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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 26/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 964/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 964/2023 promossa da:
, C.F. , nata a [...]ù), il 26.09.1957, Parte_1 C.F._1 9 a S I), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico De Luca
- parte attrice - nei confronti di:
C.F. nato a [...]ù), il Controparte_1 C.F._2 02.05.1957, residente in [...], lettera B, interno 14, a Cinisello Balsamo (MI);
- parte convenuta contumace -
in persona del rappresentante legale pro tempore, C.F./P.I. Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv. prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Christian P.IVA_1 na Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli;
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
“Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e definitivamente pronunciando: Dichiarare lo scioglimento della comunione in essere tra e in Parte_1 Controparte_1 ordine all'unità immobiliare facente parte del fabbric ia Fratelli Codecasa n. 29 (e precisamente appartamento posto al piano terra, composto da tre locali ed accessori, censito nel N.C.E.U. dello stesso comune al foglio 1, mappale 44, subalterno 9, piano terra, categoria catastale A/4, classe 3, vani 4,5), acquistata in data 08.11.2004 in comunione dei beni;
Assegnare la suddetta unità immobiliare, essendo indivisibile, alla Sig.ra Parte_1 Dichiarare la compensazione della quota del 50% del valore dell'immobi € 40.000,00 con le seguenti somme, pure già accertate nella sentenza parziale e nella CTU depositata in giudizio:
€ 20.198,25 a titolo del 50% delle rate di mutuo pagate dalla Sig.ra dal maggio 2017 alla Parte_1 data della domanda;
€ 5.408,00 a titolo di rifusione delle spese legali del procedimento di separazione giudiziale non corrisposte alla Sig.ra dal Sig. Parte_1 Controparte_1 ssegno d alla Sig.ra dal Sig. Parte_1
Controparte_1
1 € 1.315,60 a titolo di rifusione delle spese del presente giudizio da carico del Sig. lla Persona_1 CP_1
€ 4.212,34 a titolo di rifusione delle spese per la CTU da porre a carico del Sig. Controparte_1 Conseguentemente Condannare il Sig. a rifondere alla Sig.ra la somma a Controparte_1 Parte_1 credito di € 3.385,19 (ossia: € 40.000,00 – € 20.199,25 – € 5.408,00 – € 12.250,00 – € 1.315,60 – € 4.212,34
= € 3.385,19 a credito). Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
Conclusioni di CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), e previo, inoltre, ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: Nel merito: CP_
- la comparente, in ordine alla domanda di scioglimento della comunione svolta dalla sig.ra dichiara Parte_1 di rimettersi a quanto il Tribunale valuterà e deciderà in ordine alla divisione del bene immobile oggetto di ipoteca iscritta in proprio favore, con salvezza di ogni propria ragione di credito nei confronti delle controparti, nonché del diritto di vigilare sulle operazioni di divisione e/o di vendita;
- in via subordinata, per l'ipotesi in cui si procedesse alla vendita del bene in comproprietà ed il Giudice disponesse la CP_ purgazione dell'ipoteca, assegnare alla le somme che verranno attribuite ai propri debitori quale ricavato della vendita del bene medesimo, fino a concor el saldo residuo dell'importo mutuato;
In ogni caso:
- si chiede la rifusione, a carico di chi di ragione, delle spese e competenze relative al presente procedimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l'ex marito Parte_1 Controparte_1 ch a comunione in ordine alla proprietà de Milanese, via Fratelli Codecasa 29, con assegnazione a sé della quota di proprietà pari a ½ intestata al sig. e la determinazione del conguaglio in denaro dovuto a quest'ultimo. CP_1
Inoltre, l'attrice ha chiesto che venga accertato che il sig. si è reso inadempiente all'obbligo di CP_1 (i) corrispondere il 50% del mutuo gravante sull'im da lei integralmente onerato;
(ii) corrispondere l'assegno di mantenimento riconosciuto a suo favore in sede di separazione;
(iii) di rifonderle le spese di lite liquidate in suo favore con la sentenza di separazione.
L'attrice ha quindi chiesto che la somma da lei dovuta a conguaglio dell'assegnazione dell'immobile venga portata a compensazione con i crediti vantati nei confronti dell'ex marito, ovvero: (i) € 37.951,75 corrispondente al 50% delle rate del mutuo versate da giugno 2011; (ii) € 12.500,00 a titolo di arretrati dell'assegno di mantenimento per il periodo compreso tra gennaio 2017 e febbraio 2023; (iii) € 5.200,00 quali spese di lite liquidate a suo favore nel giudizio di separazione e mai corrisposte.
La sig.ra ha inoltre convenuto in giudizio in qualità di creditore iscritto ex 2825 co. 3 Pt_1 CP_2 c.c. che ogato il mutuo per l'acquisto del oggetto di controversia e sul quale è stata iscritta ipoteca.
Il sig. non si è costituito in giudizio;
si è invece costituita in giudizio la quale non si è CP_1 CP_2 opposta alla divisione ma ha chiesto che vengano tutelate le proprie ragioni di creditore iscritto.
All'udienza del 27.09.2023 è stato nominato un consulente tecnico d'ufficio al fine di accertare se il bene sia o meno divisibile e al fine di determinare il valore dell'immobile e il conguaglio dovuto dall'assegnataria, tenuto conto delle somme da portare in compensazione come quantificati nella sentenza parziale depositata in pari dati, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza parziale n. 851/2023 il Tribunale di Lodi ha statuito nei seguenti termini:
“- Dichiara lo scioglimento della comunione in essere tra e Parte_1 Controparte_1 in ordine alla proprietà del seguente bene immobile
2 -unità immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di San Giuliano Milanese (MI), alla via Fratelli Codecasa n. 29 (e precisamente appartamento posto al piano terra, composto da tre locali ed accessori, censito nel N.C.E.U. dello stesso comune al foglio 1, mappale 44, subalterno 9, piano terra, categoria catastale A/4, classe 3, vani 4,5), acquistata in data 08.11.2004 in comunione dei beni Pt_
- Accerta il diritto della sig.ra alla restituzione della metà della rata di mutuo corrisposta dal maggio 2017 alla data della domanda Pt_
-Accerta l'inadempimento del sig. all'obbligo di contribuire al mantenimento della signora dal maggio 2017 CP_1 alla data della domanda per un i ri ad euro 12.250,00 nonché al pagamento delle spese della separazione per euro 5200,00;
- Compensa le predette somme con quanto sarà determinato a titolo di conguaglio dell'assegnazione rimettendo per l'incombente e per la predisposizione di un progetto distributivo alle operazioni divisionali
- Condanna al pagamento delle spese del presente giudizio a favore di parte attrice e che liquida Controparte_1 in € 1.100, ali, oltre 15% spese forfettarie, iva e cpa e accessori come per legge oltre spese di CTU
Nulla sulle spese quanto alle altre parti
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di procedere alla trascrizione della presente sentenza”.
In data 08.01.2024 il consulente tecnico d'ufficio ha depositato la CTU e all'udienza del 07.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Pronunciata la sentenza parziale n. 851/2023, pubblicata il 27.09.2023, la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di statuire in ordine all'assegnazione dell'immobile e alla determinazione della somma dovuta a conguaglio dalla sig.ra a favore del sig. , previa compensazione delle rispettive Pt_1 CP_1 poste di dare e avere.
Ai fini della decisione si richiamano le conclusioni della C.T.U., prive di vizi logici ed esaustive rispetto alla formulazione del quesito.
Il consulente d'ufficio ha accertato che la sig.ra e il sig. hanno acquistato in data Pt_1 CP_1 08.11.2004 l'appartamento sito in san Giuliano Milanese, via Fratelli Codecasa 29, posto al piano terra, composto di tre locali ed accessori, al quale compete altresì il diritto di uso esclusivo sul posto auto n.
3. Per acquistare l'immobile le parti hanno contratto con un mutuo fondiario per € 135.000,00. CP_2
Il consulente d'ufficio ha stimato il valore dell'immobile, tenuto conto dello stato di conservazione, della metratura e del complesso urbanistico nel quale è inserito, in complessivi € 80.000,00. Tale stima appare congrua, avendo il consulente d'ufficio utilizzato il metodo di stima comparativo ed il procedimento sintetico.
Inoltre, il consulente ha accertato la non comoda divisibilità del bene in ragione della consistenza, della superficie commerciale e della tipologia dell'immobile.
