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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/04/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12807/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12807 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
ST RI, opponente, con l'Avv. Stefano Botti
e
PENELOPE SPV S.R.L., e per essa la procuratrice speciale INTRUM ITALY S.P.A. convenuta opposta, con l'Avv. Vincenzo Fedele.
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti durante la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18 marzo 2025 e perciò, per parte opponente, come da atto di citazione, e, per parte opposta, come da comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 2947/2024 RG 7360/2024, emesso il giorno 7 agosto 2024 – il giudice des. del Tribunale di Brescia ha ingiunto a TT AN (in qualità di fideiussore, in solido con AR
AN) - di pagare in favore della ricorrente PE SPV S.r.l., in persona della procuratrice Intrum
Italy S.p.a., la somma di € 350.000,00=, oltre accessori e spese, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni bancarie assunte dalla società Immobiliare San Giorgio s.r.l. con l'istituto di credito Banca
Intesa Sanpaolo Spa, in dipendenza dell'apertura di credito in conto corrente n. 01984/6152/90901790. pagina 1 di 4 Avverso tale decreto proponeva opposizione l'intimato AN, contestando sotto vari profili la pretesa azionata in via monitoria da PE.
In particolare le conclusioni dell'opponente erano dirette ad ottenere, in sintesi: i) in via preliminare,
l'accertamento della carenza di titolarità del credito e/o legittimazione attiva in capo a PE SPV;
ii) in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto per mancata prova del quantum debeatur, stante la mancata produzione in giudizio degli estratti di conto corrente;
iii) l'accertamento della violazione da parte della Banca dei principi di trasparenza e correttezza bancaria e dell'art 7 della stessa fidejussione;
iv) la declaratoria di inefficacia della fidejussione per concorso della banca nell'aggravamento dell'esposizione debitoria del debitore principale;
v) l'estinzione/inefficacia della fidejussione per violazione degli artt. 1955 e 1957 cc;
vi) la nullità della fidejussione per violazione della normativa antitrust.
PE, in qualità di cessionaria del credito azionato, si costituiva in giudizio, chiedendo termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria e contestando la fondatezza dei motivi di opposizione;
ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
All'esito dell'udienza del 18 marzo 2025, il G.I., ritenuta la causa documentale e matura per la decisione rigettava la richiesta diretta ad ottenere la esecuzione provvisoria dell'opposto decreto e invitava le parti ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. a precisare le proprie conclusioni, rinviando la discussione orale all'udienza successiva.
La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di discussione dell'1 aprile 2025, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. La non necessità del ricorso alla procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n.
28/2010.
Preliminarmente rileva il giudicante che secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità “le controversie relative ai contratti di fidejussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, L. n. 28/2010, poiché tale norma prevede
l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel
T.U.B., e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F., senza comprendere la fidejussione, che non costituisce un contratto bancario tipico” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 31209 del 21 ottobre 2022); di talché l'esperimento della mediazione non è necessario per azionare i diritti derivanti da contratti di fidejussione. pagina 2 di 4 3. La prova circa l'entità del credito.
La decisione sulla eccezione relativa alla mancanza di prova del quantum debeatur deve essere affrontata in primis, per il principio della ragione più liquida, in applicazione del quale deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. SS.UU. n. 9936 dell'8 maggio 2014, e successive conformi;
cfr. in particolare Sez. V, ord. n. 363 del 9 gennaio 2019, secondo la quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il principio dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”)
Ciò premesso, osserva il giudice che tale eccezione è fondata.
Ed invero nel presente giudizio di opposizione la convenuta opposta non ha prodotto, nella comparsa di costituzione così come nella memoria istruttoria n. 2, alcun documento a prova dell'an e del quantum del proprio credito;
a tal proposito basti osservare che gli estratti conto prodotti dalla parte opposta in memoria integrativa n. 2 certamente non sono riferibili al contratto di apertura di credito in conto corrente n. 01984/6152/90901790 il cui saldo passivo è stato azionato in via monitoria, bensì si riferiscono al solo calcolo degli interessi successivi alla voltura a sofferenza dei saldi passivi di diversi contratti di mutuo stipulati dalla ricorrente (rectius: dalla sua dante causa, Intesa SanPaolo s.p.a.) con
Immobiliare San Giorgio s.r.l.
Orbene osserva il giudicante come secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità “il collegamento di un mutuo bancario con un contratto di conto corrente bancario, con la previsione che le somme mutuate debbano essere restituite mediante accrediti su detto conto, comporta che la banca, al fine di ottenere la condanna del cliente al pagamento del debito che assume rimasto inadempiuto, non può limitarsi a produrre il contratto di finanziamento, dovendo dimostrare il quantum delle proprie spettanze mediante le risultanze del conto” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 7955 del 17 luglio 1991) – principio certamente applicabile al caso che ci occupa, stante l'eadem ratio; né a tale fine può soccorrere la produzione del mero estratto di saldaconto ex art. 50 T.U.B., la cui efficacia pagina 3 di 4 probatoria è limitata alla sola fase monitoria (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 21092 del 19 ottobre
2016; cfr. anche Sez. III, ord. n. 14357 del 27 maggio 2019).
Pertanto parte opposta non ha assolto l'onere probatorio relativo al credito azionato, e comunque al quantum debeatur, stante la non riferibilità degli estratti conto al rapporto azionato in via monitoria, sicché tale motivo di doglianza risulta fondato.
4. Conclusioni.
In conclusione da quanto sopra esposto discende la declaratoria di revoca del decreto opposto, e il rigetto della domanda di condanna proposta dalla convenuta opposta nei confronti di TT AN, restando assorbite le ulteriori domande ed istanze, anche istruttorie, delle parti.
5. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
la convenuta opposta va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte opponente per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 260.001,00= a € 520.000,00=, in complessivi € 22.457,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo impugnato n. 2947/2024; condanna la convenuta opposta al pagamento, in favore dell'opponente, della complessiva somma di € 22.457,00, oltre spese generali, C.U., IVA e CP, a titolo di rifusione delle spese del presente grado.
Così deciso in Brescia il 4 aprile 2025
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12807 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
ST RI, opponente, con l'Avv. Stefano Botti
e
PENELOPE SPV S.R.L., e per essa la procuratrice speciale INTRUM ITALY S.P.A. convenuta opposta, con l'Avv. Vincenzo Fedele.
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti durante la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18 marzo 2025 e perciò, per parte opponente, come da atto di citazione, e, per parte opposta, come da comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 2947/2024 RG 7360/2024, emesso il giorno 7 agosto 2024 – il giudice des. del Tribunale di Brescia ha ingiunto a TT AN (in qualità di fideiussore, in solido con AR
AN) - di pagare in favore della ricorrente PE SPV S.r.l., in persona della procuratrice Intrum
Italy S.p.a., la somma di € 350.000,00=, oltre accessori e spese, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni bancarie assunte dalla società Immobiliare San Giorgio s.r.l. con l'istituto di credito Banca
Intesa Sanpaolo Spa, in dipendenza dell'apertura di credito in conto corrente n. 01984/6152/90901790. pagina 1 di 4 Avverso tale decreto proponeva opposizione l'intimato AN, contestando sotto vari profili la pretesa azionata in via monitoria da PE.
In particolare le conclusioni dell'opponente erano dirette ad ottenere, in sintesi: i) in via preliminare,
l'accertamento della carenza di titolarità del credito e/o legittimazione attiva in capo a PE SPV;
ii) in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto per mancata prova del quantum debeatur, stante la mancata produzione in giudizio degli estratti di conto corrente;
iii) l'accertamento della violazione da parte della Banca dei principi di trasparenza e correttezza bancaria e dell'art 7 della stessa fidejussione;
iv) la declaratoria di inefficacia della fidejussione per concorso della banca nell'aggravamento dell'esposizione debitoria del debitore principale;
v) l'estinzione/inefficacia della fidejussione per violazione degli artt. 1955 e 1957 cc;
vi) la nullità della fidejussione per violazione della normativa antitrust.
PE, in qualità di cessionaria del credito azionato, si costituiva in giudizio, chiedendo termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria e contestando la fondatezza dei motivi di opposizione;
ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
All'esito dell'udienza del 18 marzo 2025, il G.I., ritenuta la causa documentale e matura per la decisione rigettava la richiesta diretta ad ottenere la esecuzione provvisoria dell'opposto decreto e invitava le parti ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. a precisare le proprie conclusioni, rinviando la discussione orale all'udienza successiva.
La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di discussione dell'1 aprile 2025, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. La non necessità del ricorso alla procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n.
28/2010.
Preliminarmente rileva il giudicante che secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità “le controversie relative ai contratti di fidejussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, L. n. 28/2010, poiché tale norma prevede
l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel
T.U.B., e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F., senza comprendere la fidejussione, che non costituisce un contratto bancario tipico” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 31209 del 21 ottobre 2022); di talché l'esperimento della mediazione non è necessario per azionare i diritti derivanti da contratti di fidejussione. pagina 2 di 4 3. La prova circa l'entità del credito.
La decisione sulla eccezione relativa alla mancanza di prova del quantum debeatur deve essere affrontata in primis, per il principio della ragione più liquida, in applicazione del quale deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. SS.UU. n. 9936 dell'8 maggio 2014, e successive conformi;
cfr. in particolare Sez. V, ord. n. 363 del 9 gennaio 2019, secondo la quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il principio dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”)
Ciò premesso, osserva il giudice che tale eccezione è fondata.
Ed invero nel presente giudizio di opposizione la convenuta opposta non ha prodotto, nella comparsa di costituzione così come nella memoria istruttoria n. 2, alcun documento a prova dell'an e del quantum del proprio credito;
a tal proposito basti osservare che gli estratti conto prodotti dalla parte opposta in memoria integrativa n. 2 certamente non sono riferibili al contratto di apertura di credito in conto corrente n. 01984/6152/90901790 il cui saldo passivo è stato azionato in via monitoria, bensì si riferiscono al solo calcolo degli interessi successivi alla voltura a sofferenza dei saldi passivi di diversi contratti di mutuo stipulati dalla ricorrente (rectius: dalla sua dante causa, Intesa SanPaolo s.p.a.) con
Immobiliare San Giorgio s.r.l.
Orbene osserva il giudicante come secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità “il collegamento di un mutuo bancario con un contratto di conto corrente bancario, con la previsione che le somme mutuate debbano essere restituite mediante accrediti su detto conto, comporta che la banca, al fine di ottenere la condanna del cliente al pagamento del debito che assume rimasto inadempiuto, non può limitarsi a produrre il contratto di finanziamento, dovendo dimostrare il quantum delle proprie spettanze mediante le risultanze del conto” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 7955 del 17 luglio 1991) – principio certamente applicabile al caso che ci occupa, stante l'eadem ratio; né a tale fine può soccorrere la produzione del mero estratto di saldaconto ex art. 50 T.U.B., la cui efficacia pagina 3 di 4 probatoria è limitata alla sola fase monitoria (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 21092 del 19 ottobre
2016; cfr. anche Sez. III, ord. n. 14357 del 27 maggio 2019).
Pertanto parte opposta non ha assolto l'onere probatorio relativo al credito azionato, e comunque al quantum debeatur, stante la non riferibilità degli estratti conto al rapporto azionato in via monitoria, sicché tale motivo di doglianza risulta fondato.
4. Conclusioni.
In conclusione da quanto sopra esposto discende la declaratoria di revoca del decreto opposto, e il rigetto della domanda di condanna proposta dalla convenuta opposta nei confronti di TT AN, restando assorbite le ulteriori domande ed istanze, anche istruttorie, delle parti.
5. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
la convenuta opposta va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte opponente per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 260.001,00= a € 520.000,00=, in complessivi € 22.457,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo impugnato n. 2947/2024; condanna la convenuta opposta al pagamento, in favore dell'opponente, della complessiva somma di € 22.457,00, oltre spese generali, C.U., IVA e CP, a titolo di rifusione delle spese del presente grado.
Così deciso in Brescia il 4 aprile 2025
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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