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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/07/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Giorgio Latti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5738/2023 promossa da:
AVV. , in proprio, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c., nato a CP_1
Sassari il 20/12/1966, C.F. del Foro di Sassari, ed elettivamente domiciliato C.F._1
ai fini del presente giudizio presso il suo studio in Sassari, Via Rizzeddu n. 1, Pec:
- Fax: 079.4814792, Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, dom.to per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, via Dante n° 23/25 Cagliari
OPPOSTO CONTUMACE
Oggetto: opposizione a rigetto dell'istanza di liquidazione.
CONCLUSIONI
Pag. 1 a 6 Nell'interesse della parte ricorrente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,
- annullare o revocare il decreto di rigetto impugnato emesso in data 12.7.23 dal Tribunale di
Cagliari, Sezione Specializzata in Materia di Immigrazione, Protezione internazionale, nella causa
iscritta al n° 2314/2021 r.ac.
- accertare e dichiarare l'esistenza in capo al ricorrente delle condizioni di ammissione e
mantenimento del beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel suindicato procedimento e, per
l'effetto
- liquidare la somma di € 850,00 richieste, come da Protocollo del Tribunale di Cagliari, a titolo
di compensi professionali per l'opera prestata dal difensore a favore del ricorrente nel
procedimento promosso nell'interesse del medesimo ed iscritto al n°2314/21 r.ac. oltre le relative
spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Avvocato ha proposto opposizione avverso il decreto di rigetto della liquidazione CP_1
delle spese per l'attività prestata in favore di ammesso al patrocinio a spese Controparte_3
dello stato in data 07/04/2021, emesso in data 12.07.2023 e notificato il 19.07.2023, nel procedimento iscritto presso il Tribunale Ordinario di Cagliari R.G. n. 2314/2021.
A sostegno delle sue ragioni, il ricorrente ha esposto che:
- il signor fruendo del PSS, ha ritualmente promosso il 5.04.2021 il ricorso distinto CP_3
al n° 2314/2021 r.a.c., chiedendo il riconoscimento della protezione internazionale che gli
Pag. 2 a 6 è stato negato dalla Commissione Territoriale di Cagliari con provvedimento del 4.03.2021,
notificato il 20.03.2021;
- nell'atto introduttivo il ricorrente ha sommariamente narrato la sua storia, integrando la sua domanda in sede di audizione dinanzi al Tribunale di Cagliari, udienza del 24.01.2023;
- successivamente è stato convocato presso la Commissione Territoriale di Cagliari che, con
Pers provvedimento Id. SS0004666 (reitera del fascicolo Id SS002488) – 05DP96R in data
4.03.2021, e notificato il successivo 20.03.2021, ha comunicato allo stesso il diniego alla richiesta di riconoscimento dello status di protezione internazionale per inammissibilità
della domanda;
- depositato il ricorso in data 5.04.2021, il procedimento è stato assegnato a diversi giudici
(in data 5.04.2021, 14.04.2021 e in data 2.02.2022) ed è stata fissata udienza camerale per il 23.01.2023 ad ore 16,00, rinviata d'ufficio al giorno successivo 24.01.2023 con nuova sostituzione del GOT incaricato dal dottor al dottor che ha proceduto Per_2 Per_3
all'audizione del ricorrente e ha fissato nuova udienza con termine per il deposito dei documenti esibiti in udienza;
- il Tribunale non ha rinvenuto le note d'udienza depositate e ha rinviato all'udienza del
11.04.2023 autorizzando nuove note, depositate dall'odierno ricorrente in data 22.03.2023;
- con provvedimento del 24.04.2023 il Tribunale, rilevato che non risultava agli atti la delibera del COA e la documentazione reddituale anni 2021/2022, ha invitato il ricorrente all'integrazione, assegnando un termine di 60 giorni;
- in ragione della mancata integrazione nei termini previsti, il Tribunale ha deciso per il rigetto dell'istanza di liquidazione con decreto del 12.07.2023 notificato il successivo 19
luglio.
Pag. 3 a 6 Non si è costituito il , nonostante la rituale notificazione del ricorso Controparte_2
introduttivo; pertanto, se ne dichiara in questa sede la contumacia, non dichiarata in udienza.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
L'opposizione proposta per l'annullamento del decreto con il quale il primo giudice ha rigettato l'istanza di liquidazione compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
è inammissibile a causa del difetto di legittimazione attiva dell'opponente.
Preliminarmente, deve rilevarsi che il giudice di prime cure, con il decreto opposto, ha implicitamente disposto la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari a beneficio dell'assistita dell'odierno opponente.
Infatti, come si evince dalla motivazione del provvedimento opposto, il rigetto dell'istanza di liquidazione è derivato dal mancato deposito, entro il termine dei due mesi assegnato ai sensi dell'articolo 123 T.U. spese di giustizia, della documentazione idonea ad attestare la persistenza dei requisiti reddituali della parte per gli anni 2021-2022 legittimanti il beneficio del patrocinio a spese dello Stato. (doc. 2 del ricorso)
Pertanto, nonostante il Giudice di prime cure non abbia esplicitato nel dispositivo del decreto la revoca del beneficio, egli ha inequivocabilmente manifestato la volontà di disporre la revoca retroattiva dell'ammissione allo stesso, rigettando conseguentemente l'istanza di liquidazione presentata dall'odierno opponente per la liquidazione delle sue spettanze, essendo venuto meno il presupposto indicato dalla legge per la suddetta liquidazione, il quale è da identificarsi nella sussistenza e permanenza delle condizioni legittimanti l'amissione al beneficio, chiaramente escluse, invece, nel caso in esame dal giudice di prime cure. È solo con il provvedimento di
Pag. 4 a 6 ammissione al beneficio richiesto che si instaura il rapporto diretto tra il difensore e lo Stato, il quale legittima il primo a richiedere la liquidazione del compenso dal secondo. Una volta venuto meno il presupposto, si ripristina (ex nunc o ex tunc, a seconda del presupposto della revoca, ex art. 136 T.U. spese di giustizia) il rapporto professionale con il cliente. Da ciò consegue che,
intervenuta la revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il difensore potrà esigere il compenso unicamente dalla parte da lui assistita, essendosi ripristinato l'obbligo di quest'ultima a sopportare personalmente le spese della sua difesa.
Come recentemente sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione, “l'omessa liquidazione dei
compensi del difensore non è frutto di un'autonoma decisione sulla qualità e quantità delle
prestazioni rese, ma è diretta ed automatica conseguenza del provvedimento di revoca dell'iniziale
ammissione al beneficio che è il presupposto fondamentale per ottenere la liquidazione dei
compensi maturati dal difensore per l'assistenza professionale prestata in favore della parte
ammessa al beneficio” (Cassazione civile sez. II – 23/10/2024, n. 27479; Cassazione civile sez. VI
– 11/09/2018, n. 21997).
Verificato il contenuto sostanziale del provvedimento, il quale censura in primis la ricorrenza dei requisiti per conservare il beneficio inizialmente accordato, denotando in tal modo la volontà del giudice di revocare l'ammissione già concessa, è incontestabile che la legittimazione a dolersi della correttezza di tale decisione spettasse unicamente alla parte ammessa e non anche al suo difensore.
Quanto esposto trova conferma nelle numerose sentenze della giurisprudenza di legittimità, nella quale è principio consolidato che “in tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad
impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già
riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo
l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, e non al difensore, il quale può agire
esclusivamente, ove il beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso
Pag. 5 a 6 eventualmente ad esso spettante” (Cassazione civile sez. II – 23/10/2024, n. 27479; Cassazione
civile sez. II, 21/12/2021, n.40971; Cassazione civile sez. VI – 11/09/2018, n. 21997).
Tanto premesso, non si ritiene che l'opposizione meriti accoglimento data l'inammissibilità della domanda proposta in nome proprio dall'Avvocato avverso il provvedimento con cui, seppur CP_1
implicitamente, è stata disposta la revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato e, conseguentemente, rigettata l'istanza di liquidazione dei compensi professionali.
Il profilo della legittimazione ad agire ha carattere preliminare rispetto ai profili di merito prospettati nell'opposizione, che pertanto è superfluo esaminare.
Nulla sulle spese, dato che il convenuto è rimasto contumace. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile la domanda attorea;
2) nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Cagliari, 2.07.2025
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
Pag. 6 a 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Giorgio Latti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5738/2023 promossa da:
AVV. , in proprio, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c., nato a CP_1
Sassari il 20/12/1966, C.F. del Foro di Sassari, ed elettivamente domiciliato C.F._1
ai fini del presente giudizio presso il suo studio in Sassari, Via Rizzeddu n. 1, Pec:
- Fax: 079.4814792, Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, dom.to per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, via Dante n° 23/25 Cagliari
OPPOSTO CONTUMACE
Oggetto: opposizione a rigetto dell'istanza di liquidazione.
CONCLUSIONI
Pag. 1 a 6 Nell'interesse della parte ricorrente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,
- annullare o revocare il decreto di rigetto impugnato emesso in data 12.7.23 dal Tribunale di
Cagliari, Sezione Specializzata in Materia di Immigrazione, Protezione internazionale, nella causa
iscritta al n° 2314/2021 r.ac.
- accertare e dichiarare l'esistenza in capo al ricorrente delle condizioni di ammissione e
mantenimento del beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel suindicato procedimento e, per
l'effetto
- liquidare la somma di € 850,00 richieste, come da Protocollo del Tribunale di Cagliari, a titolo
di compensi professionali per l'opera prestata dal difensore a favore del ricorrente nel
procedimento promosso nell'interesse del medesimo ed iscritto al n°2314/21 r.ac. oltre le relative
spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Avvocato ha proposto opposizione avverso il decreto di rigetto della liquidazione CP_1
delle spese per l'attività prestata in favore di ammesso al patrocinio a spese Controparte_3
dello stato in data 07/04/2021, emesso in data 12.07.2023 e notificato il 19.07.2023, nel procedimento iscritto presso il Tribunale Ordinario di Cagliari R.G. n. 2314/2021.
A sostegno delle sue ragioni, il ricorrente ha esposto che:
- il signor fruendo del PSS, ha ritualmente promosso il 5.04.2021 il ricorso distinto CP_3
al n° 2314/2021 r.a.c., chiedendo il riconoscimento della protezione internazionale che gli
Pag. 2 a 6 è stato negato dalla Commissione Territoriale di Cagliari con provvedimento del 4.03.2021,
notificato il 20.03.2021;
- nell'atto introduttivo il ricorrente ha sommariamente narrato la sua storia, integrando la sua domanda in sede di audizione dinanzi al Tribunale di Cagliari, udienza del 24.01.2023;
- successivamente è stato convocato presso la Commissione Territoriale di Cagliari che, con
Pers provvedimento Id. SS0004666 (reitera del fascicolo Id SS002488) – 05DP96R in data
4.03.2021, e notificato il successivo 20.03.2021, ha comunicato allo stesso il diniego alla richiesta di riconoscimento dello status di protezione internazionale per inammissibilità
della domanda;
- depositato il ricorso in data 5.04.2021, il procedimento è stato assegnato a diversi giudici
(in data 5.04.2021, 14.04.2021 e in data 2.02.2022) ed è stata fissata udienza camerale per il 23.01.2023 ad ore 16,00, rinviata d'ufficio al giorno successivo 24.01.2023 con nuova sostituzione del GOT incaricato dal dottor al dottor che ha proceduto Per_2 Per_3
all'audizione del ricorrente e ha fissato nuova udienza con termine per il deposito dei documenti esibiti in udienza;
- il Tribunale non ha rinvenuto le note d'udienza depositate e ha rinviato all'udienza del
11.04.2023 autorizzando nuove note, depositate dall'odierno ricorrente in data 22.03.2023;
- con provvedimento del 24.04.2023 il Tribunale, rilevato che non risultava agli atti la delibera del COA e la documentazione reddituale anni 2021/2022, ha invitato il ricorrente all'integrazione, assegnando un termine di 60 giorni;
- in ragione della mancata integrazione nei termini previsti, il Tribunale ha deciso per il rigetto dell'istanza di liquidazione con decreto del 12.07.2023 notificato il successivo 19
luglio.
Pag. 3 a 6 Non si è costituito il , nonostante la rituale notificazione del ricorso Controparte_2
introduttivo; pertanto, se ne dichiara in questa sede la contumacia, non dichiarata in udienza.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
L'opposizione proposta per l'annullamento del decreto con il quale il primo giudice ha rigettato l'istanza di liquidazione compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
è inammissibile a causa del difetto di legittimazione attiva dell'opponente.
Preliminarmente, deve rilevarsi che il giudice di prime cure, con il decreto opposto, ha implicitamente disposto la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari a beneficio dell'assistita dell'odierno opponente.
Infatti, come si evince dalla motivazione del provvedimento opposto, il rigetto dell'istanza di liquidazione è derivato dal mancato deposito, entro il termine dei due mesi assegnato ai sensi dell'articolo 123 T.U. spese di giustizia, della documentazione idonea ad attestare la persistenza dei requisiti reddituali della parte per gli anni 2021-2022 legittimanti il beneficio del patrocinio a spese dello Stato. (doc. 2 del ricorso)
Pertanto, nonostante il Giudice di prime cure non abbia esplicitato nel dispositivo del decreto la revoca del beneficio, egli ha inequivocabilmente manifestato la volontà di disporre la revoca retroattiva dell'ammissione allo stesso, rigettando conseguentemente l'istanza di liquidazione presentata dall'odierno opponente per la liquidazione delle sue spettanze, essendo venuto meno il presupposto indicato dalla legge per la suddetta liquidazione, il quale è da identificarsi nella sussistenza e permanenza delle condizioni legittimanti l'amissione al beneficio, chiaramente escluse, invece, nel caso in esame dal giudice di prime cure. È solo con il provvedimento di
Pag. 4 a 6 ammissione al beneficio richiesto che si instaura il rapporto diretto tra il difensore e lo Stato, il quale legittima il primo a richiedere la liquidazione del compenso dal secondo. Una volta venuto meno il presupposto, si ripristina (ex nunc o ex tunc, a seconda del presupposto della revoca, ex art. 136 T.U. spese di giustizia) il rapporto professionale con il cliente. Da ciò consegue che,
intervenuta la revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il difensore potrà esigere il compenso unicamente dalla parte da lui assistita, essendosi ripristinato l'obbligo di quest'ultima a sopportare personalmente le spese della sua difesa.
Come recentemente sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione, “l'omessa liquidazione dei
compensi del difensore non è frutto di un'autonoma decisione sulla qualità e quantità delle
prestazioni rese, ma è diretta ed automatica conseguenza del provvedimento di revoca dell'iniziale
ammissione al beneficio che è il presupposto fondamentale per ottenere la liquidazione dei
compensi maturati dal difensore per l'assistenza professionale prestata in favore della parte
ammessa al beneficio” (Cassazione civile sez. II – 23/10/2024, n. 27479; Cassazione civile sez. VI
– 11/09/2018, n. 21997).
Verificato il contenuto sostanziale del provvedimento, il quale censura in primis la ricorrenza dei requisiti per conservare il beneficio inizialmente accordato, denotando in tal modo la volontà del giudice di revocare l'ammissione già concessa, è incontestabile che la legittimazione a dolersi della correttezza di tale decisione spettasse unicamente alla parte ammessa e non anche al suo difensore.
Quanto esposto trova conferma nelle numerose sentenze della giurisprudenza di legittimità, nella quale è principio consolidato che “in tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad
impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già
riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo
l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, e non al difensore, il quale può agire
esclusivamente, ove il beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso
Pag. 5 a 6 eventualmente ad esso spettante” (Cassazione civile sez. II – 23/10/2024, n. 27479; Cassazione
civile sez. II, 21/12/2021, n.40971; Cassazione civile sez. VI – 11/09/2018, n. 21997).
Tanto premesso, non si ritiene che l'opposizione meriti accoglimento data l'inammissibilità della domanda proposta in nome proprio dall'Avvocato avverso il provvedimento con cui, seppur CP_1
implicitamente, è stata disposta la revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato e, conseguentemente, rigettata l'istanza di liquidazione dei compensi professionali.
Il profilo della legittimazione ad agire ha carattere preliminare rispetto ai profili di merito prospettati nell'opposizione, che pertanto è superfluo esaminare.
Nulla sulle spese, dato che il convenuto è rimasto contumace. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile la domanda attorea;
2) nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Cagliari, 2.07.2025
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
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