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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/07/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 25.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado n. 1052/2023 R.G. e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Bonomo ed ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera n. 1217/2023 del
6.06.2023 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa
Ricorrente
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore
Resistente contumace
E nei confronti di
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivano Marcedone
Controinteressato
OGGETTO: lavoro subordinato privato e differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, esponeva: - di aver prestato la propria Parte_1
attività lavorativa alle dipendenze della , in regime di Controparte_1
subordinazione ma senza regolare contratto, ininterrottamente dal 10.09.2022 al
13.012.2022, con mansioni di cuoca presso il ristorante pizzeria denominato “U Pitittu”, sito in Floridia (Sr), piazza Einaudi n.2; - di aver osservato un orario lavorativo, dal martedì alla domenica, dalle ore 16.30 alle 24.00; - che, per l'intero periodo di lavoro, aveva percepito solo € 450,00 a titolo di acconto sulle maggiori somme spettanti, non aveva mai goduto delle ferie spettanti né dei R.O.L. e che non aveva percepito né i ratei di tredicesima e
1 quattordicesima mensilità nè il dovuto TFR;
- che nell'intercorso rapporto di lavoro ricorrevano tutti gli elementi e gli indici della subordinazione, tra cui: 1) continuità dell'attività prestata;
2) osservanza di un orario e sede di lavoro predeterminati e fissi;
3) osservanza di precisi ordini ed indicazioni sul lavoro da svolgere impartiti da
[...]
e ; 4) corresponsione di una retribuzione fissa mensile, sebbene la CP_1 Per_1
ricorrente nel corso di tutto il periodo lavorativo avesse percepito solo acconti sulla retribuzione per € 450,00; 5) totale impossibilità per la ricorrente, nel corso di tutto il periodo lavorativo, di farsi sostituire da parte di altre persone nella esecuzione dell'attività lavorativa prestata;
6) sottoposizione a potere organizzativo e gerarchico del lavoratore da parte del datore di lavoro, rectius la eterodirezione del proprio lavoro;
- che, in virtù della corretta attribuzione del livello V del C.C.N.L., Pubblici Servizi Ristorazione e Turismo, così come elaborato nella perizia contabile allegata al ricorso, la ricorrente aveva diritto a percepire € 4.105,75 per retribuzione ordinaria, € 365,58 per ratei XIII ed € 365,58 per ratei
XIV mensilità, € 365,58 a titolo di indennità sostitutiva per le ferie non godute, € 255,00 a titolo di R.O.L., € 391,62 a titolo di TFR, oltre € 751,54 per n. 68 ore di lavoro straordinario lavorato, per un totale complessivo pari a € 6.600,65, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, oltre regolarizzazione contributiva e previdenziale.
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di: 1) “Ritenere e dichiarare che la signora dal 10 settembre 2022 al 13 dicembre 2022 ha Parte_1
prestato ininterrottamente e a tempo pieno la propria attività lavorativa alle dipendenze della C.F. con sede in Floridia (SR) Piazza Controparte_1 P.IVA_1
Einaudi n 2 con le mansioni di cuoca inquadrabili al livello V del c.c.n.l. Pubblici esercizi”;
2) “Ritenere e dichiarare che la ricorrente nel corso di tutto il periodo lavorativo ha prestato attività lavorativa subordinato a tempo pieno”; 3) “Ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto di percepire, per le causali in premessa indicate e narrate, la somma di
€ 6.600,65 o di quella maggiore o minore che verrà determinata dalla previa eventuale
CTU che il Giudice vorrà nominare a titolo di differenze retributive, ferie non godute e TFR,
e per quanto dettagliatamente esposto in ricorso e nei conteggi analitici allegati e costituenti parte integrante del presente atto;
”; 4) “Condannare la Controparte_1
C.F. con sede in Floridia (SR) Piazza Einaudi n 2 , in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma sopra indicata o a quella maggiore o minore come sopra determinata oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla maturazione all'effettivo soddisfo”; 5) “Condannare la società resistente al
2 versamento, presso l'istituto Nazionale della Previdenza Sociale competente, dei contributi previdenziali ed assistenziali evasi a fronte dell'intercorso rapporto di lavoro”.
La di regolarmente evocata in giudizio non si costituiva e. CP_1 Controparte_1 all'udienza del 15.11.2023, ne veniva dichiarata la contumacia.
Alla medesima udienza veniva autorizzata la chiamata in causa dell' , nella qualità di CP_2
litisconsorte necessario sulla domanda di regolarizzazione contributiva e previdenziale della ricorrente.
L' (in persona del Presidente pro tempore) si costituiva in giudizio, non contestava il CP_2
ricorso e chiedeva, accertate le pretese della ricorrente, condannarsi la datrice di lavoro alla regolarizzazione contributiva e previdenziale a favore della lavoratrice , nei Parte_1
limiti della prescrizione eventualmente maturata.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, escussi i testimoni ammessi, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 25.06.2025.
*******
Preliminarmente, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, va rilevato che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dal 1° gennaio
2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Nel merito, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento della sussistenza o meno del diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive, dalla stessa Parte_1 quantificate in € 6.600,65 (per differenze sulla paga base, indennità per ferie non godute, tredicesime e quattordicesime mensilità, R.O.L, TFR e lavoro straordinario) oltre
3 versamento degli oneri previdenziali, per l'attività lavorativa svolta in regime di subordinazione dal 10 settembre 2022 al 13 dicembre 2022, senza regolare ingaggio, alle dipendenze della di con mansioni di cuoca a tempo pieno CP_1 Controparte_1 presso il ristorante pizzeria “ U Pitittu” di Floridia, dal martedì alla domenica dalle ore 16.30 alle 24.00, avendo percepito solo acconti sulla maggiore retribuzione concordata per un totale di € 450,00 e senza aver mai goduto di ferie e permessi.
Ciò posto, giova precisare che il lavoratore che agisce in giudizio per far valere il proprio diritto alla corresponsione delle differenze retributive maturate per l'attività di lavoro svolta in assenza di regolare contratto ma in regime di subordinazione, ha l'onere di allegare e provare l'esistenza del rapporto di lavoro e la sua natura, la durata, le mansioni esplicate, nonché l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.
Inoltre, in ordine al vincolo di subordinazione, va osservato che la Suprema Corte ha affermato che è onere del lavoratore, ex art. 2697 c.c., fornire la prova della sussistenza di ogni elemento che sia necessario e sufficiente a far qualificare il rapporto di lavoro quale subordinato. Pertanto, sarà necessario che il prestatore di lavoro provi l'esistenza del vincolo di subordinazione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si estrinseca in ordini specifici, oltre che nell'attività di controllo e vigilanza delle prestazioni lavorative.
Anche nel caso in cui sussistano altri indici rivelatori della natura subordinata del rapporto, stante la loro sussidiarietà e complementarità occorre provare l'unico elemento probante della subordinazione, ovvero la dimostrazione della permanente disponibilità del lavoratore nei confronti del datore con assoggettamento al potere di controllo e di direzione (cfr. Cass.,
14 maggio 2013, n. 11530).
Ciò premesso, nella fattispecie in esame la ricorrente ha dedotto l'esistenza di un rapporto di lavoro in regime di subordinazione alle dipendenze della di CP_1 Controparte_1
svoltosi secondo quanto rappresentato in ricorso, nonché ha prodotto a supporto della propria pretesa una serie di messaggi whatsapp scambiati con e altri Controparte_1
dipendenti della Scanic s.a.s., oltre che una richiesta formale di pagamento delle somme oggi richieste nell'odierno procedimento;
tali documenti dimostrano con tranquillante certezza l'esistenza del rapporto di lavoro in essere tra la ricorrente e la resistente, nonché
l'esistenza di un vincolo di subordinazione e il mancato adempimento da parte della datrice di lavoro.
Sulla valenza probatoria dei messaggi whatsapp nei procedimenti civili è di recente intervenuta la Corte di Cassazione, la quale, con l'ordinanza n. 1254/2025, in richiamo della
4 sentenza n. 11197 del 27 aprile 2023, ha ribadito che i messaggi WhatsApp, al pari degli
SMS, possono costituire prova piena dei fatti e delle circostanze in essi rappresentati, sottolineando che tali comunicazioni, considerate riproduzioni informatiche e meccaniche ai sensi dell'art. 2712 del Codice Civile, assumono efficacia probatoria, anche sotto forma di semplice riproduzione fotografica, se la parte contro cui sono prodotte non ne contesta esplicitamente la conformità alla realtà.
Deve, altresì, rilevarsi che gli assunti della ricorrente, oltre a non essere stati contestati dalla datrice di lavoro rimasta contumace, hanno trovato idoneo riscontro anche nell'espletata istruttoria per mezzo delle prove testimoniali, nel corso della quale i testi escussi di parte ricorrente ( e ) hanno confermato le circostanze rappresentate Tes_1 Testimone_2
negli articolati di prova nn. 1,4,5,7,12 di cui al ricorso introduttivo e hanno fornito elementi idonei e sufficienti a provare l'esistenza del rapporto di lavoro tra le parti in giudizio, nonché le mansioni svolte dalla ricorrente, l'orario di lavoro osservato, il mancato godimento delle ferie e l'esistenza del vincolo di subordinazione.
In particolare, la teste di parte ricorrente, (dipendente della resistente Tes_1
contumace da metà settembre 2022 a metà novembre 2022 con mansioni Controparte_1
di gestione dei social del ristorante e di controllo dell'operato dei lavoratori in cucina), nel confermare tutte le circostanze alla stessa sottoposte, ha altresì precisato che “Quando io ero chiamata per fare il controllo dei lavoratori in cucina mi recavo al locale all'orario di apertura, quando si recavano tutti i dipendenti, cioè alle ore 16:30 se era un giorno tra il martedì al venerdì alle 16:00 se era un sabato . Mi tratteneva nel locale fino alla chiusura, alle 24:00 circa. Stavo per lo più dentro la cucina.”, confermando che “ e CP_1 Tes_1
erano i datori di lavoro. Li ho visti personalmente entrare in cucina per dare ordini su come gestire il servizio, su come gestire le comande.”
Dalle prove testimoniali è, dunque, emersa la fondatezza delle pretese della ricorrente;
pertanto, in assenza di contestazione da parte della resistente, che regolarmente evocata in giudizio è restata contumace, il ricorso deve essere accolto nella misura ivi indicata (e supportata da idoneo prospetto delle competenze spettanti alla ricorrente, in applicazione del livello V del CCNL Pubblici Esercizi, redatto dall'Associazione Sindacale Lavoratori), anche con riferimento alle ferie e permessi non goduti e al lavoro straordinario effettuato, idoneamente determinati (6,5 giorni di ferie, 30 ore di R.O.L. e 68 ore di straordinario), con riconoscimento del diritto della ricorrente alla regolarizzazione contributiva e previdenziale in virtù dell'accertato rapporto di lavoro subordinato, svoltosi dal 10.09.2022 al 13.12.2022.
5 Alla luce delle superiori argomentazioni, quindi, il ricorso è fondato e va accolto, con condanna della (in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore) al pagamento in favore di della somma pari a € 6.600,65 a titolo di Parte_1
differenze retributive (sulla paga base al netto di quanto già percepito in acconto, per ratei
13^ e 14^ mensilità, ferie non godute, R.O.L., lavoro straordinario e TFR) maturate per l'attività di lavoro svolta, in qualità di cuoca inquadrabile al 5^ Livello del CCNL di categoria, alle dipendenze della contumace dal 10.09.2022 al 13.12.2022 presso il ristorante pizzeria “U Pitittu” sito in Floridia (Sr), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, oltre alla regolarizzazione contributiva e previdenziale della ricorrente presso l'INPS, in virtù del superiore accertamento.
Le spese processuali tra la ricorrente e la società resistente seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'effettiva attività difensiva svolta), con pagamento da eseguirsi a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002, essendo stata la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 1217/2023 del 6.06.2023 del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa.
Sussistono eccezionali ragioni per la compensazione delle spese processuali tra la ricorrente e l' , in ragione della natura della pronuncia. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 25.06.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) accertata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra e la datrice di Parte_1
lavoro (in persona del legale rappresentante pro tempore), Controparte_1
dichiara il diritto della ricorrente a percepire quanto dalla stessa maturato in ragione dell'attività lavorativa prestata a tempo pieno, dal 10.09.2022 al 13.12.2022, con mansioni di cuoca, inquadrabile al livello V del CCNL Pubblici esercizi;
2) per l'effetto, condanna la (in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore) al pagamento in favore di della somma pari a Parte_1
Euro 6.600,65 per i titoli e le causali di cui in parte motiva, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole spettanze sino all'effettivo soddisfo;
6 3) condanna la di (in persona del legale rappresentante pro CP_1 Controparte_1
tempore) alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale della ricorrente nei confronti dell' per il periodo sopra indicato;
CP_2
4) condanna la di (in persona del legale rappresentante pro CP_1 Controparte_1
tempore), alla refusione delle spese di giudizio in favore di , che si liquidano Parte_1
in complessivi Euro 3.600,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con pagamento da eseguirsi a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002;
5) dichiara compensate le spese processuali tra la ricorrente e l' . CP_2
Siracusa, 09.07.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
7
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 25.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado n. 1052/2023 R.G. e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Bonomo ed ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera n. 1217/2023 del
6.06.2023 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa
Ricorrente
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore
Resistente contumace
E nei confronti di
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivano Marcedone
Controinteressato
OGGETTO: lavoro subordinato privato e differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, esponeva: - di aver prestato la propria Parte_1
attività lavorativa alle dipendenze della , in regime di Controparte_1
subordinazione ma senza regolare contratto, ininterrottamente dal 10.09.2022 al
13.012.2022, con mansioni di cuoca presso il ristorante pizzeria denominato “U Pitittu”, sito in Floridia (Sr), piazza Einaudi n.2; - di aver osservato un orario lavorativo, dal martedì alla domenica, dalle ore 16.30 alle 24.00; - che, per l'intero periodo di lavoro, aveva percepito solo € 450,00 a titolo di acconto sulle maggiori somme spettanti, non aveva mai goduto delle ferie spettanti né dei R.O.L. e che non aveva percepito né i ratei di tredicesima e
1 quattordicesima mensilità nè il dovuto TFR;
- che nell'intercorso rapporto di lavoro ricorrevano tutti gli elementi e gli indici della subordinazione, tra cui: 1) continuità dell'attività prestata;
2) osservanza di un orario e sede di lavoro predeterminati e fissi;
3) osservanza di precisi ordini ed indicazioni sul lavoro da svolgere impartiti da
[...]
e ; 4) corresponsione di una retribuzione fissa mensile, sebbene la CP_1 Per_1
ricorrente nel corso di tutto il periodo lavorativo avesse percepito solo acconti sulla retribuzione per € 450,00; 5) totale impossibilità per la ricorrente, nel corso di tutto il periodo lavorativo, di farsi sostituire da parte di altre persone nella esecuzione dell'attività lavorativa prestata;
6) sottoposizione a potere organizzativo e gerarchico del lavoratore da parte del datore di lavoro, rectius la eterodirezione del proprio lavoro;
- che, in virtù della corretta attribuzione del livello V del C.C.N.L., Pubblici Servizi Ristorazione e Turismo, così come elaborato nella perizia contabile allegata al ricorso, la ricorrente aveva diritto a percepire € 4.105,75 per retribuzione ordinaria, € 365,58 per ratei XIII ed € 365,58 per ratei
XIV mensilità, € 365,58 a titolo di indennità sostitutiva per le ferie non godute, € 255,00 a titolo di R.O.L., € 391,62 a titolo di TFR, oltre € 751,54 per n. 68 ore di lavoro straordinario lavorato, per un totale complessivo pari a € 6.600,65, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, oltre regolarizzazione contributiva e previdenziale.
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di: 1) “Ritenere e dichiarare che la signora dal 10 settembre 2022 al 13 dicembre 2022 ha Parte_1
prestato ininterrottamente e a tempo pieno la propria attività lavorativa alle dipendenze della C.F. con sede in Floridia (SR) Piazza Controparte_1 P.IVA_1
Einaudi n 2 con le mansioni di cuoca inquadrabili al livello V del c.c.n.l. Pubblici esercizi”;
2) “Ritenere e dichiarare che la ricorrente nel corso di tutto il periodo lavorativo ha prestato attività lavorativa subordinato a tempo pieno”; 3) “Ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto di percepire, per le causali in premessa indicate e narrate, la somma di
€ 6.600,65 o di quella maggiore o minore che verrà determinata dalla previa eventuale
CTU che il Giudice vorrà nominare a titolo di differenze retributive, ferie non godute e TFR,
e per quanto dettagliatamente esposto in ricorso e nei conteggi analitici allegati e costituenti parte integrante del presente atto;
”; 4) “Condannare la Controparte_1
C.F. con sede in Floridia (SR) Piazza Einaudi n 2 , in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma sopra indicata o a quella maggiore o minore come sopra determinata oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla maturazione all'effettivo soddisfo”; 5) “Condannare la società resistente al
2 versamento, presso l'istituto Nazionale della Previdenza Sociale competente, dei contributi previdenziali ed assistenziali evasi a fronte dell'intercorso rapporto di lavoro”.
La di regolarmente evocata in giudizio non si costituiva e. CP_1 Controparte_1 all'udienza del 15.11.2023, ne veniva dichiarata la contumacia.
Alla medesima udienza veniva autorizzata la chiamata in causa dell' , nella qualità di CP_2
litisconsorte necessario sulla domanda di regolarizzazione contributiva e previdenziale della ricorrente.
L' (in persona del Presidente pro tempore) si costituiva in giudizio, non contestava il CP_2
ricorso e chiedeva, accertate le pretese della ricorrente, condannarsi la datrice di lavoro alla regolarizzazione contributiva e previdenziale a favore della lavoratrice , nei Parte_1
limiti della prescrizione eventualmente maturata.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, escussi i testimoni ammessi, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 25.06.2025.
*******
Preliminarmente, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, va rilevato che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dal 1° gennaio
2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Nel merito, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento della sussistenza o meno del diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive, dalla stessa Parte_1 quantificate in € 6.600,65 (per differenze sulla paga base, indennità per ferie non godute, tredicesime e quattordicesime mensilità, R.O.L, TFR e lavoro straordinario) oltre
3 versamento degli oneri previdenziali, per l'attività lavorativa svolta in regime di subordinazione dal 10 settembre 2022 al 13 dicembre 2022, senza regolare ingaggio, alle dipendenze della di con mansioni di cuoca a tempo pieno CP_1 Controparte_1 presso il ristorante pizzeria “ U Pitittu” di Floridia, dal martedì alla domenica dalle ore 16.30 alle 24.00, avendo percepito solo acconti sulla maggiore retribuzione concordata per un totale di € 450,00 e senza aver mai goduto di ferie e permessi.
Ciò posto, giova precisare che il lavoratore che agisce in giudizio per far valere il proprio diritto alla corresponsione delle differenze retributive maturate per l'attività di lavoro svolta in assenza di regolare contratto ma in regime di subordinazione, ha l'onere di allegare e provare l'esistenza del rapporto di lavoro e la sua natura, la durata, le mansioni esplicate, nonché l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.
Inoltre, in ordine al vincolo di subordinazione, va osservato che la Suprema Corte ha affermato che è onere del lavoratore, ex art. 2697 c.c., fornire la prova della sussistenza di ogni elemento che sia necessario e sufficiente a far qualificare il rapporto di lavoro quale subordinato. Pertanto, sarà necessario che il prestatore di lavoro provi l'esistenza del vincolo di subordinazione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si estrinseca in ordini specifici, oltre che nell'attività di controllo e vigilanza delle prestazioni lavorative.
Anche nel caso in cui sussistano altri indici rivelatori della natura subordinata del rapporto, stante la loro sussidiarietà e complementarità occorre provare l'unico elemento probante della subordinazione, ovvero la dimostrazione della permanente disponibilità del lavoratore nei confronti del datore con assoggettamento al potere di controllo e di direzione (cfr. Cass.,
14 maggio 2013, n. 11530).
Ciò premesso, nella fattispecie in esame la ricorrente ha dedotto l'esistenza di un rapporto di lavoro in regime di subordinazione alle dipendenze della di CP_1 Controparte_1
svoltosi secondo quanto rappresentato in ricorso, nonché ha prodotto a supporto della propria pretesa una serie di messaggi whatsapp scambiati con e altri Controparte_1
dipendenti della Scanic s.a.s., oltre che una richiesta formale di pagamento delle somme oggi richieste nell'odierno procedimento;
tali documenti dimostrano con tranquillante certezza l'esistenza del rapporto di lavoro in essere tra la ricorrente e la resistente, nonché
l'esistenza di un vincolo di subordinazione e il mancato adempimento da parte della datrice di lavoro.
Sulla valenza probatoria dei messaggi whatsapp nei procedimenti civili è di recente intervenuta la Corte di Cassazione, la quale, con l'ordinanza n. 1254/2025, in richiamo della
4 sentenza n. 11197 del 27 aprile 2023, ha ribadito che i messaggi WhatsApp, al pari degli
SMS, possono costituire prova piena dei fatti e delle circostanze in essi rappresentati, sottolineando che tali comunicazioni, considerate riproduzioni informatiche e meccaniche ai sensi dell'art. 2712 del Codice Civile, assumono efficacia probatoria, anche sotto forma di semplice riproduzione fotografica, se la parte contro cui sono prodotte non ne contesta esplicitamente la conformità alla realtà.
Deve, altresì, rilevarsi che gli assunti della ricorrente, oltre a non essere stati contestati dalla datrice di lavoro rimasta contumace, hanno trovato idoneo riscontro anche nell'espletata istruttoria per mezzo delle prove testimoniali, nel corso della quale i testi escussi di parte ricorrente ( e ) hanno confermato le circostanze rappresentate Tes_1 Testimone_2
negli articolati di prova nn. 1,4,5,7,12 di cui al ricorso introduttivo e hanno fornito elementi idonei e sufficienti a provare l'esistenza del rapporto di lavoro tra le parti in giudizio, nonché le mansioni svolte dalla ricorrente, l'orario di lavoro osservato, il mancato godimento delle ferie e l'esistenza del vincolo di subordinazione.
In particolare, la teste di parte ricorrente, (dipendente della resistente Tes_1
contumace da metà settembre 2022 a metà novembre 2022 con mansioni Controparte_1
di gestione dei social del ristorante e di controllo dell'operato dei lavoratori in cucina), nel confermare tutte le circostanze alla stessa sottoposte, ha altresì precisato che “Quando io ero chiamata per fare il controllo dei lavoratori in cucina mi recavo al locale all'orario di apertura, quando si recavano tutti i dipendenti, cioè alle ore 16:30 se era un giorno tra il martedì al venerdì alle 16:00 se era un sabato . Mi tratteneva nel locale fino alla chiusura, alle 24:00 circa. Stavo per lo più dentro la cucina.”, confermando che “ e CP_1 Tes_1
erano i datori di lavoro. Li ho visti personalmente entrare in cucina per dare ordini su come gestire il servizio, su come gestire le comande.”
Dalle prove testimoniali è, dunque, emersa la fondatezza delle pretese della ricorrente;
pertanto, in assenza di contestazione da parte della resistente, che regolarmente evocata in giudizio è restata contumace, il ricorso deve essere accolto nella misura ivi indicata (e supportata da idoneo prospetto delle competenze spettanti alla ricorrente, in applicazione del livello V del CCNL Pubblici Esercizi, redatto dall'Associazione Sindacale Lavoratori), anche con riferimento alle ferie e permessi non goduti e al lavoro straordinario effettuato, idoneamente determinati (6,5 giorni di ferie, 30 ore di R.O.L. e 68 ore di straordinario), con riconoscimento del diritto della ricorrente alla regolarizzazione contributiva e previdenziale in virtù dell'accertato rapporto di lavoro subordinato, svoltosi dal 10.09.2022 al 13.12.2022.
5 Alla luce delle superiori argomentazioni, quindi, il ricorso è fondato e va accolto, con condanna della (in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore) al pagamento in favore di della somma pari a € 6.600,65 a titolo di Parte_1
differenze retributive (sulla paga base al netto di quanto già percepito in acconto, per ratei
13^ e 14^ mensilità, ferie non godute, R.O.L., lavoro straordinario e TFR) maturate per l'attività di lavoro svolta, in qualità di cuoca inquadrabile al 5^ Livello del CCNL di categoria, alle dipendenze della contumace dal 10.09.2022 al 13.12.2022 presso il ristorante pizzeria “U Pitittu” sito in Floridia (Sr), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, oltre alla regolarizzazione contributiva e previdenziale della ricorrente presso l'INPS, in virtù del superiore accertamento.
Le spese processuali tra la ricorrente e la società resistente seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'effettiva attività difensiva svolta), con pagamento da eseguirsi a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002, essendo stata la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 1217/2023 del 6.06.2023 del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa.
Sussistono eccezionali ragioni per la compensazione delle spese processuali tra la ricorrente e l' , in ragione della natura della pronuncia. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 25.06.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) accertata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra e la datrice di Parte_1
lavoro (in persona del legale rappresentante pro tempore), Controparte_1
dichiara il diritto della ricorrente a percepire quanto dalla stessa maturato in ragione dell'attività lavorativa prestata a tempo pieno, dal 10.09.2022 al 13.12.2022, con mansioni di cuoca, inquadrabile al livello V del CCNL Pubblici esercizi;
2) per l'effetto, condanna la (in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore) al pagamento in favore di della somma pari a Parte_1
Euro 6.600,65 per i titoli e le causali di cui in parte motiva, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole spettanze sino all'effettivo soddisfo;
6 3) condanna la di (in persona del legale rappresentante pro CP_1 Controparte_1
tempore) alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale della ricorrente nei confronti dell' per il periodo sopra indicato;
CP_2
4) condanna la di (in persona del legale rappresentante pro CP_1 Controparte_1
tempore), alla refusione delle spese di giudizio in favore di , che si liquidano Parte_1
in complessivi Euro 3.600,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con pagamento da eseguirsi a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002;
5) dichiara compensate le spese processuali tra la ricorrente e l' . CP_2
Siracusa, 09.07.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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