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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 460/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RUBERTO CARMELO, Presidente e Relatore
PASTORE ORNELLA, Giudice
SCAVUZZO UGO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6656/2025 depositato il 28/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 N.q. Di Leg. Rappr. Nominativo_1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259015883534 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259015883534 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259015883534 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259015883534 IVA-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: il rappr. di AdER si riporta alle proprie deduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso telematico la società 'Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Nominativo_1 e difesa dall'avv. Difensore_1 del Foro di Messina, agiva contro l'Agenzia delle Entrate OS di Messina chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520259015883534/000, notificata il 23 settembre 2025, relativa alla somma di euro
127.548,65, collegata alla cartella esattoriale n. 29520090008573329000, a fronte di diversi crediti erariali riferiti all'anno d'imposta 2005.
La ricorrente eccepiva il difetto di notifica della cartella esattoriale, sostenendo che, in assenza di prova della notifica da parte dell'Agenzia, l'intimazione risultava nulla per mancanza dell'atto prodromico, in violazione dell'art. 50 d.P.R. 602/73.
Inoltre, 'Ricorrente_1 sollevava l'eccezione di prescrizione estintiva delle pretese, affermando che i tributi IVA, ritenute IRPEF e rispettive addizionali per l'anno 2005 risultavano prescritti nel 2015, mentre sanzioni e interessi risultavano prescritti nel 2010, secondo la giurisprudenza consolidata.
Anche nell'ipotesi in cui fosse provata la notifica della cartella alla data del 7 maggio 2010, la ricorrente sosteneva che la prescrizione su sanzioni e interessi si sarebbe compiuta nel 2015 e quella sui tributi principali nel 2020, ritenendo che i termini di sospensione connessi all'emergenza Covid risultavano ormai trascorsi rispetto alla notifica dell'intimazione del 23 settembre 2025.
***
Nelle controdeduzioni della propria costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate OS di Messina, rappresentata dall'avv. Difensore_2, esponeva che la cartella di pagamento sottesa all'intimazione contestata da 'Ricorrente_1 risultava regolarmente notificata il 7 maggio 2010, come da documentazione allegata.
Inoltre, ADER affermava che la prescrizione non si era maturata, essendo essa decennale in relazione ai crediti erariali. Peraltro, nel corso degli anni, la società contribuente presentava istanze di rateizzazione e aderiva a definizioni agevolate, atti che ne avevano interrotto il decorso, come da consolidato orientamento giurisprudenziale.
L'Agenzia convenuta aggiungeva che i periodi di sospensione e proroga dei termini prescrizionali, introdotti dalla normativa emergenziale Covid-19, comportavano un ulteriore differimento dei termini, impedendo il maturare della prescrizione.
In conclusione, ADER chiedeva il rigetto delle eccezioni della ricorrente, la conferma della legittimità dell'operato e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Invero la tesi posta a fondamento del ricorso introduttivo risulta smentita per tabulas, alla luce della documentazione prodotta dalla convenuta, da due fatti precisi:
il primo costituito dalla regolare notifica dell'atto prodromico, del quale vi è dettagliata illustrazione nell'intimazione impugnata, risalente al 7 maggio 2010 e ritualmente eseguita a mani di persona qualificatasi come socio, atto interruttivo sia della prescrizione decennale che di quella quinquennale riferita alle sanzioni ed agli interessi.
Il secondo costituito dalla presentazione dell'istanza di rateazione di data 10.1.2012, n.75298, con successivi pagamenti parziali sulla cartella di che trattasi, ulteriore atto interruttivo dei due citati termini prescrizionali.
Ancora, in data 10.1.2019 la società ricorrente ha presentato domanda di adesione alla definizione agevolata (cd. rottamazione ter), accettata il 5.7.2019, avente ad oggetto anche la cartella su indicata.
Alla luce di ciò, non può revocarsi in dubbio che la società de qua abbia avuto piena conoscenza della propria obbligazione tributaria (v. Cass., Sez. 5, sent. 6 febbraio 2024, n. 3414) e che l'istanza di rateizzazione abbia integrato il riconoscimento del debito.
Giova poi sottolineare la seguente duplice argomentazione a sostegno della decisione di rigetto del presente ricorso.
Innanzitutto la statuizione della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, del 23 giugno 2025 n.
16797, citata dalla convenuta, secondo cui "in tema di rateizzazione del debito, che costituisce istituto tipico del diritto tributario, sintanto che la richiesta di rateizzazione abbia seguito (con versamenti eseguiti alle previste scadenze) la stessa prescrizione - già interrotta dalla richiesta del contribuente - subisce uno spostamento in avanti del suo decorso in ragione di ciascun adempimento parziale - esso stesso costituendo ulteriore riconoscimento del debito - e rimanendo precluso allo stesso agente della riscossione di procedere ad atti interruttivi della prescrizione che riprenderà il suo decorso (art. 2935 cod. civ.) al momento in cui, secondo la specifica disciplina dell'istituto, avrebbe potuto farsi valere l'inadempimento del contribuente.".
In secondo luogo la normativa d'eccezione a fronte della pandemia Covid-19, in specie l'art. 68 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto 'Cura Italia') che, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
547 che, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento.
Sennonché il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre 2023.
Dunque, sulla base delle statuizioni e delle norme succitate, considerata la particolare disciplina delle succitate istanze di rateizzazione e della cd rottamazione ter, non pare possano affermarsi come compiuti i termini prescrizionali citati dalla società ricorrente, come chiaramente evincibile dall'allegato n. 8 – 'piano dettagliato revocato'.
***
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 7.500,00 oltre accessori di legge.
