Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/06/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2984/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2984/2025 promossa con ricorso congiunto in data
28.4.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il giorno 1.11.1973 e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Roberto D'Achille che la rappresenta e difende come da procura in atti e
C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Roberto D'Achille che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia omologare la loro separazione, dichiarando all'uopo di aver concordato i patti e condizioni che seguono:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale di proprietà di entrambi è assegnata alla moglie con quanto la arreda. Il sig. preleverà gli effetti personali e rilascerà l'immobile entro 5 giorni data dalla quale gli oneri Pt_2 dell'immobile (canoni, spese condominiali, utenze etc) saranno ad esclusivo carico della moglie
3) la casa coniugale verrà posta in vendita il più presto possibile e comunque entro 2 anni dalla data della omologa della separazione;
il ricavato verrà suddiviso tra le parti al 50% e le parti si impegnano a tutte le rispettive formalità di rito e prassi. All'atto della vendita l'arredo verrà equamente diviso tra i coniugi. I ratei di mutuo a scadere saranno integralmente a carico del sig.
il quale dichiara sin d'ora di nulla avere a pretendere dalla moglie in ordine a tali ratei di Pt_2
4) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano, pertanto, reciprocamente all'assegno di mantenimento
5) la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa anche ai fini anagrafici presso la residenza della madre. Compatibilmente con le esigenze lavorative del padre e scolastiche o ricreative della minore (in particolare per gli impegni nella attività di danza) i periodi di permanenza della figlia presso il padre, verranno così regolati:
- Il padre potrà tenere con sè la figlia durante il week end a settimane alterne dal sabato alle ore 19,30 sino alle 21,00 della domenica. Il padre potrà tenere con se la minore, altresi, due sere a settimana dalle 19,30 alle 23.
- Durante le vacanze estive il signor potrà tenere la figlia con sé per un periodo di almeno 15 Pt_2 giorni anche non consecutivi. Il periodo di vacanza da trascorrere con la figlia dovrà essere precedentemente concordato dai coniugi entro il 30 aprile di ogni anno. I coniugi si comunicheranno i relativi recapiti e le località di villeggiatura.
- Durante le festività Natalizie il padre potrà tenere con sé la figlia per sette giorni alternativamente di anno in anno nei seguenti periodi: dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio. Nel giorno di Natale il genitore che non terrà con sé la figlia avrà comunque diritto a vedere la minore per gli auguri di rito
- Durante le festività Pasquali i genitori terranno con sè la figlia per tre giorni ciascuno. Comunque, il periodo di vacanza sarà equamente diviso. Resta inteso che il genitore che terrà con sé la figlia il giorno di Natale non la terrà il giorno di Pasqua.
- le descritte modalità di visita potranno subire variazioni anche momentanei, su accordo dei genitori, in considerazione degli impegni reciproci e quelli della minore.
6) La potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
in particolare le decisioni di maggior interesse per la figlia relativi alla istruzione, all'educazione ed alla salute (in esse rientrano, tra le altre, le scelte religiose, l'indirizzo scolastico, la partecipazione ad attività educative e formative extrascolastiche, la partecipazione e la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle esigenze, capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente, ciascuno nel proprio periodo di permanenza con la figlia.
7) Il marito verserà entro il giorno 15 di ogni mese un contributo per il mantenimento della figlia di euro 400,00 (quattrocento/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici istat come per legge, somma determinata in considerazione delle capacità retributive dei coniugi. Tale assegno di mantenimento è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita della minore,
e devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. L'importo dell'assegno non subirà variazioni successivamente alla vendita della casa coniugale
9) Gli eventuali assegni familiari verranno corrisposti al genitore collocatario e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, Per_ 8) le spese straordinarie in favore della minore saranno suddivise al 50% secondo il seguente schema:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei ed in particolare per l'attività di danza per gli eventi che impongano un costo superiore ad €.150); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); Si precisa che in relazione all'acquisto di una minicar per la figlia (e relativo corso di abilitazione alla guida) i coniugi si riservano di discuterne per reperire un auspichevole accordo ( o in difetto di demandare la decisione al giudice) g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail o messaggio whatsapp all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
- l'assegno unico in favore della figlia sarà suddivisa al 50 % tra i genitori, che si attiveranno per presentare autonomamente la relativa domanda.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Roncello
(MI) in data 6.9.2009 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 16.6.2025 per l'udienza del 18.6.2025 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse della figlia minore e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roncello (MI) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi