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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 16/12/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/137
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 137 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno
2024 promossa da
(c.f. ), con sede in Cagliari, via Parte_1 P.IVA_1
dell'Artigianato n. 8, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. CP_1
elettivamente domiciliata in Cagliari, piazza Repubblica n. 10, presso lo studio dell'avv.
OV LE, che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di appello;
appellante
CONTRO
Pagina 1 con sede legale in Nuoro, via Straullu n. 35, in persona CP_2
dell'amministratore unico nonché legale rappresentante pro tempore, con sede in Nuoro, via
Straullu n. 35, elettivamente domiciliata in Cagliari, viale Armando Diaz n. 29, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti del 22 ottobre 2021 a rogito notaio , rep. n. 8624 e racc. n. 5983, Persona_1
registrata in Lanusei in data 27 ottobre 2021, n. 1437;
Appellata
All'udienza del 2/12/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 352 cpc, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, previa riforma della
sentenza gravata contrariis reiectis: In via principale: a) Previa riforma della sentenza
gravata, in accoglimento dei motivi del presente gravame, accertare e dichiarare –anche
all'esito di eventuale CTU –che la non deve ad Parte_1 Parte_1 CP_2
alcun importo relativamente ai titoli dedotti in giudizio;
In via subordinata: b) Previa
riforma della sentenza gravata, in accoglimento dei motivi del presente gravame, accertare
e dichiarare –anche all'esito di eventuale CTU –il diverso minore importo dovuto dalla
ad relativamente ai titoli dedotti in giudizio, CP_3 Controparte_4 CP_2
importi da ridursi in virtù della gravità degli adempimenti del gestore idrico sulle
obbligazioni su di sé gravanti in forza del contratto di somministrazione;
In ogni caso c)
Con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge,
del doppio grado di giudizio”.
Nell'interesse dell'appellata: “(…) affinché il Giudice adito voglia, contrariis reiectis:
RIGETTARE l'avverso gravame, in quanto destituito di fondamento e, per l'effetto,
Pagina 2 CONFERMARE la sentenza impugnata n°2437/2023, emessa dal Tribunale di Cagliari e
pubblicata il 18.10.2023. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con citazione ritualmente notificata convenne in giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Cagliari opponendosi all'ingiunzione n. 00115/2016 del CP_2
1.09.2016, notificata l'8.09.2016, provvisoriamente esecutiva, per i crediti di cui alle fatture n. 2013/302396926 del 27.06.2013, n. 2014/402834686 del 23.05.2014, n. 2014/24380599
del 6.10.2014, n. 2014/23140306 del 6.10.2014 e n. 2015/502936108 del 30.03.2015,
emesse in dipendenza del contratto di somministrazione n. 35255681/2003 per uso non domestico a servizio dell'immobile di via dell'Artigianato n. 8.
La società opponente sostenne che:
- il credito, a differenza di quanto affermato dall'ingiungente nel provvedimento opposto,
era stato contestato con diffide del 2 febbraio 2015 e del 2 settembre 2015, ricevute dalla società e rimaste senza riscontro;
CP_2
- non aveva mai ricevuto le fatture n. 2013/302396926 del 27.06.2013 e n.
2014/24380599 del 6.10.2014 e, quindi, non aveva potuto esercitare il diritto di difesa rispetto ad esse;
- non aveva rispettato la periodicità prescritta dagli articoli B.16 comma 1 e CP_2
B.35. comma 1 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato nonché dagli articoli 6.2 e 8
della Carta del Servizio Idrico Integrato;
- i consumi riportati nelle suddette fatture erano incongrui, abnormi ed eccessivi, in quanto riferiti a un periodo in cui la stessa aveva cessato la propria attività;
- era onere del Gestore dimostrare il corretto funzionamento del contatore;
- in ogni caso, doveva tenersi conto del fatto che il mancato rispetto della periodicità
prescritta nell'effettuare le letture e nell'emettere le fatture da parte della società CP_2
aveva contribuito a rendere spropositata la morosità dell'utente.
Pagina 3 contestò in fatto e in diritto le avverse pretese, chiedendo il rigetto CP_2
dell'opposizione e la conferma della somma ingiunta, sostenendo, dal proprio canto, che:
- i reclami erano stati presentati oltre il termine di 60 giorni dall'emissione delle fatture,
senza utilizzare gli appositi moduli predisposti dalla società e con contestazioni CP_2
generiche;
- tutte le fatture erano state inviate all'utente;
- era stata rispettata la periodicità prescritta per le letture del contatore e l'emissione delle fatture e, comunque, l'utente avrebbe potuto comunicare i dati del contatore tramite
“autolettura”;
- i consumi addebitati non erano abnormi.
La causa, istruita con prove documentali, venne definita con sentenza n. 2437/2023,
pubblicata in data 18.10.2023, che statuì nei seguenti termini: “(…) definitivamente
pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) a parziale
accoglimento dell'opposizione, revoca l'ingiunzione di pagamento n. 115/2016 emessa dalla
società il 1° settembre 2016 e dichiara non dovuto l'importo di cui alla fattura n. CP_2
2014/024380599, emessa in data 06/10/2014; 2) accerta e dichiara che sono dovuti gli
importi di cui alle fatture n. 2013/302396926 del 27.06.2013, n. 2014/402834686 del
23.05.2014, n. 2014/23140306 del 6.10.2014 e n. 2015/502936108 del 30.03.2015; 3)
condanna la in persona del liquidatore al pagamento in favore Parte_1
della degli importi di cui alle fatture n. 2013/302396926 del 27.06.2013, n. CP_2
2014/402834686 del 23.05.2014, n. 2014/23140306 del 6.10.2014 e n. 2015/502936108 del
30.03.2015 oltre interessi per ritardato pagamento come da Regolamento del Servizio Idrico
Integrato; 4) compensa le spese processuali nella misura di un quinto;
5) condanna
l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta dei restanti quattro quinti, che liquida in €
3.390,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per
legge”.
Pagina 4 In sintesi, il Tribunale ritenne non dovuta la fattura n. 2014/024380599, per euro 104,74,
di cui “Restituzione Anticipo Fatturato” di euro - 25,00 e “Deposito Cauzionale”, di euro
132,24, in quanto emessa in data 06/10/2014, quando il rapporto contrattuale era ancora in essere ma, alla data di emissione e notifica dell'ingiunzione - rispettivamente il primo settembre 2016 e l' 8 settembre 2016 - il rapporto contrattuale tra le parti non era più in essere da oltre un anno, di talché, se anche il deposito cauzionale fosse stato versato, avrebbe dovuto essere restituito.
Di contro, gli importi riguardanti le altre fatture dovevano ritenersi dovuti. In particolare:
- la fattura n. 2013/02396926 del 27/06/2013 di saldo del periodo 9/10-4/12, era stata emessa sulla base dello stesso contatore utilizzato per le fatture nn. B/2011023102822 del
20/7/2011 e n. 2011023157349 del 11/10/2011 prodotte dall'opponente (documenti nn. 8 e
9) per il raffronto con i periodi precedenti al fine di evidenziare le asserite anomalie dei consumi riportati nelle fatture oggetto di ingiunzione, anomalie all'evidenza non sussistenti,
risultando i consumi in linea con quanto rilevato nelle fatture di raffronto;
- dalla fattura n. 2014/02834686 del 23/05/2014 risultava che in data 19 aprile 2012 il contatore n. matricola 02/400551 era stato sostituito con il contatore n. matricola
05SC072266; quest'ultimo era passato da 0 mc di consumi al 19 aprile 2012 a 4604 mc al 24
febbraio 2014, e considerato che per gran parte del periodo indicato nella predetta fattura la società era ancora in piena attività - risalendo la messa in liquidazione al mese di Pt_1
agosto del 2013- i consumi dovevano ritenersi congruenti con quelli dei periodi precedenti;
- i dati risultanti dalle fatture n. 2014/023140306 del 06/10/2014 (metri cubi 851 per il periodo dal 24/2/2014 al 6/8/2014) e n. 201/502936108 del 30/03/2015 (riportante mc 669
per il periodo dal 6/8/2014 al 2/2/2015) dovevano ritenersi non anomali nè incongrui rispetto al periodo precedente, posto che i consumi nel corso del tempo risultavano in diminuzione.
***
Pagina 5 La società ha proposto appello avverso la sentenza, articolando tre motivi di Pt_1
censura.
si è costituita in giudizio sostenendo la palese infondatezza delle censure CP_2
formualte, chiedendo il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata, oltre alla rifusione delle spese del grado.
***
I. Con primo motivo l'appellante lamenta che il giudice, muovendo da condivisibile giurisprudenza richiamata, sia tuttavia pervenuto a conclusioni errate.
Premesso che “grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era
perfettamente funzionante”, non avrebbe fornito in alcun modo tale prova. CP_2
in particoalre, in data 19.04.2012, senza nessun avviso o contraddittorio, CP_2
avrebbe sostituito il contatore 02/400551 con il 05SC072266, mancando di provare che quest'ultimo portasse lettura 0.
Per quanto riguarda la ricostruzione dei consumi indicati dal giudicante come congruenti con quelli dei periodi precedenti, secondo l'appellante la circostanza dedotta nell'atto di opposizione, per cui avrebbe “totalmente cessato la propria attività di concessionaria di
automobili e veicoli a marca mercedes-benz con annessa officina di riparazioni il
31.12.2012…” avrebbe dovuto essere ritenuta assodata ex art. 115 c.p.c. perché incontestata dalla controparte.
Il Tribunale avrebbe quindi errato nel ritenere congruenti i dati esposti nelle summenzionate fatture: confrontando i consumi ivi riportati ne avrebbe dovuto, piuttosto,
cogliere l'abnormità e l'inverosimiglianza, per una azienda ormai inattiva, aspetto particolarmente evidente con riguardo alla fattura 201402834686 del 23/05/2014 che rappresentava, da sola, ben il 70% dell'importo ingiunto da Controparte_2
II. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi sulla circostanza che nel settembre 2015, avrebbe rimosso CP_2
Pagina 6 il contatore matricola 05SC072266, rendendo impossibile qualsivoglia ulteriore verifica sulla funzionalità dello stesso.
Secondo l'appellante, la Corte d'appello dovrebbe, quindi, pronunciarsi sull'eccezione,
non esaminata dal Tribunale, dichiarando non dimostrata la corretta funzionalità del contatore e, conseguentemente, non provati i consumi richiesti per mezzo dell'ingiunzione opposta e specificamente contestati.
III. Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
giudice di prime cure avrebbe omesso di valorizzare adeguatamente, in termini di danno
pari agli asseriti – ma non provati – maggiori consumi illegittimamente addebitati
all'odierna appellante.
Essa appellante avrebbe, difatti, sin dal principio del giudizio contestato il comportamento colposo della controparte, lesivo dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, laddove aveva omesso il controllo periodico dei consumi poi rivelatisi perlomeno anomali rispetto a quelli ordinari dell'utente.
***
L'appello è infondato.
Deve anzitutto darsi atto che la società appellante si è limitata ad assumere, senza in alcun modo provarlo, di avere cessato la propria attività produttiva al 31.12.2012. Tale
circostanza non solo non può ritenersi assodata ex art. 115 c.p.c., ma addirittura risulta smentita dalla visura camerale agli atti, che registra l'apertura della liquidazione nell'agosto del 2013 (doc. 7 primo grado). La predetta situazione, oltretutto, neppure dimostra, come conclusivamente fatto rilevare dall'appellata, che l'impresa da tale epoca fosse divenuta completamente inattiva ( ha fatto rilevare che la società, al contrario, pur essendo in CP_2
liquidazione, risulta tuttora attiva nei registri camerali, situazione neppure smentita dalla controparte). Ed invero, la volontaria messa in liquidazione della società non coincide necessariamente con la cessazione dell'attività, potendo la società proseguire le operazioni
Pagina 7 funzionali alla liquidazione della stessa, le quali ben possono comportare lo svolgimento di attività rilevanti sotto il profilo dei consumi. È significativo, in tal senso, nella fattispecie in esame, il fatto che dalla visura prodotta in primo grado (doc. 7) emerga, da tale momento, la presenza di ben sette dipendenti, dato incompatibile con l'assunto di una totale inattività
dell'impresa.
Alla luce di tale ordine di rilievi deve, pertanto, certamente condividersi quanto già
affermato dal giudice di primo grado, il quale ha correttamente e puntualmente ricostruito l'andamento dei consumi, evidenziandone la continuità e la coerenza rispetto ai periodi precedenti non contestati (docc. nn. 8 e 9 primo grado), nonché la loro progressiva riduzione nel tempo, in base alle riscontrate registrazioni.
In particolare, è corretta la valutazione secondo cui dalla “fattura n. 2014/02834686 del
23/05/2014 risulta che in data 19 aprile 2012 il contatore n. matricola 02/400551 è stato
sostituito con il contatore n. matricola 05SC072266. Alla data della sostituzione il contatore
matricola n. 02/400551 segnava mc 35992 di consumi. Il contatore matricola n.
05SC072266 è passato da 0 mc di consumi al 19 aprile 2012 a 4604 mc al 24/2/2014. Se si
considera che per gran parte del periodo considerato nella predetta fattura la società
era ancora attività, essendo in liquidazione dal mese di agosto del [2013], i consumi Pt_1
appaiono congruenti con quelli dei periodi precedenti”. Tale affermazione trova piena giustificazione nel fatto che la maggior parte del periodo si riferisce (contrariamente a quanto assunto dall'opponente) a una fase in cui la società era pienamente operativa, con un organico di ben 51 dipendenti (v. doc. 10 primo grado), e che la successiva messa in liquidazione non ha comportato una totale cessazione dell'attività, come dimostrato dalla permanenza di personale dipendente che ben giustifica la prosecuzione dei consumi in via sempre più decrescente, con un andamento che porta ad escludere qualsivoglia anomalia.
Specificatamente, i dati risultanti dalle fatture n. 2014/023140306 del 06/10/2014, che riporta metri cubi 851 per il periodo dal 24/2/2014 al 6/8/2014, e n. 201/502936108 del
Pagina 8 30/03/2015, che riporta mc 669 per il periodo dal 6/8/2014 al 2/2/2015, non risultano
anomali o incongrui rispetto al periodo precedente, anzi i consumi nel corso del tempo
risultano in diminuzione.
Deve altresì osservarsi, con riferimento alla sostituzione del contatore nel settembre del
2015, che è pacifico nonché risultante dagli atti (docc. da 11 a 15 primo grado) che in tale anno la avesse concesso l'immobile in locazione a terzi. In tale frangente, dunque, la Pt_1
avrebbe potuto e dovuto provvedere ad un'immediata autolettura e richiedere Pt_1
eventuali verifiche tecniche sul funzionamento del misuratore in vista del cambio dell'utenza.
Infine, quanto all'asserito comportamento colposo e lesivo dei principi di correttezza e buona fede di laddove avrebbe omesso il controllo periodico dei consumi, il CP_2
Collegio non può che condividere i rilievi svolti sul punto dal giudice di primo grado,
secondo cui il mancato rispetto da parte del Gestore della periodicità prescritta per le
letture del contatore e l'emissione delle fatture non fa venir meno l'obbligo dell'utente di
versare il corrispettivo (cfr. sentenza impugnata).
Infatti, nonostante su gravi l'obbligo di emettere le fatture regolarmente, deve CP_2
rilevarsi che la violazione di tale obbligo non comporta automaticamente l'insorgenza di un danno, che nel caso di specie, peraltro, non è stato né allegato né tantomeno provato. Del
tutto inconferente, inoltre, deve ritenersi il richiamo operato dall'appellante alla giurisprudenza in tema di perdita occulta, fattispecie che nella specie non risulta essersi verificata.
In definitiva, il complesso degli elementi acquisiti evidenzia la corretta funzionalità del contatore per l'assenza di riscontrate o riscontrabili anomalie, con conseguente dimostrazione dei consumi richiesti per mezzo dell'ingiunzione
L'appello deve pertanto essere rigettato.
Pagina 9 Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate con riferimento allo scaglione di valore da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, applicando i valori medi, con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
Sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1,
comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
definitivamente decidendo:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2437/2023, pubblicata in data 18.10.2023, del Tribunale di Cagliari;
2. condanna in persona del suo liquidatore, alla rifusione, in Parte_1
favore di delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in CP_2
€ 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1
quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 9 dicembre
2025
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 137 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno
2024 promossa da
(c.f. ), con sede in Cagliari, via Parte_1 P.IVA_1
dell'Artigianato n. 8, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. CP_1
elettivamente domiciliata in Cagliari, piazza Repubblica n. 10, presso lo studio dell'avv.
OV LE, che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di appello;
appellante
CONTRO
Pagina 1 con sede legale in Nuoro, via Straullu n. 35, in persona CP_2
dell'amministratore unico nonché legale rappresentante pro tempore, con sede in Nuoro, via
Straullu n. 35, elettivamente domiciliata in Cagliari, viale Armando Diaz n. 29, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti del 22 ottobre 2021 a rogito notaio , rep. n. 8624 e racc. n. 5983, Persona_1
registrata in Lanusei in data 27 ottobre 2021, n. 1437;
Appellata
All'udienza del 2/12/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 352 cpc, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, previa riforma della
sentenza gravata contrariis reiectis: In via principale: a) Previa riforma della sentenza
gravata, in accoglimento dei motivi del presente gravame, accertare e dichiarare –anche
all'esito di eventuale CTU –che la non deve ad Parte_1 Parte_1 CP_2
alcun importo relativamente ai titoli dedotti in giudizio;
In via subordinata: b) Previa
riforma della sentenza gravata, in accoglimento dei motivi del presente gravame, accertare
e dichiarare –anche all'esito di eventuale CTU –il diverso minore importo dovuto dalla
ad relativamente ai titoli dedotti in giudizio, CP_3 Controparte_4 CP_2
importi da ridursi in virtù della gravità degli adempimenti del gestore idrico sulle
obbligazioni su di sé gravanti in forza del contratto di somministrazione;
In ogni caso c)
Con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge,
del doppio grado di giudizio”.
Nell'interesse dell'appellata: “(…) affinché il Giudice adito voglia, contrariis reiectis:
RIGETTARE l'avverso gravame, in quanto destituito di fondamento e, per l'effetto,
Pagina 2 CONFERMARE la sentenza impugnata n°2437/2023, emessa dal Tribunale di Cagliari e
pubblicata il 18.10.2023. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con citazione ritualmente notificata convenne in giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Cagliari opponendosi all'ingiunzione n. 00115/2016 del CP_2
1.09.2016, notificata l'8.09.2016, provvisoriamente esecutiva, per i crediti di cui alle fatture n. 2013/302396926 del 27.06.2013, n. 2014/402834686 del 23.05.2014, n. 2014/24380599
del 6.10.2014, n. 2014/23140306 del 6.10.2014 e n. 2015/502936108 del 30.03.2015,
emesse in dipendenza del contratto di somministrazione n. 35255681/2003 per uso non domestico a servizio dell'immobile di via dell'Artigianato n. 8.
La società opponente sostenne che:
- il credito, a differenza di quanto affermato dall'ingiungente nel provvedimento opposto,
era stato contestato con diffide del 2 febbraio 2015 e del 2 settembre 2015, ricevute dalla società e rimaste senza riscontro;
CP_2
- non aveva mai ricevuto le fatture n. 2013/302396926 del 27.06.2013 e n.
2014/24380599 del 6.10.2014 e, quindi, non aveva potuto esercitare il diritto di difesa rispetto ad esse;
- non aveva rispettato la periodicità prescritta dagli articoli B.16 comma 1 e CP_2
B.35. comma 1 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato nonché dagli articoli 6.2 e 8
della Carta del Servizio Idrico Integrato;
- i consumi riportati nelle suddette fatture erano incongrui, abnormi ed eccessivi, in quanto riferiti a un periodo in cui la stessa aveva cessato la propria attività;
- era onere del Gestore dimostrare il corretto funzionamento del contatore;
- in ogni caso, doveva tenersi conto del fatto che il mancato rispetto della periodicità
prescritta nell'effettuare le letture e nell'emettere le fatture da parte della società CP_2
aveva contribuito a rendere spropositata la morosità dell'utente.
Pagina 3 contestò in fatto e in diritto le avverse pretese, chiedendo il rigetto CP_2
dell'opposizione e la conferma della somma ingiunta, sostenendo, dal proprio canto, che:
- i reclami erano stati presentati oltre il termine di 60 giorni dall'emissione delle fatture,
senza utilizzare gli appositi moduli predisposti dalla società e con contestazioni CP_2
generiche;
- tutte le fatture erano state inviate all'utente;
- era stata rispettata la periodicità prescritta per le letture del contatore e l'emissione delle fatture e, comunque, l'utente avrebbe potuto comunicare i dati del contatore tramite
“autolettura”;
- i consumi addebitati non erano abnormi.
La causa, istruita con prove documentali, venne definita con sentenza n. 2437/2023,
pubblicata in data 18.10.2023, che statuì nei seguenti termini: “(…) definitivamente
pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) a parziale
accoglimento dell'opposizione, revoca l'ingiunzione di pagamento n. 115/2016 emessa dalla
società il 1° settembre 2016 e dichiara non dovuto l'importo di cui alla fattura n. CP_2
2014/024380599, emessa in data 06/10/2014; 2) accerta e dichiara che sono dovuti gli
importi di cui alle fatture n. 2013/302396926 del 27.06.2013, n. 2014/402834686 del
23.05.2014, n. 2014/23140306 del 6.10.2014 e n. 2015/502936108 del 30.03.2015; 3)
condanna la in persona del liquidatore al pagamento in favore Parte_1
della degli importi di cui alle fatture n. 2013/302396926 del 27.06.2013, n. CP_2
2014/402834686 del 23.05.2014, n. 2014/23140306 del 6.10.2014 e n. 2015/502936108 del
30.03.2015 oltre interessi per ritardato pagamento come da Regolamento del Servizio Idrico
Integrato; 4) compensa le spese processuali nella misura di un quinto;
5) condanna
l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta dei restanti quattro quinti, che liquida in €
3.390,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per
legge”.
Pagina 4 In sintesi, il Tribunale ritenne non dovuta la fattura n. 2014/024380599, per euro 104,74,
di cui “Restituzione Anticipo Fatturato” di euro - 25,00 e “Deposito Cauzionale”, di euro
132,24, in quanto emessa in data 06/10/2014, quando il rapporto contrattuale era ancora in essere ma, alla data di emissione e notifica dell'ingiunzione - rispettivamente il primo settembre 2016 e l' 8 settembre 2016 - il rapporto contrattuale tra le parti non era più in essere da oltre un anno, di talché, se anche il deposito cauzionale fosse stato versato, avrebbe dovuto essere restituito.
Di contro, gli importi riguardanti le altre fatture dovevano ritenersi dovuti. In particolare:
- la fattura n. 2013/02396926 del 27/06/2013 di saldo del periodo 9/10-4/12, era stata emessa sulla base dello stesso contatore utilizzato per le fatture nn. B/2011023102822 del
20/7/2011 e n. 2011023157349 del 11/10/2011 prodotte dall'opponente (documenti nn. 8 e
9) per il raffronto con i periodi precedenti al fine di evidenziare le asserite anomalie dei consumi riportati nelle fatture oggetto di ingiunzione, anomalie all'evidenza non sussistenti,
risultando i consumi in linea con quanto rilevato nelle fatture di raffronto;
- dalla fattura n. 2014/02834686 del 23/05/2014 risultava che in data 19 aprile 2012 il contatore n. matricola 02/400551 era stato sostituito con il contatore n. matricola
05SC072266; quest'ultimo era passato da 0 mc di consumi al 19 aprile 2012 a 4604 mc al 24
febbraio 2014, e considerato che per gran parte del periodo indicato nella predetta fattura la società era ancora in piena attività - risalendo la messa in liquidazione al mese di Pt_1
agosto del 2013- i consumi dovevano ritenersi congruenti con quelli dei periodi precedenti;
- i dati risultanti dalle fatture n. 2014/023140306 del 06/10/2014 (metri cubi 851 per il periodo dal 24/2/2014 al 6/8/2014) e n. 201/502936108 del 30/03/2015 (riportante mc 669
per il periodo dal 6/8/2014 al 2/2/2015) dovevano ritenersi non anomali nè incongrui rispetto al periodo precedente, posto che i consumi nel corso del tempo risultavano in diminuzione.
