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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/12/2025, n. 9898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9898 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 53417/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 53417/2018 r.g. promossa da:
PROC SPECIALE DI , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, , E (C.F./P.I.
[...] Parte_4 Pt_5 Parte_6
), rappresentato e difeso dall'avv. MASSATANI MAURIZIO e C.F._1 dall'avv. PASTORE MARCELLO ( ) VIALE BIANCA MARIA, C.F._2
2 20129 MILANO;
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
Controparte_1
[...]
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_1
RT FI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
convenuta contumace- Controparte_2
PARTE CONVENUTA
con l'intervento di pagina 1 di 13 Controparte_3
(C.F./P.I ), rappresentato e difeso dall'avv. MASSATANI
[...] C.F._1
MAURIZIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
INTERVENUTO
OGGETTO: TE
Conclusioni
Come da fogli depositati per via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato i prossimi congiunti in epigrafe indicati della defunta , rappresentati dal procuratore speciale , Persona_1 Parte_1 adivano il Tribunale di Milano per sentir condannare Controparte_4
in qualità di garante del veicolo straniero tg. BV12TXO
[...] Parte_7
(Romania), nonchè la sig.ra in qualità di proprietaria del predetto Controparte_2 veicolo, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che assumevano conseguenti al sinistro stradale verificatosi presso il Comune di Sant'Ambrogio (TO), in data 18.12.2014, a seguito del quale la sig.ra perdeva la vita. Persona_1
Riferiva parte attrice che nelle predette circostanze di tempo e di luogo la sig.ra Per_1
viaggiava in qualità di trasportata sul veicolo straniero
[...] Parte_7 nell'occasione condotto da che, verso le ore 23.30 circa, il Persona_2 conducente della vettura straniera, mentre percorreva la Strada Statale n. 25 presso il territorio del Comune di Sant'Ambrogio (TO), giunto presso il numero civico 96 di
Corso Moncenisio, “improvvisamente finiva fuori strada, probabilmente per la velocità elevata e per una perdita di controllo da parte del conducente – urtando violentemente il guardrail posto a sinistra della carreggiata rispetto al senso di marcia tenuto dal
pagina 2 di 13 veicolo stesso”; che a causa della violenta collisione la Signora subiva Persona_1 gravissime lesioni che ne causavano il decesso;
che a seguito degli accertamenti espletati dagli Agenti Verbalizzanti intervenuti nell'immediatezza dei fatti non sarebbe stato possibile accertare chi fosse alla guida dell'autovettura straniera;
che, tuttavia, essendo stati rinvenuti uno sopra l'altro al lato guida sia il corpo della deceduta che quello del ferito, il Signor veniva individuato nel verbale di incidente Persona_2 quale conducente della vettura;
che alcuni familiari di proponevano Persona_1 querela innanzi alla Procura della Repubblica di Torino per omicidio colposo, sostenendo che in occasione del sinistro la vettura straniera fosse condotta da
[...]
che nel corso del procedimento penale, se da una parte rimaneva non Persona_2 accertata la circostanza se gli occupanti del veicolo indossassero o meno le cinture di sicurezza, dall'altra parte si individuava chi fosse alla guida poiché lo stesso Per_2 finalmente rammentava che egli si trovasse al volante della automobile e pertanto chiedeva in udienza preliminare di poter patteggiare la pena;
che il Signor Parte_8 patteggiava dunque la pena in merito al capo di imputazione inerente il reato di
[...] cui all'art. 589 c.p. “perché, per colpa consistita nell'essersi posto alla guida della vettura DA Fabia targata BV12TXO in stato di alterazione dovuto all'assunzione di bevande alcoliche, come emerso a seguito di controllo ematico che ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 2,14 g/l, e nell'aver tenuto una velocità di circa 120 Km/h, in violazione degli artt. 141 e 142 Codice della Strada, perdeva il controllo del veicolo uscendo di strada e cagionando la morte del passeggero ”. Persona_1
La sentenza penale di applicazione della pena su richiesta, a detta degli attori, pur non essendo equiparabile ad una sentenza di condanna, implicherebbe comunque il riconoscimento del fatto reato, con conseguente ammissione di responsabilità del conducente che varrebbe a superare l'iniziale incertezza del rapporto di Per_2 incidente su chi si trovasse alla guida, motivo di diniego della richiesta di negoziazione assistita da parte di CP_4
Gli attori , , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_9 Parte_6
approfondivano poi gli aspetti relativi al rapporto affettivo che li legava alla
[...]
pagina 3 di 13 vittima, precisando di essere fratello, nonna materna, zia materna (ma in realtà madre di fatto), nonno paterno e nonna paterna di . Esponevano e documentavano in Persona_1 particolare che quest'ultima, nata il [...], era rimasta orfana di entrambi i genitori, essendo morti il padre nel 1997 e la madre nel 1999, motivo per il quale ella, con decisione della Giunta Comunale di Tulcea, era stata affidata alla zia materna Pt_4
, con la partecipazione alla educazione e cura della nonna materna
[...] Pt_3
e dei nonni paterni e .
[...] Pt_5 Parte_6
Sulla base di tali premesse, gli attori concludevano per la condanna in solido dei convenuti al risarcimento di tutti di danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'evento, anche per quelli correlati “che dovessero emergere in corso di giudizio”.
Analoghe conclusioni rassegnavano nell'atto di intervento (depositato telematicamente in data 12.5.2022 come “atto non codificato” e non come comparsa di intervento autonomo, comportante il versamento di un autonomo contributo unificato ai sensi dell'art. 14 co. 3 seconda parte D.P.R. 115/2002) i tutori del figlio minorenne della defunta, rappresentati dal medesimo procuratore speciale degli attori ed Persona_3 assistiti dallo stesso difensore, che tuttavia non richiamava l'atto di intervento nella successiva udienza in presenza del 13.7.2022, allorquando entrambi i procuratori delle parti si limitavano a chiedere la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni.
La convenuta restava contumace. Controparte_2
Si costituiva per chiedere il rigetto delle domande di parte attrice, in quanto CP_4 infondate in fatto e in diritto, anche per quel che concerne la quantificazione.
Assegnati alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con l'audizione dei testi indicati da parte attrice e da parte convenuta, ammessi tutti con l'ordinanza in data 5.10.2020, che, all'esito della sospensione necessaria per l'emergenza Covid-19, teneva conto, nella fissazione degli incombenti, delle permanenti limitazioni per l'audizione di testimoni provenienti da differenti Circondari ed, ancor più, da differenti Nazioni. Escussi i testi di parte convenuta, seguivano alcuni rinvii per verificare la disponibilità del teste di parte attrice, di nazionalità rumena, a raggiungere pagina 4 di 13 l'Italia. Verificata l'impossibilità del teste a spostarsi per la situazione sanitaria esistente all'epoca in Romania, si faceva applicazione della rogatoria prevista dal Regolamento
CE 1206/2001, previa nomina di un interprete onde tradurre dall'italiano al rumeno i capitoli di prova attorei ed il testo della rogatoria e del formulario previsto dalla normativa. La deposizione resa mediante rogatoria veniva quindi tradotta in italiano (v. atto telematico del 17.5.2022). Espletati tali incombenti, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 20.4.2023, sostituita da note scritte, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione alla scadenza dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
Preliminarmente va rilevato che l'intervento volontario del procuratore speciale
[...]
nell'interesse di e in proprio e nella qualità di tutori di Pt_1 Persona_3 CP_3
figlio minore di , pur depositato quale atto generico Persona_4 Persona_1 in data 12.5.2022 senza alcuna segnalazione alla Cancelleria per l'inserimento dei dati nel fascicolo telematico e senza alcun richiamo alla successiva udienza per sollecitare l'attenzione della controparte e del Giudice, risulta espressamente richiamato nelle note scritte congiunte depositate in sede di precisazione delle conclusioni, con richiesta preliminare di declaratoria di ammissibilità. Risulta quindi formalmente rispettato il principio del contraddittorio, atteso che la controparte poteva controdedurre sul punto in sede di comparsa conclusionale, mentre si è limitata nella memoria di replica a dichiarare di non accettare il contraddittorio sulle domande degli intervenuti, per tardività ed inammissibilità dell'intervento. Al contrario, a prescindere dalla necessità di regolarizzare l'atto di intervento in ossequio alle disposizioni relative al pagamento del contributo unificato, va dichiarata l'ammissibilità di tale intervento ai sensi dell'art. 105
c.p.c. quale intervento autonomo, conformemente ai principi più volte affermati nella materia risarcitoria, secondo cui “così come più parti danneggiate nel medesimo sinistro possono agire nello stesso processo a titolo di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 cod. proc. civ., allo stesso modo ciascuna di esse può intervenire volontariamente nel giudizio promosso da uno soltanto dei danneggiati, ai sensi dell'art. 105, primo comma, cod. proc. civ., allo scopo di far valere il proprio autonomo diritto al relativo risarcimento” (Cass. Sez. 1, 21/07/2000, n. 9566). pagina 5 di 13 Si noti che tale intervento è avvenuto all'esito dell'espletamento delle prove ammesse, ma nel rispetto delle preclusioni già maturate, atteso che le conclusioni si fondano esclusivamente sulla documentazione allegata, precipuamente relativa all'attestazione della condizione dell'azione della legittimazione ad agire. Al riguardo si richiama una delle tante pronunce della giurisprudenza di legittimità, che così si è espressa: “La preclusione per il terzo interveniente di compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna parte, ai sensi dell'art. 268, secondo comma, cod. proc. civ., opera esclusivamente sul piano istruttorio, e non anche su quello assertivo, attesa la facoltà di intervento, attribuita dal primo comma della stessa disposizione, sino a che non vengano precisate le conclusioni. Ne consegue che è ammissibile la formulazione da parte del terzo di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, in quanto attività coessenziale all'intervento stesso.”
(Cass. Sez. 3, 26/05/2014, n. 11681).
Vanno inoltre respinte, siccome infondate, le eccezioni, pur rilevabili d'ufficio in ogni Contr stato e grado del processo, svolte per la prima volta da ella memoria di replica circa la carenza di legitimatio ad processum ex art. 77 c.p.c. di , che Parte_1 invero ha allegato all'atto di intervento del 12.5.2022 procura speciale notarile dei sig.ri Per_
nella loro qualità di tutori con apostille e relativa traduzione dal rumeno all'italiano. Quanto alla legittimazione attiva (ovvero alla legitimatio ad causam) dei Per_ sig.ri a far valere in giudizio il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale del minore per la perdita della madre, è stata allegata al predetto Persona_4 atto di intervento la sentenza pronunciata in data 16.2.2018 dal Tribunale rumeno di
Valcea, tradotta in italiano ed apostillata, che ha disposto l'affidamento familiare dello stesso, nato il [...], ai nonni paterni e Persona_3 CP_3
Venendo al merito, va rilevato che parte attrice nell'atto introduttivo non ha indicato la norma giuridica nel cui alveo sussumere l'azione introdotta, limitandosi a dedurre la qualità di trasportata di ed argomentando comunque sulla responsabilità Persona_1 esclusiva e/o concorrente del conducente nella determinazione del sinistro in Per_2 base alla dinamica emergente dagli atti.
pagina 6 di 13 Al riguardo va richiamato il recente orientamento della Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui “l'azione diretta prevista dall'art. 141 C.Ass. in favore del terzo trasportato
è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 C.Ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.” (Cass. Sez. U - , Sentenza n.
35318 del 30/11/2022).
