CA
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott.ssa Maria Elena Del Forno, Presidente rel. est. dott.ssa Marina Mainenti Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 470 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cammarota Parte_1
APPELLANTE
E
nella qualità di impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla gestione dei sinistri di pertinenza del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ferruccio Incutti
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3704/23 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 27.10.2022
CONCLUSIONI: come da atti di costituzione e note di precisazione delle conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 interposto appello avverso la sentenza n.3704/2022 emessa dal Tribunale di Salerno in data 26.10.2022, pubblicata in data 27.10.2022, che,
1 accogliendo parzialmente la sua domanda risarcitoria per i danni subiti in un sinistro stradale del 29.11.2011, così disponeva:
“- accoglie in parte la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, accerta che il sinistro per cui è causa si è verificato per la responsabilità concorrente di entrambi i veicoli coinvolti nella misura del 70% a carico del veicolo rimasto sconosciuto e del 30% a carico dell'attore:- condanna, conseguentemente, le nella qualità, al pagamento, in favore di CP_1 parte attrice, della somma complessiva, a titolo di risarcimento dei danni, di € 195.674,15, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato alla data del 29.11.11, e, quindi, anno per anno, a partire da tale data fino al momento della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella scopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento della pubblicazione sino al saldo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 3.827,00 per competenze legali relative all'Atp, € 1.124,00 per esborsi ed€ 1.4103,00 per competenze legali relative al giudizio di merito, oltre iva epa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di consulenza liquidate nel procedimento di ATP a definitivo carico di parte convenuta”.
In particolare, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado,
, a fondamento della spiegata domanda di risarcimento Parte_1 del danno, deduceva che in data 29.11.11, alle ore 18,00 circa, in Salerno, alla via Posidonia, mentre era alla guida del proprio ciclomotore MBK tg.
A5469, percorrendo la suddetta strada, entrava in collisione con un'autovettura di colore scuro, il cui conducente, nel ripartire da una sosta, si immetteva nel flusso veicolare senza avvedersi del sopraggiungere del motociclo, tagliandogli la strada ed urtandolo lateralmente. A seguito dell'urto il ciclomotore veniva scaraventato in avanti, andando ad investire
2 due pedoni che erano intenti nell'attraversamento, mentre il veicolo scuro si dileguava senza prestare alcun soccorso. A causa del sinistro l'attore subiva gravi lesioni personali imponendosi il ricovero presso il nosocomio locale, con diagnosi di prognosi riservata.
Si costituiva in giudizio la nella qualità di Controparte_2
Impresa Designata a norma dell'art. 286 del D.L.vo 7 settembre 2005, n.
209 - Codice delle assicurazioni private per il Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, che deduceva essere onere di parte attrice provare la proponibilità della domanda, oltre a fornire prova rigorosa che il veicolo antagonista fosse rimasto sconosciuto.
Contestava, in ordine all'an, la responsabilità del veicolo rimasto sconosciuto prospettando anche un concorso di responsabilità dell'attore e chiedendo che, in caso di condanna, il risarcimento poteva essere riconosciuto nei limiti del massimale di legge.
Istruita la causa attraverso l'espletamento della prova testimoniale, il
Tribunale, ritenuta la proponibilità della domanda, riteneva accertata la responsabilità nella causazione del sinistro nella misura dell'70% a carico del conducente del veicolo rimasto ignoto e per un 30% dello stesso attore condannando la convenuta al pagamento della somma indicata in dispositivo .
Avverso siffatta decisione ha proposto appello fondato Parte_1 su due motivi, così concludendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello Adita: - in accoglimento del proposto appello, per le causali esposte, riformare la sentenza impugnata, attraverso le seguenti statuizioni:
1) in accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno patito dal signor e Parte_1 dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura rimasta sconosciuta nella causazione del sinistro e, per l'effetto, condannare la società , in persona del legale Controparte_3 rapp.te p.t. al pagamento in favore dell'appellante dei danni tutti – morale
e non patrimoniale, patrimoniale, dei seguenti importi, ovvero delle somme ritenute di giustizia:
3 - danno non patrimoniale € 83.860,35 quale differenza tra la somma complessiva di € 279.534,5, (di cui € 273.842 per danno biologico, €
5.692,50 per ITT e ITP). e la somma di € 195.674,15 liquidata nella sentenza di primo grado, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Corte di Appello adita, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo;
- € 136.922,00 per incremento sofferenza (50%), ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Corte di Appello adita, oltre interessi
e rivalutazione dal fatto al soddisfo;
- € 68.461,00 (25%) a titolo di personalizzazione del danno biologico, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Corte di Appello adita, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo;
€ 1.404,33 per danno patrimoniale,
2) in via gradata, in ipotesi di conferma della corresponsabilità a carico dei conducenti i veicoli, aumentare la percentuale di colpa a carico del conducente il veicolo rimasto sconosciuto riconoscendo al la Parte_1 somma che la Corte riterrà equa;
3) in via ulteriormente gradata, in ipotesi di conferma del grado di corresponsabilità a carico dei conducenti i veicoli, riconoscere al
il danno morale e la personalizzazione del danno biologico, Parte_1 riducendo in percentuale gli importi di cui ai punti indicati oppure in quella somma maggiore o minore che il Collegio riterrà giusta, oltre interessi e rivalutazione dal dì dell'evento e sino al soddisfo;
4) vittoria delle spese del doppio grado di giudizio in favore del procuratore antistatario.”
L'appellata si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, ne ha contestato la fondatezza chiedendone il rigetto con vittoria di spese e compensi.
Disposta la trattazione scritta, concessi i termini di cui all'articolo 352
c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Preliminarmente, sull'eccezione di inammissibilità dell'appello, si rileva che, alla luce della previsione dell'art. 342 c.p.c., anche nella sua attuale formulazione, l'atto di appello deve presentare un coerente collegamento tra la decisione impugnata che si intende sottoporre a critica, i motivi che lo sorreggono e le conseguenze che si vogliono far discendere rispetto al provvedimento gravato.
L'art. 342 c.p.c. va, dunque, ancora interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una parte volitiva cui va affiancata una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sezioni Unite, n. 27199/2017).
Nella fattispecie, l'atto di impugnazione non manca dell'indicazione dei capi del provvedimento che si intende appellare, delle censure proposte alla ricostruzione operata dal primo giudice, nonché delle violazioni di legge rilevanti ai fini della decisione, sicché l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello va disattesa.
Con il primo motivo di appello censura la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui ha ritenuto configurarsi un suo concorso colposo nella misura del 30% nella causazione del sinistro.
Lamenta che il giudice di primo grado ha travisato il dato istruttorio emerso, tenendo conto solo in parte delle dichiarazioni rese dai testi escussi e affidandosi totalmente al rapporto redatto dalla Polizia
Municipale la quale aveva sanzionato la condotta del motociclista ai sensi dell'art. 141 c.d.s. sulla base di accertamenti frettolosi e conclusioni superficiali, atteso che non vi era sul luogo del sinistro alcun strumento rilevatore utile a tal fine e rilevando l'eccesso di velocità esclusivamente dalle tracce di scarrocciamento presenti sull'asfalto. L'aver rilevato solo tracce di scarrocciamento ma non di frenata, prosegue l'appellante, risulta un elemento decisivo in quanto comporta il travisamento della prova in ordine all'accertamento della velocità di marcia.
5 Oltretutto, osserva l'appellante, lo stesso giudice di primo grado ha dato atto che la strada, luogo del sinistro, è notoriamente molto trafficata, per cui tale assunto risulta inconciliabile con la dichiarata “velocità non consona ai luoghi”.
Richiama l'appellante le deposizioni rese dai testi i quali hanno confermato la dinamica del sinistro come descritta in citazione evidenziando la repentina ed avventata manovra di immissione nel flusso di circolazione da parte del conducente dell'autovettura “pirata”, senza nulla addurre in merito alla velocità del ciclomotore.
