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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/02/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 3210/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 3210 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Francesco Elia
- appellante -
E
CP_
assistito e difeso dall'avv. Paola Scarlato
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 27 marzo 2023, esponeva: Parte_1
che era stata titolare di pensione di invalidità, poi trasformata in assegno sociale, unitamente all'indennità di accompagnamento, sin dal 2001;
che percepiva:
€.23,00 a titolo di trattamento di reversibilità;
€.6.115,00 annui da pensione estera;
€.7.591,00 annui da pensione di reversibilità estera;
CP_ che con nota del 4.11.2021 l' le aveva comunicato quanto segue: “la sua pensione...ctg INVCIV...è stata ricalcolata dal 01.01.2019, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2019...Pertanto, da gennaio
CP_ 2020 a novembre 2021 sulla pensione...ctg INVCIV l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 8967,61…”, con il dettaglio posto a pag. 4 da dove emerge l'eliminazione dell'assegno sociale da invalidità civile, dall'anno 2020”;
che, ai fini reddituali, il reddito da valutare è quello dell'anno di riferimento, non quello dell'anno precedente;
che nell'anno 2020 e seguenti non aveva mai percepito importi oltre la soglia di €.16.000, reddito ampiamente compatibile con l'assegno sociale proveniente da pensione di invalidità civile ex art. 19 L. n.
118/71.
2. Tanto esposto, chiedeva che fosse accertata e dichiarata <CP_ dell'indebito di euro 8967,61, preteso dall' nei confronti della ricorrente>>.
CP_ 3. Radicatosi il contraddittorio, l' deduceva:
che ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno si tiene conto: a) dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni, conseguiti nello stesso anno;
b) dei redditi diversi da quelli di cui alla lett. a), conseguiti nell'anno precedente;
che, per quanto riguarda l'anno 2020:
CP_ la ricorrente ha dichiarato all' mediante Modello RED 2020, presentato in data 23.02.2021 di percepire una pensione diretta estera di €.5.729 (per l'anno 2019); per tali redditi, non sussistendo l'obbligo di comunicazione al dei pensionati, l'anno da prendere in considerazione è quello solare precedente, Parte_2
cioè il 2019;
la ricorrente ha percepito nell'anno 2020 la quota di pensione di reversibilità a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni in regime internazionale dell'importo mensile di €.292,89;
la ricorrente ha percepito altresì €.11.852,36 a titolo di quota di reversibilità estera: quota di reversibilità
erogata dall'autorità estera non direttamente conoscibile dall'Ente e non dichiarata dalla Circo nel modello
RED, ove ha dichiarato solo la pensione diretta estera;
la somma dei suddetti redditi (5.729 + 292,89 +11.852,36) pari ad €.17.854,25, supera il limite di €.16.982,49
previsto per l'assegno sociale derivante da trasformazione di pensione inv. civ.;
che, per quanto riguarda l'anno 2021:
CP_ la ricorrente ha dichiarato all' mediante Modello RED 2022, presentato in data 24.02.2022 di percepire una pensione diretta estera di €.5.729 (per l'anno 2021); per tali redditi, non sussistendo l'obbligo di comunicazione al Casellario dei pensionati, l'anno da prendere in considerazione è quello solare precedente,
cioè il 2020;
la ricorrente ha percepito nell'anno 2021 la quota di pensione di reversibilità a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni in regime internazionale dell'importo mensile di €.293,15; la ricorrente ha percepito altresì €.11.852,36 a titolo di quota di reversibilità estera: quota di reversibilità
erogata dall'autorità estera non direttamente conoscibile dall'Ente e non dichiarata dalla Circo nel modello
RED, ove ha dichiarato solo la pensione diretta estera;
anche per il 2021 il reddito percepito (€.17.874,5) risulta superiore al limite di legge (€.16.982,49).
4. Con sentenza n. 3902/2024 del 3 aprile – 21 maggio 2024 il Tribunale rigettava la domanda, accogliendo
CP_ integralmente la tesi dell'
Con ricorso del 21 novembre 2024 Circo Iva interponeva appello.
CP_ L' resisteva ed eccepiva la novità della questione sollevata dalla Circo solo in sede di gravame.
5. Con un unico motivo, l'appellante, in estrema sintesi, censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il superamento dei limiti reddituali, senza considerare che <
somma netta a titolo di reversibilità italiana ed estera consentiva di evidenziare come vi fosse prova presuntiva che il reddito lordo imponibile fosse inferiore al limite di legge>>.
In particolare, l'appellante evidenzia che, come emerge dagli estratti bancari, ella ha percepito €.23,00
CP_ mensili (293 annui) a titolo di trattamento di reversibilità €.6.115,00,00 annui da pensione diretta estera ed €.7591,00 annui da pensione di reversibilità estera;
CP_ che, più nel dettaglio, ha percepito, oltre alla pensione di reversibilità €.509,61 netti mensili per la pensione estera e €.632,58 netti mensili per la pensione di reversibilità estera sino a giugno 2022 (equivalente a €.14.848,47 su base annua) e €.536,88 netti mensili per la pensione estera e €.666,44 netti mensili per la pensione di reversibilità estera da giugno 2022 (equivalente a €.15643,16 su base annua).
Assume l'appellante, in sostanza, che, a fronte degli importi concretamente percepiti, l'importo lordo
CP_ calcolato dall' è inspiegabile e che, evidentemente, gli è stata erogata una pensione di reversibilità estera parziale. Invero, precisa l'appellante, <
CP_ CP_ dall' + 22,19 lorde (pensione di reversibilità non può originare un netto di euro 632,58 di talché si deve dedurre che vi sia stato un pagamento parziale del trattamento di reversibilità estero>>.
CP_ 6. Va premesso che il gravame investe il calcolo dei redditi operato dall' sicché non può dirsi che trattasi di un'allegazione nuova e inammissibile, rientrando la questione posta dalla Circo nell'ambito della contestazione originaria, ancorché sotto profili in parte diversi.
Ciò premesso, l'appello è infondato.
Omette di considerare l'appellante che per la pensione diretta estera ella percepisce un importo netto di
€.509,61, passato a €.536,88 da giugno 2022.
Rapportando al lordo il reddito da pensione diretta estera e cumulandolo con quello da pensione di
CP_ reversibilità ed estera si ottiene un importo complessivo che appare coerente con quello calcolato
CP_ dall'
L'apparente inspiegabile scarto tra pensione riversibilità lorda estera e gli importi netti riscossi dalla Pt_1
trova, in realtà, agevole giustificazione nelle trattenute IRPEF che sono state operate solo sulla predetta seconda pensione, una volta che, cumulata con quella diretta, il reddito complessivo è andato oltre la c.d. no tax zone (€.8.000,00) ed è stato tassato al 23%.
In definitiva, sommando tutti gli importi netti percepiti e rapportati al lordo, il limite reddituale risulta superato.
7. L'appello va, pertanto, rigettato.
La va esente dal pagamento delle spese perché ha presentato la dichiarazione reddituale ex art. 152 Pt_1
disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 21 novembre 2024, da nei confronti Parte_1
CP_ dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 3902/2024 in data 3 aprile – 21 maggio
2024.
Dichiara irripetibili le spese del presente grado del giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 3210 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Francesco Elia
- appellante -
E
CP_
assistito e difeso dall'avv. Paola Scarlato
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 27 marzo 2023, esponeva: Parte_1
che era stata titolare di pensione di invalidità, poi trasformata in assegno sociale, unitamente all'indennità di accompagnamento, sin dal 2001;
che percepiva:
€.23,00 a titolo di trattamento di reversibilità;
€.6.115,00 annui da pensione estera;
€.7.591,00 annui da pensione di reversibilità estera;
CP_ che con nota del 4.11.2021 l' le aveva comunicato quanto segue: “la sua pensione...ctg INVCIV...è stata ricalcolata dal 01.01.2019, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2019...Pertanto, da gennaio
CP_ 2020 a novembre 2021 sulla pensione...ctg INVCIV l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 8967,61…”, con il dettaglio posto a pag. 4 da dove emerge l'eliminazione dell'assegno sociale da invalidità civile, dall'anno 2020”;
che, ai fini reddituali, il reddito da valutare è quello dell'anno di riferimento, non quello dell'anno precedente;
che nell'anno 2020 e seguenti non aveva mai percepito importi oltre la soglia di €.16.000, reddito ampiamente compatibile con l'assegno sociale proveniente da pensione di invalidità civile ex art. 19 L. n.
118/71.
2. Tanto esposto, chiedeva che fosse accertata e dichiarata <
CP_ 3. Radicatosi il contraddittorio, l' deduceva:
che ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno si tiene conto: a) dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni, conseguiti nello stesso anno;
b) dei redditi diversi da quelli di cui alla lett. a), conseguiti nell'anno precedente;
che, per quanto riguarda l'anno 2020:
CP_ la ricorrente ha dichiarato all' mediante Modello RED 2020, presentato in data 23.02.2021 di percepire una pensione diretta estera di €.5.729 (per l'anno 2019); per tali redditi, non sussistendo l'obbligo di comunicazione al dei pensionati, l'anno da prendere in considerazione è quello solare precedente, Parte_2
cioè il 2019;
la ricorrente ha percepito nell'anno 2020 la quota di pensione di reversibilità a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni in regime internazionale dell'importo mensile di €.292,89;
la ricorrente ha percepito altresì €.11.852,36 a titolo di quota di reversibilità estera: quota di reversibilità
erogata dall'autorità estera non direttamente conoscibile dall'Ente e non dichiarata dalla Circo nel modello
RED, ove ha dichiarato solo la pensione diretta estera;
la somma dei suddetti redditi (5.729 + 292,89 +11.852,36) pari ad €.17.854,25, supera il limite di €.16.982,49
previsto per l'assegno sociale derivante da trasformazione di pensione inv. civ.;
che, per quanto riguarda l'anno 2021:
CP_ la ricorrente ha dichiarato all' mediante Modello RED 2022, presentato in data 24.02.2022 di percepire una pensione diretta estera di €.5.729 (per l'anno 2021); per tali redditi, non sussistendo l'obbligo di comunicazione al Casellario dei pensionati, l'anno da prendere in considerazione è quello solare precedente,
cioè il 2020;
la ricorrente ha percepito nell'anno 2021 la quota di pensione di reversibilità a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni in regime internazionale dell'importo mensile di €.293,15; la ricorrente ha percepito altresì €.11.852,36 a titolo di quota di reversibilità estera: quota di reversibilità
erogata dall'autorità estera non direttamente conoscibile dall'Ente e non dichiarata dalla Circo nel modello
RED, ove ha dichiarato solo la pensione diretta estera;
anche per il 2021 il reddito percepito (€.17.874,5) risulta superiore al limite di legge (€.16.982,49).
4. Con sentenza n. 3902/2024 del 3 aprile – 21 maggio 2024 il Tribunale rigettava la domanda, accogliendo
CP_ integralmente la tesi dell'
Con ricorso del 21 novembre 2024 Circo Iva interponeva appello.
CP_ L' resisteva ed eccepiva la novità della questione sollevata dalla Circo solo in sede di gravame.
5. Con un unico motivo, l'appellante, in estrema sintesi, censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il superamento dei limiti reddituali, senza considerare che <
somma netta a titolo di reversibilità italiana ed estera consentiva di evidenziare come vi fosse prova presuntiva che il reddito lordo imponibile fosse inferiore al limite di legge>>.
In particolare, l'appellante evidenzia che, come emerge dagli estratti bancari, ella ha percepito €.23,00
CP_ mensili (293 annui) a titolo di trattamento di reversibilità €.6.115,00,00 annui da pensione diretta estera ed €.7591,00 annui da pensione di reversibilità estera;
CP_ che, più nel dettaglio, ha percepito, oltre alla pensione di reversibilità €.509,61 netti mensili per la pensione estera e €.632,58 netti mensili per la pensione di reversibilità estera sino a giugno 2022 (equivalente a €.14.848,47 su base annua) e €.536,88 netti mensili per la pensione estera e €.666,44 netti mensili per la pensione di reversibilità estera da giugno 2022 (equivalente a €.15643,16 su base annua).
Assume l'appellante, in sostanza, che, a fronte degli importi concretamente percepiti, l'importo lordo
CP_ calcolato dall' è inspiegabile e che, evidentemente, gli è stata erogata una pensione di reversibilità estera parziale. Invero, precisa l'appellante, <
CP_ CP_ dall' + 22,19 lorde (pensione di reversibilità non può originare un netto di euro 632,58 di talché si deve dedurre che vi sia stato un pagamento parziale del trattamento di reversibilità estero>>.
CP_ 6. Va premesso che il gravame investe il calcolo dei redditi operato dall' sicché non può dirsi che trattasi di un'allegazione nuova e inammissibile, rientrando la questione posta dalla Circo nell'ambito della contestazione originaria, ancorché sotto profili in parte diversi.
Ciò premesso, l'appello è infondato.
Omette di considerare l'appellante che per la pensione diretta estera ella percepisce un importo netto di
€.509,61, passato a €.536,88 da giugno 2022.
Rapportando al lordo il reddito da pensione diretta estera e cumulandolo con quello da pensione di
CP_ reversibilità ed estera si ottiene un importo complessivo che appare coerente con quello calcolato
CP_ dall'
L'apparente inspiegabile scarto tra pensione riversibilità lorda estera e gli importi netti riscossi dalla Pt_1
trova, in realtà, agevole giustificazione nelle trattenute IRPEF che sono state operate solo sulla predetta seconda pensione, una volta che, cumulata con quella diretta, il reddito complessivo è andato oltre la c.d. no tax zone (€.8.000,00) ed è stato tassato al 23%.
In definitiva, sommando tutti gli importi netti percepiti e rapportati al lordo, il limite reddituale risulta superato.
7. L'appello va, pertanto, rigettato.
La va esente dal pagamento delle spese perché ha presentato la dichiarazione reddituale ex art. 152 Pt_1
disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 21 novembre 2024, da nei confronti Parte_1
CP_ dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 3902/2024 in data 3 aprile – 21 maggio
2024.
Dichiara irripetibili le spese del presente grado del giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis