivo, difficoltà di attenzione collegata a difficoltà emotive più che cognitive. La ripetitività del disegno di sé è riconducibile ad una difficoltà a spostare l'attenzione sul contesto relazionale e conferma un tentativo di mantenere
l'attenzione su sé stesso. Le potenzialità sono disorientate da difficoltà emotivo- relazionali. L'isolamento e la concentrazione nel gioco solitario sono discrepanti con la confusione nella relazione e nella comunicazione con l'altro. Nella relazione con
l'altro nel contesto scolastico attira su di sé l'attenzione ed assume un ruolo disturbante. A scuola è stato evidenziato una difficoltà ad adeguarsi alle regole della classe, accanto a difficoltà attentive e iperattività, una tendenza ad isolarsi e una difficoltà a relazionarsi in modo positivo con i compagni, collegata ad una difficoltà di gestione del conflitto e della frustrazione. un bambino di 18 mesi, allegro e Pt_2
socievole, propositivo nella relazione con il fratello e con i genitori. A volte poco
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curato nell'igiene e nell'alimentazione. Beve frequentemente latte. Attira l'attenzione con vocalismi e grida. Competente nel gioco e autonomo nei contesti estranei e familiari. Si relaziona facilmente con gli estranei. Comprende le richieste e risponde adeguatamente. Nella relazione con i genitori i bambini si mostrano “abituati” a certe tensioni e si muovono con disinvoltura tra un genitore e l'altro riconoscendo i limiti e le risorse di ognuno. Il disagio si manifesta nella socializzazione nei contesti fuori da quello familiare in cui i bambini manifestano disturbi del comportamento, agitazione
e mancanza di regole. Il disconoscimento della figura paterna da parte della madre e
CP_ le accuse della madre verso il padre sono vissute da con rassegnazione: il bambino asseconda la madre nei suoi timori senza chiedersi il perché, ma chiede al padre di esserci e di restare con lui. Il piccolo scolta e assorbe le tensioni della Pt_2
madre verso il padre: ad oggi non ha gli strumenti per comprenderle cognitivamente ma emotivamente le coglie e risponde con atteggiamenti ambivalenti verso il padre, di aggressività e carezze. Il padre si pone a difesa dei vissuti dei figli e si allinea ai loro vissuti nell'interazione con loro, sopportando davanti ai bambini le decisioni dell'ex- coniuge, anche se durante le loro discussioni i figli sono sempre presenti. La conflittualità rappresenta l'elemento disturbante che ad oggi è maggiormente CP_ evidenziabile nel comportamento di perché più grande e inserito in altri contesti extra-familiari. Il disturbo del comportamento è inteso come messaggio di sofferenza
e disagio vissuto dal bambino: la madre ha difficoltà a formulare una richiesta d'aiuto per motivazioni rintracciabili in un atteggiamento conflittuale che le impedisce di cogliere la sofferenza dei figli e le sue responsabilità. Il padre ha paura delle conseguenze che l'esporsi potrebbe comportare e non intravede una reale possibilità di cambiamento».
Alla luce degli elementi sopra esposti, che sono stati riportati a ragione delle forti accuse mosse dalla madre nei confronti del padre e perché eloquente risulta l'interazione tra il padre e i figli in ordine all'infondatezza di quanto sostenuto dalla ricorrente, la C.T.U. ha concluso per il collocamento dei minori presso la madre con sostegno da parte dei Servizi Sociale a ragione del fatto che le condizioni di vita dei bambini sono apparse precarie e “sacrificanti” nonché per evitare l'isolamento sociale della famiglia;
per l'affidamento condiviso in quanto rappresentante la migliore soluzione per garantire il maggior interesse dei minori con necessità di percorsi di
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sostegno psicologico e di consapevolezza;
per la conferma del regime di frequentazione padre-figli stabilito in via provvisoria e urgente da questo tribunale, atteso che i bambini traggono beneficio dalla vicinanza al padre e dalla continuità di un rapporto sereno e scevro di tensioni, sino a costruire una vicinanza di rapporto che consenta ai bambini di pernottare presso il padre;
consigliando alla ricorrente di intraprendere un intervento di sostegno psicologico nel percorso di ambientamento e di superamento delle difficoltà di separazione dal contesto d'origine e dell'ostilità relazionale manifestata;
per il servizio di assistenza domiciliare, così come già attivata nell'ambito della C.T.U. (cfr. pag. 31 della relazione di C.T.U.)
In virtù di quanto emerso all'esito della C.T.U. e anche tenute in debito conto le relazioni dei Servizi Sociali in atti, si ritiene che sia nell'interesse dei minori disporre in via definitiva l'affidamento condiviso di entrambe i figli ai genitori.
Invero, è noto che nel quadro delle norme dettate dagli articoli 337 ter e 337 quater c.c. (ispirate al principio della c.d. bigenitorialità, quale diritto dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione, cui corrisponde un dovere di pari responsabilità genitoriale) l'affidamento condiviso si pone quale regola generale, rispetto alla quale costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo (cfr. ex multis Cass. civ. n. 16593/2008, n.
26587/2009 e n. 24526/2010). In tale contesto, alla regola generale dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, sicché una tale pronuncia presuppone una motivazione non solo sull'idoneità del genitore affidatario, ma, in negativo, sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore. Sotto tale profilo, è l'interesse morale e materiale della prole l'unico criterio che può orientare la scelta di derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso, in quanto l'affidamento esclusivo, nel caso concreto e valutati tutti gli aspetti del rapporto tra genitori e figli, non può che ritenersi l'unico regime idoneo ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di cura -morale e materiale- del minore, e ciò in ragione della circostanza che l'altro genitore versi in una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, ovvero comunque in condizione tale da rendere quell'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il figlio.
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Nel caso in esame, la madre ha intrapreso il percorso psicologico consigliatole all'esito della disposta C.T.U. (cfr. relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali del
Comune di Palazzo San RV del 5.7.2022) e la relazione tra i genitori nonché il rapporto padre-figli sembra aver registrato un decisivo miglioramento, tanto che il padre vede e tiene con sé i figli come stabilito da questo Tribunale e trascorre con gli stessi l'intera giornata della domenica (cfr. relazione di aggiornamento dei Servizi
Sociali del Comune di Palazzo San RV 20.2.2023). Tuttavia, continua -a regime discontinuo- la conflittualità di coppia (cfr. relazione dei Servizi Sociali del Comune di Palazzo San RV del 9.10.2023), ragione per cui deve concludersi per l'affidamento condiviso dei figli, la collocazione dei minori presso la madre e la previsione di un regime ordinario di frequentazione padre-figlio, con conferma del monitoraggio da parte dei competenti Servizi Sociali e del servizio di educativa domiciliare nonché di tutti gli interventi posti in essere in ausilio dei minori, come sarà appresso specificato in dispositivo.
Pertanto, si dispone l'affidamento condiviso dei figli minorenni Persona_1
e a entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le Parte_2
decisione di maggior interesse per i minori -riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso ciascun genitore.
In regime di continuità, i figli minori resteranno collocati prevalentemente presso la madre, alla quale va conseguentemente assegnata la casa coniugale ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.
Il padre, invitando le parti ad adottare comportamenti che garantiscano ai minori il concreto e sereno esercizio del diritto alla bigenitorialità nonché rapporti con i rispettivi nuclei familiari materni e paterni, terrà con sé i figli secondo le seguenti modalità:
a) per due pomeriggi alla settimana, il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola (e nel periodo di sospensione scolastica dalle ore 13.00) sino alle 20.00, con onere del padre di prelevare i minori e di riaccompagnarli presso la casa materna (o in altro luogo
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previo accordo tra i genitori) nonché di curarli nella pratica di eventuali sport ove fissata nei giorni indicati;
b) a settimane alterne, dal sabato dall'uscita da scuola (e nel periodo di sospensione scolastica dalle ore 12.00) sino alla domenica alle ore 20.30, con pernotto presso il padre, con onere del padre di accompagnare e prelevare i minori nel domicilio materno;
c) nel periodo natalizio ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio (iniziando, salvo diverso accordo, dal padre per le prossime festività di
Natale 2025);
d) nel periodo pasquale per due giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis;
e) nel periodo estivo per 15 giorni, anche non consecutivi, da individuarsi nel periodo di sospensione scolastica, da concordare tra i genitori entro il giorno 31 maggio precedente, che -in assenza di accordo- si individuano dal 1 al 15 agosto degli anni pari e dal 15 luglio al 31 luglio degli anni dispari [anche la madre potrà trascorrere con i minori 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive (da intendersi fine scuola-inizio nuovo anno scolastico), da concordare con il padre entro il 31 maggio precedente, periodo nel quale il regime di frequentazione padre-figli sarà sospeso, con possibilità da parte del padre di contattare tramite telefonate o videotelefonate i minori in orario serale (fascia oraria dalle 18.30 alle 20.30)];
f) altre festività (anche locali) secondo il principio dell'alternanza annuale;
g) i minori trascorreranno il giorno del compleanno dei genitori con il genitore festeggiante, in deroga al regime di frequentazione ordinario;
h) i minori trascorreranno il giorno del loro compleanno con l'uno o con l'altro genitore, salvo diverso accordo (insieme a entrambi i genitori), secondo il principio dell'alternanza annuale.
