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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 2570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2570 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G.15959/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Monica Silvia G. Gionfriddo
da C.F. CP_1 C.F._2
avv. Monica Silvia G. Gionfriddo
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 4.11.25 depositate il 2.11.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1. i coniugi dichiarano che nella casa coniugale di Roma, via Tito Omboni n. 21 risiederanno stabilmente la sig.ra unitamente ai tre figli minori, , e mentre il sig. Parte_1 Per_1 Per_2 Persona_3
si è già allontanato spontaneamente dalla casa familiare ad ottobre 2024 per andare a vivere CP_1 temporaneamente presso l'abitazione materna sita in Roma, via Altacomba. 49. Pertanto, la casa coniugale viene assegnata alla moglie con tutto quanto in essa contenuto;
2. il sig. verserà alla CP_1 sig.ra quale contributo complessivo per il mantenimento dei minori l'importo così Pt_1 composto: euro 500,00 con bonifico bancario sul c/c della sig.ra , nonché il 50% dell'importo Pt_1 mensile dell'assegno unico relativo ai figli minori erogato dall'INPS pari oggi ad euro 660,00. A tal proposito il sig. dichiara espressamente di consentire alla sig.ra il diritto a ricevere CP_1 Pt_1 il 100% dell'assegno unico in favore dei figli fino a che permarrà il beneficio. L'assegno di mantenimento così composto sarà rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT come per legge, tenuto conto che, se l'assegno unico aumenterà, tale aumento dovrà essere imputato anche a rivalutazione monetaria, e se diminuirà dovrà essere integrata la differenza, e sarà versato dal sig.
alla moglie entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese di dicembre 2024. I coniugi CP_1 pagheranno inoltre il 50% ciascuno delle spese straordinarie mediche, sportive, scolastiche e ludiche relative ai figli minori, purché documentate e concordate così come previsto dal Protocollo d'Intesa adottato da Codesto Tribunale;
3. ferma restando la richiesta di affidamento condiviso dei ragazzi ai sensi della normativa vigente, tutte le decisioni e le questioni attinenti i figli verranno concordate e decise dai coniugi con civiltà e concordia nell'interesse superiore della prole;
4. si ribadisce che, pur nell'esercizio dell'affidamento condiviso e della potestà condivisa fra i due coniugi, il padre potrà vedere ed avere i figli con sé, previo semplice accordo telefonico con la moglie, almeno due pomeriggi a settimana nei giorni infrasettimanali, che in caso di disaccordo saranno il lunedì e giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20,30. In tali giorni la figlia più piccola Persona_3 rimarrà a dormire con il padre ed essere riaccompagnata a scuola la mattina successiva. Ove ciò non dovesse accadere il padre dovrà preventivamente comunicarlo alla moglie con un preavviso almeno di 24 ore;
a fine settimana alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera, con la possibilità per il padre di ospitarli anche per il pernottamento presso la sua nuova residenza. Le vacanze di Natale i figli le trascorreranno con ciascun genitore ad anni alternati, dal 24 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Le vacanze di Pasqua, dal venerdì Santo al martedì successivo, anche queste ad anni alterni. Le vacanze estive i figli le trascorreranno con il padre per almeno due settimane anche non continuative, e dovranno essere comunicate alla sig.ra Pt_1 entro il 31 maggio di ogni anno, così come le dovrà essere comunicato il luogo di villeggiatura. Ad anni alterni con ciascun genitore anche il compleanno dei figli, o secondo i desiderata di questi ultimi, e nel rispetto delle festività dei compleanni di ciascun genitore, festa della mamma, del papà
e dei nonni, sia materni che paterni, con il festeggiato. Le restanti festività e/o ponti verranno concordati fra i genitori di volta in volta, rispettando comunque il criterio dell'alternanza;
5. i coniugi dichiarano di impegnarsi a provvedere, per quanto nelle loro possibilità lavorative, ai bisogni della prole, e si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti l'educazione e lo studio dei figli;
6. le parti, inoltre, alla sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
7. Le detrazioni fiscali per i figli saranno poste al 100% a favore della sig.ra fino a che il sig. opterà per il regime fiscale forfettario. Qualora il marito perderà il Pt_1 CP_1 beneficio, la detrazione tornerà al 50% a ciascun genitore. Pertanto, le fatture e qualsiasi spesa detraibile, che si riferiranno ai figli, dovranno a loro essere intestate” e il procuratore ha concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], coniugati in Roma il 20.6.2009 alle condizioni come CP_1 integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, atto n.00283, parte 2, serie
A05;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 6.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G.15959/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Monica Silvia G. Gionfriddo
da C.F. CP_1 C.F._2
avv. Monica Silvia G. Gionfriddo
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 4.11.25 depositate il 2.11.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1. i coniugi dichiarano che nella casa coniugale di Roma, via Tito Omboni n. 21 risiederanno stabilmente la sig.ra unitamente ai tre figli minori, , e mentre il sig. Parte_1 Per_1 Per_2 Persona_3
si è già allontanato spontaneamente dalla casa familiare ad ottobre 2024 per andare a vivere CP_1 temporaneamente presso l'abitazione materna sita in Roma, via Altacomba. 49. Pertanto, la casa coniugale viene assegnata alla moglie con tutto quanto in essa contenuto;
2. il sig. verserà alla CP_1 sig.ra quale contributo complessivo per il mantenimento dei minori l'importo così Pt_1 composto: euro 500,00 con bonifico bancario sul c/c della sig.ra , nonché il 50% dell'importo Pt_1 mensile dell'assegno unico relativo ai figli minori erogato dall'INPS pari oggi ad euro 660,00. A tal proposito il sig. dichiara espressamente di consentire alla sig.ra il diritto a ricevere CP_1 Pt_1 il 100% dell'assegno unico in favore dei figli fino a che permarrà il beneficio. L'assegno di mantenimento così composto sarà rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT come per legge, tenuto conto che, se l'assegno unico aumenterà, tale aumento dovrà essere imputato anche a rivalutazione monetaria, e se diminuirà dovrà essere integrata la differenza, e sarà versato dal sig.
alla moglie entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese di dicembre 2024. I coniugi CP_1 pagheranno inoltre il 50% ciascuno delle spese straordinarie mediche, sportive, scolastiche e ludiche relative ai figli minori, purché documentate e concordate così come previsto dal Protocollo d'Intesa adottato da Codesto Tribunale;
3. ferma restando la richiesta di affidamento condiviso dei ragazzi ai sensi della normativa vigente, tutte le decisioni e le questioni attinenti i figli verranno concordate e decise dai coniugi con civiltà e concordia nell'interesse superiore della prole;
4. si ribadisce che, pur nell'esercizio dell'affidamento condiviso e della potestà condivisa fra i due coniugi, il padre potrà vedere ed avere i figli con sé, previo semplice accordo telefonico con la moglie, almeno due pomeriggi a settimana nei giorni infrasettimanali, che in caso di disaccordo saranno il lunedì e giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20,30. In tali giorni la figlia più piccola Persona_3 rimarrà a dormire con il padre ed essere riaccompagnata a scuola la mattina successiva. Ove ciò non dovesse accadere il padre dovrà preventivamente comunicarlo alla moglie con un preavviso almeno di 24 ore;
a fine settimana alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera, con la possibilità per il padre di ospitarli anche per il pernottamento presso la sua nuova residenza. Le vacanze di Natale i figli le trascorreranno con ciascun genitore ad anni alternati, dal 24 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Le vacanze di Pasqua, dal venerdì Santo al martedì successivo, anche queste ad anni alterni. Le vacanze estive i figli le trascorreranno con il padre per almeno due settimane anche non continuative, e dovranno essere comunicate alla sig.ra Pt_1 entro il 31 maggio di ogni anno, così come le dovrà essere comunicato il luogo di villeggiatura. Ad anni alterni con ciascun genitore anche il compleanno dei figli, o secondo i desiderata di questi ultimi, e nel rispetto delle festività dei compleanni di ciascun genitore, festa della mamma, del papà
e dei nonni, sia materni che paterni, con il festeggiato. Le restanti festività e/o ponti verranno concordati fra i genitori di volta in volta, rispettando comunque il criterio dell'alternanza;
5. i coniugi dichiarano di impegnarsi a provvedere, per quanto nelle loro possibilità lavorative, ai bisogni della prole, e si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti l'educazione e lo studio dei figli;
6. le parti, inoltre, alla sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
7. Le detrazioni fiscali per i figli saranno poste al 100% a favore della sig.ra fino a che il sig. opterà per il regime fiscale forfettario. Qualora il marito perderà il Pt_1 CP_1 beneficio, la detrazione tornerà al 50% a ciascun genitore. Pertanto, le fatture e qualsiasi spesa detraibile, che si riferiranno ai figli, dovranno a loro essere intestate” e il procuratore ha concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], coniugati in Roma il 20.6.2009 alle condizioni come CP_1 integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, atto n.00283, parte 2, serie
A05;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 6.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi