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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 13/05/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1072/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1072/2020 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 13 maggio 2025 ad ore 11.10 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Nessuno è presente per per l'avv. CERCOLA FRANCESCO Parte_1
Per l'avv. PASTORELLI MARCO Controparte_1 oggi sostituito dall'avv. Irene Andolfi
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
l'avv. Irene Andolfi si riporta a quanto dedotto in fatto ed in diritto nei propri precedenti scritti difensivi ed anche a verbale di udienza, insistendo per il rigetto del ricorso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1072/2020 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. CERCOLA FRANCESCO, che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PASTORELLI MARCO, che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 13/05/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato proponeva opposizione avanti il Tribunale di Grosseto contro Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 174 (prot. n. 3265 – 6 – 9/6) del 12.3.2020, con cui l'
[...]
(di seguito definiva il procedimento sanzionatorio avviato per Controparte_1 CP_1
effetto del verbale di accertamento n. 5/2015 CFS Comando di Santa Fiora con la quale si ordinava di pagare la somma di € 144.580,00 quale sanzione amministrativa per la violazione dall'art. 47 bis, comma 3, lett. e) della L.R. 39/2000, irrogata a carico di , quale autore materiale Parte_2 dell'illecito, nonché a carico di (quale titolare della DI CI GN) e Parte_1 [...]
a titolo di responsabilità solidale ex art. 6, L. 689/1981, le sanzioni Controparte_2
previste dalla L.R. 39/2000, così quantificate:
a) sanzione prevista dall'art. 82, comma 1, lett. d) punto 1 della L.R. 39/2000, per l'esecuzione del taglio in difformità delle prescrizioni dettate dall'art. 47 bis, comma 3, lett. e) del Regolamento
pagina 2 di 10 Forestale della sanzione pecuniaria pari a 3 volte il minimo edittale, ovvero, dato atto che la CP_3
superficie interessata dal taglio è di Ha 16.47.52 (pari a 66 unità ciascuna di 2.500 mq) e che il minino edittale è pari a Euro 60 ogni 2.500 mq, si ha un totale di Euro 11.880,00.
b) sanzione prevista dall'art. 84, commi 1 e 3 della L.R. 39/2000 (sanzione aggiuntiva per il c.d.
“danno sanzionatorio” causato al patrimonio forestale dal taglio eseguito in difformità): sanzione pecuniaria pari al doppio della somma pagabile in misura ridotta in relazione alla gravità dell'infrazione (in quanto più favorevole al trasgressore rispetto alla triplicazione del minimo, che corrisponderebbe al massimo edittale), pari ad euro 132.700,00.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi: a) l'insussistenza dei presupposti per l'estensione nei suoi confronti della responsabilità solidale prevista dall'art. 6 della L.
689/1981; b) l'intervenuta decadenza del potere sanzionatorio e/o la prescrizione del diritto alla riscossione;
c) carenza di motivazione.
Si costituiva in giudizio l' (di seguito la quale Controparte_1 CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato con conferma dell'ordinanza impugnata.
Il precedente Giudice della causa con ordinanza del 28.12.2021 rigettava la richiesta di CTU avanzata da parte ricorrente “in quanto irrilevante ai fini del decidere”, e la causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 13/05/2025 la causa veniva discussa previo deposito di note conclusive.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
L'opposizione deve essere accolta per i motivi di seguito indicati.
Il fatto
Con verbale di accertamento n. 5 dell'11.3.2015 (doc. 1), il Corpo Forestale dello Stato-Comando
Stazione di Santa Fiora accertava che, in Loc. Paiccione (Comune di Castell'Azzara), l'Impresa individuale ” aveva proceduto, nel corso della stagione silvana 2013-2014, ad Parte_2
effettuare un'utilizzazione boschiva di un bosco ceduo di specie quercine, su terreni di proprietà della ditta ” contraddistinti dalla particella forestale n. 26 del Piano decennale Controparte_2
dei tagli 2012-2021 (approvato dall' con prot. 5917 del Controparte_1
21.8.2012), su una superficie di Ha 16.47.52, omettendo di rilasciare al taglio le seguenti piante pagina 3 di 10 matricine idonee dei turni precedenti, con diametri considerati a mt. 1,30 di altezza e con un indice di rastremazione pari al 20%: n. 183 piante con diametro da 26 a 30 cm;
n. 205 piante con diametro da 31
a 35 cm;
n. 360 piante con diametro da 36 a 40 cm;
n. 128 piante con diametro da 41 a 45 cm;
n. 77 piante con diametro da 46 a 50 cm;
n. 25 piante con diametro maggiore di 50 cm. L'organo accertatore individuava quali autori materiali dell'illecito la ditta individuale ”, con sede in Parte_2
Scansano (GR), fraz. Montorgiali, in persona del titolare, e la ditta IM AM, con sede in
Soriano del Cimino (VT), in personale del titolare sig. . Veniva invece qualificato Parte_1 come responsabile in solido la Soc. Agricola ”, Nelle more del procedimento CP_2
sanzionatorio il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 1225/2018 del 23.10.2018 (doc. 2), definiva il processo penale celebrato a carico dei sig.ri e (RGNR Parte_2 Parte_1
1533/2015) a seguito della comunicazione di notizia di reato inoltrata alla Procura della Repubblica di
Grosseto dal CFS di Santa Fiora per i fatti descritti accertati nel P.V. n. 5 dell'11.3.2015. In particolare,
i signori e erano imputati per il reato previsto e punito dall'art. 181 del D.Lgs. Parte_2 Pt_1
42/2004 «perché, in concorso tra loro, , in qualità di esecutore dei lavori, e Parte_2
, in qualità di committente dei lavori, sui terreni identificati dalla particella forestale n. Parte_1
26, ovvero in area sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. g) del D. Lgv. 42/04, in quanto area bosco, in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica, eseguivano un taglio boschivo per circa Ha. 16.47.52 (il taglio riguardava circa 978 piante matricine, numero ben superiore al limite del 20% consentito ex art. 47 bis, comma 3, lett. b), L.R. 39/00, pari a 206 piante». avente sede in Roma, in persona del legale rappresentante signora . All'esito dell'istruttoria Controparte_4
dibattimentale, il Tribunale di Grosseto ha così statuito in ordine alla penale responsabilità dell'imputato , odierno ricorrente: …. (omissis) «invece in relazione alla posizione Controparte_5 dell'imputato il quale risulta siasi limitato a cedere contrattualmente al coimputato Pt_1
l'esecuzione delle operazioni di utilizzazione boschiva legalmente consentite, pare Parte_2 semmai predicabile una efficiente contribuzione concausale all'avveramento del risultato finale illecito, ma non anche l'esistenza di alcun coefficiente psicologico doloso o colposo concernente il taglio di piante che il coimputato ha poi di fatto praticato in eccedenza rispetto alle autorizzazioni presupposte;
ragione per cui lo stesso deve essere mandato assolto perché il fatto non costituisce reato». Pt_1
Sosteneva pertanto il ricorrente che all'esito del processo penale, che si concludeva quindi, per il esecutore materiale, con una condanna a mesi 2 di arresto ed € 16.000,00 di ammenda Parte_3 mentre il solo committente, veniva assolto perché il fatto non costituisce reato, l'attività del Pt_1
si era limitata solamente a cedere contrattualmente al l'esecuzione del Parte_1 Parte_2
taglio del bosco ritenuto poi essere stato effettuato in modo non corretto. pagina 4 di 10 Riteneva il che la sanzione doveva essere annullata, come primo motivo di opposizione sostenva Pt_1 infatti che l'Amministrazione aveva erroneamente applicato il vincolo di solidarietà fra committente ed esecutore materiale della violazione, non avendo avuto il alcuna possibilità di controllo sulla Pt_1
esecuzione del taglio del bosco sia esso stato corretto o meno e sul personale del Parte_2
Sosteneva invece la resistente la correttezza della contestazione mossa al ricorrente sussistendone i presupposti oggettivi e soggettivi per radicare in capo al sig. la responsabilità solidale per Pt_1
l'illecito compiuto dal sig. Parte_2
In particolare esponeva che, sotto il profilo oggettivo – ovvero dei criteri di collegamento su cui si fonda la responsabilità solidale – va evidenziato che, come risulta anche dagli accertamenti compiuti in sede penale (cfr. p. 3 sentenza Tribunale di Grosseto n. 1225/2018), «le operazioni di taglio erano state originariamente assunte dalla DI IM AM di cui risulta rappresentante e gestore l'odierno imputato per poi essere da questi cedute all'impresa boschiva del coimputato il Pt_1 Parte_2
quale, pertanto, su tali basi, procedeva materialmente alle operazioni produttive della immutazione dello stato dei luoghi constatato dalla Polizia Giudiziaria». In forza, dunque, del contratto stipulato con la Società proprietaria dei terreni, la DI CI GN (di cui è titolare il ricorrente), aveva acquisito un diritto personale di godimento sugli stessi, instaurando con la res sui cui si è consumato l'illecito quella relazione qualificata su cui si fonda la responsabilità solidale prevista dall'art. 6 della L.
689/1981.
A questo punto l'Unione riportava una sentenza della S.C nella quale si afferma che «il primo comma dell'art. 6 della legge 689/1981, estendendo la responsabilità dell'autore della violazione a soggetti che si trovino in una qualificata relazione con la cosa (che servì o fu destinata a commettere l'illecito), considera in tal senso il proprietario, l'usufruttuario e, “se trattasi di bene immobile”, il titolare di un diritto di godimento, soggetti cioè che dispongano di un diretto potere di fatto sulla cosa e posti perciò nella condizione di interdirne l'uso illecito altrui, con conseguente loro responsabilità al riguardo»
(Cass. civ. Sez. I, 28.04.1998, n. 4311).
Questo giudice, pur condividendo l'applicazione al caso di specie della giurisprudenza riportata dalla resistente, ritiene di interpretarla in senso difforme, escludendo pertanto ogni responsabilità solidale ai sensi dell'art. 6 comma 1 legge 689/1981, in capo al sig. Per questo si riportano alcuni passaggi Pt_1
importanti della stessa.
“Il primo comma dell'art. 6 della legge 689/1981, estendendo la responsabilità dell'autore della violazione a soggetti che si trovino in una qualificata relazione con la cosa (che servì o fu destinata a commettere l'illecito), considera in tal senso il proprietario, l'usufruttuario e, "se trattasi di bene pagina 5 di 10 immobile", il titolare di un diritto di godimento, soggetti cioè che dispongano di un diretto potere di fatto sulla cosa e posti perciò nella condizione di interdirne l'uso illecito altrui, con conseguente loro responsabilità al riguardo. Trova quindi sicura giustificazione e non può dirsi ragionevole il disposto che, ponendo la presunzione di colpa (la ricorrenza cioè dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 3 della stessa legge), fa carico al soggetto che versa nel rapporto di diretta disponibilità di provare che la cosa è stata, dall'autore della violazione, "utilizzata contro la sua volontà". Se dunque può dirsi che la estensione della responsabilità al soggetto che non è autore della violazione postula - in quel soggetto - la diretta disponibilità della cosa e nella considerazione di tale relazione di fatto risiede la ratio della norma, si deve allora intendere la espressione "titolare di un diritto di godimento" in senso estensivo così da comprendervi quelle relazioni con il bene riconoscibili come detenzione autonoma, o comunque qualificata anche dall'interesse proprio del detentore e tale da legittimarlo alla tutela possessoria pure nei confronti del proprietario attraverso l'azione di spoglio. Con la conseguenza che proprietario e usufruttuario si liberano dalla presunzione a loro carico - posta dall'art. 6 legge 689/1981 - se provano una, così qualificata, detenzione altrui del bene immobile e in tal caso la stessa presunzione grava sui detentori. Ebbene, nella fattispecie del presente giudizio non è controverso che l'immobile dal quale fu estratto abusivamente il materiale di cava era detenuta dall'appaltatore dei lavori di trasformazione del terreno diretti alla realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dalla convenzione di
"lottizzazione", essendo dunque i committenti - ricorrenti in questa sede - privi, in esecuzione del contratto di appalto, del potere di diretta disponibilità sul loro terreno. È appena il caso qui di richiamare il concorde convincimento di dottrina e giurisprudenza nel senso che l'appaltatore, se non ha un possesso in senso proprio della cosa a lui consegnata dal committente in funzione del compimento dell'opera (il suolo nell'appalto di costruzione di immobile), ha tuttavia una detenzione autonoma o comunque qualificata dal proprio personale interesse, distinto da quello del committente, nei confronti del quale egli è legittimato alla tutela possessoria agendo in reintegrazione. E dunque, con riguardo alla fattispecie, non controversa nei suoi profili obbiettivi, si deve riconoscere che dell'utilizzazione abusiva del terreno compiuta dall'appaltatore, qualificato detentore dell'immobile, non possano rispondere in via di mera presunzione, quali proprietari, a norma dell'art. 6, comma primo, legge 689/1981, i committenti, privi, in ragione e in esecuzione del contratto di appalto, del potere di disponibilità diretta sul bene oggetto dei lavori di trasformazione attuati dall'appaltatore.”
Ebbene, nella fattispecie del presente giudizio, non è controverso che il contratto era stato ceduto dal titolare della DI CI GN, seppur anche in violazione dell'art. 6 del contratto Pt_1
sottoscritto con la , società proprietaria dei terreni, nel quale veniva esclusa Controparte_2
la possibilità di affidamento o cessione esecutiva di lavori a terzi, al che effettuava Parte_2 pagina 6 di 10 materialmente le operazioni di taglio. Si ritiene tuttavia che al momento dell'attuazione della condotta illegittima, il era il solo detentore del terreno, essendo dunque il committente – Parte_2
ricorrente privo del potere di diretta disponibilità del terreno sulla quale è stata attuato il taglio illegittimo. Dunque, con riguardo alla fattispecie, non controversa nei suoi profili obbiettivi, si deve riconoscere che dell'utilizzazione abusiva del terreno compiuta dal che deve essere Parte_2
qualificato detentore dell'immobile, non può rispondere in via di mera presunzione, il a norma Pt_1
dell'art. 6, comma primo, legge 689/1981, quale committente, privo, in ragione e in esecuzione del contratto di appalto, del potere di disponibilità diretta sul terreno oggetto del taglio illegittimo.
Detto ciò, come correttamente rilevato dal ricorrente va distinta la responsabilità penale e le sue conseguenze amministrative. Si ritiene che debbano assumere rilevanza anche le statuizioni della stessa sentenza penale che ha assolto il ricorrente. Il Giudice, infatti, all'esito dell'istruttoria dibattimentale svolta, nelle motivazioni, ha esposto che è risultato che il si sia limitato a cedere Pt_1 contrattualmente al coimputato l'esecuzione delle operazioni di utilizzazione boschiva Parte_2 legalmente consentite. Rileva altresì che seppur senza l'esistenza di alcun coefficiente psicologico doloso o colposo concernente il taglio di piante che il coimputato ha poi di fatto praticato in eccedenza rispetto alle autorizzazioni presupposte, evidenzia tuttavia il Giudice che vi sia stata da parte dello stesso una efficiente contribuzione concausale all'avveramento del risultato finale illecito.
Questo Giudice condividendo pertanto quanto statuito dal Giudice penale, ritiene che il ricorrente possa essere ritenuto responsabile in solido a titolo di colpa sia in eligendo che in vigilando, della violazione contestata dall'Amministrazione. Ciò anche in considerazione della violazione posta in essere dallo stesso al contratto di taglio del bosco del 1.10.2012 sottoscritto con la soc. che Controparte_2 all'art. 6 prevedeva l'esclusione della possibilità da parte del della possibilità di affidamento o Pt_1
cessione esecutiva a terzi delle operazioni di esbosco (cosa che invece ha poi pacificamente fatto, senza vigilare in alcun modo sull'esecuzione del taglio).
Sotto questo profilo il ricorrente deve essere ritenuto correttamente responsabile della violazione contestagli dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 6 legge 689/1981, in solido con il trasgressore, facendogli assumere una funzione di garanzia verso la PA, infatti in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 6 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, Il principio della solidarietà enunciato dall'art. 6 infatti ha lo scopo di accrescere le garanzie di pagamento della sanzione, non già di estendere la responsabilità in relazione al fatto illecito amministrativo, persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché
pagina 7 di 10 l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale.
(Cassazione civile sez. un., 22/09/2017, n. 22082).
L'obbligato in solido, in materia di illeciti amministrativi, infatti, occupa una posizione «accessoria» rispetto all'autore dell'illecito, debitore principale dell'obbligo sanzionatorio, che rimane titolare esclusivo dell'obbligazione stessa, posta la disposizione di cui all'art. 6, c. 4 legge n. 689/1981, la quale concede, in tutti i casi, al soggetto che ha pagato a titolo di «obbligato solidale» il diritto di ottenere il regresso per l'intera somma dal soggetto che sia stato individuato quale effettivo autore della violazione amministrativa sanzionata.
Infondato è il secondo motivo di ricorso del ovvero l'eccepita intervenuta decadenza del potere Pt_1
sanzionatorio e/o la prescrizione del diritto alla riscossione.
L'art. 28 della legge 689/1981 rimanda al codice civile per la disciplina degli atti interruttivi del corso della prescrizione. Nel dettaglio, gli articoli che rilevano in materia sono il 2943 “Interruzione da parte del titolare” e il 2945 “Effetti e durata dell'interruzione”. Il primo, in particolare, stabilisce che “la prescrizione è…interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore” (comma 4). Pertanto, assumono rilievo ai fini dell'interruzione della prescrizione sia la notificazione del verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo che l'eventuale e successiva notificazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento. Al di là dei vari orientamenti giurisprudenziali succedutesi nel tempo, è ormai pacifico che tanto la notifica del verbale che quella dell'ordinanza comportino – in quanto atti interruttivi – che il suddetto termine quinquennale cominci a decorrere ex novo.
La stessa Corte di Cassazione ha rilevato come l'efficacia interruttiva della prescrizione trovi fondamento unicamente negli atti tipici del procedimento sanzionatorio, da individuarsi in qualsiasi atto procedimentale per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione e, quindi, non soltanto in quegli atti della sequenza procedimentale specificamente contenenti la “intimazione ad adempiere” (cfr. Cass. civ., Sez. II, n. 28238/2008; Cass. civ., Sez. V, n. 14886/2016; Cass. civ., sez. II, ord. n. 787/2022).
Va preliminarmente rilevato che il fatto è stato accertato l'11.03.2015; come risulta dalla documentazione prodotta in causa il verbale è stato notificato al sig. a mezzo Parte_2
del servizio postale in data 17 aprile 2015; al sig. (titolare della DI CI Parte_1
GN) a mezzo del servizio postale in data 27 maggio 2015; alla sig.ra (legale Controparte_4
rappresentante della a mezzo del servizio postale in data 4 aprile Controparte_2
2015, come risulta dalle relate apposte in calce al verbale stesso. La notifica, dunque, è avvenuta entro il termine decadenziale dei 90 giorni previsto dall'art. 14, comma 2, L. 689/1981. pagina 8 di 10 La notifica dei verbali avvenuta in data 27.05.2015 per il sig. ha interrotto la prescrizione, giusta Pt_1 la regola di cui dell'art. 2943 cod. civ. ed applicabile, per costante giurisprudenza, anche ai procedimenti amministrativi sanzionatori (Cass. civ., 13 luglio 2001, n. 9520; ma, tra le tante, cfr. anche Cass. civ., 10 luglio 1993, n. 7600; Cass., 23 gennaio 1998, n. 617; Cass. 27 aprile 1999, n.
4201). Dalla data del 27.05.2015 è pertanto iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione.
Circostanza pacifica e comunque documentalmente provata è che l'ordinanza di ingiunzione è stata emessa in data del 12.3.2020 e lo stesso giorno avviata alla notifica a mezzo posta, e la notifica si è perfezionata nei confronti del sig. in data 26.3.2020. Pt_1
Seppur nel caso di specie la circostanza non sia rilevante, va peraltro aggiunto che secondo la più recente giurisprudenza (Cass. S.U. 17/05/2017, n. 12332) anche per i procedimenti sanzionatori regolati dalla L. 689/1981 l'effetto interruttivo della prescrizione avviene con la consegna dell'atto all'ufficio postale e non con la sua ricezione da parte del destinatario.
In ordine all'ultimo motivo di opposizione il ricorrente contesta, nel merito il verbale, in particolare sotto il profilo della carenza motivazionale, la difformità sostanziale del taglio rispetto prescrizioni del
Regolamento Forestale della dell'autorizzazione al taglio e del Piano decennale dei tagli CP_3
2012-2021, nonché la conseguente quantificazione del danno forestale operata dal Corpo Forestale dello Stato ai fini dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 84, commi 1 e 3 della L.R. 39/2000.
Giova premettere che l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'art. 22 L. n. 689/1981 e art. 6 D.lgs n. 150/2011, non si struttura come un'impugnazione del provvedimento amministrativo sanzionatorio, ma introduce un ordinario giudizio - trattato con il rito del lavoro - avente ad oggetto il fondamento, esteso al merito, della pretesa fatta valere dall'Amministrazione opposta.
Rimangono perciò ferme le regole civilistiche sul riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), spettando all'Amministrazione che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione, in veste di attore in senso sostanziale, dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, mentre
è carico di quest'ultimo (convenuto in senso sostanziale) provare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi o estintivi, restando una mera facoltà e non un obbligo l'assunzione ex officio delle prove
(art. 23 comma 6 l. n. 689 del 1981), il cui esercizio è affidato alla discrezionalità del giudice, in funzione di giudice del lavoro (così già 26.05.1999, n. 5095).
In dottrina si è evidenziato che proprio le regole in tema di riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative confermano che lo stesso non ha ad oggetto l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio, bensì la fattispecie costitutiva dell'effetto di un tale atto. Anche per la giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisibile: “l'onere di allegazione è a carico pagina 9 di 10 dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all' art. 2697 c.c. ; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (cfr. Cass. 24.01.2019, n.
1921; v. ex multis: n. 3837/2001; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass.
n. 27596/2008; S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011; Cass. n. 4898/2015).
Vi è da aggiungere inoltre che, sul punto, ormai per giurisprudenza consolidata la Cassazione ha affermato che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., i verbali fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale. Non risulta in proposito essere stata presentata querela di falso.
Calando tali principi nella fattispecie controversa, questo Giudice ritiene dagli atti di causa prodotti dalla resistente che la prova dell'illecito amministrativo contestato al trasgressore e all'opponente sia stata sufficientemente raggiunta.