Circa l'assegno di mantenimento per i figli da porre in capo al padre questo
Tribunale, considerate le presumibili esigenze di vita dei figli legate alla crescita, la circostanza che solo il padre è occupato mentre la madre non svolge attività lavorativa e precisato che non può tenersi conto delle somme percepite dal minore primogenito a titolo di invalidità poiché benefici spettanti al minore e destinati affinché il minore goda dei servizi per ovviare alle invalidità accertate, si ritiene di confermare l'importo stabilito all'esito della fase presidenziale, ossia euro 200,00 al mese per ciascun figlio
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(somma complessiva pari a 400,00 euro al mese), fatto salvo l'adeguamento ISTAT sinora maturato e con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT sull'importo determinato tenuto conto del detto aggiornamento sinora maturato, a decorrere dal dì di emissione della presente pronuncia.
Per le stesse ragioni le spese straordinarie da esborsarsi nell'interesse della prole si pongono a carico del padre nella misura del 70% e a carico della madre nella restante misura del 30%.
L'assegno unico e universale sarà percepito nella misura del 50% tra i genitori atteso il disposto affidamento condiviso e in assenza di alcuna valutazione in senso contrario da parte dell'organo giudicante.
Si precisa che le spese straordinarie sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco). In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute
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anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie
“obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
XV Sul passaporto per i minori, sulle spese di lite e di C.T.U.
Avuto riguardo alla domanda della ricorrente relativa al rilascio o rinnovo del passaporto per i minori, da intendersi quale domanda alla quale è sottesa un conflitto genitoriale, si osserva quanto segue.
Dall'istruttoria condotta è emerso che la madre, nei momenti di conflittualità con il marito, ha dichiarato più volte di volersi recare in Venezuela con i figli, e tanto a fatto a mo' di ritorsione nei confronti del marito. A ragione di ciò, si ritiene che in assenza del consenso del padre, dunque nel pieno esercizio del disposto affidamento condiviso, la domanda in esame non può essere accolta.
Le spese di lite complessivamente intese (del presente giudizio principale e dei sub-procedimenti introdotti in corso di causa), secondo soccombenza, devono esser poste in capo alla ricorrente, atteso che la domanda di addebito dalla stessa formulata è stata rigettata, così come anche la domanda volta a ottenere l'affidamento esclusivo dei figli e, di contro, è stata accolta la domanda di addebito formulata in via riconvenzionale dal resistente.
Esse si liquidano in favore del resistente secondo il D.M. 55/2014 e successive modificazioni, per tutte e quattro le fasi del giudizio e avuto riguardo al valore indeterminato della causa (scaglione di valore sino a euro 26.000,00 ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014), in applicazione dei parametri medi di liquidazione per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e dei parametri massimi di liquidazione per la fase istruttoria a ragione dei quattro sub-procedimenti introdotti in corso di causa, in complessivi euro 5.917,00 per compenso professionale, oltre accessori di Legge.
Le spese della C.T.U. disposta ed espletata nel primo sub-procedimento si pongono in via definitiva a carico di entrambi i genitori, come già liquidate con separato decreto collegiale del 31.1.2022, nel quale è stato disposto che la quota parte di compenso della C.T.U. di competenza della ricorrente fosse posta a carico dell'Erario
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per esser stata quest'ultima ammessa provvisoriamente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Potenza del 15.11.2019.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 3671 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2019, vertente tra
[...]
e , con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 _1
Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F.: ), nata a [...] il
[...] C.F._1
28.10.1987, e (C.F.: ), nato a [...] _1 C.F._3
(Venezuela) in data 1.12.1980, i quali hanno contratto matrimonio in Cagua
(Venezuela) il 13.6.2014, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Palazzo San RV (PZ), al N. 16, Parte II, Serie C, Anno 2016;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Palazzo San RV in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, atto N. 16, P. II, S. C);
3) rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
4) accoglie la domanda di addebito formulata dal resistente e per l'effetto dichiara che la separazione personale è addebitata a ; Parte_1
5) rigetta la domanda della ricorrente volta a ottenere l'assegno di mantenimento per sé;
6) affida i figli minorenne e a entrambi i genitori, che Persona_1 Parte_2
eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisione di maggior interesse per il minore -riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso ciascun genitore;
7) dispone che i figli minorenni e abitino ovvero siano Persona_1 Parte_2
collocati prevalentemente con la madre;
Parte_1
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8) assegna la casa coniugale alla ricorrente affinché la Parte_1
abiti con i figli;
9) stabilisce che i figli minorenni trascorrano con il padre i _1
seguenti giorni:
a) per due pomeriggi alla settimana, il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola (e nel periodo di sospensione scolastica dalle ore 13.00) sino alle 20.00, con onere del padre di prelevare i minori e di riaccompagnarli presso la casa materna (o in altro luogo previo accordo tra i genitori) nonché di curarli nella pratica di eventuali sport ove fissata nei giorni indicati;
b) a settimane alterne, dal sabato dall'uscita da scuola (e nel periodo di sospensione scolastica dalle ore 12.00) sino alla domenica alle ore 20.30, con pernotto presso il padre, con onere del padre di accompagnare e prelevare i minori nel domicilio materno;
c) nel periodo natalizio ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio (iniziando, salvo diverso accordo, dal padre per le prossime festività di Natale 2025);
d) nel periodo pasquale per due giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis;
e) nel periodo estivo per 15 giorni, anche non consecutivi, da individuarsi nel periodo di sospensione scolastica, da concordare tra i genitori entro il giorno 31 maggio precedente, che -in assenza di accordo- si individuano dal 1 al 15 agosto degli anni pari e dal 15 luglio al 31 luglio degli anni dispari [anche la madre potrà trascorrere con il minore 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive (da intendersi fine scuola-inizio nuovo anno scolastico), da concordare con il padre entro il 31 maggio precedente, periodo nel quale il regime di frequentazione padre- figli sarà sospeso, con possibilità da parte del padre di contattare tramite telefonate o videotelefonate i minori in orario serale (fascia oraria dalle 18.30 alle 20.30)];
f) altre festività (anche locali) secondo il principio dell'alternanza annuale;
g) i minori trascorreranno il giorno del compleanno dei genitori con il genitore festeggiante, in deroga al regime di frequentazione ordinario;
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h) i minori trascorreranno il giorno del loro compleanno con l'uno o con l'altro genitore, salvo diverso accordo (insieme a entrambi i genitori), secondo il principio dell'alternanza annuale;
10) conferma il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei competenti Servizi
Sociali del Comune di Palazzo San RV (PZ), i quali avranno cura di relazionare su eventuali disfunzionalità genitoriali all'A.G. competente ossia al
P.M.M., nonché il servizio di educativa domiciliare e tutti gli altri interventi posti in essere dai Servizi Sociali nell'interesse dei minori;
11) determina in complessivi euro 400,00 (quattrocento,00) mensili (euro 200,00 al mese per ciascun figlio), fatto salvo l'adeguamento ISTAT sinora maturato e con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT sull'importo determinato tenuto conto del detto aggiornamento sinora maturato, a decorrere dal dì di emissione della presente sentenza, il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento ordinario indiretto dei figli, da _1
corrispondere alla madre presso il di lei domicilio entro Parte_1
il giorno 5 di ogni mese;
12) pone a carico del padre il 70% delle spese straordinarie e il _1
restante 30% a carico della madre Parte_1
13) rigetta la domanda della ricorrente volta a ottenere l'autorizzazione per il rilascio o rinnovo del passaporto per i figli minorenni senza il consenso paterno;
14) condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite Parte_1
nei confronti del resistente , le quali si liquidano in complessivi _1
euro 5.917,00 per compenso professionale, oltre al 15% forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per Legge;
15) pone definitivamente a carico delle parti in causa e Parte_1
le spese di C.T.U. nella misura del 50% cadauno, come già _1
liquidate con separato decreto collegiale del 31.2022 emesso nel primo sub- procedimento;
16) dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia trasmessa ai Servizi
Sociali del Comune di Palazzo San RV per quanto di competenza.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 14.5.2025.
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Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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