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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/07/2025, n. 7509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7509 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 9 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
In grado di Appello nella causa iscritta al n. 6656/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 31.03.2025 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 19.06.2025.
TRA (C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Pollena Trocchia (NA) alla Via Garibaldi n. 30 presso lo studio dell'Avv. Assunta Miranda che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE E
con sede legale in Mogliano Controparte_1
Veneto (TV), via Marocchesa n.14 (P. IVA ) in P.IVA_1 persona dei legali rapp.ti p.t. nella qualità di impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Bovio n. 8 presso lo studio dell'Avv. Bruno Ricciardelli che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLATA
Oggetto: lesione personale - appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 3640/2021 r.g. 15266/18. Conclusioni: all'udienza del 31.03.2025, come in atti riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello il SI. citava Parte_1 in giudizio in qualità di Controparte_1 Controparte_2 per la riforma integrale della sentenza n. 3640/2021
[...] emessa dal Giudice di Pace di Barra. All'uopo precisava che, con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio dinanzi il Giudice di Pace di Barra la Controparte_1 in qualità di F.G.V.S. deducendo che in data 18.09.2017
[...] alle ore 10:00 circa, in Napoli, quartiere Ponticelli, alla via Camillo De Meis, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, veniva investito da un veicolo rimasto non identificato, che nel percorrere ad elevata velocità la predetta via non si avvedeva dello stesso investendolo e facendolo rovinare a terra. Il SI. precisava di aver riportato lesioni per effetto di Parte_1 tale sinistro. All'udienza di comparizione la , Controparte_1 in qualità di F.G.V.S. si costituiva impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, eccepito. Raccolta la prova testimoniale, ammessa ed espletata CTU medico legale, la causa veniva assegnata in decisione. Con sentenza n. 3640/2021 il Giudice di Pace di Barra rigettava la domanda attorea perché non sufficientemente provata statuendo che “la domanda va disattesa perché priva di prova. Questa giudice infatti considera del tutto irrilevante la deposizione resa dalla sig.a , poiché Testimone_1 nella denuncia-querela presentata l'attore aveva indicato quale teste il sig. ”. Testimone_2
Di tale sentenza l'odierno appellante chiedeva la riforma dolendosi della “Erroneità della sentenza per aver ritenuto inattendibile ai fini probatori la dichiarazione della teste escussa - Rilevanza della prova”. In particolare, l'appellante sosteneva che il Giudice di prime cure avesse errato nel ritenere la dichiarazione testimoniale, resa dalla teste irrilevante esclusivamente poiché Testimone_1 in sede di denuncia-querela, prodotta agli atti del giudizio, il nominativo della predetta testimone non era stato indicato. Si costituiva la società contestando tutto quanto Controparte_1 dedotto da parte appellante e insistendo per il rigetto dell'appello e
- 2 - per la conferma della sentenza appellata avendo il Giudice di Pace correttamente valutato la prova testimoniale raccolta e “tutte le incongruenze emerse nel corso dell'istruttoria”. L'appello è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito esposti. È opportuno richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in ordine all'onere della prova in capo al soggetto danneggiato da un veicolo rimasto sconosciuto. Giova evidenziare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre
1969, n. 990, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti sconosciuti. Da ciò deriva il principio secondo cui, in materia di risarcimento danni subiti in conseguenza della circolazione di veicoli non identificati, spetta alla vittima fornire adeguata dimostrazione non solo dell'evento lesivo, ma altresì dell'imputabilità dello stesso alla condotta colposa o dolosa del conducente rimasto sconosciuto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 18/09/2015, n. 18308; Cass. 10 giugno 2005, n. 12304). In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la prova che il danneggiato è tenuto a fornire in ordine all'effettiva causazione del danno da parte di un veicolo non identificato, può essere data dal danneggiato anche in base a mere "tracce ambientali" o "dichiarazioni orali", soggette al prudente apprezzamento del giudice e valutabili attraverso opportuni riscontri che ne garantiscano l'attendibilità, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. 18 giugno 2012, n. 9939 e Cass. 18 novembre 2005, n. 24449). Inoltre, ha precisato che, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato
- 3 - medesimo un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue "risorse", che finisca con il trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante" (cfr. Cass. 18 novembre 2005, n. 24449). Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge. Pertanto, fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario esaminare se possa dirsi sussistente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione. Pertanto, se da un lato l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Infatti, entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro (Cass. n. 20066/2013; cfr. anche Cass. n. 18532/2007 e Cass. n. 23434/2014). Orbene, nella vicenda in esame risulta depositata agli atti - sia del fascicolo di primo grado che del fascicolo di appello – l'atto di denuncia querela presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli presentata in data 19.10.2017. Ulteriormente, va rilevato che la teste escussa, SI.ra ha così Testimone_1 dichiarato: “ADR: Ricordo che era il 18 settembre dell'anno 2017 intorno alle ore 10:00 ed io mi trovavo in Napoli – Ponticelli alla via De Meis e in quella occasione ho assistito ad un investimento. ADR: Ricordo di aver visto un ragazzo di circa vent'anni che mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali veniva investito da un veicolo. ADR: preciso che questo veicolo andava a forte velocità in direzione di Napoli e investiva questo ragazzo al lato sinistro facendolo cadere a terra sul lato destro. ADR: il veicolo investitore non si è fermato a prestare soccorso, dopo averlo investito proseguiva la sua corsa. ADR: io mi sono subito
- 4 - precipitata a soccorrere il ragazzo che ricordo che lamentava dolori a tutto il lato destro del corpo in particolare alla spalla destra al gomito destro e al ginocchio destro e aveva escoriazioni. ADR: al momento dell'investimento il ragazzo si trovava al centro della strada. ADR: preciso che la via De Meis è una strada a doppio senso di circolazione e il veicolo che ricordo che era solo di colore scuro andava in direzione di Napoli. ADR: io mi trovavo sul marciapiedi verso cui stava attraversando il ragazzo che stava attraversando da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia del veicolo investitore. ADR: il ragazzo mi chiese di chiamare con il suo cellulare un familiare per farsi venire a prendere. ADR: non sono intervenute autorità né ambulanza. ADR: ho aspettato fino all'arrivo dei suoi familiari e poi me ne sono andata e ho lasciato i miei recapiti al ragazzo per una eventuale testimonianza. ADR: preciso che il veicolo investitore era una macchina. ADR: sul posto erano presenti anche altre persone che hanno prestato soccorso al ragazzo. ADR: solo io ho lasciato i miei dati per una eventuale testimonianza. ADR: preciso che un po' più avanti delle strisce pedonali c'è una rotonda e il veicolo che ha investito il ragazzo dopo averlo investito girava a destra”. In merito poi alla attendibilità e rilevanza della riportata testimonianza, questo Tribunale intende affermare i seguenti principi di diritto. In primo luogo, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità:
“In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento. Pertanto, la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal
- 5 - giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi”. (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 18/06/2012, n. 9939- Cassa con rinvio, App. Napoli, 13/11/2009). In secondo luogo, reputa questo Tribunale di dover affermare il principio già espresso dalla Corte di legittimità in particolare, Cass. 18896/2015, Cass. S.U. 789/1963, secondo il quale “il giudice di merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo e partecipe dell'escussione testimoniale, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere in primo luogo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, e, in secondo luogo, di acquisire dal testimone (vuoi con le domande di chiarimento, vuoi incalzandolo, vuoi contestandogli contraddizioni tra quanto dichiarato ed altre prove già raccolte) tutte le informazioni ritenute indispensabili per una giusta decisione. Quel che invece il giudice di merito non può fare, senza contraddirsi, è da un lato non rivolgere al testimone nessuna domanda a chiarimento e non riconvocarlo;
e dall'altro ritenere la testimonianza inattendibile perché troppo generica”. Inoltre, quanto al giudizio di attendibilità del testimone va confermato che esso afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice del merito deve discrezionalmente valutare mediante il ricorso a parametri di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni sia intrinseche alla stessa dichiarazione che estrinseche rispetto al complessivo compendio probatorio etc.) o di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite). Alla luce di tutto quanto sopra esposto,il Tribunale ritiene che la responsabilità della verificazione del sinistro va attribuita esclusivamente alla condotta colposa del conducente dell'auto che, nelle circostanze di tempo e luogo descritte in citazione, investiva il mentre attraversava la strada. Sul punto va Parte_1 ricordato che Sul punto, con riferimento alla individuazione della responsabilità, occorre ricordare che, trattandosi di investimento di pedone, trova applicazione la presunzione di integrale responsabilità del veicolo investitore, posta dall' art. 2054 comma 1 c.c. Infatti, la norma delinea una fattispecie di responsabilità
- 6 - presunta, da cui il conducente può liberarsi fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Tale prova liberatoria non va intesa nel senso di dover dimostrare l'impossibilità o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi con riferimento alle circostanze del caso concreto (Cass 10031/2006). Inoltre, l'art. 141 del codice della strada prevede che il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando ogni pericolo per la sicurezza dei pedoni e, conseguentemente, egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del veicolo e le conseguenti lesioni sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili. Si consideri, altresì, che il caso fortuito indica l'evento non prevedibile né evitabile con la diligenza dovuta, vale a dire con l'impiego della perizia e della prudenza normalmente necessarie nella guida del veicolo, nel rispetto delle norme che regolano la circolazione. Posto che "non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile" (così Cass. 13268/2006), la prova liberatoria dall'obbligo di risarcimento può essere raggiunta solo dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ancora, secondo il preferibile insegnamento della Corte di Cassazione, la condotta del danneggiato può connotarsi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro e integrare quindi gli estremi del caso fortuito soltanto "quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (così Cass. 9315/2019. Non è invero "predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima, richiedendosi, invece, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno" (Cass. 11932/2022, Cass. 3041/2002, Cass. 4035/2021, Cass. 26524/2020). Tanto precisato, ad avviso del Tribunale, non è ravvisabile nel caso di specie un'ipotesi di caso
- 7 - fortuito. Infatti, essendo emerso che il pedone attraversava la strada sulle strisce pedonali, ciò avrebbe dovuto imporre al conducente della automobile maggiore prudenza e di fermarsi per consentire al pedone di ultimare l'attraversamento. Passando alla valutazione del quantum debeatur, con riguardo al danno alla persona riportato in conseguenza dell'evento, va premesso che, secondo il condivisibile insegnamento della Corte di Cassazione, in tema di liquidazione del danno alla persona da lesione della salute, "non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé")" (così Cass. 2788/2019, in motivazione;
negli stessi termini Cass. 901/2018 la cui massima recita: "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno - danno morale - quanto il suo impatto modificativo in pejus con la vita di relazione - il danno c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale...."). Tale valutazione dovrà in ogni caso condurre a una "liquidazione unitaria del danno non patrimoniale", "intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito" all'esito dell'attività istruttoria svolta, "in assenza di qualsiasi automatismo" (cfr. ancora Cass. 901/2018) e "con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici" (cfr. ancora la motivazione di Cass. 2788/2019) come, ad esempio, nel caso di congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", "atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i
- 8 - pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale)
..."(così la massima di Cass. 7513/2018 in cui si legge altresì che non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi rappresentati dalla sofferenza interiore, quali il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione;
sul fatto che il danno biologico sia rappresentato "dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato" e costituisca
"pregiudizio ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute"; si vedano anche la massima di Cass. 27482/2018 e Cass. 7126/2021). Ne consegue che, se il danno c.d. morale è ontologicamente distinto dal danno biologico (o dinamico-relazionale), non ne è comunque consentita una separata liquidazione, dovendo sempre pervenirsi, pur nella considerazione (e valorizzazione) della componente di sofferenza interiore del pregiudizio alla persona, ad una liquidazione unitaria di tale danno. Tanto premesso, nella caso di specie, il Dott. , Consulente tecnico nominato nel Persona_1 presente giudizio di appello, avendo il Tribunale ritenuto di dover dare nuovamente incarico ad altro professionista giusta ordinanza del 09.05.2024, ha accertato che: “Il a seguito Parte_1 dell'infortunio riportato in data 18.09.2017 attualmente presenta una menomazione caratterizzata da “Esiti di trauma contusivo spalla destra, del gomito destro e del ginocchio” Nesso causale: compatibile data la concordanza tra la riferita dinamica del sinistro il trauma subito e la lesione riportata considerando come un pedone investito da un'autovettura con conseguente caduta al suolo, come riferito dall'attore, ci si possa procurare le suddette lesioni con meccanismo in parte diretto ed in parte indiretto. Le linee guida della Società Controparte_3
2016, il danno nella sua globalità può essere valutato in
[...] misura del 4,5%.
1. Inabilità temporanea assoluta: 10 gg (dieci giorni)”. Per quanto riguarda la invalidità temporanea parziale, in risposta alle osservazioni formulate dal CTP della convenuta Dott.
il CTU ha precisato che possono riconoscersi Per_2 Per_1
- 9 - “complessi 47 giorni di cui 7 al 75%, come da prognosi di P.S. 15 al 50% e 25 al 25%”. Nb CONTROLLA. Tale valutazione, approfondita e correttamente motivata dall'ausiliare tecnico, va condivisa e posta a base della liquidazione. Ne consegue che, tenuto conto dell'età della appellante all'epoca dei fatti (19 anni), il danno non patrimoniale va quantificato tenuto conto degli importi di cui al DM 16/7/2024 in euro 5.744,67 per danno biologico permanente 4,5%; euro 552,40 per ITT;
euro 290,01 per ITP al 75%; euro 414,30 per ITP al 50%; euro 345,25 per ITP al 25%; il tutto per complessivi euro
7.346,63 all'attualità non essendovi spese mediche documentate. Quanto al danno morale va precisato che la definizione che del danno biologico fanno gli artt. 138 e 139 C.d.A. ("lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale ...") è evidentemente più ristretta rispetto al danno non patrimoniale. Infatti, nell'ambito di quest'ultima nozione di danno rientra la sofferenza fisica e morale;
mentre è innegabile che l'accertamento medico legale dell'entità della lesione psico-fisica (cioè, del danno biologico tradizionalmente inteso) viene effettuato con considerazione solo marginale della sofferenza fisica e del tutto prescindendo dalla sofferenza psichica. La Suprema Corte (Cass. n.17209/2015) ha stabilito che “il danno morale per le micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento”. Infatti, diversamente opinando si arriverebbe a una illegittima discriminazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa estranea al sinistro stradale liquidati con il sistema tabellare equitativo e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato. Ne consegue che “in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo
- 10 - strumento delle presunzioni”. Infatti, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali sul punto, il danno da sofferenza deve essere allegato e consiste “nella compiuta descrizione delle sofferenze di cui si pretende la riparazione”. Quale fatto costitutivo della domanda di risarcimento del danno (non diversamente dalle circostanze di fatto che possano dar luogo alla personalizzazione del danno dinamico-relazionale) le allegazioni sulla sofferenza devono essere introdotte nel processo con gli atti introduttivi o, al più tardi, con la memoria ex art.183 I comma c.p.c. perché integrano una emendatio del petitum richiesto oltre i valori monetari riferiti solo al danno biologico nella componente dinamico-relazionale. L'onere della relativa prova della componente della sofferenza interiore deve essere assolto anche in difetto di specifica contestazione. La Cassazione (Cass. civ., ord. n. 87/2019), quanto all'onere di contestazione, ha sottolineato come “tale onere, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti” (Cass. civ., n. 14652/2016, Cass. civ., n. 3576/2013). Nella fattispecie in esame, essendosi il danneggiato limitato a domandare il ristoro del danno morale/ esistenziale in aggiunta al pregiudizio biologico, senza allegare e argomentare l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza, tale voce di danno non può essergli riconosciuta. Quanto poi alla pure avanzata domanda di corresponsione degli interessi va osservato quanto segue. Essa può essere qualificata come domanda di risarcimento del danno da ritardato adempimento. Reputa, infatti, il Tribunale che il riferimento agli interessi, trattandosi di un credito risarcitorio e dunque di un'obbligazione di valore, debba intendersi rivolto ai cosiddetti interessi compensativi, che non sono frutti civili di un capitale e, dunque, al danno da lucro cessante derivante dalla perduta possibilità di disporre tempestivamente di una somma di denaro per investirla e ricavarne un profitto;
