Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 07/03/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Avv. IG CA Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 110/2019 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 123/2019 emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data 08.03.2019 e pubblicata il 13.03.2019, proposto
DA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Reale per procura a margine dell'atto
[...]
di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, presso il cui studio sito in
Canicattì (AG) nella Via Senatore Sammartino n. 80, è elettivamente domiciliata
Appellante
Contro
, nata a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2
ivi residente in [...]; , nato a [...] il Controparte_2
08.08.1964, c.f. residente in [...]
Moro n. 2; La nata a [...] il [...], CP_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Riggi per procura a margine della
1
AT nella via Caltanissetta n. 19, sono elettivamente domiciliati
Appellati
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante: “Voglia 1'Ecc.ma Corte di Appello di Caltanissetta, contrariis reiectis: 1) IN VIA PRELIMINARE disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 123/2019 del Tribunale di Caltanissetta 2) NEL
MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e,
per l'effetto, in riforma della sentenza n.123/2019, emessa dal Tribunale di
Caltanissetta Giudice Dott. Francesco Lauricella del 08/03/2019, depositata in cancelleria in data 13/03/2019, nell'ambito del giudizio R.G. 624/2013, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: -Accertare e dichiarare che l'attrice è erede della de cuius;
-Accertare e Persona_1
dichiarare la sussistenza del credito di € 93.350,00 a favore dell'asse ereditario della de cuius e per l'effetto condannare il convenuto a pagare Persona_1
in favore dell'attrice la somma di € 23.337,50 corrispondente alla quota di 1/4 sul credito a favore dell'asse ereditario;
In subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità del prelievo effettuato dal convenuto e dunque condannarlo a titolo di responsabilità per illecito ex art 2043 c.c. al pagamento della gamma pro quota
(1/4) di € 23.337,50 a favore dell'attrice; In ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento della somma di € 93.350,00 a danno della de cuius e per l'effetto condannarlo alla restituzione della Persona_1
somma pro quota (1/4) € 23.337,50 a favore dell'attrice. In ogni caso condannare il convenuto alla refusione a favore dell'attrice delle spese e compensi legali relativi al presente giudizio”.
2 Per gli appellati: “Rigettare l'appello ex adverso proposto, in quanto infondato o con qualunque altra statuizione, confermando integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi del presente grado.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Lo svolgimento del processo e le difese svolte dalle parti nel giudizio di prime cure sono adeguatamente compendiati nella sentenza impugnata nei termini che di seguito si trascrivono: “Con atto di citazione depositato in data 15/3/2013 la
Sig.ra esponendo di essere uno dei quattro germani nati dalla Parte_1
de cuius , nata a [...] il [...], ivi deceduta in Persona_1
data 27/8/2009 chiedeva nei confronti del solo germano il Controparte_4
pagamento di ¼ dell'importo della somma di Euro 93.350,00 portata dal cc corrente bancario n. 21/00/600616 intestato alla de cuius al momento del suo decesso, cc acceso presso la BCC IO di San AT ( conto dal quale il convenuto poteva prelevare, e di fatto indebitamente aveva anche prelavato, a firma disgiunta ) .
In particolare esponeva che la successione era stata testamentaria quanto agli immobili mentre nulla la de cuius aveva diposto con riferimento ai beni mobili, discendendone l'applicabilità della disciplina successoria ab intestato e legittima all'importo in denaro portato dal cc sopra indicato.
Esponeva che il aveva effettuato diversi prelievi dal suddetto conto Pt_1
appropriandosi delle somme prelevate (in particolare i prelievi più consistenti erano stati i seguenti: Euro 30.000,00 in data 4/8/2009 ed Euro 50.000,00 in data
[... 12/12/2007; mentre l'ammontare della somma complessiva prelevata dal tra il 7/9/2007 ed il 4/8/2009 era stata pari ad Euro 93.350,00). Pt_1
Assumeva il mancato utilizzo, da parte del convenuto, delle somme per i bisogni della de cuius in vita e chiedeva il rimborso della sua quota di ¼ spettantele in applicazione delle norme sulla successione legittima tra figli in assenza di altri
3 coeredi, anche a titolo di responsabilità ex art. 2043 cc ed in subordine ax art. 2041 cc.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale eccepiva che in realtà non un euro era stato distratto dallo scopo esclusivo - di fatto perseguito e conseguito - di accudire e sostenere la de cuius, , le cui condizioni si erano Persona_1
aggravate dal 2007, anno della sua caduta, con conseguente rottura del femore,
patologia che aveva comportato la necessità di una sua assistenza continuativa quotidiana diurna e notturna.
Esponeva che tale assistenza era stata prestata con prevalenza dalla di lui moglie
, dalla moglie dell'altro germano, nonché più saltuariamente dalla CP_1
germana mentre nessun concorso all'assistenza era stato CP_5
prestato dall'odierna attrice.
Quantificava l'esborso sostenuto per le esigenze della de cuius in vita (per assistenza, spese mediche, pagamento utenze, canoni di locazione per una nuova casa più adeguata che la de cuius aveva dovuto prendere in locazione per un lungo periodo) nonché le spese relative al periodo post-exitus (funerali e tumulazione)
in complessivi Euro 95.497,54, con conseguente domanda di rigetto della avversa pretese e vittoria delle spese di lite.
Deceduto il convenuto , all'udienza del 17/9/2014 il processo Controparte_4
veniva dichiarato interrotto. In data 16/12/2018, dunque nel termine di mesi tre utili per la riassunzione, l'attore provvedeva a depositare istanza specifica di fissazione udienza che veniva esitata dal GU telematicamente con provvedimento del 18/12/2014 con termine per la notifica della riassunzione fino al 9/1/2015.
Il provvedimento di fissazione del giudice però non veniva comunicato alla parte istante attrice che si vedeva, pertanto, preclusa la possibilità di notificare per tempo l'atto riassuntivo agli eredi del deceduto la CP_4
4 Solo successivamente allo spirare del termine del 9/1/2015, preoccupato della mancanza di notizie in merito alla sua istanza di fissazione, la parte attrice si attivava presso la Cancelleria e sollecitava la formale notifica del decreto del giudice del 18/12/2014, notifica telematica che gli veniva effettuata in data
26/2/2015.
Presentava, quindi, lo stesso 26/2/2015, istanza di rimessione in termini che veniva accolta dal Giudice e provvedeva a notificare l'atto riassuntivo agli eredi del (la moglie ed i figli e CP_4 CP_1 Parte_2 CP_4
nei termini di rito.
[...]
Si costituivano in giudizio unicamente gli eredi e . CP_1 Controparte_2
Gli eredi del costituendosi sempre con la difesa dell'Avv. Giuseppe CP_4
Riggi, eccepivano l'estinzione del giudizio per mancato rispetto del termine concesso per la riassunzione.
Il procedimento veniva istruito con produzione documentale, con prova per testi richiesta da parte convenuta;
inoltre con l'interrogatorio formale della convenuta in riassunzione .”. CP_1
Con sentenza n. 123/2019 del 08.03.2019 e depositata in data 13.03.2019, il
Tribunale di Caltanissetta, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto,
così provvedeva: “Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa, nella contumacia della convenuta in riassunzione
[...]
CP_4
- Dichiara che le somme prelevate nel tempo da la dal cc CP_4
corrente bancario n. 21/00/600616 intestato alla de cuius , Persona_1
acceso presso la BCC IO di San AT sono inferiori agli esborsi resisi necessari per far fronte alle esigenze di assistenza e di vita della de cuius;
- Rigetta, per l'effetto, le domande condannatorie avanzate dall'attrice Parte_1
nei confronti di;
[...] Controparte_4
5 - Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti costituiti , e liquidate in Euro 9.401,00 per CP_1 Controparte_2
onorario, oltre al 15 % di quanto liquidato per onorario a titolo di rimborso forfettario spese generali ed oltre IVA e CA”.
Il Tribunale così motivava la decisione: “Nel merito, alla luce della istruttoria svolta, può ritenersi provato che il convenuto non si Controparte_4
appropriò di denaro della anziana madre prima che la stessa decedesse. Risulta, invece, provato l'assunto di parte convenuta che i tre germani ulteriori rispetto all'attrice, anche con il ricorso delle rispettive famiglie si occuparono dell'assistenza dell'inferma Sig.ra ed andarono incontro ad Persona_1
ingenti spese, anche superiori all'importo in denaro contenuto nel rapporto di c/ bancario per cui procedimento.
Hanno attestato la circostanza che la necessitasse di assistenza continua Per_1
diurna e notturna per l'intervenuta rottura del femore che l'aveva costretta a vivere “ allettata ” già dall'aprile del 2007 la teste ( moglie di un cugino Tes_1
della parti ), il teste ( cugino delle parti in causa ), il teste Tes_2 CP_2
( figlio del convenuto ) ( con deposizione resa prima che divenisse parte
[...]
de giudizio per effetto della riassunzione ).
Tali testi hanno dichiarato anche che per tale assistenza si adoperarono i tre germani ulteriori rispetto all'attrice i quali lo fecero sia personalmente o con le loro famiglie sia ricorrendo all'opera di badanti e che, in assenza delle badanti in coincidenza con il giorno libero delle stesse, fossero loro stessi ancora ad effettuare l'assistenza con impiego di proprie energie.
La teste ( cognata delle parti e moglie del Testimone_3 Parte_3
) unitamente al teste ( figlio del convenuto, si ripete
[...] Parte_2
all'epoca della deposizione indifferente ) ha confermato che sua sponte la Per_1
dava, in segno di riconoscenza per l'assistenza ricevuta, ai parenti che la
6 assistevano, piccole elargizioni quotidiane ( ovvero ai germani Parte_3
e alla di lui moglie , al convenuto
[...] Testimone_3 Controparte_4
ed alla di lui moglie;
inoltre, alla luce della deposizione del teste CP_1 [...]
, la de cuius era assistita anche, saltuariamente, dall'altra figlia CP_2
la quando la stessa rientrava da Torino, essendo, pertanto, la stessa CP_5
destinataria di elargizione da parte della de cuius per l'assistenza ).
Risulta, inoltre, dimostrato che la de cuius dovette assicurarsi di vivere in una casa più consona alle sue esigenze, casa nuova posta, a differenza della precedente distribuita su più livelli, tutta su un livello terrano e più vicina all'abitazione del figlio , prendendo il locazione un immobile Controparte_4
sito nella via Nuova, diverso da quello che in precedenza abitava, sostenendo l'esborso del relativo canone ( teste e documentazione in atti Controparte_2
relativa ai canoni pagati nel tempo ) .
Risulta, pertanto, dimostrata e congrua la spesa sostenuta dai germani che si occuparono dell'assistenza alla anziana madre e suocera, così riassunta, oltre che le spese ordinarie cui la stessa doveva far fronte, documentate specificamente:
- E. 1.779,70 per bollette utenze;
- E. 2.764,14 per bollette abitazione presa in affitto nella via Nuova;
- E. 9.000,00 per canoni di locazione dell'immobile di via Nuova;
- E. 21.750,00 per compenso badante ( per uno stipendio mensile di Euro 750,00
per un totale di 29 mesi, importo stimato congruo anche in relazione al tipo di assistenza, sia diurna che notturna);
- E. 18.000,00 alla nuora per assistenza ( Euro 60,00 Testimone_3
giornalieri, stimati, congrui, per un totale di gg. 300 );
- E. 18.000,00 alla nuora per assistenza ( Euro 60,00 giornalieri, CP_1
stimati, congrui, per un totale di gg. 300 );
7 - E. 4.200,00 al figlia per assistenza ( Euro 60,00 giornalieri, stimati, CP_5
congrui, per un totale di gg. 70 );
- Euro 1.500,00 per regalie varie ai nipoti.
- E. 15.462,00 per spese per generi alimentari e di conforto giornalieri ( Euro
18.00 stimata congrua per gg. 859 ).
A tali somme vanno aggiunte:
- le spese mediche documentate, pari ad Euro 526,34
- le spese relative alla prenotazione della tomba di Euro 36,00 (società mutuo soccorso TA ) ed Euro 400,00 per l'allestimento della sepoltura ( marmista )
Inoltre:
- Euro 14,62 per marca da bollo ( pratica successione );
- Euro 610,00 per onorario ai professionisti incaricati della pratica di successione
( fattura studio associato A & V );
Non può, invece, essere tenuta in conto la somma asseritamente spesa per l'importo di Euro 2.000,00 per “manutenzione casa proprietà ” della de cuius in quanto non documentata.
Sommano un totale di Euro 94.042,08 .
Risultano, pertanto, documentate spese, superiori poste in essere nell'interesse della de cuius, rispetto a quelle di cui ai prelievi bancari effettuati complessivamente dal convenuto originario pari ad Euro Controparte_4
93.350,00 .
La domanda di restituzione avanzata dall'attrice va, pertanto, respinta.”.
2. Per la riforma di detta decisione ha interposto tempestivo Parte_1
gravame, sostenendo, con il primo motivo, rubricato “SULL'ERRATA
VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI. CARENZA ED
ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE”, che la domanda attorea avrebbe dovuto trovare accoglimento e che il Tribunale avrebbe errato nell'aver ritenuto provato
8 che il convenuto non si appropriò del denaro dell'anziana Controparte_4
madre prima che la stessa decedesse, in quanto le spese indicate dal convenuto e riconosciute dal Tribunale effettuate nell'interesse della de cuius: € 21.750,00 per compenso alla badante, € 40.200,00 per compensi corrisposti ai familiari per l'assistenza della de cuius, € 9.000,00 per canoni di locazione, € 1.779,70 per le bollette dell'abitazione di proprietà di via Bastione, € 15.462,00 per spesa giornaliera ed € 2.764,14 per le bollette dell'abitazione presa in affitto, non avevano avuto riscontro documentale.
Con il secondo motivo, rubricato “SULL'ERRATA E/O ECCESSIVA
QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE DI LITE”, censura la sentenza impugnata in ordine alla quantificazione delle “spese di lite in € 9.401,00, somma alla quale è stata applicata la decurtazione del 30% rispetto ai valori indicati dal DM
55/2014, in ragione della semplicità della controversia”.
Sostiene che il Tribunale ha parametrato il valore della causa ad € 93.350,00 e quindi applicando lo scaglione di riferimento da € 52.001 a € 260.000, laddove invece “avrebbe dovuto tenere conto del valore della quota richiesta di €
23.337,50, essendo la causa limitata alla richiesta di restituzione della somma pro quota spettante all'attrice, (e pertanto lo scaglione di riferimento avrebbe dovuto essere quello ricompreso tra € 5.200,00 a 26.000,00), con riduzione del 30% per cui la condanna alle spese di lite di parte soccombente avrebbe dovuto essere di
€ 3.892,18”.
Gli appellati, costituitisi in giudizio, hanno contestato gli avversi motivi di gravame, chiesto il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
La Corte con Ordinanza del 18.10.2019 rigettava l'istanza inibitoria avanzata da
Parte_1
9 La Corte, sostituita l'udienza del 29.02.2024 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Preliminarmente è a dirsi che il Giudice dell'appello può integrare e modificare la motivazione della stessa sentenza impugnata, purché nei limiti delle risultanze acquisite nel processo entro il devolutum risultante dal gravame, mentre peraltro, in coerenza alla giurisprudenza di legittimità (così, Cass. sent. n.24542/2009) “Il
Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente ex art.132 co.2 n.4 c.p.c., che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito”.
Tanto premesso, con riferimento al primo motivo dell'appello, pur dandosi atto che non tutte le spese che il Tribunale ha riconosciuto essere state effettuate nell'interesse della de cuius, hanno trovato riscontro documentale, occorre chiarire la natura dell'azione proposta dall'attrice e il contenuto delle conclusioni dalla stessa rassegnate.
Rileva preliminarmente la Corte che, “nell'indagine diretta alla individuazione e qualificazione della domanda giudiziale, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener presente essenzialmente il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile, oltre che dal tenore delle deduzioni svolte nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi, anche dallo scopo cui la parte mira con la sua richiesta” (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn.
11010/2000, 8879/2000, nonché Cass. SS.UU. n. 27/2000).
10 L'azione proposta da parte attrice non è qualificabile come azione di petizione ereditaria, poiché questa può avere ad oggetto solo beni presenti nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione (cfr. Cass. n. 3181/2011 e n.
8611/2018), mentre nel caso di specie l'appellante contesta una serie di operazioni compiute dal fratello prima dell'apertura della successione, dunque somme non più presenti nel patrimonio ereditario al momento della morte della madre Per_1
[...]
L'azione è invece qualificabile come azione di ripetizione per appropriazione indebita di somme, che l'appellante, attrice in primo grado, svolge nella sua qualità di coerede della madre e come tale la stessa, alla luce dell'espletata istruttoria, non poteva che essere rigettata per quanto è a dirsi.
Ed invero, è rimasto pacificamente accertato ed è incontroverso che il conto bancario n. 21/00/600616 era intestato alla de cuius, che su detto conto corrente fosse delegato ad operare il figlio e che quindi tra la de cuius Controparte_4
e il predetto delegato fosse stato concluso un contratto di mandato
L'appellante in primo grado ha agito in ripetizione della somma pari a un quarto delle somme prelevate dal suddetto conto dal delegato Controparte_4
asseritamente non compiute nell'interesse della de cuius, pari a complessivi €
93.350,00, tra il 7/9/2007 ed il 4/8/2009.
Partendo dal presupposto che le uniche operazioni oggetto dell'indagine devono essere quelle contestate dall'attrice , ritiene la Corte che non può presumersi che i predetti prelievi siano stati effettuati e trattenuti indebitamente da parte del
[...]
figlio della de cuius, avendo egli agito in virtù di delega ad CP_4
operare sul detto conto corrente, pacificamente conferita allo stesso, elemento questo che fa presumere la volontà della de cuius di consentirgli di effettuare tutti i prelevamenti necessari per provvedere alle esigenze della stessa.
