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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/09/2025, n. 3955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3955 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 30/09/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa LA Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 11794/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 11.10 sono presenti l'avv. Rossella Gennaro in sostituzione dell'avv.
CC GI per parte ricorrente nonché l'avv. Gurrieri in sostituzione dell'avv. CIANCIMINO ROSARIA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa LA Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11794 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CC GI Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA
- resistente -
O g g e t t o: opposizione a comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria
Avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' quantificate CP_1
in euro 1.800,00 oltre accessori come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.07.2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29676202400001176000 limitatamente agli avvisi di addebito nn. 59620160001249544000, 59620160005804726000 e
59620170002314373000 eccependo l'intervenuta prescrizione e la mancata notifica degli avvisi di addebito de quo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava il CP_1
ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Dalla documentazione depositata dall' è emerso che gli avvisi di addebito di cui si CP_1
contesta la mancata notifica, sono stati regolarmente notificati al contribuente a mezzo pec.
Non può essere accolta l'eccezione dell'opponente (cfr. note difensive depositate il
17.09.2025) d'inesistenza del suddetto atto in quanto trasmesso al contribuente da un indirizzo di posta elettronica non censito in alcun pubblico registro.
Invero, i requisiti di validità e probatori della notifica via pec di atti impositivi seguono le regole poste in via generale per l'utilizzo della pec dal D.P.R. n. 68 del 2005 e s.m., che sono rette da un criterio di equiparazione alla posta ordinaria, nel quale la ricevuta, generata dal sistema informatico, di avvenuta consegna dell'atto all'indirizzo pec del destinatario svolge una funzione equipollente all'avviso di ricevimento postale, con la conseguenza che in sua presenza l'atto, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuto dal destinatario.
Sulla scorta della documentazione depositata dall'ente impositore legittimo si appalesa il procedimento notificatorio via pec della cartella in questione.
Sul punto si richiama, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la condivisibile motivazione resa dai Tribunali di Roma (Sent. n. 3342 del 16.6.2020) e Forlì (Sent n. 249 del 03/11/2021) che hanno puntualizzato che «L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005,
n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”. La norma se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultare dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inerire nel registro INI-
78/2010, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo pec del mittente. [..]. Dal canto suo, il D.P.R. n. 68 del 2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.
L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 e l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53 del 1994 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 e 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata - a monte – l'attendibilità dell'indirizzo
PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex L. n. 53 del
1994, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio. Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del
2010 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la notificazione dell'avviso di addebito [..]».
E sul punto è intervenuto recentemente il Supremo Collegio (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5,
Ordinanza, 28/02/2023, n. 6015) che, sulla scia di precedenti della stessa Corte ( cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. del 16/01/2023, n. 982; Cass. civ. Sez. Unite, Sent. del 18/05/2022, n.
15979) ha statuito che «In tema di notificazione a mezzo PEC (nel caso di specie, di intimazione di pagamento), la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale (nel caso di specie, dell' ), non risultante nei Controparte_3
pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis, comma 1, della
Legge n. 53/1994L. 21/01/1994, n. 53 (per cui l'indirizzo PEC del notificante deve risultare da pubblici elenchi) detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre, ai fini della notifica nei confronti della PA, può essere utilizzato anche l'IPA
e, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.».
Accertata la regolare notifica degli avvisi de quo, in merito alla prescrizione, si osserva quanto segue.
Come emerge dalla documentazione prodotta dall' ha notificato delle CP_1 CP_4
intimazioni di pagamento e precisamente l'intimazione di pagamento n.
29620229002458235000 in data 16.02.2022, l'intimazione di pagamento n.
29620239006392522000 in data 14.03.2023 e l'intimazione di pagamento n.
29620249017603146 in data 23.04.2024.
L'intimazione di pagamento 29620229002458235000 notificata in data 16.02.2022, contenente gli avvisi di addebito impugnati, ha validamente interrotto i termini di prescrizione, tenendo conto della sospensione e delle proroghe intervenute in seguito all'emergenza VI .
La prima sospensione è stata disposta nel 2020, dalla disposizione emergenziale dell'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 dal 23.2.2020 al 30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”).
Il secondo periodo di sospensione venne stabilito nell'anno seguente, dal 31.12.2020 al
30.6.2021, in forza dell'art. 11 comma 9. D.L. n. 183/2020, convertito dalla legge n. 21/2021, per complessivi 182 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio 2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020 a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, la data viene rimandata di 311 giorni (129+183), grazie alla somma delle due sospensioni.
Pertanto, tenendo conto della sospensione e delle proroghe, l'intimazione notificata il
16/02/2022 è stata notificata nei termini, atteso che il termine sarebbe scaduto il
21/03/2022.
Conseguentemente, vista la regolarità della notifica degli avvisi di addebito e delle intimazioni di pagamento, non può ritenersi intervenuta la prescrizionale quinquennale.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
Decide come in dispositivo.
Palermo, 30/09/2025
Il Giudice Onorario
LA Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 30/09/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa LA Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 11794/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 11.10 sono presenti l'avv. Rossella Gennaro in sostituzione dell'avv.
CC GI per parte ricorrente nonché l'avv. Gurrieri in sostituzione dell'avv. CIANCIMINO ROSARIA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa LA Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11794 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CC GI Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA
- resistente -
O g g e t t o: opposizione a comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria
Avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' quantificate CP_1
in euro 1.800,00 oltre accessori come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.07.2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29676202400001176000 limitatamente agli avvisi di addebito nn. 59620160001249544000, 59620160005804726000 e
59620170002314373000 eccependo l'intervenuta prescrizione e la mancata notifica degli avvisi di addebito de quo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava il CP_1
ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Dalla documentazione depositata dall' è emerso che gli avvisi di addebito di cui si CP_1
contesta la mancata notifica, sono stati regolarmente notificati al contribuente a mezzo pec.
Non può essere accolta l'eccezione dell'opponente (cfr. note difensive depositate il
17.09.2025) d'inesistenza del suddetto atto in quanto trasmesso al contribuente da un indirizzo di posta elettronica non censito in alcun pubblico registro.
Invero, i requisiti di validità e probatori della notifica via pec di atti impositivi seguono le regole poste in via generale per l'utilizzo della pec dal D.P.R. n. 68 del 2005 e s.m., che sono rette da un criterio di equiparazione alla posta ordinaria, nel quale la ricevuta, generata dal sistema informatico, di avvenuta consegna dell'atto all'indirizzo pec del destinatario svolge una funzione equipollente all'avviso di ricevimento postale, con la conseguenza che in sua presenza l'atto, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuto dal destinatario.
Sulla scorta della documentazione depositata dall'ente impositore legittimo si appalesa il procedimento notificatorio via pec della cartella in questione.
Sul punto si richiama, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la condivisibile motivazione resa dai Tribunali di Roma (Sent. n. 3342 del 16.6.2020) e Forlì (Sent n. 249 del 03/11/2021) che hanno puntualizzato che «L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005,
n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”. La norma se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultare dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inerire nel registro INI-
78/2010, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo pec del mittente. [..]. Dal canto suo, il D.P.R. n. 68 del 2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.
L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 e l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53 del 1994 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 e 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata - a monte – l'attendibilità dell'indirizzo
PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex L. n. 53 del
1994, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio. Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del
2010 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la notificazione dell'avviso di addebito [..]».
E sul punto è intervenuto recentemente il Supremo Collegio (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5,
Ordinanza, 28/02/2023, n. 6015) che, sulla scia di precedenti della stessa Corte ( cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. del 16/01/2023, n. 982; Cass. civ. Sez. Unite, Sent. del 18/05/2022, n.
15979) ha statuito che «In tema di notificazione a mezzo PEC (nel caso di specie, di intimazione di pagamento), la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale (nel caso di specie, dell' ), non risultante nei Controparte_3
pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis, comma 1, della
Legge n. 53/1994L. 21/01/1994, n. 53 (per cui l'indirizzo PEC del notificante deve risultare da pubblici elenchi) detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre, ai fini della notifica nei confronti della PA, può essere utilizzato anche l'IPA
e, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.».
Accertata la regolare notifica degli avvisi de quo, in merito alla prescrizione, si osserva quanto segue.
Come emerge dalla documentazione prodotta dall' ha notificato delle CP_1 CP_4
intimazioni di pagamento e precisamente l'intimazione di pagamento n.
29620229002458235000 in data 16.02.2022, l'intimazione di pagamento n.
29620239006392522000 in data 14.03.2023 e l'intimazione di pagamento n.
29620249017603146 in data 23.04.2024.
L'intimazione di pagamento 29620229002458235000 notificata in data 16.02.2022, contenente gli avvisi di addebito impugnati, ha validamente interrotto i termini di prescrizione, tenendo conto della sospensione e delle proroghe intervenute in seguito all'emergenza VI .
La prima sospensione è stata disposta nel 2020, dalla disposizione emergenziale dell'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 dal 23.2.2020 al 30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”).
Il secondo periodo di sospensione venne stabilito nell'anno seguente, dal 31.12.2020 al
30.6.2021, in forza dell'art. 11 comma 9. D.L. n. 183/2020, convertito dalla legge n. 21/2021, per complessivi 182 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio 2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020 a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, la data viene rimandata di 311 giorni (129+183), grazie alla somma delle due sospensioni.
Pertanto, tenendo conto della sospensione e delle proroghe, l'intimazione notificata il
16/02/2022 è stata notificata nei termini, atteso che il termine sarebbe scaduto il
21/03/2022.
Conseguentemente, vista la regolarità della notifica degli avvisi di addebito e delle intimazioni di pagamento, non può ritenersi intervenuta la prescrizionale quinquennale.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
Decide come in dispositivo.
Palermo, 30/09/2025
Il Giudice Onorario
LA Di Maio