Nulla osta all'accoglimento della domanda di attribuzione dell'intera proprietà dell'immobile all'attrice.
Tale soluzione è in linea con l'art. 720 c.c.: detta disposizione si limita ad accordare una preferenza al maggior quotista, senza attribuire però un diritto ad ottenere l'attribuzione dell'intero, ben potendo questa avvenire - salvo l'obbligo di specifica motivazione sulla scelta adottata - anche in favore del quotista minoritario, o con quota uguale. In tal senso si è espressa la consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità che ha statuito che “nell'esercizio del potere di attribuzione dell'immobile ritenuto non comodamente divisibile, il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall'art. 720 cod. civ., da cui gli deriva, al contrario, un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell'obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti all'assegnazione (così esaminando i contrapposti interessi dei condividenti in proposito), e si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità, a condizione che sia adeguatamente e logicamente motivato” (Cass. sent. n. 11641/2010) .
3 Ciò premesso, il bene immobile per cui è causa deve essere assegnato a parte attrice la quale occupa l'immobile in via esclusiva dal 2011.
Giova inoltre precisare che l'assegnazione all'attrice della quota di comproprietà del convenuto è materialmente e giuridicamente possibile attesa l'assenza di irregolarità urbanistiche e catastali.
In ragione dell'attribuzione esclusiva del bene immobile, la sig.ra è tenuto a versare al sig. Pt_1 CP_1 una somma di denaro a titolo di conguaglio corrispondente al 50% del valore dell'immobile. Poiché il valore commerciale del bene oggetto di divisione è stato determinato in € 80.000,00, la sig.ra è Pt_1 tenuta a corrispondere al convenuto € 40.000,00.
Con sentenza parziale n. 851/2023, il Tribunale di Lodi ha accertato: (i) il diritto della sig.ra alla Pt_1 restituzione della metà delle rate del mutuo corrisposte dal maggio 2017 alla data della domanda (marzo 2023) pari a € 20.198,25; (ii) l'inadempimento del sig. al pagamento a favore della sig.ra CP_1 Pt_1 del contributo al mantenimento pari a € 12.250,00 e rso delle spese di lite pari a € 5.2 liquidate nella sentenza di separazione. La sig.ra è quindi creditrice di complessivi € 37.648,25. Pt_1
Detto importo può essere compensato con quanto l'attrice deve corrispondere al convenuto a titolo di conguaglio. La sig.ra è quindi tenuta a corrispondere al sig. € 2.351,75. Pt_1 CP_1
Non è invece meritevole di accoglimento la domanda formulata in sede di precisazione delle conclusioni di compensazione anche di € 1.315,60, liquidati nella sentenza n. 851/2023 a titolo di spese di lite del presente giudizio, e di € 4.212,34, liquidati con decreto del 10.01.2025 a titolo di onorari del CTU, entrambi posti a carico del sig. CP_1
Si osserva che con riferimento alle spese di lite l'attrice non ha dedotto l'inadempimento di controparte né ha documentato di averne intimato il pagamento. Analogamente, quanto agli onorari del CTU, parte attrice non ha documentato di aver provveduto al pagamento e di aver intimato al sig. di CP_1 essere rimborsata di quanto anticipato.
3. La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari ai sensi degli artt. 2643 n. 14 c.c..
4. Le spese di lite sono state oggetto di integrale liquidazione nella sentenza n.851/2023, pertanto, null'altro dev'essere statuito.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) assegna in proprietà esclusiva a l'immobile sito nel Comune di San Parte_1 Giuliano Milanese (MI), via Fr ecisamente appartamento posto al piano terra, composto da tre locali ed accessori, censito nel N.C.E.U. dello stesso comune al foglio 1, mappale 44, subalterno 9, piano terra, categoria catastale A/4, classe 3, vani 4,5);
2) condanna a corrispondere a la Parte_1 Controparte_1 somma di € lio;
3) dichiara che la presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente;
4) nulla sulle spese di lite, già liquidate con sentenza parziale n. 851/2023, pubblicata il 27.09.2023.
Lodi, 25 marzo 2025
La giudice dott.ssa Grazia C. Roca
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 964/2023 promossa da:
, C.F. , nata a [...]ù), il 26.09.1957, Parte_1 C.F._1 9 a S I), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico De Luca
- parte attrice - nei confronti di:
C.F. nato a [...]ù), il Controparte_1 C.F._2 02.05.1957, residente in [...], lettera B, interno 14, a Cinisello Balsamo (MI);
- parte convenuta contumace -
in persona del rappresentante legale pro tempore, C.F./P.I. Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv. prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Christian P.IVA_1 na Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli;
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
“Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e definitivamente pronunciando: Dichiarare lo scioglimento della comunione in essere tra e in Parte_1 Controparte_1 ordine all'unità immobiliare facente parte del fabbric ia Fratelli Codecasa n. 29 (e precisamente appartamento posto al piano terra, composto da tre locali ed accessori, censito nel N.C.E.U. dello stesso comune al foglio 1, mappale 44, subalterno 9, piano terra, categoria catastale A/4, classe 3, vani 4,5), acquistata in data 08.11.2004 in comunione dei beni;
Assegnare la suddetta unità immobiliare, essendo indivisibile, alla Sig.ra Parte_1 Dichiarare la compensazione della quota del 50% del valore dell'immobi € 40.000,00 con le seguenti somme, pure già accertate nella sentenza parziale e nella CTU depositata in giudizio:
€ 20.198,25 a titolo del 50% delle rate di mutuo pagate dalla Sig.ra dal maggio 2017 alla Parte_1 data della domanda;
€ 5.408,00 a titolo di rifusione delle spese legali del procedimento di separazione giudiziale non corrisposte alla Sig.ra dal Sig. Parte_1 Controparte_1 ssegno d alla Sig.ra dal Sig. Parte_1
Controparte_1
1 € 1.315,60 a titolo di rifusione delle spese del presente giudizio da carico del Sig. lla Persona_1 CP_1
€ 4.212,34 a titolo di rifusione delle spese per la CTU da porre a carico del Sig. Controparte_1 Conseguentemente Condannare il Sig. a rifondere alla Sig.ra la somma a Controparte_1 Parte_1 credito di € 3.385,19 (ossia: € 40.000,00 – € 20.199,25 – € 5.408,00 – € 12.250,00 – € 1.315,60 – € 4.212,34
= € 3.385,19 a credito). Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
Conclusioni di CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), e previo, inoltre, ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: Nel merito: CP_
- la comparente, in ordine alla domanda di scioglimento della comunione svolta dalla sig.ra dichiara Parte_1 di rimettersi a quanto il Tribunale valuterà e deciderà in ordine alla divisione del bene immobile oggetto di ipoteca iscritta in proprio favore, con salvezza di ogni propria ragione di credito nei confronti delle controparti, nonché del diritto di vigilare sulle operazioni di divisione e/o di vendita;
- in via subordinata, per l'ipotesi in cui si procedesse alla vendita del bene in comproprietà ed il Giudice disponesse la CP_ purgazione dell'ipoteca, assegnare alla le somme che verranno attribuite ai propri debitori quale ricavato della vendita del bene medesimo, fino a concor el saldo residuo dell'importo mutuato;
In ogni caso:
- si chiede la rifusione, a carico di chi di ragione, delle spese e competenze relative al presente procedimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l'ex marito Parte_1 Controparte_1 ch a comunione in ordine alla proprietà de Milanese, via Fratelli Codecasa 29, con assegnazione a sé della quota di proprietà pari a ½ intestata al sig. e la determinazione del conguaglio in denaro dovuto a quest'ultimo. CP_1
Inoltre, l'attrice ha chiesto che venga accertato che il sig. si è reso inadempiente all'obbligo di CP_1 (i) corrispondere il 50% del mutuo gravante sull'im da lei integralmente onerato;
(ii) corrispondere l'assegno di mantenimento riconosciuto a suo favore in sede di separazione;
(iii) di rifonderle le spese di lite liquidate in suo favore con la sentenza di separazione.
L'attrice ha quindi chiesto che la somma da lei dovuta a conguaglio dell'assegnazione dell'immobile venga portata a compensazione con i crediti vantati nei confronti dell'ex marito, ovvero: (i) € 37.951,75 corrispondente al 50% delle rate del mutuo versate da giugno 2011; (ii) € 12.500,00 a titolo di arretrati dell'assegno di mantenimento per il periodo compreso tra gennaio 2017 e febbraio 2023; (iii) € 5.200,00 quali spese di lite liquidate a suo favore nel giudizio di separazione e mai corrisposte.
La sig.ra ha inoltre convenuto in giudizio in qualità di creditore iscritto ex 2825 co. 3 Pt_1 CP_2 c.c. che ogato il mutuo per l'acquisto del oggetto di controversia e sul quale è stata iscritta ipoteca.
Il sig. non si è costituito in giudizio;
si è invece costituita in giudizio la quale non si è CP_1 CP_2 opposta alla divisione ma ha chiesto che vengano tutelate le proprie ragioni di creditore iscritto.
All'udienza del 27.09.2023 è stato nominato un consulente tecnico d'ufficio al fine di accertare se il bene sia o meno divisibile e al fine di determinare il valore dell'immobile e il conguaglio dovuto dall'assegnataria, tenuto conto delle somme da portare in compensazione come quantificati nella sentenza parziale depositata in pari dati, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza parziale n. 851/2023 il Tribunale di Lodi ha statuito nei seguenti termini:
“- Dichiara lo scioglimento della comunione in essere tra e Parte_1 Controparte_1 in ordine alla proprietà del seguente bene immobile
2 -unità immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di San Giuliano Milanese (MI), alla via Fratelli Codecasa n. 29 (e precisamente appartamento posto al piano terra, composto da tre locali ed accessori, censito nel N.C.E.U. dello stesso comune al foglio 1, mappale 44, subalterno 9, piano terra, categoria catastale A/4, classe 3, vani 4,5), acquistata in data 08.11.2004 in comunione dei beni Pt_
- Accerta il diritto della sig.ra alla restituzione della metà della rata di mutuo corrisposta dal maggio 2017 alla data della domanda Pt_
-Accerta l'inadempimento del sig. all'obbligo di contribuire al mantenimento della signora dal maggio 2017 CP_1 alla data della domanda per un i ri ad euro 12.250,00 nonché al pagamento delle spese della separazione per euro 5200,00;
- Compensa le predette somme con quanto sarà determinato a titolo di conguaglio dell'assegnazione rimettendo per l'incombente e per la predisposizione di un progetto distributivo alle operazioni divisionali
- Condanna al pagamento delle spese del presente giudizio a favore di parte attrice e che liquida Controparte_1 in € 1.100, ali, oltre 15% spese forfettarie, iva e cpa e accessori come per legge oltre spese di CTU
Nulla sulle spese quanto alle altre parti
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di procedere alla trascrizione della presente sentenza”.
In data 08.01.2024 il consulente tecnico d'ufficio ha depositato la CTU e all'udienza del 07.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Pronunciata la sentenza parziale n. 851/2023, pubblicata il 27.09.2023, la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di statuire in ordine all'assegnazione dell'immobile e alla determinazione della somma dovuta a conguaglio dalla sig.ra a favore del sig. , previa compensazione delle rispettive Pt_1 CP_1 poste di dare e avere.
Ai fini della decisione si richiamano le conclusioni della C.T.U., prive di vizi logici ed esaustive rispetto alla formulazione del quesito.
Il consulente d'ufficio ha accertato che la sig.ra e il sig. hanno acquistato in data Pt_1 CP_1 08.11.2004 l'appartamento sito in san Giuliano Milanese, via Fratelli Codecasa 29, posto al piano terra, composto di tre locali ed accessori, al quale compete altresì il diritto di uso esclusivo sul posto auto n.
3. Per acquistare l'immobile le parti hanno contratto con un mutuo fondiario per € 135.000,00. CP_2
Il consulente d'ufficio ha stimato il valore dell'immobile, tenuto conto dello stato di conservazione, della metratura e del complesso urbanistico nel quale è inserito, in complessivi € 80.000,00. Tale stima appare congrua, avendo il consulente d'ufficio utilizzato il metodo di stima comparativo ed il procedimento sintetico.
Inoltre, il consulente ha accertato la non comoda divisibilità del bene in ragione della consistenza, della superficie commerciale e della tipologia dell'immobile.
Nulla osta all'accoglimento della domanda di attribuzione dell'intera proprietà dell'immobile all'attrice.
Tale soluzione è in linea con l'art. 720 c.c.: detta disposizione si limita ad accordare una preferenza al maggior quotista, senza attribuire però un diritto ad ottenere l'attribuzione dell'intero, ben potendo questa avvenire - salvo l'obbligo di specifica motivazione sulla scelta adottata - anche in favore del quotista minoritario, o con quota uguale. In tal senso si è espressa la consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità che ha statuito che “nell'esercizio del potere di attribuzione dell'immobile ritenuto non comodamente divisibile, il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall'art. 720 cod. civ., da cui gli deriva, al contrario, un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell'obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti all'assegnazione (così esaminando i contrapposti interessi dei condividenti in proposito), e si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità, a condizione che sia adeguatamente e logicamente motivato” (Cass. sent. n. 11641/2010) .
3 Ciò premesso, il bene immobile per cui è causa deve essere assegnato a parte attrice la quale occupa l'immobile in via esclusiva dal 2011.
Giova inoltre precisare che l'assegnazione all'attrice della quota di comproprietà del convenuto è materialmente e giuridicamente possibile attesa l'assenza di irregolarità urbanistiche e catastali.
In ragione dell'attribuzione esclusiva del bene immobile, la sig.ra è tenuto a versare al sig. Pt_1 CP_1 una somma di denaro a titolo di conguaglio corrispondente al 50% del valore dell'immobile. Poiché il valore commerciale del bene oggetto di divisione è stato determinato in € 80.000,00, la sig.ra è Pt_1 tenuta a corrispondere al convenuto € 40.000,00.
Con sentenza parziale n. 851/2023, il Tribunale di Lodi ha accertato: (i) il diritto della sig.ra alla Pt_1 restituzione della metà delle rate del mutuo corrisposte dal maggio 2017 alla data della domanda (marzo 2023) pari a € 20.198,25; (ii) l'inadempimento del sig. al pagamento a favore della sig.ra CP_1 Pt_1 del contributo al mantenimento pari a € 12.250,00 e rso delle spese di lite pari a € 5.2 liquidate nella sentenza di separazione. La sig.ra è quindi creditrice di complessivi € 37.648,25. Pt_1
Detto importo può essere compensato con quanto l'attrice deve corrispondere al convenuto a titolo di conguaglio. La sig.ra è quindi tenuta a corrispondere al sig. € 2.351,75. Pt_1 CP_1
Non è invece meritevole di accoglimento la domanda formulata in sede di precisazione delle conclusioni di compensazione anche di € 1.315,60, liquidati nella sentenza n. 851/2023 a titolo di spese di lite del presente giudizio, e di € 4.212,34, liquidati con decreto del 10.01.2025 a titolo di onorari del CTU, entrambi posti a carico del sig. CP_1
Si osserva che con riferimento alle spese di lite l'attrice non ha dedotto l'inadempimento di controparte né ha documentato di averne intimato il pagamento. Analogamente, quanto agli onorari del CTU, parte attrice non ha documentato di aver provveduto al pagamento e di aver intimato al sig. di CP_1 essere rimborsata di quanto anticipato.
3. La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari ai sensi degli artt. 2643 n. 14 c.c..
4. Le spese di lite sono state oggetto di integrale liquidazione nella sentenza n.851/2023, pertanto, null'altro dev'essere statuito.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) assegna in proprietà esclusiva a l'immobile sito nel Comune di San Parte_1 Giuliano Milanese (MI), via Fr ecisamente appartamento posto al piano terra, composto da tre locali ed accessori, censito nel N.C.E.U. dello stesso comune al foglio 1, mappale 44, subalterno 9, piano terra, categoria catastale A/4, classe 3, vani 4,5);
2) condanna a corrispondere a la Parte_1 Controparte_1 somma di € lio;
3) dichiara che la presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente;
4) nulla sulle spese di lite, già liquidate con sentenza parziale n. 851/2023, pubblicata il 27.09.2023.
Lodi, 25 marzo 2025
La giudice dott.ssa Grazia C. Roca
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