Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 26/05/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. nr. 985/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del giorno 08/04/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...] e ivi residente Parte_1 in via Restivo Gallo, 50, (c.f.: ), rappresentato e difeso CodiceFiscale_1 dall'avv. Giovanni Sanfilippo (c.f.: ), elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliato presso l'indirizzo PEC p.e.c.: Email_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del pro tempore, C.F. Controparte_1 CP_2
, (C.F. P.IVA_1 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede a P.IVA_2
Palermo, via G. Fattori, 60, nonché
[...]
(CF. Controparte_4
) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in via P.IVA_3 Nino Martoglio, 1, , , rappresentati e difesi dall'Avvocatura CP_4 CP_4
Distrettuale dello Stato di (C.F. , con domicilio digitale CP_4 P.IVA_4 presso l'indirizzo PEC istituzionale Email_2
- resistente –
CONCLUSIONI: come in atti
* * *
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 05/09/2021, il sig. Parte_1 ha agito in giudizio contro l'Amministrazione scolastica, esponendo:
[...]
- di essere iscritto nelle GPS del personale docente del Libero Consorzio
Comunale di per le <classi di concorso b003 fisica cp_4>B014 (Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni) e B016 (Laboratori di scienze e tecnologie informatiche)>> [pag. 1 ricorso];
- di aver stipulato, dall'a.s. 2012/2013 fino all'a.s. 2020/2021, una serie di contratti con scadenza al 30 giugno in relazione a posti vacanti e disponibili [contratti indicati dal n. 1) al n. 6) a pag. 2 ricorso] nonché contratti con scadenza al 31 agosto, sempre su posti vacanti e disponibili [contratti indicati dal n. 1) al n. 4) a pag. 2 ricorso];
- che l'apposizione del termine fino al 30 giugno è stata impugnata con nota
PEC in data 06/09/2016 al fine di ottenere il
- che, nell'a.s. 2017/2018, gli è stato conferito un incarico al 50% in luogo dell'incarico al 100%, senza conoscere per iscritto le motivazioni di tale dimezzamento [pag. 2 ricorso];
- che, ai sensi della lett. a) del DM 131/2007, il termine corretto da apporre ai contratti di supplenza sarebbe stato il 31/08 in quanto concernenti <cattedre e posti di insegnamento vacanti disponibili>> [pag. 3 ricorso];
- che <è la natura del posto che determina la durata del contratto e non il tipo di graduatoria da cui il Dirigente Scolastico individua l'aspirante>> [pag. 3 ricorso];
- che <nell scolastico veniva convocata senza giustificazione una supplente avente la classe di concorso c300 per il conferimento uno spezzone orario sulla c310 ripetendosi anche nell mediante incarico dell tecnico b016 a personale della b014>> [pagg. 3 e 4 ric.];
- che <nei periodi in esame non n.d.r. sono state liquidate le ferie godute>>;
- che nel periodo 2012-2021 non gli è mai stato attribuito alcuno scatto stipendiale nonostante fossero trascorsi nove anni dal primo contratto. Il ricorrente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: <piaccia all giudice adito ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta per i motivi in narrativa via principale accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere l contrattuale fino al agosto ciascuno dei contratti di lavoro elencati premessa stipulati dallo stesso giugno con conseguente condanna persona ministro p-t contributo cp_5 pagamento favore quest tutte le mensilit non corrisposte oltre rivalutazione monetaria interessi legali sulle somme mensilmente rivalutate dalla maturazione saldo che nell scolastico aveva alla supplenza annuale condannare resistente legale rappr. risarcimento danni>Accertare e riconoscere il diritto del ricorrente al riconoscimento degli scatti di anzianità concernenti il terzo e l'ottavo anno di servizio prestati come da rispettivo CCNL di riferimento e, per l'effetto, condannare parte resistente all'adeguamento contributo nonché al risarcimento dei danni per gli emolumenti economici non corrisposti oltre rivalutazione ed interessi;
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla maggiore differenza retributiva ed economica con riferimento al contratto di lavoro stipulato nell'anno scolastico 2017-2018, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle some dovute ed all'adeguamento contributivo.
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la monetizzazione dei periodi di ferie non godute per gli anni dal 2013 al 2021, con conseguente condanna di parte resistente al pagamento.
In subordine,
2 riconoscere il diritto del ricorrente ad ottenere la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato elencati in premessa, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con ogni conseguenza di legge, ivi compreso il diritto al risarcimento del danno.
Il tutto con vittoria di spese e compensi>>
L'Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio il 16/03/2022.
La stessa ha censurato l'impostazione avversaria, evidenziando:
- che a decorrere dal 2012 controparte ha <svolto una serie di incarichi supplenza a tempo determinato come risultanti dall documentazione e tutti copertura spezzoni orario>> [pag. 2 memoria erariale];
- che tutte le pretese economiche anteriori al quinquennio calcolato a ritroso dalla notifica del ricorso sono prescritte;
- che
- che il ricorrente si limita ad <affermare che gli spezzoni orario di cui causa fossero vacanti e disponibili in organico diritto senza tuttavia fornire a tal fine nemmeno un principio prova>> come prescritto dal 2697 cc;
- che il ricorrente, essendo già titolare di un rapporto di servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Riesi con funzione di Vigile Urbano, avrebbe dovuto rimuovere tale situazione di incompatibilità e, non avendolo fatto, non avrebbe potuto accettare gli incarichi di supplenza in forza di quanto stabilito dall'art. 508 d.lgs. 297/1994;
- che, <nell scolastico veniva convocata senza giustificazione una supplente avente la classe di concorso c300 per il conferimento uno spezzone orario sulla c310 ripetendosi anche nell mediante incarico dell tecnico b016 a personale della b014>5, D.lgs. n. 165/2001) ma, ricorrendone i presupposti, può condurre unicamente a una tutela risarcitoria, stante la necessità di salvaguardare il principio del concorso pubblico di cui all'art. 97 Cost… la mancata conversione del rapporto fa sì che lo status del dipendente (anche se in ipotesi assunto illegittimamente a termine) rimanga quello di un lavoratore a tempo determinato, con la conseguenza che egli non può rivendicare alcuna anzianità di servizio e/o progressione stipendiale connessa ai contratti a cui è stato apposto il termine di durata. Da qui l'infondatezza della domanda proposta sotto tale profilo>> [pag. 11 memoria erariale];
- che <l di servizio e la conseguente progressione nelle fasce stipendiali sia una prerogativa riconosciuta esclusivamente al personale ruolo cio assunto a tempo indeterminato. il svolto in forza contratti termine non comporta maturazione anzianit n superiori alla prima>> [pag. 11 memoria erariale]; Parte
- che, in ogni caso, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell Cont Cont e dell in quanto mere articolazioni territoriali del .
La causa è risultata matura per la decisione alla luce delle produzioni documentali offerte dalle parti.
È stata così rinviata per discussione e decisione, in ultimo, all'udienza del
08/04/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
3 Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Prima di passare al merito della controversia, deve premettersi che, pur avendo il ricorrente convenuto in giudizio il , Controparte_8 l' e l' Controparte_3 Controparte_9
, questi ultimi sono mere articolazioni periferiche
[...] del privi di soggettività giuridica. CP_1 Infatti, «l'art. 16, lett. f), del d. Igs. 30 marzo 2001, n. 165), nel disporre che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate) "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo comma primo, della legge 3 aprile 1979, n. 103", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti. Lo Stato, infatti, agisce ed è chiamato in giudizio in persona del Ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto dell'art. 11, comma primo, dei r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo novellato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente» (Cass., 16 maggio 2016 n. 9998; Cass., 26 marzo 2008, n. 7862; Cass. Sez. Un, 6 luglio 2006, n. 15342).
