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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 32413/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni spirati i termini assegnati, ex art. 127 ter, fino all'8.1.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie 9, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Enrico Grassi che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Roma, presso la CP_1
sede Roma Flaminio, via Giulio Romano 46, rappresentato e CP_2
difeso dal funzionario Daniela Di Giorgio
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi a questo Tribunale, l' per ottenere il pagamento dei ratei CP_1
dell'assegno di invalidità, L. 118/71 art. 13, beneficio il diritto al quale le era stato riconosciuto con decreto di omologa del 10.10.2023 del
Tribunale di Roma con decorrenza dalla domanda amministrativa.
L' costituendosi in giudizio, comunicava l'avvenuta liquidazione della CP_1
prestazione in relazione alla rata corrente in data 4.11.2024 e che sarebbero stati accreditati altresì gli arretrati.
Rinviata la causa per la verifica dell'effettivo pagamento, spirati i termini assegnati ex art. 127 ter fino al 18.12.2024 era dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Risulta, infatti, in atti che con decreto di omologa del 10.10.2023
l'intestato Tribunale ha riconosciuto la sussistenza, in capo a parte ricorrente, del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/71 a decorrere dalla domanda amministrativa e che la ricorrente ha trasmesso all' tutta la documentazione CP_3
necessaria per procedere all'erogazione della provvidenza (cfr. doc. 2 allegato al ricorso).
L' dal canto suo, non ha dimostrato l'avvenuto pagamento degli CP_1
arretrati.
Deve pertanto dichiararsi il diritto della ricorrente all'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/71 dalla domanda amministrativa del 16.3.2022 così
2 come riconosciuto nel decreto di omologa, con condanna dell' al CP_3
pagamento, nei confronti della medesima, dei relativi ratei arretrati –
(calcolati, al tempo del deposito del ricorso, con criterio condivisibile e comunque non contestato in € 9.706,01) -, oltre interessi legali sui medesimi dal 121° giorno successivo a quello di riconoscimento del diritto dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
1. - dichiara che ha diritto all'assegno di invalidità ex Parte_1
art. 13 l. 118/71 a decorrere dalla domanda amministrativa;
2. - condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, dei CP_1
relativi ratei arretrati – liquidati in € 9.706,01 -, oltre interessi legali sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa dalle singole scadenze fino al soddisfo;
3. - condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in CP_1
complessivi € 2.450,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge – in favore della ricorrente e da distrarsi.
Roma, 9.1.2025 il Giudice
Silvia Antonioni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni spirati i termini assegnati, ex art. 127 ter, fino all'8.1.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie 9, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Enrico Grassi che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Roma, presso la CP_1
sede Roma Flaminio, via Giulio Romano 46, rappresentato e CP_2
difeso dal funzionario Daniela Di Giorgio
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi a questo Tribunale, l' per ottenere il pagamento dei ratei CP_1
dell'assegno di invalidità, L. 118/71 art. 13, beneficio il diritto al quale le era stato riconosciuto con decreto di omologa del 10.10.2023 del
Tribunale di Roma con decorrenza dalla domanda amministrativa.
L' costituendosi in giudizio, comunicava l'avvenuta liquidazione della CP_1
prestazione in relazione alla rata corrente in data 4.11.2024 e che sarebbero stati accreditati altresì gli arretrati.
Rinviata la causa per la verifica dell'effettivo pagamento, spirati i termini assegnati ex art. 127 ter fino al 18.12.2024 era dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Risulta, infatti, in atti che con decreto di omologa del 10.10.2023
l'intestato Tribunale ha riconosciuto la sussistenza, in capo a parte ricorrente, del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/71 a decorrere dalla domanda amministrativa e che la ricorrente ha trasmesso all' tutta la documentazione CP_3
necessaria per procedere all'erogazione della provvidenza (cfr. doc. 2 allegato al ricorso).
L' dal canto suo, non ha dimostrato l'avvenuto pagamento degli CP_1
arretrati.
Deve pertanto dichiararsi il diritto della ricorrente all'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/71 dalla domanda amministrativa del 16.3.2022 così
2 come riconosciuto nel decreto di omologa, con condanna dell' al CP_3
pagamento, nei confronti della medesima, dei relativi ratei arretrati –
(calcolati, al tempo del deposito del ricorso, con criterio condivisibile e comunque non contestato in € 9.706,01) -, oltre interessi legali sui medesimi dal 121° giorno successivo a quello di riconoscimento del diritto dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
1. - dichiara che ha diritto all'assegno di invalidità ex Parte_1
art. 13 l. 118/71 a decorrere dalla domanda amministrativa;
2. - condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, dei CP_1
relativi ratei arretrati – liquidati in € 9.706,01 -, oltre interessi legali sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa dalle singole scadenze fino al soddisfo;
3. - condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in CP_1
complessivi € 2.450,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge – in favore della ricorrente e da distrarsi.
Roma, 9.1.2025 il Giudice
Silvia Antonioni
3