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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 24/06/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1294/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del 26/03/2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1294/2024 RGL, promossa da:
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LORENZO MARIA MICHELE SISTI
PARTE RICORRENTE
contro c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dagli avv.ti LUCIANO TAMBURRO e CRISTINA TAMBURRO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Rapporto di agenzia
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per parte convenuta: come da memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 2 gennaio 2017 e concludevano un Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 contratto di agenzia senza esclusiva in forza del quale si obbligava a promuovere la Parte_1 conclusione di contratti di vendita aventi ad oggetto i prodotti della preponente (e meglio indicati nell'allegato A) nella zona comprendente parte della provincia di Torino e le province di Cuneo e Asti (e meglio dettagliata nell'allegato B del contratto). Quale prestazione accessoria, veniva poi prevista l'attività di informazione tecnica alla clientela in relazione ai prodotti messi in vendita, cd. attività di detailing, con la previsione di compensi ulteriori rispetto alle provvigioni maturate in relazione alla conclusione dei contratti di vendita (cfr. art. 13 del contratto di agenzia).
1 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1294/2024
In data 1 aprile 2021 il contratto di agenzia veniva modificato e, per quanto qui di interesse, veniva inserita una clausola risolutiva espressa del seguente tenore: “La PREPONENTE, inoltre, avrà diritto di recedere senza preavviso dal contratto di Agenzia qualora l'AGENTE espleti per proprie prestazioni con scarso rendimento, intendendosi, per esso, la promozione di volume di affari, complessivo, annuale, inferiore ad €
25.000” (art. 17 contratto agenzia 1.4.2021 prodotto sub doc. 3 da parte convenuta).
In data 17 aprile 2024 la società comunicava all'agente a mezzo pec l'avvenuta risoluzione con effetto immediato e senza preavviso del contratto di agenzia avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 17 e relativa al mancato raggiungimento del fatturato minimo per l'anno 2023.
instaurava, dunque, il presente giudizio lamentando che il recesso esercitato dalla Parte_1 società era privo di giusta causa era con la conseguenza che egli aveva il diritto di percepire:
a) L'indennità sostitutiva del preavviso quantificata in € 13.746,35;
b) L'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1571 c.c., quantificata in € 24.420,60 in ragione dei sostanziali vantaggi che la società ancora oggi riceveva dalla sua attività posto che all'inizio del rapporto la zona che gli era stata affidata era priva di clienti o, in subordine b.1) Il FIRR quantificato in € 906,95
b.2) l'indennità suppletiva di clientela quantificata in € 7.563,35.
Colgate-Palmolive si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza del ricorso posto che Controparte_1 la società si era avvalsa della clausola risolutiva espressa inserita in contratto, della cui validità non vi era motivo di dubitare e i cui presupposti di operatività si erano verificati, posto che il ricorrente non aveva pacificamente raggiunto il fatturato convenuto. Pertanto, posto che il contratto era stato risolto per inadempimento dell'agente, nessuna delle indennità richieste dal ricorrente poteva essere riconosciuta.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 26 marzo 2025 in assenza di istruttoria orale. Il giudice fissava in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione in ragione del carico dell'ufficio.
Secondo la giurisprudenza consolidata “il recesso senza preavviso dell'impresa preponente dal rapporto di agenzia è consentito soltanto nel caso in cui intervenga una causa che ne impedisca la prosecuzione anche provvisoria, ai sensi dell'art. 1751, comma 2, c.c.; sicché in caso di ricorso da parte della medesima impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso "in tronco" attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, a norma dell'art. 2119 c.c., tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, seppur da valutarsi in considerazione della peculiare posizione dell'agente e della intensità che la relazione di fiducia assume nel rapporto di agenzia”. Quanto poi “al problema di una determinazione dei presupposti dell'integrazione di una giusta causa e di quello della
2 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1294/2024
validità di eventuali clausole risolutive espresse, si è valorizzato il punto secondo cui il codice civile ha fornito una disciplina circostanziata relativamente alle modalità di svolgimento dell'attività dell'agente e agli obblighi reciproci delle parti, qualificando e "proteggendo" l'attività professionale dell'agente in un quadro di norme inderogabili da integrare con una disciplina affidata agli accordi collettivi di categoria. Si
è quindi ritenuto che l'art. 1750 c.c., debba essere integrato con il riferimento ad una nozione di giusta causa che assume, non diversamente che nel rapporto di lavoro subordinato, un'efficacia non derogabile dalle parti, del contratto individuale, perché la contraria conclusione attribuirebbe alle parti stesse la facoltà di incidere in senso limitativo su quel quadro di tutele normative minime delineato dal legislatore. Va per altro verso considerato, che secondo l'insegnamento di questa Corte, la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata in via analogica anche al contratto di agenzia, sia pur tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonchè della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso. In tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse della parte, tanto da non consentire la prosecuzione, "anche provvisoria", del rapporto (…) Quale corollario di siffatte premesse, l'applicazione al rapporto di agenzia della ricordata disposizione codicistica, non può che comportare necessariamente anche l'applicazione dell'inderogabilità del principio ad essa sotteso;
con la conseguenza che il fatto- inadempimento che le parti hanno dedotto nell'ambito della clausola risolutiva espressa e al verificarsi del quale il contratto si intende risolto di diritto, dovrà essere sempre sottoposto a valutazione del giudice, perché quel fatto sarà idoneo ad escludere la risoluzione ad nutum del contratto soltanto qualora integri anche una giusta causa di recesso, ossia un evento che, seppure contestualizzato nell'ambito del rapporto agenziale, non consenta la prosecuzione nemmeno provvisoria dello stesso. Nell'ottica descritta questa
Corte ha, infatti, osservato che una clausola risolutiva espressa può ritenersi legittima (similmente, alle clausole dei contratti collettivi che prevedàno ipotesi di licenziamento disciplinare) solo nei limiti in cui
(oltre a non porsi in contrasto con eventuali previsioni in materia di accordi collettivi applicabili al rapporto) non venga a giustificare un recesso senza preavviso in situazioni concrete a norma di legge non legittimanti un recesso in tronco (Cass. cit. n.10934/2011)” (Cass. 22246/2021)
Nel caso di specie è incontestato che il ricorrente nell'anno 2023 non ha raggiunto il fatturato minimo fissato nell'art. 17 del contratto in € 25.000. E tuttavia, facendo applicazione dei principi sopra riportati, ciò non è sufficiente per ritenere che si sia in presenza di una giusta causa di recesso. Invero, dall'esame di tutti i documenti prodotti emerge come quella della vendita dei prodotti della preponente non era affatto l'attività principale della società, il cui interesse principale atteneva all'aspetto del cd. detailing, come comprovato dal fatto che la maggior parte dei guadagni dell'agente non derivavano dalle provvigioni di vendita ma dai compensi collegati alle visite per l'attività di informazione. Per altro, se si ha riguardo anche agli anni precedenti, emerge come il ricorrente ha sempre sviluppato un volume di affari largamente inferiore rispetto
3 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1294/2024
alla soglia di € 25.000. Prendendo, ad esempio, l'anno 2021 si nota come il ricorrente abbia riscosso provvigioni per € 2.551,31 e, considerato che il compenso provvigionale è pari al 21% del fatturato, ne deriva che per quell'anno il volume di affari procurato dall'agente è pari a soli € 12.149.
A fronte di tali circostanze sarebbe stato onere della società allegare e dimostrare che nell'economia del contratto il raggiungimento di quella determinata soglia di fatturato aveva da sola una rilevanza idonea a fondare l'elemento fiduciario sulla cui base di fonda il rapporto di agenzia. E ciò anche alla luce del principio di buona fede che avrebbe quanto imposto alla società di esplicitare le ragioni per cui il mancato raggiungimento del fatturato, sino ad allora tollerato, era ormai divenuto motivo per far venir meno la fiducia nel puntuale adempimento del contratto da parte dell'agente.
In ragione di quanto sopra esposto il recesso non può dirsi sorretto da giusta causa;
ne consegue che al ricorrente risultano dovuti il FIRR, l'indennità sostituiva del preavviso e l'indennità suppletiva di clientela.
Non vi sono, invece, i presupposti per riconoscere l'indennità ex art. 1751 c.c. o l'indennità meritocratica atteso che parte ricorrente non ha provato i sostanziali vantaggi che riceverebbe ancora la preponente dalla sua attività. Inoltre non può trascurarsi il fatto che le indennità in questione sono proprio collegate allo sviluppo di clientela e al sensibile aumento degli affari da parte dell'agente mentre, come si è visto, il fatturato prodotto dal ricorrente è sempre stato piuttosto esiguo.
Quanto all'ammontare delle somme richieste, si osserva che ai fini della determinazione dell'indennità sostitutiva del preavviso e di quella suppletiva di clientela deve farsi riferimento a tutte le somme percepite dall'agente nel corso del rapporto di agenzia e non solo alle provvigioni in senso stretto. Ai fini della quantificazione delle stesse può farsi riferimento ai conteggi del ricorrente atteso che la base di calcolo utilizzata è la stessa di quella utilizzata per il calcolo del FIRR e considerato che parte convenuta ha dichiarato di aderire all'utilizzo di detta base di calcolo. In ogni caso, poi, parte convenuta aveva prodotto un conteggio alternativo per il solo FIRR e, dunque, le altre somme possono dirsi non contestate.
In definitiva parte convenuta deve essere condannata a pagare i seguenti importi: 746,35 a titolo di indennità sostituita del preavviso;
€ 415,48 a titolo di FIRR (come convenuto dalle parti all'udienza di discussione); € 7.563,35 a titolo di indennità suppletiva di clientela.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione € 5.200 – 26.000 in ragione del petitum accolto, in € 3.000 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, iva e c.p.a ed € 259 per esposti, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Sisti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Accerta e dichiara l'insussistenza della giusta causa di recesso e per l'effetto
4 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1294/2024
- Condanna a pagare a i seguenti Controparte_3 Parte_1 importi: € 13.746,35 a titolo di indennità sostituita del preavviso;
€ 415,48 a titolo di FIRR;
€ 7.563,35 a titolo di indennità suppletiva di clientela;
il tutto oltre interessi e rivalutazione;
- Rigetta la domanda relativa all'indennità meritocratica;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, oltre ad € 259 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Lorenzo Sisti.
Motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Ivrea, il 26/03/2025
Il giudice
Magda D'Amelio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del 26/03/2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1294/2024 RGL, promossa da:
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LORENZO MARIA MICHELE SISTI
PARTE RICORRENTE
contro c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dagli avv.ti LUCIANO TAMBURRO e CRISTINA TAMBURRO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Rapporto di agenzia
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per parte convenuta: come da memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 2 gennaio 2017 e concludevano un Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 contratto di agenzia senza esclusiva in forza del quale si obbligava a promuovere la Parte_1 conclusione di contratti di vendita aventi ad oggetto i prodotti della preponente (e meglio indicati nell'allegato A) nella zona comprendente parte della provincia di Torino e le province di Cuneo e Asti (e meglio dettagliata nell'allegato B del contratto). Quale prestazione accessoria, veniva poi prevista l'attività di informazione tecnica alla clientela in relazione ai prodotti messi in vendita, cd. attività di detailing, con la previsione di compensi ulteriori rispetto alle provvigioni maturate in relazione alla conclusione dei contratti di vendita (cfr. art. 13 del contratto di agenzia).
1 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1294/2024
In data 1 aprile 2021 il contratto di agenzia veniva modificato e, per quanto qui di interesse, veniva inserita una clausola risolutiva espressa del seguente tenore: “La PREPONENTE, inoltre, avrà diritto di recedere senza preavviso dal contratto di Agenzia qualora l'AGENTE espleti per proprie prestazioni con scarso rendimento, intendendosi, per esso, la promozione di volume di affari, complessivo, annuale, inferiore ad €
25.000” (art. 17 contratto agenzia 1.4.2021 prodotto sub doc. 3 da parte convenuta).
In data 17 aprile 2024 la società comunicava all'agente a mezzo pec l'avvenuta risoluzione con effetto immediato e senza preavviso del contratto di agenzia avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 17 e relativa al mancato raggiungimento del fatturato minimo per l'anno 2023.
instaurava, dunque, il presente giudizio lamentando che il recesso esercitato dalla Parte_1 società era privo di giusta causa era con la conseguenza che egli aveva il diritto di percepire:
a) L'indennità sostitutiva del preavviso quantificata in € 13.746,35;
b) L'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1571 c.c., quantificata in € 24.420,60 in ragione dei sostanziali vantaggi che la società ancora oggi riceveva dalla sua attività posto che all'inizio del rapporto la zona che gli era stata affidata era priva di clienti o, in subordine b.1) Il FIRR quantificato in € 906,95
b.2) l'indennità suppletiva di clientela quantificata in € 7.563,35.
Colgate-Palmolive si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza del ricorso posto che Controparte_1 la società si era avvalsa della clausola risolutiva espressa inserita in contratto, della cui validità non vi era motivo di dubitare e i cui presupposti di operatività si erano verificati, posto che il ricorrente non aveva pacificamente raggiunto il fatturato convenuto. Pertanto, posto che il contratto era stato risolto per inadempimento dell'agente, nessuna delle indennità richieste dal ricorrente poteva essere riconosciuta.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 26 marzo 2025 in assenza di istruttoria orale. Il giudice fissava in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione in ragione del carico dell'ufficio.
Secondo la giurisprudenza consolidata “il recesso senza preavviso dell'impresa preponente dal rapporto di agenzia è consentito soltanto nel caso in cui intervenga una causa che ne impedisca la prosecuzione anche provvisoria, ai sensi dell'art. 1751, comma 2, c.c.; sicché in caso di ricorso da parte della medesima impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso "in tronco" attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, a norma dell'art. 2119 c.c., tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, seppur da valutarsi in considerazione della peculiare posizione dell'agente e della intensità che la relazione di fiducia assume nel rapporto di agenzia”. Quanto poi “al problema di una determinazione dei presupposti dell'integrazione di una giusta causa e di quello della
2 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1294/2024
validità di eventuali clausole risolutive espresse, si è valorizzato il punto secondo cui il codice civile ha fornito una disciplina circostanziata relativamente alle modalità di svolgimento dell'attività dell'agente e agli obblighi reciproci delle parti, qualificando e "proteggendo" l'attività professionale dell'agente in un quadro di norme inderogabili da integrare con una disciplina affidata agli accordi collettivi di categoria. Si
è quindi ritenuto che l'art. 1750 c.c., debba essere integrato con il riferimento ad una nozione di giusta causa che assume, non diversamente che nel rapporto di lavoro subordinato, un'efficacia non derogabile dalle parti, del contratto individuale, perché la contraria conclusione attribuirebbe alle parti stesse la facoltà di incidere in senso limitativo su quel quadro di tutele normative minime delineato dal legislatore. Va per altro verso considerato, che secondo l'insegnamento di questa Corte, la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata in via analogica anche al contratto di agenzia, sia pur tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonchè della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso. In tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse della parte, tanto da non consentire la prosecuzione, "anche provvisoria", del rapporto (…) Quale corollario di siffatte premesse, l'applicazione al rapporto di agenzia della ricordata disposizione codicistica, non può che comportare necessariamente anche l'applicazione dell'inderogabilità del principio ad essa sotteso;
con la conseguenza che il fatto- inadempimento che le parti hanno dedotto nell'ambito della clausola risolutiva espressa e al verificarsi del quale il contratto si intende risolto di diritto, dovrà essere sempre sottoposto a valutazione del giudice, perché quel fatto sarà idoneo ad escludere la risoluzione ad nutum del contratto soltanto qualora integri anche una giusta causa di recesso, ossia un evento che, seppure contestualizzato nell'ambito del rapporto agenziale, non consenta la prosecuzione nemmeno provvisoria dello stesso. Nell'ottica descritta questa
Corte ha, infatti, osservato che una clausola risolutiva espressa può ritenersi legittima (similmente, alle clausole dei contratti collettivi che prevedàno ipotesi di licenziamento disciplinare) solo nei limiti in cui
(oltre a non porsi in contrasto con eventuali previsioni in materia di accordi collettivi applicabili al rapporto) non venga a giustificare un recesso senza preavviso in situazioni concrete a norma di legge non legittimanti un recesso in tronco (Cass. cit. n.10934/2011)” (Cass. 22246/2021)
Nel caso di specie è incontestato che il ricorrente nell'anno 2023 non ha raggiunto il fatturato minimo fissato nell'art. 17 del contratto in € 25.000. E tuttavia, facendo applicazione dei principi sopra riportati, ciò non è sufficiente per ritenere che si sia in presenza di una giusta causa di recesso. Invero, dall'esame di tutti i documenti prodotti emerge come quella della vendita dei prodotti della preponente non era affatto l'attività principale della società, il cui interesse principale atteneva all'aspetto del cd. detailing, come comprovato dal fatto che la maggior parte dei guadagni dell'agente non derivavano dalle provvigioni di vendita ma dai compensi collegati alle visite per l'attività di informazione. Per altro, se si ha riguardo anche agli anni precedenti, emerge come il ricorrente ha sempre sviluppato un volume di affari largamente inferiore rispetto
3 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1294/2024
alla soglia di € 25.000. Prendendo, ad esempio, l'anno 2021 si nota come il ricorrente abbia riscosso provvigioni per € 2.551,31 e, considerato che il compenso provvigionale è pari al 21% del fatturato, ne deriva che per quell'anno il volume di affari procurato dall'agente è pari a soli € 12.149.
A fronte di tali circostanze sarebbe stato onere della società allegare e dimostrare che nell'economia del contratto il raggiungimento di quella determinata soglia di fatturato aveva da sola una rilevanza idonea a fondare l'elemento fiduciario sulla cui base di fonda il rapporto di agenzia. E ciò anche alla luce del principio di buona fede che avrebbe quanto imposto alla società di esplicitare le ragioni per cui il mancato raggiungimento del fatturato, sino ad allora tollerato, era ormai divenuto motivo per far venir meno la fiducia nel puntuale adempimento del contratto da parte dell'agente.
In ragione di quanto sopra esposto il recesso non può dirsi sorretto da giusta causa;
ne consegue che al ricorrente risultano dovuti il FIRR, l'indennità sostituiva del preavviso e l'indennità suppletiva di clientela.
Non vi sono, invece, i presupposti per riconoscere l'indennità ex art. 1751 c.c. o l'indennità meritocratica atteso che parte ricorrente non ha provato i sostanziali vantaggi che riceverebbe ancora la preponente dalla sua attività. Inoltre non può trascurarsi il fatto che le indennità in questione sono proprio collegate allo sviluppo di clientela e al sensibile aumento degli affari da parte dell'agente mentre, come si è visto, il fatturato prodotto dal ricorrente è sempre stato piuttosto esiguo.
Quanto all'ammontare delle somme richieste, si osserva che ai fini della determinazione dell'indennità sostitutiva del preavviso e di quella suppletiva di clientela deve farsi riferimento a tutte le somme percepite dall'agente nel corso del rapporto di agenzia e non solo alle provvigioni in senso stretto. Ai fini della quantificazione delle stesse può farsi riferimento ai conteggi del ricorrente atteso che la base di calcolo utilizzata è la stessa di quella utilizzata per il calcolo del FIRR e considerato che parte convenuta ha dichiarato di aderire all'utilizzo di detta base di calcolo. In ogni caso, poi, parte convenuta aveva prodotto un conteggio alternativo per il solo FIRR e, dunque, le altre somme possono dirsi non contestate.
In definitiva parte convenuta deve essere condannata a pagare i seguenti importi: 746,35 a titolo di indennità sostituita del preavviso;
€ 415,48 a titolo di FIRR (come convenuto dalle parti all'udienza di discussione); € 7.563,35 a titolo di indennità suppletiva di clientela.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione € 5.200 – 26.000 in ragione del petitum accolto, in € 3.000 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, iva e c.p.a ed € 259 per esposti, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Sisti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Accerta e dichiara l'insussistenza della giusta causa di recesso e per l'effetto
4 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1294/2024
- Condanna a pagare a i seguenti Controparte_3 Parte_1 importi: € 13.746,35 a titolo di indennità sostituita del preavviso;
€ 415,48 a titolo di FIRR;
€ 7.563,35 a titolo di indennità suppletiva di clientela;
il tutto oltre interessi e rivalutazione;
- Rigetta la domanda relativa all'indennità meritocratica;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, oltre ad € 259 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Lorenzo Sisti.
Motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Ivrea, il 26/03/2025
Il giudice
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