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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 01/04/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2188/2014, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. FUDULI PAOLO Parte_1
ricorrente
E
LEGALE rappresentato e difeso dagli avv.ti VALERIA GRANDIZIO e CP_1
ETTORE TRIOLO resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24/12/2014, la società cooperativa Pt_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 43920140000947557000, con cui l' intimava il pagamento della somma complessiva di euro CP_1
218.418,27 per contributi previdenziali (CP), somme aggiuntive e compensi di riscossione, relativi agli anni dal 2005 al 2010 e al mese di gennaio 2011.
2. Parte ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito, sostenendo che, trattandosi di contributi previdenziali, trovasse applicazione il termine quinquennale di prescrizione.
3. L' si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza dell'opposizione, CP_1
deducendo che la cooperativa, in data 16/5/2013, aveva chiesto e ottenuto la rateizzazione del debito, la quale era stata concessa con provvedimento del
1 settembre 2013 ed accettata dalla stessa parte opponente il 5 settembre 2013. In esecuzione della rateizzazione era stata versata una prima rata in data 8/4/2014; tuttavia, a seguito dell'inadempimento delle rate successive, con nota prot. n.
39461 del 10/4/2014, l'ente dichiarava la decadenza dal beneficio.
4. L'udienza di discussione – calendarizzata per l'1.4.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Diritto
5. L'opposizione è infondata.
6. La società ricorrente fonda le proprie doglianze sull'asserita prescrizione del credito contributivo, invocando l'applicazione dell'art. 3, comma 9, della Legge
n. 335/1995, che stabilisce un termine di prescrizione quinquennale per la riscossione dei contributi previdenziali.
7. Tuttavia, va osservato che, per consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione, la richiesta di rateizzazione da parte del debitore costituisce riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c., con conseguente interruzione della prescrizione.
8. Sul punto si richiama Cass. civ. sez. lav., n. 20896 del 29/07/2008, secondo cui:
“In tema di obbligazioni contributive, la richiesta di rateizzazione del debito costituisce inequivoco riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere il termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.”
9. In tal senso, la domanda presentata dalla cooperativa in data 16/5/2013, riferita a debiti contributivi maturati nel periodo 1/1/2005 – 31/12/2010, e la successiva accettazione del piano di ammortamento in data 5/9/2013, rappresentano atti volontari di riconoscimento del debito che interrompono il termine prescrizionale, facendo decorrere un nuovo termine di prescrizione quinquennale.
10. L'interruzione è avvalorata anche dal pagamento della prima rata in data
8/4/2014, segno concreto della volontà a adempiere.
11. Ne consegue che, alla data di notifica dell'avviso di addebito, non era decorso il nuovo termine prescrizionale, che risulta interrotto e non consumato.
2 12. Non ha pertanto fondamento la tesi della ricorrente secondo cui il debito sarebbe integralmente prescritto.
13. Infine, la normativa in materia di rateizzazione (cfr. Circ. n. CP_1 CP_1
106/2009 e succ.) prevede che la presentazione della domanda e la conseguente approvazione determinano una sospensione delle attività di riscossione, ma anche un implicito riconoscimento del credito da parte del debitore.
14. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va respinto.
15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che vengo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso proposto dalla società cooperativa avverso l'avviso di Pt_1
addebito n. 43920140000947557000;
2. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell' , che liquida in euro € 5.551,00 per compensi professionali, ridotti CP_1
per la trattazione in rito oltre accessori di legge.
Così deciso, 02/04/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2188/2014, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. FUDULI PAOLO Parte_1
ricorrente
E
LEGALE rappresentato e difeso dagli avv.ti VALERIA GRANDIZIO e CP_1
ETTORE TRIOLO resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24/12/2014, la società cooperativa Pt_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 43920140000947557000, con cui l' intimava il pagamento della somma complessiva di euro CP_1
218.418,27 per contributi previdenziali (CP), somme aggiuntive e compensi di riscossione, relativi agli anni dal 2005 al 2010 e al mese di gennaio 2011.
2. Parte ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito, sostenendo che, trattandosi di contributi previdenziali, trovasse applicazione il termine quinquennale di prescrizione.
3. L' si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza dell'opposizione, CP_1
deducendo che la cooperativa, in data 16/5/2013, aveva chiesto e ottenuto la rateizzazione del debito, la quale era stata concessa con provvedimento del
1 settembre 2013 ed accettata dalla stessa parte opponente il 5 settembre 2013. In esecuzione della rateizzazione era stata versata una prima rata in data 8/4/2014; tuttavia, a seguito dell'inadempimento delle rate successive, con nota prot. n.
39461 del 10/4/2014, l'ente dichiarava la decadenza dal beneficio.
4. L'udienza di discussione – calendarizzata per l'1.4.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Diritto
5. L'opposizione è infondata.
6. La società ricorrente fonda le proprie doglianze sull'asserita prescrizione del credito contributivo, invocando l'applicazione dell'art. 3, comma 9, della Legge
n. 335/1995, che stabilisce un termine di prescrizione quinquennale per la riscossione dei contributi previdenziali.
7. Tuttavia, va osservato che, per consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione, la richiesta di rateizzazione da parte del debitore costituisce riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c., con conseguente interruzione della prescrizione.
8. Sul punto si richiama Cass. civ. sez. lav., n. 20896 del 29/07/2008, secondo cui:
“In tema di obbligazioni contributive, la richiesta di rateizzazione del debito costituisce inequivoco riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere il termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.”
9. In tal senso, la domanda presentata dalla cooperativa in data 16/5/2013, riferita a debiti contributivi maturati nel periodo 1/1/2005 – 31/12/2010, e la successiva accettazione del piano di ammortamento in data 5/9/2013, rappresentano atti volontari di riconoscimento del debito che interrompono il termine prescrizionale, facendo decorrere un nuovo termine di prescrizione quinquennale.
10. L'interruzione è avvalorata anche dal pagamento della prima rata in data
8/4/2014, segno concreto della volontà a adempiere.
11. Ne consegue che, alla data di notifica dell'avviso di addebito, non era decorso il nuovo termine prescrizionale, che risulta interrotto e non consumato.
2 12. Non ha pertanto fondamento la tesi della ricorrente secondo cui il debito sarebbe integralmente prescritto.
13. Infine, la normativa in materia di rateizzazione (cfr. Circ. n. CP_1 CP_1
106/2009 e succ.) prevede che la presentazione della domanda e la conseguente approvazione determinano una sospensione delle attività di riscossione, ma anche un implicito riconoscimento del credito da parte del debitore.
14. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va respinto.
15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che vengo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso proposto dalla società cooperativa avverso l'avviso di Pt_1
addebito n. 43920140000947557000;
2. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell' , che liquida in euro € 5.551,00 per compensi professionali, ridotti CP_1
per la trattazione in rito oltre accessori di legge.
Così deciso, 02/04/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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