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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/03/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12613/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12613/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. TERZOLO ADRIANA che lo rappresenta e Parte_1
difende in virtù di procura in atti ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. LAPENTA GRAZIELLA che la rappresenta e difende CP_1
in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 14/3/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da conclusioni congiunte depositate, rispettivamente, in data 29.1.2025 e 3.1.2025
Per il Pubblico Ministero
“nulla oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1
concordatario in COLLEGNO il 16.01.2000 optando per la comunione legale dei beni.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO (atto n.
4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nata a [...] il [...] e , nato Persona_1 Persona_2
a Torino il 14.05.2003, entrambi maggiorenni.
Con ricorso depositato il 11.07.2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Domandava, in particolare, di disporre a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio pari ad € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva Per_2
stabilirsi che l'assegno unico relativo al figlio venisse assegnato alla madre;
chiedeva, inoltre, Per_2
assegnarsi la casa coniugale, sita in Collegno, via F. Filzi n. 11, alla signora chiedeva, CP_1
infine, disporsi la cessazione della comunione legale dei beni e, per l'effetto, disporsi quanto enunciato in sede di ricorso introduttivo.
Con decreto del 24.7.2024, il Giudice Relatore fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
15.1.2025.
In data 16.12.2024 si costituiva ritualmente on opponendosi alle domande in punto CP_1
separazione personale e assegnazione della casa coniugale, ma chiedeva stabilirsi in € 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie il quantum del contributo al mantenimento disposto a carico del padre e a favore del figlio Per_2
Con ordinanza del 13.1.2025, il Giudice Relatore, letta le istanze depositate dalle parti, revocava l'udienza del 15.1.2025 e assegnava alle parti termine perentorio fino al 4.2.2025 per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale contenenti rinuncia a comparire le conclusioni congiunte definitive sottoscritte dalle parti, nonché la rinuncia ai termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Le parti provvedevano ritualmente al deposito di note scritta d'udienza, contenenti conclusioni congiunte;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento dello stesso. Esso, infatti, appare rispondente anche alle esigenze della prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra e ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
Autorizza i coniugi a vivere separati.
DISPONE che il signor corrisponda per il contributo al mantenimento ordinario di Parte_1 Per_2
Euro 300,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alla signora CP_1
con rivalutazione annuale in base agli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie, come
[...]
indicate dal Protocollo del Tribunale di Torino, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica.
La cessazione del contributo al mantenimento a carico del signor sarà automatica, senza Parte_1
necessità di provvedimenti che ne determinino la cessazione al raggiungimento dell'autosufficienza economicamente di Per_2
DÀ ATTO che nessuna statuizione può pronunciarsi sull'assegno unico per raggiungimento dei 21 anni di Per_2
ASSEGNA la casa coniugale alla signora insieme ai mobili e arredi che la compongono affinché CP_1
la stessa possa viverci sino a quando il figlio non sia economicamente autosufficiente;
Per_2
DÀ ATTO che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
DA' ATTO che per effetto dello scioglimento della comunione legale dei beni i coniugi:
- mantengono ciascuno in capo a sé la titolarità dei depositi in conto corrente rispettivamente intestati poiché i conti cointestati al 50% sono di pertinenza dei finanziamenti e mutui in essere e quindi allo stato non modificabili, dichiarando il riconoscimento dell'obbligo reciproco di rimborso nel caso di utilizzo da parte di uno dei cointestatari della quota eccedente il 50% di titolarità;
- l'autovettura FORD FOCUS targata GB209GR, intestata al signor e dal medesimo utilizzata Parte_1
in via esclusiva rimane nella disponibilità al medesimo in proprietà esclusiva, mentre l'autovettura
Renault Clio, targata EB862GS, cointestata ad entrambi i coniugi ed utilizzata in via esclusiva dalla signora imane nella sua disponibilità, impegnandosi la signora volturarla a proprio nome CP_1 CP_1
e spese entro un mese dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
- i coniugi corrisponderanno il 50% ciascuno delle rate dell'importo residuo dei mutui acquisto e ristrutturazione della casa coniugale e del finanziamento BNL contraddistinto con il n. CP 1994454 per un importo complessivo mensile pari ad € 892,91 ad oggi, di cui € 446,45 mensili circa, a carico di ciascun coniuge con facoltà di rimborso nel caso in cui uno dei coniugi corrisponda più dell'importo dovuto pro quota.
- la signora corrisponderà integralmente la rata del finanziamento YOUNITED Credit CP_1 pari ad € 213,59 con scadenza 04/07/2028, in quanto contratto a suo esclusivo favore ed interesse anche se formalmente intestato al signor , ovvero pretendere che la signora Parte_1 CP_1
rimborsi il signor qualora lo stesso provvedesse direttamente al pagamento della rata;
Parte_1
DÀ ATTO che i coniugi sono economicamente autosufficienti e dichiarano, di aver già definito, ogni pretesa patrimoniale e fatta eccezione per quanto sopra, dichiarano altresì di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo o ragione o causa
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/3/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12613/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. TERZOLO ADRIANA che lo rappresenta e Parte_1
difende in virtù di procura in atti ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. LAPENTA GRAZIELLA che la rappresenta e difende CP_1
in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 14/3/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da conclusioni congiunte depositate, rispettivamente, in data 29.1.2025 e 3.1.2025
Per il Pubblico Ministero
“nulla oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1
concordatario in COLLEGNO il 16.01.2000 optando per la comunione legale dei beni.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO (atto n.
4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nata a [...] il [...] e , nato Persona_1 Persona_2
a Torino il 14.05.2003, entrambi maggiorenni.
Con ricorso depositato il 11.07.2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Domandava, in particolare, di disporre a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio pari ad € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva Per_2
stabilirsi che l'assegno unico relativo al figlio venisse assegnato alla madre;
chiedeva, inoltre, Per_2
assegnarsi la casa coniugale, sita in Collegno, via F. Filzi n. 11, alla signora chiedeva, CP_1
infine, disporsi la cessazione della comunione legale dei beni e, per l'effetto, disporsi quanto enunciato in sede di ricorso introduttivo.
Con decreto del 24.7.2024, il Giudice Relatore fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
15.1.2025.
In data 16.12.2024 si costituiva ritualmente on opponendosi alle domande in punto CP_1
separazione personale e assegnazione della casa coniugale, ma chiedeva stabilirsi in € 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie il quantum del contributo al mantenimento disposto a carico del padre e a favore del figlio Per_2
Con ordinanza del 13.1.2025, il Giudice Relatore, letta le istanze depositate dalle parti, revocava l'udienza del 15.1.2025 e assegnava alle parti termine perentorio fino al 4.2.2025 per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale contenenti rinuncia a comparire le conclusioni congiunte definitive sottoscritte dalle parti, nonché la rinuncia ai termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Le parti provvedevano ritualmente al deposito di note scritta d'udienza, contenenti conclusioni congiunte;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento dello stesso. Esso, infatti, appare rispondente anche alle esigenze della prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra e ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
Autorizza i coniugi a vivere separati.
DISPONE che il signor corrisponda per il contributo al mantenimento ordinario di Parte_1 Per_2
Euro 300,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alla signora CP_1
con rivalutazione annuale in base agli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie, come
[...]
indicate dal Protocollo del Tribunale di Torino, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica.
La cessazione del contributo al mantenimento a carico del signor sarà automatica, senza Parte_1
necessità di provvedimenti che ne determinino la cessazione al raggiungimento dell'autosufficienza economicamente di Per_2
DÀ ATTO che nessuna statuizione può pronunciarsi sull'assegno unico per raggiungimento dei 21 anni di Per_2
ASSEGNA la casa coniugale alla signora insieme ai mobili e arredi che la compongono affinché CP_1
la stessa possa viverci sino a quando il figlio non sia economicamente autosufficiente;
Per_2
DÀ ATTO che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
DA' ATTO che per effetto dello scioglimento della comunione legale dei beni i coniugi:
- mantengono ciascuno in capo a sé la titolarità dei depositi in conto corrente rispettivamente intestati poiché i conti cointestati al 50% sono di pertinenza dei finanziamenti e mutui in essere e quindi allo stato non modificabili, dichiarando il riconoscimento dell'obbligo reciproco di rimborso nel caso di utilizzo da parte di uno dei cointestatari della quota eccedente il 50% di titolarità;
- l'autovettura FORD FOCUS targata GB209GR, intestata al signor e dal medesimo utilizzata Parte_1
in via esclusiva rimane nella disponibilità al medesimo in proprietà esclusiva, mentre l'autovettura
Renault Clio, targata EB862GS, cointestata ad entrambi i coniugi ed utilizzata in via esclusiva dalla signora imane nella sua disponibilità, impegnandosi la signora volturarla a proprio nome CP_1 CP_1
e spese entro un mese dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
- i coniugi corrisponderanno il 50% ciascuno delle rate dell'importo residuo dei mutui acquisto e ristrutturazione della casa coniugale e del finanziamento BNL contraddistinto con il n. CP 1994454 per un importo complessivo mensile pari ad € 892,91 ad oggi, di cui € 446,45 mensili circa, a carico di ciascun coniuge con facoltà di rimborso nel caso in cui uno dei coniugi corrisponda più dell'importo dovuto pro quota.
- la signora corrisponderà integralmente la rata del finanziamento YOUNITED Credit CP_1 pari ad € 213,59 con scadenza 04/07/2028, in quanto contratto a suo esclusivo favore ed interesse anche se formalmente intestato al signor , ovvero pretendere che la signora Parte_1 CP_1
rimborsi il signor qualora lo stesso provvedesse direttamente al pagamento della rata;
Parte_1
DÀ ATTO che i coniugi sono economicamente autosufficienti e dichiarano, di aver già definito, ogni pretesa patrimoniale e fatta eccezione per quanto sopra, dichiarano altresì di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo o ragione o causa
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/3/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.