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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/06/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1617/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 1617/2021 R.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 26.03.2025, con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nato in [...] l'[...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Formia (LT) alla via R. Paone n.15 – Colle Arvito -, presso lo studio dell'Avv. D'AURIA ANNA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in VIA FONTANELLE n.227 SANTI COSMA E DAMIANO, presso lo studio dell'Avv. SANGERMANO ANGELA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono riportandosi ai rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.05.2021, Parte_1 chiedeva che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23/10/2004 con , deducendo che Controparte_1 dall'unione nasceva la figlia nata a [...] il [...], che i coniugi Persona_1 si erano separati consensualmente, come da provvedimento di omologa del Tribunale di
Cassino del 18.06.2020 n. 14009/2020, che la convivenza non era stata ripresa a far data dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) confermare, relativamente alla casa coniugale, i provvedimenti assunti con verbale di conciliazione in sede di separazione, omologato con decreto
14009/2020 del 18.06.2020; 3) ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della minore da euro 500,00 ad euro 300,00; 4) confermare le modalità concordemente accettate dai coniugi nel verbale di conciliazione relativamente alle spese ordinarie e straordinarie in favore della minore;
5) la nomina di un CTU esperto per una valutazione dell'idoneità genitoriale degli ex coniugi.
Costituendosi in giudizio, si associava alla Controparte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, opponendosi alla richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento, chiedendo la conferma delle condizioni di cui all'omologato accordo di separazione e la nomina di un CTU per una valutazione delle capacità genitoriali del Sig. . Parte_1
All'esito della comparizione delle parti del 16.12.2021, il giudice delegato alle funzioni presidenziali in parziale modifica delle condizioni di separazione consensuale
2 riduceva da euro 500,00 ad euro 400,00 il contributo mensile a carico del Sig. Parte_1
a titolo di mantenimento della figlia, oltre rivalutazione ISTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie, respingendo ogni diversa istanza e rimetteva le parti avanti al G.I., concedendo i termini per le memorie integrative e successivamente per quelle istruttorie.
La causa era istruita documentalmente.
All'udienza cartolare del 26.03.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Nel merito, il Collegio ritiene, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio fondata e deve essere accolta in quanto:
-questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi con provvedimento del 18.06.2020 n. 14009/2020;
-al momento della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio erano trascorsi più di dodici mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
-è pacifico che non vi è stata interruzione della separazione;
-il tempo trascorso dall'inizio della separazione e la volontà manifestata dalle parti nel presente procedimento consentono di escludere che sussista la possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87 e succ. mod.) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve conseguentemente ordinarsi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere, allorquando la sentenza sarà passata in giudicato, alle annotazioni e incombenze di rito.
Quanto all'affidamento dei figli minori, si osserva quanto segue.
Come noto, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a
3 dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass.
26587/2009; Cass. n. 16593/2008). Infatti, in linea generale, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilendo a quali di essi i figli sono affidati, nonché determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Sul punto la Suprema Corte ha più volte osservato che “l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n. 1777 del 08/02/2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n. 5108 del 29/03/2012). Ciò posto, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr.
Cass. civ. sez. I, 6.07.2022, n.21425; Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n. 14728 del 2016;
Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n. 14480 del 2006).
4 Nel caso di specie alla luce di quanto esposto, reputa il Collegio che possa essere confermato l'affidamento della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
quanto alla regolamentazione del diritto di visita paterno, esso potrà essere esercitato in modo flessibile considerando l'età della minore. In particolare il padre potrà vedere la figlia ogni volta che vorrà e comunque almeno 2 volte a settimana (martedì e venerdì) compatibilmente con gli impegni di lavoro dello Per_ stesso, dalle ore 16:00 alle 21:00; Durante il periodo estivo trascorrerà almeno 15 giorni anche non consecutivi con il padre compatibilmente con il periodo feriale del signor che sarà comunicato entro il mese di Giugno alla signora Parte_1
La minore trascorrerà con il padre, a settimane alterne, un fine settimana, dalle CP_1
Per_ ore 9:00 del Sabato fino alle 21.00 della Domenica;
In caso di malattia di durante i giorni stabiliti per il padre, quest'ultimo potrà farle visita presso la casa materna, previo accordo telefonico;
Nei giorni di visita del padre, salvo diverso accordo tra i coniugi, la minore sarà prelevata presso la casa materna e ivi sarà riaccompagnata;
I giorni di Per_ Natale e di Pasqua verranno trascorsi da alternativamente con uno dei genitori, ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro.
Quanto alle questioni economiche, come noto, ai fini della determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. 10 luglio 2013, n.
17089; cfr. Cass. 1 marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI, 16.09.2020, n.19299).
Nel caso di specie, deve premettersi che in sede di separazione veniva stabilito a carico del Sig. un obbligo di versamento di euro 500,00 a titolo di contributo Parte_1 per il mantenimento della figlia, considerando la situazione economica della madre, importo ridotto ad euro 400,00 in sede presidenziale, oltre rivalutazione istat e 50% delle spese straordinarie.
5 Attualmente il ricorrente risulta assunto presso la Geberit Ceramica S.p.a. con un salario di circa 1400,00 euro mensili, la resistente, che in sede di separazione risultava inoccupata, ha riferito di essere assunta con contratto part- time presso la società
Ecocleaning S.r.l. con uno stipendio di circo 800,00 euro, al mese, ed è onerata del versamento di € 442,00 per il canone di locazione della casa dove vive con la figlia.
Ricostruita in tali termini la situazione patrimoniale delle parti, tenuto conto del miglioramento della condizione economica della Sig.ra reputa il Collegio che CP_1 vada confermato il provvedimento provvisorio adottato con ordinanza del 16.12.2021, ponendo a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore per l'importo mensile di €
400,00, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Cassino.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il 10.05.2021 da , nei Parte_1 confronti di , con l'intervento del Pubblico Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Formia (LT) in data 23/10/2004, fra
, nato in [...] il [...], e Parte_1
, nata in [...] il [...], Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Formia (LT) dell'anno 2004, al n. 95, parte II, serie A;
2) conferma l'affidamento della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, e la disciplina del diritto di visita paterno, come in parte motiva;
6 3) conferma l'ordinanza presidenziale del 16.12.2021 con riferimento all'obbligo a carico del Sig. di versamento dell'importo di euro 400,00 a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia minore, oltre rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4) manda la cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Formia
(LT), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, 25/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 1617/2021 R.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 26.03.2025, con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nato in [...] l'[...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Formia (LT) alla via R. Paone n.15 – Colle Arvito -, presso lo studio dell'Avv. D'AURIA ANNA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in VIA FONTANELLE n.227 SANTI COSMA E DAMIANO, presso lo studio dell'Avv. SANGERMANO ANGELA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono riportandosi ai rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.05.2021, Parte_1 chiedeva che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23/10/2004 con , deducendo che Controparte_1 dall'unione nasceva la figlia nata a [...] il [...], che i coniugi Persona_1 si erano separati consensualmente, come da provvedimento di omologa del Tribunale di
Cassino del 18.06.2020 n. 14009/2020, che la convivenza non era stata ripresa a far data dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) confermare, relativamente alla casa coniugale, i provvedimenti assunti con verbale di conciliazione in sede di separazione, omologato con decreto
14009/2020 del 18.06.2020; 3) ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della minore da euro 500,00 ad euro 300,00; 4) confermare le modalità concordemente accettate dai coniugi nel verbale di conciliazione relativamente alle spese ordinarie e straordinarie in favore della minore;
5) la nomina di un CTU esperto per una valutazione dell'idoneità genitoriale degli ex coniugi.
Costituendosi in giudizio, si associava alla Controparte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, opponendosi alla richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento, chiedendo la conferma delle condizioni di cui all'omologato accordo di separazione e la nomina di un CTU per una valutazione delle capacità genitoriali del Sig. . Parte_1
All'esito della comparizione delle parti del 16.12.2021, il giudice delegato alle funzioni presidenziali in parziale modifica delle condizioni di separazione consensuale
2 riduceva da euro 500,00 ad euro 400,00 il contributo mensile a carico del Sig. Parte_1
a titolo di mantenimento della figlia, oltre rivalutazione ISTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie, respingendo ogni diversa istanza e rimetteva le parti avanti al G.I., concedendo i termini per le memorie integrative e successivamente per quelle istruttorie.
La causa era istruita documentalmente.
All'udienza cartolare del 26.03.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Nel merito, il Collegio ritiene, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio fondata e deve essere accolta in quanto:
-questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi con provvedimento del 18.06.2020 n. 14009/2020;
-al momento della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio erano trascorsi più di dodici mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
-è pacifico che non vi è stata interruzione della separazione;
-il tempo trascorso dall'inizio della separazione e la volontà manifestata dalle parti nel presente procedimento consentono di escludere che sussista la possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87 e succ. mod.) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve conseguentemente ordinarsi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere, allorquando la sentenza sarà passata in giudicato, alle annotazioni e incombenze di rito.
Quanto all'affidamento dei figli minori, si osserva quanto segue.
Come noto, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a
3 dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass.
26587/2009; Cass. n. 16593/2008). Infatti, in linea generale, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilendo a quali di essi i figli sono affidati, nonché determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Sul punto la Suprema Corte ha più volte osservato che “l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n. 1777 del 08/02/2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n. 5108 del 29/03/2012). Ciò posto, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr.
Cass. civ. sez. I, 6.07.2022, n.21425; Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n. 14728 del 2016;
Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n. 14480 del 2006).
4 Nel caso di specie alla luce di quanto esposto, reputa il Collegio che possa essere confermato l'affidamento della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
quanto alla regolamentazione del diritto di visita paterno, esso potrà essere esercitato in modo flessibile considerando l'età della minore. In particolare il padre potrà vedere la figlia ogni volta che vorrà e comunque almeno 2 volte a settimana (martedì e venerdì) compatibilmente con gli impegni di lavoro dello Per_ stesso, dalle ore 16:00 alle 21:00; Durante il periodo estivo trascorrerà almeno 15 giorni anche non consecutivi con il padre compatibilmente con il periodo feriale del signor che sarà comunicato entro il mese di Giugno alla signora Parte_1
La minore trascorrerà con il padre, a settimane alterne, un fine settimana, dalle CP_1
Per_ ore 9:00 del Sabato fino alle 21.00 della Domenica;
In caso di malattia di durante i giorni stabiliti per il padre, quest'ultimo potrà farle visita presso la casa materna, previo accordo telefonico;
Nei giorni di visita del padre, salvo diverso accordo tra i coniugi, la minore sarà prelevata presso la casa materna e ivi sarà riaccompagnata;
I giorni di Per_ Natale e di Pasqua verranno trascorsi da alternativamente con uno dei genitori, ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro.
Quanto alle questioni economiche, come noto, ai fini della determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. 10 luglio 2013, n.
17089; cfr. Cass. 1 marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI, 16.09.2020, n.19299).
Nel caso di specie, deve premettersi che in sede di separazione veniva stabilito a carico del Sig. un obbligo di versamento di euro 500,00 a titolo di contributo Parte_1 per il mantenimento della figlia, considerando la situazione economica della madre, importo ridotto ad euro 400,00 in sede presidenziale, oltre rivalutazione istat e 50% delle spese straordinarie.
5 Attualmente il ricorrente risulta assunto presso la Geberit Ceramica S.p.a. con un salario di circa 1400,00 euro mensili, la resistente, che in sede di separazione risultava inoccupata, ha riferito di essere assunta con contratto part- time presso la società
Ecocleaning S.r.l. con uno stipendio di circo 800,00 euro, al mese, ed è onerata del versamento di € 442,00 per il canone di locazione della casa dove vive con la figlia.
Ricostruita in tali termini la situazione patrimoniale delle parti, tenuto conto del miglioramento della condizione economica della Sig.ra reputa il Collegio che CP_1 vada confermato il provvedimento provvisorio adottato con ordinanza del 16.12.2021, ponendo a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore per l'importo mensile di €
400,00, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Cassino.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il 10.05.2021 da , nei Parte_1 confronti di , con l'intervento del Pubblico Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Formia (LT) in data 23/10/2004, fra
, nato in [...] il [...], e Parte_1
, nata in [...] il [...], Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Formia (LT) dell'anno 2004, al n. 95, parte II, serie A;
2) conferma l'affidamento della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, e la disciplina del diritto di visita paterno, come in parte motiva;
6 3) conferma l'ordinanza presidenziale del 16.12.2021 con riferimento all'obbligo a carico del Sig. di versamento dell'importo di euro 400,00 a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia minore, oltre rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4) manda la cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Formia
(LT), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, 25/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
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