Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 20/05/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 388/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi Presidente
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 388/2025 vertente tra: TRA
con l'avv. MESCOLI Parte_1
MARIASTELLA;
- RICORRENTE E
, con l'avv. FAVA Controparte_1
GIOVANNA ;
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 07/06/1980 a INVERIGO (CO) Pers (atto n. 29, parte 2, serie A, anno 1980). Dal matrimonio sono nati i figli e , maggiorenni ed economicamente autosufficienti. La Per_2 coniugale è di proprietà del marito ed è sita in via Fornaciari n. 8 a Reggio Emilia. Le parti vivono separate in forza del provvedimento di omologa del Tribunale di Reggio Emilia del 02/01/2023.
ha convenuto in giudizio la Parte_1 moglie per chiedere che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio. A tal fine ha allegato:
▶ che dall'epoca della separazione sono cambiate le condizioni economiche delle parti, in quanto lui ha cessato il lavoro di consulente ed è
▶ che il debito con l'Agenzia delle Entrate ammonta a circa € 193.885,44 e vi è pertanto l'esigenza di vendere la casa coniugale al momento nella disponibilità della moglie. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'assegnazione della casa coniugale e ha offerto di versare alla moglie la somma mensile di
€ 750.
si è costituita e le Controparte_1 parti hanno concluso congiuntamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di divorzio Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l. 898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: al momento della proposizione della domanda era, infatti, trascorso il periodo prescritto dalla legge di ininterrotta separazione delle parti decorrente dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale, ed è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, vale a dire l'omologa del 02/01/2023 (doc. 1).
2. Provvedimenti accessori Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto di regolarle in questi termini:
“1) A definizione delle questioni economico-patrimoniali ancora pendenti tra le parti il signor si impegna a Parte_1 costituire in favore della signora il Controparte_1 diritto di usufrutto vitalizio sulla già casa coniugale, cioè sull'unità immobiliare sita in Reggio Emilia, Via Luciano Fornaciari n. 8, composta da appartamento di civile abitazione al piano 1°, censita al Catasto Fabbricati come segue: foglio 134, mappale 20, sub 73, Cat. A/2, Zona censuaria 1, Via Luciano Fornaciari n. 8, piano 1, Cl. 3, cons. vani 7, Sup. Cat. mq. 164, R.C.E. 813,42; nonché a cederle la piena proprietà del garage, sito nella stessa via Luciano Fornaciari, 8, censito al foglio 134, mappale 20, sub. 34, Cat. C/6, Zona censuaria 1, Via Luciano Fornaciari n. 8, piano T, Cl. 8, cons. mq. 18, Sup. Cat. mq. 20, R.C.E. 102,26. A fronte della cessione della proprietà di quest'ultimo immobile e a definizione di ogni debenza del signor nei confronti della Parte_1 signora per il mancato versamento Controparte_1 dei contributi al mantenimento della stessa, così come stabiliti con la separazione omologata come da decreto n. cron 11/2023 del 2/1/23, causa n. 3975/2022, RG Tribunale di Reggio Emilia, la signora
[...] verserà al signor un Controparte_1 Parte_1
.000,00 da corrispo ita dell'immobile che la stessa ha ereditato in Milano, comunque entro e non oltre il mese di marzo 2027. 2) Il signor si impegna a cedere la nuda Parte_1 proprietà dell'unità immobiliare sita in Reggio Emilia, Via Luciano Fornaciari n. 8, composta da appartamento di civile abitazione al piano 1°, censita al Catasto Fabbricati come segue: foglio 134, mappale 20, sub 73, Cat. A/2, Zona censuaria 1, Via Luciano Fornaciari n. 8, piano 1, Cl. 3, Cons. vani 7, Sup. Cat. mq. 164, R.C.E. 813,42, ai figli nato CP_2
a Reggio Emilia, il 16/11/1981, ivi residente in [...], C.F:
e nato a [...] il C.F._1 Controparte_3
28/10/1983, ivi residente in [...], CF: . C.F._2
3) A fronte della costituzione del diritto di usufrutto in favore della signora e della cessione della nuda Controparte_1 proprietà ai figli e del citato immobile CP_2 Controparte_3 di via Fornaciari r nor Parte_1 un corrispettivo di € 180.000,00, di cui € 49.500,00 al
[...] passaggio in giudicato della sentenza e comunque entro la data del 30 giugno 2025 ed il rimanente al momento del rogito notarile fa effettuarsi non appena la signora avrà venduto l'immobile ereditato in CP_1
Milano, comunque entro e non oltre il mese di marzo 2027. 4) Il predetto accordo e specificamente la costituzione del diritto di usufrutto circa la casa coniugale, la cessione della proprietà del garage a favore della signora e la cessione della nuda proprietà CP_1 dell'appartamento di cui al punto due sono a favore dei figli CP_2
e sono condizionati al versamento delle somme di € Controparte_3
4 00,00 (di cui € 49.500,00 da versarsi entro e non oltre il mese di giugno 2025) da versarsi al momento della vendita da parte della signora dell'immobile ereditato in Milano, comunque CP_1 entro e non olt i marzo 2027;
5) Si precisa che i beni immobili sopra meglio individuati furono acquistati il 18/6/1996 dal signor con atto Parte_1 pubblico a Ministero Dott. così indentificato Rep. n. Persona_3 Per_ 53388/7746 del dr E. 6) I signori e per i trasferimenti immobiliari di Parte_1 CP_1 cui sopra, sia a favore della signora che a favore dei figli CP_1 [...]
e chiedono che agli effetti fiscali le predette CP_2 Controparte_3
i ti da ogni imposta e tassa, (ai sensi dell' art. 19 L. n. 74/87 e sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999, ed in conformità al deposito della sentenza della Corte di Cassazione del 30.05.2005 n. 11458, 1999 e n. 202/2003, come confermato da Cass. 3 febbraio 2016 n. 2111, ritenuto estensibile anche agli accordi frutto di negoziazione assistita dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate del 16 luglio 2015 n. 65/E, in quanto i predetti trasferimenti sono posti in essere in esecuzione di accordi assunti in sede di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra coniugi, funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi e del rapporto coniugale. 7) Le parti convengono che i predetti trasferimenti avvengano a mezzo del notaio previa cancellazione di ipoteche e Persona_4 gravami. L ellazione delle ipoteche e dei gravami e quelle relative ai trasferimenti immobiliari saranno pagate dai signori
, e . Si precisa inoltre CP_2 Controparte_3 Controparte_1
segue: la signora di anni 68, per l'usufrutto verserà come da tabella ministeriale CP_1
è € 81.000,00, i due figli e , la CP_2 Parte_1 cui nuda proprietà vale come da tabella ministeriale il 55%, € 99.000,00. 8) Il signor si obbliga, con le somme ricevute Parte_1
e fin dal primo prioritariamente i debiti, dando prova dell'avvenuta estinzione ai figli e alla signora CP_1
9) A far data dal mese di maggio 2025 il signor Parte_1 verserà alla signora
[...] Controparte_1 modo anticipato, e quindi entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno divorzile di € 1.000,00. Detta somma verrà aggiornata annualmente secondo gli indici di svalutazione monetaria comunicati dall'Istat con decorrenza dal mese di maggio 2026, prendendo a base maggio 2025. 10) I signori e Parte_1 Controparte_1
dichiarano di aver definito ogni questione economico-
[...] ale tra loro pendente, ivi compresa quella relativa alla mancata corresponsione del contributo al mantenimento da parte del signor e di non avere null'altro a pretendere l'uno Parte_1 lcun altro titolo, diritto e ragione. 11) Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti rinunciando i difensori al vincolo della solidarietà.”
3. Spese Le spese processuali vanno compensate in considerazione del raggiungimento degli accordi e della richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a Inverigo (CO) in data 07/06/1980 (atto n. 29, parte II, serie A, anno 1980)
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Inverigo (CO) per quanto di competenza;
-regola i provvedimenti accessori della separazione in conformità con gli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 20/5/2025 Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli