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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/08/2025, n. 2716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2716 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati Dott. Enrico Schiavon Presidente Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 359 del Ruolo Generale dell'anno 2024. T R A
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
) quali eredi di , rappresentati e difesi C.F._3 Persona_1 dall'avv. Tommaso Tonetto con domicilio eletto presso lo studio in Venezia, Mestre, Via Ospedale n. 27/33.
PARTE APPELLANTE E
, , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Costantino Controparte_4 Simeone con domicilio eletto presso lo studio in Venezia, San Marco, 1757.
PARTE APPELLATA E
(c.f. , Controparte_5 C.F._4 CP_6 (c.f. ) e (c.f. C.F._5 CP_7
), rappresentate e difese dagli avv.ti Torquato Tasso e Tito C.F._6 Bortolato con domicilio eletto presso lo studio in Mirano (VE), Via Castellantico n. 18.
PARTE APPELLATA
E
, contumace Controparte_8
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 257/2024 del Tribunale di Venezia pubblicata in data 25/1/2024.
CONCLUSIONI Per la parte appellante , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Nel merito in via principale: rigettare tutte le domande degli attori qui appellati in quanto inammissibili ed infondate per le ragioni esposte in narrativa;
Nel merito, in via riconvenzionale subordinata si chiede: che la servitù sia trasferita, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1068 cc, su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta, secondo le modalità che sono state indicate in corso di causa;
In via istruttoria: attesa l'espletata CTU, siccome richiesta dalle parti, si reitera la domanda, già formulata a verbale dell'udienza del 14.7.21, affinché il consulente tecnico sia chiamato a dare nuovamente risposta al quesito n.6, correttamente interpretato, alla luce delle osservazioni del CTP dei Sig.ri che Persona_2 ha indicato e graficamente rappresentato le possibilità di trasferire su di un percorso alternativo la servitù oggetto di giustizia senza compromettere gli alberi tutelati. Con vittoria di spese anche della precedente fase processuale.
Per la parte appellata , e il Controparte_1 CP_2 Controparte_3
Controparte_4 voglia l'adita Corte d'Appello di Venezia, per i motivi di fatto e di diritto indicati nella narrativa della presente comparsa: In via preliminare
- dichiarata la provvisoria esecutorietà dei capi II, IV, V e VI del dispositivo della sentenza appellata, respingere la domanda di inibitoria degli appellanti;
- ammettere ai sensi e per gli effetti dell'art. 345/3 c.p.c. i nuovi documenti prodotti dagli appellati , , e numerato con CP_1 Controparte_4 CP_2 CP_3 lettere G ed H;
- disporre la trattazione orale della causa secondo quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 350 bis c.p.c.;
- dichiarare l'inammissibilità o, in subordine, la manifesta infondatezza dell'appello; Nel Merito
- respingere, siccome manifestamente infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nella narrativa della presente comparsa, le domande degli appellanti e confermare integralmente, per l'effetto, la sentenza impugnata;
- condannare gli appellanti (C.F. ) ed Persona_1 CodiceFiscale_7 (C.F. ) a rifondere agli appellati ed Parte_1 CodiceFiscale_8 attori in primo grado il compenso e le spese di lite del presente grado di giudizio, con relativi accessori di legge, oltre che, in ragione della manifesta infondatezza dell'appello ed ai sensi dell'art. 96/3 c.p.c., una ulteriore somma equitativamente determinata. In via subordinata e salvo gravame
- in denegata ipotesi di modifica della sentenza con rigetto anche parziale della domanda formulata in primo grado nei confronti degli appellanti principali, in riforma della sentenza appellata, accogliere le domande formulate in primo grado in via subordinata e riconvenzionale dagli odierni appellati e CP_2 CP_1
che qui di seguito si ritrascrivono integralmente: “…Nel merito, in via
[...] subordinata: in denegata ipotesi di reiezione della domanda formulata in primo grado nei confronti dei convenuti ed salvo Persona_1 Parte_1 gravame, condannare le convenute in primo grado ed odierne appellate CP_6
e , in solido tra loro:
[...] Controparte_5 CP_7
- a manlevare e tenere indenni i propri aventi causa e Controparte_1 CP_2 da ogni effetto pregiudizievole dell'emananda condanna e, dunque, a pagare
[...] direttamente le spese di lite che fossero condannati a rifondere ai convenuti
[...]
ed Persona_1 Parte_1
- a risarcire i propri aventi causa e del Controparte_1 CP_2 conseguente minor valore delle unità immobiliari ad essi compravendute, da liquidarsi equitativamente in euro 50.000,00 o nella diversa somma, maggiore o pag. 2/9 minore, che risulterà di giustizia…”.
Per la parte appellata , e Controparte_5 CP_6 CP_9
[...]
- respingersi l'appello proposto da ed con Persona_1 Parte_4 integrale conferma dell'impugnata sentenza;
- respingersi in subordine tutte le domande avanzate da e Controparte_1 perché infondate, ferma in ogni caso l'eccezione di decadenza e CP_2 prescrizione, senza rinuncia alle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. di primo grado.
- spese di patrocinio rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA Come da memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. di primo grado che di seguito si riporta:
- Si chiede interpello formale di controparte Avv. sui seguenti Controparte_1 capitoli di prova: (1) “Vero che all'epoca dell'acquisto dell'immobile le porzioni immobiliari facenti parte del Complesso immobiliare ” in Mirano (Ve), Via Giudecca, Controparte_4 16 di cui all'atto datato 3.4.2009 del Notaio (rep. 78033 Racc. n. 28968) che Per_3 si rammostra (doc. 1.1), constatai personalmente la conformità dello stesso a quanto mi veniva alienato”; (2) “Vero che all'epoca dell'acquisto dell'immobile le porzioni immobiliari facenti parte del Complesso immobiliare ” in Mirano (Ve), Via Giudecca, Controparte_4 16 di cui all'atto preliminare 22.4.2009 (doc. 1.2), constatai personalmente la conformità dello stesso a quanto mi veniva alienato”; (3) “Vero che all'epoca dell'acquisto dell'immobile le porzioni immobiliari facenti parte del Complesso immobiliare ” in Mirano (Ve), Via Giudecca, Controparte_4 16 di cui all'atto datato 7.9.2016 del Notaio (rep. 100542 Racc. n. 43508) che Per_3 si rammostra (doc. 1.3), constatai personalmente la conformità dello stesso a quanto mi veniva alienato”;
- Si chiede prova per testi sui seguenti capitoli di prova: (4) “Vero che, nel corso del 2002, su incarico del signor ho Persona_4 predisposto la Domanda per ottenere la concessione ad eseguire opere comportanti la trasformazione urbanistica ed edilizia e la relativa documentazione allegata di cui alla Pratica Edilizia n. 486/2002 Comune di Mirano (Ve) che si rammostra al teste (doc. 5)”; Si indica a teste: Arch. di Mirano (Ve); Testimone_1 (5) “Vero che, nel corso del 2005, su incarico del signor , ho Persona_1 predisposto la Denuncia di Inizio Attività e la relativa documentazione allegata di cui alla Pratica Edilizia n. 31/2005 Comune di Mirano (Ve) che si rammostra al teste (doc. 6)”; Si indica a teste: Arch. Geom. di Santa Maria di Sala;
Testimone_2 (6) “Vero che, nel corso del 2014, su incarico delle signore e CP_5 CP_6 e , ho predisposto la Richiesta di autorizzazione sul progetto
[...] CP_7 di variante per l'ultimazione delle opere di ristrutturazione edilizia della porzione nord della barchessa di – Lassotovich – ora e la Controparte_4 Per_5 CP_6 relativa documentazione allegata di cui alla Pratica Edilizia n. 452/2017 Comune di Mirano (Ve) che si rammostra al teste (doc. 7.1)” Si indica a teste: Arch. Tes_3 di SC (Ve);
[...] (7) “Vero che, nel corso del 2017, su incarico delle signore e CP_5 CP_6 e , ho predisposto SCIA e la relativa documentazione allegata
[...] CP_7
pag. 3/9 di cui alla Pratica Edilizia 452/2017 Comune di Mirano (Ve) che si rammostra al teste (doc. 7.2)”; Si indica a teste: Arch. di SC;
Testimone_3
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Venezia, , Controparte_1 [...]
, e il convenivano in giudizio CP_2 Controparte_3 Controparte_4
ed nonchè Persona_1 Parte_1 Controparte_5 CP_6
, e , per sentire accertato e dichiarato che con
[...] CP_7 Controparte_8 atto di compravendita del 22/12/2004 di un terreno adiacente alla settecentesca
[...]
, tra e i convenuti era stato CP_4 Persona_4 Persona_2 costituito il diritto di servitù di passaggio pedonale e carraio, largo cinque metri a carico della porzione di terreno distinta al Catasto terreni del Comune di Mirano (VE), al foglio 11, mappale 97 di ed ed a Persona_1 Parte_1 favore del confinante terreno degli attori, foglio 11, particelle 98, 1099, 209, 99 e 100. Chiedevano inoltre gli attori la condanna ad adeguare la strada ghiaiosa alle prescrizioni contrattuali ed a realizzare le opere necessarie per consentire e rendere possibile agli attori l'autonomo esercizio della predetta servitù di passaggio pedonale e carrabile.
1.1. Esponevano gli attori che:
- l'intero complesso immobiliare ubicato nel Comune di Mirano, via Giudecca 16, e denominato ”, oltre all'omonima Villa comprende un grande parco, Controparte_4 ora condominiale, appartenente fino al 21 dicembre 2004 ad un unico proprietari, il sig. ; Persona_4
- nel 2004 il sig. cedeva la proprietà di una porzione del parco ai signori CP_6
e riservandosi contestualmente il diritto di attraversare il Persona_1 Parte_1 terreno compravenduto per raggiungere la pubblica via Belvedere e convenendo altre obbligazioni a carico degli acquirenti tra cui la costruzione di un ponte carraio e di una stradina di collegamento, poi parzialmente eseguiti dagli acquirenti;
- con successivo contratto di “vendita e costituzione di servitù” del 3/4/2009 il sig. cedeva la proprietà di porzioni immobiliari della barchessa del medesimo CP_6 complesso immobiliare ai signori ed Controparte_1 Controparte_10
“con la servitù attiva di passaggio costituita con atto a rogito Notaio
[...] in data 22 dicembre 2004 Rep. n. 102397, a favore delle part. Persona_6 98, 99, 100, 209 e 1099, attraverso la quale avverrà l'accesso alle unità immobiliari oggetto del presente atto, previa installazione di cancello elettrico al confine con la proprietà e formazione di strada carraia sino alla barchessa”; Persona_1
- successivamente le eredi , le convenute Persona_4 Controparte_5
cedevano ulteriori porzioni immobiliari del CP_6 CP_7 complesso, che pervenivano ai signori , e Controparte_8 CP_2 CP_3
oltre ad una quota di partecipazione alle parti comuni e con la menzionata
[...] servitù attiva di passaggio;
- nonostante le richieste, i signori e non Persona_1 Parte_1 avevano adempiuto alle obbligazioni assunte, mentre nei confronti delle eredi e svolgevano domanda di garanzia e CP_6 Controparte_1 CP_2 manleva e, nel caso di rigetto delle domande nei confronti dei signori Persona_7
chiedevano la condanna al risarcimento dei danni per il conseguente
[...] minor valore delle porzioni immobiliari compravendute.
pag. 4/9 2. Si costituivano e resistendo alla domanda Persona_1 Parte_1 ed esponendo che:
- la sussistenza di una servitù di passaggio pedonale larga 5 metri posta a carico della loro proprietà ed in favore dei mappali indicati dagli attori non era contestata, mentre nell'atto di compravendita del 2004 non si menziona la servitù di passaggio carrabile come invocata dalle attrici;
- nell'atto di compravendita, aggiungevano i convenuti, si prevedeva: - che «al terreno compravenduto l'acquirente accede da attigua sua proprietà ed accederà da Via Belvedere mediante un nuovo ponte da costruirsi a intere cura e spese dell'acquirente sul confine Est del mappale 97»; che «alla residua proprietà del venditore si accederà anche attraverso il costruendo ponte di cui sopra ed a tal fine, oltre che sul ponte, viene costituita servitù di passaggio a favore dei mappali 98 – 1099 – 209 – 99 e 100, larga metri lineari 5 lungo tutto il confine Est e Sud del mappale 96», specificando che «la servitù sarà resa agibile mediante inghiaiatura a cure e spese della parte acquirente»;
- i convenuti avevano realizzato il ponte carraio e la stradina, ma non per tutta la sua lunghezza nei 5 mt previsti dal contratto per la presenza di alberi secolari.
3. Si costituivano e chiedendo Controparte_5 CP_6 CP_7 l'accoglimento delle domande proposte da , Controparte_1 CP_2
e dal nei confronti dei convenuti Controparte_3 Controparte_4 principali e ed il rigetto di ogni domanda nei Persona_1 Parte_4 loro confronti.
4. , convenuto quale condomino del , Controparte_8 Controparte_4 restava contumace.
5. Il Tribunale di Venezia, istruita la causa con l'acquisizione di documenti e c.t.u., così decideva:
- dichiara in forza del rogito in data 22.12.04 per atto del Notaio in Venezia, dott.
rep. 102397, racc. 22105, il diritto di servitù di passaggio Persona_6 pedonale e carraio larga cinque metri lineari sulla porzione di terreno distinta al Catasto terreni del Comune di Mirano, al foglio 11, mappale 97 di proprietà di
ed ed a favore del confinante terreno degli Persona_1 Parte_1 attori sito in Comune di Mirano e distinto nel CT di detto Comune al foglio 11 particelle 98, 1099, 209, 99 e 100 (ora mappali 1212 e 1214);
- condanna i convenuti ed i) ad adeguare la Persona_1 Parte_1 strada ghiaiosa già realizzata alle prescrizioni contrattuali e, dunque, ad allargarla ad una larghezza media di almeno cinque metri lineari, fermo il rispetto degli alberi sottoposti a tutela come indicato dal c.t.u., ing. alle pagine da Persona_8 33 a 37 della perizia d'ufficio depositata in data 24.6.2021; ii) a realizzare, a propria cura e spese, tutte le opere necessarie a consentire e rendere possibile agli attori l'autonomo l'esercizio della predetta servitù di passaggio pedonale e carrabile con il minimo disagio possibile e, quindi, previa sostituzione dell'attuale sistema di apertura, con la consegna a ciascuno degli attori, come indicato in motivazione, di una copia delle chiavi e/o del telecomando, replicabili a loro volta, di apertura del cancello di via Belvedere;
- dichiara che il ponticello settecentesco oggetto di causa è di proprietà comune indivisa, al 50% ciascuno, del da un lato e dei Controparte_4 convenuti e dall'altro lato;
Persona_1 Parte_1
- dichiara il legittimato a disporre l'esecuzione dei Controparte_4 lavori necessari di consolidamento e ristrutturazione, come indicati da pagina 20 a
pag. 5/9 27 della perizia d'ufficio a firma dell'ing. , a cura e spese del Persona_8 Condominio, con condanna dei convenuti e Persona_1 Parte_1 a rimborsare metà dei documentati relativi costi, e comunque non oltre alla metà della somma indicata dal c.t.u., al lordo di imprevisti e imposte;
- pone le spese di c.t.u. a firma dell'ing. , da liquidarsi come da Persona_8 decreto in data 22.11.2021, a carico delle parti e Persona_1 Parte_1
con conseguente condanna di quest'ultimi a rimborsare a parti attrici
[...] quanto versato al c.t.u. in corso di processo;
- condanna, inoltre, parti convenute, e a Persona_1 Parte_1 rimborsare a parti attrici le spese di lite che si liquidano complessivamente in € 13.430,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge, per compensi al difensore ed in € 605,10 per esborsi;
- condanna le convenute in garanzia , e CP_6 Controparte_5 [...]
, in solido tra loro e, nei limiti delle spese di lite che sono liquidate sopra, CP_7 con i convenuti e , a rifondere a Parte_1 Persona_1 CP_2
ogni spesa di lite e costo dagli stessi sostenuto o a sostenersi per
[...] l'accertamento e l'attuazione giudiziale e coattiva della contestata servitù di passaggio;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra parti attrici e le parti , CP_6
e e tra quest'ultime e i convenuti Controparte_5 CP_7 [...]
e;
Persona_1 Parte_1
- dichiara assorbite ogni domanda e questione non espressamente decise, ancorché istruttorie.
4. Rilevava il Tribunale per quanto ancora di interesse:
- parti convenute sono: - condomini con riferimento ad un Condominio che ha ad oggetto un immobile sito nel centro storico di Mirano e denominato;
Controparte_4
- e eredi del fu sig. Controparte_5 CP_6 CP_7 Per_4
, dante causa nell'atto costitutivo della servitù volontaria;
- il sig.
[...] CP_8
, uno dei condomini del attore, contro il quale non vengono
[...] CP_4 formulate domande dagli attori;
- sulla costituzione di una servitù volontaria di passaggio pedonale e carrabile, affermava il primo giudice: “la previsione contrattuale di un passaggio di ben 5 metri di larghezza è, all'evidenza, destinato ad un passaggio veicolare, essendo ingiustificata una tale larghezza per un passaggio solo pedonale. Inoltre, il preliminare che ha preluso al contratto di dicembre 2004 apertis verbis, come visto, si riferisce ad una strada carrabile”;
- nell'atto in esame, evidenziava il giudice di prime cure, vengono menzionati, nella sostanza, tre accessi, tutti anche carrabili “e sarebbe veramente anomalo che le parti abbiano limitato il passaggio ai soli pedoni quando tutti gli accessi in rilievo sono anche carrabili”; inoltre, nell'atto di compravendita e costitutivo della servitù volontaria si fa richiamo all'autorizzazione per la costruzione del ponte n. 486/2002 e nel progetto “si ragiona apertamente di un ponte a Nord per consentire l'accesso da Nord ed il parcheggio nel parco, trattandosi, come è chiaro, di destinazioni che postulano l'impiego di autovetture”;
- infine, precisava il primo giudice, il contratto di dicembre 2004 prevede che la servitù sarà “…resa agibile mediante inghiaiatura a cura e spese della parte acquirente: è evidente come per un passaggio pedonale l'agibilità non presupponga l'inghiaiatura”.
* * *
pag. 6/9 5. Per la riforma della sentenza proponevano appello e Persona_1 Parte_1
Si costituivano , , e il
[...] Controparte_1 CP_2 Controparte_3
chiedendone il rigetto e, in via subordinata, Controparte_4 l'accoglimento dell'appello incidentale come da comparsa di costituzione e risposta. Si costituivano e chiedendo il Controparte_5 CP_6 CP_7 rigetto dell'appello e, in caso di accoglimento dell'appello principale, il rigetto dell'appello incidentale proposto da e , come da Controparte_1 CP_2 comparsa di costituzione e risposta.
restava contumace. Controparte_8
5.1. Riassunta la causa in seguito ad interruzione per il decesso dell'appellante da , e il Persona_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, si costituivano , Controparte_4 Parte_1 Parte_2 e quali eredi di . Parte_3 Persona_1 Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * * 6. Lamentano gli appellanti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
che:
[...]
- il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che la servitù di passaggio costituita con il contratto di compravendita 22/12/2004, con cui il dante causa ha alienato a , in regime di comunione legale Persona_4 Persona_1 con , alcuni mappali, sarebbe anche carrabile, richiamando il Parte_1 contenuto del contratto preliminare, non prevista nel contratto definitivo che diventa l'unica fonte delle intese volute dalle parti e quale autonomo accordo fra venditore e compratore sarebbe comunque prevalente;
- inoltre, non sarebbe stato considerato che il passaggio era già esistente con quelle dimensioni e caratteristiche, mentre “La circostanza che la servitù dovesse avere una
“larghezza di 5 metri” e che fosse resa agibile “mediante inghiaiatura”, non la fa diventare -tout-court- carrabile”;
- in ogni caso, secondo l'appellante, dall'esistenza della servitù di passaggio pedonale non può desumersi l'esistenza di quella di passo carrabile e la volontà del venditore, nel cedere la proprietà al , anche interpretando ex art. 1362 Persona_1 c.c. la disposizione negoziale, sarebbe stata chiara nel mantenere unicamente il passaggio “a favore delle altre sue proprietà - quelle che poi sono pervenute agli attori - con le medesime dimensioni e caratteristiche -pedonali-, già esistenti”;
- gli attori ora appellati non avrebbero comunque alcuna “utilità pratica a pretendere un passaggio carrabile avendo sempre disposto di propri autonomi e comodi accessi, sia pedonali che carrai”.
* * * 7. L'appello è infondato e viene respinto per le assorbenti considerazioni che seguono. Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l'uso di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, essendo sufficiente che dall'atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso la volontà delle pag. 7/9 parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche se il contratto sia diretto ad altro fine (cfr. Cass. 10169/2018).
7.1. Nella fattispecie, si legge nella sentenza del Tribunale sul contenuto dell'atto costitutivo della servitù del 22/12/2004:
- “Tale contratto, come riferito da parti attrici e dalle eredi del sig. , Persona_4 senza che la circostanza sia stata contestata specificamente dai proprietari del fondo servente, ha dato attuazione al preliminare in data 30.7.2004, nella quale expressis verbis si ragiona di “…strada carrabile in ghiaino” (doc. 20 eredi ”, v. pag. CP_6 7 della sentenza appellata. Tale statuizione non è stata fatta oggetto di specifica censura.
7.2. In questo quadro istruttorio, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, in base all'esame complessivo del titolo ed al tenore letterale delle disposizioni ex art. 1362 c.c., le parti hanno inteso costituire una servitù di passaggio pedonale e carrabile, come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice.
7.3. Al di là delle qualificazioni giuridiche proposte sulle espressioni contenute, infatti, la concreta volontà in tal senso espressa trova conferma:
- nella conformazione dei luoghi (“Alla proprietà ed Parte_4 [...]
è possibile accedere anche a mezzo di un passo carraio a nord, da via Persona_1 Belvedere, attraverso un ponte realizzato sopra lo scolo Balzana…concessione per nuovo accesso in via Belvedere del Comune di Mirano n. 486/02 del 10 Marzo 2003 (in seguito a domanda presentata dal signor …Il ponte sullo scolo Parte_5 ha una larghezza di 5.75 m fra i due parapetti”), v. c.t.u. depositata il Per_9 24/6/2021;
- in quanto sostenuto dai convenuti ora appellanti: “gli odierni convenuti realizzavano effettivamente il ponte carraio sul confine del mappale 97 con la via Belvedere, nonché la stradina ghiaiosa, proprio dunque come previsto nel contratto di compravendita di cui trattasi. Come noto agli attori, nel realizzare la stradina emergeva però che la ampiezza massima della stessa non poteva corrispondere in tutta la sua lunghezza nei 5 mt previsti dal contratto, in ragione della presenza di alberi secolari non abbattibili”, v. comparsa conclusionale di primo grado”;
- nel coerente comportamento anteriore (come evidenziato dal primo giudice sul contenuto dell'atto di compravendita e costitutivo della servitù volontaria del 2004 nella parte in cui “si fanno richiami all'autorizzazione per la costruzione del ponte n. 486/2002 e nel progetto “si ragiona apertamente di un ponte a Nord per consentire l'accesso da Nord ed il parcheggio nel parco, trattandosi, come è chiaro, di destinazioni che postulano l'impiego di autovetture”);
- nel coerente comportamento posteriore delle parti (come si desume da quanto rilevato del c.t.u., in sede di risposta alle osservazioni dei c.t.p., tramite le foto satellitari dell'area, “foto che si protraggono dal 2004 al 2020. Dopo la compravendita del 2004 tra il signor e il signor Parte_5 [...]
, si nota la presenza di una stradina in ghiaia”, v. 63 c.t.u. depositata il Persona_1 24/6/2021);
- nella chiara utilità che i contraenti hanno inteso soddisfare con l'asservimento derivante dalla realizzazione di un collegamento alla via pubblica con nuovo ponte carraio e stradina larga 5 metri (ovvero il contenuto e le modalità di esercizio inequivocabilmente determinati dal titolo).
8. Accertata la sussistenza della servitù di passaggio per atto negoziale, in materia di servitù volontarie, è ininfluente quanto dedotto e richiesto anche in via istruttoria sullo stato dei luoghi e non direttamente attinente a quanto sopra esposto (ad pag. 8/9 esempio eventuali ulteriori o successivi accessi, l'esito di un precedente procedimento possessorio, le vicende legate allo stato di altro ponte nello stesso complesso o le diverse e mutate esigenze dei fondi).
9. La domanda di condanna della parte appellante per violazione dell'art. 96 c.p.c., peraltro meramente enunciata dagli appellati , Controparte_1 CP_2
e nei confronti della parte appellante, Controparte_3 Controparte_4 non può essere accolta. La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente. Non essendo emersi chiari e concordanti elementi in tal senso, la domanda va rigettata.
10. In conclusione, l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2
viene respinto con condanna alle spese di lite liquidate come in Parte_3 dispositivo, tenuto conto della ridotta attività difensiva svolta nella fase decisoria. Nulla per le spese per la parte contumace non avendo svolto difese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede: 1) rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Venezia che, per l'effetto, si conferma;
[...]
2) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
3) condanna , e , in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3 fra loro, al pagamento delle spese di lite del grado in favore di , Controparte_1
e , che si liquidano CP_2 Controparte_3 Controparte_4 complessivamente in € 4.502,00 oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
4) condanna , e , in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3 fra loro, al pagamento delle spese di lite del grado in favore di Controparte_5 e , che si liquidano complessivamente in € 4.502,00 CP_6 CP_7 oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
5) dà atto che sussistono a carico della parte appellante principale i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Così deliberato in data 4/6/2025. Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
pag. 9/9
Composta dai Signori Magistrati Dott. Enrico Schiavon Presidente Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 359 del Ruolo Generale dell'anno 2024. T R A
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
) quali eredi di , rappresentati e difesi C.F._3 Persona_1 dall'avv. Tommaso Tonetto con domicilio eletto presso lo studio in Venezia, Mestre, Via Ospedale n. 27/33.
PARTE APPELLANTE E
, , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Costantino Controparte_4 Simeone con domicilio eletto presso lo studio in Venezia, San Marco, 1757.
PARTE APPELLATA E
(c.f. , Controparte_5 C.F._4 CP_6 (c.f. ) e (c.f. C.F._5 CP_7
), rappresentate e difese dagli avv.ti Torquato Tasso e Tito C.F._6 Bortolato con domicilio eletto presso lo studio in Mirano (VE), Via Castellantico n. 18.
PARTE APPELLATA
E
, contumace Controparte_8
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 257/2024 del Tribunale di Venezia pubblicata in data 25/1/2024.
CONCLUSIONI Per la parte appellante , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Nel merito in via principale: rigettare tutte le domande degli attori qui appellati in quanto inammissibili ed infondate per le ragioni esposte in narrativa;
Nel merito, in via riconvenzionale subordinata si chiede: che la servitù sia trasferita, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1068 cc, su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta, secondo le modalità che sono state indicate in corso di causa;
In via istruttoria: attesa l'espletata CTU, siccome richiesta dalle parti, si reitera la domanda, già formulata a verbale dell'udienza del 14.7.21, affinché il consulente tecnico sia chiamato a dare nuovamente risposta al quesito n.6, correttamente interpretato, alla luce delle osservazioni del CTP dei Sig.ri che Persona_2 ha indicato e graficamente rappresentato le possibilità di trasferire su di un percorso alternativo la servitù oggetto di giustizia senza compromettere gli alberi tutelati. Con vittoria di spese anche della precedente fase processuale.
Per la parte appellata , e il Controparte_1 CP_2 Controparte_3
Controparte_4 voglia l'adita Corte d'Appello di Venezia, per i motivi di fatto e di diritto indicati nella narrativa della presente comparsa: In via preliminare
- dichiarata la provvisoria esecutorietà dei capi II, IV, V e VI del dispositivo della sentenza appellata, respingere la domanda di inibitoria degli appellanti;
- ammettere ai sensi e per gli effetti dell'art. 345/3 c.p.c. i nuovi documenti prodotti dagli appellati , , e numerato con CP_1 Controparte_4 CP_2 CP_3 lettere G ed H;
- disporre la trattazione orale della causa secondo quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 350 bis c.p.c.;
- dichiarare l'inammissibilità o, in subordine, la manifesta infondatezza dell'appello; Nel Merito
- respingere, siccome manifestamente infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nella narrativa della presente comparsa, le domande degli appellanti e confermare integralmente, per l'effetto, la sentenza impugnata;
- condannare gli appellanti (C.F. ) ed Persona_1 CodiceFiscale_7 (C.F. ) a rifondere agli appellati ed Parte_1 CodiceFiscale_8 attori in primo grado il compenso e le spese di lite del presente grado di giudizio, con relativi accessori di legge, oltre che, in ragione della manifesta infondatezza dell'appello ed ai sensi dell'art. 96/3 c.p.c., una ulteriore somma equitativamente determinata. In via subordinata e salvo gravame
- in denegata ipotesi di modifica della sentenza con rigetto anche parziale della domanda formulata in primo grado nei confronti degli appellanti principali, in riforma della sentenza appellata, accogliere le domande formulate in primo grado in via subordinata e riconvenzionale dagli odierni appellati e CP_2 CP_1
che qui di seguito si ritrascrivono integralmente: “…Nel merito, in via
[...] subordinata: in denegata ipotesi di reiezione della domanda formulata in primo grado nei confronti dei convenuti ed salvo Persona_1 Parte_1 gravame, condannare le convenute in primo grado ed odierne appellate CP_6
e , in solido tra loro:
[...] Controparte_5 CP_7
- a manlevare e tenere indenni i propri aventi causa e Controparte_1 CP_2 da ogni effetto pregiudizievole dell'emananda condanna e, dunque, a pagare
[...] direttamente le spese di lite che fossero condannati a rifondere ai convenuti
[...]
ed Persona_1 Parte_1
- a risarcire i propri aventi causa e del Controparte_1 CP_2 conseguente minor valore delle unità immobiliari ad essi compravendute, da liquidarsi equitativamente in euro 50.000,00 o nella diversa somma, maggiore o pag. 2/9 minore, che risulterà di giustizia…”.
Per la parte appellata , e Controparte_5 CP_6 CP_9
[...]
- respingersi l'appello proposto da ed con Persona_1 Parte_4 integrale conferma dell'impugnata sentenza;
- respingersi in subordine tutte le domande avanzate da e Controparte_1 perché infondate, ferma in ogni caso l'eccezione di decadenza e CP_2 prescrizione, senza rinuncia alle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. di primo grado.
- spese di patrocinio rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA Come da memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. di primo grado che di seguito si riporta:
- Si chiede interpello formale di controparte Avv. sui seguenti Controparte_1 capitoli di prova: (1) “Vero che all'epoca dell'acquisto dell'immobile le porzioni immobiliari facenti parte del Complesso immobiliare ” in Mirano (Ve), Via Giudecca, Controparte_4 16 di cui all'atto datato 3.4.2009 del Notaio (rep. 78033 Racc. n. 28968) che Per_3 si rammostra (doc. 1.1), constatai personalmente la conformità dello stesso a quanto mi veniva alienato”; (2) “Vero che all'epoca dell'acquisto dell'immobile le porzioni immobiliari facenti parte del Complesso immobiliare ” in Mirano (Ve), Via Giudecca, Controparte_4 16 di cui all'atto preliminare 22.4.2009 (doc. 1.2), constatai personalmente la conformità dello stesso a quanto mi veniva alienato”; (3) “Vero che all'epoca dell'acquisto dell'immobile le porzioni immobiliari facenti parte del Complesso immobiliare ” in Mirano (Ve), Via Giudecca, Controparte_4 16 di cui all'atto datato 7.9.2016 del Notaio (rep. 100542 Racc. n. 43508) che Per_3 si rammostra (doc. 1.3), constatai personalmente la conformità dello stesso a quanto mi veniva alienato”;
- Si chiede prova per testi sui seguenti capitoli di prova: (4) “Vero che, nel corso del 2002, su incarico del signor ho Persona_4 predisposto la Domanda per ottenere la concessione ad eseguire opere comportanti la trasformazione urbanistica ed edilizia e la relativa documentazione allegata di cui alla Pratica Edilizia n. 486/2002 Comune di Mirano (Ve) che si rammostra al teste (doc. 5)”; Si indica a teste: Arch. di Mirano (Ve); Testimone_1 (5) “Vero che, nel corso del 2005, su incarico del signor , ho Persona_1 predisposto la Denuncia di Inizio Attività e la relativa documentazione allegata di cui alla Pratica Edilizia n. 31/2005 Comune di Mirano (Ve) che si rammostra al teste (doc. 6)”; Si indica a teste: Arch. Geom. di Santa Maria di Sala;
Testimone_2 (6) “Vero che, nel corso del 2014, su incarico delle signore e CP_5 CP_6 e , ho predisposto la Richiesta di autorizzazione sul progetto
[...] CP_7 di variante per l'ultimazione delle opere di ristrutturazione edilizia della porzione nord della barchessa di – Lassotovich – ora e la Controparte_4 Per_5 CP_6 relativa documentazione allegata di cui alla Pratica Edilizia n. 452/2017 Comune di Mirano (Ve) che si rammostra al teste (doc. 7.1)” Si indica a teste: Arch. Tes_3 di SC (Ve);
[...] (7) “Vero che, nel corso del 2017, su incarico delle signore e CP_5 CP_6 e , ho predisposto SCIA e la relativa documentazione allegata
[...] CP_7
pag. 3/9 di cui alla Pratica Edilizia 452/2017 Comune di Mirano (Ve) che si rammostra al teste (doc. 7.2)”; Si indica a teste: Arch. di SC;
Testimone_3
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Venezia, , Controparte_1 [...]
, e il convenivano in giudizio CP_2 Controparte_3 Controparte_4
ed nonchè Persona_1 Parte_1 Controparte_5 CP_6
, e , per sentire accertato e dichiarato che con
[...] CP_7 Controparte_8 atto di compravendita del 22/12/2004 di un terreno adiacente alla settecentesca
[...]
, tra e i convenuti era stato CP_4 Persona_4 Persona_2 costituito il diritto di servitù di passaggio pedonale e carraio, largo cinque metri a carico della porzione di terreno distinta al Catasto terreni del Comune di Mirano (VE), al foglio 11, mappale 97 di ed ed a Persona_1 Parte_1 favore del confinante terreno degli attori, foglio 11, particelle 98, 1099, 209, 99 e 100. Chiedevano inoltre gli attori la condanna ad adeguare la strada ghiaiosa alle prescrizioni contrattuali ed a realizzare le opere necessarie per consentire e rendere possibile agli attori l'autonomo esercizio della predetta servitù di passaggio pedonale e carrabile.
1.1. Esponevano gli attori che:
- l'intero complesso immobiliare ubicato nel Comune di Mirano, via Giudecca 16, e denominato ”, oltre all'omonima Villa comprende un grande parco, Controparte_4 ora condominiale, appartenente fino al 21 dicembre 2004 ad un unico proprietari, il sig. ; Persona_4
- nel 2004 il sig. cedeva la proprietà di una porzione del parco ai signori CP_6
e riservandosi contestualmente il diritto di attraversare il Persona_1 Parte_1 terreno compravenduto per raggiungere la pubblica via Belvedere e convenendo altre obbligazioni a carico degli acquirenti tra cui la costruzione di un ponte carraio e di una stradina di collegamento, poi parzialmente eseguiti dagli acquirenti;
- con successivo contratto di “vendita e costituzione di servitù” del 3/4/2009 il sig. cedeva la proprietà di porzioni immobiliari della barchessa del medesimo CP_6 complesso immobiliare ai signori ed Controparte_1 Controparte_10
“con la servitù attiva di passaggio costituita con atto a rogito Notaio
[...] in data 22 dicembre 2004 Rep. n. 102397, a favore delle part. Persona_6 98, 99, 100, 209 e 1099, attraverso la quale avverrà l'accesso alle unità immobiliari oggetto del presente atto, previa installazione di cancello elettrico al confine con la proprietà e formazione di strada carraia sino alla barchessa”; Persona_1
- successivamente le eredi , le convenute Persona_4 Controparte_5
cedevano ulteriori porzioni immobiliari del CP_6 CP_7 complesso, che pervenivano ai signori , e Controparte_8 CP_2 CP_3
oltre ad una quota di partecipazione alle parti comuni e con la menzionata
[...] servitù attiva di passaggio;
- nonostante le richieste, i signori e non Persona_1 Parte_1 avevano adempiuto alle obbligazioni assunte, mentre nei confronti delle eredi e svolgevano domanda di garanzia e CP_6 Controparte_1 CP_2 manleva e, nel caso di rigetto delle domande nei confronti dei signori Persona_7
chiedevano la condanna al risarcimento dei danni per il conseguente
[...] minor valore delle porzioni immobiliari compravendute.
pag. 4/9 2. Si costituivano e resistendo alla domanda Persona_1 Parte_1 ed esponendo che:
- la sussistenza di una servitù di passaggio pedonale larga 5 metri posta a carico della loro proprietà ed in favore dei mappali indicati dagli attori non era contestata, mentre nell'atto di compravendita del 2004 non si menziona la servitù di passaggio carrabile come invocata dalle attrici;
- nell'atto di compravendita, aggiungevano i convenuti, si prevedeva: - che «al terreno compravenduto l'acquirente accede da attigua sua proprietà ed accederà da Via Belvedere mediante un nuovo ponte da costruirsi a intere cura e spese dell'acquirente sul confine Est del mappale 97»; che «alla residua proprietà del venditore si accederà anche attraverso il costruendo ponte di cui sopra ed a tal fine, oltre che sul ponte, viene costituita servitù di passaggio a favore dei mappali 98 – 1099 – 209 – 99 e 100, larga metri lineari 5 lungo tutto il confine Est e Sud del mappale 96», specificando che «la servitù sarà resa agibile mediante inghiaiatura a cure e spese della parte acquirente»;
- i convenuti avevano realizzato il ponte carraio e la stradina, ma non per tutta la sua lunghezza nei 5 mt previsti dal contratto per la presenza di alberi secolari.
3. Si costituivano e chiedendo Controparte_5 CP_6 CP_7 l'accoglimento delle domande proposte da , Controparte_1 CP_2
e dal nei confronti dei convenuti Controparte_3 Controparte_4 principali e ed il rigetto di ogni domanda nei Persona_1 Parte_4 loro confronti.
4. , convenuto quale condomino del , Controparte_8 Controparte_4 restava contumace.
5. Il Tribunale di Venezia, istruita la causa con l'acquisizione di documenti e c.t.u., così decideva:
- dichiara in forza del rogito in data 22.12.04 per atto del Notaio in Venezia, dott.
rep. 102397, racc. 22105, il diritto di servitù di passaggio Persona_6 pedonale e carraio larga cinque metri lineari sulla porzione di terreno distinta al Catasto terreni del Comune di Mirano, al foglio 11, mappale 97 di proprietà di
ed ed a favore del confinante terreno degli Persona_1 Parte_1 attori sito in Comune di Mirano e distinto nel CT di detto Comune al foglio 11 particelle 98, 1099, 209, 99 e 100 (ora mappali 1212 e 1214);
- condanna i convenuti ed i) ad adeguare la Persona_1 Parte_1 strada ghiaiosa già realizzata alle prescrizioni contrattuali e, dunque, ad allargarla ad una larghezza media di almeno cinque metri lineari, fermo il rispetto degli alberi sottoposti a tutela come indicato dal c.t.u., ing. alle pagine da Persona_8 33 a 37 della perizia d'ufficio depositata in data 24.6.2021; ii) a realizzare, a propria cura e spese, tutte le opere necessarie a consentire e rendere possibile agli attori l'autonomo l'esercizio della predetta servitù di passaggio pedonale e carrabile con il minimo disagio possibile e, quindi, previa sostituzione dell'attuale sistema di apertura, con la consegna a ciascuno degli attori, come indicato in motivazione, di una copia delle chiavi e/o del telecomando, replicabili a loro volta, di apertura del cancello di via Belvedere;
- dichiara che il ponticello settecentesco oggetto di causa è di proprietà comune indivisa, al 50% ciascuno, del da un lato e dei Controparte_4 convenuti e dall'altro lato;
Persona_1 Parte_1
- dichiara il legittimato a disporre l'esecuzione dei Controparte_4 lavori necessari di consolidamento e ristrutturazione, come indicati da pagina 20 a
pag. 5/9 27 della perizia d'ufficio a firma dell'ing. , a cura e spese del Persona_8 Condominio, con condanna dei convenuti e Persona_1 Parte_1 a rimborsare metà dei documentati relativi costi, e comunque non oltre alla metà della somma indicata dal c.t.u., al lordo di imprevisti e imposte;
- pone le spese di c.t.u. a firma dell'ing. , da liquidarsi come da Persona_8 decreto in data 22.11.2021, a carico delle parti e Persona_1 Parte_1
con conseguente condanna di quest'ultimi a rimborsare a parti attrici
[...] quanto versato al c.t.u. in corso di processo;
- condanna, inoltre, parti convenute, e a Persona_1 Parte_1 rimborsare a parti attrici le spese di lite che si liquidano complessivamente in € 13.430,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge, per compensi al difensore ed in € 605,10 per esborsi;
- condanna le convenute in garanzia , e CP_6 Controparte_5 [...]
, in solido tra loro e, nei limiti delle spese di lite che sono liquidate sopra, CP_7 con i convenuti e , a rifondere a Parte_1 Persona_1 CP_2
ogni spesa di lite e costo dagli stessi sostenuto o a sostenersi per
[...] l'accertamento e l'attuazione giudiziale e coattiva della contestata servitù di passaggio;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra parti attrici e le parti , CP_6
e e tra quest'ultime e i convenuti Controparte_5 CP_7 [...]
e;
Persona_1 Parte_1
- dichiara assorbite ogni domanda e questione non espressamente decise, ancorché istruttorie.
4. Rilevava il Tribunale per quanto ancora di interesse:
- parti convenute sono: - condomini con riferimento ad un Condominio che ha ad oggetto un immobile sito nel centro storico di Mirano e denominato;
Controparte_4
- e eredi del fu sig. Controparte_5 CP_6 CP_7 Per_4
, dante causa nell'atto costitutivo della servitù volontaria;
- il sig.
[...] CP_8
, uno dei condomini del attore, contro il quale non vengono
[...] CP_4 formulate domande dagli attori;
- sulla costituzione di una servitù volontaria di passaggio pedonale e carrabile, affermava il primo giudice: “la previsione contrattuale di un passaggio di ben 5 metri di larghezza è, all'evidenza, destinato ad un passaggio veicolare, essendo ingiustificata una tale larghezza per un passaggio solo pedonale. Inoltre, il preliminare che ha preluso al contratto di dicembre 2004 apertis verbis, come visto, si riferisce ad una strada carrabile”;
- nell'atto in esame, evidenziava il giudice di prime cure, vengono menzionati, nella sostanza, tre accessi, tutti anche carrabili “e sarebbe veramente anomalo che le parti abbiano limitato il passaggio ai soli pedoni quando tutti gli accessi in rilievo sono anche carrabili”; inoltre, nell'atto di compravendita e costitutivo della servitù volontaria si fa richiamo all'autorizzazione per la costruzione del ponte n. 486/2002 e nel progetto “si ragiona apertamente di un ponte a Nord per consentire l'accesso da Nord ed il parcheggio nel parco, trattandosi, come è chiaro, di destinazioni che postulano l'impiego di autovetture”;
- infine, precisava il primo giudice, il contratto di dicembre 2004 prevede che la servitù sarà “…resa agibile mediante inghiaiatura a cura e spese della parte acquirente: è evidente come per un passaggio pedonale l'agibilità non presupponga l'inghiaiatura”.
* * *
pag. 6/9 5. Per la riforma della sentenza proponevano appello e Persona_1 Parte_1
Si costituivano , , e il
[...] Controparte_1 CP_2 Controparte_3
chiedendone il rigetto e, in via subordinata, Controparte_4 l'accoglimento dell'appello incidentale come da comparsa di costituzione e risposta. Si costituivano e chiedendo il Controparte_5 CP_6 CP_7 rigetto dell'appello e, in caso di accoglimento dell'appello principale, il rigetto dell'appello incidentale proposto da e , come da Controparte_1 CP_2 comparsa di costituzione e risposta.
restava contumace. Controparte_8
5.1. Riassunta la causa in seguito ad interruzione per il decesso dell'appellante da , e il Persona_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, si costituivano , Controparte_4 Parte_1 Parte_2 e quali eredi di . Parte_3 Persona_1 Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * * 6. Lamentano gli appellanti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
che:
[...]
