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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/03/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13228/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 13228/2024 promossa da:
1. , nata a [...], Santa Fe, Argentina il Persona_1
18/08/1977 in proprio ed in qualità di genitore di
2. nata a [...], Santa Fe, Argentina il 15.09.2008; Controparte_1
3. nata a [...], Santa Fe, Argentina il 16.11.2009; Controparte_2
4. nata a [...], Cordoba, Argentina, il Controparte_3
03.10.2013
5. nata a [...], Argentina il 17.09.2002; CP_4
6 , nata a [...], Santa Fe, Argentina il Controparte_5
25.05.1982, in proprio ed in qualità di genitore di
7 nato a [...], Santa Fe, Argentina il 16.03.2011; Persona_2
8 nato a [...], Santa Fe, Argentina il 04.07.2013; Controparte_6
9. nata a [...], Santa Fe, Argentina, il 24.08.2000; Controparte_7
10. nata a [...], Santa Fe, Argentina, il 09.04.2005; Controparte_8
11. , nata a [...], Santa Fe, Argentina il Controparte_9
18.05.1998;
12. , nato a [...], Santa Fe, Argentina il Controparte_10
14.05.1987;
13. , nata a [...], Santa Fe, Argentina il 15.03.2002 Parte_1
tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. PETRAMALA MATTEO, giusta procura in atti
1 RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_11
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice:
« in via preliminare, accertare e dichiarare la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti;
• in via principale, dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani e ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni e CP_11
annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle autorità̀ consolari competenti e adottando ogni provvedimento a tale scopo opportuno.
Con vittoria di spese ed onorari».
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Oggetto del processo è la domanda di accertamento dei ricorrenti del diritto a vedere riconosciuta la cittadinanza italiana jure sanguinis. All'uopo i ricorrenti hanno allegato i fatti costitutivi del diritto e prodotto documentazione – apostillata e debitamente tradotta – tesa a dimostrare la discendenza dei ricorrenti da un avo cittadino italiano.
2. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione resistente, che non si è costituita.
3. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
4. Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 20.2.2025, la Difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
Sull'interesse ad agire
2 1. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in diversi anni (talora anche dieci anni). In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_2
2. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve infatti ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 Parte_3
del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
3. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno provato – senza successo – ad adire il consolato (all. 24).
Ne discende l'interesse dei ricorrenti ad agire in sede giudiziaria.
Sulla competenza per territorio
1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2,
d.l. n. 13/2017.
2. In ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n.
13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo italiano era nato a [...] (ora provincia di Cuneo), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte
3 di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino,
Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (in generale)
1. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi
è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
2. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
3. Di conseguenza e in linea di estrema sintesi, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
4. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può pertanto chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue, purché documenti la discendenza e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza da parte degli ascendenti.
4. Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis: il caso dei ricorrenti
Nel presente giudizio i ricorrenti reclamano il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana deducendo di essere discendenti di cittadini italiani, in conseguenza dell'emigrazione di un avo italiano, mai naturalizzatosi cittadino argentino. La prova della discendenza dei ricorrenti
4 dall'avo italiano si fonda su certificati depositati in allegato al ricorso [doc. 1-23, in allegato al ricorso].
Tutti i certificati di seguito menzionati risultano regolarmente apostillati e tradotti.
Ciò premesso, si può ripercorrere la catena che dall'avo italiano giunge sino agli odierni ricorrenti. Dai documenti allegati al ricorso (come detto, apostillati e debitamente tradotti), risulta infatti che:
1. L'avo italiano emigrato è da identificarsi in , nato a [...], in Persona_3
provincia di Cuneo il 27.02.1886 (doc. 1);
2. In data 4.9.1967, il signor è deceduto in Argentina (doc. 3) ed è Persona_3
attestato che egli non si sia mai naturalizzato, non avendo acquistato la cittadinanza argentina;
egli pertanto non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 0, ove si legge:
« Si certifica che nel Registro Nazionale degli Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione, maggiori di sedici anni e gli argentini naturalizzati a partire dai diciotto anni di età, non risulta iscritto alla data di cui sotto il sig. , Per_3
CP_
o nato il [...] in [...], Cuneo – Fossano. Deceduto»). Per_3
3. L'avo italiano ha avuto un figlio , nato a [...], Santa Fe, Persona_4
Argentina il 08/02/1934 (doc.4); (poi deceduto il 20.8.2006; doc. Persona_4
6), a seguito dell'unione con il 25.04.1957 (doc.5) ha avuto due figli, che Persona_5
dunque sono nipoti dell'avo italiano:
3.1. , nato a [...], Santa Fe, Argentina il 02/09/1958 (doc.7) Controparte_12
3.2. . , nata a [...], Santa Fe, Argentina il 24/01/1962 (doc.20) Controparte_13
4. , nipote dell'avo italiano, si è sposato con in Controparte_12 Controparte_14
data 27/01/1977 ed ha avuto tre figlie, tutte odierne ricorrenti(doc.8):
4.1 nata a [...], Santa Fe, Argentina il 18/08/1977 (doc.9) Per_1 Persona_1
4.2. nata a [...], Santa Fe, Argentina il 25.05.1982 (doc.14) Controparte_5
4.3. nata a [...], Santa Fe, Argentina il 18.05.1998 (doc. 19) Controparte_9
5. , nipote dell'avo italiano, ha contratto matrimonio con Controparte_13 [...]
Per_6
5 il 05/07/1986 (doc.21) ed ha avuto due figli, odierni ricorrenti: CP_10
5.1. , nata a [...], Santa Fe, Argentina il 14.05.1987 Controparte_10
(doc.22)
5.2. , nata a [...], Santa Fe, Argentina il 15.03.2002 (doc.23) Parte_1
6. , figlia di , nipote dell'avo italiano, ha Persona_1 Controparte_12
avuto quattro figli, tutti odierni ricorrenti:
6.1. nata a [...], Argentina il 17.09.2002 (doc.10); CP_4
6.2. nata a [...], Santa Fe, Argentina il 15.09.2008 (doc.11); Controparte_1
6.3. nata a [...], Santa Fe, Argentina il 16.11.2009 (doc.12); Controparte_2
6.4. nata a [...], Cordoba, Argentina, il 03.10.2013 (doc.13) Controparte_3
7. , figlia di , nipote dell'avo italiano, ha avuto Controparte_5 Controparte_12
quattro figli, tutti odierni ricorrenti:
7.1. nata a [...], Santa Fe, Argentina, il 24.08.2000 (doc.15); Controparte_7
7.2. nata a [...], Santa Fe, Argentina, il 09.04.2005 (doc.16); Controparte_8
7.3. nato a [...], Santa Fe, Argentina il 16.03.2011 (doc.17); Persona_2
7.4. nato a [...], Santa Fe, Argentina il 04.07.2013 (doc.18). Controparte_6
**-***-**
Da quanto sopra discende che la domanda è fondata. I documenti sopra enumerati dimostrano che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
**-***-**
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite (peraltro in assenza di domanda dei ricorrenti alla condanna di parte resistente al pagamento delle spese), considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
6 , nata a [...], Santa Fe, Argentina il 18/08/1977 Persona_1
nata a [...], Santa Fe, Argentina il 15.09.2008; Controparte_1
nata a [...], Santa Fe, Argentina il 16.11.2009; Controparte_2
nata a [...], Cordoba, Argentina, il 03.10.2013 Controparte_3
nata a [...], Argentina il 17.09.2002; CP_4
, nata a [...], Santa Fe, Argentina il 25.05.1982 Controparte_5
nato a [...], Santa Fe, Argentina il 16.03.2011; Persona_2
nato a [...], Santa Fe, Argentina il 04.07.2013; Controparte_6
nata a [...], Santa Fe, Argentina, il 24.08.2000; Controparte_7
nata a [...], Santa Fe, Argentina, il 09.04.2005; Controparte_8
, nata a [...], Santa Fe, Argentina il 18.05.1998; Controparte_9
, nato a [...], Santa Fe, Argentina il Controparte_10
14.05.1987;
, nata a [...], Santa Fe, Argentina il 15.03.2002 Parte_1
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_11
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 20.02.2025
Il Giudice
Andrea Natale
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 13228/2024 promossa da:
1. , nata a [...], Santa Fe, Argentina il Persona_1
18/08/1977 in proprio ed in qualità di genitore di
2. nata a [...], Santa Fe, Argentina il 15.09.2008; Controparte_1
3. nata a [...], Santa Fe, Argentina il 16.11.2009; Controparte_2
4. nata a [...], Cordoba, Argentina, il Controparte_3
03.10.2013
5. nata a [...], Argentina il 17.09.2002; CP_4
6 , nata a [...], Santa Fe, Argentina il Controparte_5
25.05.1982, in proprio ed in qualità di genitore di
7 nato a [...], Santa Fe, Argentina il 16.03.2011; Persona_2
8 nato a [...], Santa Fe, Argentina il 04.07.2013; Controparte_6
9. nata a [...], Santa Fe, Argentina, il 24.08.2000; Controparte_7
10. nata a [...], Santa Fe, Argentina, il 09.04.2005; Controparte_8
11. , nata a [...], Santa Fe, Argentina il Controparte_9
18.05.1998;
12. , nato a [...], Santa Fe, Argentina il Controparte_10
14.05.1987;
13. , nata a [...], Santa Fe, Argentina il 15.03.2002 Parte_1
tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. PETRAMALA MATTEO, giusta procura in atti
1 RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_11
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice:
« in via preliminare, accertare e dichiarare la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti;
• in via principale, dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani e ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni e CP_11
annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle autorità̀ consolari competenti e adottando ogni provvedimento a tale scopo opportuno.
Con vittoria di spese ed onorari».
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Oggetto del processo è la domanda di accertamento dei ricorrenti del diritto a vedere riconosciuta la cittadinanza italiana jure sanguinis. All'uopo i ricorrenti hanno allegato i fatti costitutivi del diritto e prodotto documentazione – apostillata e debitamente tradotta – tesa a dimostrare la discendenza dei ricorrenti da un avo cittadino italiano.
2. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione resistente, che non si è costituita.
3. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
4. Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 20.2.2025, la Difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
Sull'interesse ad agire
2 1. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in diversi anni (talora anche dieci anni). In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_2
2. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve infatti ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 Parte_3
del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
3. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno provato – senza successo – ad adire il consolato (all. 24).
Ne discende l'interesse dei ricorrenti ad agire in sede giudiziaria.
Sulla competenza per territorio
1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2,
d.l. n. 13/2017.
2. In ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n.
13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo italiano era nato a [...] (ora provincia di Cuneo), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte
3 di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino,
Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (in generale)
1. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi
è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
2. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
3. Di conseguenza e in linea di estrema sintesi, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
4. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può pertanto chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue, purché documenti la discendenza e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza da parte degli ascendenti.
4. Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis: il caso dei ricorrenti
Nel presente giudizio i ricorrenti reclamano il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana deducendo di essere discendenti di cittadini italiani, in conseguenza dell'emigrazione di un avo italiano, mai naturalizzatosi cittadino argentino. La prova della discendenza dei ricorrenti
4 dall'avo italiano si fonda su certificati depositati in allegato al ricorso [doc. 1-23, in allegato al ricorso].
Tutti i certificati di seguito menzionati risultano regolarmente apostillati e tradotti.
Ciò premesso, si può ripercorrere la catena che dall'avo italiano giunge sino agli odierni ricorrenti. Dai documenti allegati al ricorso (come detto, apostillati e debitamente tradotti), risulta infatti che:
1. L'avo italiano emigrato è da identificarsi in , nato a [...], in Persona_3
provincia di Cuneo il 27.02.1886 (doc. 1);
2. In data 4.9.1967, il signor è deceduto in Argentina (doc. 3) ed è Persona_3
attestato che egli non si sia mai naturalizzato, non avendo acquistato la cittadinanza argentina;
egli pertanto non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 0, ove si legge:
« Si certifica che nel Registro Nazionale degli Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione, maggiori di sedici anni e gli argentini naturalizzati a partire dai diciotto anni di età, non risulta iscritto alla data di cui sotto il sig. , Per_3
CP_
o nato il [...] in [...], Cuneo – Fossano. Deceduto»). Per_3
3. L'avo italiano ha avuto un figlio , nato a [...], Santa Fe, Persona_4
Argentina il 08/02/1934 (doc.4); (poi deceduto il 20.8.2006; doc. Persona_4
6), a seguito dell'unione con il 25.04.1957 (doc.5) ha avuto due figli, che Persona_5
dunque sono nipoti dell'avo italiano:
3.1. , nato a [...], Santa Fe, Argentina il 02/09/1958 (doc.7) Controparte_12
3.2. . , nata a [...], Santa Fe, Argentina il 24/01/1962 (doc.20) Controparte_13
4. , nipote dell'avo italiano, si è sposato con in Controparte_12 Controparte_14
data 27/01/1977 ed ha avuto tre figlie, tutte odierne ricorrenti(doc.8):
4.1 nata a [...], Santa Fe, Argentina il 18/08/1977 (doc.9) Per_1 Persona_1
4.2. nata a [...], Santa Fe, Argentina il 25.05.1982 (doc.14) Controparte_5
4.3. nata a [...], Santa Fe, Argentina il 18.05.1998 (doc. 19) Controparte_9
5. , nipote dell'avo italiano, ha contratto matrimonio con Controparte_13 [...]
Per_6
5 il 05/07/1986 (doc.21) ed ha avuto due figli, odierni ricorrenti: CP_10
5.1. , nata a [...], Santa Fe, Argentina il 14.05.1987 Controparte_10
(doc.22)
5.2. , nata a [...], Santa Fe, Argentina il 15.03.2002 (doc.23) Parte_1
6. , figlia di , nipote dell'avo italiano, ha Persona_1 Controparte_12
avuto quattro figli, tutti odierni ricorrenti:
6.1. nata a [...], Argentina il 17.09.2002 (doc.10); CP_4
6.2. nata a [...], Santa Fe, Argentina il 15.09.2008 (doc.11); Controparte_1
6.3. nata a [...], Santa Fe, Argentina il 16.11.2009 (doc.12); Controparte_2
6.4. nata a [...], Cordoba, Argentina, il 03.10.2013 (doc.13) Controparte_3
7. , figlia di , nipote dell'avo italiano, ha avuto Controparte_5 Controparte_12
quattro figli, tutti odierni ricorrenti:
7.1. nata a [...], Santa Fe, Argentina, il 24.08.2000 (doc.15); Controparte_7
7.2. nata a [...], Santa Fe, Argentina, il 09.04.2005 (doc.16); Controparte_8
7.3. nato a [...], Santa Fe, Argentina il 16.03.2011 (doc.17); Persona_2
7.4. nato a [...], Santa Fe, Argentina il 04.07.2013 (doc.18). Controparte_6
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Da quanto sopra discende che la domanda è fondata. I documenti sopra enumerati dimostrano che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
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Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite (peraltro in assenza di domanda dei ricorrenti alla condanna di parte resistente al pagamento delle spese), considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
6 , nata a [...], Santa Fe, Argentina il 18/08/1977 Persona_1
nata a [...], Santa Fe, Argentina il 15.09.2008; Controparte_1
nata a [...], Santa Fe, Argentina il 16.11.2009; Controparte_2
nata a [...], Cordoba, Argentina, il 03.10.2013 Controparte_3
nata a [...], Argentina il 17.09.2002; CP_4
, nata a [...], Santa Fe, Argentina il 25.05.1982 Controparte_5
nato a [...], Santa Fe, Argentina il 16.03.2011; Persona_2
nato a [...], Santa Fe, Argentina il 04.07.2013; Controparte_6
nata a [...], Santa Fe, Argentina, il 24.08.2000; Controparte_7
nata a [...], Santa Fe, Argentina, il 09.04.2005; Controparte_8
, nata a [...], Santa Fe, Argentina il 18.05.1998; Controparte_9
, nato a [...], Santa Fe, Argentina il Controparte_10
14.05.1987;
, nata a [...], Santa Fe, Argentina il 15.03.2002 Parte_1
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_11
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 20.02.2025
Il Giudice
Andrea Natale
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