CA
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 28/07/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Cristina Fois Consigliere-relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 7 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da
( , Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( ), elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3 domiciliati in Via Salemi 1 Piazza Armerina presso lo studio dell'avv. Salvatore Spinello che li rappresenta e difende per procura in atti;
appellanti contro
( ) elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 C.F._4 dell'avv. Scarpa Giuseppe che la rappresenta e difende per procura in atti;
appellata-appellante incidentale
e
( ) elettivamente domiciliato in Via Mazzini 2/D Controparte_2 C.F._5
Sassari presso lo studio dell'avv. Claudia Selis che lo rappresenta e difende per procura in atti;
appellato
e
( elettivamente domiciliato in Via Brigata Controparte_3 C.F._6
Sassari 1 Viddalba presso lo studio dell'avv. Salvatore Pinna che lo rappresenta e difende per procura in atti;
appellato-appellante incidentale
e ( ) elettivamente domiciliato in Via Mazzini 2/D Controparte_4 C.F._7
Sassari presso lo studio dell'avv. Giovanni Battista Luciano che lo rappresenta e difende per procura in atti;
appellato
e
( ), Controparte_5 C.F._8 Controparte_6
( ) e ( C.F._9 Controparte_7 C.F._10 appellati contumaci
*****
All'udienza del 18 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 contrariis rejectis, in riforma della sentenza Tribunale di Sassari n°632/2022, emessa il 13/06/2022
e pubblicata il 14/06/2022 nel procedimento iscritto al n.3308/2018 R.G.: preliminarmente, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'oppugnata sentenza;
di poi, in accoglimento dei motivi a sostegno del presente atto;
- revocare la declaratoria di avvenuta usucapione in capo al dei beni indicati nella stessa sentenza e precisamente gli immobili siti nel Controparte_2
Comune di Castelsardo in catasto terreni al foglio 11 mapp.57, 139 e 140 catasto fabbricati foglio
11 mapp.151; - disporre determinazione della massa da dividere volta a redazione di progetto di divisione che comprenda i beni erroneamente attribuiti in proprietà per usucapione a
[...] sopra indicati e che comprenda le particelle di terreno omesse nel progetto di divisione CP_2 fatto suo dal Giudice di prime cure e precisamente i terreni in catasto allibrati al foglio 3 mapp.59
e 57 e quelli allibrati al foglio 11 mapp.199,200,201,202 e 203 nonché assegnare agli appellanti
beni diversi da quelli assegnandi al condividente Vittoria di spese e Pt_1 Controparte_5 compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Nell'interesse di Controparte_1 piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Sassari, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione reietta, in totale riforma della sentenza n. 632/2022, emessa dal Tribunale di Sassari, in persona del Giudice Paola Irene Calastri, in data 13/06/2022, pubblicata il 14/06/2022, nel procedimento civile iscritto al n.3308/2018 R.G.: 1. Revocare la declaratoria di avvenuta usucapione in capo al dei beni immobili siti nel Comune di Castelsardo contraddistinti in catasto Controparte_2 terreni al foglio 11 mapp.57, 139 e 140, e in catasto fabbricati foglio 11 mapp.151; 2. Previa nomina di un nuovo C.T.U., disporre una nuova determinazione della massa da dividere volta alla redazione di un progetto di divisione che comprenda i beni immobili siti nel Comune di Castelsardo contraddistinti in catasto terreni al foglio 11 mapp.57, 139 e 140, catasto fabbricati foglio 11 mapp.151 erroneamente attribuiti in proprietà per usucapione a e inoltre, le Controparte_2 particelle di terreno omesse nel progetto di divisione fatto suo dal Giudice di prime cure;
precisamente, i terreni in catasto contraddistinti al foglio 3 mapp.59 e 57 e quelli contraddistinti al foglio 11 mapp.199,200,201,202 e 203; 3. Ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e assegnarsi in ogni caso a i terreni distinti in catasto al Controparte_1 foglio 11 part.155, are 29,73, part. 137, ettari 1,28,00, part.150, are 20,00, in quanto già detenuti, quale corresponsione della quota a lei spettante dalla divisione, oltre agli altri beni comunque spettanti;
4. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio
Nell'interesse di Controparte_2
In via preliminare 1) ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta;
2) si chiede che venga pronunciata ordinanza ex art. 348 bis cpc Nel merito 1) ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta;
2) rigettare l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto, per i motivi sopra illustrati;
3) per l'effetto, confermare la sentenza n° 632/2022 del Tribunale Civile di Sassari;
4) dare atto dell'errore materiale riportato in sentenza e per l'effetto procedere alla sua correzione nel seguente modo laddove a pagina 9 della Sentenza rigo 5 dopo la dicitura La Quota N. 8 a si legge “Terreno – Foglio 17 mappali 123 – 195 …….“ si deve intendere Controparte_5
“Foglio. 3 mapp. 59 e 97 e F. 17 mapp. 199, 200, 201, 202, 202 por e 203 ……” confermando nel resto la statuizione in ordine alla entità del conguaglio che il è tenuto a Controparte_5 corrispondere, pari ad euro 5.037,12. 5) In ogni caso con vittoria di competenze di lite vinte.
Nell'interesse di Controparte_3
Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal Sig.ri e Parte_1
per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame in Parte_2 quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce l'usucapione, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali
Nell'interesse di Controparte_4
In via preliminare 1) ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta;
2) si chiede che venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. limitatamente all'impugnazione riguardo la statuizione circa la domanda di usucapione;
3) con competenze di lite vinte. In via preliminare e subordinata 1) ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta;
2) si chiede che venga pronunciata ordinanza ex art. 348 bis cpc;
3) con competenze di lite vinte. Nel merito 1) ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta;
2) rigettare l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto, per i motivi sopra illustrati;
3) per l'effetto, confermare la sentenza n° 632/2022 del Tribunale Civile di Sassari;
4) dare atto dell'errore materiale riportato nella sentenza 632/2022 del
Tribunale civile di Sassari e, per l'effetto, procedere alla sua correzione nel seguente modo laddove
a pagina 9 della Sentenza rigo 5 dopo la dicitura La Quota N. 8 a si legge Controparte_5
“Terreno – Foglio 17 mappali 123 – 195 …….“ si deve intendere “Foglio. 3 mapp. 59 e 97 e F. 17 mapp. 199, 200, 201, 202, 202 por e 203 ……” confermando nel resto la statuizione in ordine alla entità del conguaglio che il è tenuto a corrispondere, pari ad euro 5.037,12; Controparte_5
5) con competenze di lite vinte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, e Controparte_3 Controparte_1 Controparte_7 Controparte_5 riassumevano dinanzi al Tribunale di Sassari il giudizio precedentemente introdotto e concluso per incompetenza territoriale davanti al Tribunale di Enna, domandando, in adesione alla domanda proposta davanti al Tribunale di Enna da nei confronti di quest'ultimo nonché di Parte_1
, , e Controparte_6 Parte_3 Parte_2 Controparte_2 Parte_1
lo scioglimento della comunione ereditaria esistente fra le parti avente ad oggetto Controparte_4 diversi terreni e immobili siti in Castelsardo, svolgendo altresì domanda di usucapione in ordine agli immobili distinti al foglio 11 mappali 138, 147 e 232 quanto a , mappali Controparte_7
137,150, 155 quanto a , mappale 154 quanto a , mappali 195, Controparte_1 Controparte_3
196, 197, 198, 201, 202 e 203 quanto a . Si costituivano Controparte_5 Parte_1 riproponendo la domanda di divisione, aderendo a sua volta a tale domanda e Controparte_4
aderendo sì a tale domanda, ma proponendo inoltre domanda riconvenzionale di Controparte_2 usucapione in ordine agli immobili distinti al fg 11 mappali
140,156,60,58,61,62,57,142,143,139,148,151.
, e rimanevano contumaci. Controparte_6 Parte_3 Parte_2
Il tribunale, istruita la causa con prova per testi e CTU, con sentenza n. 632/2022 in data
13/6/2022, accoglieva la domanda di usucapione proposta da limitatamente ai Controparte_2 terreni distinti ai mappali 57, 139 e 140 e all'immobile distinto al mappale 151, mentre rigettava per mancanza di prova quella di usucapione proposta dagli attori in riassunzione. Procedeva quindi allo scioglimento della comunione sui restanti beni secondo il progetto predisposto dal ctu, con compensazione delle spese di lite.
Avverso la sentenza hanno proposto appello , e Pt_1 Pt_2 Parte_3 domandandone la riforma: i) nella parte in cui il tribunale aveva parzialmente accolto la domanda di usucapione proposta da , sottraendo conseguentemente i relativi beni dalla massa Controparte_2 da dividersi tra tutti i condividenti, ritenendo ingiustamente dimostrato il possesso esclusivo nonostante , che deteneva i terreni in forza di contratto d'affitto con il padre, non Controparte_2 avesse mai allegato, e ancor meno provato, un atto d'interversione del possesso;
ii) nella parte in cui aveva erroneamente ricompreso i medesimi mappali 123 e 195 del foglio 17 nelle quote di e iii) per aver omesso di attribuire ai condividenti i Parte_4 Controparte_5 mappali 59 e 57 del fg. 3 e quelli allibrati al fg. 11 mapp. 199,200,201, 202 e 203 nonostante la loro inclusione e descrizione nella massa da dividersi. si è associata ai motivi d'appello proposti dagli appellanti. Controparte_1
ha resistito all'appello, concludendo per il rigetto, salvo associarsi all'istanza Controparte_2 di correzione dell'errore materiale contenuto in sentenza sull'attribuzione dei medesimi beni a due diverse quote.
ha concluso per il rigetto dell'appello principale, salvo proporre appello Controparte_3 incidentale avverso la statuizione sulle spese di lite, a suo dire ingiustamente compensate tra le parti e da porsi viceversa a carico degli appellanti principali-attori in riassunzione.
Anche si è associato all'istanza di correzione dell'errore materiale, Controparte_4 concludendo invece per il rigetto dell'appello e l'inammissibilità delle argomentazioni spese per la prima volta dagli appellanti sugli effetti interruttivi del procedimento di mediazione.
La causa, previo rigetto dell'istanza di sospensione, istruita con ctu integrativa, è stata trattenuta in decisione, all'udienza del 18 aprile 2025, sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, previa assegnazione di termini per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi d'appello proposti da , e sono fondati nei limiti di Pt_1 Pt_2 Parte_3 seguito indicati.
A parte il motivo sull'erronea attribuzione dei medesimi mappali alle quote di ed eredi CP_5
(fg.17 mapp.li 123 e 195), sul quale convergono le difese di tutte le parti del Parte_4 giudizio e di cui si dirà in seguito, in sede di assegnazione dei beni, gli appellanti hanno censurato l'esclusione dalla massa da dividersi dei mappali 57,139,140 e 151, sull'errato presupposto che fossero di proprietà esclusiva di , per averli questi usucapiti. Controparte_2
La censura è solo in parte meritevole di accoglimento.
Il tribunale ha accolto la domanda di usucapione proposta da con una valutazione Controparte_2 delle risultanze di causa che la Corte non intende condividere. Sicuramente non per i terreni
(mappali 57,139 e 140) che non ha mai posseduto animo domini, certamente non Controparte_2 per il ventennio necessario ad acquistarne la proprietà a titolo originario.
Sono in atti il contratto in data 1.8.1988, con il quale il padre , proprietario Persona_1 dell'intero patrimonio, aveva concesso ai figli, compreso , il terreno di “Lu Grabioni” dietro CP_2 pagamento dell'importo di 300.000 lire annue da versarsi in due rate (la prima in gennaio e la seconda in agosto). Successivamente, con dichiarazione unilaterale del 1992 Persona_1 dichiarava di cedere in affitto al figlio il terreno “Lu Grabioni”, eccettuate le parti già CP_2 sorteggiate agli altri figli, per un anno con decorrenza dal 15/8/1992 al 15/8/1993 per l'importo di
1.500.000, lire da versarsi in due rate (in gennaio e ad agosto), più un agnello a dicembre.
Ora, tali scritture, ritualmente prodotte in giudizio, non disconosciute da e dagli Controparte_2 altri coeredi, connotano inequivocabilmente in termini di detenzione e non di possesso la relazione di con i terreni oggetto della domanda di usucapione. Nel senso che Controparte_2 [...]
ha utilizzato i terreni, a partire dal 1988, in qualità di semplice detentore, riconoscendone CP_2
l'appartenenza al padre, il quale ha continuato a possederli sino alla morte. Possesso nel quale sono subentrati gli eredi senza soluzione di continuità (art. 1146 c.c.).
Dunque, , finché era in vita, non ha mai perso il possesso dei terreni utilizzati dal Persona_1 figlio , per quanto abbia continuato a possederli solo animo, attraverso la materiale CP_2 detenzione del figlio, il quale dal canto suo non ha mai posto in essere un atto di opposizione contro il possessore ai sensi dell'art. 1141 c.c..
L'interruzione nel pagamento del canone (il teste ha riferito che sinché il Testimone_1 padre era in vita corrispondeva gli importi con le modalità indicate nelle scritture), CP_2 erroneamente considerata dal Tribunale manifestazione di possesso uti dominus, integra semmai l'inadempimento di un obbligo contrattuale, ragionevolmente tollerato dai coeredi in un contesto di strette relazioni familiari, ma non è certamente idoneo a trasformare la detenzione in possesso. Così come il mancato rilascio dei terreni alla scadenza, in mancanza di richieste dei proprietari/locatori, ha determinato semmai la rinnovazione del contratto e non l'interversione del possesso.
Insegna la giurisprudenza di legittimità che “ la presunzione di possesso utile "ad usucapionem", di cui all'art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore, come nell'ipotesi della mera convivenza nell'immobile con chi possiede il bene;
in tal caso, la detenzione può mutare in possesso soltanto con un atto di interversione, consistente in una manifestazione esteriore, rivolta contro il possessore, affinché questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, da cui si desuma che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
27411 del 25/10/2019).
Si è anche detto che l'interversione nel possesso non possa aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma debba estrinsecarsi in una manifestazione esteriore rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento dal quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi". Non rilevano, a tal fine, l'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi, in questo caso, un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né meri atti di esercizio del possesso, traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene. (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
26327 del 20/12/2016).
È quasi ultroneo osservare che l'attività di coltivazione e allevamento, che ha sostenuto e CP_2 dimostrato di aver esercitato su tali terreni, è perfettamente compatibile con un rapporto di mero affitto agrario.
D'altronde è noto che “ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus";
l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio
e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17376 del 03/07/2018).
Per tali ragioni la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da è Controparte_2 infondata con riferimento ai terreni (mappali 57,139 e 140), che devono essere pertanto ricompresi nella massa da dividersi.
Viceversa, l'appello è infondato con riferimento al fabbricato (mappale 151), realizzato da
[...]
sul terreno del padre con un'attività che, per la sua dirompenza, è difficilmente CP_2 compatibile con una relazione di mera detenzione tollerata dal proprietario. Il condividente, sin dal
10.6.1980 (cfr concessione edilizia) vi ha edificato un fabbricato, peraltro persino abusivo, adibendolo a residenza familiare, dotandolo di utenze elettrica e idrica, provvedendo a proprio nome e spese alla regolarizzazione urbanistica in data 19.7.1998 (doc. 3), sopportandone tutti i costi, anche quelli legati alla proprietà (cfr. ricevuta pagamento IMU), così esercitando sul bene inequivocabili poteri di proprietario esclusivo, incompatibili con la sopravvivenza di qualsivoglia prerogativa dominicale degli intestatari. In quanto di proprietà esclusiva di correttamente il Tribunale ha escluso Controparte_2
l'immobile dalla massa dei beni da dividersi, con conseguente conferma sul punto della sentenza appellata.
Viceversa, il parziale rigetto della domanda di usucapione proposta da impone Controparte_2 una rivisitazione della stima dell'asse ereditario e della conseguente individuazione delle quote da attribuirsi ai coeredi.
L'ausiliario, peraltro lo stesso che sin dal primo grado del giudizio aveva stimato l'asse ereditario senza incontrare contestazioni sul metodo di stima e sul valore attribuito ai singoli beni, ha predisposto un nuovo progetto di divisione ricomprendendovi anche i mappali 57, 139 e 140
(unitamente al fabbricato rurale abusivo ivi insistente), del complessivo valore di € 22.180,87 (cfr. tabella riepilogativa a pag 11), con conseguente incremento del valore dell'asse ereditario sino ad €
200.496,95 e delle rispettive quote, rideterminandone i mutati valori nella tabella di pag. 12.
Progetto di divisione che la Corte intende condividere e fare proprio (integrandola con l'indicazione delle quote gravate dai conguagli) in quanto elaborato dal ctu con metodo tecnicamente valido ed immune da vizi logici, non scalfito dalle osservazioni critiche degli appellanti e di
[...]
CP_2
Gli eredi di assegnatari della quota n. 7) del valore di complessivo € Parte_4
29.680,04, nella quale il ctu ha inserito i mappali 123 e 195 del foglio 17 con un conguaglio a credito di € 20.956,43, hanno lamentato sia la violazione dell'art. 718 c.c., che prevede il diritto del coerede alla quota in natura, che la previsione di un conguaglio molto elevato, a loro dire difficilmente recuperabile dai coobbligati per le loro limitate capacità reddituali (sarebbero tutti pensionati inps o coltivatori diretti).
Tali censure, per quanto astrattamente condivisibili (la corte non ignora il criterio indicato dall'art. 718 c.c.) non sono in concreto accoglibili.
Il progetto del ctu rispetta infatti il criterio ugualmente valido della situazione possessoria consolidata che si è creata sui beni, alcuni dei quali sono stati anche oggetto di interventi significativi (alcuni coeredi vi hanno persino costruito la casa di abitazione), così che sarebbe arduo comporre diversamente la quota spettante agli eredi di , se non a costo di Parte_4 smembrare realtà agricole sugli stessi insistenti (cfr pag. 14 relazione ) o spossessare alcuni coeredi dalla casa di abitazione.
D'altronde, non è un caso che in tutti questi anni, nel corso di ben due gradi del giudizio, gli appellanti non abbiano mai indicato una soluzione alternativa, altrettanto percorribile, così che le osservazioni si riducono a critiche sterili e di mero principio. Non appaiono degne di rilievo neppure le censure sull'entità del conguaglio, che la Corte, colmando una lacuna della ctu sul punto, ha posto a carico della quota n. 3, spettante a né Controparte_7 quelle sulla temuta insolvibilità del coerede obbligato, stante la possibilità di ricorrere agli ordinari strumenti di conservazione della garanzia patrimoniale, non ultimo all'iscrizione d'ipoteca legale ai sensi dell'art. 2817 n. 2 c.c.
Inoltre, qualora gli obbligati non dovessero adempiere spontaneamente al pagamento del conguaglio, gli appellanti ben potranno rivalersi sugli stessi beni ricompresi nella quota gravata indipendentemente dalla consistenza dei redditi personali degli obbligati.
Non miglior sorte meritano, poi, le osservazioni critiche di sull'errata ripartizione Controparte_2 dei costi di regolarizzazione urbanistica del fabbricato, che dovranno evidentemente gravare sui condividenti in proporzione alle rispettive quote, così come quelli per la realizzazione della servitù, che il ctu ha parzialmente stimato in € 2.314,70. E ciò indipendentemente da eventuali errori di calcolo commessi dall'ausiliario.
In conclusione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, è disposto lo scioglimento della comunione tra le parti mediante attribuzione delle seguenti quote:
QUOTA N. 1- Controparte_4
Terreno Foglio 17 mapp.li 50- 194
Foglio 11 mapp.le 57
Oltre avere la somma di €. 11.162,08 di cui € 1.837,97 a carico della quota 3 ( Controparte_7 ed € 9.324,11 a carico della quota 2 ). Controparte_2
QUOTA N. 2- Persona_2
- Foglio 11 mapp.li 58-60-61-62-64-65-156-149-146-148-139-140
[...]
Fabbricato rurale insistente nel mapp.le 140
Oltre a dare la somma di €. 9.413,22 di cui € 9.324,11 a favore della quota 1 ( ed Controparte_4
€ 89,11 a favore della quota 4 ) Controparte_3
QUOTA N. 3- Parte_5
- Foglio 11 mapp.li 138-147-152;
[...]
Urbano- F.11 Mappli 323, unità immobiliari 1-2
Oltre dare la somma di €. 31 461,26 di cui € 20.956,43 a favore della quota 7 (Eredi Parte_4
€ 8.666,86 a favore della quota 6 ( ) ed € 1.837,97 a favore della
[...] Controparte_6 quota 1 , Controparte_4
QUOTA N. 4- Parte_6
- Foglio 11 mapp.li 141-142-144-145-154;
[...] Oltre avere la somma di €. 5.581,00 di cui € 89,11 dalla quota 2 ( ) € 4.273,55 Controparte_2 dalla quota 5 ed € 1.217,94 dalla quota 8 Controparte_1 Controparte_5
QUOTA N. 5- Parte_7
- Foglio 11 mapp.li 137-150-155;
[...]
Urbano- F.11 Mappli 323, unità immobiliari 3;
Oltre dare la somma di €. 4.273,55 a favore della quota 4 ) Controparte_3
QUOTA N. 6- Parte_8
- Foglio 17 mapp.li 196-197-198;
[...]
Oltre avere la somma di €. 8.866,86 ad avere dalla quota 3 Controparte_7
QUOTA N.
7 - Eredi Persona_3
Foglio 17 mapp.li 123-195;
Oltre avere la somma di €. 20 956,43 dalla quota 3 ( Controparte_7
QUOTA N. 8- Parte_9
- Foglio 17 mapp.li 199-200-201-302 e 203;
[...] fg. 3 mapp.li 59 e 97
Oltre dare la somma di €. 1 217,9 alla quota 4 ) Controparte_3
Pone a carico delle parti in ragione delle rispettive quote le spese effettive da sostenersi per la costituzione della servitù di passaggio da esercitarsi sul mappale 144 (quantificate dal ctu in €
2.314,70 per i soli costi di frazionamento) e quelle per la regolarizzazione urbanistica del fabbricato rurale, quantificate dal ctu in € 5.411,50.
La sentenza impugnata è corretta anche in punto di spese di lite, che sono state giustamente compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza sulle domande di usucapione (peraltro infondatamente proposta anche da , che oggi si duole della compensazione) in Controparte_3 ragione del comune interesse allo scioglimento della comunione ereditaria.
Ragion per cui sono interamente compensate anche quelle sostenute nel presente giudizio, comprese quelle della ctu integrativa, che sono poste definitivamente a carico di tutte le parti in pari misura.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione e domanda, in parziale modifica della sentenza n. 632/2022 del Tribunale di Sassari, pubblicata il
13/06/2022, che si conferma nella restante parte,
1) rigetta la domanda di usucapione proposta da con riferimento ai mappali Controparte_2 nn. 57-139-140, fg. 11;
2) dispone lo scioglimento della comunione tra le parti mediante attribuzione dei seguenti beni: QUOTA N. 1- Controparte_4
Terreno Foglio 17 mapp.li 50- 194
Foglio 11 mapp.le 57
Oltre avere la somma di €. 11.162,08 di cui € 1.837,97 a carico della quota 3 ( Controparte_7 ed € 9.324,11 a carico della quota 2 ). Controparte_2
QUOTA N. 2- Persona_2
- Foglio 11 mapp.li 58-60-61-62-64-65-156-149-146-148-139-140
[...]
Fabbricato rurale insistente nel mapp.le 140
Oltre a dare la somma di €. 9.413,22 di cui € 9.324,11 a favore della quota 1 ( ed Controparte_4
€ 89,11 a favore della quota 4 ) Controparte_3
QUOTA N. 3- Parte_5
- Foglio 11 mapp.li 138-147-152;
[...]
Urbano- F.11 Mappli 323, unità immobiliari 1-2
Oltre dare la somma di €. 31 461,26 di cui € 20.956,43 a favore della quota 7 (Eredi Parte_4
€ 8.666,86 a favore della quota 6 ( ) ed € 1.837,97 a favore della
[...] Controparte_6 quota 1 , Controparte_4
QUOTA N. 4- Parte_6
- Foglio 11 mapp.li 141-142-144-145-154;
[...]
Oltre avere la somma di €. 5.581,00 di cui € 89,11 dalla quota 2 ( ) € 4.273,55 Controparte_2 dalla quota 5 ed € 1.217,94 dalla quota 8 Controparte_1 Controparte_5
QUOTA N. 5- Parte_7
- Foglio 11 mapp.li 137-150-155;
[...]
Urbano- F.11 Mappli 323, unità immobiliari 3;
Oltre dare la somma di €. 4.273,55 a favore della quota 4 ) Controparte_3
QUOTA N. 6- Parte_8
- Foglio 17 mapp.li 196-197-198;
[...]
Oltre avere la somma di €. 8.866,86 ad avere dalla quota 3 Controparte_7
QUOTA N.
7 - Eredi Persona_3
Foglio 17 mapp.li 123-195;
Oltre avere la somma di €. 20 956,43 dalla quota 3 ( Controparte_7
QUOTA N. 8- Parte_9
- Foglio 17 mapp.li 199-200-201-302 e 203 e fg. 3 mapp.li 59 e 97
[...]
Oltre dare la somma di €. 1 217,9 alla quota 4 ) Controparte_3 Pone a carico delle parti in ragione delle rispettive quote le spese per la costituzione della servitù di passaggio da esercitarsi sul mappale 144 (quantificate dal ctu in € 2.314,70 per i soli costi di frazionamento) e quelle per la regolarizzazione urbanistica del fabbricato rurale, quantificate dal ctu in € 5.411,50.
3) spese di lite compensate e spese di ctu a carico delle parti in egual misura.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il consigliere estensore
Dr.ssa Cristina Fois Il Presidente
Dr.ssa Maria Grixoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Cristina Fois Consigliere-relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 7 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da
( , Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( ), elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3 domiciliati in Via Salemi 1 Piazza Armerina presso lo studio dell'avv. Salvatore Spinello che li rappresenta e difende per procura in atti;
appellanti contro
( ) elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 C.F._4 dell'avv. Scarpa Giuseppe che la rappresenta e difende per procura in atti;
appellata-appellante incidentale
e
( ) elettivamente domiciliato in Via Mazzini 2/D Controparte_2 C.F._5
Sassari presso lo studio dell'avv. Claudia Selis che lo rappresenta e difende per procura in atti;
appellato
e
( elettivamente domiciliato in Via Brigata Controparte_3 C.F._6
Sassari 1 Viddalba presso lo studio dell'avv. Salvatore Pinna che lo rappresenta e difende per procura in atti;
appellato-appellante incidentale
e ( ) elettivamente domiciliato in Via Mazzini 2/D Controparte_4 C.F._7
Sassari presso lo studio dell'avv. Giovanni Battista Luciano che lo rappresenta e difende per procura in atti;
appellato
e
( ), Controparte_5 C.F._8 Controparte_6
( ) e ( C.F._9 Controparte_7 C.F._10 appellati contumaci
*****
All'udienza del 18 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 contrariis rejectis, in riforma della sentenza Tribunale di Sassari n°632/2022, emessa il 13/06/2022
e pubblicata il 14/06/2022 nel procedimento iscritto al n.3308/2018 R.G.: preliminarmente, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'oppugnata sentenza;
di poi, in accoglimento dei motivi a sostegno del presente atto;
- revocare la declaratoria di avvenuta usucapione in capo al dei beni indicati nella stessa sentenza e precisamente gli immobili siti nel Controparte_2
Comune di Castelsardo in catasto terreni al foglio 11 mapp.57, 139 e 140 catasto fabbricati foglio
11 mapp.151; - disporre determinazione della massa da dividere volta a redazione di progetto di divisione che comprenda i beni erroneamente attribuiti in proprietà per usucapione a
[...] sopra indicati e che comprenda le particelle di terreno omesse nel progetto di divisione CP_2 fatto suo dal Giudice di prime cure e precisamente i terreni in catasto allibrati al foglio 3 mapp.59
e 57 e quelli allibrati al foglio 11 mapp.199,200,201,202 e 203 nonché assegnare agli appellanti
beni diversi da quelli assegnandi al condividente Vittoria di spese e Pt_1 Controparte_5 compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Nell'interesse di Controparte_1 piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Sassari, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione reietta, in totale riforma della sentenza n. 632/2022, emessa dal Tribunale di Sassari, in persona del Giudice Paola Irene Calastri, in data 13/06/2022, pubblicata il 14/06/2022, nel procedimento civile iscritto al n.3308/2018 R.G.: 1. Revocare la declaratoria di avvenuta usucapione in capo al dei beni immobili siti nel Comune di Castelsardo contraddistinti in catasto Controparte_2 terreni al foglio 11 mapp.57, 139 e 140, e in catasto fabbricati foglio 11 mapp.151; 2. Previa nomina di un nuovo C.T.U., disporre una nuova determinazione della massa da dividere volta alla redazione di un progetto di divisione che comprenda i beni immobili siti nel Comune di Castelsardo contraddistinti in catasto terreni al foglio 11 mapp.57, 139 e 140, catasto fabbricati foglio 11 mapp.151 erroneamente attribuiti in proprietà per usucapione a e inoltre, le Controparte_2 particelle di terreno omesse nel progetto di divisione fatto suo dal Giudice di prime cure;
precisamente, i terreni in catasto contraddistinti al foglio 3 mapp.59 e 57 e quelli contraddistinti al foglio 11 mapp.199,200,201,202 e 203; 3. Ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e assegnarsi in ogni caso a i terreni distinti in catasto al Controparte_1 foglio 11 part.155, are 29,73, part. 137, ettari 1,28,00, part.150, are 20,00, in quanto già detenuti, quale corresponsione della quota a lei spettante dalla divisione, oltre agli altri beni comunque spettanti;
4. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio
Nell'interesse di Controparte_2
In via preliminare 1) ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta;
2) si chiede che venga pronunciata ordinanza ex art. 348 bis cpc Nel merito 1) ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta;
2) rigettare l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto, per i motivi sopra illustrati;
3) per l'effetto, confermare la sentenza n° 632/2022 del Tribunale Civile di Sassari;
4) dare atto dell'errore materiale riportato in sentenza e per l'effetto procedere alla sua correzione nel seguente modo laddove a pagina 9 della Sentenza rigo 5 dopo la dicitura La Quota N. 8 a si legge “Terreno – Foglio 17 mappali 123 – 195 …….“ si deve intendere Controparte_5
“Foglio. 3 mapp. 59 e 97 e F. 17 mapp. 199, 200, 201, 202, 202 por e 203 ……” confermando nel resto la statuizione in ordine alla entità del conguaglio che il è tenuto a Controparte_5 corrispondere, pari ad euro 5.037,12. 5) In ogni caso con vittoria di competenze di lite vinte.
Nell'interesse di Controparte_3
Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal Sig.ri e Parte_1
per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame in Parte_2 quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce l'usucapione, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali
Nell'interesse di Controparte_4
In via preliminare 1) ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta;
2) si chiede che venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. limitatamente all'impugnazione riguardo la statuizione circa la domanda di usucapione;
3) con competenze di lite vinte. In via preliminare e subordinata 1) ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta;
2) si chiede che venga pronunciata ordinanza ex art. 348 bis cpc;
3) con competenze di lite vinte. Nel merito 1) ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta;
2) rigettare l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto, per i motivi sopra illustrati;
3) per l'effetto, confermare la sentenza n° 632/2022 del Tribunale Civile di Sassari;
4) dare atto dell'errore materiale riportato nella sentenza 632/2022 del
Tribunale civile di Sassari e, per l'effetto, procedere alla sua correzione nel seguente modo laddove
a pagina 9 della Sentenza rigo 5 dopo la dicitura La Quota N. 8 a si legge Controparte_5
“Terreno – Foglio 17 mappali 123 – 195 …….“ si deve intendere “Foglio. 3 mapp. 59 e 97 e F. 17 mapp. 199, 200, 201, 202, 202 por e 203 ……” confermando nel resto la statuizione in ordine alla entità del conguaglio che il è tenuto a corrispondere, pari ad euro 5.037,12; Controparte_5
5) con competenze di lite vinte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, e Controparte_3 Controparte_1 Controparte_7 Controparte_5 riassumevano dinanzi al Tribunale di Sassari il giudizio precedentemente introdotto e concluso per incompetenza territoriale davanti al Tribunale di Enna, domandando, in adesione alla domanda proposta davanti al Tribunale di Enna da nei confronti di quest'ultimo nonché di Parte_1
, , e Controparte_6 Parte_3 Parte_2 Controparte_2 Parte_1
lo scioglimento della comunione ereditaria esistente fra le parti avente ad oggetto Controparte_4 diversi terreni e immobili siti in Castelsardo, svolgendo altresì domanda di usucapione in ordine agli immobili distinti al foglio 11 mappali 138, 147 e 232 quanto a , mappali Controparte_7
137,150, 155 quanto a , mappale 154 quanto a , mappali 195, Controparte_1 Controparte_3
196, 197, 198, 201, 202 e 203 quanto a . Si costituivano Controparte_5 Parte_1 riproponendo la domanda di divisione, aderendo a sua volta a tale domanda e Controparte_4
aderendo sì a tale domanda, ma proponendo inoltre domanda riconvenzionale di Controparte_2 usucapione in ordine agli immobili distinti al fg 11 mappali
140,156,60,58,61,62,57,142,143,139,148,151.
, e rimanevano contumaci. Controparte_6 Parte_3 Parte_2
Il tribunale, istruita la causa con prova per testi e CTU, con sentenza n. 632/2022 in data
13/6/2022, accoglieva la domanda di usucapione proposta da limitatamente ai Controparte_2 terreni distinti ai mappali 57, 139 e 140 e all'immobile distinto al mappale 151, mentre rigettava per mancanza di prova quella di usucapione proposta dagli attori in riassunzione. Procedeva quindi allo scioglimento della comunione sui restanti beni secondo il progetto predisposto dal ctu, con compensazione delle spese di lite.
Avverso la sentenza hanno proposto appello , e Pt_1 Pt_2 Parte_3 domandandone la riforma: i) nella parte in cui il tribunale aveva parzialmente accolto la domanda di usucapione proposta da , sottraendo conseguentemente i relativi beni dalla massa Controparte_2 da dividersi tra tutti i condividenti, ritenendo ingiustamente dimostrato il possesso esclusivo nonostante , che deteneva i terreni in forza di contratto d'affitto con il padre, non Controparte_2 avesse mai allegato, e ancor meno provato, un atto d'interversione del possesso;
ii) nella parte in cui aveva erroneamente ricompreso i medesimi mappali 123 e 195 del foglio 17 nelle quote di e iii) per aver omesso di attribuire ai condividenti i Parte_4 Controparte_5 mappali 59 e 57 del fg. 3 e quelli allibrati al fg. 11 mapp. 199,200,201, 202 e 203 nonostante la loro inclusione e descrizione nella massa da dividersi. si è associata ai motivi d'appello proposti dagli appellanti. Controparte_1
ha resistito all'appello, concludendo per il rigetto, salvo associarsi all'istanza Controparte_2 di correzione dell'errore materiale contenuto in sentenza sull'attribuzione dei medesimi beni a due diverse quote.
ha concluso per il rigetto dell'appello principale, salvo proporre appello Controparte_3 incidentale avverso la statuizione sulle spese di lite, a suo dire ingiustamente compensate tra le parti e da porsi viceversa a carico degli appellanti principali-attori in riassunzione.
Anche si è associato all'istanza di correzione dell'errore materiale, Controparte_4 concludendo invece per il rigetto dell'appello e l'inammissibilità delle argomentazioni spese per la prima volta dagli appellanti sugli effetti interruttivi del procedimento di mediazione.
La causa, previo rigetto dell'istanza di sospensione, istruita con ctu integrativa, è stata trattenuta in decisione, all'udienza del 18 aprile 2025, sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, previa assegnazione di termini per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi d'appello proposti da , e sono fondati nei limiti di Pt_1 Pt_2 Parte_3 seguito indicati.
A parte il motivo sull'erronea attribuzione dei medesimi mappali alle quote di ed eredi CP_5
(fg.17 mapp.li 123 e 195), sul quale convergono le difese di tutte le parti del Parte_4 giudizio e di cui si dirà in seguito, in sede di assegnazione dei beni, gli appellanti hanno censurato l'esclusione dalla massa da dividersi dei mappali 57,139,140 e 151, sull'errato presupposto che fossero di proprietà esclusiva di , per averli questi usucapiti. Controparte_2
La censura è solo in parte meritevole di accoglimento.
Il tribunale ha accolto la domanda di usucapione proposta da con una valutazione Controparte_2 delle risultanze di causa che la Corte non intende condividere. Sicuramente non per i terreni
(mappali 57,139 e 140) che non ha mai posseduto animo domini, certamente non Controparte_2 per il ventennio necessario ad acquistarne la proprietà a titolo originario.
Sono in atti il contratto in data 1.8.1988, con il quale il padre , proprietario Persona_1 dell'intero patrimonio, aveva concesso ai figli, compreso , il terreno di “Lu Grabioni” dietro CP_2 pagamento dell'importo di 300.000 lire annue da versarsi in due rate (la prima in gennaio e la seconda in agosto). Successivamente, con dichiarazione unilaterale del 1992 Persona_1 dichiarava di cedere in affitto al figlio il terreno “Lu Grabioni”, eccettuate le parti già CP_2 sorteggiate agli altri figli, per un anno con decorrenza dal 15/8/1992 al 15/8/1993 per l'importo di
1.500.000, lire da versarsi in due rate (in gennaio e ad agosto), più un agnello a dicembre.
Ora, tali scritture, ritualmente prodotte in giudizio, non disconosciute da e dagli Controparte_2 altri coeredi, connotano inequivocabilmente in termini di detenzione e non di possesso la relazione di con i terreni oggetto della domanda di usucapione. Nel senso che Controparte_2 [...]
ha utilizzato i terreni, a partire dal 1988, in qualità di semplice detentore, riconoscendone CP_2
l'appartenenza al padre, il quale ha continuato a possederli sino alla morte. Possesso nel quale sono subentrati gli eredi senza soluzione di continuità (art. 1146 c.c.).
Dunque, , finché era in vita, non ha mai perso il possesso dei terreni utilizzati dal Persona_1 figlio , per quanto abbia continuato a possederli solo animo, attraverso la materiale CP_2 detenzione del figlio, il quale dal canto suo non ha mai posto in essere un atto di opposizione contro il possessore ai sensi dell'art. 1141 c.c..
L'interruzione nel pagamento del canone (il teste ha riferito che sinché il Testimone_1 padre era in vita corrispondeva gli importi con le modalità indicate nelle scritture), CP_2 erroneamente considerata dal Tribunale manifestazione di possesso uti dominus, integra semmai l'inadempimento di un obbligo contrattuale, ragionevolmente tollerato dai coeredi in un contesto di strette relazioni familiari, ma non è certamente idoneo a trasformare la detenzione in possesso. Così come il mancato rilascio dei terreni alla scadenza, in mancanza di richieste dei proprietari/locatori, ha determinato semmai la rinnovazione del contratto e non l'interversione del possesso.
Insegna la giurisprudenza di legittimità che “ la presunzione di possesso utile "ad usucapionem", di cui all'art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore, come nell'ipotesi della mera convivenza nell'immobile con chi possiede il bene;
in tal caso, la detenzione può mutare in possesso soltanto con un atto di interversione, consistente in una manifestazione esteriore, rivolta contro il possessore, affinché questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, da cui si desuma che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
27411 del 25/10/2019).
Si è anche detto che l'interversione nel possesso non possa aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma debba estrinsecarsi in una manifestazione esteriore rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento dal quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi". Non rilevano, a tal fine, l'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi, in questo caso, un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né meri atti di esercizio del possesso, traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene. (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
26327 del 20/12/2016).
È quasi ultroneo osservare che l'attività di coltivazione e allevamento, che ha sostenuto e CP_2 dimostrato di aver esercitato su tali terreni, è perfettamente compatibile con un rapporto di mero affitto agrario.
D'altronde è noto che “ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus";
l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio
e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17376 del 03/07/2018).
Per tali ragioni la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da è Controparte_2 infondata con riferimento ai terreni (mappali 57,139 e 140), che devono essere pertanto ricompresi nella massa da dividersi.
Viceversa, l'appello è infondato con riferimento al fabbricato (mappale 151), realizzato da
[...]
sul terreno del padre con un'attività che, per la sua dirompenza, è difficilmente CP_2 compatibile con una relazione di mera detenzione tollerata dal proprietario. Il condividente, sin dal
10.6.1980 (cfr concessione edilizia) vi ha edificato un fabbricato, peraltro persino abusivo, adibendolo a residenza familiare, dotandolo di utenze elettrica e idrica, provvedendo a proprio nome e spese alla regolarizzazione urbanistica in data 19.7.1998 (doc. 3), sopportandone tutti i costi, anche quelli legati alla proprietà (cfr. ricevuta pagamento IMU), così esercitando sul bene inequivocabili poteri di proprietario esclusivo, incompatibili con la sopravvivenza di qualsivoglia prerogativa dominicale degli intestatari. In quanto di proprietà esclusiva di correttamente il Tribunale ha escluso Controparte_2
l'immobile dalla massa dei beni da dividersi, con conseguente conferma sul punto della sentenza appellata.
Viceversa, il parziale rigetto della domanda di usucapione proposta da impone Controparte_2 una rivisitazione della stima dell'asse ereditario e della conseguente individuazione delle quote da attribuirsi ai coeredi.
L'ausiliario, peraltro lo stesso che sin dal primo grado del giudizio aveva stimato l'asse ereditario senza incontrare contestazioni sul metodo di stima e sul valore attribuito ai singoli beni, ha predisposto un nuovo progetto di divisione ricomprendendovi anche i mappali 57, 139 e 140
(unitamente al fabbricato rurale abusivo ivi insistente), del complessivo valore di € 22.180,87 (cfr. tabella riepilogativa a pag 11), con conseguente incremento del valore dell'asse ereditario sino ad €
200.496,95 e delle rispettive quote, rideterminandone i mutati valori nella tabella di pag. 12.
Progetto di divisione che la Corte intende condividere e fare proprio (integrandola con l'indicazione delle quote gravate dai conguagli) in quanto elaborato dal ctu con metodo tecnicamente valido ed immune da vizi logici, non scalfito dalle osservazioni critiche degli appellanti e di
[...]
CP_2
Gli eredi di assegnatari della quota n. 7) del valore di complessivo € Parte_4
29.680,04, nella quale il ctu ha inserito i mappali 123 e 195 del foglio 17 con un conguaglio a credito di € 20.956,43, hanno lamentato sia la violazione dell'art. 718 c.c., che prevede il diritto del coerede alla quota in natura, che la previsione di un conguaglio molto elevato, a loro dire difficilmente recuperabile dai coobbligati per le loro limitate capacità reddituali (sarebbero tutti pensionati inps o coltivatori diretti).
Tali censure, per quanto astrattamente condivisibili (la corte non ignora il criterio indicato dall'art. 718 c.c.) non sono in concreto accoglibili.
Il progetto del ctu rispetta infatti il criterio ugualmente valido della situazione possessoria consolidata che si è creata sui beni, alcuni dei quali sono stati anche oggetto di interventi significativi (alcuni coeredi vi hanno persino costruito la casa di abitazione), così che sarebbe arduo comporre diversamente la quota spettante agli eredi di , se non a costo di Parte_4 smembrare realtà agricole sugli stessi insistenti (cfr pag. 14 relazione ) o spossessare alcuni coeredi dalla casa di abitazione.
D'altronde, non è un caso che in tutti questi anni, nel corso di ben due gradi del giudizio, gli appellanti non abbiano mai indicato una soluzione alternativa, altrettanto percorribile, così che le osservazioni si riducono a critiche sterili e di mero principio. Non appaiono degne di rilievo neppure le censure sull'entità del conguaglio, che la Corte, colmando una lacuna della ctu sul punto, ha posto a carico della quota n. 3, spettante a né Controparte_7 quelle sulla temuta insolvibilità del coerede obbligato, stante la possibilità di ricorrere agli ordinari strumenti di conservazione della garanzia patrimoniale, non ultimo all'iscrizione d'ipoteca legale ai sensi dell'art. 2817 n. 2 c.c.
Inoltre, qualora gli obbligati non dovessero adempiere spontaneamente al pagamento del conguaglio, gli appellanti ben potranno rivalersi sugli stessi beni ricompresi nella quota gravata indipendentemente dalla consistenza dei redditi personali degli obbligati.
Non miglior sorte meritano, poi, le osservazioni critiche di sull'errata ripartizione Controparte_2 dei costi di regolarizzazione urbanistica del fabbricato, che dovranno evidentemente gravare sui condividenti in proporzione alle rispettive quote, così come quelli per la realizzazione della servitù, che il ctu ha parzialmente stimato in € 2.314,70. E ciò indipendentemente da eventuali errori di calcolo commessi dall'ausiliario.
