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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/05/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 381/2025 V.G.
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 381/2025, avente ad oggetto “separazione consensuale”
T R A
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Coclite, procuratore C.F._2 domiciliatario;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 18.03.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/01/2025 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 06.06.2001; Per_
− di aver generato tre figli, (14.07.2001), (19.02.2003) e Per_2 Persona_3
(28.12.2004);
− di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi e, nel rispetto dei termini di legge, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni dagli stessi
1 predisposte e riportate nel ricorso introduttivo;
fissata l'udienza di comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
All'udienza del 18.03.2025, svolta in modalità cartolare, le parti si riportavano al contenuto del ricorso introduttivo.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi ai dettami di legge e possono, conseguentemente, essere ratificate.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...] (Atto n. 32, Parte I, Anno 2001), Parte_2 autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate nel ricorso introduttivo;
- dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Lecce per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
- dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo.
Lecce, 16.05.2025
Il giudice estensore La Presidente dott. ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
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