Improcedibile
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 04/07/2025, n. 5771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5771 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05771/2025REG.PROV.COLL.
N. 05084/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5084 del 2022, proposto da
Villa Maria Martina S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Enrico Follieri, Ilde Follieri, Francesco Follieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio & Associati Studio Legale Follieri in Roma, piazza Cavour 17;
contro
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
nei confronti
Cooperativa Sociale Keres Onlus, non costituita in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 01884/2021, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il Cons. Francesca Picardi;
preso atto del deposito delle note di passaggio in decisione, è data la presenza degli avvocati Follieri Enrico, Follieri Ilde e Follieri Francesco, ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a. e dell’art. 13-quater disp. att. c.p.a. (articolo aggiunto dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113),
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Villa Maria Martina s.r.l. ha impugnato le delibere della Giunta regionale n. 1006 e 1409 del 2020, nella parte in cui hanno escluso il centro diurno “-OMISSIS-” dal novero delle strutture autorizzabili ed accreditabili.
2.Il ricorso è stato parzialmente accolto, ma l’originaria ricorrente ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha qualificato il potere esercitato dalla Regione Puglia come potere di conferma dell’autorizzazione, comprensivo del potere di valutare la legittimità delle autorizzazioni rilasciate dal Comune.
3.Con memoria del 27 maggio 2025 l’appellante ha allegato la pendenza del procedimento di conferma dell’autorizzazione e del rilascio dell’accreditamento e la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del presente giudizio: dichiara che determina l’improcedibilità dell’appello, in quanto, secondo l’orientamento consolidato, l’art. 35, comma 1, lett. c), del c.p.a., ai sensi del quale il giudice amministrativo deve dichiarare improcedibile il ricorso quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, è applicabile al giudizio d'appello, in virtù del rinvio interno operato dal successivo art. 38 c.p.a., alle disposizioni che disciplinano il processo di primo grado (cfr., ex multis: Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2023, n. 10646; Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2015, n. 786; Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2012, n. 3440).
2. In conclusione, l’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza pronuncia sulle spese, non essendosi costituite le controparti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Picardi | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO