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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 4527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4527 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
resa all'esito dello svolgimento della udienza del 5.06.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal
Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11527/2024 R.G. Lav. e Prev.
TRA
, nella qualità di coniuge superstite di Parte_1 C.F._1 Persona_1 nato a [...] il [...] e deceduto il 9.7.2022,rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
Gentile, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Firenze n.32 ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Lembo, in Napoli elett.te dom.to, via Nuova Poggioreale, angolo via S. Lazzaro
Resistente
OGGETTO: costituzione rendita ai superstiti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.5.2024 la ricorrente indicata in epigrafe, nella qualità di coniuge superstite di , conveniva in giudizio l' esponendo che il coniuge aveva Persona_1 CP_1 lavorato, nel periodo dal 4 ottobre 1960 al 23 novembre 1987, presso lo stabilimento siderurgico di
Napoli-Bagnoli, alle dipendenze di successivamente incorporata da CP_2 Controparte_3
, ora , con le qualifiche professionali indicate nel curriculum
[...] CP_4 professionale rilasciato da tale ultima società, ovvero come manovale, addetto collaudo, addetto prove non distruttive, primo operatore di linea ed ispezionatore prodotti finiti e semiprodotti;
che, in particolare - descritte con accuratezza le mansioni svolte - l'esposizione a fattori di rischio da parte del era avvenuta nell'area “laminazione” ove erano presenti elementi cancerogeni quali Per_1 cromo e composti, nichel e composti, piombo e composti, oli minerali, amianto, come riconosciuto dall' e dal Ministero del Lavoro;
che a causa della attività lavorativa e della nocività CP_1 dell'ambiente di lavoro egli, già affetto dal 2012 da ispessimento interstiziale bilaterale e deficit ventilatorio di grado moderato, era deceduto il 9.7.2022 nel corso di un ricovero presso l'Azienda
Ospedaliera L.Vanvitelli con diagnosi di sospetta neoplasia polmonare metastasica e diagnosi provvisoria di lesione eteroplastica polmonare a sede ilare sinistra;
che in data 16.6.2023 ella aveva domandato all' la costituzione della rendita ai superstiti ai sensi dell'art. 85 T.U. 1124/65. CP_1
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era concluso senza esito, chiedeva che, previo accertamento che l'evento mortale occorso al dante causa si era verificato in occasione e a causa del lavoro e delle condizioni ambientali lavorative, l' venisse condannato alla costituzione di CP_1 rendita ai superstiti in suo favore con decorrenza dal giorno successivo a quello del decesso, oltre accessori;
spese vinte con attribuzione .
Si costituiva l' , rappresentando che la richiesta della ricorrente era stata definita CP_1 negativamente in carenza di prova del nesso causale tra il lavoro svolto ed il decesso del lavoratore, chiedeva quindi il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
L'istruttoria si svolgeva mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio per gli accertamenti di cui al ricorso ed all'odierna udienza, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa veniva decisa con la presente sentenza pubblicata nei termini di legge.
In via preliminare deve darsi atto del compiuto esaurimento della fase amministrativa e della conseguente proponibilità, oltre che della procedibilità della domanda: è versata in atti istanza amministrativa di riconoscimento della prestazione e ricorso in opposizione, ex art. 104 D.P.R.
1124/1965, avverso la determinazione negativa dell'istituto assicuratore.
La domanda è fondata e deve quindi essere accolta.
La fattispecie di cui è causa trova compiuta disciplina nell'art. 85 DPR 1124/65 che, com'è noto, prevede la possibilità che ai superstiti, e nella misura per essi ivi indicata, sia corrisposta una rendita rapportata fino al 100% della retribuzione annua del lavoratore deceduto nel caso in cui l'infortunio o la malattia professionale abbiano per diretta conseguenza la morte dell'assicurato.
Pacifiche tra le parti, in quanto non espressamente contestate dall' resistente, oltre che CP_1 comprovate dalla documentazione in atti le circostanze inerenti l'esistenza di rapporto di lavoro subordinato tra il de cuius e l'attuale e lo svolgimento delle mansioni come in ricorso Controparte_4 dedotte;
provata per via documentale l'esposizione del dante causa dell'istante all'amianto in ragione dell'attività lavorativa svolta(cfr. attestato, rilasciato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, legge 257/1992, certificante l'esposizione all'amianto presso lo stabilimento siderurgico a ciclo integrale di Bagnoli fino al 30.6.1991, in fasc. ric.), tema dell'attuale controversia è quello CP_2 inerente la sussistenza o meno di nesso eziologico tra lo svolgimento dell'attività lavorativa ed il decesso .
Per come costantemente ritenuto dalla Cassazione (cfr. ex multis sentenza n. 1135 del 19/01/2011),
“ in materia di malattia professionale, per l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche "ex post" quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 cod. pen., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni”
(cfr. altresì ordinanza n. 20769/2017 del 05/09/2017).
Orbene, venendo al caso che occupa, il consulente nominato, dott. ha osservato Persona_2 nelle “considerazioni medico legali” che: …“il sig. presentava un quadro Persona_1 oncologico di estrema gravità caratterizzata da linfangite carcinomatosa con metastasi multiple, con il coinvolgimento di numerosi organi e distretti, (polmonari, epatiche, surrenali, ossee), realizzando un verosimile carcinoma polmonare avanzato, forse un adenocarcinoma, neoplasia . compatibile sia con esposizione ad amianto/metalli che con il fumo (soggetto ex fumatore)…. ma ciò non esclude assolutamente il nesso, anzi il carcinoma polmonare è più frequentemente riconosciuto come malattia professionale da esposizione multipla. Esposizione professionale (ILVA 1960–1987)
Il sig. ha svoltola sua attività lavorativa per 27 anni in un ambiente notoriamente Persona_1 ad alta esposizione a sostanze cancerogene: amianto, cromo, nichel, piombo, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), polveri sottili, olii minerali ecc. L'esposizione prolungata e ripetuta è uno dei principali criteri di causalità in medicina del lavoro, inoltre, gli anni '60–'80, precedono normative stringenti su protezioni individuali (DPI): è pertanto verosimile una esposizione significativa protratta nel tempo, non mitigata da DPI adeguati. “
L'espletata consulenza medico legale ha consentito, dunque, di accertare l'origine professionale della patologia contratta, chiarendo, con supporto di adeguati dati scientifici, come l'esposizione all'amianto abbia riconosciuta efficienza causale anche in patologie neoplastiche del tipo che qui viene in rilievo: tenuto conto della prolungata, certificata, esposizione all'amianto del dante causa della ricorrente, può quindi con ragionevole grado di probabilità presumersi che essa abbia in concreto giocato un ruolo causale nella insorgenza e nello sviluppo della malattia.
Le conclusioni del C.T.U. dott. appaiono pienamente giustificate dalle Persona_2 argomentazioni contenute nella relazione peritale e possono essere, anche in difetto di specifiche e motivate contestazioni, essere condivise ed accolte dal giudicante.
Alla stregua di tali considerazioni, nonché della pacifica (oltre che documentata) consequenzialità tra patologia e morte sussiste il diritto della ricorrente alla costituzione della rendita ai superstiti a decorrere dal giorno successivo alla morte del de cuius e in tal senso va disposta a carico dell' CP_1 la costituzione di una rendita, con condanna dell'Istituto al pagamento dei relativi ratei, con interessi legali, da portare in detrazione alle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, 6° comma della legge n. 412 del 1991.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di c.t.u. vengono poste pure a carico dell' , come da separato provvedimento . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
-in accoglimento del ricorso, accerta il diritto della ricorrente alla percezione della rendita ai superstiti nella misura di legge a far data dal 9.7.2022, data del decesso;
b) Condanna l' al pagamento dei consequenziali ratei maturati, oltre interessi legali da CP_1 portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria secondo quanto in motivazione specificato;
c) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2800,00 CP_1 con distrazione. Spese di CTU carico dell' come da separato decreto CP_1
Si comunichi
Napoli, 9.6.2025
Il giudice del lavoro
Dr. Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
resa all'esito dello svolgimento della udienza del 5.06.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal
Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11527/2024 R.G. Lav. e Prev.
TRA
, nella qualità di coniuge superstite di Parte_1 C.F._1 Persona_1 nato a [...] il [...] e deceduto il 9.7.2022,rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
Gentile, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Firenze n.32 ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Lembo, in Napoli elett.te dom.to, via Nuova Poggioreale, angolo via S. Lazzaro
Resistente
OGGETTO: costituzione rendita ai superstiti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.5.2024 la ricorrente indicata in epigrafe, nella qualità di coniuge superstite di , conveniva in giudizio l' esponendo che il coniuge aveva Persona_1 CP_1 lavorato, nel periodo dal 4 ottobre 1960 al 23 novembre 1987, presso lo stabilimento siderurgico di
Napoli-Bagnoli, alle dipendenze di successivamente incorporata da CP_2 Controparte_3
, ora , con le qualifiche professionali indicate nel curriculum
[...] CP_4 professionale rilasciato da tale ultima società, ovvero come manovale, addetto collaudo, addetto prove non distruttive, primo operatore di linea ed ispezionatore prodotti finiti e semiprodotti;
che, in particolare - descritte con accuratezza le mansioni svolte - l'esposizione a fattori di rischio da parte del era avvenuta nell'area “laminazione” ove erano presenti elementi cancerogeni quali Per_1 cromo e composti, nichel e composti, piombo e composti, oli minerali, amianto, come riconosciuto dall' e dal Ministero del Lavoro;
che a causa della attività lavorativa e della nocività CP_1 dell'ambiente di lavoro egli, già affetto dal 2012 da ispessimento interstiziale bilaterale e deficit ventilatorio di grado moderato, era deceduto il 9.7.2022 nel corso di un ricovero presso l'Azienda
Ospedaliera L.Vanvitelli con diagnosi di sospetta neoplasia polmonare metastasica e diagnosi provvisoria di lesione eteroplastica polmonare a sede ilare sinistra;
che in data 16.6.2023 ella aveva domandato all' la costituzione della rendita ai superstiti ai sensi dell'art. 85 T.U. 1124/65. CP_1
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era concluso senza esito, chiedeva che, previo accertamento che l'evento mortale occorso al dante causa si era verificato in occasione e a causa del lavoro e delle condizioni ambientali lavorative, l' venisse condannato alla costituzione di CP_1 rendita ai superstiti in suo favore con decorrenza dal giorno successivo a quello del decesso, oltre accessori;
spese vinte con attribuzione .
Si costituiva l' , rappresentando che la richiesta della ricorrente era stata definita CP_1 negativamente in carenza di prova del nesso causale tra il lavoro svolto ed il decesso del lavoratore, chiedeva quindi il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
L'istruttoria si svolgeva mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio per gli accertamenti di cui al ricorso ed all'odierna udienza, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa veniva decisa con la presente sentenza pubblicata nei termini di legge.
In via preliminare deve darsi atto del compiuto esaurimento della fase amministrativa e della conseguente proponibilità, oltre che della procedibilità della domanda: è versata in atti istanza amministrativa di riconoscimento della prestazione e ricorso in opposizione, ex art. 104 D.P.R.
1124/1965, avverso la determinazione negativa dell'istituto assicuratore.
La domanda è fondata e deve quindi essere accolta.
La fattispecie di cui è causa trova compiuta disciplina nell'art. 85 DPR 1124/65 che, com'è noto, prevede la possibilità che ai superstiti, e nella misura per essi ivi indicata, sia corrisposta una rendita rapportata fino al 100% della retribuzione annua del lavoratore deceduto nel caso in cui l'infortunio o la malattia professionale abbiano per diretta conseguenza la morte dell'assicurato.
Pacifiche tra le parti, in quanto non espressamente contestate dall' resistente, oltre che CP_1 comprovate dalla documentazione in atti le circostanze inerenti l'esistenza di rapporto di lavoro subordinato tra il de cuius e l'attuale e lo svolgimento delle mansioni come in ricorso Controparte_4 dedotte;
provata per via documentale l'esposizione del dante causa dell'istante all'amianto in ragione dell'attività lavorativa svolta(cfr. attestato, rilasciato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, legge 257/1992, certificante l'esposizione all'amianto presso lo stabilimento siderurgico a ciclo integrale di Bagnoli fino al 30.6.1991, in fasc. ric.), tema dell'attuale controversia è quello CP_2 inerente la sussistenza o meno di nesso eziologico tra lo svolgimento dell'attività lavorativa ed il decesso .
Per come costantemente ritenuto dalla Cassazione (cfr. ex multis sentenza n. 1135 del 19/01/2011),
“ in materia di malattia professionale, per l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche "ex post" quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 cod. pen., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni”
(cfr. altresì ordinanza n. 20769/2017 del 05/09/2017).
Orbene, venendo al caso che occupa, il consulente nominato, dott. ha osservato Persona_2 nelle “considerazioni medico legali” che: …“il sig. presentava un quadro Persona_1 oncologico di estrema gravità caratterizzata da linfangite carcinomatosa con metastasi multiple, con il coinvolgimento di numerosi organi e distretti, (polmonari, epatiche, surrenali, ossee), realizzando un verosimile carcinoma polmonare avanzato, forse un adenocarcinoma, neoplasia . compatibile sia con esposizione ad amianto/metalli che con il fumo (soggetto ex fumatore)…. ma ciò non esclude assolutamente il nesso, anzi il carcinoma polmonare è più frequentemente riconosciuto come malattia professionale da esposizione multipla. Esposizione professionale (ILVA 1960–1987)
Il sig. ha svoltola sua attività lavorativa per 27 anni in un ambiente notoriamente Persona_1 ad alta esposizione a sostanze cancerogene: amianto, cromo, nichel, piombo, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), polveri sottili, olii minerali ecc. L'esposizione prolungata e ripetuta è uno dei principali criteri di causalità in medicina del lavoro, inoltre, gli anni '60–'80, precedono normative stringenti su protezioni individuali (DPI): è pertanto verosimile una esposizione significativa protratta nel tempo, non mitigata da DPI adeguati. “
L'espletata consulenza medico legale ha consentito, dunque, di accertare l'origine professionale della patologia contratta, chiarendo, con supporto di adeguati dati scientifici, come l'esposizione all'amianto abbia riconosciuta efficienza causale anche in patologie neoplastiche del tipo che qui viene in rilievo: tenuto conto della prolungata, certificata, esposizione all'amianto del dante causa della ricorrente, può quindi con ragionevole grado di probabilità presumersi che essa abbia in concreto giocato un ruolo causale nella insorgenza e nello sviluppo della malattia.
Le conclusioni del C.T.U. dott. appaiono pienamente giustificate dalle Persona_2 argomentazioni contenute nella relazione peritale e possono essere, anche in difetto di specifiche e motivate contestazioni, essere condivise ed accolte dal giudicante.
Alla stregua di tali considerazioni, nonché della pacifica (oltre che documentata) consequenzialità tra patologia e morte sussiste il diritto della ricorrente alla costituzione della rendita ai superstiti a decorrere dal giorno successivo alla morte del de cuius e in tal senso va disposta a carico dell' CP_1 la costituzione di una rendita, con condanna dell'Istituto al pagamento dei relativi ratei, con interessi legali, da portare in detrazione alle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, 6° comma della legge n. 412 del 1991.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di c.t.u. vengono poste pure a carico dell' , come da separato provvedimento . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
-in accoglimento del ricorso, accerta il diritto della ricorrente alla percezione della rendita ai superstiti nella misura di legge a far data dal 9.7.2022, data del decesso;
b) Condanna l' al pagamento dei consequenziali ratei maturati, oltre interessi legali da CP_1 portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria secondo quanto in motivazione specificato;
c) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2800,00 CP_1 con distrazione. Spese di CTU carico dell' come da separato decreto CP_1
Si comunichi
Napoli, 9.6.2025
Il giudice del lavoro
Dr. Laura Liguori