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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/06/2025, n. 3579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3579 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 120 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente tra nata in [...], il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall' Avv. Raul Carosi del foro di C.F._1
Roma, con studio in via Quintilio Varo 112 presso il quale elett.te domicilia;
appellante e
nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 in primo grado rappresentato e difeso dall' Avv Anna Mari e presso di lei elett.te domiciliato;
appellato – contumace con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2245/17 emessa dal Tribunale di Tivoli
l'11.7.2023 a definizione del procedimento di separazione coniugale n. 2245/17.
Conclusioni
- in via preliminare emettere i provvedimenti presidenziali Parte_1
provvisori ed urgenti in materia di mantenimento del coniuge e della prole, nonché per la provvisoria assegnazione della casa coniugale, in favore della parte ricorrente;
1 - in parziale riforma della sentenza del Tribunale appellata, disporre un contributo di mantenimento a carico del sig. ed in favore della sig.ra Controparte_1 Pt_1
in qualità di coniuge separato, e/o in favore dei figli maggiorenni
[...] [...]
e nella misura ritenuta di giustizia;
Persona_1 Persona_2
- in parziale riforma della sentenza del Tribunale appellata, assegnare la casa coniugale alla sig.ra Parte_1
- con vittoria di spese, compensi, onorari, spese forfettarie, cpa, nonché accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Con le note d'udienza depositate il 18.5.2025: Il ricorrente chiede la decisione della causa e la condanna della controparte alle spese di lite.
Il ricorrente chiede la liquidazione del compenso del difensore a mezzo gratuito patrocinio come da tabella.
_ _ _
Con ricorso depositato il 21.04.2017, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con a Roma il 07.12.2002, che dalla loro unione Controparte_1
erano nati i figli il 07.04.1993, maggiorenne ma non economicamente Per_2 indipendente, e l'11.02.1999, che la casa coniugale di via del Persona_1
Paghetto n. 31, in San Polo dei Cavalieri, era di proprietà del sig. che da CP_1
tempo essi coniugi vivevano una profonda crisi e già nel 2005 vi era stata una separazione consensuale dinanzi il Tribunale di Roma ma, dopo poco tempo, essi avevano ripreso la convivenza, che nell'accordo di separazione era previsto un mantenimento per i figli e per lei stessa, la quale, all'epoca, aveva un lavoro interinale successivamente perso senza svolgere più attività lavorativa, mentre il coniuge aveva dichiarato di essere pensionato con un reddito mensile di circa €
1.560,00, che i tentativi di riconciliazione erano naufragati allorché il resistente aveva iniziato ad intraprendere relazioni extraconiugali di cui erano a conoscenza tutti gli abitanti di San Polo dei Cavalieri, che ella non sapeva come venisse utilizzata la pensione dal sig. e, nel disinteresse del marito nei confronti dell'intera CP_1 famiglia, sia materiale che morale, era dovuta ricorrere all'aiuto delle figlie avute da un precedente matrimonio, ha adito il Tribunale di Tivoli, al fine di ottenere la separazione con addebito al coniuge per violazione dei doveri di fedeltà e di assistenza morale e materiale, oltre al risarcimento del danno nella misura di €
10.000,00, l'assegnazione della casa coniugale, la determinazione del contributo al
2 mantenimento dei figli nella misura mensile di € 250,00 per ognuno e del mantenimento per lei nella misura mensile di € 300,00.
costituitosi in giudizio, non si è opposto alla separazione dal Controparte_1
coniuge, ma, contestate le deduzioni avversarie, eccependo atti di violenza inflittigli dalla moglie per cui era pendente a carico della stessa giudizio penale,
l'indipendenza economica della ricorrente la quale svolgeva attività lavorativa come parrucchiera presso la Galleria Marconi a Roma e l'indipendenza economica del figlio che dal 2016 viveva nella Repubblica di San Marino, ha chiesto il Per_2 rigetto della domanda di addebito e di risarcimento, dell'istanza di contributo al mantenimento in favore del coniuge e del figlio l'assegnazione a lui della Per_2
casa coniugale ed il contributo al mantenimento del figlio a carico della Per_1 moglie nella misura di € 250,00 al mese, nonché, in caso di mancato accoglimento della domanda di assegnazione della casa coniugale, l'autorizzazione ai coniugi a vivere nella stessa abitazione essendo l'immobile divisibile.
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione all'udienza dell'08.01.2018, con ordinanza del 17.03.2018, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'ascolto del figlio , anch'egli divenuto maggiorenne, in data 12.03.2018, il Presidente Per_1
del Tribunale f.f. autorizzava i coniugi a vivere separatamente, assegnava la casa coniugale alla ricorrente da abitare unitamente al figlio , ancora studente e Per_1
non economicamente indipendente, ponendo a carico del resistente, tenuto conto della maggiore capacità reddituale, il contributo al mantenimento del suddetto figlio da corrispondere alla madre nella misura mensile di euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, disponendo, altresì, che ciascun coniuge provvedesse autonomamente al proprio mantenimento, in considerazione della emersa capacità lavorativa maturata dalla ricorrente e dello svolgimento di lavori sempre nell'ambito delle attività commerciali di parrucchiere e profumerie;
escluso il mantenimento per il figlio maggiorenne abitante a San Marino ed economicamente Per_2
indipendente, ha quindi designato il giudice istruttore, innanzi a cui ha rimesso le parti.
La causa è stata istruita attraverso la documentazione prodotta e l'ascolto del figlio maggiorenne;
dichiarata la decadenza dalla prova testimoniale richiesta dal Per_1 resistente a causa della mancata comparizione dell'istante all'udienza del 04.05.2022, fissata per la relativa acquisizione, all'udienza del 15.03.2023, sulle conclusioni di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
3 Con la sentenza dell'11.7.23 il Tribunale così ha deciso la causa:
- dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio a Roma il 07.12.2002, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune, anno 2002, parte I, n. 944;
- rigetta la domanda della ricorrente diretta ad ottenere il contributo al mantenimento per sé ai sensi dell'art. 156 c.c.;
-rigetta la domanda della ricorrente diretta ad ottenere il contributo al mantenimento per il figlio;
Persona_2
- revoca l'obbligo del resistente di corrispondere alla ricorrente il contributo al mantenimento per il figlio con decorrenza dalla data di Persona_1
pubblicazione della presente pronuncia, fermi restando per il periodo anteriore i provvedimenti provvisori e urgenti assunti dal Presidente f.f.. con ordinanza del
19.03.2018;
- rigetta le domande di assegnazione della casa coniugale avanzate da entrambe le parti;
- compensa interamente le spese processuali.
Motivava il rigetto delle istanze attoree sulla scorta delle dichiarazioni rese in udienza dal secondogenito, in merito al lavoro avviato in San Marino dal fratello del certificato Unilav depositato dal padre riguardo il lavoro a tempo Per_2 indeterminato dello stesso figlio , dell'omessa produzione in giudizio da Per_1
parte della ricorrente della documentazione fiscale e bancaria, del precedente decreto di omologa della loro separazione consensuale, poi disatteso, nel quale il coniuge le avrebbe riconosciuto l'assegno di mantenimento oggi reclamato, della lettura della documentazione da ella stessa versata on atti attestante la data di inizio di un stage ma non il termine di tale esperienza di lavoro.
Avverso la sentenza ha proposto appello la sig.ra la quale, premessa la Pt_1
possibilità, nel procedimento di separazione, di produrre documentazione fino alla precisazione delle conclusioni, ha allegato la precedente omologa delle pattuite condizioni di separazione risalente all'anno 2005 (assegnazione a lei della casa coniugale, versamento da parte del marito degli assegni mensili di euro 400,oo per lei e di ulteriori euro 400 complessivi per i due figli, con versamento diretto da parte dell' con trattenuta sul rateo della pensione), il proprio estratto contributivo CP_2 aggiornato, attestante la cessazione di lavoro dall'anno 2016, ha dedotto di non aver diritto a percepire il reddito di inclusione (in assenza di minori o di ultrasessantenni
4 nel suo nucleo familiare) una volta cessata l'erogazione del reddito di cittadinanza, di aver seguito per tre mesi, due volte, un corso da parrucchiera presso l' “Extension
Brasil” nell'anno 2017 e nell'anno 2018, senza aver ottenuto di poter rimanere a lavorare nel medesimo luogo;
di soffrire di Reazione depressiva prolungata come da certificato medico che allegava.
Aggiungeva che il primogenito aveva fatto rientro a casa dopo un'esperienza lavorativa in San Marino, che il secondogenito percepiva reddito di soli euro 400,oo mensili.
Infine, produceva lettera del 3.10.2023 di pugno del coniuge (corredata dalla sua carta d'identità) del seguente tenore letterale
"[...] desidero fa sapere che la lettera ricevuta dal mio avvocato: relativa al rilascio dell'immobile sito in San Polo dei Cavalieri via Paghetto31 è da considerarsi
NULLO, poiché intendo che la mia ex moglie continui Parte_1
indisturbata ad abitarci. Tengo a far sapere che l'immobile in oggetto resterà ai miei due figli [...]".
Pertanto, ella concludeva nei termini sopra trascritti.
Regolarmente e tempestivamente convenuto in giudizio, non si Controparte_1
costituiva ed è, dunque, dichiarato contumace.
Gli atti sono stati inoltrati in visione alla Procura Generale.
La Presidente della Sezione ha disposto la “cartolarizzazione” dell'udienza del
5.6.25 ai sensi dell'art 127 ter c.p.c..
* * *
L'appello merita accoglimento solo con riferimento alla domanda avanzata dalla ricorrente per sentirsi riconosciuto il diritto a percepire un assegno di mantenimento per se stessa.
Ad integrazione della documentazione solo parzialmente prodotta in primo grado – comunque riferita a circostanze di fatto ivi già compiutamente allegate – ella ha depositato due fogli attestanti la reale durata di tre mesi ciascuno dei due stage effettuate presso l' “Extension Brasil” negli anni 2017 e 2018, nonché il suo estratto contributivo che, effettivamente, registra la cessazione di suo rapporto di lavoro regolare nel lontano anno 2006.
Pertanto, seppur è ragionevole presumere che ella possa sfruttare le sue competenze nel campo della cura della persona con prestazioni svolte “a nero” e comunque occasionali, non può ritenersi certo dimostrato che ella riesca a ricavarne reddito
5 sufficiente a sostenersi del tutto autonomamente in condizioni di vita paragonabili a quelle godute durante il rapporto matrimoniale.
Tenuto conto, pertanto, del fatto che il marito gode di pensione di circa euro
1.600,oo, non deve più provvedere al mantenimento dei figli (per quanto di seguito si dirà) e che lo stesso si era impegnato a corrispondere un contributo alla moglie in sede di loro separazione consensuale nell'anno 2005, si reputa equo riconoscere alla ricorrente l'assegno mensile di euro 300,oo a decorrere dalla presente pronuncia, in quanto solo in questa sede ella ha integrato, come detto, la documentazione indispensabile alla formulazione di un giudizio favorevole alla sua richiesta.
D'altro canto, i figli maggiorenni della coppia – entrambi avendo terminato da anni oramai il percorso di studi - risultano avviatisi nel mondo del lavoro, come da dichiarazioni del secondogenito rese in primo grado riguardo il fratello e dall'estratto
Unilav ivi prodotto dal padre riguardo lo stesso secondo figlio, in ogni caso essendo in età per procurarsi reddito da se stessi.
Tale rilievo esclude che la Corte possa, dunque, pronunciarsi sull'ulteriore domanda pur formulata dalla parte appellante in ordine all'assegnazione della casa coniugale, riscontrandosi, del tutto incidentalmente, che la stessa ricorrente ha allegato scrittura a firma del marito, corredata da sua carta d'identità, datata 3.10.2023 con la quale il ha dichiarato di consentirle di rimanere ad abitarla e che l'immobile sarebbe CP_1
rimasto nella piena disponibilità dei due figli.
Stante l'esito complessivo del giudizio sulle plurime istanze della parte appellante e tenuto conto del fatto che, torna a ripetersi, il mancato accoglimento della sua domanda volta ad ottenere l'assegno di mantenimento era dipesa dall'incompletezza delle sue allegazioni istruttorie, oggi il convenuto non essendosi costituito in giudizio, si reputa equo disporre per intero la compensazione delle spese di lite fra le parti.
Esclusa l'applicabilità della sanzione di cui all'art 13 co. 1° quater del d.P.R. n.
115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore richiesta dell'appellante per quanto sopra illustrato di ragione:
- in sol parziale modifica della sentenza di primo grado n. 2245/17 emessa dal
Tribunale di Tivoli l'11.7.2023 a definizione del procedimento di separazione coniugale n. 2245/17, dispone che , a decorrere dalla presente Controparte_1
6 pronuncia, versi mensilmente a l'assegno mensile di euro Parte_1
300,oo quale contributo al suo mantenimento, importo di seguito rivalutabile secondo gli indici Istat Foi su base annua;
- dichiara per intero compensate fra le parti le spese di lite.
Roma, così deciso il 6.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr Gabriele Sordi Dr.ssa Sofia Rotunno
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