Orbene, se è vero che, essendo coinvolto il solo veicolo del vettore dell'asserita trasportata, vengono in rilievo gli artt. 144 Cod. Ass. e 2054, comma 1, c.c. (norma quest'ultima di generale applicazione in materia di sinistri stradali), con sostanziale equivalenza dell'onere probatorio a carico di parte attrice a quello previsto dall'art.141
Cod. Ass., spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno" (v. Cass. n. 17963/2021), è pur vero che presupposto imprescindibile per accedere all'applicazione di tali principi è qualità di trasportata della sig.ra Per_1
. Proprio tale qualità, ad avviso di questo Giudice, non può ritenersi confermata a
[...] livello probatorio secondo i criteri applicabili alla responsabilità civilistica, condensati nel canone del “più probabile che non”, da applicarsi secondo i seguenti dettami: “In tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle pagina 7 di 13 meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente.” (Cass. Sez. 3, 02/09/2022,
n. 25884).
Anzitutto il Tribunale non ritiene condivisibile il ragionamento proposto nella memoria di replica conclusionale di parte attrice, che vorrebbe ricavare una presunzione che fosse alla guida dalla circostanza che la vettura era di sua proprietà, Persona_2
“seppure formalmente intestata alla sorella”. A prescindere dalla scarsa intelligibilità giuridica del concetto di intestazione formale ovvero sostanziale di una vettura, la massima citata da parte attrice va letta nella sua interezza: “In tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, nel caso in cui sia impossibile identificare chi, tra gli occupanti di un veicolo, ne fosse il conducente (nella specie, ai fini dell'accertamento, in capo all'attore, della legittimazione ad agire ex art. 141 c.ass. quale terzo trasportato), la presenza, a bordo dello stesso, di colui che ne aveva la disponibilità giuridica o a cui il veicolo era stato affidato è circostanza suscettibile di fondare la prova presuntiva, ai sensi dell'art. 2729 c.c., che tali soggetti si trovassero alla guida del mezzo (sempre che fossero provvisti della relativa idoneità legale e di fatto).” (Cass.
Sez. 3, 19/10/2022, n. 30723).
Trattasi invero di presunzione semplice, che può essere vinta dalla prova contraria. Nel caso di specie la gravità di siffatta presunzione (se tale vuole ritenersi in ragione dell'affidamento all' del veicolo da parte della sorella, che ne era la Per_2 proprietaria) è inficiata, se non del tutto elisa, dalla ricostruzione alternativa fornita dallo stesso nell'immediatezza dell'evento, più probabile Persona_2 anche in ragione dello stato di alterazione alcolica in cui egli versava (come poi accertato dalle analisi eseguite a seguito del sinistro): l'aver consentito all'amica Per_1
pagina 8 di 13 , come già aveva fatto altre volte, di porsi alla guida dell'autovettura in questione, Per_1 al fine di esercitarsi, essendo munita di foglio rosa.
Ed infatti, sentito dai Carabinieri di Avigliana (TO) in data 22.12.2014 in sede di
“sommarie informazioni della persona che può riferire circostanze utili ai fini delle indagini”, l' ha dichiarato quanto segue: “non ricordo assolutamente nulla di Per_2 come si è verificato l'incidente stradale in cui io e siamo rimasti Persona_1 coinvolti la sera del 18.12.2014. Da qualche mese conosco e frequento solo come amica
, alcune sere siamo usciti insieme. In alcune occasioni facevo guidare a Persona_1
la mia autovettura DA Fabia, perché aveva il foglio rosa e si doveva Persona_1 esercitare alla guida. Io sono titolare di patente di guida europea da circa 11 anni. Al momento non posso mostrarvi la patente in questione poiché era insieme al mio portafogli dentro l'autovettura DA . Il 18 Dicembre 2014, alle ore 17.30 circa, Pt_7 uscivo dalla mia abitazione ed accompagnavo il mio amico presso la CP_5 sua abitazione, sita a Bruzolo (TO). Abbiamo mangiato ed io ho anche bevuto due bicchieri di vino. Dopo, non ricordo l'ora, sono uscito e sono andato da mio zio
, abitante a Novalesa (TO), non ricordo l'indirizzo, per consegnargli Persona_5 dei pacchi. Successivamente sono andato presso l'abitazione di , abitante Persona_1
a Susa, non ricordo l'indirizzo ed ho atteso che scendesse, poiché dovevano uscire come in precedenza telefonicamente avevamo concordato. Non ricordo se l'ho fatta guidare immediatamente e o dopo, anzi per essere più precisi dopo quanto ho detto non ricordo più nulla se non che mi sono svegliato all'Ospedale.” (doc. 1 conv.).
Ed ancora, a distanza di circa un anno dal sinistro, precisamente in data 26.10.2015, lo stesso sentito in sede di “interrogatorio di persona sottoposta ad indagini” su Per_2 delega del PM titolare del fascicolo, ha confermato e specificato le dichiarazioni già rese come segue: “Il giorno dell'incidente ricordo di essere uscito dal lavoro e di aver accompagnato due miei colleghi a casa. I colleghi sono e Controparte_6 CP_7
Mi sono fermato a casa di dove ho bevuto un paio di bicchieri di vino e
[...] CP_6 poi sono andato a casa mia a recuperare dei pacchi, poi ho accompagnato a CP_5 casa sua dove mi sono fermato ed anche a casa di ho bevuto un bicchiere di CP_5
pagina 9 di 13 vino, anzi un bicchiere e mezzo. Dopo essere andato via da casa di mi sono CP_5 recato a casa di mio zio ed ho lasciato i pacchi per spedirli in Romania. Quando ho lasciato i pacchi a casa di mio zio erano circa le ore 20 / 20.30 circa, non saprei dirlo con precisione. Dopo essere andato via ho chiamato e le ho chiesto se avesse Per_1 voglia di uscire, mi ha risposto affermativamente e sono andato sotto casa sua. Per_1
L'ho aspettata già in strada e poi ricordo solo di averle chiesto se volesse guidare visto cha a lei faceva piacere. Da questo momento in poi non ricordo più nulla. Non ricordo se quando siamo andati via guidava lei o guidavo io. Sapevo che non era in Per_1 possesso di patente di guida ma che aveva il cd “foglio rosa”. Avevo fatto guidare
altre volte. Non eravamo fidanzati ma solo amici. Ricordo che quando sono Per_1 andato a prendere mi sentivo bene. Ripeto che non le so dire cosa ho fatto con Per_1
dal momento in cui sono andato a prenderla al momento dell'incidente.” (doc. 3 Per_1 conv.).
E' solo in sede di udienza preliminare, tenutasi in data 12.10.2016, quasi due anni dopo il sinistro, che l' ha ritrattato la precedente versione, affermando con certezza Per_2 che quella sera era lui alla guida dell'auto e era trasportata (doc. 4 conv.). Persona_1
La sentenza di patteggiamento sub doc. 5 conv. si fonda dunque unicamente sulle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato in sede di udienza preliminare, che tuttavia, non avendo tale sentenza la valenza di giudicato di condanna, devono essere valutate in questa sede per il valore che effettivamente hanno, ovvero quello di semplice indizio.
Indizio che assume valenza recessiva rispetto agli altri elementi dubitativi acquisiti al presente giudizio civile, proprio per la scarsa o nulla credibilità del ricordo improvvisamente sopravvenuto in chi, nell'immediatezza ed in data più prossima ai fatti, aveva in più sedi dichiarato di non ricordare nulla, cosa questa al contrario verosimile, tenuto conto non solo del tasso alcolemico pari a 2,14 riscontrato nell' dopo il sinistro, ma anche delle lesioni da lui riportate a seguito del Per_2 cappottamento dell'autovettura, tra cui “trauma cranico contusivo” (si noti che nel referto di Pronto Soccorso all'Autorità Giudiziaria si legge che il paziente non ricorda l'accaduto).
pagina 10 di 13 In proposito è il caso di rammentare che, secondo l'orientamento più recente della
Suprema Corte, “la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte
l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale.” (Cass. Sez. 3, 07/11/2023,
n. 31010 e succ. conf.).
Mette conto infine soffermarsi sulle risultanze dell'istruttoria orale svolta nel presente giudizio in punto an. Mentre la deposizione del teste può essere Testimone_1 trascurata, non avendo egli visto se alla guida dell'auto che lo ha superato vi fosse un uomo o una donna e avendo riferito di aver prestato soccorsi ad incidente ormai avvenuto, particolare rilievo assume la deposizione del teste , Vigile Testimone_2 del Fuoco che ha concorso ad estrarre i corpi dall'auto nell'immediatezza del sinistro.
Queste le sue dichiarazioni, rese all'udienza dal 4.2.2021: “sul cap.3: quando siamo arrivati erano entrambi i corpi sul lato guida, la ragazza sotto e il ragazzo sopra, preciso che entrambe le persone erano con la testa verso il motore e le gambe verso la cappelliera. Preciso che quando siamo arrivati la macchina era di punta verso il terreno e abbiamo dovuto puntellare la stessa per evitare che cascasse, la stessa dalle varie ammaccature si era più volte ribaltata;
sul cap.4: confermo che dopo avere puntellato l'auto è stato tirato fuori il ragazzo, poi abbiamo iniziato a tagliare a pezzi
l'auto ma non potendosi operare in sicurezza perché questa si trovava in bilico, ho chiesto l'intervento dell'auto gru e dopo avere riportato l'auto in piano, abbiamo tolto degli ulteriori pezzi per permettere al 118 di fare l'elettrocardiogramma alla ragazza e poi l'abbiamo estratta. Preciso che la stessa si trovava con la testa verso i pedali dell'auto lato guida.”
pagina 11 di 13 Anche il Carabiniere , sentito alla stessa udienza, tra i primi ad Persona_6 intervenire sul luogo, dopo i Vigili del Fuoco e l'ambulanza, ha confermato che l'auto era cappottata e di ricordare che l'uomo è stato estratto per primo e che quando la donna
è stata estratta si trovava dal lato guida, circostanze queste che hanno indotto i
Carabinieri di Avigliana a ricostruire nel rapporto di incidente la presumibile dinamica nel senso che alla guida dell'autovettura DA Fabia si trovasse Persona_1
Sostanzialmente conforme la deposizione dell'altro Carabiniere sentito all'udienza successiva del 19.3.2021, . Testimone_3
A fronte di un simile quadro probatorio, che non vede alcun elemento oggettivo a conferma della tardiva confessione dell' posta a base della sentenza di Per_2 patteggiamento, anche a voler accedere alla tesi per cui sarebbe necessario che il giudice civile che intenda negare in concreto ogni efficacia probatoria alla sentenza di patteggiamento spieghi le ragioni per le quali l'imputato avrebbe ammesso una sua inesistente responsabilità ed il giudice penale vi abbia prestato fede (v. Cass. n.
13034/2017), ad avviso del Tribunale è a tal fine sufficiente il rilievo per cui la tardiva confessione, su cui solo si fonda la sentenza di patteggiamento, potrebbe senz'altro essere stata indotta dal senso di colpa per non aver vigilato sulla guida dell'amica inesperta (munita di foglio rosa), cosa che l' non poteva fare in quanto un Per_2 tasso alcolemico superiore a 2, se non è definibile ancora come vera e propria ubriachezza, è tale da escludere che si possa prestare attenzione alla guida altrui ad una velocità di 120 km/h. D'altronde, la stessa velocità di guida che l'auto aveva raggiunto prima che il conducente ne perdesse il controllo costituisce ulteriore elemento presuntivo che concorre ad escludere che alla guida potesse essere chi, come l' con un tasso alcolemico pari a 2,14, se non ancora in stato soporoso, in Per_2 base alla descrizione della sintomatologia che si rinviene al riguardo nella medicina legale, era già soggetto a perdita di tono muscolare ed indifferenza all'ambiente circostante, oltre che ad assenza di reazione agli stimoli.
Alla luce di tutto quanto sopra le domande di parte attrice e di parte intervenuta non possono che essere respinta, siccome non provate nell'an.
pagina 12 di 13 Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, anche alla luce della pronuncia n. 77/2018 Corte cost., per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto dell'oggettiva incertezza delle modalità del sinistro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) respinge le domande di parte attrice e di parte intervenuta;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
Milano, 21.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 53417/2018 r.g. promossa da:
PROC SPECIALE DI , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, , E (C.F./P.I.
[...] Parte_4 Pt_5 Parte_6
), rappresentato e difeso dall'avv. MASSATANI MAURIZIO e C.F._1 dall'avv. PASTORE MARCELLO ( ) VIALE BIANCA MARIA, C.F._2
2 20129 MILANO;
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
Controparte_1
[...]
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_1
RT FI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
convenuta contumace- Controparte_2
PARTE CONVENUTA
con l'intervento di pagina 1 di 13 Controparte_3
(C.F./P.I ), rappresentato e difeso dall'avv. MASSATANI
[...] C.F._1
MAURIZIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
INTERVENUTO
OGGETTO: TE
Conclusioni
Come da fogli depositati per via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato i prossimi congiunti in epigrafe indicati della defunta , rappresentati dal procuratore speciale , Persona_1 Parte_1 adivano il Tribunale di Milano per sentir condannare Controparte_4
in qualità di garante del veicolo straniero tg. BV12TXO
[...] Parte_7
(Romania), nonchè la sig.ra in qualità di proprietaria del predetto Controparte_2 veicolo, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che assumevano conseguenti al sinistro stradale verificatosi presso il Comune di Sant'Ambrogio (TO), in data 18.12.2014, a seguito del quale la sig.ra perdeva la vita. Persona_1
Riferiva parte attrice che nelle predette circostanze di tempo e di luogo la sig.ra Per_1
viaggiava in qualità di trasportata sul veicolo straniero
[...] Parte_7 nell'occasione condotto da che, verso le ore 23.30 circa, il Persona_2 conducente della vettura straniera, mentre percorreva la Strada Statale n. 25 presso il territorio del Comune di Sant'Ambrogio (TO), giunto presso il numero civico 96 di
Corso Moncenisio, “improvvisamente finiva fuori strada, probabilmente per la velocità elevata e per una perdita di controllo da parte del conducente – urtando violentemente il guardrail posto a sinistra della carreggiata rispetto al senso di marcia tenuto dal
pagina 2 di 13 veicolo stesso”; che a causa della violenta collisione la Signora subiva Persona_1 gravissime lesioni che ne causavano il decesso;
che a seguito degli accertamenti espletati dagli Agenti Verbalizzanti intervenuti nell'immediatezza dei fatti non sarebbe stato possibile accertare chi fosse alla guida dell'autovettura straniera;
che, tuttavia, essendo stati rinvenuti uno sopra l'altro al lato guida sia il corpo della deceduta che quello del ferito, il Signor veniva individuato nel verbale di incidente Persona_2 quale conducente della vettura;
che alcuni familiari di proponevano Persona_1 querela innanzi alla Procura della Repubblica di Torino per omicidio colposo, sostenendo che in occasione del sinistro la vettura straniera fosse condotta da
[...]
che nel corso del procedimento penale, se da una parte rimaneva non Persona_2 accertata la circostanza se gli occupanti del veicolo indossassero o meno le cinture di sicurezza, dall'altra parte si individuava chi fosse alla guida poiché lo stesso Per_2 finalmente rammentava che egli si trovasse al volante della automobile e pertanto chiedeva in udienza preliminare di poter patteggiare la pena;
che il Signor Parte_8 patteggiava dunque la pena in merito al capo di imputazione inerente il reato di
[...] cui all'art. 589 c.p. “perché, per colpa consistita nell'essersi posto alla guida della vettura DA Fabia targata BV12TXO in stato di alterazione dovuto all'assunzione di bevande alcoliche, come emerso a seguito di controllo ematico che ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 2,14 g/l, e nell'aver tenuto una velocità di circa 120 Km/h, in violazione degli artt. 141 e 142 Codice della Strada, perdeva il controllo del veicolo uscendo di strada e cagionando la morte del passeggero ”. Persona_1
La sentenza penale di applicazione della pena su richiesta, a detta degli attori, pur non essendo equiparabile ad una sentenza di condanna, implicherebbe comunque il riconoscimento del fatto reato, con conseguente ammissione di responsabilità del conducente che varrebbe a superare l'iniziale incertezza del rapporto di Per_2 incidente su chi si trovasse alla guida, motivo di diniego della richiesta di negoziazione assistita da parte di CP_4
Gli attori , , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_9 Parte_6
approfondivano poi gli aspetti relativi al rapporto affettivo che li legava alla
[...]
pagina 3 di 13 vittima, precisando di essere fratello, nonna materna, zia materna (ma in realtà madre di fatto), nonno paterno e nonna paterna di . Esponevano e documentavano in Persona_1 particolare che quest'ultima, nata il [...], era rimasta orfana di entrambi i genitori, essendo morti il padre nel 1997 e la madre nel 1999, motivo per il quale ella, con decisione della Giunta Comunale di Tulcea, era stata affidata alla zia materna Pt_4
, con la partecipazione alla educazione e cura della nonna materna
[...] Pt_3
e dei nonni paterni e .
[...] Pt_5 Parte_6
Sulla base di tali premesse, gli attori concludevano per la condanna in solido dei convenuti al risarcimento di tutti di danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'evento, anche per quelli correlati “che dovessero emergere in corso di giudizio”.
Analoghe conclusioni rassegnavano nell'atto di intervento (depositato telematicamente in data 12.5.2022 come “atto non codificato” e non come comparsa di intervento autonomo, comportante il versamento di un autonomo contributo unificato ai sensi dell'art. 14 co. 3 seconda parte D.P.R. 115/2002) i tutori del figlio minorenne della defunta, rappresentati dal medesimo procuratore speciale degli attori ed Persona_3 assistiti dallo stesso difensore, che tuttavia non richiamava l'atto di intervento nella successiva udienza in presenza del 13.7.2022, allorquando entrambi i procuratori delle parti si limitavano a chiedere la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni.
La convenuta restava contumace. Controparte_2
Si costituiva per chiedere il rigetto delle domande di parte attrice, in quanto CP_4 infondate in fatto e in diritto, anche per quel che concerne la quantificazione.