11 Ciò, tenuto anche conto che non risulta dagli atti del giudizio che la mandante abbia mai sollecitato la presentazione di rendiconti periodici al figlio o contestato le operazioni dallo stesso effettuate, e del fatto che l'appellante, su cui incombeva il relativo onere probatorio, non ha provato l'illegittima o ingiustificata appropriazione dei predetti importi, non rilevando al riguardo la allegata circostanza che “negli ultimi anni di vita la de cuius aveva perso la propria lucidità mentale, a causa di un decadimento fisico e psicologico tale da rendere inverosimile che la stessa potesse dare disposizioni su somme ingenti” (pag. 2 atto citazione), rimasta peraltro priva di riscontro probatorio.
In assenza, quindi, del benché minimo elemento indiziario in grado di consentire di presumere un utilizzo irregolare del conto corrente non può dirsi superata la presunzione secondo cui il convenuto in quanto munito di Controparte_4
valida delega ad operare sul predetto conto, abbia effettuato le predette operazioni per conto e nell'interesse della madre.
Peraltro il convenuto ha di fatto svolto una difesa finalizzata a chiarire la propria posizione e a dare spiegazione dei movimenti occorsi sul conto corrente della de cuius, sostenendo e documentando che gli importi prelevati in forza della delega erano stati impegnati per far fronte alle esigenze della stessa, così come risultante dall'espletata istruttoria e come correttamente ritenuto dal Tribunale.
In conclusione, il motivo di gravame in esame va rigettato.
3. Sul secondo motivo di gravame.
Premesso che “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali - sulla base del criterio del disputatum, ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del
12 giudizio, ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza” (Cass. Sez. II
n. 19930 del 21 giugno 2022), e che con l'atto introduttivo del giudizio l'appellante ha formulato le seguenti domande: “ ▪Accertare e dichiarare che l'attrice è erede della de cuius;
▪ Accertare e dichiarare la Persona_1
sussistenza del credito di 93.350,00 a favore dell'asse ereditario della de cuius e per l'effetto condannare il convenuto a pagare in favore Persona_1
dell'attrice la somma di € 23.337,50 corrispondente alla quota di 1/4 sul credito a favore dell'asse ereditario;
▪ In subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità
del prelievo effettuato dal convenuto e dunque condannarlo a titolo di responsabilità per illecito ex art. 2043 c.c. al pagamento della somma pro quota
(1/4) di 23.337,50 a favore dell'attrice; ▪ In ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento della somma di € 93.350,00 a danno della de cuius e per l'effetto condannarlo alla restituzione della Persona_1
somma pro quota (1/4) € 23.337,50 a favore dell'attrice; ▪ in ogni caso condannare il convenuto alla refusione a favore dell'attrice delle spese e compensi legali relativi al presente giudizio”, rileva la Corte l'erroneità della sentenza laddove il valore della controversia è stato fatto rientrare nello scaglione da 52mila
a 260mila euro.
Parte attrice, infatti, ha chiesto la condanna del convenuto a pagarle la somma di
€ 23.337,50, variando in tal modo la causa petendi delle singole domande (dalla principale alle subordinate), sicché, alla fine, l'oggetto è sempre la somma suddetta, con applicabilità, quindi, per la liquidazione delle spese di lite dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, che è quello a cui il Tribunale avrebbe dovuto fare riferimento.
La sentenza va dunque parzialmente riformata, quantificandosi le spese di lite del giudizio di primo grado per cui è condanna dell'attrice a corrispondere in favore
13 dei convenuti, nella misura di € 4.000,00, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e
Cpa come per legge.
4. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio che vede la soccombenza dell'appellante, la stessa va condannata alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in favore degli appellati, liquidate come in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, con applicazione di compensi previsti dal D.M. n. 55 del
2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel terzo scaglione di valore
(visto il valore della causa indicato nell'atto di appello).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 123/2019 emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data
08.03.2019 e pubblicata il 13.03.2019, così provvede:
In parziale riforma della sentenza impugnata ridetermina in € 4.000,00 oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa come per legge l'importo per cui è condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti costituiti,
e CP_1 Controparte_2
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla refusione in favore degli appellati delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso a Caltanissetta, il 20 febbraio 2025.
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
IG CA Roberto Rezzonico
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