si tratta, quindi, di una componente dell'unico credito risarcitorio. Al fine poi di quantificare i richiesti "interessi", ovvero liquidare in via equitativa il danno da lucro cessante per mancato godimento del capitale, va osservato quanto segue. Alla stregua dei principi evidenziati dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 17 febbraio
- 11 - 1995, n. 1712 (id., 1995, I, 1470), in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di effettiva verificazione del danno ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in denaro, può anche ipotizzarsi un'ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe conseguito se avesse ottenuto immediatamente la prestazione in denaro in cui è stato commisurato (appunto per equivalente) il valore del bene perduto, vantaggi a loro volta non goduti a causa del ritardato pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene, ma alla mancata disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini monetari nel momento in cui essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via, nel tempo successivo intercorrente fino all'effettivo pagamento. Tuttavia, ha anche precisato la Corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. «Risponde ad un principio generale di equità - evidenzia il Supremo collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di denaro», e però, nel caso di debiti di valore, o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l´art. 1224, 1° comma, c.c.) «ma deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi anche presuntivi e mediante l´utilizzo di criteri equitativi», volta che sia chiaro comunque che con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il denaro in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di maggiore ammontare rispetto al tasso d´inflazione. Nella specie la liquidazione degli interessi è richiesta con formula generica e sebbene nulla di specifico venga allegato è facilmente presumibile tuttavia (facendo ricorso alla nota figura di elaborazione giurisprudenziale del risparmiatore occasionale: cfr., da ultimo, Cass. 8470/95, id., Rep. 1996, voce cit., n. 231) che, a
- 12 - fronte della entità della somma, dovendosene escludere una immediata e integrale destinazione al consumo, la stessa sarebbe stata investita in depositi bancari o postali capaci di fruttare interessi (annualmente capitalizzabili) in misura maggiore rispetto al tasso d'inflazione. Quanto alla concreta commisurazione - secondo quanto ancora sancito dal menzionato importante arresto giurisprudenziale - in difetto di diversi elementi di valutazione, tale danno ben potrà essere liquidato sotto forma di interessi, purché resti chiaro che comunque trattasi non di obbligazione accessoria di una obbligazione di valore (non essendo invocabile l´automatismo di cui all´art. 1224, 1° comma, c.c.) ma di mera liquidazione equitativa (art. 2056, 2° comma, c.c.) del distinto danno da lucro cessante. Nella fattispecie appare congruo applicare il saggio di interesse legale. Si deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati - sin dalla data di verificazione del danno - sulla somma rivalutata definitivamente (ossia, nel nostro caso, sull´ammontare del danno come sopra calcolato con riferimento a valori monetari attuali), ché altrimenti si finirebbe col rivalutare anch´essi, senza alcun fondamento legale, essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tali ipotesi, debito di valuta. Occorrerà piuttosto - qui ponendosi la conclusione più significativa della citata pronuncia delle Sezioni Unite cui questo giudice ritiene di doversi conformare - calibrare detta liquidazione in modo tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli interessi sulla somma devalutata al momento del fatto e di anno in anno rivalutata fino alla data della presente decisione se definitiva.
Spettano infine gli interessi legali sulla somma di cui sopra dalla presente sentenza al saldo. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza. Le spese di patrocinio del giudizio di primo grado vanno liquidate ex D.M. 55/2014 tenuto conto del valore del decisum, delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta in euro 1990,00 oltre rimborso forfettario e accessori come per legge. Le spese di patrocinio del presente giudizio vanno liquidate ai sensi
- 13 - del DM 147/2022 tenuto conto del valore del decisum in euro 5077,00 oltre rimborso forfettario e accessori come per legge. Le spese delle disposte CTU in primo grado e in grado di appello, in coerenza con quanto stabilito per le spese processuali, sono poste in via definitiva (provvedendo ovviamente nei soli rapporti tra le parti) a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 9 SEZIONE civile, in composizione monocratica, in grado di appello, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1. dichiara il conducente dell'autovettura rimasta ignota unico responsabile del sinistro de quo;
2. condanna la nella qualità, al Controparte_1 pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 7.346,63 oltre interessi al tasso legale sulla predetta somma devalutata al momento del fatto e di anno in anno rivalutata fino alla data della presente decisione e oltre i soli ingressi legali dalla presente decisione al soddisfo;
3. condanna la nella qualità, al Controparte_1 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il giudizio di primo grado in euro 265,00 per spese ed euro 1990,00 per compenso oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge e per il giudizio di secondo grado in euro 174,00 per spese ed euro 5077,00 per compenso oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge, il tutto con attribuzione all'Avv. Assunta Miranda dichiaratasi anticipataria;
4. Pone le spese di CTU a carico della parte appellata.
Così deciso in Napoli, il 29.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Romano Cesareo
- 14 -
Il Giudice, dott. Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
In grado di Appello nella causa iscritta al n. 6656/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 31.03.2025 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 19.06.2025.