I D.P.R. di organizzazione del succedutisi nel tempo, pur CP_1 richiamando la legittimazione processuale dei dirigenti prevista dall'art.16 co. 1° lett.
f), D.lgs. n. 165/2001, certamente non hanno dotato di personalità giuridica né l' né tantomeno l' . Controparte_3 Controparte_4
Conseguentemente gli Uffici scolastici regionali e provinciali restano articolazioni interne al (Cass., 3 novembre 2011, n. 22743) e unico CP_1 soggetto legittimato passivo nel presente giudizio rimane il Controparte_8
.
[...]
3. L'iniziativa giudiziale promossa dal sig. è correlata alla Parte_1 seguente cornice fattuale:
i) il ricorrente è docente supplente nella scuola secondaria di II grado, iscritto nelle GPS afferenti all'ambito di;
CP_4
ii) costui ha sempre prestato la propria attività lavorativa in favore del ( , CP_5 Cont quindi) in forza di contratti a tempo determinato, che hanno interessato i periodi di cui all'elencazione riportata a pag. 2 del ricorso [dei periodi d'insegnamento indicati in ricorso, vi è riscontro documentale;
cfr. docc. da 4) a 19)];
iii) in talune annualità [aa.ss. 2014/2015; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020] il ricorrente è stato destinatario di supplenze “annuali” fino al 31 agosto (su “organico di diritto”); iv) le e supplenze dedotte hanno riguardato principalmente le classi di concorso
B003 (Laboratori di fisica), B014 (Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni) e B016 (Laboratori di scienze e tecnologie informatiche).
4. Possono prendersi in esame, anzitutto, le domande attoree azionate in via principale con cui è stata rivendicata:
4 - l'estensione contrattuale al 31 agosto dei rapporti instaurati fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), con conseguente condanna dell'Amministrazione scolastica al pagamento delle mensilità non corrisposte e all'adeguamento contributivo;
- la spettanza di una supplenza annuale per l'a.s. 2013/2014.
Va ricordato che in ambito scolastico, a fianco del nuovo sistema di reclutamento del personale scolastico delineato dal d.lgs. n. 59/2017 (il cui art. 17 detta la disciplina transitoria per le immissioni in ruolo in attesa della completa attuazione del nuovo regime), è rimasta comunque in vigore la previsione della copertura delle cattedre effettivamente vacanti e disponibili mediante l'assegnazione di supplenze, ai sensi dell'art. 4 legge n. 124/1999. In particolare, quest'ultima norma dispone che: <
1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.
4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo
17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.
7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti. [..]
10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.
11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). [..]>>.
I regolamenti per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee (art. 4, co. 5° legge n. 124/1999) sono stati adottati con D.M. 25 maggio 2000 n. 201 per il
5 personale docente e con D.M. 13 dicembre 2000 n. 430 per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.). Detti regolamenti stabiliscono, tra l'altro, il termine finale da apporre a ciascuna tipologia di incarico (artt. 1, co 5° D.M. n. 201 e art. 1, co. 6° D.M. n. 430), individuandoli:
- nel 31 agosto, cioè alla fine dell'anno scolastico, per le supplenze “annuali”, di cui all'art. 4, co. 1°, legge n. 124/1999;
- nel giorno annualmente indicato dal calendario scolastico come finale delle attività didattiche, per le supplenze “temporanee fino al termine delle attività didattiche”, di cui all'art. 4, co. 2°;
- nell'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio per le supplenze temporanee determinate da “casi diversi”, ai sensi dell'art. 4, co. 3°. Dette disposizioni sono state sostanzialmente ribadite anche dall'art. 1 D.M. 13 giugno 2007 n. 131, dettato per adeguare le norme regolamentari alla nuova disciplina delle modalità di reclutamento ed in particolare alla trasformazione, operata dall'articolo 1 co. 605 legge n. 296/2006, delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento. Alla luce della normativa sopra richiamata i contratti a tempo determinato nella scuola sono riconducibili a tre tipologie:
- le supplenze di cui all'art. 4 co. 1° legge n. 124/1999, ovvero le supplenze annuali per la copertura di posti del c.d. "organico di diritto", la cui scadenza è fissata al termine dell'anno scolastico (ovvero al 31 agosto);
- le supplenze di cui all'art. 4 co. 2° legge n. 124/1999, ovvero le supplenze annuali per la copertura del c.d. "organico di fatto", con scadenza al 30 giugno, cioè, al termine dell'attività didattica;
- le supplenze di cui all'art. 4 co. 3° legge n. 124/1999, ovvero le supplenze temporanee, conferite per ogni altra necessità, come la sostituzione di personale temporaneamente assente avente diritto alla conservazione del posto o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono state disposte.
Ai fini di comprendere la differenza tra le supplenze di cui al 1° comma e quelle di cui al 2° comma del citato art. 4 occorre distinguere l'organico c.d. di diritto da quello c.d. di fatto. L'organico di diritto è stabilito ogni anno dalla struttura ministeriale tenendo conto delle classi che - sulla base delle iscrizioni pervenute nel mese di gennaio - si presume funzioneranno nell'anno scolastico successivo. In base alle iscrizioni, l'Amministrazione individua l'organico di diritto e su di esso esegue i trasferimenti del personale di ruolo, dei soprannumerari e le eventuali immissione in ruolo.
Poiché detto organico è calcolato sulla base degli alunni iscritti e delle classi previste, si tratta di un organico previsionale.
Tra gennaio e luglio, e a volta anche a settembre, i numeri peraltro inevitabilmente cambiano, in modo più o meno significativo, perché gli studenti possono dover ripetere l'anno oppure spostarsi, per molteplici motivi, da una scuola all'altra, da una provincia all'altra. Prima dell'inizio dell'anno scolastico viene così stabilito il c.d. organico di fatto, ovvero l'organico che, tenuto conto di queste ulteriori modifiche dell'organico di diritto, identifica l'organico effettivamente necessario per il funzionamento di tutte le classi. I posti disponibili dell'organico di fatto - derivanti anche da assenze del personale di ruolo dovute a comandi, servizi presso altri enti, aspettative, ecc., nonché
6 dalle richieste di part-time – vengono coperti in via prioritaria con operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria (cioè con la mobilità annuale del personale di ruolo) e per i posti residuali con supplenze annuali fino alla fine delle attività didattiche. Le supplenze fino al termine dell'anno scolastico, di cui all'art. 4 co. 1° legge n. 124/1999, sono destinate a coprire posti rimasti disponibili alla data del 31 dicembre – e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico – sull'organico di diritto e perciò definiti “vacanti”. Le supplenze fino al termine delle attività didattiche, di cui all'art. 4 co. 2° legge n. 124/1999, sono, invece, destinate a coprire posti disponibili alla data del 31 dicembre – e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico – sull'organico di fatto, perciò considerati “non vacanti”, in quanto non rientranti nell'organico di diritto. In realtà, anche nell'ipotesi disciplinata dall'art. 4 co. 2° legge n. 124/1999 il posto, se venutosi a creare a seguito di una variazione dell'organico di diritto e non a seguito di un'assenza annuale o pluriennale con diritto alla conservazione del posto, risulta privo di titolare e quindi potrebbe comunemente ritenersi “vacante”, ma non è considerato tale dalla norma, essendo l'organico di fatto per sua natura mutevole e non stabile (essendo peraltro lo stesso organico di diritto indice di un fabbisogno soltanto tendenzialmente stabile di personale).
