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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 11124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11124 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 37523/2024
Il Giudice RI RZ, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentata e difesa dagli ti, STANZIONE Parte_1
CA e SA OL
ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'Avv.to PERRIS Controparte_1
FRANCESCA resistente
OGGETTO: Accertamento qualità di agente di commercio
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “conclude come da ricorso”. Per la parte resistente: “ conclude come da memoria difensiva”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso e la memoria difensiva
1 Con ricorso depositato il 17.10.2024 impugna il verbale conclusivo di Parte_1 accertamento ispettivo redatto da il 20.12.2023, che accertava Controparte_1 un presunto debito della società per contributi dovuti e non versati e relative sanzioni per il periodo 1.10.2018- 30.9.20, relativamente ad alcuni affari promossi da due procacciatori di affari, e ( di seguito per Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Contr brevità ).
La ricorrente ritiene del tutto erronee le valutazioni ispettive contenute nel verbale impugnato, a fronte della natura genuina dei due contratti di procacciamento di affari stipulati con le due citate società e dell'assenza, nel caso di specie, dei requisiti della stabilità e della continuità previsti dalla legge per la configurabilità di un rapporto di agenzia, ai sensi dell'art. 1742 c.c..
Viene, in particolare, rilevato che appare priva di pregio, ai fini per cui si procede, l'iscrizione delle due società nell'albo degli agenti, non essendo precluso agli agenti di commercio di concludere contratti di procacciamento di affari, e che, nel periodo in esame, emetteva solo 3 fatture mentre ne emetteva Controparte_5 CP_6 complessivamente 2, in entrambi i casi con numerazione non progressiva ed a distanza di mesi l'una dall'altra.
La ricorrente ritiene, pertanto, che non sia configurabile, nel caso di specie, uno stabile obbligo dei due procacciatori di promuovere contratti nell'interesse della preponente e di eseguire l'incarico secondo le istruzioni ricevute dalla stessa.
2 Con memoria difensiva ritualmente depositata in giudizio si è costituita CP_1
contestando le avverse deduzioni e pretese e rilevando, nel merito, la
[...] sussistenza, nel caso di specie, per entrambi i contratti di procacciamento, dei requisiti tipici del rapporto di agenzia, avuto specifico riguardo alla stabilità e alla continuità, in concreto, dei due rapporti, agli impegni promozionali assunti dai due promotori, alle modalità di liquidazione degli importi provvigionali previste nei rispettivi contratti, agli importi fatturati dalle due società, alla stipula, da parte di , di contratti di CP_2 agenzia con altre società del gruppo proprietario della odierna ricorrente.
Viene, infine, rilevato che nel verbale ispettivo opposto vengono quantificati anche i contributi previdenziali dovuti in relazione al rapporto di agenzia intercorso tra la ricorrente e la cui debenza non viene specificamente contestata da Persona_1
Parte_1
Pag. 2 di 6 , in via riconvenzionale, insiste per il pagamento del maggior importo di CP_1 euro 4713,88, a fronte dell'aggiornamento delle sanzioni e degli altri oneri accessori maturati nelle more del deposito del ricorso.
Le parti, con successive memorie difensive, insistono nelle proprie difese ed eccezioni. rispetto all'agente eccepisce il mancato deposito in atti del Parte_1 Per_1 relativo contratto, la mancata dimostrazione dell'omessa iscrizione nei termini e la conseguente infondatezza della pretesa avversaria.
Il Tribunale, all'udienza del 15.10.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, all'esito del deposito delle note conclusive delle parti, tratteneva la causa in decisione
Motivi della decisione
Il ricorso proposto da è infondato e va, pertanto, rigettato. Parte_1
In via preliminare di merito va innanzitutto richiamato il costante orientamento giurisprudenziale espresso, in materia, dalla Suprema Corte, secondo cui “caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente (art. 1742 cod. civ.), realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto del procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa;
in conseguenza, il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono soltanto per il carattere stabile del primo e precario del secondo, ma anche perché il rapporto di procacciamento d'affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l'attività promozionale stabile di conclusione di contratti” (Cass. Sez. L, n. 2828 del 2016). (cfr. 1263/2025).
Nel merito ritiene il Tribunale che abbia attendibilmente Controparte_1 adempiuto al proprio onere probatorio.
