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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 701/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
BLATTI CARMELO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 499/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00354378 21 000 TASSA RIFIUTI 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato via PEC in data 27 dicembre 2024 all'Agenzia delle Entrate - Riscossione
e all'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione,, il Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 295 2024 00354378 21 000, notificata il 27.11.2024, avente ad oggetto la richiesta complessiva di euro 2.860,88
a titolo di “tassa rifiuti solidi urbani” per gli anni 2008, 2009, 2011 e 2012,.
Il ricorrente deduceva la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento/intimazioni), con conseguente lesione del diritto di difesa, e l'estinzione dell'obbligazione tributaria per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione, nonché la decadenza dal potere impositivo,,. Eccepiva altresì la mancanza di motivazione e l'irregolarità del procedimento di formazione del ruolo,.
Nonostante il ricorso risultasse regolarmente notificato, come comprovato dalle ricevute di avvenuta consegna depositate in atti, né l'Agenzia delle Entrate – Riscossione né l'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione si costituivano in giudizio, rimanendo contumaci,.
All'odierna udienza la causa era assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va rilevata la contumacia di entrambe le parti resistenti, Agenzia delle Entrate – Riscossione
e ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, le quali non si sono costituite in giudizio malgrado la regolare notifica del ricorso introduttivo. In assenza di costituzione in giudizio, l'Ente impositore e l'Agente della Riscossione non hanno fornito la prova della regolare notificazione degli atti presupposti alla cartella di pagamento impugnata, né di eventuali atti interruttivi della prescrizione, onere che incombe sull'amministrazione finanziaria. Come eccepito dal ricorrente, la mancata notifica dell'atto presupposto costituisce vizio che comporta la nullità della cartella.
Inoltre, risulta fondata l'eccezione di prescrizione. I crediti tributari esposti nell'atto impugnato riguardano la tassa rifiuti (TARSU) relativa alle annualità 2008, 2009, 2011 e 2012,. Per i tributi locali, come la tassa rifiuti, si applica la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c.,. Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Pertanto, prendendo in esame l'annualità più recente (2012), il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2013 ed è spirato il 31 dicembre 2017. L'atto impugnato è stato notificato solo nel 2024 (precisamente il 27.11.2024), ben oltre il termine quinquennale.
Anche tenendo conto delle sospensioni dei termini di prescrizione e decadenza disposte in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la prescrizione del credito relativo all'anno 2012, in assenza di prova circa l'esistenza di validi atti interruttivi notificati nel quinquennio di riferimento, si era già verificata antecedentemente alla notifica della cartella nel 2024.
Da quanto esposto consegue che deve essere dichiarata l'intervenuta prescrizione delle pretese tributarie per tutti gli anni in contestazione (2008, 2009, 2011, 2012) e che l'atto impugnato deve essere annullato,.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza. Considerata la mancata costituzione di entrambe le parti resistenti e la richiesta di condanna solidale formulata dal ricorrente, sussistono i presupposti per la condanna in solido dell'Ente impositore e dell'Agente della riscossione al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata n. 295 2024 00354378 21 000.
2. Condanna l'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 300,00, oltre contributo unificato se versato, spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario Avv. Difensore_1.
Così deciso in messina il 3 febbario 2026
Il Giudice
LO TI
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
BLATTI CARMELO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 499/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00354378 21 000 TASSA RIFIUTI 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato via PEC in data 27 dicembre 2024 all'Agenzia delle Entrate - Riscossione
e all'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione,, il Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 295 2024 00354378 21 000, notificata il 27.11.2024, avente ad oggetto la richiesta complessiva di euro 2.860,88
a titolo di “tassa rifiuti solidi urbani” per gli anni 2008, 2009, 2011 e 2012,.
Il ricorrente deduceva la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento/intimazioni), con conseguente lesione del diritto di difesa, e l'estinzione dell'obbligazione tributaria per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione, nonché la decadenza dal potere impositivo,,. Eccepiva altresì la mancanza di motivazione e l'irregolarità del procedimento di formazione del ruolo,.
Nonostante il ricorso risultasse regolarmente notificato, come comprovato dalle ricevute di avvenuta consegna depositate in atti, né l'Agenzia delle Entrate – Riscossione né l'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione si costituivano in giudizio, rimanendo contumaci,.
All'odierna udienza la causa era assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va rilevata la contumacia di entrambe le parti resistenti, Agenzia delle Entrate – Riscossione
e ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, le quali non si sono costituite in giudizio malgrado la regolare notifica del ricorso introduttivo. In assenza di costituzione in giudizio, l'Ente impositore e l'Agente della Riscossione non hanno fornito la prova della regolare notificazione degli atti presupposti alla cartella di pagamento impugnata, né di eventuali atti interruttivi della prescrizione, onere che incombe sull'amministrazione finanziaria. Come eccepito dal ricorrente, la mancata notifica dell'atto presupposto costituisce vizio che comporta la nullità della cartella.
Inoltre, risulta fondata l'eccezione di prescrizione. I crediti tributari esposti nell'atto impugnato riguardano la tassa rifiuti (TARSU) relativa alle annualità 2008, 2009, 2011 e 2012,. Per i tributi locali, come la tassa rifiuti, si applica la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c.,. Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Pertanto, prendendo in esame l'annualità più recente (2012), il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2013 ed è spirato il 31 dicembre 2017. L'atto impugnato è stato notificato solo nel 2024 (precisamente il 27.11.2024), ben oltre il termine quinquennale.
Anche tenendo conto delle sospensioni dei termini di prescrizione e decadenza disposte in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la prescrizione del credito relativo all'anno 2012, in assenza di prova circa l'esistenza di validi atti interruttivi notificati nel quinquennio di riferimento, si era già verificata antecedentemente alla notifica della cartella nel 2024.
Da quanto esposto consegue che deve essere dichiarata l'intervenuta prescrizione delle pretese tributarie per tutti gli anni in contestazione (2008, 2009, 2011, 2012) e che l'atto impugnato deve essere annullato,.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza. Considerata la mancata costituzione di entrambe le parti resistenti e la richiesta di condanna solidale formulata dal ricorrente, sussistono i presupposti per la condanna in solido dell'Ente impositore e dell'Agente della riscossione al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata n. 295 2024 00354378 21 000.
2. Condanna l'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 300,00, oltre contributo unificato se versato, spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario Avv. Difensore_1.
Così deciso in messina il 3 febbario 2026
Il Giudice
LO TI