Prima della disamina della doglianza, giova riportare la ricostruzione della dinamica del sinistro, come accertata in sentenza sulla scorta delle dichiarazioni dei testi escussi e del verbale degli agenti accertatori.
Alle pagg. 3, 4 e 5 della sentenza impugnata, il Tribunale così ricostruisce le modalità del sinistro: “la dinamica del sinistro è rimasta accertata come segue: l'attore stava percorrendo a bordo del proprio motociclo, con indosso il casco, via Posidonia, quando un auto, ferma in sosta sulla carreggiata di destra, senza azionare l'indicatore di direzione, si immetteva sulla strada principale e impattava con la propria parte anterolaterale sinistra contro la parte laterale del motociclo. A seguito dell'impatto, il conducente del motociclo veniva sbalzato verso la sinistra, urtando contro un palo della luce presente sul marciapiedi, mentre il motociclo scarrocciava fino ad urtare due ragazzi che avevano quasi completato
l'attraversamento. L'attore perdeva i sensi e veniva trasportato presso il
P.S. In tal senso, concordano le deposizioni rese da e Testimone_1
presenti sui luoghi al momento del sinistro, pur se la loro Testimone_2 presenza non veniva annotata dagli agenti accertatori che giungevano sui luoghi solo successivamente.
Tale circostanza, tuttavia, non è idonea a determinare l'inattendibilità dei testi escussi, in quanto i verbalizzanti intervenivano sui luoghi quando già
l'attore era stato trasportato via e interrogavano soltanto i pedoni urtati dal motociclo, senza
6 invece verificare la presenza di altre persone che potevano riferire sull'accaduto, persone che dovevano essere verosimilmente presenti, considerando la centralità della strada. I due pedoni, nelle persone di e Testimone_3
, sentiti nell'immediatezza, a loro volta, non erano in grado Testimone_4 di riferire alcunché, affermando di non essersi neanche accorti del motociclo che li urtava.
Elementi utili ai fini della ricostruzione sono riportati nel verbale, quali la traiettoria avuta dal motociclo, il punto di impatto con il lampione, la presenza di macchie di sangue. E tali dati oggettivi appaiono essere compatibili con la dinamica riferita dai testi i quali affermano entrambi che un'auto sconosciuta ferma sul lato destro della carreggiata si immetteva improvvisamente ed impattava il motociclo che urtava “violentemente”.
Dunque, proprio dopo l'urto, il motociclo cambiava la traiettoria, il conducente veniva sobbalzato verso il lampione ed lo scooter scarrocciava contro i due pedoni. E la violenza dell'impatto lascia presumere che il motociclo non avesse una velocità moderata, considerando che l'auto non poteva assumere una particolare velocità, visto che si era appena immessa…Alla luce di tali considerazioni va quindi affermata la responsabilità del veicolo rimasto sconosciuto nel sinistro per cui è causa, essendosi immesso nella circolazione stradale senza azionare l'indicatore di marcia, in violazione dell'art.dell'attore che non manteneva una velocità consona ai luoghi, in violazione dell'art.141 cod. strada che prescrive che il conducente deve regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Inoltre, deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro
i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
7 E tale violazione veniva contestata all'attore, come evincibile dal verbale degli agenti accertatori. Ne segue che va affermata la responsabilità concorrente del conducente del motociclo, odierno attore, nella misura del 30% e del conducente del veicolo rimasto sconosciuto nella misura del 70%, avendo entrambi concorso nel sinistro”.
Dette conclusioni sono assolutamente condivisibili e le censure dell'appellante non valgono ad inficiare la decisione sul punto.
Il verbale di accertamento redatto dalla polizia municipale per quanto riguarda le circostanze di fatto che gli agenti segnalino di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. n.17895/2012; Cass. n. 25842/2008;Cass. n.
22662/2008; Cass. n. 6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n.
3282/2006; Cass. n. 14038/2005; Cass. n. 11751/2004; Cass. n.
10128/2003).
Nella specie il verbale di accertamento della violazione dell'art. 141 C.d.S., redatto dalla polizia municipale intervenuta dopo l'incidente, non risulta essere stato mai contestato dal in via amministrativa o Parte_1 giurisdizionale: quindi esisteva negli atti del processo una accertata violazione di una regola del codice della strada in capo al motociclista investito di cui il Tribunale ha correttamente tenuto conto, non essendo stato contraddetto da nessun'altra circostanza emersa nel corso dell'istruttoria, comprese le dichiarazioni dei testi, i quali, come prospettato dallo stesso appellante, nulla hanno riferito in ordine alla velocità del mezzo;
e si aggiunge che gli stessi nemmeno avrebbero potuto riferire nulla perché trattasi di fatto conseguente ad una valutazione, nella specie compiuta dagli agenti intervenuti sul posto con accertamento che, data l'intrinseca attendibilità, non può essere eluso se non contrastato da circostanze allegate o comunque emergenti dall'istruttoria compiuta.
8 Del resto il giudice di primo grado ha ritenuto che il motociclo non avesse una velocità moderata traendone il convincimento anche dalla dinamica del sinistro come accertata e, segnatamente, dalla particolare violenza dell'impatto “considerando che l'auto non poteva assumere una particolare velocità, visto che si era appena immessa”, passaggio motivazionale non attinto dalle doglianze dell'appellante.
Va pure rammentato che l'accertamento della colpa, sia pure grave di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto per evitare l'evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico.
(cfr. Cass.n. 8409/2011).
Ebbene, nella fattispecie in esame, pur essendosi ravvisata una condotta colposa a carico dell'auto pirata con apporto causale prevalente nella produzione dell'evento dannoso, non è stata data dall'appellante la prova liberatoria di aver osservato nei limiti della normale diligenza, un comportamento conforme alle norme del codice della strada, tenuto conto della situazione concreta, per cui deve presumersi anche il suo colpevole concorso nella produzione dell'evento dannoso anche in ragione della conseguenze che ne sono derivate e che sarebbero state diverse in caso di una più prudente condotta di guida del motociclista. La velocità tenuta incide infatti non solo sull'ampiezza dello sbalzamento, ma anche sulla violenza dell'impatto del corpo della vittima con il palo della luce, essa, in altre parole, è in diretta e proporzionale connessione con la gravità delle lesioni riportate, evento di cui il sinistro si compone.
Correttamente e con motivazione condivisibile, dunque, il giudice di prime cure ha attribuito una percentuale di corresponsabilità al danneggiato pari al 30%, che si ritiene congrua, nella causazione del sinistro;
pertanto, la censura sul punto va respinta.
Con il secondo motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha negato il riconoscimento del danno morale, della personalizzazione e del danno patrimoniale da perdita di capacità specifica.
9 Assume che non corrisponde al vero che l'attore non avesse fornito alcuna prova in merito al danno morale nonché delle circostanze rilevanti ai fini della personalizzazione del danno biologico.
Espone il che, a seguito del sinistro, veniva trasportato al Parte_1 nosocomio cittadino in stato di coma, rimanendovi per svariati giorni;
di aver prodotto due perizie di specialisti in Psicoterapia e Psicologia, richiamate anche nell'ATP, dalle quali emerge che il a seguito Parte_1 del sinistro ha riportato “disturbo neurocognitivo lieve quale conseguenza del trauma cranico. Disturbo d'ansia generalizzato con esacerbazione della sintomatologia in corso di interazione sociale (consulenza del 07/12/2015) che ha provocato anche una sordità neurosensoriale (perizia 21/10/2015).
Sostiene che, avendo il giudice di prime cure ha accertato che il conducente del veicolo rimasto sconosciuto ha determinato l'incidente ed il consulente in sede di ATP ha riconosciuto il nesso di causalità, è del tutto legittimo il risarcimento del danno morale, inteso come sofferenza psichica, desumibile dall'entità delle lesioni subite (50%) e dalla gravità della menomazione ormai consolidata, congiuntamente alla giovane età e alla prolungata difficoltà connessa a quelle importanti lesioni.
