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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 14/05/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2678/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2678/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Dalla Parte_1 C.F._1
Cia (c.f. ); C.F._2
- parte attrice - contro
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Paltrinieri (c.f.
) e dall'Avv. Tommaso Paltrinieri (c.f. ); C.F._3 C.F._4
- parte convenuta-
Conclusioni per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito: previa qualsiasi formula e/o statuizione, In via principale: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. del GL Controparte_2 (MI), in persona del suo amministratore pro tempore, nel sinistro occorso alla IG.ra in data 11.03.2021 Parte_1 mentre si trovava all'interno del locale rifiuti del condominio;
condannare il in GL (MI), in persona del suo amministratore pro tempore, a Controparte_1 risarcire la IG.ra subiti e subendi in conseguenza del sinistro de quo e che si quantificano Parte_1 in € 44.860,43 ivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo, oltre il rimborso delle spese di avvio alla mediazione ovvero nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia. In subordine: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 2043 c.c. del in GL Controparte_1 (MI), in persona del suo amministratore pro tempore, nel sinistro occorso alla IG.ra in data 11.03.2021mentre Parte_1 si trovava nel locale rifiuti dello stabile;
condannare il , in persona del suo amministratore pro tempore, a risarcire Controparte_3 la IG.ra conseguenza del sinistro de quo e che si quantificano in € Parte_1 44.860, e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo, oltre il rimborso delle spese di avvio alla mediazione, ovvero nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, anche della procedura di mediazione, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
1 Conclusioni per parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito
- Respingere nel miglior modo ogni domanda formulata nei confronti del convenuto siccome Controparte_1 totalmente infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti.
- Con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
1.1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
a GL per sentirlo condannare, a norma dell'art. 2051 c.c., al Controparte_1 risarcimento del danno patito a seguito della caduta occorsa in data 11.03.2021 nel locale rifiuti dell'edificio a causa della pavimentazione bagnata.
Parte attrice ha rappresentato di aver sofferto danni all'integrità psicofisica nella misura del 14-15%, nonché danni emergenti consistenti nelle spese per cure mediche, quantificati in complessivi € 44.860,43, compresa la personalizzazione del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
1.2. Si è costituito in giudizio il a GL chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda attorea attesa l'omessa prova del fatto storico e del nesso di causalità tra la res oggetto di custodia e i danni conseguenti alla caduta.
1.3. All'udienza del 10.11.2023 la IG.ra si è sottoposta ad interrogatorio formale ed il G.I. ha Parte_1 escusso la testimone L'istruttoria è proseguita il 15.12.2023 con Testimone_1 l'escussione del testimone Successivamente, è stata disposta CTU medico-legale sulla Testimone_2 persona dell'attrice e il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha depositato la relazione Persona_1 peritale in data 01.06.2024.
1.5. La causa è stata trattenuta in decisione in data 27.12.2024, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Sul regime di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
ha agito in giudizio domandando la condanna del convenuto al Parte_1 CP_1 risarcimento dei danni – patrimoniali e non patrimoniali – patiti in occasione del sinistro occorso l'11.03.2021. La IG.ra ha rappresentato di essere caduta scivolando su un liquido, non Parte_1 percepibile in ragione della scarsa illuminazione, presente sul pavimento del locale rifiuti condominiale.
La fattispecie prospettata dall'attrice rientra, quindi, nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., trattandosi di danno cagionato da cose in custodia.
Giova premettere che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e prescinde da qualunque connotato di colpa del custode – e regola le ipotesi in cui una cosa abbia assunto ai fini della produzione del danno un'autonoma efficienza causale, indipendentemente dall'azione dell'uomo (“Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che C assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla se
2 di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (cfr. Cass. civ., ord. n. 27724/2018).
Pertanto, per la sua configurazione è sufficiente che l'attore dimostri la sussistenza dell'evento dannoso e del nesso di causa tra questo e la cosa in custodia, senza che rilevi la condotta del custode, né l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, dovendosi attribuire efficacia esimente esclusivamente alla prova del caso fortuito (“La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.”, così Cass. Sez. Un., ord. n. 20943/2022).
È possibile, dunque, affermare che la responsabilità sancita dall'art. 2051 c.c. sussista in virtù della mera relazione tra il custode e la cosa, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale del bene, salvo il caso fortuito. Nello specifico, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. si fonda sul rapporto intercorrente tra un bene ed il soggetto che ne è custode, intendendosi come tale colui che ha il potere
– di diritto o anche di mero fatto – di vigilanza e di controllo sulla cosa (“la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione
[…]” , così Cass. sent. n. 4279/2008).
La responsabilità, comunque, deve graduarsi in presenza di un contributo causale del danneggiato. Difatti, per consolidata giurisprudenza di legittimità, nell'accertamento della responsabilità del custode deve valutarsi l'eventuale incidenza della condotta incauta del danneggiato, che, in base a un ordine crescente di gravità, può atteggiarsi a concorso causale colposo – apprezzabile ai sensi dell'art. 1227, co. 1 c.c. – o escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode.
Nella fattispecie occorrerà, pertanto, valutare se le condizioni della pavimentazione al momento della caduta fossero di per sé fonte di pericolo, atteso che, nell'ambito della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il seguente principio di diritto: “nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (Cass. civ., sent. n. 2550/2013).
2.1. Applicando i richiamati principi al caso in esame, la domanda è fondata e merita accoglimento, avendo parte attrice provato il fatto storico, il danno e il nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento, senza che il convenuto abbia dimostrato la ricorrenza dell'esimente del caso fortuito. CP_1
Difatti, benché non vi sia stato alcun testimone oculare, le risultanze istruttorie consentono di ritenere ugualmente dimostrata la dinamica della caduta, quale evento che ha cagionato le lamentate lesioni. In particolare, le dichiarazioni testimoniali rese in giudizio da – nipote della IG.ra Testimone_2
, intervenuto in soccorso nell'immediatezza dei fatti – hanno confermato la presenza del Parte_1 liquido sul pavimento, riconosciuto nelle fotografie prodotte da parte attrice, nonché la corrispondente macchia sui vestiti della IGnora riversa a terra (“Io non l'ho vista cadere. Io sono intervenuto dopo la caduta, quando sono arrivato, ho visto mia mamma1 seduta per terra. A suolo c'era una macchia. Mia mamma aveva i vestiti bagnati da quella stessa sostanza che c'era per terra. Ricordo che i suoi abiti erano macchiati perché dovevo caricarla in macchina e temevo che potesse macchiare i sedili. […] Confermo che al suolo c'era la macchia come da foto che mi si mostra”).
Rispetto allo stato dei luoghi, il teste ha altresì confermato le condizioni di scarsa illuminazione del locale condominiale ove è avvenuto il sinistro (“Il locale non ha finestre. È illuminato ma l'illuminazione è scarsa, la luce è calda”) e concordi dichiarazioni sono state fornite dalla teste Testimone_1 all'epoca responsabile delle pulizie condominiali che il giorno dei fatti ivi si trovava in visita a dei conoscenti (“Io non ho assistito alla caduta. Quel giorno mi sono recata al Condominio per far visita a dei conoscenti e in quell'occasione ho visto la IG.ra a suo figlio;
ADR: non sono entrata nel locale rifiuti quel Parte_2 giorno, pertanto, non so nulla circa le modalità della caduta della IG.ra Ho visto la IG.ra dolorante, Parte_1 Parte_1 le ho chiesto cosa fosse successo e lei mi ha risposto che era caduta e che si era fatta male, non mi ha raccontato nulla sulla caduta. ADR: il locale rifiuti non ha finestre ma era illuminato da una lampadina a luce calda”).
Le dichiarazioni testimoniali appaiono tra di esse intrinsecamente coerenti, tali da non far emergere dubbi circa la veridicità del narrato, né sull'attendibilità dei dichiaranti. Da quanto riportato dai testi può dunque desumersi la verosimiglianza della caduta occorsa pochi istanti prima nel locale in cui la IG.ra
è stata soccorsa, documentata anche dalla fotografia prodotta, che attesta una macchia Parte_1 parzialmente asciugata, verosimilmente per effetto del contatto con gli abiti della IG.ra a Parte_1 seguito della caduta.
Quanto poi al nesso di causalità tra la caduta e il danno lamentato, il CTU ha ritenuto che la lesione sofferta sia compatibili con la caduta descritta dall'attrice (“In data 11/03/21 la IG. cadeva Parte_1 accidentalmente nel locale rifiuti del condominio in cui risiede. Riportava grave trauma distorsivo in valgo di ginocchio sx con frattura pluriframmentaria infossata dell'emipiatto tibiale esterno in p.te già affetta da esiti di protesi totale di anca omolaterale e spodilodiscartrosi lombare. Si tratta di lesività traumatica indiretta (distorsiva) compatibile con le denunciate modalità dell'evento ossia con caduta accidentale.”).
Stante, dunque, la ricostruzione del sinistro poc'anzi fornita, alla luce dell'istruttoria svolta, è possibile ritenere sussistente il nesso eziologico tra la cosa in custodia e i danni lamentati, provati dalla documentazione medica versata in atti.
Occorre a questo punto verificare se il convenuto, custode dei locali condominiali ex art. 1117 e 2051 c.c., abbia fornito la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito, cioè dell'intervento di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva che, avendo i caratteri dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa.
La responsabilità del custode nella causazione dell'evento non può essere esclusa sulla base delle contestazioni sollevate dal , che ha eccepito la piena visibilità del liquido e la conoscenza CP_1 del locale da parte della IG.ra , residente da molti anni nello stabile, circostanze che, in tesi, Parte_1 avrebbero consentito alla vittima di evitare la caduta prestando attenzione alle condizioni del pavimento.
Le eccezioni del non dimostrano la ricorrenza del caso fortuito, non potendosi ritenere le CP_1 circostanze dedotte integranti un fattore idoneo ad escludere il nesso eziologico tra la custodia del locale rifiuti e la produzione del danno, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale. Al contrario, il pavimento bagnato presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile l'evento e tra i doveri del custode deve certamente ricomprendersi la pulizia dei locali destinati ai rifiuti, per loro natura fonte di asperità e di potenziale pericolo. Quanto all'asserita adeguata luminosità del locale, trattasi di circostanza non provata all'esito dell'istruttoria, atteso che entrambi i testimoni hanno riferito che il locale rifiuti non potesse considerarsi ben illuminato.
Non risultano valorizzabili ulteriori elementi ai fini della dimostrazione dell'esimente nel caso di specie.
4 Per le esposte ragioni il Tribunale ritiene provato il verificarsi del fatto storico, il rapporto di custodia tra la res e il convenuto – circostanza, invero, mai contestata – e la derivazione causale tra la macchia liquida, la conseguente caduta e la lesione fisica lamentata e accertata dal CTU.
2.2. Nondimeno, deve ritenersi meritevole di accoglimento l'eccezione relativa al concorso di colpa della danneggiata sollevata dal Condominio.
Giova premettere che l'art. 2051 c.c. non deroga agli ordinari principi del rapporto di causalità e del concorso di cause, per cui può sussistere, accanto alla responsabilità del custode, la colpa e la responsabilità solidale di altri soggetti. In particolare, la responsabilità del custode può essere esclusa dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, assunta rispetto alla produzione del danno dalle condotte del danneggiato o di un terzo (Cass. sent. n. 11152/2023).
Nella ripartizione dell'onere probatorio, infine, l'accertamento del contributo causale della vittima all'evento dannoso “è di tipo oggettivo e va condotto alla stregua dello standard ordinario diligente dell'uomo medio, verificando se vi sia un contrasto con una regola stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza e senza che occorra un comportamento colposo soggettivamente imputabile della detta vittima.” (Cass. ord. n. 3557/2020).
La prova che il danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere, dunque, fornita dal danneggiante che pretenda di non risarcirlo, in tutto o in parte (ex multis, Cass.sent. n. 23148/2014; in termini, Cass. sent. n. 9137/2013).
2.3. Ciò premesso, nel caso di specie si ravvisa un concorso colposo della danneggiata nella verificazione dell'evento dannoso. Infatti, fermo l'onere condominiale di custodia e pulizia dei locali comuni, è ravvisabile nel comportamento della IG.ra un atteggiamento incauto, costituito dal Parte_1 non prestare adeguata attenzione alle condizioni della pavimentazione, tanto più che il locale – per stessa ammissione dell'attrice – non è mai stato adeguatamente illuminato. Alla vittima può ascriversi una responsabilità per disattenzione e per violazione del dovere generale di ragionevole cautela per evitare le prevedibili insidie del locale rifiuti dovuti alla scarsa illuminazione e alla prevedibile presenza di macchie sul pavimento (Cass. sent. n. 37059/2022). La mera circostanza che per molti anni è stato il marito della IG.ra a recarsi nel locale rifiuti non è sufficiente ad escludere il concorso di colpa, Parte_1 ma, al contrario, conferma che l'attrice avrebbe dovuto tenere una particolare attenzione recandosi in un locale a lei non del tutto noto.
Pertanto, l'evento lesivo risulta ascrivibile – ancorché in parte – anche alla condotta non sufficientemente attenta della vittima. Tali circostanze giustificano, ad avviso del Tribunale, l'applicazione dell'art. 1227, co. 1 c.c. e, considerati i parametri dettati dalla richiamata disposizione, si ritiene equo indicare nel 50% il coefficiente di corresponsabilità dell'attrice, con conseguente dimidiazione del risarcimento accordato.
2.4. Ciò premesso, occorre procedere alla quantificazione del danno patito dalla IG.ra . Parte_1
Con riferimento alla valutazione delle lesioni riportate dall'attrice, si fanno proprie le conclusioni della C.T.U. medico-legale dalle quali non vi è motivo di discostarsi in quanto immuni da vizi logici e, peraltro, non contestate dalle parti in sede di osservazioni.
Nella valutazione dei postumi della caduta devono richiamarsi le conclusioni dell'elaborato peritale, da cui si desume che la IG.ra ha subito: Parte_1
- un periodo di inabilità biologica temporanea totale di giorni 6;
- un periodo di inabilità biologica temporanea al 75% di giorni 60;
- un periodo di inabilità biologica temporanea al 50% di giorni 30;
- un periodo di inabilità biologica temporanea al 25% di giorni 30;
5 - un danno biologico permanente pari all'11,5% per “(i) Artropatia di ginocchio sx connotata da ingrossamento, dismorfismo e netto valgismo dell'articolazione, condropatia della femoro-rotulea, limitazione flessoria, cicatrici operatorie, lieve lassità mediale, dolori da carico, lieve zoppia ed accosciamento impedito e (ii) moderata ipotrofia quadricipitale ed edema di gamba e caviglia per insufficienza venosa cronica”.
L'eIGenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute (Cass. Sez. Un. n. n. 26972 e n. 26975 del 2008) trova soddisfazione nell'applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano nell'ultima versione aggiornata.
Nella fattispecie per cui è causa non sono emersi elementi a supporto di una maggiorazione della liquidazione attraverso la personalizzazione del danno, poiché non sono state allegate e provate conseguenze non ordinarie rispetto alle lesioni riportate. Com'è noto, infatti, anche il danno morale va sempre provato, ancorché per presunzioni, posto che non sussiste alcun automatismo parametrato al danno biologico patito.
Il concorso di colpa della danneggiata è pari al 50%, per cui i calcoli che seguono tengono conto delle cifre che sarebbero attribuite se non vi fosse concorso di colpa, mentre la cifra definitiva liquidata viene direttamente calcolata decurtata al 50% senza ulteriori specificazioni.
Per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta va liquidato (sulla base dei criteri stabiliti uniformemente dalla tabella prescelta) un importo di € 115,00.
La danneggiata ha subito un'invalidità temporanea assoluta di giorni 6, che va liquidata in € 690,00. Per l'invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno e va liquidata in € 7.762,50. A titolo di danno biologico per invalidità temporanea spetta quindi alla danneggiata l'importo complessivo di € 8.452,50.
Il danno biologico permanente, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento dell'incidente (73 anni) e del punto di invalidità determinato dal consulente tecnico d'ufficio pari a 11,5%, è pari ad € 20.569,50.
Ciò premesso, a titolo di danno non patrimoniale, va liquidato alla danneggiata l'importo complessivo di € 14.511,00, già decurtato del 50%.
Inoltre, il C.T.U. ha accertato che, sulla scorta della documentazione fornita, risultano documentate spese mediche e di cura congrue alle lesioni subite per complessivi € 988,19 (spese per prestazioni necessarie o utili di carattere sanitario: € 944,19; spese para-sanitarie: € 44,00).
Pertanto, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, deve essere rimborsata la somma di € 495,00, già decurtata del 50%.
Le somme complessivamente quantificate in questa sede, trattandosi di importi espressi in moneta attuale, devono essere devalutate alla data del fatto e quindi maggiorate degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza e quindi degli interessi legali dalla sentenza al saldo.
3. Sulle spese di lite
In ragione del complessivo esito della lite, le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
Le spese della CTU medico – legale devono invece essere definitivamente poste a carico integrale del
. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accerta la responsabilità ex art. 2051 c.c. di di GL per il sinistro Controparte_1 verificatosi in data 11.03.2021;
6 2) Dichiara la responsabilità concorrente al 50% di nella causazione dell'evento Parte_1 dannoso per cui è causa e condanna, per l'effetto, di GL al Controparte_1 pagamento in favore di parte attrice della somma di € 14.511,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 495,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in motivazione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite;
4) Pone definitivamente a carico di GL le spese di C.T.U. Controparte_1
Lodi, 30 aprile 2025
La Giudice dott.ssa Grazia C. Roca
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A precisazione dell'utilizzo dell'appellativo “mamma” si richiamano le dichiarazioni rese dal testimone Tes_2 a precisazione del rapporto esistente con l'attrice: “La IG.ra è mia zia, mi ha cresciuto lei quin
[...] Parte_1 fosse mia madre”
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2678/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Dalla Parte_1 C.F._1
Cia (c.f. ); C.F._2
- parte attrice - contro
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Paltrinieri (c.f.
) e dall'Avv. Tommaso Paltrinieri (c.f. ); C.F._3 C.F._4
- parte convenuta-
Conclusioni per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito: previa qualsiasi formula e/o statuizione, In via principale: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. del GL Controparte_2 (MI), in persona del suo amministratore pro tempore, nel sinistro occorso alla IG.ra in data 11.03.2021 Parte_1 mentre si trovava all'interno del locale rifiuti del condominio;
condannare il in GL (MI), in persona del suo amministratore pro tempore, a Controparte_1 risarcire la IG.ra subiti e subendi in conseguenza del sinistro de quo e che si quantificano Parte_1 in € 44.860,43 ivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo, oltre il rimborso delle spese di avvio alla mediazione ovvero nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia. In subordine: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 2043 c.c. del in GL Controparte_1 (MI), in persona del suo amministratore pro tempore, nel sinistro occorso alla IG.ra in data 11.03.2021mentre Parte_1 si trovava nel locale rifiuti dello stabile;
condannare il , in persona del suo amministratore pro tempore, a risarcire Controparte_3 la IG.ra conseguenza del sinistro de quo e che si quantificano in € Parte_1 44.860, e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo, oltre il rimborso delle spese di avvio alla mediazione, ovvero nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, anche della procedura di mediazione, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
1 Conclusioni per parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito
- Respingere nel miglior modo ogni domanda formulata nei confronti del convenuto siccome Controparte_1 totalmente infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti.
- Con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
1.1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
a GL per sentirlo condannare, a norma dell'art. 2051 c.c., al Controparte_1 risarcimento del danno patito a seguito della caduta occorsa in data 11.03.2021 nel locale rifiuti dell'edificio a causa della pavimentazione bagnata.
Parte attrice ha rappresentato di aver sofferto danni all'integrità psicofisica nella misura del 14-15%, nonché danni emergenti consistenti nelle spese per cure mediche, quantificati in complessivi € 44.860,43, compresa la personalizzazione del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
1.2. Si è costituito in giudizio il a GL chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda attorea attesa l'omessa prova del fatto storico e del nesso di causalità tra la res oggetto di custodia e i danni conseguenti alla caduta.
1.3. All'udienza del 10.11.2023 la IG.ra si è sottoposta ad interrogatorio formale ed il G.I. ha Parte_1 escusso la testimone L'istruttoria è proseguita il 15.12.2023 con Testimone_1 l'escussione del testimone Successivamente, è stata disposta CTU medico-legale sulla Testimone_2 persona dell'attrice e il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha depositato la relazione Persona_1 peritale in data 01.06.2024.
1.5. La causa è stata trattenuta in decisione in data 27.12.2024, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Sul regime di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
ha agito in giudizio domandando la condanna del convenuto al Parte_1 CP_1 risarcimento dei danni – patrimoniali e non patrimoniali – patiti in occasione del sinistro occorso l'11.03.2021. La IG.ra ha rappresentato di essere caduta scivolando su un liquido, non Parte_1 percepibile in ragione della scarsa illuminazione, presente sul pavimento del locale rifiuti condominiale.
La fattispecie prospettata dall'attrice rientra, quindi, nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., trattandosi di danno cagionato da cose in custodia.
Giova premettere che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e prescinde da qualunque connotato di colpa del custode – e regola le ipotesi in cui una cosa abbia assunto ai fini della produzione del danno un'autonoma efficienza causale, indipendentemente dall'azione dell'uomo (“Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che C assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla se
2 di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (cfr. Cass. civ., ord. n. 27724/2018).
Pertanto, per la sua configurazione è sufficiente che l'attore dimostri la sussistenza dell'evento dannoso e del nesso di causa tra questo e la cosa in custodia, senza che rilevi la condotta del custode, né l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, dovendosi attribuire efficacia esimente esclusivamente alla prova del caso fortuito (“La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.”, così Cass. Sez. Un., ord. n. 20943/2022).
È possibile, dunque, affermare che la responsabilità sancita dall'art. 2051 c.c. sussista in virtù della mera relazione tra il custode e la cosa, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale del bene, salvo il caso fortuito. Nello specifico, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. si fonda sul rapporto intercorrente tra un bene ed il soggetto che ne è custode, intendendosi come tale colui che ha il potere
– di diritto o anche di mero fatto – di vigilanza e di controllo sulla cosa (“la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione
[…]” , così Cass. sent. n. 4279/2008).
La responsabilità, comunque, deve graduarsi in presenza di un contributo causale del danneggiato. Difatti, per consolidata giurisprudenza di legittimità, nell'accertamento della responsabilità del custode deve valutarsi l'eventuale incidenza della condotta incauta del danneggiato, che, in base a un ordine crescente di gravità, può atteggiarsi a concorso causale colposo – apprezzabile ai sensi dell'art. 1227, co. 1 c.c. – o escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode.
Nella fattispecie occorrerà, pertanto, valutare se le condizioni della pavimentazione al momento della caduta fossero di per sé fonte di pericolo, atteso che, nell'ambito della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il seguente principio di diritto: “nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (Cass. civ., sent. n. 2550/2013).
2.1. Applicando i richiamati principi al caso in esame, la domanda è fondata e merita accoglimento, avendo parte attrice provato il fatto storico, il danno e il nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento, senza che il convenuto abbia dimostrato la ricorrenza dell'esimente del caso fortuito. CP_1
Difatti, benché non vi sia stato alcun testimone oculare, le risultanze istruttorie consentono di ritenere ugualmente dimostrata la dinamica della caduta, quale evento che ha cagionato le lamentate lesioni. In particolare, le dichiarazioni testimoniali rese in giudizio da – nipote della IG.ra Testimone_2
, intervenuto in soccorso nell'immediatezza dei fatti – hanno confermato la presenza del Parte_1 liquido sul pavimento, riconosciuto nelle fotografie prodotte da parte attrice, nonché la corrispondente macchia sui vestiti della IGnora riversa a terra (“Io non l'ho vista cadere. Io sono intervenuto dopo la caduta, quando sono arrivato, ho visto mia mamma1 seduta per terra. A suolo c'era una macchia. Mia mamma aveva i vestiti bagnati da quella stessa sostanza che c'era per terra. Ricordo che i suoi abiti erano macchiati perché dovevo caricarla in macchina e temevo che potesse macchiare i sedili. […] Confermo che al suolo c'era la macchia come da foto che mi si mostra”).
Rispetto allo stato dei luoghi, il teste ha altresì confermato le condizioni di scarsa illuminazione del locale condominiale ove è avvenuto il sinistro (“Il locale non ha finestre. È illuminato ma l'illuminazione è scarsa, la luce è calda”) e concordi dichiarazioni sono state fornite dalla teste Testimone_1 all'epoca responsabile delle pulizie condominiali che il giorno dei fatti ivi si trovava in visita a dei conoscenti (“Io non ho assistito alla caduta. Quel giorno mi sono recata al Condominio per far visita a dei conoscenti e in quell'occasione ho visto la IG.ra a suo figlio;
ADR: non sono entrata nel locale rifiuti quel Parte_2 giorno, pertanto, non so nulla circa le modalità della caduta della IG.ra Ho visto la IG.ra dolorante, Parte_1 Parte_1 le ho chiesto cosa fosse successo e lei mi ha risposto che era caduta e che si era fatta male, non mi ha raccontato nulla sulla caduta. ADR: il locale rifiuti non ha finestre ma era illuminato da una lampadina a luce calda”).
Le dichiarazioni testimoniali appaiono tra di esse intrinsecamente coerenti, tali da non far emergere dubbi circa la veridicità del narrato, né sull'attendibilità dei dichiaranti. Da quanto riportato dai testi può dunque desumersi la verosimiglianza della caduta occorsa pochi istanti prima nel locale in cui la IG.ra
è stata soccorsa, documentata anche dalla fotografia prodotta, che attesta una macchia Parte_1 parzialmente asciugata, verosimilmente per effetto del contatto con gli abiti della IG.ra a Parte_1 seguito della caduta.
Quanto poi al nesso di causalità tra la caduta e il danno lamentato, il CTU ha ritenuto che la lesione sofferta sia compatibili con la caduta descritta dall'attrice (“In data 11/03/21 la IG. cadeva Parte_1 accidentalmente nel locale rifiuti del condominio in cui risiede. Riportava grave trauma distorsivo in valgo di ginocchio sx con frattura pluriframmentaria infossata dell'emipiatto tibiale esterno in p.te già affetta da esiti di protesi totale di anca omolaterale e spodilodiscartrosi lombare. Si tratta di lesività traumatica indiretta (distorsiva) compatibile con le denunciate modalità dell'evento ossia con caduta accidentale.”).
Stante, dunque, la ricostruzione del sinistro poc'anzi fornita, alla luce dell'istruttoria svolta, è possibile ritenere sussistente il nesso eziologico tra la cosa in custodia e i danni lamentati, provati dalla documentazione medica versata in atti.
Occorre a questo punto verificare se il convenuto, custode dei locali condominiali ex art. 1117 e 2051 c.c., abbia fornito la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito, cioè dell'intervento di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva che, avendo i caratteri dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa.
La responsabilità del custode nella causazione dell'evento non può essere esclusa sulla base delle contestazioni sollevate dal , che ha eccepito la piena visibilità del liquido e la conoscenza CP_1 del locale da parte della IG.ra , residente da molti anni nello stabile, circostanze che, in tesi, Parte_1 avrebbero consentito alla vittima di evitare la caduta prestando attenzione alle condizioni del pavimento.
Le eccezioni del non dimostrano la ricorrenza del caso fortuito, non potendosi ritenere le CP_1 circostanze dedotte integranti un fattore idoneo ad escludere il nesso eziologico tra la custodia del locale rifiuti e la produzione del danno, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale. Al contrario, il pavimento bagnato presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile l'evento e tra i doveri del custode deve certamente ricomprendersi la pulizia dei locali destinati ai rifiuti, per loro natura fonte di asperità e di potenziale pericolo. Quanto all'asserita adeguata luminosità del locale, trattasi di circostanza non provata all'esito dell'istruttoria, atteso che entrambi i testimoni hanno riferito che il locale rifiuti non potesse considerarsi ben illuminato.
Non risultano valorizzabili ulteriori elementi ai fini della dimostrazione dell'esimente nel caso di specie.
4 Per le esposte ragioni il Tribunale ritiene provato il verificarsi del fatto storico, il rapporto di custodia tra la res e il convenuto – circostanza, invero, mai contestata – e la derivazione causale tra la macchia liquida, la conseguente caduta e la lesione fisica lamentata e accertata dal CTU.
2.2. Nondimeno, deve ritenersi meritevole di accoglimento l'eccezione relativa al concorso di colpa della danneggiata sollevata dal Condominio.
Giova premettere che l'art. 2051 c.c. non deroga agli ordinari principi del rapporto di causalità e del concorso di cause, per cui può sussistere, accanto alla responsabilità del custode, la colpa e la responsabilità solidale di altri soggetti. In particolare, la responsabilità del custode può essere esclusa dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, assunta rispetto alla produzione del danno dalle condotte del danneggiato o di un terzo (Cass. sent. n. 11152/2023).
Nella ripartizione dell'onere probatorio, infine, l'accertamento del contributo causale della vittima all'evento dannoso “è di tipo oggettivo e va condotto alla stregua dello standard ordinario diligente dell'uomo medio, verificando se vi sia un contrasto con una regola stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza e senza che occorra un comportamento colposo soggettivamente imputabile della detta vittima.” (Cass. ord. n. 3557/2020).
La prova che il danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere, dunque, fornita dal danneggiante che pretenda di non risarcirlo, in tutto o in parte (ex multis, Cass.sent. n. 23148/2014; in termini, Cass. sent. n. 9137/2013).
2.3. Ciò premesso, nel caso di specie si ravvisa un concorso colposo della danneggiata nella verificazione dell'evento dannoso. Infatti, fermo l'onere condominiale di custodia e pulizia dei locali comuni, è ravvisabile nel comportamento della IG.ra un atteggiamento incauto, costituito dal Parte_1 non prestare adeguata attenzione alle condizioni della pavimentazione, tanto più che il locale – per stessa ammissione dell'attrice – non è mai stato adeguatamente illuminato. Alla vittima può ascriversi una responsabilità per disattenzione e per violazione del dovere generale di ragionevole cautela per evitare le prevedibili insidie del locale rifiuti dovuti alla scarsa illuminazione e alla prevedibile presenza di macchie sul pavimento (Cass. sent. n. 37059/2022). La mera circostanza che per molti anni è stato il marito della IG.ra a recarsi nel locale rifiuti non è sufficiente ad escludere il concorso di colpa, Parte_1 ma, al contrario, conferma che l'attrice avrebbe dovuto tenere una particolare attenzione recandosi in un locale a lei non del tutto noto.
Pertanto, l'evento lesivo risulta ascrivibile – ancorché in parte – anche alla condotta non sufficientemente attenta della vittima. Tali circostanze giustificano, ad avviso del Tribunale, l'applicazione dell'art. 1227, co. 1 c.c. e, considerati i parametri dettati dalla richiamata disposizione, si ritiene equo indicare nel 50% il coefficiente di corresponsabilità dell'attrice, con conseguente dimidiazione del risarcimento accordato.
2.4. Ciò premesso, occorre procedere alla quantificazione del danno patito dalla IG.ra . Parte_1
Con riferimento alla valutazione delle lesioni riportate dall'attrice, si fanno proprie le conclusioni della C.T.U. medico-legale dalle quali non vi è motivo di discostarsi in quanto immuni da vizi logici e, peraltro, non contestate dalle parti in sede di osservazioni.
Nella valutazione dei postumi della caduta devono richiamarsi le conclusioni dell'elaborato peritale, da cui si desume che la IG.ra ha subito: Parte_1
- un periodo di inabilità biologica temporanea totale di giorni 6;
- un periodo di inabilità biologica temporanea al 75% di giorni 60;
- un periodo di inabilità biologica temporanea al 50% di giorni 30;
- un periodo di inabilità biologica temporanea al 25% di giorni 30;
5 - un danno biologico permanente pari all'11,5% per “(i) Artropatia di ginocchio sx connotata da ingrossamento, dismorfismo e netto valgismo dell'articolazione, condropatia della femoro-rotulea, limitazione flessoria, cicatrici operatorie, lieve lassità mediale, dolori da carico, lieve zoppia ed accosciamento impedito e (ii) moderata ipotrofia quadricipitale ed edema di gamba e caviglia per insufficienza venosa cronica”.
L'eIGenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute (Cass. Sez. Un. n. n. 26972 e n. 26975 del 2008) trova soddisfazione nell'applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano nell'ultima versione aggiornata.
Nella fattispecie per cui è causa non sono emersi elementi a supporto di una maggiorazione della liquidazione attraverso la personalizzazione del danno, poiché non sono state allegate e provate conseguenze non ordinarie rispetto alle lesioni riportate. Com'è noto, infatti, anche il danno morale va sempre provato, ancorché per presunzioni, posto che non sussiste alcun automatismo parametrato al danno biologico patito.
Il concorso di colpa della danneggiata è pari al 50%, per cui i calcoli che seguono tengono conto delle cifre che sarebbero attribuite se non vi fosse concorso di colpa, mentre la cifra definitiva liquidata viene direttamente calcolata decurtata al 50% senza ulteriori specificazioni.
Per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta va liquidato (sulla base dei criteri stabiliti uniformemente dalla tabella prescelta) un importo di € 115,00.
La danneggiata ha subito un'invalidità temporanea assoluta di giorni 6, che va liquidata in € 690,00. Per l'invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno e va liquidata in € 7.762,50. A titolo di danno biologico per invalidità temporanea spetta quindi alla danneggiata l'importo complessivo di € 8.452,50.
Il danno biologico permanente, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento dell'incidente (73 anni) e del punto di invalidità determinato dal consulente tecnico d'ufficio pari a 11,5%, è pari ad € 20.569,50.
Ciò premesso, a titolo di danno non patrimoniale, va liquidato alla danneggiata l'importo complessivo di € 14.511,00, già decurtato del 50%.
Inoltre, il C.T.U. ha accertato che, sulla scorta della documentazione fornita, risultano documentate spese mediche e di cura congrue alle lesioni subite per complessivi € 988,19 (spese per prestazioni necessarie o utili di carattere sanitario: € 944,19; spese para-sanitarie: € 44,00).
Pertanto, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, deve essere rimborsata la somma di € 495,00, già decurtata del 50%.
Le somme complessivamente quantificate in questa sede, trattandosi di importi espressi in moneta attuale, devono essere devalutate alla data del fatto e quindi maggiorate degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza e quindi degli interessi legali dalla sentenza al saldo.
3. Sulle spese di lite
In ragione del complessivo esito della lite, le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
Le spese della CTU medico – legale devono invece essere definitivamente poste a carico integrale del
. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accerta la responsabilità ex art. 2051 c.c. di di GL per il sinistro Controparte_1 verificatosi in data 11.03.2021;
6 2) Dichiara la responsabilità concorrente al 50% di nella causazione dell'evento Parte_1 dannoso per cui è causa e condanna, per l'effetto, di GL al Controparte_1 pagamento in favore di parte attrice della somma di € 14.511,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 495,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in motivazione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite;
4) Pone definitivamente a carico di GL le spese di C.T.U. Controparte_1
Lodi, 30 aprile 2025
La Giudice dott.ssa Grazia C. Roca
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A precisazione dell'utilizzo dell'appellativo “mamma” si richiamano le dichiarazioni rese dal testimone Tes_2 a precisazione del rapporto esistente con l'attrice: “La IG.ra è mia zia, mi ha cresciuto lei quin
[...] Parte_1 fosse mia madre”
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