L'opposizione deve essere pertanto respinta e per l'effetto confermato il provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidati ai minimi tariffari stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che liquida in complessivi euro 1.278,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 13 maggio 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1072/2020 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 13 maggio 2025 ad ore 11.10 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Nessuno è presente per per l'avv. CERCOLA FRANCESCO Parte_1
Per l'avv. PASTORELLI MARCO Controparte_1 oggi sostituito dall'avv. Irene Andolfi
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
l'avv. Irene Andolfi si riporta a quanto dedotto in fatto ed in diritto nei propri precedenti scritti difensivi ed anche a verbale di udienza, insistendo per il rigetto del ricorso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1072/2020 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. CERCOLA FRANCESCO, che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PASTORELLI MARCO, che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 13/05/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato proponeva opposizione avanti il Tribunale di Grosseto contro Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 174 (prot. n. 3265 – 6 – 9/6) del 12.3.2020, con cui l'
[...]
(di seguito definiva il procedimento sanzionatorio avviato per Controparte_1 CP_1
effetto del verbale di accertamento n. 5/2015 CFS Comando di Santa Fiora con la quale si ordinava di pagare la somma di € 144.580,00 quale sanzione amministrativa per la violazione dall'art. 47 bis, comma 3, lett. e) della L.R. 39/2000, irrogata a carico di , quale autore materiale Parte_2 dell'illecito, nonché a carico di (quale titolare della DI CI GN) e Parte_1 [...]
a titolo di responsabilità solidale ex art. 6, L. 689/1981, le sanzioni Controparte_2
previste dalla L.R. 39/2000, così quantificate:
a) sanzione prevista dall'art. 82, comma 1, lett. d) punto 1 della L.R. 39/2000, per l'esecuzione del taglio in difformità delle prescrizioni dettate dall'art. 47 bis, comma 3, lett. e) del Regolamento
pagina 2 di 10 Forestale della sanzione pecuniaria pari a 3 volte il minimo edittale, ovvero, dato atto che la CP_3
superficie interessata dal taglio è di Ha 16.47.52 (pari a 66 unità ciascuna di 2.500 mq) e che il minino edittale è pari a Euro 60 ogni 2.500 mq, si ha un totale di Euro 11.880,00.
b) sanzione prevista dall'art. 84, commi 1 e 3 della L.R. 39/2000 (sanzione aggiuntiva per il c.d.
“danno sanzionatorio” causato al patrimonio forestale dal taglio eseguito in difformità): sanzione pecuniaria pari al doppio della somma pagabile in misura ridotta in relazione alla gravità dell'infrazione (in quanto più favorevole al trasgressore rispetto alla triplicazione del minimo, che corrisponderebbe al massimo edittale), pari ad euro 132.700,00.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi: a) l'insussistenza dei presupposti per l'estensione nei suoi confronti della responsabilità solidale prevista dall'art. 6 della L.
689/1981; b) l'intervenuta decadenza del potere sanzionatorio e/o la prescrizione del diritto alla riscossione;
c) carenza di motivazione.
Si costituiva in giudizio l' (di seguito la quale Controparte_1 CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato con conferma dell'ordinanza impugnata.
Il precedente Giudice della causa con ordinanza del 28.12.2021 rigettava la richiesta di CTU avanzata da parte ricorrente “in quanto irrilevante ai fini del decidere”, e la causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 13/05/2025 la causa veniva discussa previo deposito di note conclusive.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
L'opposizione deve essere accolta per i motivi di seguito indicati.
Il fatto
Con verbale di accertamento n. 5 dell'11.3.2015 (doc. 1), il Corpo Forestale dello Stato-Comando
Stazione di Santa Fiora accertava che, in Loc. Paiccione (Comune di Castell'Azzara), l'Impresa individuale ” aveva proceduto, nel corso della stagione silvana 2013-2014, ad Parte_2
effettuare un'utilizzazione boschiva di un bosco ceduo di specie quercine, su terreni di proprietà della ditta ” contraddistinti dalla particella forestale n. 26 del Piano decennale Controparte_2
dei tagli 2012-2021 (approvato dall' con prot. 5917 del Controparte_1
21.8.2012), su una superficie di Ha 16.47.52, omettendo di rilasciare al taglio le seguenti piante pagina 3 di 10 matricine idonee dei turni precedenti, con diametri considerati a mt. 1,30 di altezza e con un indice di rastremazione pari al 20%: n. 183 piante con diametro da 26 a 30 cm;
n. 205 piante con diametro da 31
a 35 cm;
n. 360 piante con diametro da 36 a 40 cm;
n. 128 piante con diametro da 41 a 45 cm;
n. 77 piante con diametro da 46 a 50 cm;
n. 25 piante con diametro maggiore di 50 cm. L'organo accertatore individuava quali autori materiali dell'illecito la ditta individuale ”, con sede in Parte_2
Scansano (GR), fraz. Montorgiali, in persona del titolare, e la ditta IM AM, con sede in
Soriano del Cimino (VT), in personale del titolare sig. . Veniva invece qualificato Parte_1 come responsabile in solido la Soc. Agricola ”, Nelle more del procedimento CP_2