Lamenta inoltre che il giudice di primo grado ha omesso di effettuare un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, omettendo di valutare nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Assume che tale voce di risarcimento ha trovato una specifica previsione normativa nell'art.138, comma 3, codice delle assicurazioni.
Sostiene che "l'incidenza delle menomazioni riportate ed accertate in sede di ATP comportano una menomazione permanente sulle quotidiane attività
"dinamico-relazionali" per cui quelle riportate dal non possono Parte_1 essere qualificate come "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" ma come
“conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili”.
10 In merito al mancato riconoscimento del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica, l'appellante deduce l'erroneità della decisione nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto l'insussistenza della prova dello svolgimento di un'attività lavorativa all'epoca del sinistro.
Assume che, per costante giurisprudenza «il danno alla capacità di lavoro si liquida col triplo della pensione sociale quando la vittima al momento del sinistro ha un reddito che non esprime la reale capacità lavorativa della vittima, e sia quindi impossibile stabilire o presumere il reddito reale della vittima» pari a € 1.404,33.
Il motivo è fondato solo in parte e va accolto per quanto di ragione.
È opportuno rammentare che, a livello generale, il soggetto vittima di un sinistro può lamentare varie tipologie di danno, tra cui la lesione della salute, nei suoi risvolti anatomo funzionali/relazionali medi o peculiari (c.d. danno biologico puro, permanente e/o temporaneo) e l'ulteriore danno non patrimoniale dato dal dolore, la sofferenza soggettiva (c.d. danno morale).
Si tratta di due voci di danno autonome e distintamente risarcibili, come riconosciuto anche di recente dalla Suprema Corte che, pur mantenendo fermo il principio dell'unitarietà della categoria del danno non patrimoniale, ha invero evidenziato, con sempre maggior rigore, il carattere autonomo della voce di danno morale rispetto al danno biologico, affermando trattarsi di un tipo di pregiudizio che non è suscettibile di accertamento medico legale, si sostanzia in una sofferenza soggettiva interiore che prescinde dagli aspetti dinamico relazionali ed è suscettibile di prova anche mediante presunzioni che possono costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice e che, inoltre, può essere risarcita autonomamente posto che non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il
11 dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)
(vedasi, Cass. civ. Sez. III, 27.03.2018, n. 7513).
Quanto alla personalizzazione del risarcimento del danno alla salute, ovvero la possibilità di aumentare il valore standard del risarcimento al fine di adeguarlo alle peculiarità del caso concreto in relazione agli aspetti dinamico relazionali, si rileva come questi ultimi debbano consistere, secondo la più recente elaborazione della giurisprudenza di legittimità, in circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (Cass. n. 25164/2020; Cass. n. 28988/2019; Cass. n.
10912/2018; Cass. n. 7513/2018).
Ancora, si è osservato da parte della Suprema Corte che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute;
esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (vedasi
Cass. n. 27482/2018).
In applicazione dei principi sopra richiamati, nel caso in esame, alla luce delle risultanze di causa e dell'elaborato peritale in sede di ATP, deve
12 ritenersi sussistente, in via presuntiva, la sofferenza soggettiva riconducibile alla riconosciuta lesione dell'integrità psico fisica.
Non può non tenersi conto dell'età di al momento del Parte_1 sinistro (29 anni), della circostanza che lo stesso abbia riportato gravissime lesioni personali con percentuale di invalidità permanente riconosciuta al
50%, ha patito nell'immediatezza uno stato di coma durato circa un mese,
è stato dimesso con diagnosi di “lacerazione della corteccia celebrale-
Emorragia subaracnoidea- fratture chiuse relative al cranio- sordità neurosensoriale asimmetrica” (postumo aggravatosi all'orecchio sinistro ormai affetto da anacusia), soffre di attacchi di cefalea ogni tre-quattro giorni con diagnosi di cefalea post-traumatica, è in osservazione per lamentati episodi convulsivi (episodi critici accessuali).
Può, pertanto, senza dubbio affermarsi che al danno biologico di grave entità si sia sommata una sofferenza interiore per lo stato di invalidità conseguente alle lesioni riportate e tanto legittima il riconoscimento in favore dell'appellante di un ristoro aggiuntivo secondo la percentuale riconosciuta dalle tabelle del Tribunale di Milano 2021 applicate dal primo giudice per la liquidazione del danno biologico.
Applicando detto incremento(50%) al danno biologico già riconosciuto
(pari ad euro 273.842,00, diminuito ad euro 195. 674,15 del 30% in ragione del concorso), si perviene ad un complessivo importo del danno non patrimoniale di euro 410.763,00 (273.842+136.921) che, diminuito in ragione della percentuale suddetta, deve essere in definitiva liquidato in euro 287.534,10.
Nulla invece deve essere corrisposto a titolo di personalizzazione atteso che l'attore non ha allegato e provato circostanze peculiari ed eccezionali tali da determinare un maggior pregiudizio di tipo dinamico-relazionale, mentre le allegate “sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso” sono pregiudizi rientranti nel danno patrimoniale riconosciuto nelle sue componenti di danno biologico e morale.
13 Quanto al danno patrimoniale da perdita di capacità specifica lavorativa vanno pienamente condivise le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice nel negare la risarcibilità di tale pregiudizio.
Giova rammentare, d'altronde, che è necessario, in subiecta materia, tenere distinti il piano della compromissione dell'integrità psico-fisica, accertata giudizialmente e potenzialmente idonea ad incidere in termini pregiudizievoli sulla capacità lavorativa del danneggiato, ed il piano - concreto- dell'effettiva sussistenza dei danni -conseguenza- scaturiti da quella compromissione che, nel caso di specie, sono rimasti del tutto indimostrati.
La funzione della responsabilità extracontrattuale, infatti, è eminentemente riparatoria e non già punitiva, essendo l'obbligazione risarcitoria finalizzata a far ricadere, nella sua integralità, il danno -evento su colui il quale lo abbia causato, determinando gli effetti pregiudizievoli - quali conseguenza di esso- da risarcire;
pertanto, con precipuo riferimento alla vicenda in esame, inerente alla lamentata perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica, l'impossibilità di produrre reddito -o di produrre un reddito di maggiore consistenza- sarebbe dovuta essere allegata, in termini dettagliati e specifici, dal danneggiato, il quale, oltre tutto, sarebbe stato tenuto a dimostrarne, in maniera piena ed incontrovertibile, l'effettiva sussistenza, non ricorrendo alcun nesso di causalità necessaria tra l'accertamento delle lesioni incidenti sull'integrità psico-fisica, potenzialmente foriere di una riduzione della capacità lavorativa specifica, oggetto di indagine medico-legale, e danno patrimoniale, ben potendo accadere che non si verifichi, anche al cospetto di lesioni incidenti sull'integrità psico-fisica, alcuna riduzione della capacità di guadagno e che, quindi, non si configuri, in concreto, alcun danno risarcibile (cfr. Cass. n. 3290/13, Cass. n. 15238/14 e Cass. n. 20788/18).
E ciò a maggior ragione considerando che gli oneri di allegazione e probatori ai quali si è fatto cenno -che precludono la possibilità di far discendere dal mero accertamento di una lesione all'integrità psico-fisica la sussistenza di un danno patrimoniale, che deve essere accertato
14 rigorosamente ed in concreto- presuppongono che sia dimostrato che il danneggiato svolgeva o avrebbe svolto in futuro un'attività lavorativa produttiva di reddito -o maggiormente produttiva di reddito- e che, a causa dei danni subiti, non avrebbe potuto ottenere i proventi da essa ordinariamente ricavabili o quelli conseguibili attraverso lo svolgimento di altri lavori, confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali ed altrimenti idonei alla produzione di fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte (cfr. Cass. n. 2758/15).
Non a caso sono suscettibili di essere risarciti non solo i danni patrimoniali subiti in ragione della derivata incapacità di continuare ad esercitare l'attività lavorativa prestata all'epoca dell'evento lesivo, ma anche gli eventuali danni patrimoniali conseguenti alla perdita o alla riduzione della capacità di svolgere altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali del danneggiato, idonei a costituire fonti di reddito, che, ove individuati ed accertati in corso di causa, con adeguata verifica dell'assolvimento del relativo onere di allegazione e probatorio incombente sull'istante, possono essere quantificati equitativamente (cfr. Cass.
10111/08 e, nello stesso senso, Cass. n. 2737/15).
Il danno patrimoniale da compromissione della capacità di guadagno, inoltre, è astrattamente configurabile -al cospetto, evidentemente, di tutti i presupposti all'uopo richiesti- non solo in favore di soggetti già percettori di reddito da lavoro, ma anche di soggetti che non lo siano mai stati (cfr., in ordine all'ipotesi della casalinga, Cass. n. 18092/05) o che non siano ancora in età lavorativa (cfr., in ordine all'ipotesi del minore, Cass. n.
608/03) o versino in concreto in una condizione lavorativa caratterizzata da saltuarietà (cfr. Cass n. 17690/20) o siano al momento del sinistro senza reddito (cfr. Cass. n. 10905/01).
Vero è che il diritto ad ottenere il risarcimento, invero, può essere astrattamente riconosciuto anche in favore di una persona che, subita la compromissione dell'integrità psico-fisica, si trovi al momento dell'evento lesivo senza un'occupazione lavorativa e, perciò, senza reddito, in quanto tale condizione non esclude il danno collegato all'invalidità permanente,
15 che, proiettandosi nel futuro, è suscettibile di incidere sulla capacità di guadagno della vittima;
tuttavia non certo in virtù di un automatismo sganciato dalla dimostrazione dell'an e del quantum, almeno presumibile, dei pregiudizi lamentati: ai fini della liquidazione del danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa di un soggetto che, al momento del sinistro, non svolgeva alcun lavoro remunerato, l'autorità giudiziaria adita, nel procedere con equo apprezzamento delle circostanze del caso, deve stabilire, infatti, se sia possibile ritenere che la vittima, qualora fosse rimasta integra, avrebbe cercato e trovato un lavoro confacente al proprio profilo professionale e se i postumi residuati siano tali da consentire o meno lo svolgimento di un lavoro confacente alle peculiarità, personali, ambientali, professionali, ecc., del danneggiato (cfr. Cass. n. 9682/20;
Cass. n. 4289/24).
Nel caso di specie, nessun elemento, tale da permettere di evincere, anche sul piano induttivo o presuntivo, il fatto che , in un Parte_1 tempo più o meno prossimo, con continuità o saltuariamente, avrebbe svolto o potuto svolgere un'attività, consona alle sue attitudini e caratteristiche personali, ambientali, professionali, ecc., che gli avrebbe permesso di produrre reddito ulteriore e diverso -e maggiore, in termini di consistenza- rispetto a quello derivante dal lavoro attualmente svolto, neanche indicato nella sua tipologia, come ben posto in risalto dal giudice di primo grado.
Vale la pena di ricordare, oltre tutto, che, in subiecta materia, opera un rigoroso onere probatorio, anche con riferimento all'ammontare, almeno approssimativo, dei danni subiti, in ragione del quale il danneggiato è tenuto a dimostrare sia l'effettiva sussistenza del vulnus lamentato, che la sua correlazione causale con l'evento e la sua, almeno approssimativa, consistenza;
non è possibile infatti, in caso di prova carente o insufficiente, neppure ricorrere all'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, al quale non può essere affidato un incarico esplorativo, diretto a supplire alle deficienze di allegazione e probatorie in cui siano incorse le parti, né, tanto meno, al criterio equitativo di liquidazione, che presuppone pur sempre l'emersione
16 -diversamente da quanto è avvenuto nel caso di specie- di puntuali circostanze di fatto in grado di orientare nella quantificazione dei danni ed, ancora prima, l'impossibilità o la particolare difficoltà di dimostrare il vulnus nel suo esatto ammontare (cfr. Cass. n. 5687/01, Cass. n.
10607/10, Cass. n. 25912/13 e Cass. n. 24342/17).
In questa prospettiva, sono destinate a rimanere sullo sfondo le ragioni di doglianza articolate dall'appellante riguardo all'applicabilità, ai fini della liquidazione del danno de quo, del criterio del triplo della pensione sociale, al quale -ad ogni modo- è consentito ricorrere solo allorquando l'autorità giudiziaria adita accerti che la vittima, al momento dell'incidente, godeva di un reddito talmente modesto o sporadico da non esprimere la sua reale capacità lavorativa, risultando, quindi, impossibile stabilirne o presumerne il reddito effettivamente perduto o non ancora goduto (cfr. Cass. n.
24210/15, Cass. n. 25370/18 e Cass. n. 17690/20).
E ciò senza considerare che perfino un reddito modesto o saltuario può, sostanzialmente, costituire un dato noto dal quale risalire al dato ignoto, costituito dal fatto che il danneggiato, se fosse rimasto integro, non avrebbe continuato a percepire quel reddito per tutta la vita, ma avrebbe prima o poi beneficiato di un reddito maggiore, per cui, nella liquidazione del risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno, il reddito della vittima da porre a base del calcolo può essere equitativamente aumentato rispetto a quello concretamente percepito o non ancora percepito, sempre che sia ragionevole supporre che esso, negli anni a venire, sarebbe verosimilmente cresciuto, sulla scorta di elementi oggettivi che è precipuo compito della vittima dedurre in causa.
L'appellante non ha assolto all'onere probatorio su di lui incombente e, dunque, non è consentita la liquidazione del danno in base al triplo della pensione sociale, a nulla rilevando che il reddito del danneggiato fosse di per sé di modesta entità o addirittura inesistente (cfr. Cass. civ. n.
8896/16).
In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'appello va parzialmente accolto e rideterminato in euro 287.534,10 il complessivo
17 danno non patrimoniale spettante all'appellante, oltre interessi da calcolarsi con le modalità indicate nella sentenza impugnata.
La statuizione di primo grado va nel resto confermata. Resta assorbita ogni altra questione.
In conseguenza della riforma (parziale) della sentenza impugnata questa
Corte, nel regolamentare le spese del secondo grado, deve procedere anche ad una nuova regolamentazione di quelle del primo grado di giudizio il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
In tale prospettiva, nel caso di specie, considerato il riconoscimento del concorso di colpa della parte danneggiata, dell'accoglimento solo in parte del quantum risarcitorio preteso, del parziale accoglimento dell'appello, si ritiene sussistano i presupposti per compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, tra le parti, nella misura di 1/3; quanto ai restanti 2/3, seguono la soccombenza prevalente dell'appellata che va condannata a rifonderle in favore dell'appellante.
Le stesse si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022 (GU 236/22 del 23.10.2022), tenuto conto del valore del decisum (ricompreso nello scaglione superiore ad euro
260.000,00), con riduzione del 50%, quanto al grado di appello, della fase istruttoria, non essendo stata espletata attività a contenuto istruttorio.