Assegnati alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con l'audizione dei testi indicati da parte attrice e da parte convenuta, ammessi tutti con l'ordinanza in data 5.10.2020, che, all'esito della sospensione necessaria per l'emergenza Covid-19, teneva conto, nella fissazione degli incombenti, delle permanenti limitazioni per l'audizione di testimoni provenienti da differenti Circondari ed, ancor più, da differenti Nazioni. Escussi i testi di parte convenuta, seguivano alcuni rinvii per verificare la disponibilità del teste di parte attrice, di nazionalità rumena, a raggiungere pagina 4 di 13 l'Italia. Verificata l'impossibilità del teste a spostarsi per la situazione sanitaria esistente all'epoca in Romania, si faceva applicazione della rogatoria prevista dal Regolamento
CE 1206/2001, previa nomina di un interprete onde tradurre dall'italiano al rumeno i capitoli di prova attorei ed il testo della rogatoria e del formulario previsto dalla normativa. La deposizione resa mediante rogatoria veniva quindi tradotta in italiano (v. atto telematico del 17.5.2022). Espletati tali incombenti, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 20.4.2023, sostituita da note scritte, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione alla scadenza dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
Preliminarmente va rilevato che l'intervento volontario del procuratore speciale
[...]
nell'interesse di e in proprio e nella qualità di tutori di Pt_1 Persona_3 CP_3
figlio minore di , pur depositato quale atto generico Persona_4 Persona_1 in data 12.5.2022 senza alcuna segnalazione alla Cancelleria per l'inserimento dei dati nel fascicolo telematico e senza alcun richiamo alla successiva udienza per sollecitare l'attenzione della controparte e del Giudice, risulta espressamente richiamato nelle note scritte congiunte depositate in sede di precisazione delle conclusioni, con richiesta preliminare di declaratoria di ammissibilità. Risulta quindi formalmente rispettato il principio del contraddittorio, atteso che la controparte poteva controdedurre sul punto in sede di comparsa conclusionale, mentre si è limitata nella memoria di replica a dichiarare di non accettare il contraddittorio sulle domande degli intervenuti, per tardività ed inammissibilità dell'intervento. Al contrario, a prescindere dalla necessità di regolarizzare l'atto di intervento in ossequio alle disposizioni relative al pagamento del contributo unificato, va dichiarata l'ammissibilità di tale intervento ai sensi dell'art. 105
c.p.c. quale intervento autonomo, conformemente ai principi più volte affermati nella materia risarcitoria, secondo cui “così come più parti danneggiate nel medesimo sinistro possono agire nello stesso processo a titolo di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 cod. proc. civ., allo stesso modo ciascuna di esse può intervenire volontariamente nel giudizio promosso da uno soltanto dei danneggiati, ai sensi dell'art. 105, primo comma, cod. proc. civ., allo scopo di far valere il proprio autonomo diritto al relativo risarcimento” (Cass. Sez. 1, 21/07/2000, n. 9566). pagina 5 di 13 Si noti che tale intervento è avvenuto all'esito dell'espletamento delle prove ammesse, ma nel rispetto delle preclusioni già maturate, atteso che le conclusioni si fondano esclusivamente sulla documentazione allegata, precipuamente relativa all'attestazione della condizione dell'azione della legittimazione ad agire. Al riguardo si richiama una delle tante pronunce della giurisprudenza di legittimità, che così si è espressa: “La preclusione per il terzo interveniente di compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna parte, ai sensi dell'art. 268, secondo comma, cod. proc. civ., opera esclusivamente sul piano istruttorio, e non anche su quello assertivo, attesa la facoltà di intervento, attribuita dal primo comma della stessa disposizione, sino a che non vengano precisate le conclusioni. Ne consegue che è ammissibile la formulazione da parte del terzo di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, in quanto attività coessenziale all'intervento stesso.”
(Cass. Sez. 3, 26/05/2014, n. 11681).
Vanno inoltre respinte, siccome infondate, le eccezioni, pur rilevabili d'ufficio in ogni Contr stato e grado del processo, svolte per la prima volta da ella memoria di replica circa la carenza di legitimatio ad processum ex art. 77 c.p.c. di , che Parte_1 invero ha allegato all'atto di intervento del 12.5.2022 procura speciale notarile dei sig.ri Per_
nella loro qualità di tutori con apostille e relativa traduzione dal rumeno all'italiano. Quanto alla legittimazione attiva (ovvero alla legitimatio ad causam) dei Per_ sig.ri a far valere in giudizio il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale del minore per la perdita della madre, è stata allegata al predetto Persona_4 atto di intervento la sentenza pronunciata in data 16.2.2018 dal Tribunale rumeno di
Valcea, tradotta in italiano ed apostillata, che ha disposto l'affidamento familiare dello stesso, nato il [...], ai nonni paterni e Persona_3 CP_3
Venendo al merito, va rilevato che parte attrice nell'atto introduttivo non ha indicato la norma giuridica nel cui alveo sussumere l'azione introdotta, limitandosi a dedurre la qualità di trasportata di ed argomentando comunque sulla responsabilità Persona_1 esclusiva e/o concorrente del conducente nella determinazione del sinistro in Per_2 base alla dinamica emergente dagli atti.
pagina 6 di 13 Al riguardo va richiamato il recente orientamento della Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui “l'azione diretta prevista dall'art. 141 C.Ass. in favore del terzo trasportato
è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 C.Ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.” (Cass. Sez. U - , Sentenza n.
35318 del 30/11/2022).
Orbene, se è vero che, essendo coinvolto il solo veicolo del vettore dell'asserita trasportata, vengono in rilievo gli artt. 144 Cod. Ass. e 2054, comma 1, c.c. (norma quest'ultima di generale applicazione in materia di sinistri stradali), con sostanziale equivalenza dell'onere probatorio a carico di parte attrice a quello previsto dall'art.141
Cod. Ass., spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno" (v. Cass. n. 17963/2021), è pur vero che presupposto imprescindibile per accedere all'applicazione di tali principi è qualità di trasportata della sig.ra Per_1
. Proprio tale qualità, ad avviso di questo Giudice, non può ritenersi confermata a
[...] livello probatorio secondo i criteri applicabili alla responsabilità civilistica, condensati nel canone del “più probabile che non”, da applicarsi secondo i seguenti dettami: “In tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle pagina 7 di 13 meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente.” (Cass. Sez. 3, 02/09/2022,
n. 25884).
Anzitutto il Tribunale non ritiene condivisibile il ragionamento proposto nella memoria di replica conclusionale di parte attrice, che vorrebbe ricavare una presunzione che fosse alla guida dalla circostanza che la vettura era di sua proprietà, Persona_2
“seppure formalmente intestata alla sorella”. A prescindere dalla scarsa intelligibilità giuridica del concetto di intestazione formale ovvero sostanziale di una vettura, la massima citata da parte attrice va letta nella sua interezza: “In tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, nel caso in cui sia impossibile identificare chi, tra gli occupanti di un veicolo, ne fosse il conducente (nella specie, ai fini dell'accertamento, in capo all'attore, della legittimazione ad agire ex art. 141 c.ass. quale terzo trasportato), la presenza, a bordo dello stesso, di colui che ne aveva la disponibilità giuridica o a cui il veicolo era stato affidato è circostanza suscettibile di fondare la prova presuntiva, ai sensi dell'art. 2729 c.c., che tali soggetti si trovassero alla guida del mezzo (sempre che fossero provvisti della relativa idoneità legale e di fatto).” (Cass.
Sez. 3, 19/10/2022, n. 30723).
Trattasi invero di presunzione semplice, che può essere vinta dalla prova contraria. Nel caso di specie la gravità di siffatta presunzione (se tale vuole ritenersi in ragione dell'affidamento all' del veicolo da parte della sorella, che ne era la Per_2 proprietaria) è inficiata, se non del tutto elisa, dalla ricostruzione alternativa fornita dallo stesso nell'immediatezza dell'evento, più probabile Persona_2 anche in ragione dello stato di alterazione alcolica in cui egli versava (come poi accertato dalle analisi eseguite a seguito del sinistro): l'aver consentito all'amica Per_1
pagina 8 di 13 , come già aveva fatto altre volte, di porsi alla guida dell'autovettura in questione, Per_1 al fine di esercitarsi, essendo munita di foglio rosa.
Ed infatti, sentito dai Carabinieri di Avigliana (TO) in data 22.12.2014 in sede di
“sommarie informazioni della persona che può riferire circostanze utili ai fini delle indagini”, l' ha dichiarato quanto segue: “non ricordo assolutamente nulla di Per_2 come si è verificato l'incidente stradale in cui io e siamo rimasti Persona_1 coinvolti la sera del 18.12.2014. Da qualche mese conosco e frequento solo come amica
, alcune sere siamo usciti insieme. In alcune occasioni facevo guidare a Persona_1
la mia autovettura DA Fabia, perché aveva il foglio rosa e si doveva Persona_1 esercitare alla guida. Io sono titolare di patente di guida europea da circa 11 anni. Al momento non posso mostrarvi la patente in questione poiché era insieme al mio portafogli dentro l'autovettura DA . Il 18 Dicembre 2014, alle ore 17.30 circa, Pt_7 uscivo dalla mia abitazione ed accompagnavo il mio amico presso la CP_5 sua abitazione, sita a Bruzolo (TO). Abbiamo mangiato ed io ho anche bevuto due bicchieri di vino. Dopo, non ricordo l'ora, sono uscito e sono andato da mio zio
, abitante a Novalesa (TO), non ricordo l'indirizzo, per consegnargli Persona_5 dei pacchi. Successivamente sono andato presso l'abitazione di , abitante Persona_1
a Susa, non ricordo l'indirizzo ed ho atteso che scendesse, poiché dovevano uscire come in precedenza telefonicamente avevamo concordato. Non ricordo se l'ho fatta guidare immediatamente e o dopo, anzi per essere più precisi dopo quanto ho detto non ricordo più nulla se non che mi sono svegliato all'Ospedale.” (doc. 1 conv.).
Ed ancora, a distanza di circa un anno dal sinistro, precisamente in data 26.10.2015, lo stesso sentito in sede di “interrogatorio di persona sottoposta ad indagini” su Per_2 delega del PM titolare del fascicolo, ha confermato e specificato le dichiarazioni già rese come segue: “Il giorno dell'incidente ricordo di essere uscito dal lavoro e di aver accompagnato due miei colleghi a casa. I colleghi sono e Controparte_6 CP_7
Mi sono fermato a casa di dove ho bevuto un paio di bicchieri di vino e
[...] CP_6 poi sono andato a casa mia a recuperare dei pacchi, poi ho accompagnato a CP_5 casa sua dove mi sono fermato ed anche a casa di ho bevuto un bicchiere di CP_5
pagina 9 di 13 vino, anzi un bicchiere e mezzo. Dopo essere andato via da casa di mi sono CP_5 recato a casa di mio zio ed ho lasciato i pacchi per spedirli in Romania. Quando ho lasciato i pacchi a casa di mio zio erano circa le ore 20 / 20.30 circa, non saprei dirlo con precisione. Dopo essere andato via ho chiamato e le ho chiesto se avesse Per_1 voglia di uscire, mi ha risposto affermativamente e sono andato sotto casa sua. Per_1
L'ho aspettata già in strada e poi ricordo solo di averle chiesto se volesse guidare visto cha a lei faceva piacere. Da questo momento in poi non ricordo più nulla. Non ricordo se quando siamo andati via guidava lei o guidavo io. Sapevo che non era in Per_1 possesso di patente di guida ma che aveva il cd “foglio rosa”. Avevo fatto guidare
altre volte. Non eravamo fidanzati ma solo amici. Ricordo che quando sono Per_1 andato a prendere mi sentivo bene. Ripeto che non le so dire cosa ho fatto con Per_1
dal momento in cui sono andato a prenderla al momento dell'incidente.” (doc. 3 Per_1 conv.).
E' solo in sede di udienza preliminare, tenutasi in data 12.10.2016, quasi due anni dopo il sinistro, che l' ha ritrattato la precedente versione, affermando con certezza Per_2 che quella sera era lui alla guida dell'auto e era trasportata (doc. 4 conv.). Persona_1
La sentenza di patteggiamento sub doc. 5 conv. si fonda dunque unicamente sulle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato in sede di udienza preliminare, che tuttavia, non avendo tale sentenza la valenza di giudicato di condanna, devono essere valutate in questa sede per il valore che effettivamente hanno, ovvero quello di semplice indizio.
Indizio che assume valenza recessiva rispetto agli altri elementi dubitativi acquisiti al presente giudizio civile, proprio per la scarsa o nulla credibilità del ricordo improvvisamente sopravvenuto in chi, nell'immediatezza ed in data più prossima ai fatti, aveva in più sedi dichiarato di non ricordare nulla, cosa questa al contrario verosimile, tenuto conto non solo del tasso alcolemico pari a 2,14 riscontrato nell' dopo il sinistro, ma anche delle lesioni da lui riportate a seguito del Per_2 cappottamento dell'autovettura, tra cui “trauma cranico contusivo” (si noti che nel referto di Pronto Soccorso all'Autorità Giudiziaria si legge che il paziente non ricorda l'accaduto).
pagina 10 di 13 In proposito è il caso di rammentare che, secondo l'orientamento più recente della
Suprema Corte, “la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte
l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale.” (Cass. Sez. 3, 07/11/2023,
n. 31010 e succ. conf.).
Mette conto infine soffermarsi sulle risultanze dell'istruttoria orale svolta nel presente giudizio in punto an. Mentre la deposizione del teste può essere Testimone_1 trascurata, non avendo egli visto se alla guida dell'auto che lo ha superato vi fosse un uomo o una donna e avendo riferito di aver prestato soccorsi ad incidente ormai avvenuto, particolare rilievo assume la deposizione del teste , Vigile Testimone_2 del Fuoco che ha concorso ad estrarre i corpi dall'auto nell'immediatezza del sinistro.
Queste le sue dichiarazioni, rese all'udienza dal 4.2.2021: “sul cap.3: quando siamo arrivati erano entrambi i corpi sul lato guida, la ragazza sotto e il ragazzo sopra, preciso che entrambe le persone erano con la testa verso il motore e le gambe verso la cappelliera. Preciso che quando siamo arrivati la macchina era di punta verso il terreno e abbiamo dovuto puntellare la stessa per evitare che cascasse, la stessa dalle varie ammaccature si era più volte ribaltata;
sul cap.4: confermo che dopo avere puntellato l'auto è stato tirato fuori il ragazzo, poi abbiamo iniziato a tagliare a pezzi
l'auto ma non potendosi operare in sicurezza perché questa si trovava in bilico, ho chiesto l'intervento dell'auto gru e dopo avere riportato l'auto in piano, abbiamo tolto degli ulteriori pezzi per permettere al 118 di fare l'elettrocardiogramma alla ragazza e poi l'abbiamo estratta. Preciso che la stessa si trovava con la testa verso i pedali dell'auto lato guida.”
pagina 11 di 13 Anche il Carabiniere , sentito alla stessa udienza, tra i primi ad Persona_6 intervenire sul luogo, dopo i Vigili del Fuoco e l'ambulanza, ha confermato che l'auto era cappottata e di ricordare che l'uomo è stato estratto per primo e che quando la donna
è stata estratta si trovava dal lato guida, circostanze queste che hanno indotto i
Carabinieri di Avigliana a ricostruire nel rapporto di incidente la presumibile dinamica nel senso che alla guida dell'autovettura DA Fabia si trovasse Persona_1
Sostanzialmente conforme la deposizione dell'altro Carabiniere sentito all'udienza successiva del 19.3.2021, . Testimone_3
A fronte di un simile quadro probatorio, che non vede alcun elemento oggettivo a conferma della tardiva confessione dell' posta a base della sentenza di Per_2 patteggiamento, anche a voler accedere alla tesi per cui sarebbe necessario che il giudice civile che intenda negare in concreto ogni efficacia probatoria alla sentenza di patteggiamento spieghi le ragioni per le quali l'imputato avrebbe ammesso una sua inesistente responsabilità ed il giudice penale vi abbia prestato fede (v. Cass. n.
13034/2017), ad avviso del Tribunale è a tal fine sufficiente il rilievo per cui la tardiva confessione, su cui solo si fonda la sentenza di patteggiamento, potrebbe senz'altro essere stata indotta dal senso di colpa per non aver vigilato sulla guida dell'amica inesperta (munita di foglio rosa), cosa che l' non poteva fare in quanto un Per_2 tasso alcolemico superiore a 2, se non è definibile ancora come vera e propria ubriachezza, è tale da escludere che si possa prestare attenzione alla guida altrui ad una velocità di 120 km/h. D'altronde, la stessa velocità di guida che l'auto aveva raggiunto prima che il conducente ne perdesse il controllo costituisce ulteriore elemento presuntivo che concorre ad escludere che alla guida potesse essere chi, come l' con un tasso alcolemico pari a 2,14, se non ancora in stato soporoso, in Per_2 base alla descrizione della sintomatologia che si rinviene al riguardo nella medicina legale, era già soggetto a perdita di tono muscolare ed indifferenza all'ambiente circostante, oltre che ad assenza di reazione agli stimoli.
Alla luce di tutto quanto sopra le domande di parte attrice e di parte intervenuta non possono che essere respinta, siccome non provate nell'an.
pagina 12 di 13 Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, anche alla luce della pronuncia n. 77/2018 Corte cost., per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto dell'oggettiva incertezza delle modalità del sinistro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) respinge le domande di parte attrice e di parte intervenuta;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
Milano, 21.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
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