TRA (C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Pollena Trocchia (NA) alla Via Garibaldi n. 30 presso lo studio dell'Avv. Assunta Miranda che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE E
con sede legale in Mogliano Controparte_1
Veneto (TV), via Marocchesa n.14 (P. IVA ) in P.IVA_1 persona dei legali rapp.ti p.t. nella qualità di impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Bovio n. 8 presso lo studio dell'Avv. Bruno Ricciardelli che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLATA
Oggetto: lesione personale - appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 3640/2021 r.g. 15266/18. Conclusioni: all'udienza del 31.03.2025, come in atti riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello il SI. citava Parte_1 in giudizio in qualità di Controparte_1 Controparte_2 per la riforma integrale della sentenza n. 3640/2021
[...] emessa dal Giudice di Pace di Barra. All'uopo precisava che, con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio dinanzi il Giudice di Pace di Barra la Controparte_1 in qualità di F.G.V.S. deducendo che in data 18.09.2017
[...] alle ore 10:00 circa, in Napoli, quartiere Ponticelli, alla via Camillo De Meis, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, veniva investito da un veicolo rimasto non identificato, che nel percorrere ad elevata velocità la predetta via non si avvedeva dello stesso investendolo e facendolo rovinare a terra. Il SI. precisava di aver riportato lesioni per effetto di Parte_1 tale sinistro. All'udienza di comparizione la , Controparte_1 in qualità di F.G.V.S. si costituiva impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, eccepito. Raccolta la prova testimoniale, ammessa ed espletata CTU medico legale, la causa veniva assegnata in decisione. Con sentenza n. 3640/2021 il Giudice di Pace di Barra rigettava la domanda attorea perché non sufficientemente provata statuendo che “la domanda va disattesa perché priva di prova. Questa giudice infatti considera del tutto irrilevante la deposizione resa dalla sig.a , poiché Testimone_1 nella denuncia-querela presentata l'attore aveva indicato quale teste il sig. ”. Testimone_2
Di tale sentenza l'odierno appellante chiedeva la riforma dolendosi della “Erroneità della sentenza per aver ritenuto inattendibile ai fini probatori la dichiarazione della teste escussa - Rilevanza della prova”. In particolare, l'appellante sosteneva che il Giudice di prime cure avesse errato nel ritenere la dichiarazione testimoniale, resa dalla teste irrilevante esclusivamente poiché Testimone_1 in sede di denuncia-querela, prodotta agli atti del giudizio, il nominativo della predetta testimone non era stato indicato. Si costituiva la società contestando tutto quanto Controparte_1 dedotto da parte appellante e insistendo per il rigetto dell'appello e
- 2 - per la conferma della sentenza appellata avendo il Giudice di Pace correttamente valutato la prova testimoniale raccolta e “tutte le incongruenze emerse nel corso dell'istruttoria”. L'appello è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito esposti. È opportuno richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in ordine all'onere della prova in capo al soggetto danneggiato da un veicolo rimasto sconosciuto. Giova evidenziare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre
1969, n. 990, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti sconosciuti. Da ciò deriva il principio secondo cui, in materia di risarcimento danni subiti in conseguenza della circolazione di veicoli non identificati, spetta alla vittima fornire adeguata dimostrazione non solo dell'evento lesivo, ma altresì dell'imputabilità dello stesso alla condotta colposa o dolosa del conducente rimasto sconosciuto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 18/09/2015, n. 18308; Cass. 10 giugno 2005, n. 12304). In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la prova che il danneggiato è tenuto a fornire in ordine all'effettiva causazione del danno da parte di un veicolo non identificato, può essere data dal danneggiato anche in base a mere "tracce ambientali" o "dichiarazioni orali", soggette al prudente apprezzamento del giudice e valutabili attraverso opportuni riscontri che ne garantiscano l'attendibilità, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. 18 giugno 2012, n. 9939 e Cass. 18 novembre 2005, n. 24449). Inoltre, ha precisato che, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato
- 3 - medesimo un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue "risorse", che finisca con il trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante" (cfr. Cass. 18 novembre 2005, n. 24449). Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge. Pertanto, fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario esaminare se possa dirsi sussistente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione. Pertanto, se da un lato l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Infatti, entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro (Cass. n. 20066/2013; cfr. anche Cass. n. 18532/2007 e Cass. n. 23434/2014). Orbene, nella vicenda in esame risulta depositata agli atti - sia del fascicolo di primo grado che del fascicolo di appello – l'atto di denuncia querela presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli presentata in data 19.10.2017. Ulteriormente, va rilevato che la teste escussa, SI.ra ha così Testimone_1 dichiarato: “ADR: Ricordo che era il 18 settembre dell'anno 2017 intorno alle ore 10:00 ed io mi trovavo in Napoli – Ponticelli alla via De Meis e in quella occasione ho assistito ad un investimento. ADR: Ricordo di aver visto un ragazzo di circa vent'anni che mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali veniva investito da un veicolo. ADR: preciso che questo veicolo andava a forte velocità in direzione di Napoli e investiva questo ragazzo al lato sinistro facendolo cadere a terra sul lato destro. ADR: il veicolo investitore non si è fermato a prestare soccorso, dopo averlo investito proseguiva la sua corsa. ADR: io mi sono subito
- 4 - precipitata a soccorrere il ragazzo che ricordo che lamentava dolori a tutto il lato destro del corpo in particolare alla spalla destra al gomito destro e al ginocchio destro e aveva escoriazioni. ADR: al momento dell'investimento il ragazzo si trovava al centro della strada. ADR: preciso che la via De Meis è una strada a doppio senso di circolazione e il veicolo che ricordo che era solo di colore scuro andava in direzione di Napoli. ADR: io mi trovavo sul marciapiedi verso cui stava attraversando il ragazzo che stava attraversando da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia del veicolo investitore. ADR: il ragazzo mi chiese di chiamare con il suo cellulare un familiare per farsi venire a prendere. ADR: non sono intervenute autorità né ambulanza. ADR: ho aspettato fino all'arrivo dei suoi familiari e poi me ne sono andata e ho lasciato i miei recapiti al ragazzo per una eventuale testimonianza. ADR: preciso che il veicolo investitore era una macchina. ADR: sul posto erano presenti anche altre persone che hanno prestato soccorso al ragazzo. ADR: solo io ho lasciato i miei dati per una eventuale testimonianza. ADR: preciso che un po' più avanti delle strisce pedonali c'è una rotonda e il veicolo che ha investito il ragazzo dopo averlo investito girava a destra”. In merito poi alla attendibilità e rilevanza della riportata testimonianza, questo Tribunale intende affermare i seguenti principi di diritto. In primo luogo, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità:
“In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento. Pertanto, la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal
- 5 - giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi”. (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 18/06/2012, n. 9939- Cassa con rinvio, App. Napoli, 13/11/2009). In secondo luogo, reputa questo Tribunale di dover affermare il principio già espresso dalla Corte di legittimità in particolare, Cass. 18896/2015, Cass. S.U. 789/1963, secondo il quale “il giudice di merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo e partecipe dell'escussione testimoniale, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere in primo luogo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, e, in secondo luogo, di acquisire dal testimone (vuoi con le domande di chiarimento, vuoi incalzandolo, vuoi contestandogli contraddizioni tra quanto dichiarato ed altre prove già raccolte) tutte le informazioni ritenute indispensabili per una giusta decisione. Quel che invece il giudice di merito non può fare, senza contraddirsi, è da un lato non rivolgere al testimone nessuna domanda a chiarimento e non riconvocarlo;
e dall'altro ritenere la testimonianza inattendibile perché troppo generica”. Inoltre, quanto al giudizio di attendibilità del testimone va confermato che esso afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice del merito deve discrezionalmente valutare mediante il ricorso a parametri di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni sia intrinseche alla stessa dichiarazione che estrinseche rispetto al complessivo compendio probatorio etc.) o di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite). Alla luce di tutto quanto sopra esposto,il Tribunale ritiene che la responsabilità della verificazione del sinistro va attribuita esclusivamente alla condotta colposa del conducente dell'auto che, nelle circostanze di tempo e luogo descritte in citazione, investiva il mentre attraversava la strada. Sul punto va Parte_1 ricordato che Sul punto, con riferimento alla individuazione della responsabilità, occorre ricordare che, trattandosi di investimento di pedone, trova applicazione la presunzione di integrale responsabilità del veicolo investitore, posta dall' art. 2054 comma 1 c.c. Infatti, la norma delinea una fattispecie di responsabilità
- 6 - presunta, da cui il conducente può liberarsi fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Tale prova liberatoria non va intesa nel senso di dover dimostrare l'impossibilità o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi con riferimento alle circostanze del caso concreto (Cass 10031/2006). Inoltre, l'art. 141 del codice della strada prevede che il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando ogni pericolo per la sicurezza dei pedoni e, conseguentemente, egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del veicolo e le conseguenti lesioni sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili. Si consideri, altresì, che il caso fortuito indica l'evento non prevedibile né evitabile con la diligenza dovuta, vale a dire con l'impiego della perizia e della prudenza normalmente necessarie nella guida del veicolo, nel rispetto delle norme che regolano la circolazione. Posto che "non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile" (così Cass. 13268/2006), la prova liberatoria dall'obbligo di risarcimento può essere raggiunta solo dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ancora, secondo il preferibile insegnamento della Corte di Cassazione, la condotta del danneggiato può connotarsi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro e integrare quindi gli estremi del caso fortuito soltanto "quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (così Cass. 9315/2019. Non è invero "predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima, richiedendosi, invece, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno" (Cass. 11932/2022, Cass. 3041/2002, Cass. 4035/2021, Cass. 26524/2020). Tanto precisato, ad avviso del Tribunale, non è ravvisabile nel caso di specie un'ipotesi di caso
- 7 - fortuito. Infatti, essendo emerso che il pedone attraversava la strada sulle strisce pedonali, ciò avrebbe dovuto imporre al conducente della automobile maggiore prudenza e di fermarsi per consentire al pedone di ultimare l'attraversamento. Passando alla valutazione del quantum debeatur, con riguardo al danno alla persona riportato in conseguenza dell'evento, va premesso che, secondo il condivisibile insegnamento della Corte di Cassazione, in tema di liquidazione del danno alla persona da lesione della salute, "non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé")" (così Cass. 2788/2019, in motivazione;
negli stessi termini Cass. 901/2018 la cui massima recita: "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno - danno morale - quanto il suo impatto modificativo in pejus con la vita di relazione - il danno c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale...."). Tale valutazione dovrà in ogni caso condurre a una "liquidazione unitaria del danno non patrimoniale", "intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito" all'esito dell'attività istruttoria svolta, "in assenza di qualsiasi automatismo" (cfr. ancora Cass. 901/2018) e "con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici" (cfr. ancora la motivazione di Cass. 2788/2019) come, ad esempio, nel caso di congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", "atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i
- 8 - pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale)
..."(così la massima di Cass. 7513/2018 in cui si legge altresì che non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi rappresentati dalla sofferenza interiore, quali il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione;
sul fatto che il danno biologico sia rappresentato "dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato" e costituisca
"pregiudizio ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute"; si vedano anche la massima di Cass. 27482/2018 e Cass. 7126/2021). Ne consegue che, se il danno c.d. morale è ontologicamente distinto dal danno biologico (o dinamico-relazionale), non ne è comunque consentita una separata liquidazione, dovendo sempre pervenirsi, pur nella considerazione (e valorizzazione) della componente di sofferenza interiore del pregiudizio alla persona, ad una liquidazione unitaria di tale danno. Tanto premesso, nella caso di specie, il Dott. , Consulente tecnico nominato nel Persona_1 presente giudizio di appello, avendo il Tribunale ritenuto di dover dare nuovamente incarico ad altro professionista giusta ordinanza del 09.05.2024, ha accertato che: “Il a seguito Parte_1 dell'infortunio riportato in data 18.09.2017 attualmente presenta una menomazione caratterizzata da “Esiti di trauma contusivo spalla destra, del gomito destro e del ginocchio” Nesso causale: compatibile data la concordanza tra la riferita dinamica del sinistro il trauma subito e la lesione riportata considerando come un pedone investito da un'autovettura con conseguente caduta al suolo, come riferito dall'attore, ci si possa procurare le suddette lesioni con meccanismo in parte diretto ed in parte indiretto. Le linee guida della Società Controparte_3
2016, il danno nella sua globalità può essere valutato in
[...] misura del 4,5%.
1. Inabilità temporanea assoluta: 10 gg (dieci giorni)”. Per quanto riguarda la invalidità temporanea parziale, in risposta alle osservazioni formulate dal CTP della convenuta Dott.
il CTU ha precisato che possono riconoscersi Per_2 Per_1
- 9 - “complessi 47 giorni di cui 7 al 75%, come da prognosi di P.S. 15 al 50% e 25 al 25%”. Nb CONTROLLA. Tale valutazione, approfondita e correttamente motivata dall'ausiliare tecnico, va condivisa e posta a base della liquidazione. Ne consegue che, tenuto conto dell'età della appellante all'epoca dei fatti (19 anni), il danno non patrimoniale va quantificato tenuto conto degli importi di cui al DM 16/7/2024 in euro 5.744,67 per danno biologico permanente 4,5%; euro 552,40 per ITT;
euro 290,01 per ITP al 75%; euro 414,30 per ITP al 50%; euro 345,25 per ITP al 25%; il tutto per complessivi euro
7.346,63 all'attualità non essendovi spese mediche documentate. Quanto al danno morale va precisato che la definizione che del danno biologico fanno gli artt. 138 e 139 C.d.A. ("lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale ...") è evidentemente più ristretta rispetto al danno non patrimoniale. Infatti, nell'ambito di quest'ultima nozione di danno rientra la sofferenza fisica e morale;
mentre è innegabile che l'accertamento medico legale dell'entità della lesione psico-fisica (cioè, del danno biologico tradizionalmente inteso) viene effettuato con considerazione solo marginale della sofferenza fisica e del tutto prescindendo dalla sofferenza psichica. La Suprema Corte (Cass. n.17209/2015) ha stabilito che “il danno morale per le micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento”. Infatti, diversamente opinando si arriverebbe a una illegittima discriminazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa estranea al sinistro stradale liquidati con il sistema tabellare equitativo e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato. Ne consegue che “in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo
- 10 - strumento delle presunzioni”. Infatti, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali sul punto, il danno da sofferenza deve essere allegato e consiste “nella compiuta descrizione delle sofferenze di cui si pretende la riparazione”. Quale fatto costitutivo della domanda di risarcimento del danno (non diversamente dalle circostanze di fatto che possano dar luogo alla personalizzazione del danno dinamico-relazionale) le allegazioni sulla sofferenza devono essere introdotte nel processo con gli atti introduttivi o, al più tardi, con la memoria ex art.183 I comma c.p.c. perché integrano una emendatio del petitum richiesto oltre i valori monetari riferiti solo al danno biologico nella componente dinamico-relazionale. L'onere della relativa prova della componente della sofferenza interiore deve essere assolto anche in difetto di specifica contestazione. La Cassazione (Cass. civ., ord. n. 87/2019), quanto all'onere di contestazione, ha sottolineato come “tale onere, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti” (Cass. civ., n. 14652/2016, Cass. civ., n. 3576/2013). Nella fattispecie in esame, essendosi il danneggiato limitato a domandare il ristoro del danno morale/ esistenziale in aggiunta al pregiudizio biologico, senza allegare e argomentare l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza, tale voce di danno non può essergli riconosciuta. Quanto poi alla pure avanzata domanda di corresponsione degli interessi va osservato quanto segue. Essa può essere qualificata come domanda di risarcimento del danno da ritardato adempimento. Reputa, infatti, il Tribunale che il riferimento agli interessi, trattandosi di un credito risarcitorio e dunque di un'obbligazione di valore, debba intendersi rivolto ai cosiddetti interessi compensativi, che non sono frutti civili di un capitale e, dunque, al danno da lucro cessante derivante dalla perduta possibilità di disporre tempestivamente di una somma di denaro per investirla e ricavarne un profitto;
si tratta, quindi, di una componente dell'unico credito risarcitorio. Al fine poi di quantificare i richiesti "interessi", ovvero liquidare in via equitativa il danno da lucro cessante per mancato godimento del capitale, va osservato quanto segue. Alla stregua dei principi evidenziati dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 17 febbraio
- 11 - 1995, n. 1712 (id., 1995, I, 1470), in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di effettiva verificazione del danno ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in denaro, può anche ipotizzarsi un'ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe conseguito se avesse ottenuto immediatamente la prestazione in denaro in cui è stato commisurato (appunto per equivalente) il valore del bene perduto, vantaggi a loro volta non goduti a causa del ritardato pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene, ma alla mancata disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini monetari nel momento in cui essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via, nel tempo successivo intercorrente fino all'effettivo pagamento. Tuttavia, ha anche precisato la Corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. «Risponde ad un principio generale di equità - evidenzia il Supremo collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di denaro», e però, nel caso di debiti di valore, o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l´art. 1224, 1° comma, c.c.) «ma deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi anche presuntivi e mediante l´utilizzo di criteri equitativi», volta che sia chiaro comunque che con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il denaro in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di maggiore ammontare rispetto al tasso d´inflazione. Nella specie la liquidazione degli interessi è richiesta con formula generica e sebbene nulla di specifico venga allegato è facilmente presumibile tuttavia (facendo ricorso alla nota figura di elaborazione giurisprudenziale del risparmiatore occasionale: cfr., da ultimo, Cass. 8470/95, id., Rep. 1996, voce cit., n. 231) che, a
- 12 - fronte della entità della somma, dovendosene escludere una immediata e integrale destinazione al consumo, la stessa sarebbe stata investita in depositi bancari o postali capaci di fruttare interessi (annualmente capitalizzabili) in misura maggiore rispetto al tasso d'inflazione. Quanto alla concreta commisurazione - secondo quanto ancora sancito dal menzionato importante arresto giurisprudenziale - in difetto di diversi elementi di valutazione, tale danno ben potrà essere liquidato sotto forma di interessi, purché resti chiaro che comunque trattasi non di obbligazione accessoria di una obbligazione di valore (non essendo invocabile l´automatismo di cui all´art. 1224, 1° comma, c.c.) ma di mera liquidazione equitativa (art. 2056, 2° comma, c.c.) del distinto danno da lucro cessante. Nella fattispecie appare congruo applicare il saggio di interesse legale. Si deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati - sin dalla data di verificazione del danno - sulla somma rivalutata definitivamente (ossia, nel nostro caso, sull´ammontare del danno come sopra calcolato con riferimento a valori monetari attuali), ché altrimenti si finirebbe col rivalutare anch´essi, senza alcun fondamento legale, essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tali ipotesi, debito di valuta. Occorrerà piuttosto - qui ponendosi la conclusione più significativa della citata pronuncia delle Sezioni Unite cui questo giudice ritiene di doversi conformare - calibrare detta liquidazione in modo tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli interessi sulla somma devalutata al momento del fatto e di anno in anno rivalutata fino alla data della presente decisione se definitiva.
Spettano infine gli interessi legali sulla somma di cui sopra dalla presente sentenza al saldo. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza. Le spese di patrocinio del giudizio di primo grado vanno liquidate ex D.M. 55/2014 tenuto conto del valore del decisum, delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta in euro 1990,00 oltre rimborso forfettario e accessori come per legge. Le spese di patrocinio del presente giudizio vanno liquidate ai sensi
- 13 - del DM 147/2022 tenuto conto del valore del decisum in euro 5077,00 oltre rimborso forfettario e accessori come per legge. Le spese delle disposte CTU in primo grado e in grado di appello, in coerenza con quanto stabilito per le spese processuali, sono poste in via definitiva (provvedendo ovviamente nei soli rapporti tra le parti) a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 9 SEZIONE civile, in composizione monocratica, in grado di appello, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1. dichiara il conducente dell'autovettura rimasta ignota unico responsabile del sinistro de quo;
2. condanna la nella qualità, al Controparte_1 pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 7.346,63 oltre interessi al tasso legale sulla predetta somma devalutata al momento del fatto e di anno in anno rivalutata fino alla data della presente decisione e oltre i soli ingressi legali dalla presente decisione al soddisfo;
3. condanna la nella qualità, al Controparte_1 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il giudizio di primo grado in euro 265,00 per spese ed euro 1990,00 per compenso oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge e per il giudizio di secondo grado in euro 174,00 per spese ed euro 5077,00 per compenso oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge, il tutto con attribuzione all'Avv. Assunta Miranda dichiaratasi anticipataria;
4. Pone le spese di CTU a carico della parte appellata.
Così deciso in Napoli, il 29.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Romano Cesareo
- 14 -