Esse vanno attribuite al difensore dell'appellante che ha dichiarato di averle anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale modifica della sentenza impugnata, ridetermina il risarcimento spettante a a titolo di danno non patrimoniale nella Parte_1 misura indicata in parte motiva;
18 - liquida per intero le spese di lite, per il primo grado, in euro 3.827,00 per competenze legali relative all'Atp, euro 1.124,00 per esborsi ed euro
22.457,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge;
- liquida per intero le spese di lite, per il secondo grado, in euro 1.848,00 per esborsi ed euro 17.179,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge;
- dispone la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in ragione di 1/3 e condanna la nella qualità, Controparte_2
a rifondere all'appellante i restanti 2/3 con attribuzione al procuratore antistatario;
- conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Salerno, il 19 dicembre 2024
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Elena Del Forno
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott.ssa Maria Elena Del Forno, Presidente rel. est. dott.ssa Marina Mainenti Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 470 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cammarota Parte_1
APPELLANTE
E
nella qualità di impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla gestione dei sinistri di pertinenza del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ferruccio Incutti
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3704/23 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 27.10.2022
CONCLUSIONI: come da atti di costituzione e note di precisazione delle conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 interposto appello avverso la sentenza n.3704/2022 emessa dal Tribunale di Salerno in data 26.10.2022, pubblicata in data 27.10.2022, che,
1 accogliendo parzialmente la sua domanda risarcitoria per i danni subiti in un sinistro stradale del 29.11.2011, così disponeva:
“- accoglie in parte la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, accerta che il sinistro per cui è causa si è verificato per la responsabilità concorrente di entrambi i veicoli coinvolti nella misura del 70% a carico del veicolo rimasto sconosciuto e del 30% a carico dell'attore:- condanna, conseguentemente, le nella qualità, al pagamento, in favore di CP_1 parte attrice, della somma complessiva, a titolo di risarcimento dei danni, di € 195.674,15, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato alla data del 29.11.11, e, quindi, anno per anno, a partire da tale data fino al momento della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella scopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento della pubblicazione sino al saldo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 3.827,00 per competenze legali relative all'Atp, € 1.124,00 per esborsi ed€ 1.4103,00 per competenze legali relative al giudizio di merito, oltre iva epa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di consulenza liquidate nel procedimento di ATP a definitivo carico di parte convenuta”.
In particolare, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado,
, a fondamento della spiegata domanda di risarcimento Parte_1 del danno, deduceva che in data 29.11.11, alle ore 18,00 circa, in Salerno, alla via Posidonia, mentre era alla guida del proprio ciclomotore MBK tg.
A5469, percorrendo la suddetta strada, entrava in collisione con un'autovettura di colore scuro, il cui conducente, nel ripartire da una sosta, si immetteva nel flusso veicolare senza avvedersi del sopraggiungere del motociclo, tagliandogli la strada ed urtandolo lateralmente. A seguito dell'urto il ciclomotore veniva scaraventato in avanti, andando ad investire
2 due pedoni che erano intenti nell'attraversamento, mentre il veicolo scuro si dileguava senza prestare alcun soccorso. A causa del sinistro l'attore subiva gravi lesioni personali imponendosi il ricovero presso il nosocomio locale, con diagnosi di prognosi riservata.
Si costituiva in giudizio la nella qualità di Controparte_2
Impresa Designata a norma dell'art. 286 del D.L.vo 7 settembre 2005, n.
209 - Codice delle assicurazioni private per il Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, che deduceva essere onere di parte attrice provare la proponibilità della domanda, oltre a fornire prova rigorosa che il veicolo antagonista fosse rimasto sconosciuto.
Contestava, in ordine all'an, la responsabilità del veicolo rimasto sconosciuto prospettando anche un concorso di responsabilità dell'attore e chiedendo che, in caso di condanna, il risarcimento poteva essere riconosciuto nei limiti del massimale di legge.
Istruita la causa attraverso l'espletamento della prova testimoniale, il
Tribunale, ritenuta la proponibilità della domanda, riteneva accertata la responsabilità nella causazione del sinistro nella misura dell'70% a carico del conducente del veicolo rimasto ignoto e per un 30% dello stesso attore condannando la convenuta al pagamento della somma indicata in dispositivo .
Avverso siffatta decisione ha proposto appello fondato Parte_1 su due motivi, così concludendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello Adita: - in accoglimento del proposto appello, per le causali esposte, riformare la sentenza impugnata, attraverso le seguenti statuizioni:
1) in accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno patito dal signor e Parte_1 dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura rimasta sconosciuta nella causazione del sinistro e, per l'effetto, condannare la società , in persona del legale Controparte_3 rapp.te p.t. al pagamento in favore dell'appellante dei danni tutti – morale
e non patrimoniale, patrimoniale, dei seguenti importi, ovvero delle somme ritenute di giustizia:
3 - danno non patrimoniale € 83.860,35 quale differenza tra la somma complessiva di € 279.534,5, (di cui € 273.842 per danno biologico, €
5.692,50 per ITT e ITP). e la somma di € 195.674,15 liquidata nella sentenza di primo grado, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Corte di Appello adita, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo;
- € 136.922,00 per incremento sofferenza (50%), ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Corte di Appello adita, oltre interessi
e rivalutazione dal fatto al soddisfo;
- € 68.461,00 (25%) a titolo di personalizzazione del danno biologico, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Corte di Appello adita, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo;
€ 1.404,33 per danno patrimoniale,
2) in via gradata, in ipotesi di conferma della corresponsabilità a carico dei conducenti i veicoli, aumentare la percentuale di colpa a carico del conducente il veicolo rimasto sconosciuto riconoscendo al la Parte_1 somma che la Corte riterrà equa;
3) in via ulteriormente gradata, in ipotesi di conferma del grado di corresponsabilità a carico dei conducenti i veicoli, riconoscere al
il danno morale e la personalizzazione del danno biologico, Parte_1 riducendo in percentuale gli importi di cui ai punti indicati oppure in quella somma maggiore o minore che il Collegio riterrà giusta, oltre interessi e rivalutazione dal dì dell'evento e sino al soddisfo;
4) vittoria delle spese del doppio grado di giudizio in favore del procuratore antistatario.”
L'appellata si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, ne ha contestato la fondatezza chiedendone il rigetto con vittoria di spese e compensi.
Disposta la trattazione scritta, concessi i termini di cui all'articolo 352
c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Preliminarmente, sull'eccezione di inammissibilità dell'appello, si rileva che, alla luce della previsione dell'art. 342 c.p.c., anche nella sua attuale formulazione, l'atto di appello deve presentare un coerente collegamento tra la decisione impugnata che si intende sottoporre a critica, i motivi che lo sorreggono e le conseguenze che si vogliono far discendere rispetto al provvedimento gravato.
L'art. 342 c.p.c. va, dunque, ancora interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una parte volitiva cui va affiancata una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sezioni Unite, n. 27199/2017).
Nella fattispecie, l'atto di impugnazione non manca dell'indicazione dei capi del provvedimento che si intende appellare, delle censure proposte alla ricostruzione operata dal primo giudice, nonché delle violazioni di legge rilevanti ai fini della decisione, sicché l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello va disattesa.
Con il primo motivo di appello censura la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui ha ritenuto configurarsi un suo concorso colposo nella misura del 30% nella causazione del sinistro.
Lamenta che il giudice di primo grado ha travisato il dato istruttorio emerso, tenendo conto solo in parte delle dichiarazioni rese dai testi escussi e affidandosi totalmente al rapporto redatto dalla Polizia
Municipale la quale aveva sanzionato la condotta del motociclista ai sensi dell'art. 141 c.d.s. sulla base di accertamenti frettolosi e conclusioni superficiali, atteso che non vi era sul luogo del sinistro alcun strumento rilevatore utile a tal fine e rilevando l'eccesso di velocità esclusivamente dalle tracce di scarrocciamento presenti sull'asfalto. L'aver rilevato solo tracce di scarrocciamento ma non di frenata, prosegue l'appellante, risulta un elemento decisivo in quanto comporta il travisamento della prova in ordine all'accertamento della velocità di marcia.
5 Oltretutto, osserva l'appellante, lo stesso giudice di primo grado ha dato atto che la strada, luogo del sinistro, è notoriamente molto trafficata, per cui tale assunto risulta inconciliabile con la dichiarata “velocità non consona ai luoghi”.
Richiama l'appellante le deposizioni rese dai testi i quali hanno confermato la dinamica del sinistro come descritta in citazione evidenziando la repentina ed avventata manovra di immissione nel flusso di circolazione da parte del conducente dell'autovettura “pirata”, senza nulla addurre in merito alla velocità del ciclomotore.
Prima della disamina della doglianza, giova riportare la ricostruzione della dinamica del sinistro, come accertata in sentenza sulla scorta delle dichiarazioni dei testi escussi e del verbale degli agenti accertatori.
Alle pagg. 3, 4 e 5 della sentenza impugnata, il Tribunale così ricostruisce le modalità del sinistro: “la dinamica del sinistro è rimasta accertata come segue: l'attore stava percorrendo a bordo del proprio motociclo, con indosso il casco, via Posidonia, quando un auto, ferma in sosta sulla carreggiata di destra, senza azionare l'indicatore di direzione, si immetteva sulla strada principale e impattava con la propria parte anterolaterale sinistra contro la parte laterale del motociclo. A seguito dell'impatto, il conducente del motociclo veniva sbalzato verso la sinistra, urtando contro un palo della luce presente sul marciapiedi, mentre il motociclo scarrocciava fino ad urtare due ragazzi che avevano quasi completato
l'attraversamento. L'attore perdeva i sensi e veniva trasportato presso il
P.S. In tal senso, concordano le deposizioni rese da e Testimone_1
presenti sui luoghi al momento del sinistro, pur se la loro Testimone_2 presenza non veniva annotata dagli agenti accertatori che giungevano sui luoghi solo successivamente.
Tale circostanza, tuttavia, non è idonea a determinare l'inattendibilità dei testi escussi, in quanto i verbalizzanti intervenivano sui luoghi quando già
l'attore era stato trasportato via e interrogavano soltanto i pedoni urtati dal motociclo, senza
6 invece verificare la presenza di altre persone che potevano riferire sull'accaduto, persone che dovevano essere verosimilmente presenti, considerando la centralità della strada. I due pedoni, nelle persone di e Testimone_3
, sentiti nell'immediatezza, a loro volta, non erano in grado Testimone_4 di riferire alcunché, affermando di non essersi neanche accorti del motociclo che li urtava.
Elementi utili ai fini della ricostruzione sono riportati nel verbale, quali la traiettoria avuta dal motociclo, il punto di impatto con il lampione, la presenza di macchie di sangue. E tali dati oggettivi appaiono essere compatibili con la dinamica riferita dai testi i quali affermano entrambi che un'auto sconosciuta ferma sul lato destro della carreggiata si immetteva improvvisamente ed impattava il motociclo che urtava “violentemente”.
Dunque, proprio dopo l'urto, il motociclo cambiava la traiettoria, il conducente veniva sobbalzato verso il lampione ed lo scooter scarrocciava contro i due pedoni. E la violenza dell'impatto lascia presumere che il motociclo non avesse una velocità moderata, considerando che l'auto non poteva assumere una particolare velocità, visto che si era appena immessa…Alla luce di tali considerazioni va quindi affermata la responsabilità del veicolo rimasto sconosciuto nel sinistro per cui è causa, essendosi immesso nella circolazione stradale senza azionare l'indicatore di marcia, in violazione dell'art.dell'attore che non manteneva una velocità consona ai luoghi, in violazione dell'art.141 cod. strada che prescrive che il conducente deve regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Inoltre, deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro
i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
7 E tale violazione veniva contestata all'attore, come evincibile dal verbale degli agenti accertatori. Ne segue che va affermata la responsabilità concorrente del conducente del motociclo, odierno attore, nella misura del 30% e del conducente del veicolo rimasto sconosciuto nella misura del 70%, avendo entrambi concorso nel sinistro”.
Dette conclusioni sono assolutamente condivisibili e le censure dell'appellante non valgono ad inficiare la decisione sul punto.
Il verbale di accertamento redatto dalla polizia municipale per quanto riguarda le circostanze di fatto che gli agenti segnalino di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. n.17895/2012; Cass. n. 25842/2008;Cass. n.
22662/2008; Cass. n. 6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n.
3282/2006; Cass. n. 14038/2005; Cass. n. 11751/2004; Cass. n.
10128/2003).
Nella specie il verbale di accertamento della violazione dell'art. 141 C.d.S., redatto dalla polizia municipale intervenuta dopo l'incidente, non risulta essere stato mai contestato dal in via amministrativa o Parte_1 giurisdizionale: quindi esisteva negli atti del processo una accertata violazione di una regola del codice della strada in capo al motociclista investito di cui il Tribunale ha correttamente tenuto conto, non essendo stato contraddetto da nessun'altra circostanza emersa nel corso dell'istruttoria, comprese le dichiarazioni dei testi, i quali, come prospettato dallo stesso appellante, nulla hanno riferito in ordine alla velocità del mezzo;
e si aggiunge che gli stessi nemmeno avrebbero potuto riferire nulla perché trattasi di fatto conseguente ad una valutazione, nella specie compiuta dagli agenti intervenuti sul posto con accertamento che, data l'intrinseca attendibilità, non può essere eluso se non contrastato da circostanze allegate o comunque emergenti dall'istruttoria compiuta.
8 Del resto il giudice di primo grado ha ritenuto che il motociclo non avesse una velocità moderata traendone il convincimento anche dalla dinamica del sinistro come accertata e, segnatamente, dalla particolare violenza dell'impatto “considerando che l'auto non poteva assumere una particolare velocità, visto che si era appena immessa”, passaggio motivazionale non attinto dalle doglianze dell'appellante.
Va pure rammentato che l'accertamento della colpa, sia pure grave di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto per evitare l'evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico.
(cfr. Cass.n. 8409/2011).
Ebbene, nella fattispecie in esame, pur essendosi ravvisata una condotta colposa a carico dell'auto pirata con apporto causale prevalente nella produzione dell'evento dannoso, non è stata data dall'appellante la prova liberatoria di aver osservato nei limiti della normale diligenza, un comportamento conforme alle norme del codice della strada, tenuto conto della situazione concreta, per cui deve presumersi anche il suo colpevole concorso nella produzione dell'evento dannoso anche in ragione della conseguenze che ne sono derivate e che sarebbero state diverse in caso di una più prudente condotta di guida del motociclista. La velocità tenuta incide infatti non solo sull'ampiezza dello sbalzamento, ma anche sulla violenza dell'impatto del corpo della vittima con il palo della luce, essa, in altre parole, è in diretta e proporzionale connessione con la gravità delle lesioni riportate, evento di cui il sinistro si compone.
Correttamente e con motivazione condivisibile, dunque, il giudice di prime cure ha attribuito una percentuale di corresponsabilità al danneggiato pari al 30%, che si ritiene congrua, nella causazione del sinistro;
pertanto, la censura sul punto va respinta.
Con il secondo motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha negato il riconoscimento del danno morale, della personalizzazione e del danno patrimoniale da perdita di capacità specifica.
9 Assume che non corrisponde al vero che l'attore non avesse fornito alcuna prova in merito al danno morale nonché delle circostanze rilevanti ai fini della personalizzazione del danno biologico.
Espone il che, a seguito del sinistro, veniva trasportato al Parte_1 nosocomio cittadino in stato di coma, rimanendovi per svariati giorni;
di aver prodotto due perizie di specialisti in Psicoterapia e Psicologia, richiamate anche nell'ATP, dalle quali emerge che il a seguito Parte_1 del sinistro ha riportato “disturbo neurocognitivo lieve quale conseguenza del trauma cranico. Disturbo d'ansia generalizzato con esacerbazione della sintomatologia in corso di interazione sociale (consulenza del 07/12/2015) che ha provocato anche una sordità neurosensoriale (perizia 21/10/2015).
Sostiene che, avendo il giudice di prime cure ha accertato che il conducente del veicolo rimasto sconosciuto ha determinato l'incidente ed il consulente in sede di ATP ha riconosciuto il nesso di causalità, è del tutto legittimo il risarcimento del danno morale, inteso come sofferenza psichica, desumibile dall'entità delle lesioni subite (50%) e dalla gravità della menomazione ormai consolidata, congiuntamente alla giovane età e alla prolungata difficoltà connessa a quelle importanti lesioni.
