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Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/06/2024, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6295/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
La Dott.ssa Cinzia Fallo, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6295 dell'anno 2023 promossa da:
C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimiliano Costantin e Roberta Mandelli P.IVA_1 del Foro di Monza, con studio in Meda, Largo Europa, n.7
RICORRENTE
Contro
C.F. Controparte_1 C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 28 maggio 2024, sulle conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'Ecc..mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa così dichiarare:
Nel merito: accertare e dichiarare in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, tenuta a corrispondere alla ricorrente il compenso professionale conseguente all'attività svolta, così come meglio specificata in atti e, pe l'effetto, condannare la convenuta a pagare a
[...]
l'importo residuo di Euro 10.400,00 Controparte_3 oltre 5% cassa previdenziale e i.v.a. nella misura di legge, pari ad Euro 13.322,40 al lordo della ritenuta d'acconto o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta dovuta, oltre interessi moratori ex d.lgs.231/2002 dal dovuto al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
. chiede che venga accertato e Controparte_4 Parte_1 dichiarato il proprio diritto di credito derivante da prestazione professionale svolta nell'interesse di e, per l'effetto, condannarla al pagamento della complessiva somma di euro Controparte_2
10.400,00 a proprio favore, pari al valore dell'attività dallo stesso svolta, oltre interessi ed oneri di legge.
Alla prima udienza del 23 gennaio 2024, compariva in giudizio il legale del ricorrente e nessuno per la convenuta, di cui, dopo aver verificato la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia e, su pagina 1 di 3 richiesta del ricorrente, veniva fissata udienza per la discussione orale e la decisione per la data del 28 maggio 2024. A tale udienza, a seguito della discussione orale, il ricorrente si riportava agli scritti difensivi ed il
Giudice rimetteva la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo studio professionale ricorrente risulta avere svolto in favore della società immobiliare convenuta prestazione d'opera intellettuale consistita nell'assistenza e consulenza relativa ad operazioni di compravendita degli immobili meglio specificati nel ricorso.
Adduce e documenta di avere provveduto a tutte le attività prodromiche, consistite nell'acquisizione e formazione della documentazione utile, nella redazione dei contratti preliminari di compravendita, nell'invio della documentazione necessaria agli studi notarili che si sono occupati degli atti di trasferimenti dei beni immobili (cfr. doc.2-14).
A seguito di tali attività svolte, il ricorrente inviava avviso di parcella ad Controparte_2
(cfr. doc. 1) contenente la descrizione delle attività svolte, dedotto l'acconto di Euro 5.000,00 versato da parte del debitore.
In data 16 maggio 2023, il legale della parte comunicava l'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita per il recupero del compenso esposto nell'avviso di parcella suindicato, senza ottenere riscontro, così come aveva in precedenza provveduto a diffidare parte convenuta invitandola ad adempiere alle proprie obbligazioni (cfr. docc.16 e 17), senza alcun riscontro.
Nel merito, la domanda è fondata e provata per le seguenti ragioni.
Il ricorrente ha dato prova delle attività svolte in favore della società convenuta e, di conseguenza, del proprio credito, sia con il deposito dei singoli atti attestanti l'effettivo svolgimento dell'attività professionale stessa che con lo scambio di corrispondenza avvenuto anche tramite e-mail.
Invero, la corresponsione dell'importo a titolo di acconto ed il ricevimento della comunicazione di diffida inviata al debitore da parte del legale di fiducia, con la quale è stato sollecitato il saldo delle prestazioni professionali, nonché la comunicazione dell'avvio del procedimento di negoziazione assistita, ai quali non ha fatto seguito alcuna contestazione da parte di Controparte_2 costituiscono elementi idonei a supportare la domanda formulata.
Inoltre, il comportamento tenuto dalla convenuta, che, sebbene regolarmente notiziata del ricorso, non si è costituita, è valutabile ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Invero, pur escludendosi effetti automatici derivanti dalla mancata costituzione, si precisa come la contumacia possa concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice.
In particolare, e come affermato anche da recente giurisprudenza di merito, se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa ricorrente, allorquando, in particolare, come nel caso di specie, il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. già conteneva nel suo corpo un'analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio. In definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore (cfr., ex multis, Trib. Bari,15.07.2015, n. 3275 Trib. Roma, 04.10.2017, n. 8040 Trib. Roma,04.04.2017, n. 3223; Trib. Roma, 28.05.2016, n. 10898 Trib. Genova20.1.2016 n.
209 Trib, Napoli, sez. lav., 05.11.2012, n. 27275).
Tale conclusione si giustifica a fortiori ratione nella fattispecie in esame in quanto Parte_2 aveva ricevuto, precedentemente al presente giudizio, invito all'incontro di negoziazione
[...] assistita a cui, come già sopra specificato, non è stato dato alcun riscontro (doc. 16).
pagina 2 di 3 Ne consegue, per tali ragioni, l'accoglimento del ricorso ex art. 281 decies c.p.c., con conseguente condanna della società convenuta al pagamento del residuo importo richiesto che risulta conforme alla tariffa professionale previgente e applicabile al caso di specie.
Le spese del presente procedimento seguono il principio di soccombenza in giudizio;
il valore della causa è dato dall'importo qui riconosciuto e viene liquidato secondo i parametri di cui al D.M. 55/14.
Si applicano i valori minimi del tariffario (fase studio, introduttiva e decisionale), stante la contumacia della convenuta e la sommarietà del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_2 disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
- condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro Controparte_2
13.322,40, già comprensiva di spese generali 15%, C.P.A. 4% ed il tutto oltre interessi moratori dal dovuto sino al saldo effettivo, come per legge;
- condanna, altresì, a rifondere a Controparte_2 Parte_1
le spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.700,00
[...] Parte_1 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Monza, in data 13.06.2024
Il giudice
Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
La Dott.ssa Cinzia Fallo, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6295 dell'anno 2023 promossa da:
C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimiliano Costantin e Roberta Mandelli P.IVA_1 del Foro di Monza, con studio in Meda, Largo Europa, n.7
RICORRENTE
Contro
C.F. Controparte_1 C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 28 maggio 2024, sulle conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'Ecc..mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa così dichiarare:
Nel merito: accertare e dichiarare in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, tenuta a corrispondere alla ricorrente il compenso professionale conseguente all'attività svolta, così come meglio specificata in atti e, pe l'effetto, condannare la convenuta a pagare a
[...]
l'importo residuo di Euro 10.400,00 Controparte_3 oltre 5% cassa previdenziale e i.v.a. nella misura di legge, pari ad Euro 13.322,40 al lordo della ritenuta d'acconto o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta dovuta, oltre interessi moratori ex d.lgs.231/2002 dal dovuto al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
. chiede che venga accertato e Controparte_4 Parte_1 dichiarato il proprio diritto di credito derivante da prestazione professionale svolta nell'interesse di e, per l'effetto, condannarla al pagamento della complessiva somma di euro Controparte_2
10.400,00 a proprio favore, pari al valore dell'attività dallo stesso svolta, oltre interessi ed oneri di legge.
Alla prima udienza del 23 gennaio 2024, compariva in giudizio il legale del ricorrente e nessuno per la convenuta, di cui, dopo aver verificato la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia e, su pagina 1 di 3 richiesta del ricorrente, veniva fissata udienza per la discussione orale e la decisione per la data del 28 maggio 2024. A tale udienza, a seguito della discussione orale, il ricorrente si riportava agli scritti difensivi ed il
Giudice rimetteva la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo studio professionale ricorrente risulta avere svolto in favore della società immobiliare convenuta prestazione d'opera intellettuale consistita nell'assistenza e consulenza relativa ad operazioni di compravendita degli immobili meglio specificati nel ricorso.
Adduce e documenta di avere provveduto a tutte le attività prodromiche, consistite nell'acquisizione e formazione della documentazione utile, nella redazione dei contratti preliminari di compravendita, nell'invio della documentazione necessaria agli studi notarili che si sono occupati degli atti di trasferimenti dei beni immobili (cfr. doc.2-14).
A seguito di tali attività svolte, il ricorrente inviava avviso di parcella ad Controparte_2
(cfr. doc. 1) contenente la descrizione delle attività svolte, dedotto l'acconto di Euro 5.000,00 versato da parte del debitore.
In data 16 maggio 2023, il legale della parte comunicava l'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita per il recupero del compenso esposto nell'avviso di parcella suindicato, senza ottenere riscontro, così come aveva in precedenza provveduto a diffidare parte convenuta invitandola ad adempiere alle proprie obbligazioni (cfr. docc.16 e 17), senza alcun riscontro.
Nel merito, la domanda è fondata e provata per le seguenti ragioni.
Il ricorrente ha dato prova delle attività svolte in favore della società convenuta e, di conseguenza, del proprio credito, sia con il deposito dei singoli atti attestanti l'effettivo svolgimento dell'attività professionale stessa che con lo scambio di corrispondenza avvenuto anche tramite e-mail.
Invero, la corresponsione dell'importo a titolo di acconto ed il ricevimento della comunicazione di diffida inviata al debitore da parte del legale di fiducia, con la quale è stato sollecitato il saldo delle prestazioni professionali, nonché la comunicazione dell'avvio del procedimento di negoziazione assistita, ai quali non ha fatto seguito alcuna contestazione da parte di Controparte_2 costituiscono elementi idonei a supportare la domanda formulata.
Inoltre, il comportamento tenuto dalla convenuta, che, sebbene regolarmente notiziata del ricorso, non si è costituita, è valutabile ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Invero, pur escludendosi effetti automatici derivanti dalla mancata costituzione, si precisa come la contumacia possa concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice.
In particolare, e come affermato anche da recente giurisprudenza di merito, se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa ricorrente, allorquando, in particolare, come nel caso di specie, il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. già conteneva nel suo corpo un'analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio. In definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore (cfr., ex multis, Trib. Bari,15.07.2015, n. 3275 Trib. Roma, 04.10.2017, n. 8040 Trib. Roma,04.04.2017, n. 3223; Trib. Roma, 28.05.2016, n. 10898 Trib. Genova20.1.2016 n.
209 Trib, Napoli, sez. lav., 05.11.2012, n. 27275).
Tale conclusione si giustifica a fortiori ratione nella fattispecie in esame in quanto Parte_2 aveva ricevuto, precedentemente al presente giudizio, invito all'incontro di negoziazione
[...] assistita a cui, come già sopra specificato, non è stato dato alcun riscontro (doc. 16).
pagina 2 di 3 Ne consegue, per tali ragioni, l'accoglimento del ricorso ex art. 281 decies c.p.c., con conseguente condanna della società convenuta al pagamento del residuo importo richiesto che risulta conforme alla tariffa professionale previgente e applicabile al caso di specie.
Le spese del presente procedimento seguono il principio di soccombenza in giudizio;
il valore della causa è dato dall'importo qui riconosciuto e viene liquidato secondo i parametri di cui al D.M. 55/14.
Si applicano i valori minimi del tariffario (fase studio, introduttiva e decisionale), stante la contumacia della convenuta e la sommarietà del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_2 disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
- condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro Controparte_2
13.322,40, già comprensiva di spese generali 15%, C.P.A. 4% ed il tutto oltre interessi moratori dal dovuto sino al saldo effettivo, come per legge;
- condanna, altresì, a rifondere a Controparte_2 Parte_1
le spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.700,00
[...] Parte_1 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Monza, in data 13.06.2024
Il giudice
Dott.ssa Cinzia Fallo
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