La semplice lettura dei contatti di procacciamento di affari intercorsi tra la ricorrente, consente, infatti, di ritenere sussistenti, in Parte_2 entrambi i casi, i requisiti della continuità e della stabilità, tipici del rapporto di agenzia di cui all'art. 1742 c.c.
In entrambi i casi, i contratti conclusi dalla ricorrente presentano, infatti, una durata Contr pluriennale (nel caso di il contratto è a tempo indeterminato mentre nel caso di Contr
ha una durata annuale, rinnovabile) e una prestazione stabile, avendo i due
Pag. 3 di 6 “procacciatori” assunto l'incarico di promuovere la vendita dei prodotti di abbigliamento prodotti e commercializzati dalla preponente.
Contr Nel caso di , la società si è espressamente obbligata ad “operarsi al fine di mantenere sempre alta la reputazione della preponente”, a trasmetterle “un report mensile contenente l'indicazione dei clienti procacciati nel relativo periodo, il dettaglio degli ordini procacciati con il relativo ammontare e la stagione di riferimento” e a non utilizzare direttamente o indirettamente le notizie inerenti all'attività della preponente per tutta la durata del rapporto e per i due anni successivi la cessazione dello stesso, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento del maggior danno.
Le parti hanno altresì espressamente previsto (art.9), in caso di inadempimento di una delle parti ai propri obblighi contrattuali, la facoltà di recesso della controparte.
Tali pattuizioni comprovano, anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., l'effettiva conclusione, tra le parti, di un rapporto stabile e continuativo in cui il procacciatore ha assunto specifichi obblighi negoziali - anche a cadenza mensile (report) - confermativi del suo impegno a eseguire, con diligenza, il contratto concluso con la preponente per l'acquisizione di nuovi clienti pena, in caso contrario, la facoltà di recesso della controparte e l'eventuale risarcimento del maggio danno.
La promotrice si è anche espressamente obbligata a “mantenere alta la reputazione della preponente” e, quindi, a rispettare le politiche commerciali della stessa e a non utilizzare, anche dopo la cessazione del rapporto, notizie inerenti l'attività di Pt_1
[...
Contr
, con la stipula del contratto in atti, si è, pertanto, stabilmente impegnata a rispettare gli impegni operativi concordati con la preponente per più anni – finanche per il periodo successivo la cessazione del rapporto- e a promuovere anche la sua reputazione commerciale. Contr I diversi obblighi negoziali assunti da nei confronti della proponente sono, “prima facie”, incompatibili con l'indipendenza, l'occasionalità e l'episodicità propri del rapporto di procacciamento di affari non essendo limitati a una mera attività di intermediazione tra più parti.
Analoghe considerazioni vanno svolte anche rispetto al contratto concluso dalla ricorrente con con cui le parti hanno inteso disciplinare le loro Controparte_2 reciproche obbligazioni relativamente ai nuovi clienti già procacciati dalla società e indicati nell'allegato B.
In questo caso le parti, oltre a individuare un territorio (indicato nell'allegato A) per la ricerca, da parte della società promotrice, di nuovi clienti, stabiliscono le percentuali provvigionali riconosciute a quest'ultima per i nuovi affari che la preponente dovesse concludere con i clienti già procacciati da e indicati nell'allegato B. CP_2
In questo caso la ricorrente riconosce, pertanto, alla procacciatrice importi provvigionali per l'eventuale conclusione di affari con clienti già acquisiti, come avviene negli ordinari rapporti di agenzia, e non per la segnalazione di nuovi potenziali clienti, come è proprio del contratto di procacciamento di affari.
Pag. 4 di 6 La procacciatrice, con il contratto in esame, si è altresì impegnata a gestire i flussi di Outboud dei prodotti della società nel territorio di competenza.
Anche in tale ipotesi, per le ragioni fin qui esposte, il contratto concluso tra le parti prevede, a carico alla società promotrice, uno stabile impegno operativo per la promozione di nuovi affari, esteso, nel caso di specie, anche a clienti già da lei procacciati e ad attività ulteriori rispetto a quelle tipiche del rapporto di procacciamento d'affari ( gestione flussi di Outboud dei prodotti della società nel territorio di competenza).
A ulteriore conferma di quanto fin qui esposto va rilevato che:
- in entrambi i casi è stato individuato un importo provvigionale calcolato in percentuale sull'affare concluso, da corrispondersi solo al buon fine dell'affare, e sono presenti fatture riferite ad una pluralità - anche se limitata - di vendite e quindi di clienti;
Contr
- alcuni clienti ricorrono in più fatture (cfr. 2 fatture emesse da relative, in entrambi i casi, allo stesso cliente);
- è previsto l'obbligo del procacciatore di segnalare le condizioni di vendita della preponente ai terzi procacciati (cfr contratto ); CP_2
- sono stati corrisposti importi provvigionali rilevanti ( circa 25000,00 euro a favore di in un arco temporale compreso tra luglio 2021 e aprile 2022). CP_2
Vanno altresì rigettate anche le contestazioni sollevate dalla ricorrente in merito alla posizione dell'agente posto che non ha Persona_1 Parte_1 tempestivamente e specificamente contestato e impugnato i rilievi sollevati a tal fine nel verbale ispettivo opposto e che, pertanto, le contestazioni successivamente sollevate dalla parte, in merito al mancato deposito in giudizio del contratto e all'indimostrata omessa iscrizione nei termini, sono tardive e, pertanto, inammissibili.
Va, infine, accolta la domanda riconvenzione avanzata da a Controparte_1 fronte del necessario aggiornamento delle sanzioni civili e degli interessi di mora maturati dalla data di redazione del verbale opposto alla data del 21.1.2025, nei termini specificati nella memoria difensiva.
Quanto fin qui esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti istanze ed eccezioni delle parti e comporta il rigetto del ricorso e l'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente.
Spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo, secondo il principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito e del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
Pag. 5 di 6
PQM
definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto da e, in accoglimento della domanda Parte_1 riconvenzionale, condanna in persona del legale rappresentate pro- Parte_1 tempore, a corrispondere a complessivi euro 4713,88 oltre Controparte_1 sanzioni civili sui contributi e interessi di mora sul Firr maturati e maturandi dal 22.1.2025 fino alla data dell'effettivo soddisfo;
condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare Parte_1
a le spese di lite liquidate in complessivi euro 2400,00, oltre Controparte_1 spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma , lì 04/11/2025
Il Giudice
RI RZ
Pag. 6 di 6
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 37523/2024
Il Giudice RI RZ, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentata e difesa dagli ti, STANZIONE Parte_1
CA e SA OL
ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'Avv.to PERRIS Controparte_1
FRANCESCA resistente
OGGETTO: Accertamento qualità di agente di commercio
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “conclude come da ricorso”. Per la parte resistente: “ conclude come da memoria difensiva”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso e la memoria difensiva
1 Con ricorso depositato il 17.10.2024 impugna il verbale conclusivo di Parte_1 accertamento ispettivo redatto da il 20.12.2023, che accertava Controparte_1 un presunto debito della società per contributi dovuti e non versati e relative sanzioni per il periodo 1.10.2018- 30.9.20, relativamente ad alcuni affari promossi da due procacciatori di affari, e ( di seguito per Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Contr brevità ).
La ricorrente ritiene del tutto erronee le valutazioni ispettive contenute nel verbale impugnato, a fronte della natura genuina dei due contratti di procacciamento di affari stipulati con le due citate società e dell'assenza, nel caso di specie, dei requisiti della stabilità e della continuità previsti dalla legge per la configurabilità di un rapporto di agenzia, ai sensi dell'art. 1742 c.c..
Viene, in particolare, rilevato che appare priva di pregio, ai fini per cui si procede, l'iscrizione delle due società nell'albo degli agenti, non essendo precluso agli agenti di commercio di concludere contratti di procacciamento di affari, e che, nel periodo in esame, emetteva solo 3 fatture mentre ne emetteva Controparte_5 CP_6 complessivamente 2, in entrambi i casi con numerazione non progressiva ed a distanza di mesi l'una dall'altra.
La ricorrente ritiene, pertanto, che non sia configurabile, nel caso di specie, uno stabile obbligo dei due procacciatori di promuovere contratti nell'interesse della preponente e di eseguire l'incarico secondo le istruzioni ricevute dalla stessa.
2 Con memoria difensiva ritualmente depositata in giudizio si è costituita CP_1
contestando le avverse deduzioni e pretese e rilevando, nel merito, la
[...] sussistenza, nel caso di specie, per entrambi i contratti di procacciamento, dei requisiti tipici del rapporto di agenzia, avuto specifico riguardo alla stabilità e alla continuità, in concreto, dei due rapporti, agli impegni promozionali assunti dai due promotori, alle modalità di liquidazione degli importi provvigionali previste nei rispettivi contratti, agli importi fatturati dalle due società, alla stipula, da parte di , di contratti di CP_2 agenzia con altre società del gruppo proprietario della odierna ricorrente.
Viene, infine, rilevato che nel verbale ispettivo opposto vengono quantificati anche i contributi previdenziali dovuti in relazione al rapporto di agenzia intercorso tra la ricorrente e la cui debenza non viene specificamente contestata da Persona_1
Parte_1
Pag. 2 di 6 , in via riconvenzionale, insiste per il pagamento del maggior importo di CP_1 euro 4713,88, a fronte dell'aggiornamento delle sanzioni e degli altri oneri accessori maturati nelle more del deposito del ricorso.
Le parti, con successive memorie difensive, insistono nelle proprie difese ed eccezioni. rispetto all'agente eccepisce il mancato deposito in atti del Parte_1 Per_1 relativo contratto, la mancata dimostrazione dell'omessa iscrizione nei termini e la conseguente infondatezza della pretesa avversaria.
Il Tribunale, all'udienza del 15.10.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, all'esito del deposito delle note conclusive delle parti, tratteneva la causa in decisione
Motivi della decisione
Il ricorso proposto da è infondato e va, pertanto, rigettato. Parte_1
In via preliminare di merito va innanzitutto richiamato il costante orientamento giurisprudenziale espresso, in materia, dalla Suprema Corte, secondo cui “caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente (art. 1742 cod. civ.), realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto del procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa;
in conseguenza, il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono soltanto per il carattere stabile del primo e precario del secondo, ma anche perché il rapporto di procacciamento d'affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l'attività promozionale stabile di conclusione di contratti” (Cass. Sez. L, n. 2828 del 2016). (cfr. 1263/2025).
Nel merito ritiene il Tribunale che abbia attendibilmente Controparte_1 adempiuto al proprio onere probatorio.
La semplice lettura dei contatti di procacciamento di affari intercorsi tra la ricorrente, consente, infatti, di ritenere sussistenti, in Parte_2 entrambi i casi, i requisiti della continuità e della stabilità, tipici del rapporto di agenzia di cui all'art. 1742 c.c.
In entrambi i casi, i contratti conclusi dalla ricorrente presentano, infatti, una durata Contr pluriennale (nel caso di il contratto è a tempo indeterminato mentre nel caso di Contr
ha una durata annuale, rinnovabile) e una prestazione stabile, avendo i due
Pag. 3 di 6 “procacciatori” assunto l'incarico di promuovere la vendita dei prodotti di abbigliamento prodotti e commercializzati dalla preponente.
Contr Nel caso di , la società si è espressamente obbligata ad “operarsi al fine di mantenere sempre alta la reputazione della preponente”, a trasmetterle “un report mensile contenente l'indicazione dei clienti procacciati nel relativo periodo, il dettaglio degli ordini procacciati con il relativo ammontare e la stagione di riferimento” e a non utilizzare direttamente o indirettamente le notizie inerenti all'attività della preponente per tutta la durata del rapporto e per i due anni successivi la cessazione dello stesso, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento del maggior danno.
Le parti hanno altresì espressamente previsto (art.9), in caso di inadempimento di una delle parti ai propri obblighi contrattuali, la facoltà di recesso della controparte.
Tali pattuizioni comprovano, anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., l'effettiva conclusione, tra le parti, di un rapporto stabile e continuativo in cui il procacciatore ha assunto specifichi obblighi negoziali - anche a cadenza mensile (report) - confermativi del suo impegno a eseguire, con diligenza, il contratto concluso con la preponente per l'acquisizione di nuovi clienti pena, in caso contrario, la facoltà di recesso della controparte e l'eventuale risarcimento del maggio danno.
La promotrice si è anche espressamente obbligata a “mantenere alta la reputazione della preponente” e, quindi, a rispettare le politiche commerciali della stessa e a non utilizzare, anche dopo la cessazione del rapporto, notizie inerenti l'attività di Pt_1
[...
Contr
, con la stipula del contratto in atti, si è, pertanto, stabilmente impegnata a rispettare gli impegni operativi concordati con la preponente per più anni – finanche per il periodo successivo la cessazione del rapporto- e a promuovere anche la sua reputazione commerciale. Contr I diversi obblighi negoziali assunti da nei confronti della proponente sono, “prima facie”, incompatibili con l'indipendenza, l'occasionalità e l'episodicità propri del rapporto di procacciamento di affari non essendo limitati a una mera attività di intermediazione tra più parti.
Analoghe considerazioni vanno svolte anche rispetto al contratto concluso dalla ricorrente con con cui le parti hanno inteso disciplinare le loro Controparte_2 reciproche obbligazioni relativamente ai nuovi clienti già procacciati dalla società e indicati nell'allegato B.
In questo caso le parti, oltre a individuare un territorio (indicato nell'allegato A) per la ricerca, da parte della società promotrice, di nuovi clienti, stabiliscono le percentuali provvigionali riconosciute a quest'ultima per i nuovi affari che la preponente dovesse concludere con i clienti già procacciati da e indicati nell'allegato B. CP_2
In questo caso la ricorrente riconosce, pertanto, alla procacciatrice importi provvigionali per l'eventuale conclusione di affari con clienti già acquisiti, come avviene negli ordinari rapporti di agenzia, e non per la segnalazione di nuovi potenziali clienti, come è proprio del contratto di procacciamento di affari.
Pag. 4 di 6 La procacciatrice, con il contratto in esame, si è altresì impegnata a gestire i flussi di Outboud dei prodotti della società nel territorio di competenza.
Anche in tale ipotesi, per le ragioni fin qui esposte, il contratto concluso tra le parti prevede, a carico alla società promotrice, uno stabile impegno operativo per la promozione di nuovi affari, esteso, nel caso di specie, anche a clienti già da lei procacciati e ad attività ulteriori rispetto a quelle tipiche del rapporto di procacciamento d'affari ( gestione flussi di Outboud dei prodotti della società nel territorio di competenza).
A ulteriore conferma di quanto fin qui esposto va rilevato che:
- in entrambi i casi è stato individuato un importo provvigionale calcolato in percentuale sull'affare concluso, da corrispondersi solo al buon fine dell'affare, e sono presenti fatture riferite ad una pluralità - anche se limitata - di vendite e quindi di clienti;
Contr
- alcuni clienti ricorrono in più fatture (cfr. 2 fatture emesse da relative, in entrambi i casi, allo stesso cliente);
- è previsto l'obbligo del procacciatore di segnalare le condizioni di vendita della preponente ai terzi procacciati (cfr contratto ); CP_2
- sono stati corrisposti importi provvigionali rilevanti ( circa 25000,00 euro a favore di in un arco temporale compreso tra luglio 2021 e aprile 2022). CP_2
Vanno altresì rigettate anche le contestazioni sollevate dalla ricorrente in merito alla posizione dell'agente posto che non ha Persona_1 Parte_1 tempestivamente e specificamente contestato e impugnato i rilievi sollevati a tal fine nel verbale ispettivo opposto e che, pertanto, le contestazioni successivamente sollevate dalla parte, in merito al mancato deposito in giudizio del contratto e all'indimostrata omessa iscrizione nei termini, sono tardive e, pertanto, inammissibili.
Va, infine, accolta la domanda riconvenzione avanzata da a Controparte_1 fronte del necessario aggiornamento delle sanzioni civili e degli interessi di mora maturati dalla data di redazione del verbale opposto alla data del 21.1.2025, nei termini specificati nella memoria difensiva.
Quanto fin qui esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti istanze ed eccezioni delle parti e comporta il rigetto del ricorso e l'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente.
Spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo, secondo il principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito e del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
Pag. 5 di 6
PQM
definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto da e, in accoglimento della domanda Parte_1 riconvenzionale, condanna in persona del legale rappresentate pro- Parte_1 tempore, a corrispondere a complessivi euro 4713,88 oltre Controparte_1 sanzioni civili sui contributi e interessi di mora sul Firr maturati e maturandi dal 22.1.2025 fino alla data dell'effettivo soddisfo;
condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare Parte_1
a le spese di lite liquidate in complessivi euro 2400,00, oltre Controparte_1 spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma , lì 04/11/2025
Il Giudice
RI RZ
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