- il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che la servitù di passaggio costituita con il contratto di compravendita 22/12/2004, con cui il dante causa ha alienato a , in regime di comunione legale Persona_4 Persona_1 con , alcuni mappali, sarebbe anche carrabile, richiamando il Parte_1 contenuto del contratto preliminare, non prevista nel contratto definitivo che diventa l'unica fonte delle intese volute dalle parti e quale autonomo accordo fra venditore e compratore sarebbe comunque prevalente;
- inoltre, non sarebbe stato considerato che il passaggio era già esistente con quelle dimensioni e caratteristiche, mentre “La circostanza che la servitù dovesse avere una
“larghezza di 5 metri” e che fosse resa agibile “mediante inghiaiatura”, non la fa diventare -tout-court- carrabile”;
- in ogni caso, secondo l'appellante, dall'esistenza della servitù di passaggio pedonale non può desumersi l'esistenza di quella di passo carrabile e la volontà del venditore, nel cedere la proprietà al , anche interpretando ex art. 1362 Persona_1 c.c. la disposizione negoziale, sarebbe stata chiara nel mantenere unicamente il passaggio “a favore delle altre sue proprietà - quelle che poi sono pervenute agli attori - con le medesime dimensioni e caratteristiche -pedonali-, già esistenti”;
- gli attori ora appellati non avrebbero comunque alcuna “utilità pratica a pretendere un passaggio carrabile avendo sempre disposto di propri autonomi e comodi accessi, sia pedonali che carrai”.
* * * 7. L'appello è infondato e viene respinto per le assorbenti considerazioni che seguono. Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l'uso di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, essendo sufficiente che dall'atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso la volontà delle pag. 7/9 parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche se il contratto sia diretto ad altro fine (cfr. Cass. 10169/2018).
7.1. Nella fattispecie, si legge nella sentenza del Tribunale sul contenuto dell'atto costitutivo della servitù del 22/12/2004:
- “Tale contratto, come riferito da parti attrici e dalle eredi del sig. , Persona_4 senza che la circostanza sia stata contestata specificamente dai proprietari del fondo servente, ha dato attuazione al preliminare in data 30.7.2004, nella quale expressis verbis si ragiona di “…strada carrabile in ghiaino” (doc. 20 eredi ”, v. pag. CP_6 7 della sentenza appellata. Tale statuizione non è stata fatta oggetto di specifica censura.
7.2. In questo quadro istruttorio, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, in base all'esame complessivo del titolo ed al tenore letterale delle disposizioni ex art. 1362 c.c., le parti hanno inteso costituire una servitù di passaggio pedonale e carrabile, come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice.
7.3. Al di là delle qualificazioni giuridiche proposte sulle espressioni contenute, infatti, la concreta volontà in tal senso espressa trova conferma:
- nella conformazione dei luoghi (“Alla proprietà ed Parte_4 [...]
è possibile accedere anche a mezzo di un passo carraio a nord, da via Persona_1 Belvedere, attraverso un ponte realizzato sopra lo scolo Balzana…concessione per nuovo accesso in via Belvedere del Comune di Mirano n. 486/02 del 10 Marzo 2003 (in seguito a domanda presentata dal signor …Il ponte sullo scolo Parte_5 ha una larghezza di 5.75 m fra i due parapetti”), v. c.t.u. depositata il Per_9 24/6/2021;
- in quanto sostenuto dai convenuti ora appellanti: “gli odierni convenuti realizzavano effettivamente il ponte carraio sul confine del mappale 97 con la via Belvedere, nonché la stradina ghiaiosa, proprio dunque come previsto nel contratto di compravendita di cui trattasi. Come noto agli attori, nel realizzare la stradina emergeva però che la ampiezza massima della stessa non poteva corrispondere in tutta la sua lunghezza nei 5 mt previsti dal contratto, in ragione della presenza di alberi secolari non abbattibili”, v. comparsa conclusionale di primo grado”;
- nel coerente comportamento anteriore (come evidenziato dal primo giudice sul contenuto dell'atto di compravendita e costitutivo della servitù volontaria del 2004 nella parte in cui “si fanno richiami all'autorizzazione per la costruzione del ponte n. 486/2002 e nel progetto “si ragiona apertamente di un ponte a Nord per consentire l'accesso da Nord ed il parcheggio nel parco, trattandosi, come è chiaro, di destinazioni che postulano l'impiego di autovetture”);
- nel coerente comportamento posteriore delle parti (come si desume da quanto rilevato del c.t.u., in sede di risposta alle osservazioni dei c.t.p., tramite le foto satellitari dell'area, “foto che si protraggono dal 2004 al 2020. Dopo la compravendita del 2004 tra il signor e il signor Parte_5 [...]
, si nota la presenza di una stradina in ghiaia”, v. 63 c.t.u. depositata il Persona_1 24/6/2021);
- nella chiara utilità che i contraenti hanno inteso soddisfare con l'asservimento derivante dalla realizzazione di un collegamento alla via pubblica con nuovo ponte carraio e stradina larga 5 metri (ovvero il contenuto e le modalità di esercizio inequivocabilmente determinati dal titolo).
8. Accertata la sussistenza della servitù di passaggio per atto negoziale, in materia di servitù volontarie, è ininfluente quanto dedotto e richiesto anche in via istruttoria sullo stato dei luoghi e non direttamente attinente a quanto sopra esposto (ad pag. 8/9 esempio eventuali ulteriori o successivi accessi, l'esito di un precedente procedimento possessorio, le vicende legate allo stato di altro ponte nello stesso complesso o le diverse e mutate esigenze dei fondi).
9. La domanda di condanna della parte appellante per violazione dell'art. 96 c.p.c., peraltro meramente enunciata dagli appellati , Controparte_1 CP_2
e nei confronti della parte appellante, Controparte_3 Controparte_4 non può essere accolta. La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente. Non essendo emersi chiari e concordanti elementi in tal senso, la domanda va rigettata.
10. In conclusione, l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2
viene respinto con condanna alle spese di lite liquidate come in Parte_3 dispositivo, tenuto conto della ridotta attività difensiva svolta nella fase decisoria. Nulla per le spese per la parte contumace non avendo svolto difese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede: 1) rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Venezia che, per l'effetto, si conferma;
[...]
2) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
3) condanna , e , in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3 fra loro, al pagamento delle spese di lite del grado in favore di , Controparte_1
e , che si liquidano CP_2 Controparte_3 Controparte_4 complessivamente in € 4.502,00 oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
4) condanna , e , in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3 fra loro, al pagamento delle spese di lite del grado in favore di Controparte_5 e , che si liquidano complessivamente in € 4.502,00 CP_6 CP_7 oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
5) dà atto che sussistono a carico della parte appellante principale i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Così deliberato in data 4/6/2025. Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
pag. 9/9