Salta al contenuto
Doctrine
Accedi
Registrati
Accedi
Registrati
Articolo 30 della Legge 2 febbraio 1973, n. 12
Copia
Articolo 29
Articolo 31
A proposito dell'articolo (0)
Commentari
0
Giurisprudenza
0
Legge 2 febbraio 1973, n. 12
Articolo 30 della Legge 2 febbraio 1973, n. 12
Versione
1 gennaio 1973
Art. 30. (Prescrizione)
Le rate di pensione non riscosse si prescrivono entro 5 anni dal giorno della loro scadenza.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
Vedi fonte istituzionale
Commentari
• 0
Giurisprudenza
• 0