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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/11/2025, n. 3203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3203 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 352 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Caracciolo, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Elisa CP_1 C.F._2
Dongiovanni, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 4/07/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/01/2025, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Salve (LE) il 18/07/1992 e che dalla loro unione sono nati due CP_1 figli: il 4/03/1994, maggiorenne ed economicamente autosufficiente e , il Per_1 Per_2
14/09/1998, studentessa universitaria;
che i coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Lecce n. 2496/2023 del 19/09/2023; che i coniugi hanno sempre, da allora, vissuto separati e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione. Tanto premesso, ha chiesto che venga
1 dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con per i CP_1 motivi ed alle condizioni specificati in atti.
si è costituita, con comparsa depositata il 03/06/2025, non opponendosi alla CP_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dal ricorrente, diversamente opinando, tuttavia, sulle condizioni della stessa, come specificato in atti.
In data 13/06/2025 i difensori delle parti hanno depositato istanza al fine di chiedere la sostituzione dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato con il deposito di note scritte, stante il raggiungimento di un accordo volto a definire consensualmente la controversia.
Accolta l'istanza e depositato il predetto accordo, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti,
i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione fra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
2 definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: CP_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Salve (Le) il 18/07/1992 da , trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune Parte_1 CP_1 al n. 14, Parte II, Serie A, anno 1992, alle seguenti condizioni:
a) le parti rinunciano alla reciproca domanda di condanna al contributo di euro 200,00 per il mantenimento della figlia , che continuerà a vivere con il padre;
Per_2
b) con la sottoscrizione della presente scrittura le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 08/09/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 352 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Caracciolo, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Elisa CP_1 C.F._2
Dongiovanni, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 4/07/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/01/2025, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Salve (LE) il 18/07/1992 e che dalla loro unione sono nati due CP_1 figli: il 4/03/1994, maggiorenne ed economicamente autosufficiente e , il Per_1 Per_2
14/09/1998, studentessa universitaria;
che i coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Lecce n. 2496/2023 del 19/09/2023; che i coniugi hanno sempre, da allora, vissuto separati e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione. Tanto premesso, ha chiesto che venga
1 dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con per i CP_1 motivi ed alle condizioni specificati in atti.
si è costituita, con comparsa depositata il 03/06/2025, non opponendosi alla CP_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dal ricorrente, diversamente opinando, tuttavia, sulle condizioni della stessa, come specificato in atti.
In data 13/06/2025 i difensori delle parti hanno depositato istanza al fine di chiedere la sostituzione dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato con il deposito di note scritte, stante il raggiungimento di un accordo volto a definire consensualmente la controversia.
Accolta l'istanza e depositato il predetto accordo, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti,
i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione fra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
2 definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: CP_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Salve (Le) il 18/07/1992 da , trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune Parte_1 CP_1 al n. 14, Parte II, Serie A, anno 1992, alle seguenti condizioni:
a) le parti rinunciano alla reciproca domanda di condanna al contributo di euro 200,00 per il mantenimento della figlia , che continuerà a vivere con il padre;
Per_2
b) con la sottoscrizione della presente scrittura le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 08/09/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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