Messina, 23 gennaio 2026.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RUBERTO CARMELO, Presidente e Relatore
PASTORE ORNELLA, Giudice
SCAVUZZO UGO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6656/2025 depositato il 28/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 N.q. Di Leg. Rappr. Nominativo_1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259015883534 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259015883534 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259015883534 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259015883534 IVA-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: il rappr. di AdER si riporta alle proprie deduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso telematico la società 'Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Nominativo_1 e difesa dall'avv. Difensore_1 del Foro di Messina, agiva contro l'Agenzia delle Entrate OS di Messina chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520259015883534/000, notificata il 23 settembre 2025, relativa alla somma di euro
127.548,65, collegata alla cartella esattoriale n. 29520090008573329000, a fronte di diversi crediti erariali riferiti all'anno d'imposta 2005.
La ricorrente eccepiva il difetto di notifica della cartella esattoriale, sostenendo che, in assenza di prova della notifica da parte dell'Agenzia, l'intimazione risultava nulla per mancanza dell'atto prodromico, in violazione dell'art. 50 d.P.R. 602/73.
Inoltre, 'Ricorrente_1 sollevava l'eccezione di prescrizione estintiva delle pretese, affermando che i tributi IVA, ritenute IRPEF e rispettive addizionali per l'anno 2005 risultavano prescritti nel 2015, mentre sanzioni e interessi risultavano prescritti nel 2010, secondo la giurisprudenza consolidata.
Anche nell'ipotesi in cui fosse provata la notifica della cartella alla data del 7 maggio 2010, la ricorrente sosteneva che la prescrizione su sanzioni e interessi si sarebbe compiuta nel 2015 e quella sui tributi principali nel 2020, ritenendo che i termini di sospensione connessi all'emergenza Covid risultavano ormai trascorsi rispetto alla notifica dell'intimazione del 23 settembre 2025.
***
Nelle controdeduzioni della propria costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate OS di Messina, rappresentata dall'avv. Difensore_2, esponeva che la cartella di pagamento sottesa all'intimazione contestata da 'Ricorrente_1 risultava regolarmente notificata il 7 maggio 2010, come da documentazione allegata.
Inoltre, ADER affermava che la prescrizione non si era maturata, essendo essa decennale in relazione ai crediti erariali. Peraltro, nel corso degli anni, la società contribuente presentava istanze di rateizzazione e aderiva a definizioni agevolate, atti che ne avevano interrotto il decorso, come da consolidato orientamento giurisprudenziale.
L'Agenzia convenuta aggiungeva che i periodi di sospensione e proroga dei termini prescrizionali, introdotti dalla normativa emergenziale Covid-19, comportavano un ulteriore differimento dei termini, impedendo il maturare della prescrizione.
In conclusione, ADER chiedeva il rigetto delle eccezioni della ricorrente, la conferma della legittimità dell'operato e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Invero la tesi posta a fondamento del ricorso introduttivo risulta smentita per tabulas, alla luce della documentazione prodotta dalla convenuta, da due fatti precisi:
il primo costituito dalla regolare notifica dell'atto prodromico, del quale vi è dettagliata illustrazione nell'intimazione impugnata, risalente al 7 maggio 2010 e ritualmente eseguita a mani di persona qualificatasi come socio, atto interruttivo sia della prescrizione decennale che di quella quinquennale riferita alle sanzioni ed agli interessi.
Il secondo costituito dalla presentazione dell'istanza di rateazione di data 10.1.2012, n.75298, con successivi pagamenti parziali sulla cartella di che trattasi, ulteriore atto interruttivo dei due citati termini prescrizionali.
Ancora, in data 10.1.2019 la società ricorrente ha presentato domanda di adesione alla definizione agevolata (cd. rottamazione ter), accettata il 5.7.2019, avente ad oggetto anche la cartella su indicata.
Alla luce di ciò, non può revocarsi in dubbio che la società de qua abbia avuto piena conoscenza della propria obbligazione tributaria (v. Cass., Sez. 5, sent. 6 febbraio 2024, n. 3414) e che l'istanza di rateizzazione abbia integrato il riconoscimento del debito.
Giova poi sottolineare la seguente duplice argomentazione a sostegno della decisione di rigetto del presente ricorso.
Innanzitutto la statuizione della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, del 23 giugno 2025 n.
16797, citata dalla convenuta, secondo cui "in tema di rateizzazione del debito, che costituisce istituto tipico del diritto tributario, sintanto che la richiesta di rateizzazione abbia seguito (con versamenti eseguiti alle previste scadenze) la stessa prescrizione - già interrotta dalla richiesta del contribuente - subisce uno spostamento in avanti del suo decorso in ragione di ciascun adempimento parziale - esso stesso costituendo ulteriore riconoscimento del debito - e rimanendo precluso allo stesso agente della riscossione di procedere ad atti interruttivi della prescrizione che riprenderà il suo decorso (art. 2935 cod. civ.) al momento in cui, secondo la specifica disciplina dell'istituto, avrebbe potuto farsi valere l'inadempimento del contribuente.".
In secondo luogo la normativa d'eccezione a fronte della pandemia Covid-19, in specie l'art. 68 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto 'Cura Italia') che, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
547 che, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento.
Sennonché il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre 2023.
Dunque, sulla base delle statuizioni e delle norme succitate, considerata la particolare disciplina delle succitate istanze di rateizzazione e della cd rottamazione ter, non pare possano affermarsi come compiuti i termini prescrizionali citati dalla società ricorrente, come chiaramente evincibile dall'allegato n. 8 – 'piano dettagliato revocato'.
***
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 7.500,00 oltre accessori di legge.
Messina, 23 gennaio 2026.