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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 07/11/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Brindisi, sezione unica civile, in composizione collegiale in persona dei giudici: dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente dr. Valdimiro LO Giudice est. dr.ssa Roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 3307/2023 R.G.A.C., vertente
TRA
(cod. fisc.: ), difesa dall'Avv. Marco MASI;
Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
CONTRO
(cod. fisc.: ), difeso dall'Avv. Franecsco CAFORIO;
Controparte_1 C.F._2
- resistente –
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
- interventore ex lege -
Oggetto del giudizio: Divorzio contenzioso - Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in data 30/04/2025 per l'udienza con modalità telematiche mediante trattazione scritta del 05/05/2025, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/11/2023 ha premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1 FR AN in data 29/09/2016 con , dalla cui unione erano nati Controparte_1 i figli e (mentre è nato da una precedente relazione), e Persona_1 Persona_2 Persona_3 che con decreto del 22/11/2022 era stata omologata la separazione personale dal predetto coniuge. Ciò premesso, ha adito questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio anzidetto alle condizioni esposte in ricorso.
Costituitosi in giudizio concordava sulla declaratoria di divorzio avanzata dalla Controparte_1 coniuge, ma alle diverse condizioni proposte nella propria comparsa di costituzione e risposta, con contestuale istanza di assunzione di provvedimenti urgenti nell'interesse dei minori.
All'udienza con trattazione scritta del 05/05/2025, con nota congiunta del 30/04/2025 le parti chiedevano la trasformazione della procedura giudiziale e la relativa definizione in via consensuale alle condizioni già concordate a verbale dell'udienza del 20/03/2025 dinanzi al precedente istruttore.
Ciò premesso, la domanda congiunta di divorzio è fondata e meritevole d'accoglimento.
Risulta, infatti, provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione pronunziata con decreto di omologa n. 22102/2022 di cron. del 22/11/2022.
È incontestato poi che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Nel caso di specie ricorre, quindi, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/1970, così come modificato dall'art. 5 della Legge n. 74/1987, nonché dall'art. 1 della Legge n. 55/2015. Del resto, viste le
1 risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno concordemente regolato le questioni accessorie al divorzio secondo le condizioni pattuite nell'allegato al verbale dell'udienza del 20/03/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. La non contrarietà di tali pattuizioni alla legge e agli itneressi della prole impone, pertanto, al collegio di recepirle in questa sede, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, nella prefata composizione, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe richiamato, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 29/09/2016 in FR AN da
, nata in [...] il [...], e da Parte_1 CP_1
, nato in [...] il [...], trascritto negli atti dello stato civile
[...] del Comune di FR AN dell'anno 2016, p.1, al numero 29.
b) DISPONE che le quesitoni accessorie al divorzio siano disciplinate secondo le condizioni allegate al verbale dell'udienza del 20/03/2025, che si riportano in calce alla presente sentenza.
c) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
d) COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il Presidente
dr.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice rel.
Dr. MI LO
Provvedimento redatto con la collaborazione della dr.ssa Marilena Putignano, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
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