Lamenta inoltre che il giudice di primo grado ha omesso di effettuare un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, omettendo di valutare nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Assume che tale voce di risarcimento ha trovato una specifica previsione normativa nell'art.138, comma 3, codice delle assicurazioni.
Sostiene che "l'incidenza delle menomazioni riportate ed accertate in sede di ATP comportano una menomazione permanente sulle quotidiane attività
"dinamico-relazionali" per cui quelle riportate dal non possono Parte_1 essere qualificate come "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" ma come
“conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili”.
10 In merito al mancato riconoscimento del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica, l'appellante deduce l'erroneità della decisione nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto l'insussistenza della prova dello svolgimento di un'attività lavorativa all'epoca del sinistro.
Assume che, per costante giurisprudenza «il danno alla capacità di lavoro si liquida col triplo della pensione sociale quando la vittima al momento del sinistro ha un reddito che non esprime la reale capacità lavorativa della vittima, e sia quindi impossibile stabilire o presumere il reddito reale della vittima» pari a € 1.404,33.
Il motivo è fondato solo in parte e va accolto per quanto di ragione.
È opportuno rammentare che, a livello generale, il soggetto vittima di un sinistro può lamentare varie tipologie di danno, tra cui la lesione della salute, nei suoi risvolti anatomo funzionali/relazionali medi o peculiari (c.d. danno biologico puro, permanente e/o temporaneo) e l'ulteriore danno non patrimoniale dato dal dolore, la sofferenza soggettiva (c.d. danno morale).
Si tratta di due voci di danno autonome e distintamente risarcibili, come riconosciuto anche di recente dalla Suprema Corte che, pur mantenendo fermo il principio dell'unitarietà della categoria del danno non patrimoniale, ha invero evidenziato, con sempre maggior rigore, il carattere autonomo della voce di danno morale rispetto al danno biologico, affermando trattarsi di un tipo di pregiudizio che non è suscettibile di accertamento medico legale, si sostanzia in una sofferenza soggettiva interiore che prescinde dagli aspetti dinamico relazionali ed è suscettibile di prova anche mediante presunzioni che possono costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice e che, inoltre, può essere risarcita autonomamente posto che non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il
11 dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)
(vedasi, Cass. civ. Sez. III, 27.03.2018, n. 7513).
Quanto alla personalizzazione del risarcimento del danno alla salute, ovvero la possibilità di aumentare il valore standard del risarcimento al fine di adeguarlo alle peculiarità del caso concreto in relazione agli aspetti dinamico relazionali, si rileva come questi ultimi debbano consistere, secondo la più recente elaborazione della giurisprudenza di legittimità, in circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (Cass. n. 25164/2020; Cass. n. 28988/2019; Cass. n.
10912/2018; Cass. n. 7513/2018).
Ancora, si è osservato da parte della Suprema Corte che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute;
esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (vedasi
Cass. n. 27482/2018).
In applicazione dei principi sopra richiamati, nel caso in esame, alla luce delle risultanze di causa e dell'elaborato peritale in sede di ATP, deve
12 ritenersi sussistente, in via presuntiva, la sofferenza soggettiva riconducibile alla riconosciuta lesione dell'integrità psico fisica.
Non può non tenersi conto dell'età di al momento del Parte_1 sinistro (29 anni), della circostanza che lo stesso abbia riportato gravissime lesioni personali con percentuale di invalidità permanente riconosciuta al
50%, ha patito nell'immediatezza uno stato di coma durato circa un mese,
è stato dimesso con diagnosi di “lacerazione della corteccia celebrale-
Emorragia subaracnoidea- fratture chiuse relative al cranio- sordità neurosensoriale asimmetrica” (postumo aggravatosi all'orecchio sinistro ormai affetto da anacusia), soffre di attacchi di cefalea ogni tre-quattro giorni con diagnosi di cefalea post-traumatica, è in osservazione per lamentati episodi convulsivi (episodi critici accessuali).
Può, pertanto, senza dubbio affermarsi che al danno biologico di grave entità si sia sommata una sofferenza interiore per lo stato di invalidità conseguente alle lesioni riportate e tanto legittima il riconoscimento in favore dell'appellante di un ristoro aggiuntivo secondo la percentuale riconosciuta dalle tabelle del Tribunale di Milano 2021 applicate dal primo giudice per la liquidazione del danno biologico.
Applicando detto incremento(50%) al danno biologico già riconosciuto
(pari ad euro 273.842,00, diminuito ad euro 195. 674,15 del 30% in ragione del concorso), si perviene ad un complessivo importo del danno non patrimoniale di euro 410.763,00 (273.842+136.921) che, diminuito in ragione della percentuale suddetta, deve essere in definitiva liquidato in euro 287.534,10.
Nulla invece deve essere corrisposto a titolo di personalizzazione atteso che l'attore non ha allegato e provato circostanze peculiari ed eccezionali tali da determinare un maggior pregiudizio di tipo dinamico-relazionale, mentre le allegate “sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso” sono pregiudizi rientranti nel danno patrimoniale riconosciuto nelle sue componenti di danno biologico e morale.
13 Quanto al danno patrimoniale da perdita di capacità specifica lavorativa vanno pienamente condivise le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice nel negare la risarcibilità di tale pregiudizio.
Giova rammentare, d'altronde, che è necessario, in subiecta materia, tenere distinti il piano della compromissione dell'integrità psico-fisica, accertata giudizialmente e potenzialmente idonea ad incidere in termini pregiudizievoli sulla capacità lavorativa del danneggiato, ed il piano - concreto- dell'effettiva sussistenza dei danni -conseguenza- scaturiti da quella compromissione che, nel caso di specie, sono rimasti del tutto indimostrati.
La funzione della responsabilità extracontrattuale, infatti, è eminentemente riparatoria e non già punitiva, essendo l'obbligazione risarcitoria finalizzata a far ricadere, nella sua integralità, il danno -evento su colui il quale lo abbia causato, determinando gli effetti pregiudizievoli - quali conseguenza di esso- da risarcire;
pertanto, con precipuo riferimento alla vicenda in esame, inerente alla lamentata perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica, l'impossibilità di produrre reddito -o di produrre un reddito di maggiore consistenza- sarebbe dovuta essere allegata, in termini dettagliati e specifici, dal danneggiato, il quale, oltre tutto, sarebbe stato tenuto a dimostrarne, in maniera piena ed incontrovertibile, l'effettiva sussistenza, non ricorrendo alcun nesso di causalità necessaria tra l'accertamento delle lesioni incidenti sull'integrità psico-fisica, potenzialmente foriere di una riduzione della capacità lavorativa specifica, oggetto di indagine medico-legale, e danno patrimoniale, ben potendo accadere che non si verifichi, anche al cospetto di lesioni incidenti sull'integrità psico-fisica, alcuna riduzione della capacità di guadagno e che, quindi, non si configuri, in concreto, alcun danno risarcibile (cfr. Cass. n. 3290/13, Cass. n. 15238/14 e Cass. n. 20788/18).
E ciò a maggior ragione considerando che gli oneri di allegazione e probatori ai quali si è fatto cenno -che precludono la possibilità di far discendere dal mero accertamento di una lesione all'integrità psico-fisica la sussistenza di un danno patrimoniale, che deve essere accertato
14 rigorosamente ed in concreto- presuppongono che sia dimostrato che il danneggiato svolgeva o avrebbe svolto in futuro un'attività lavorativa produttiva di reddito -o maggiormente produttiva di reddito- e che, a causa dei danni subiti, non avrebbe potuto ottenere i proventi da essa ordinariamente ricavabili o quelli conseguibili attraverso lo svolgimento di altri lavori, confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali ed altrimenti idonei alla produzione di fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte (cfr. Cass. n. 2758/15).
Non a caso sono suscettibili di essere risarciti non solo i danni patrimoniali subiti in ragione della derivata incapacità di continuare ad esercitare l'attività lavorativa prestata all'epoca dell'evento lesivo, ma anche gli eventuali danni patrimoniali conseguenti alla perdita o alla riduzione della capacità di svolgere altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali del danneggiato, idonei a costituire fonti di reddito, che, ove individuati ed accertati in corso di causa, con adeguata verifica dell'assolvimento del relativo onere di allegazione e probatorio incombente sull'istante, possono essere quantificati equitativamente (cfr. Cass.
10111/08 e, nello stesso senso, Cass. n. 2737/15).
Il danno patrimoniale da compromissione della capacità di guadagno, inoltre, è astrattamente configurabile -al cospetto, evidentemente, di tutti i presupposti all'uopo richiesti- non solo in favore di soggetti già percettori di reddito da lavoro, ma anche di soggetti che non lo siano mai stati (cfr., in ordine all'ipotesi della casalinga, Cass. n. 18092/05) o che non siano ancora in età lavorativa (cfr., in ordine all'ipotesi del minore, Cass. n.
608/03) o versino in concreto in una condizione lavorativa caratterizzata da saltuarietà (cfr. Cass n. 17690/20) o siano al momento del sinistro senza reddito (cfr. Cass. n. 10905/01).
Vero è che il diritto ad ottenere il risarcimento, invero, può essere astrattamente riconosciuto anche in favore di una persona che, subita la compromissione dell'integrità psico-fisica, si trovi al momento dell'evento lesivo senza un'occupazione lavorativa e, perciò, senza reddito, in quanto tale condizione non esclude il danno collegato all'invalidità permanente,
15 che, proiettandosi nel futuro, è suscettibile di incidere sulla capacità di guadagno della vittima;
tuttavia non certo in virtù di un automatismo sganciato dalla dimostrazione dell'an e del quantum, almeno presumibile, dei pregiudizi lamentati: ai fini della liquidazione del danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa di un soggetto che, al momento del sinistro, non svolgeva alcun lavoro remunerato, l'autorità giudiziaria adita, nel procedere con equo apprezzamento delle circostanze del caso, deve stabilire, infatti, se sia possibile ritenere che la vittima, qualora fosse rimasta integra, avrebbe cercato e trovato un lavoro confacente al proprio profilo professionale e se i postumi residuati siano tali da consentire o meno lo svolgimento di un lavoro confacente alle peculiarità, personali, ambientali, professionali, ecc., del danneggiato (cfr. Cass. n. 9682/20;
Cass. n. 4289/24).
Nel caso di specie, nessun elemento, tale da permettere di evincere, anche sul piano induttivo o presuntivo, il fatto che , in un Parte_1 tempo più o meno prossimo, con continuità o saltuariamente, avrebbe svolto o potuto svolgere un'attività, consona alle sue attitudini e caratteristiche personali, ambientali, professionali, ecc., che gli avrebbe permesso di produrre reddito ulteriore e diverso -e maggiore, in termini di consistenza- rispetto a quello derivante dal lavoro attualmente svolto, neanche indicato nella sua tipologia, come ben posto in risalto dal giudice di primo grado.
Vale la pena di ricordare, oltre tutto, che, in subiecta materia, opera un rigoroso onere probatorio, anche con riferimento all'ammontare, almeno approssimativo, dei danni subiti, in ragione del quale il danneggiato è tenuto a dimostrare sia l'effettiva sussistenza del vulnus lamentato, che la sua correlazione causale con l'evento e la sua, almeno approssimativa, consistenza;
non è possibile infatti, in caso di prova carente o insufficiente, neppure ricorrere all'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, al quale non può essere affidato un incarico esplorativo, diretto a supplire alle deficienze di allegazione e probatorie in cui siano incorse le parti, né, tanto meno, al criterio equitativo di liquidazione, che presuppone pur sempre l'emersione
16 -diversamente da quanto è avvenuto nel caso di specie- di puntuali circostanze di fatto in grado di orientare nella quantificazione dei danni ed, ancora prima, l'impossibilità o la particolare difficoltà di dimostrare il vulnus nel suo esatto ammontare (cfr. Cass. n. 5687/01, Cass. n.
10607/10, Cass. n. 25912/13 e Cass. n. 24342/17).
In questa prospettiva, sono destinate a rimanere sullo sfondo le ragioni di doglianza articolate dall'appellante riguardo all'applicabilità, ai fini della liquidazione del danno de quo, del criterio del triplo della pensione sociale, al quale -ad ogni modo- è consentito ricorrere solo allorquando l'autorità giudiziaria adita accerti che la vittima, al momento dell'incidente, godeva di un reddito talmente modesto o sporadico da non esprimere la sua reale capacità lavorativa, risultando, quindi, impossibile stabilirne o presumerne il reddito effettivamente perduto o non ancora goduto (cfr. Cass. n.
24210/15, Cass. n. 25370/18 e Cass. n. 17690/20).
E ciò senza considerare che perfino un reddito modesto o saltuario può, sostanzialmente, costituire un dato noto dal quale risalire al dato ignoto, costituito dal fatto che il danneggiato, se fosse rimasto integro, non avrebbe continuato a percepire quel reddito per tutta la vita, ma avrebbe prima o poi beneficiato di un reddito maggiore, per cui, nella liquidazione del risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno, il reddito della vittima da porre a base del calcolo può essere equitativamente aumentato rispetto a quello concretamente percepito o non ancora percepito, sempre che sia ragionevole supporre che esso, negli anni a venire, sarebbe verosimilmente cresciuto, sulla scorta di elementi oggettivi che è precipuo compito della vittima dedurre in causa.
L'appellante non ha assolto all'onere probatorio su di lui incombente e, dunque, non è consentita la liquidazione del danno in base al triplo della pensione sociale, a nulla rilevando che il reddito del danneggiato fosse di per sé di modesta entità o addirittura inesistente (cfr. Cass. civ. n.
8896/16).
In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'appello va parzialmente accolto e rideterminato in euro 287.534,10 il complessivo
17 danno non patrimoniale spettante all'appellante, oltre interessi da calcolarsi con le modalità indicate nella sentenza impugnata.
La statuizione di primo grado va nel resto confermata. Resta assorbita ogni altra questione.
In conseguenza della riforma (parziale) della sentenza impugnata questa
Corte, nel regolamentare le spese del secondo grado, deve procedere anche ad una nuova regolamentazione di quelle del primo grado di giudizio il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
In tale prospettiva, nel caso di specie, considerato il riconoscimento del concorso di colpa della parte danneggiata, dell'accoglimento solo in parte del quantum risarcitorio preteso, del parziale accoglimento dell'appello, si ritiene sussistano i presupposti per compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, tra le parti, nella misura di 1/3; quanto ai restanti 2/3, seguono la soccombenza prevalente dell'appellata che va condannata a rifonderle in favore dell'appellante.
Le stesse si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022 (GU 236/22 del 23.10.2022), tenuto conto del valore del decisum (ricompreso nello scaglione superiore ad euro
260.000,00), con riduzione del 50%, quanto al grado di appello, della fase istruttoria, non essendo stata espletata attività a contenuto istruttorio.
Esse vanno attribuite al difensore dell'appellante che ha dichiarato di averle anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale modifica della sentenza impugnata, ridetermina il risarcimento spettante a a titolo di danno non patrimoniale nella Parte_1 misura indicata in parte motiva;
18 - liquida per intero le spese di lite, per il primo grado, in euro 3.827,00 per competenze legali relative all'Atp, euro 1.124,00 per esborsi ed euro
22.457,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge;
- liquida per intero le spese di lite, per il secondo grado, in euro 1.848,00 per esborsi ed euro 17.179,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge;
- dispone la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in ragione di 1/3 e condanna la nella qualità, Controparte_2
a rifondere all'appellante i restanti 2/3 con attribuzione al procuratore antistatario;
- conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Salerno, il 19 dicembre 2024
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Elena Del Forno
19