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Pagina 5 La società ha proposto appello avverso la sentenza, articolando tre motivi di Pt_1
censura.
si è costituita in giudizio sostenendo la palese infondatezza delle censure CP_2
formualte, chiedendo il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata, oltre alla rifusione delle spese del grado.
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I. Con primo motivo l'appellante lamenta che il giudice, muovendo da condivisibile giurisprudenza richiamata, sia tuttavia pervenuto a conclusioni errate.
Premesso che “grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era
perfettamente funzionante”, non avrebbe fornito in alcun modo tale prova. CP_2
in particoalre, in data 19.04.2012, senza nessun avviso o contraddittorio, CP_2
avrebbe sostituito il contatore 02/400551 con il 05SC072266, mancando di provare che quest'ultimo portasse lettura 0.
Per quanto riguarda la ricostruzione dei consumi indicati dal giudicante come congruenti con quelli dei periodi precedenti, secondo l'appellante la circostanza dedotta nell'atto di opposizione, per cui avrebbe “totalmente cessato la propria attività di concessionaria di
automobili e veicoli a marca mercedes-benz con annessa officina di riparazioni il
31.12.2012…” avrebbe dovuto essere ritenuta assodata ex art. 115 c.p.c. perché incontestata dalla controparte.
Il Tribunale avrebbe quindi errato nel ritenere congruenti i dati esposti nelle summenzionate fatture: confrontando i consumi ivi riportati ne avrebbe dovuto, piuttosto,
cogliere l'abnormità e l'inverosimiglianza, per una azienda ormai inattiva, aspetto particolarmente evidente con riguardo alla fattura 201402834686 del 23/05/2014 che rappresentava, da sola, ben il 70% dell'importo ingiunto da Controparte_2
II. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi sulla circostanza che nel settembre 2015, avrebbe rimosso CP_2
Pagina 6 il contatore matricola 05SC072266, rendendo impossibile qualsivoglia ulteriore verifica sulla funzionalità dello stesso.
Secondo l'appellante, la Corte d'appello dovrebbe, quindi, pronunciarsi sull'eccezione,
non esaminata dal Tribunale, dichiarando non dimostrata la corretta funzionalità del contatore e, conseguentemente, non provati i consumi richiesti per mezzo dell'ingiunzione opposta e specificamente contestati.
III. Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
giudice di prime cure avrebbe omesso di valorizzare adeguatamente, in termini di danno
pari agli asseriti – ma non provati – maggiori consumi illegittimamente addebitati
all'odierna appellante.
Essa appellante avrebbe, difatti, sin dal principio del giudizio contestato il comportamento colposo della controparte, lesivo dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, laddove aveva omesso il controllo periodico dei consumi poi rivelatisi perlomeno anomali rispetto a quelli ordinari dell'utente.
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L'appello è infondato.
Deve anzitutto darsi atto che la società appellante si è limitata ad assumere, senza in alcun modo provarlo, di avere cessato la propria attività produttiva al 31.12.2012. Tale
circostanza non solo non può ritenersi assodata ex art. 115 c.p.c., ma addirittura risulta smentita dalla visura camerale agli atti, che registra l'apertura della liquidazione nell'agosto del 2013 (doc. 7 primo grado). La predetta situazione, oltretutto, neppure dimostra, come conclusivamente fatto rilevare dall'appellata, che l'impresa da tale epoca fosse divenuta completamente inattiva ( ha fatto rilevare che la società, al contrario, pur essendo in CP_2
liquidazione, risulta tuttora attiva nei registri camerali, situazione neppure smentita dalla controparte). Ed invero, la volontaria messa in liquidazione della società non coincide necessariamente con la cessazione dell'attività, potendo la società proseguire le operazioni
Pagina 7 funzionali alla liquidazione della stessa, le quali ben possono comportare lo svolgimento di attività rilevanti sotto il profilo dei consumi. È significativo, in tal senso, nella fattispecie in esame, il fatto che dalla visura prodotta in primo grado (doc. 7) emerga, da tale momento, la presenza di ben sette dipendenti, dato incompatibile con l'assunto di una totale inattività
dell'impresa.
Alla luce di tale ordine di rilievi deve, pertanto, certamente condividersi quanto già
affermato dal giudice di primo grado, il quale ha correttamente e puntualmente ricostruito l'andamento dei consumi, evidenziandone la continuità e la coerenza rispetto ai periodi precedenti non contestati (docc. nn. 8 e 9 primo grado), nonché la loro progressiva riduzione nel tempo, in base alle riscontrate registrazioni.
In particolare, è corretta la valutazione secondo cui dalla “fattura n. 2014/02834686 del
23/05/2014 risulta che in data 19 aprile 2012 il contatore n. matricola 02/400551 è stato
sostituito con il contatore n. matricola 05SC072266. Alla data della sostituzione il contatore
matricola n. 02/400551 segnava mc 35992 di consumi. Il contatore matricola n.
05SC072266 è passato da 0 mc di consumi al 19 aprile 2012 a 4604 mc al 24/2/2014. Se si
considera che per gran parte del periodo considerato nella predetta fattura la società
era ancora attività, essendo in liquidazione dal mese di agosto del [2013], i consumi Pt_1
appaiono congruenti con quelli dei periodi precedenti”. Tale affermazione trova piena giustificazione nel fatto che la maggior parte del periodo si riferisce (contrariamente a quanto assunto dall'opponente) a una fase in cui la società era pienamente operativa, con un organico di ben 51 dipendenti (v. doc. 10 primo grado), e che la successiva messa in liquidazione non ha comportato una totale cessazione dell'attività, come dimostrato dalla permanenza di personale dipendente che ben giustifica la prosecuzione dei consumi in via sempre più decrescente, con un andamento che porta ad escludere qualsivoglia anomalia.
Specificatamente, i dati risultanti dalle fatture n. 2014/023140306 del 06/10/2014, che riporta metri cubi 851 per il periodo dal 24/2/2014 al 6/8/2014, e n. 201/502936108 del
Pagina 8 30/03/2015, che riporta mc 669 per il periodo dal 6/8/2014 al 2/2/2015, non risultano
anomali o incongrui rispetto al periodo precedente, anzi i consumi nel corso del tempo
risultano in diminuzione.
Deve altresì osservarsi, con riferimento alla sostituzione del contatore nel settembre del
2015, che è pacifico nonché risultante dagli atti (docc. da 11 a 15 primo grado) che in tale anno la avesse concesso l'immobile in locazione a terzi. In tale frangente, dunque, la Pt_1
avrebbe potuto e dovuto provvedere ad un'immediata autolettura e richiedere Pt_1
eventuali verifiche tecniche sul funzionamento del misuratore in vista del cambio dell'utenza.
Infine, quanto all'asserito comportamento colposo e lesivo dei principi di correttezza e buona fede di laddove avrebbe omesso il controllo periodico dei consumi, il CP_2
Collegio non può che condividere i rilievi svolti sul punto dal giudice di primo grado,
secondo cui il mancato rispetto da parte del Gestore della periodicità prescritta per le
letture del contatore e l'emissione delle fatture non fa venir meno l'obbligo dell'utente di
versare il corrispettivo (cfr. sentenza impugnata).
Infatti, nonostante su gravi l'obbligo di emettere le fatture regolarmente, deve CP_2
rilevarsi che la violazione di tale obbligo non comporta automaticamente l'insorgenza di un danno, che nel caso di specie, peraltro, non è stato né allegato né tantomeno provato. Del
tutto inconferente, inoltre, deve ritenersi il richiamo operato dall'appellante alla giurisprudenza in tema di perdita occulta, fattispecie che nella specie non risulta essersi verificata.
In definitiva, il complesso degli elementi acquisiti evidenzia la corretta funzionalità del contatore per l'assenza di riscontrate o riscontrabili anomalie, con conseguente dimostrazione dei consumi richiesti per mezzo dell'ingiunzione
L'appello deve pertanto essere rigettato.
Pagina 9 Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate con riferimento allo scaglione di valore da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, applicando i valori medi, con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
Sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1,
comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
definitivamente decidendo:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2437/2023, pubblicata in data 18.10.2023, del Tribunale di Cagliari;
2. condanna in persona del suo liquidatore, alla rifusione, in Parte_1
favore di delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in CP_2
€ 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1
quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 9 dicembre
2025
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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