In conclusione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, è disposto lo scioglimento della comunione tra le parti mediante attribuzione delle seguenti quote:
QUOTA N. 1- Controparte_4
Terreno Foglio 17 mapp.li 50- 194
Foglio 11 mapp.le 57
Oltre avere la somma di €. 11.162,08 di cui € 1.837,97 a carico della quota 3 ( Controparte_7 ed € 9.324,11 a carico della quota 2 ). Controparte_2
QUOTA N. 2- Persona_2
- Foglio 11 mapp.li 58-60-61-62-64-65-156-149-146-148-139-140
[...]
Fabbricato rurale insistente nel mapp.le 140
Oltre a dare la somma di €. 9.413,22 di cui € 9.324,11 a favore della quota 1 ( ed Controparte_4
€ 89,11 a favore della quota 4 ) Controparte_3
QUOTA N. 3- Parte_5
- Foglio 11 mapp.li 138-147-152;
[...]
Urbano- F.11 Mappli 323, unità immobiliari 1-2
Oltre dare la somma di €. 31 461,26 di cui € 20.956,43 a favore della quota 7 (Eredi Parte_4
€ 8.666,86 a favore della quota 6 ( ) ed € 1.837,97 a favore della
[...] Controparte_6 quota 1 , Controparte_4
QUOTA N. 4- Parte_6
- Foglio 11 mapp.li 141-142-144-145-154;
[...] Oltre avere la somma di €. 5.581,00 di cui € 89,11 dalla quota 2 ( ) € 4.273,55 Controparte_2 dalla quota 5 ed € 1.217,94 dalla quota 8 Controparte_1 Controparte_5
QUOTA N. 5- Parte_7
- Foglio 11 mapp.li 137-150-155;
[...]
Urbano- F.11 Mappli 323, unità immobiliari 3;
Oltre dare la somma di €. 4.273,55 a favore della quota 4 ) Controparte_3
QUOTA N. 6- Parte_8
- Foglio 17 mapp.li 196-197-198;
[...]
Oltre avere la somma di €. 8.866,86 ad avere dalla quota 3 Controparte_7
QUOTA N.
7 - Eredi Persona_3
Foglio 17 mapp.li 123-195;
Oltre avere la somma di €. 20 956,43 dalla quota 3 ( Controparte_7
QUOTA N. 8- Parte_9
- Foglio 17 mapp.li 199-200-201-302 e 203;
[...] fg. 3 mapp.li 59 e 97
Oltre dare la somma di €. 1 217,9 alla quota 4 ) Controparte_3
Pone a carico delle parti in ragione delle rispettive quote le spese effettive da sostenersi per la costituzione della servitù di passaggio da esercitarsi sul mappale 144 (quantificate dal ctu in €
2.314,70 per i soli costi di frazionamento) e quelle per la regolarizzazione urbanistica del fabbricato rurale, quantificate dal ctu in € 5.411,50.
La sentenza impugnata è corretta anche in punto di spese di lite, che sono state giustamente compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza sulle domande di usucapione (peraltro infondatamente proposta anche da , che oggi si duole della compensazione) in Controparte_3 ragione del comune interesse allo scioglimento della comunione ereditaria.
Ragion per cui sono interamente compensate anche quelle sostenute nel presente giudizio, comprese quelle della ctu integrativa, che sono poste definitivamente a carico di tutte le parti in pari misura.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione e domanda, in parziale modifica della sentenza n. 632/2022 del Tribunale di Sassari, pubblicata il
13/06/2022, che si conferma nella restante parte,
1) rigetta la domanda di usucapione proposta da con riferimento ai mappali Controparte_2 nn. 57-139-140, fg. 11;
2) dispone lo scioglimento della comunione tra le parti mediante attribuzione dei seguenti beni: QUOTA N. 1- Controparte_4
Terreno Foglio 17 mapp.li 50- 194
Foglio 11 mapp.le 57
Oltre avere la somma di €. 11.162,08 di cui € 1.837,97 a carico della quota 3 ( Controparte_7 ed € 9.324,11 a carico della quota 2 ). Controparte_2
QUOTA N. 2- Persona_2
- Foglio 11 mapp.li 58-60-61-62-64-65-156-149-146-148-139-140
[...]
Fabbricato rurale insistente nel mapp.le 140
Oltre a dare la somma di €. 9.413,22 di cui € 9.324,11 a favore della quota 1 ( ed Controparte_4
€ 89,11 a favore della quota 4 ) Controparte_3
QUOTA N. 3- Parte_5
- Foglio 11 mapp.li 138-147-152;
[...]
Urbano- F.11 Mappli 323, unità immobiliari 1-2
Oltre dare la somma di €. 31 461,26 di cui € 20.956,43 a favore della quota 7 (Eredi Parte_4
€ 8.666,86 a favore della quota 6 ( ) ed € 1.837,97 a favore della
[...] Controparte_6 quota 1 , Controparte_4
QUOTA N. 4- Parte_6
- Foglio 11 mapp.li 141-142-144-145-154;
[...]
Oltre avere la somma di €. 5.581,00 di cui € 89,11 dalla quota 2 ( ) € 4.273,55 Controparte_2 dalla quota 5 ed € 1.217,94 dalla quota 8 Controparte_1 Controparte_5
QUOTA N. 5- Parte_7
- Foglio 11 mapp.li 137-150-155;
[...]
Urbano- F.11 Mappli 323, unità immobiliari 3;
Oltre dare la somma di €. 4.273,55 a favore della quota 4 ) Controparte_3
QUOTA N. 6- Parte_8
- Foglio 17 mapp.li 196-197-198;
[...]
Oltre avere la somma di €. 8.866,86 ad avere dalla quota 3 Controparte_7
QUOTA N.
7 - Eredi Persona_3
Foglio 17 mapp.li 123-195;
Oltre avere la somma di €. 20 956,43 dalla quota 3 ( Controparte_7
QUOTA N. 8- Parte_9
- Foglio 17 mapp.li 199-200-201-302 e 203 e fg. 3 mapp.li 59 e 97
[...]
Oltre dare la somma di €. 1 217,9 alla quota 4 ) Controparte_3 Pone a carico delle parti in ragione delle rispettive quote le spese per la costituzione della servitù di passaggio da esercitarsi sul mappale 144 (quantificate dal ctu in € 2.314,70 per i soli costi di frazionamento) e quelle per la regolarizzazione urbanistica del fabbricato rurale, quantificate dal ctu in € 5.411,50.
3) spese di lite compensate e spese di ctu a carico delle parti in egual misura.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il consigliere estensore
Dr.ssa Cristina Fois Il Presidente
Dr.ssa Maria Grixoni