Il criterio discretivo utilizzato dal legislatore <per individuare le diverse tipologie di supplenza dunque rappresentato dalla natura e dall temporale della vacanza che condiziona anche la scelta graduatoria quale attingere il nominativo dell all quest infatti va individuato nei casi annuale o sino al termine delle attivit didattiche utilizzando in via prioritaria graduatorie permanenti poi divenute ad esaurimento mentre circolo istituto pensate per far fronte esigenze temporanee possono essere utilizzate conferimento supplenze cui ai commi legge n. solo qualora non sia stato possibile coprire posto con personale incluso nelle esaurimento.>
2.3. Le richiamate disposizioni perseguono all'evidenza l'obiettivo di garantire trasparenza, imparzialità e, al tempo stesso, efficienza dell'agire dell'amministrazione scolastica, perché consentono di individuare sulla base di criteri predeterminati i destinatari della proposta di assunzione, i quali, inclusi in una graduatoria che, sebbene non propriamente concorsuale, tiene conto dei titoli da ciascuno posseduti, sono titolari di un diritto soggettivo ad essere assunti nel rispetto dell'ordine previsto dalla graduatoria stessa, nel momento in cui si verificano le condizioni alla cui ricorrenza il legislatore subordina il conferimento della supplenza>> [Cass. 5048/2020].
Il quadro esegetico sopra richiamato è chiaro nel prevedere che la natura della vacanza ha diretta incidenza sul termine finale da apporre al contratto individuale.
Il termine del “31/08” può essere invocato ad una specifica condizione: la supplenza deve riferirsi ad un posto vacante e disponibile alla data del 31 dicembre.
Calando tali dettami nel caso di specie, la difesa del ricorrente ha affermato che il termine corretto da apporre ai contratti di supplenza sarebbe stato il 31/08 in quanto concernenti <cattedre e posti di insegnamento vacanti disponibili>> [pag. 3 ricorso]. Si tratta di una enunciazione che è rimasta su un piano meramente assertivo, non accompagnata da alcun riscontro documentale idoneo a sorreggerla.
7 L'onere di provare la condizione alla cui ricorrenza il legislatore subordina il conferimento della supplenza annuale grava sul docente ai sensi dell'art. 2697 cc. Guardando al compendio documentale offerto dal ricorrente, siffatto onere non può dirsi soddisfatto;
l'unica produzione richiamata al riguardo è collocata nel documento sub 25. Si tratta di un documento:
- che tratta tematiche che non paiono conferenti;
infatti, rappresenta il provvedimento con cui l ha definito, per Controparte_4
l'a.s. 2016/2017, il piano di ripartizione dei posti allo stesso assegnati per le nomine in ruolo;
- che prende in considerazione uno specifico anno scolastico (il 2016/2017) mentre il ricorso del sig. abbraccia un arco temporale più esteso (2012- Parte_1
2021);
- che la difesa attorea ha valorizzato unicamente per la classe di concorso B16 mentre i contratti di supplenza fatti valere concernono anche classi di concorso diverse [ad. esempio, i contratti allegati dal n. 6) al n. 8) per l'a.s. 2012/2013 sono stati stipulati per l'insegnamento di “LABORATORIO DI INFORMATICA INDUSTRIALE – (C310)”; i contratti allegati dal n. 8) al n. 9) per l'a.s. 2013/2014 sono stati stipulati per l'insegnamento di “LABORATORIO TECNOLOGICO PER L'EDILIZIA ED ESERCITAZIONI DI TOPOGRAFIA – (C430)”]. Peraltro, all'interno del corpo del ricorso, la predetta documentazione non è stata menzionata in nessun passaggio a sostegno della prospettazione avanzata.
Quindi, dinnanzi ad una generica allegazione ed in assenza di elementi di prova significativi circa la riconducibilità delle supplenze conferite a posti vacanti e disponibili in organico di diritto, la domanda attorea va respinta.
In difetto di evidenze probatorie, non è ravvisabile alcuna nullità in part qua della regolamentazione negoziale e non può operare la sostituzione, ex art. 1419 c. 2 cc, del termine apposto con quello previsto dal legislatore [vedi, sempre Cass. 5048/2020 secondo cui le disposizioni in tema di supplenza <hanno carattere imperativo per la natura degli interessi che le stesse perseguono ndr non si limitano a dettare una regola di comportamento ma incidono sul contenuto della clausola durata e quindi pur in difetto previsione espressa loro violazione determina nullit parte qua del regolamento negoziale sostituzione ex art. comma cod. civ. termine apposto con quello previsto dal legislatore>>].
Le coordinate esegetiche sopra scandite conducono anche alla reiezione della domanda con cui è stato chiesto di accertare che il ricorrente avesse diritto a beneficiare di una supplenza annuale per l'a.s. 2013/2014.
5. La successiva richiesta da vagliare (sempre formulata in via principale) riguarda il riconoscimento della progressione professionale retributiva e delle conseguenti differenze retributive, avendo il ricorrente beneficiato del solo stipendio
- base. La Suprema Corte ha delineato con chiarezza i diritti spettanti al personale docente in relazione all'attività svolta in forza di contratti a tempo determinato (“supplenze”), alla luce delle norme sovranazionali (ed in particolare della clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea), prima dell'assunzione a tempo indeterminato o (a maggior ragione) a prescindere da detta assunzione.
Hanno chiarito i giudici di legittimità (Cass. n. 31149/2019) che:
8 <la questione si pone in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva fa discendere effetti giuridici ed economici dall di servizio che condiziona sia progressione stipendiale genere lo svolgimento del rapporto. nel settore scolastico infatti l svolge un ruolo particolare rilievo ogniqualvolta vengano gioco valutazioni comparative dei docenti.>Ciò spiega perché il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settori dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo,
l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato>>.
Ebbene, esiste patente contrasto tra la clausola 4 dell'Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla menzionata direttiva
1999/70/CE, e la disciplina nazionale, laddove esclude la rilevanza - ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio - dei periodi di lavoro “precario” (con contratto a termine).
Detta clausola 4 è applicabile anche nei casi in cui i rapporti dedotti in giudizio abbiano ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, ma tanto più qualora (come nel caso di specie) la stabilizzazione non abbia avuto luogo. Ciò in quanto (cfr. Cass. n. 31149/2019) l'esigenza d'impedire discriminazioni dei lavoratori a termine, rispetto a quelli a tempo indeterminato, non può essere
“limitata” e deve essere perseguita sia a rapporto a termine ancora in essere, sia qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C - 177/10
Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).
Secondo le indicazioni della Corte di Giustizia, recepite dai giudici di legittimità, la menzionata clausola 4 preclude, in generale, qualsiasi disparità di trattamento - prima e dopo ed anche a prescindere dalla successiva assunzione a tempo indeterminato - <<… non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 )>> (ancora Cass. n. Persona_1 CP_10
31149/2019).
Ovviamente, dalla menzionata clausola non può farsi discendere una
“discriminazione alla rovescia”, cioè a favore dei lavoratori a termine e in danno di quelli a tempo indeterminato (si tratta di aspetto preso in considerazione, con riguardo al personale docente e alla “ricostruzione di carriera” a favore di esso operata a seguito dell'assunzione in ruolo, da Corte di Giustizia 20.9.2018, in causa C- 466/17, Motter).
Deve aggiungersi che, secondo i giudici di legittimità, la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, non può trovare fondamento nella non comparabilità degli assunti a tempo determinato con il
9 personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione e/o in ragioni obiettive che (sole) potrebbero giustificare detta differenza di trattamento. In particolare, <<… la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare.
Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente [in caso di passaggio in ruolo]
l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche>>.
Deve escludersi, pertanto, che una disciplina deteriore del lavoro svolto in forza di contratti a tempo determinato possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini sopra indicati.
Né parte convenuta ha allegato alcuna concreta ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità - come detto comprovata dalla stessa disciplina di settore - delle mansioni espletate dal ricorrente, nel corso delle supplenze, rispetto a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica. Come anticipato, il giudice nazionale, secondo le indicazioni della Corte di Giustizia, deve anche verificare che non si producano discriminazioni “alla rovescia”, in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato. Eventualità peraltro collegata, essenzialmente, agli esiti delle ricostruzioni di carriera dei docenti (già “precari”, quindi) assunti a tempo indeterminato. Pertanto, <nell scolastico veniva convocata senza giustificazione una supplente avente la classe di concorso c300 per il conferimento uno spezzone orario sulla c310 ripetendosi anche nell mediante incarico dell tecnico b016 a personale della b014>l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione>> (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.
5.1. Nella presente vertenza il ricorrente sollecita (solo) il riconoscimento del proprio diritto di beneficiare dell'anzianità conseguita durante il lavoro a termine, ai fini del conseguimento dei connessi effetti retributivi (passaggio alla fascia superiore). Effetti da calcolarsi, inoltre, alla luce della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del CCNL del 4.8.2011.
10 L'Accordo Sindacale del 4 agosto 2011, modificando gli scaglioni stipendiali, ha previsto che la maturazione del primo scatto avvenga al termine del nono anno di servizio (anziché del terzo). Detto accordo ha tuttavia previsto una clausola di
“salvaguardia”. Come osservato dalla Suprema Corte, l'art. 2 del CCNL 4.8.2011 <<… è una norma che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del medesimo c.c.n.l., riguarda il personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del c.c.n.l. quadro sottoscritto l'11 giugno 2007 e cioè, ex art. 11, dello stesso c.c.n.l. quadro, tutto il personale della Scuola.
Tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente Pt_3
Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva
'ad personam' il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, 'ad personam', al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva
9-14 anni". Il discrimine temporale è stato, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali, fissato all'1/9/2010 e si fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato… Tuttavia, nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento “ad personam”, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato.
Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale>> (Cass. n. 2924/2020).
Sempre la Corte di Cassazione, sulla base dei principi enunciati nell'appena menzionato precedente, ha ritenuto corretta la decisione del giudice di primo grado, che aveva dichiarato la nullità dell'art. 2 del CCNL cit., “nella parte in cui è previsto che il meccanismo di salvaguardia sia applicato ai soli docenti 'a tempo determinato'” (Cass. ord. n. 8157/20201). Deve evidenziarsi che i soli periodi di lavoro (a termine) che possono assumere rilevanza sono quelli dedotti in ricorso. Essi, del resto, si collocano tutti, temporalmente, in data successiva all'entrata in vigore della Direttiva 1999/70/CE.
5.2. Venendo, dunque, al caso di specie, non emergono e non sono state dedotte
- come accennato - ragioni obiettive tali da giustificare un differente trattamento dell'anzianità di servizio maturata dal ricorrente nell'ambito di contratti a termine,
11 rispetto a quella maturata da un docente assunto ab origine con contratto a tempo indeterminato, neppure sotto l'aspetto della rilevanza ai fini dell'applicabilità della clausola di “salvaguardia”. Tuttavia, a fronte delle concise affermazioni di parte ricorrente, il convenuto ha contestato, nella memoria di costituzione, che il docente, prima dell'entrata in vigore del CCNL del 4.8.2011, avesse maturato un'anzianità di almeno un anno di servizio effettivo (quale richiesta per l'operare della clausola di salvaguardia) e che avesse comunque raggiunto, alla data del ricorso, 9 anni di anzianità (quali richiesti per l'inserimento nella fascia stipendiale superiore alla fascia-base). È quanto si desume, in effetti, dall'elenco delle supplenze di cui in ricorso, tenuto conto che ai fini del calcolo rileva - come detto - la (sola) anzianità effettiva, cioè la sommatoria dei periodi di effettivo servizio. Cont Le difese del ppaiono fondate, dunque, anche laddove escludono che la clausola di salvaguardia evocata (introdotta a seguito dell'abolizione delle fasce stipendiali 0-2 e 3-8 anni, con l'istituzione dell'unitaria fascia 0-8) fosse applicabile alla ricorrente, nella parte in cui prevede(va) che “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0- 2 anni conserva il diritto a percepire, 'ad personam', al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni".
È pacifico, in giurisprudenza, che la menzionata previsione “transitoria”, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP, debba essere considerata applicabile (disapplicate le due diverse limitazioni in essa contenute), a tutto il personale, a tempo determinato o indeterminato (v. Cass. n. 2924/2020), che si trovasse a vantare al momento dell'introduzione della nuova disciplina contrattuale collettiva (prevedente, appunto, l'istituzione dell'unitaria fascia 0-8), un'anzianità effettiva di almeno un anno, maturata, quindi, al più tardi, a decorrere dall'1.9.2010. Ma non necessariamente da quella data e per essere stato in servizio in quella data.
Tuttavia, il ricorrente, rispetto all'entrata in vigore del CCNL del 4.8.2011, non può reclamare alcuna anzianità di servizio: invero, la prima supplenza oggetto del petitum investe un anno scolastico successivo, cioè il 2012/2013. Inoltre, va escluso che il ricorrente, alla data del 06/09/2021, avesse maturato l'anzianità atta a consentirgli l'accesso alla fascia 9 – 14. La somma di tutti i periodi di effettivo servizio svolti fino alla data di proposizione del ricorso raggiunge soltanto la soglia dei sette anni.
5.3. La domanda volta al “riconoscimento” dell'anzianità di servizio è chiaramente finalizzata, nel caso di specie, alla corresponsione al docente delle differenze retributive conseguenti ai (rivendicati) passaggi di fascia e trova causa (solo) in quest'ultima pretesa (come risulta anche dalla formulazione delle conclusioni). Ebbene, la verifica giudiziale dell'anzianità di servizio può avvenire, senza limiti di tempo, a condizione che “… sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla
12 prescrizione quinquennale [ove eccepita] cui soggiace il diritto alla retribuzione” (Cass. n. 2232/2020). Infatti, come chiarito dai giudici di legittimità:
<
2.2. l'anzianità di servizio non è uno “status” o un elemento costitutivo di uno “status” del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità… e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio…;
2.3. essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi…; 2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste ... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass.
27 maggio 1986, n. 3559 -);
2.5. ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola… - richiamandosi, al riguardo,
l'orientamento costituito da Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto" (cfr. Cass. 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass.
n. 15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.); […].
2.7. in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ., ma poiché l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
2.8. di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti>>.
In conseguenza della mancata maturazione dei requisiti richiesti sia ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia, sia ai fini dell'accesso alla fascia stipendiale 9 – 14 anni, si palesa infondata, allora, anche la (prodromica) domanda del docente volta ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità maturata nel corso delle supplenze, neppure più assistita da un valido interesse ad agire (ex art. 100 c.p.c.), non potendo egli beneficiare di alcun trattamento retributivo migliorativo e non
13 essendo stati dedotti e peraltro non risultando altri specifici diritti ad esso spettanti, connessi al riconoscimento dell'anzianità. Dunque, assieme alla domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive, va rigettata anche quella volta al riconoscimento della (anzianità -)
“progressione professionale retributiva”. L'interesse ad agire (di cui all'art. 100 c.p.c.) è condizione per far valere il diritto alla cui affermazione l'azione è diretta e s'identifica nel risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice (cfr. Cass., 20618/2016). Esso va valutato sulla base della prospettazione contenuta nel ricorso, dalla quale devono emergere le allegazioni che consentano di affermare che l'atto introduttivo ha di mira l'utilità avente le caratteristiche testé indicate. Tuttavia, l'interesse ad agire deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche nel momento della decisione, poiché
è in relazione a tale decisione - ed in considerazione della domanda originariamente formulata - che tale interesse va valutato (v. Cass. n. 11609/2005).
La mancata maturazione dell'anzianità richiesta ai fini del riconoscimento della progressione stipendiale rappresenta, allora, la ragione più liquida e comunque assorbente anche ai fini della decisione, in senso negativo, della domanda relativa al riconoscimento dell'anzianità di servizio.
Si consideri, inoltre, che emerge dagli atti la circostanza - dedotta da parte resistente - secondo cui le supplenze del ricorrente hanno riguardato essenzialmente
“spezzoni orari”: nessuna di quelle dedotte, come documentalmente provato [vedi contratti dal n. 4) al n. 19] ha avuto infatti ad oggetto orari settimanali “completi” (di
19 ore settimanali).
6. Bisogna ora soffermarsi sulla pretesa attorea concernente la monetizzazione delle ferie non godute.
La disciplina contrattuale collettiva prevede, in via generale, la fruizione delle ferie a richiesta del dipendente. Così nell'art. 13, co. 8, CCNL Comparto Scuola 2006-2009:
<
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e
ATA al dirigente scolastico>>. E nell'art. 95, co. 9, del CCNL Comparto istruzione e ricerca 2019-2021: <le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non d luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi salvo quanto previsto nel comma esse vanno fruite corso ciascun anno solare secondo le richieste del dipendente tenuto conto delle esigenze servizio>>.
Ai sensi degli artt. 19 co. 1 CCNL 2006-2009 e 35 co. 1 CCNL 2019-2021, poi, al personale assunto a tempo determinato si applicano, nei limiti della durata dei rapporti di lavoro, le disposizioni in materia di ferie stabilite per il personale di ruolo, salve specifiche previsioni, che tuttavia non riguardano le modalità di richiesta e di autorizzazione delle ferie.
In sede di legittimità, i principi che governano la predetta tematica sono i seguenti:
➢ <nei periodi in esame non n.d.r. sono state liquidate le ferie godute>14 considerati in servizio ed a disposizione del datore di lavoro, pur senza necessità dì offrire esplicitamente la propria prestazione o presentarsi a scuola, sicché la remunerazione è comunque dovuta;
tale interpretazione si sovrappone senza contraddizioni… con il quadro delle regole sulle prestazioni di lavoro dei docenti di cui alla contrattazione collettiva nazionale del comparto (art. 28, co. 4 e 29
C.C.N.L. 2006-2009 del comparto scuola), oltre che con quello di cui alla previgente disciplina normativa (art. 88 d.p.r. 417/1974), norme che regolano in positivo l'attività, prevedendo in concreto prestazioni didattiche in senso stretto e prestazioni c.d. funzionali, sulla base, per quanto attiene al C.C.N.L.,… di una pianificazione annuale ad opera dei competenti organi scolastici…;… oltre a non escludersi che sia doveroso svolgere presso la scuola eventuali attività in tal senso legittimamente programmate o stabilite per il periodo successivo alla fine dell'anno scolastico, secondo il regime loro proprio anche sotto il profilo economico, la disciplina non sta a significare che il docente non resti a disposizione della scuola pur in quei periodi, ma soltanto che tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione;
si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spaziotemporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola… [E'] evidente che il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perché non siano previste attività, si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie;
basti ad esempio pensare al principio di cui all'art. 2109 c.c., come da intendere a seguito di Corte
Costituzionale 30 dicembre 1987 n. 1987, n. 616, secondo cui il sopravvenire della malattia sospende di regola il periodo feriale, se incompatibile con il riposo proprio di esso e consente quindi di conservare le giornate di ferie non godute, ipotesi che è del tutto estranea invece al regime di disponibilità dei periodi estivi non coperti dalle ferie, senza contare le possibili differenze nel regime di eccezionale rientro forzato dalla ferie (v. ad es. art. 13 C.C.N.L. scuola, secondo cui nel caso sia imposto il rientro delle ferie il lavoratore ha diritto al rimborso spese), rispetto ad uno stato di mera disponibilità in cui la convocazione a scuola non può né dirsi così eccezionale, né certamente soggetta a condizioni di rimborso spese>> (Cass. ord.
23934/ 2020); ciò vale evidentemente, anche per gli altri periodi di sospensione delle lezioni (es. festività natalizie), che hanno luogo nel corso dell'anno scolastico, cioè nel periodo (dal 1° settembre di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo) destinato alle attività didattiche (ex art. 74 co. 2 d.lgs. n. 297/1994);
15 ➢ <[i]l docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-
619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro>> [Cass. ord. 13440/ 2024; conf. Cass. ord. 16715/2024, Cass. ord. 15415/2024,
Cass. ord. 14268/2022];
➢ in materia di fruizione delle ferie da parte dei docenti precari, la disciplina interna tanto di fonte prima quanto quella contrattual- collettiva <<… perde rilievo in ragione della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C- 684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva
2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente
16 tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva>> [Cass. ord. 13440/2024, cit.];
➢ <e costante l di legittimit per cui il lavoratore che una volta cessato rapporto agisca in giudizio chiedere la corresponsione della indennit sostitutiva delle ferie non godute ha>l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (v. Cass. n. 10956 del 1999; n. 22751 del 2004; n. 26985 del 2009; n. 8521 del 2015; n. 7696 del 2020; n. 9791 del 2020). 17. È stato invece superato il precedente orientamento nella parte in cui addossava al lavoratore, il quale rivendicava l'indennità sostitutiva delle ferie, l'onere di dimostrare che il mancato godimento delle stesse fosse stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da causa di forza maggiore. 18. Con la sentenza di questa Corte n. 21780 del 2022 (v. anche Cass. n. 15652 del 2018), in base ad una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (v. le tre sentenze della Grande sezione del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569 e C-570/2016 Stadt
Wuppertal; in causa C-619/2016 in causa C- Persona_2
684/2016 Max Planck), si è sottolineato che le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
che il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se
17 necessario formalmente - ; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono destinate- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. 19. Deve quindi ribadirsi, in sintonia con i principi appena richiamati, che, cessato il rapporto di lavoro e fornita dal lavoratore la prova del mancato godimento delle ferie, sarò onere del datore di lavoro, al fine di opporsi all'obbligo di pagamento della indennità sostitutiva rivendicata, dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva>>
[Cass. ord. 16603/2024].
Mutuando i suddetti principi nella vicenda odierna, anche la domanda volta a conseguire l'indennità sostitutiva delle ferie non fruite risulta affetta da carenze allegatorie e probatorie. Ed invero, non è stato dedotto (né tantomeno comprovato):
• che durante le supplenze, nei periodi (compresi tra il 1° settembre e il 30 giugno dell'anno successivo) destinati alle attività didattiche, ma nel corso dei quali non si sono svolte le lezioni, il ricorrente è rimasto a disposizione dell'Amministrazione scolastica, per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento, di cui all'art. 29 CCNL di categoria, che non richiedono la presenza fisica a scuola;
• che il ricorrente non ha richiesto di fruire di giorni di ferie;
• che il ricorrente non ha ottenuto l'autorizzazione a fruirne da parte dell'Amministrazione scolastica;
• che il dirigente scolastico non ha mai invitato il ricorrente a fruire delle ferie e non lo ha neppure avvertito che, non fruendone, avrebbe perso sia il diritto alle ferie, sia il diritto alla loro monetizzazione;
• che l'Amministrazione ha erroneamente considerato alla stregua di giorni di ferie i periodi in cui non si sono svolte le lezioni, pur essendo essi destinati, appunto, alle attività didattiche e alle attività funzionali all'insegnamento;
• che il ricorrente non ha posto in essere assenze dalle quali sia derivata la riduzione dei giorni di ferie spettanti.
Va aggiunto che non è stato prospettato e depositato un conteggio da cui ricavare:
1. i giorni di ferie e di festività soppresse maturati in relazione ai giorni di servizio svolti;
2. i giorni di ferie goduti;
3. i giorni di assenza;
4. i giorni di ferie residui (non richiesti e, quindi) non goduti nel corso dei periodi di sospensione delle lezioni.
In tale situazione, allora, va escluso che il lavoratore abbia adempiuto il proprio onere di dimostrare il mancato godimento delle ferie.
Ne scaturisce il rigetto della domanda azionata per beneficiare della monetizzazione.
18 7. L'ultima richiesta articolata dal ricorrente in via principale investe una presunta una differenza retributiva per l'a.s. 2017/2018. La richiesta non è supportata da alcun sviluppo argomentativo e, pertanto, si apprezza del tutto labiale e laconica.
A pag. 2 del ricorso si accenna al fatto che l'incarico di supplenza sarebbe stato conferito al 50% e non al 100% senza comunicare le motivazioni di tale dimezzamento [cfr. penultimo capoverso].
La circostanza indicata non offre alcun elemento di giudizio;
peraltro, la stessa si pone in non perfetta armonia con la considerazione svolta, sempre a pag. 2 del ricorso, due capoversi prima, secondo cui <la questione si pone in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva fa discendere effetti giuridici ed economici dall di servizio che condiziona sia progressione stipendiale genere lo svolgimento del rapporto. nel settore scolastico infatti l svolge un ruolo particolare rilievo ogniqualvolta vengano gioco valutazioni comparative dei docenti.>50% di un Ente Locale e la gestione contemporanea di più contratti risultava più agevole in presenza di contratti part-time>>.
A fronte di ciò, la richiesta in esame non presenta margini di accoglimento.
8. Concluso lo scrutinio delle domande principali, il focus va concentrato sull'unica pretesa articolata in via subordinata. Su tale versante, è stato chiesto di <riconoscere il diritto del ricorrente ad ottenere la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato elencati in premessa indeterminato con ogni conseguenza legge ivi compreso al risarcimento danno>>.
8.1. Innanzitutto, non può essere statuita la conversione dei rapporti di lavoro a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato state il tenore dell'art. 36, c. 5
D.lgs. 165/2001.
Nel rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, infatti, la reiterazione del termine di durata del contratto non determina la conversione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato ma, ricorrendone i presupposti, può condurre unicamente ad un rimedio risarcitorio.
Stante l'impossibilità di conversione, la domanda subordinata si rivela in parte qua inammissibile.
8.2. Puntualizzato quanto sopra, deve premettersi che, secondo consolidata giurisprudenza, <per individuare le diverse tipologie di supplenza dunque rappresentato dalla natura e dall temporale della vacanza che condiziona anche la scelta graduatoria quale attingere il nominativo dell all quest infatti va individuato nei casi annuale o sino al termine delle attivit didattiche utilizzando in via prioritaria graduatorie permanenti poi divenute ad esaurimento mentre circolo istituto pensate per far fronte esigenze temporanee possono essere utilizzate conferimento supplenze cui ai commi legge n. solo qualora non sia stato possibile coprire posto con personale incluso nelle esaurimento.>1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi>> (Cass., sentenze dalla n. 22552 alla 22557/2016 e numerose altre conformi). Il riferimento all'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107 si spiega, tra l'altro - come meglio nel seguito -, perché con il provvedimento normativo è stata vietata la reiterazione di cui appena sopra.
Il detto orientamento, prendendo avvio dalla ricognizione del quadro normativo eurounitario (v., in particolare, clausola 5 comma 1 della Direttiva del
1999) e nazionale, del contenuto delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia
(sentenza 26 novembre 2014, e altri, relativa alle cause riunite C-22/13; C-Per_3
19 61/13; C-62/13; C-63/13; C-418/13), dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 187 del
20.7.2016) e dalle Sezioni Unite della S. Corte (sentenza n. 5072 del 15.3.2016), ha affermato, più specificamente, i seguenti principi di diritto: <affermare che gli spezzoni orario di cui causa fossero vacanti e disponibili in organico diritto senza tuttavia fornire a tal fine nemmeno un principio prova>368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del d.lgs.
n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità; B) Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva
1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n.
124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi.
C) Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. 165/2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
D) Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015.
E) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi concorsuali.
F) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi
20 affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.
G) Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SS.UU di questa Corte n. 5072 del 2016>> (Cass. n.
8935/2017; conf. Cass. 3474/2020). La medesima giurisprudenza, con riguardo alle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee, ha affermato che <<… non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima>> (v. ancora Cass. n. 8935/2017 e precedenti conformi: vi si afferma anche che, nella fattispecie, il carattere abusivo della reiterazione non può neppure essere affermato quale conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 1999, perché in forza di essa l'abuso sussiste solo a condizione che le supplenze abbiano riguardato l'organico di diritto e si siano protratte per oltre trentasei mesi).
Ed in effetti, <la questione si pone in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva fa discendere effetti giuridici ed economici dall di servizio che condiziona sia progressione stipendiale genere lo svolgimento del rapporto. nel settore scolastico infatti l svolge un ruolo particolare rilievo ogniqualvolta vengano gioco valutazioni comparative dei docenti.>(par. 91-95) che la sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari, in relazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari, possono, in linea di principio, costituire una
"ragione obiettiva", ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'Accordo quadro per il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di rispondere adeguatamente alla domanda scolastica ed evitare allo Stato, datore di lavoro, di immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario.
101. Va riconosciuto anche (par. 96) che, quando uno Stato membro riservi nelle scuole dal medesimo gestite, l'accesso ai posti permanenti al personale vincitore di tali concorsi, tramite l'immissione in ruolo, può altresì oggettivamente giustificarsi che, in attesa dell'espletamento di detti concorsi, i posti da occupare siano coperti con una successione di contratti a tempo determinato.
102. Ne consegue, pertanto, che non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee,
l'abuso, contrario alla Direttiva 1999/70/CE, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, CP_1 quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con
21 riguardo alla stessa cattedra)>> [Cass. n. 22522/2016; nella stessa direzione, Cass. ord. 11341/2024]. Parte ricorrente non ha dedotto, in ricorso, alcuna circostanza specifica, al fine di farne discendere la prova dell'effettivo uso improprio e distorto delle supplenze conferite su “organico di fatto” e riportate ai nn. 1), 2), 3), 4), 5) e 6) di pag. 2 del ricorso1: nell'atto introduttivo il riferimento a circostanze potenzialmente sintomatiche d'abuso è rimasto confinato alla citazione di (astratti) principi giurisprudenziali, non calati nella realtà fattuale. Non si è fatto neppure cenno allo svolgimento del servizio in relazione alla medesima cattedra.
Quindi, per quanto attiene alle supplenze sopra menzionate, non riguardanti posto dell'“organico di diritto”, manca l'identificazione di elementi sufficienti ai fini della prova dell'abuso del contratto a termine.
8.3. Il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno secondo i principi affermati dalle SS.UU. della S.C. con sentenza n. 5072/2016.
Effettivamente è documentalmente provato che le supplenze di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4), sempre elencate a pag. 2 del ricorso2, siano state conferite su “organico di diritto”. Se ne desume l'abuso dei contratti a termine (per gli aa.ss. 2014/2015,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020) conferiti su “organico di diritto”, perché rinnovati per oltre 36 mesi. Si deve ricordare che la disciplina relativa al reclutamento <<… è stata … modificata, … in modo significativo, dalla legge 13 luglio 2015 n. 107 (vd. infra in questa sentenza) che, oltre a prevedere un piano straordinario di assunzioni del solo personale docente per l'anno scolastico 2015/2016 suddiviso in tre fasi (art. 1 c. 95
e sgg.): ha sancito la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento effettivamente esaurite (art. 1 c. 105); ha ribadito la cadenza triennale dei concorsi, da indire su base regionale tenendo conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nel piano dell'offerta formativa;
ha previsto l'efficacia egualmente triennale delle graduatorie concorsuali (art. 1 c. 113); ha inserito un limite alla reiterazione delle supplenze, prevedendo che a decorrere dal 10 settembre 2016 i 1 <
1. Anno scolastico 2012-2013: dal 19.10.2012 al 20.12.2012, dal 09.01.2013 al 30.06.2013 e dal
30.08.2013 al 30.08.2013 (con part-time al 22,22%) presso l'I. S. I. S. S. C. M. Carafa – Mazzarino;
2. Anno scolastico 2013-2014: dal 03.10.2013 al 30.06.2014 e dal 27.08.2014 al 29.08.2014 (con part-time all'88,88%) presso l'I. S. I. S. S. C. M. Carafa – Mazzarino;
3. Anno scolastico 2015-2016: dal 17.09.2015 al 30.06.2016 (con part-time al 55,56%) presso l'I. T.
I. S. E. Morselli – Gela;
4. Anno scolastico 2016-2017: dal 17.10.2016 al 23.10.2016 (con part-time al 38,89%) e dal
24.10.2016 al 30.06.2017 (con part-time al 22,22%) presso l'I. T. C. Controparte_12 CP_4 e dal 03.11.2016 al 30.06.2017 (con part-time al 38,89%) presso l'I. T. I. S. Mottura – ; CP_4 5. Anno scolastico 2018-2019: dal 20.11.2018 al 30.06.2019 (con part-time all'11,11%) presso l'I. S.
I. S. S. C. M. Carafa – Mazzarino;
6. Anno scolastico 2020-2021: dal 16.10.2020 al 30.06.2021 (con part-time al 38,89%) presso l'I. S.
I. S. S. C. M. Carafa – Mazzarino>>.
22 contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi (art. 1 c. 131)… 47. Con la sentenza n. 187 del 2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato
"l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino".
48. La Corte è pervenuta al predetto dispositivo riconoscendo il proprio obbligo di attenersi all'inequivocabile verdetto della Corte di Giustizia sulla non conformità alla clausola 5 comma 1 della Direttiva del 1999 delle disposizioni menzionate (punto 47), in tal modo dando seguito al fondamentale principio del primato del diritto comunitario, posto alla base della richiamata ordinanza n. 207 del 2013 della Corte Costituzionale e sempre riconosciuto dalle pronunzie di questa Corte.
49. Proprio con riguardo agli spazi di autonomia riconosciuti al diritto nazionale, la Corte Costituzionale ha ritenuto di dovere integrare il "dictum" del giudice comunitario ed ha esaminato la questione oggetto dei giudizi nei quali era stata sollevata la questione di costituzionalità, alla luce dello "ius superveniens", costituito dalla legge n. 107 del 2015, adottata dal legislatore al fine di garantire la corretta applicazione dell'accordo quadro: e tale verifica, diversamente dalle ipotesi dei giudizi di costituzionalità "interni" nelle quali viene rimessa al giudice a quo la delibazione della portata della sopravvenienza, è stata dalla Corte Costituzionale reputato essere inclusa nella propria potestà decisoria.
50. La Corte ha, quindi, rammentato, nell'esercizio dell'inedito ruolo di giudice del rinvio pregiudiziale svolto, come sia indiscutibile che competa al giudice
"comune", chiamato ad applicare nel rapporto una sentenza di illegittimità costituzionale di accoglimento di questione afferente la norma applicabile, dare ingresso allo "jus superveniens" che sia intervenuto. 51. Dalla combinazione dei vari interventi, sia a regime che transitori, effettuati con la suddetta legge n. 107 del 2015, il Giudice delle leggi ha desunto l'esistenza, "in tutti i casi che vengono in rilievo", di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dalla Corte di giustizia, individuandole, quanto ai docenti, nelle procedure privilegiate di assunzione che attribuivano a tutto il personale interessato serie ed indiscutibili chances di immissione in ruolo...
53. La Corte ha precisato, da ultimo, che grazie alla legge n. 107 del 2015
l'illecito di cui si è reso responsabile lo Stato italiano, a causa della violazione del diritto dell'UE, è stato "cancellato" dal legislatore italiano con la previsione di adeguati ristori al personale interessato…
… 66. Va… precisato che non possono essere prese in considerazione per l'accertamento della vicenda di utilizzo abusivo degli incarichi a termine in discorso eventuali reiterazioni dei contratti a tempo determinato realizzate prima del
10.7.2001 (termine previsto dall'art. 2 della Direttiva 1999/70/CE per l'adozione da parte degli stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva), non configurandosi abuso
23 sintantoché il legislatore nazionale non sia fuoriuscito, con permanente inerzia, dal termine di adeguamento concesso dalla Direttiva cui era tenuto a dare attuazione... 77. La legge n. 107 del 2015, come affermato dalla sentenza 187 della Corte
Costituzionale, ha senz'altro cancellato l'illecito comunitario perché, per il futuro, ha previsto le misure idonee ad evitare la irragionevole reiterazione senza limiti delle supplenze nella scuola (c. 131) nella quale la Corte di Giustizia ha ravvisato l'illecito stesso: ma la nuova legge certamente non ha eliminato, per il solo fatto di aver previsto procedimenti di stabilizzazione, i pregressi illeciti consistiti nella reiterazione di contratti a termine, per supplenze su organico di diritto ed al di fuori del quadro temporale minimo di cui ai punti… che precedono, reiterazione realizzata nella vigenza della disciplina dichiarata incostituzionale ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione. E' infatti solo la concreta utilizzazione di quei procedimenti che, come appresso illustrato, sarà idonea alla eliminazione in discorso… 88. Sulla scorta delle considerazioni che precedono e in applicazione del generale canone ermeneutico, secondo cui sussiste l'obbligo degli Stati UE della interpretazione del diritto nazionale in modo conforme al diritto comunitario, come interpretato dalla CGUE (ex multis sentenze della CGUE 5 ottobre 2004, C-397/01- 403/01; 22 maggio 2003, C-462/99; 15 maggio 2003, C-160/01; 13 novembre 1990,
C-106/89), canone sistematicamente applicato da questa Corte di cassazione (ex multis Cass. 22 maggio 2015, n. 10612; Cass. SU 14 aprile 2011, n. 8486; Cass. SU
16 marzo 2009, n. 6316; Cass. 18 aprile 2014, n. 9082; Cass. 30 dicembre 2011, n.
30722; Cass. 16 settembre 2011, n. 19017; Cass. 1 settembre 2011, n. 17966; Cass. 9 agosto 2007, n. 17579; Cass. 19 aprile 2001, n. 5776; Cass. 26 luglio 2000, n.
9795; Cass. 10 marzo 1994, n. 2346; Cass. 13 maggio 1971, n. 1378), deve ritenersi che, nelle fattispecie di abuso realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 107 del 2015, sia misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso stesso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" (sentenza par. 77-79) la misura della Per_3 stabilizzazione prevista nella citata legge 107/2015 attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente e che, specularmente, pari idoneità a cancellare l'abuso e le sue conseguenze possano avere assunto le concrete misure di stabilizzazione occorse negli anni passati...
91. Al contrario, la astratta "chance" di stabilizzazione, che può ravvisarsi nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è certo ovvero non è conseguibile in tempi ravvicinati, intendendo per tali tempi quelli compresi tra l'entrata in vigore della legge 107/2015 ed il totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, pur avendo avuto idoneità a cancellare l'illecito comunitario (escluso in sé dalla previsione generale del percorso normativo delineante serie opportunità di assunzione) non costituisce, nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica, ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà.
92. Con la conseguenza che anche in siffatte ipotesi, oltre che in quelle nelle quali l'interessato non è mai potuto accedere alla prospettiva di stabilizzazione, deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in conformità a quanto previsto nell'Accordo Quadro, allegato alla Direttiva, nel significato attribuito nella sentenza , secondo i principi affermati da questa Corte, nella più volte citata Per_3
24 sentenza a SSUU n. 5072 del 2016, ai quali il Collegio ritiene… di dare continuità…>> (Cass., sentenze del 7.11.2016, da 22552 a 22557, cit.). E' chiaro che, a fronte del raggiungimento della prova di un abuso di contratti a termine, dovrà valere, al fine delle valutazioni in ordine alla sussistenza di una <misura proporzionata effettiva sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell>>, anche dopo l'introduzione della legge n. 107 del 2015, quanto sopra indicato.
Proprio in ordine alle possibili soluzioni rimediali, la Suprema Corte ha chiarito che <la questione si pone in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva fa discendere effetti giuridici ed economici dall di servizio che condiziona sia progressione stipendiale genere lo svolgimento del rapporto. nel settore scolastico infatti l svolge un ruolo particolare rilievo ogniqualvolta vengano gioco valutazioni comparative dei docenti.>> [Cass. n. 34558/2022; conf. Cass. 14815/2021; Cass. n. 35145/2023, secondo cui <<… la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso ovvero attraverso «percorsi riservati» a detto personale>>; Cass. n. 18695/2024; Cass. n. 22552/2016, che ricollega l'effetto estintivo dell'abuso alle sole “procedure di stabilizzazione”].
<<… [N]e consegue che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C-429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice
"chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria>> (Cass. n.
14815/2021 cit.).
Pertanto, la giurisprudenza di legittimità attribuisce efficacia sanante alle ipotesi di concreta assegnazione del posto di ruolo (come conseguenza diretta e immediata dell'abuso) e a quelle di sicura fruizione, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego. E chiarisce che la mera chance di stabilizzazione (ravvisabile nei casi in cui l'immissione in ruolo non sia certa, ovvero non sia ottenibile in tempi brevi) non rappresenta misura idonea a sanzionare l'illecito datoriale e a eliminare le conseguenze della violazione del diritto unionale, in quanto connotata da aleatorietà (v. ancora Cass. n. 35145/2023 cit.).
Nel caso de quo, è riscontrato dai documenti di causa che l'Amministrazione abbia inoltrato al ricorrente una specifica proposta di assunzione.
Siffatta proposta, però, è stata espressamente rifiutata dal sig. . In Parte_1 tal senso è inequivoco il documento prodotto dalla difesa erariale sub doc. 17) ove si legge:<spett.le usp lo scrivente nato a [...] il parte_1>e ivi residente in [...], c. f.: , in relazione CodiceFiscale_1 all'individuazione quale docente di scuola primaria destinatario per l'immissione in ruolo per l'a. s. 2021-22, comunica, con la presente PEC, di rinunciare all'immissione in ruolo. Cordiali saluti>>. Rispetto alla posizione del ricorrente, quindi, non è insorta una mera chance di stabilizzazione, bensì una reale, concreta ed effettiva possibilità di immissione in ruolo per il tramite di una proposta assunzionale a lui personalmente indirizzata.
25 Proposta che avrebbe determinato il conseguimento certo ed immediato del posto di ruolo, con conseguente riparazione dell'abuso. Tale effetto non si è concretizzato per una scelta abdicativa compiuta direttamente e liberamente dal sig. [cfr. nuovamente doc. 17) della Parte_1 difesa erariale].
Può quindi ritenersi che l'assunzione prospettata dall'Amministrazione scolastica integrasse una misura idonea a riparare l'illecito datoriale. Si consideri, inoltre, che emerge dagli atti la circostanza - dedotta da parte resistente - secondo cui le supplenze del ricorrente hanno riguardato essenzialmente
“spezzoni orari”: nessuna di quelle dedotte, come documentalmente provato [vedi contratti dal n. 4) al n. 19] ha avuto infatti ad oggetto orari settimanali “completi” (di
19 ore settimanali). Nella giurisprudenza di merito, proprio la circostanza che le supplenze si siano svolte negli anni
Per le ragioni sopra evidenziate, la domanda subordinata, oltre che in parte qua inammissibile, risulta infondata.
9. Le superiori coordinate esegetiche determinato la reiezione integrale del ricorso.
10. La dichiarazione resa dalla difesa attorea ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc non è suscettibile di esplicare i propri effetti nel procedimento odierno perché valevole solo per i giudizi in materia di prestazioni previdenziali.
In ogni caso, stante la particolare natura delle questioni controverse e tenuto conto che, per alcune problematiche, gli orientamenti giurisprudenziali rilevanti si sono formati in epoca successiva all'instaurazione della lite, gli esborsi di causa possono essere integralmente compensati tra le parti.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: i) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
; Controparte_13
ii) respinge integralmente il ricorso;
iii) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Caltanissetta, 26/05/2025
IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 <
1. Anno scolastico 2014-2015: dal 22.10.2014 al 31.08.2015 (con part-time al 66,67%) presso l'I. T. I. S. Mottura – ; CP_4 2. Anno scolastico 2017-2018: dal 09.11.2017 al 31.08.2018 (con part-time al 50%) presso l'I. S. I. S. S. C. M. Carafa – Mazzarino;
3. Anno scolastico 2018-2019: dal 19.10.2018 al 31.08.2019 (con part-time al 27,78%) presso l'I. P. I. A. G. Galilei – ; CP_4
4. Anno scolastico 2019-2020: dal 14.10.2019 al 31.08.2020 (con part-time al 44,44%) presso l'I. P. I. A. G. Galilei – Caltanissetta>>.