sanzionatorio il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 1225/2018 del 23.10.2018 (doc. 2), definiva il processo penale celebrato a carico dei sig.ri e (RGNR Parte_2 Parte_1
1533/2015) a seguito della comunicazione di notizia di reato inoltrata alla Procura della Repubblica di
Grosseto dal CFS di Santa Fiora per i fatti descritti accertati nel P.V. n. 5 dell'11.3.2015. In particolare,
i signori e erano imputati per il reato previsto e punito dall'art. 181 del D.Lgs. Parte_2 Pt_1
42/2004 «perché, in concorso tra loro, , in qualità di esecutore dei lavori, e Parte_2
, in qualità di committente dei lavori, sui terreni identificati dalla particella forestale n. Parte_1
26, ovvero in area sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. g) del D. Lgv. 42/04, in quanto area bosco, in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica, eseguivano un taglio boschivo per circa Ha. 16.47.52 (il taglio riguardava circa 978 piante matricine, numero ben superiore al limite del 20% consentito ex art. 47 bis, comma 3, lett. b), L.R. 39/00, pari a 206 piante». avente sede in Roma, in persona del legale rappresentante signora . All'esito dell'istruttoria Controparte_4
dibattimentale, il Tribunale di Grosseto ha così statuito in ordine alla penale responsabilità dell'imputato , odierno ricorrente: …. (omissis) «invece in relazione alla posizione Controparte_5 dell'imputato il quale risulta siasi limitato a cedere contrattualmente al coimputato Pt_1
l'esecuzione delle operazioni di utilizzazione boschiva legalmente consentite, pare Parte_2 semmai predicabile una efficiente contribuzione concausale all'avveramento del risultato finale illecito, ma non anche l'esistenza di alcun coefficiente psicologico doloso o colposo concernente il taglio di piante che il coimputato ha poi di fatto praticato in eccedenza rispetto alle autorizzazioni presupposte;
ragione per cui lo stesso deve essere mandato assolto perché il fatto non costituisce reato». Pt_1
Sosteneva pertanto il ricorrente che all'esito del processo penale, che si concludeva quindi, per il esecutore materiale, con una condanna a mesi 2 di arresto ed € 16.000,00 di ammenda Parte_3 mentre il solo committente, veniva assolto perché il fatto non costituisce reato, l'attività del Pt_1
si era limitata solamente a cedere contrattualmente al l'esecuzione del Parte_1 Parte_2
taglio del bosco ritenuto poi essere stato effettuato in modo non corretto. pagina 4 di 10 Riteneva il che la sanzione doveva essere annullata, come primo motivo di opposizione sostenva Pt_1 infatti che l'Amministrazione aveva erroneamente applicato il vincolo di solidarietà fra committente ed esecutore materiale della violazione, non avendo avuto il alcuna possibilità di controllo sulla Pt_1
esecuzione del taglio del bosco sia esso stato corretto o meno e sul personale del Parte_2
Sosteneva invece la resistente la correttezza della contestazione mossa al ricorrente sussistendone i presupposti oggettivi e soggettivi per radicare in capo al sig. la responsabilità solidale per Pt_1
l'illecito compiuto dal sig. Parte_2
In particolare esponeva che, sotto il profilo oggettivo – ovvero dei criteri di collegamento su cui si fonda la responsabilità solidale – va evidenziato che, come risulta anche dagli accertamenti compiuti in sede penale (cfr. p. 3 sentenza Tribunale di Grosseto n. 1225/2018), «le operazioni di taglio erano state originariamente assunte dalla DI IM AM di cui risulta rappresentante e gestore l'odierno imputato per poi essere da questi cedute all'impresa boschiva del coimputato il Pt_1 Parte_2
quale, pertanto, su tali basi, procedeva materialmente alle operazioni produttive della immutazione dello stato dei luoghi constatato dalla Polizia Giudiziaria». In forza, dunque, del contratto stipulato con la Società proprietaria dei terreni, la DI CI GN (di cui è titolare il ricorrente), aveva acquisito un diritto personale di godimento sugli stessi, instaurando con la res sui cui si è consumato l'illecito quella relazione qualificata su cui si fonda la responsabilità solidale prevista dall'art. 6 della L.
689/1981.
A questo punto l'Unione riportava una sentenza della S.C nella quale si afferma che «il primo comma dell'art. 6 della legge 689/1981, estendendo la responsabilità dell'autore della violazione a soggetti che si trovino in una qualificata relazione con la cosa (che servì o fu destinata a commettere l'illecito), considera in tal senso il proprietario, l'usufruttuario e, “se trattasi di bene immobile”, il titolare di un diritto di godimento, soggetti cioè che dispongano di un diretto potere di fatto sulla cosa e posti perciò nella condizione di interdirne l'uso illecito altrui, con conseguente loro responsabilità al riguardo»
(Cass. civ. Sez. I, 28.04.1998, n. 4311).
Questo giudice, pur condividendo l'applicazione al caso di specie della giurisprudenza riportata dalla resistente, ritiene di interpretarla in senso difforme, escludendo pertanto ogni responsabilità solidale ai sensi dell'art. 6 comma 1 legge 689/1981, in capo al sig. Per questo si riportano alcuni passaggi Pt_1
importanti della stessa.
“Il primo comma dell'art. 6 della legge 689/1981, estendendo la responsabilità dell'autore della violazione a soggetti che si trovino in una qualificata relazione con la cosa (che servì o fu destinata a commettere l'illecito), considera in tal senso il proprietario, l'usufruttuario e, "se trattasi di bene pagina 5 di 10 immobile", il titolare di un diritto di godimento, soggetti cioè che dispongano di un diretto potere di fatto sulla cosa e posti perciò nella condizione di interdirne l'uso illecito altrui, con conseguente loro responsabilità al riguardo. Trova quindi sicura giustificazione e non può dirsi ragionevole il disposto che, ponendo la presunzione di colpa (la ricorrenza cioè dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 3 della stessa legge), fa carico al soggetto che versa nel rapporto di diretta disponibilità di provare che la cosa è stata, dall'autore della violazione, "utilizzata contro la sua volontà". Se dunque può dirsi che la estensione della responsabilità al soggetto che non è autore della violazione postula - in quel soggetto - la diretta disponibilità della cosa e nella considerazione di tale relazione di fatto risiede la ratio della norma, si deve allora intendere la espressione "titolare di un diritto di godimento" in senso estensivo così da comprendervi quelle relazioni con il bene riconoscibili come detenzione autonoma, o comunque qualificata anche dall'interesse proprio del detentore e tale da legittimarlo alla tutela possessoria pure nei confronti del proprietario attraverso l'azione di spoglio. Con la conseguenza che proprietario e usufruttuario si liberano dalla presunzione a loro carico - posta dall'art. 6 legge 689/1981 - se provano una, così qualificata, detenzione altrui del bene immobile e in tal caso la stessa presunzione grava sui detentori. Ebbene, nella fattispecie del presente giudizio non è controverso che l'immobile dal quale fu estratto abusivamente il materiale di cava era detenuta dall'appaltatore dei lavori di trasformazione del terreno diretti alla realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dalla convenzione di
"lottizzazione", essendo dunque i committenti - ricorrenti in questa sede - privi, in esecuzione del contratto di appalto, del potere di diretta disponibilità sul loro terreno. È appena il caso qui di richiamare il concorde convincimento di dottrina e giurisprudenza nel senso che l'appaltatore, se non ha un possesso in senso proprio della cosa a lui consegnata dal committente in funzione del compimento dell'opera (il suolo nell'appalto di costruzione di immobile), ha tuttavia una detenzione autonoma o comunque qualificata dal proprio personale interesse, distinto da quello del committente, nei confronti del quale egli è legittimato alla tutela possessoria agendo in reintegrazione. E dunque, con riguardo alla fattispecie, non controversa nei suoi profili obbiettivi, si deve riconoscere che dell'utilizzazione abusiva del terreno compiuta dall'appaltatore, qualificato detentore dell'immobile, non possano rispondere in via di mera presunzione, quali proprietari, a norma dell'art. 6, comma primo, legge 689/1981, i committenti, privi, in ragione e in esecuzione del contratto di appalto, del potere di disponibilità diretta sul bene oggetto dei lavori di trasformazione attuati dall'appaltatore.”
Ebbene, nella fattispecie del presente giudizio, non è controverso che il contratto era stato ceduto dal titolare della DI CI GN, seppur anche in violazione dell'art. 6 del contratto Pt_1
sottoscritto con la , società proprietaria dei terreni, nel quale veniva esclusa Controparte_2
la possibilità di affidamento o cessione esecutiva di lavori a terzi, al che effettuava Parte_2 pagina 6 di 10 materialmente le operazioni di taglio. Si ritiene tuttavia che al momento dell'attuazione della condotta illegittima, il era il solo detentore del terreno, essendo dunque il committente – Parte_2
ricorrente privo del potere di diretta disponibilità del terreno sulla quale è stata attuato il taglio illegittimo. Dunque, con riguardo alla fattispecie, non controversa nei suoi profili obbiettivi, si deve riconoscere che dell'utilizzazione abusiva del terreno compiuta dal che deve essere Parte_2
qualificato detentore dell'immobile, non può rispondere in via di mera presunzione, il a norma Pt_1
dell'art. 6, comma primo, legge 689/1981, quale committente, privo, in ragione e in esecuzione del contratto di appalto, del potere di disponibilità diretta sul terreno oggetto del taglio illegittimo.
Detto ciò, come correttamente rilevato dal ricorrente va distinta la responsabilità penale e le sue conseguenze amministrative. Si ritiene che debbano assumere rilevanza anche le statuizioni della stessa sentenza penale che ha assolto il ricorrente. Il Giudice, infatti, all'esito dell'istruttoria dibattimentale svolta, nelle motivazioni, ha esposto che è risultato che il si sia limitato a cedere Pt_1 contrattualmente al coimputato l'esecuzione delle operazioni di utilizzazione boschiva Parte_2 legalmente consentite. Rileva altresì che seppur senza l'esistenza di alcun coefficiente psicologico doloso o colposo concernente il taglio di piante che il coimputato ha poi di fatto praticato in eccedenza rispetto alle autorizzazioni presupposte, evidenzia tuttavia il Giudice che vi sia stata da parte dello stesso una efficiente contribuzione concausale all'avveramento del risultato finale illecito.
Questo Giudice condividendo pertanto quanto statuito dal Giudice penale, ritiene che il ricorrente possa essere ritenuto responsabile in solido a titolo di colpa sia in eligendo che in vigilando, della violazione contestata dall'Amministrazione. Ciò anche in considerazione della violazione posta in essere dallo stesso al contratto di taglio del bosco del 1.10.2012 sottoscritto con la soc. che Controparte_2 all'art. 6 prevedeva l'esclusione della possibilità da parte del della possibilità di affidamento o Pt_1
cessione esecutiva a terzi delle operazioni di esbosco (cosa che invece ha poi pacificamente fatto, senza vigilare in alcun modo sull'esecuzione del taglio).
Sotto questo profilo il ricorrente deve essere ritenuto correttamente responsabile della violazione contestagli dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 6 legge 689/1981, in solido con il trasgressore, facendogli assumere una funzione di garanzia verso la PA, infatti in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 6 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, Il principio della solidarietà enunciato dall'art. 6 infatti ha lo scopo di accrescere le garanzie di pagamento della sanzione, non già di estendere la responsabilità in relazione al fatto illecito amministrativo, persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché
pagina 7 di 10 l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale.
(Cassazione civile sez. un., 22/09/2017, n. 22082).
L'obbligato in solido, in materia di illeciti amministrativi, infatti, occupa una posizione «accessoria» rispetto all'autore dell'illecito, debitore principale dell'obbligo sanzionatorio, che rimane titolare esclusivo dell'obbligazione stessa, posta la disposizione di cui all'art. 6, c. 4 legge n. 689/1981, la quale concede, in tutti i casi, al soggetto che ha pagato a titolo di «obbligato solidale» il diritto di ottenere il regresso per l'intera somma dal soggetto che sia stato individuato quale effettivo autore della violazione amministrativa sanzionata.
Infondato è il secondo motivo di ricorso del ovvero l'eccepita intervenuta decadenza del potere Pt_1
sanzionatorio e/o la prescrizione del diritto alla riscossione.
L'art. 28 della legge 689/1981 rimanda al codice civile per la disciplina degli atti interruttivi del corso della prescrizione. Nel dettaglio, gli articoli che rilevano in materia sono il 2943 “Interruzione da parte del titolare” e il 2945 “Effetti e durata dell'interruzione”. Il primo, in particolare, stabilisce che “la prescrizione è…interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore” (comma 4). Pertanto, assumono rilievo ai fini dell'interruzione della prescrizione sia la notificazione del verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo che l'eventuale e successiva notificazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento. Al di là dei vari orientamenti giurisprudenziali succedutesi nel tempo, è ormai pacifico che tanto la notifica del verbale che quella dell'ordinanza comportino – in quanto atti interruttivi – che il suddetto termine quinquennale cominci a decorrere ex novo.
La stessa Corte di Cassazione ha rilevato come l'efficacia interruttiva della prescrizione trovi fondamento unicamente negli atti tipici del procedimento sanzionatorio, da individuarsi in qualsiasi atto procedimentale per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione e, quindi, non soltanto in quegli atti della sequenza procedimentale specificamente contenenti la “intimazione ad adempiere” (cfr. Cass. civ., Sez. II, n. 28238/2008; Cass. civ., Sez. V, n. 14886/2016; Cass. civ., sez. II, ord. n. 787/2022).
Va preliminarmente rilevato che il fatto è stato accertato l'11.03.2015; come risulta dalla documentazione prodotta in causa il verbale è stato notificato al sig. a mezzo Parte_2
del servizio postale in data 17 aprile 2015; al sig. (titolare della DI CI Parte_1
GN) a mezzo del servizio postale in data 27 maggio 2015; alla sig.ra (legale Controparte_4
rappresentante della a mezzo del servizio postale in data 4 aprile Controparte_2
2015, come risulta dalle relate apposte in calce al verbale stesso. La notifica, dunque, è avvenuta entro il termine decadenziale dei 90 giorni previsto dall'art. 14, comma 2, L. 689/1981. pagina 8 di 10 La notifica dei verbali avvenuta in data 27.05.2015 per il sig. ha interrotto la prescrizione, giusta Pt_1 la regola di cui dell'art. 2943 cod. civ. ed applicabile, per costante giurisprudenza, anche ai procedimenti amministrativi sanzionatori (Cass. civ., 13 luglio 2001, n. 9520; ma, tra le tante, cfr. anche Cass. civ., 10 luglio 1993, n. 7600; Cass., 23 gennaio 1998, n. 617; Cass. 27 aprile 1999, n.
4201). Dalla data del 27.05.2015 è pertanto iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione.
Circostanza pacifica e comunque documentalmente provata è che l'ordinanza di ingiunzione è stata emessa in data del 12.3.2020 e lo stesso giorno avviata alla notifica a mezzo posta, e la notifica si è perfezionata nei confronti del sig. in data 26.3.2020. Pt_1
Seppur nel caso di specie la circostanza non sia rilevante, va peraltro aggiunto che secondo la più recente giurisprudenza (Cass. S.U. 17/05/2017, n. 12332) anche per i procedimenti sanzionatori regolati dalla L. 689/1981 l'effetto interruttivo della prescrizione avviene con la consegna dell'atto all'ufficio postale e non con la sua ricezione da parte del destinatario.
In ordine all'ultimo motivo di opposizione il ricorrente contesta, nel merito il verbale, in particolare sotto il profilo della carenza motivazionale, la difformità sostanziale del taglio rispetto prescrizioni del
Regolamento Forestale della dell'autorizzazione al taglio e del Piano decennale dei tagli CP_3
2012-2021, nonché la conseguente quantificazione del danno forestale operata dal Corpo Forestale dello Stato ai fini dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 84, commi 1 e 3 della L.R. 39/2000.
Giova premettere che l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'art. 22 L. n. 689/1981 e art. 6 D.lgs n. 150/2011, non si struttura come un'impugnazione del provvedimento amministrativo sanzionatorio, ma introduce un ordinario giudizio - trattato con il rito del lavoro - avente ad oggetto il fondamento, esteso al merito, della pretesa fatta valere dall'Amministrazione opposta.
Rimangono perciò ferme le regole civilistiche sul riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), spettando all'Amministrazione che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione, in veste di attore in senso sostanziale, dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, mentre
è carico di quest'ultimo (convenuto in senso sostanziale) provare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi o estintivi, restando una mera facoltà e non un obbligo l'assunzione ex officio delle prove
(art. 23 comma 6 l. n. 689 del 1981), il cui esercizio è affidato alla discrezionalità del giudice, in funzione di giudice del lavoro (così già 26.05.1999, n. 5095).
In dottrina si è evidenziato che proprio le regole in tema di riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative confermano che lo stesso non ha ad oggetto l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio, bensì la fattispecie costitutiva dell'effetto di un tale atto. Anche per la giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisibile: “l'onere di allegazione è a carico pagina 9 di 10 dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all' art. 2697 c.c. ; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (cfr. Cass. 24.01.2019, n.
1921; v. ex multis: n. 3837/2001; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass.
n. 27596/2008; S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011; Cass. n. 4898/2015).
Vi è da aggiungere inoltre che, sul punto, ormai per giurisprudenza consolidata la Cassazione ha affermato che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., i verbali fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale. Non risulta in proposito essere stata presentata querela di falso.
Calando tali principi nella fattispecie controversa, questo Giudice ritiene dagli atti di causa prodotti dalla resistente che la prova dell'illecito amministrativo contestato al trasgressore e all'opponente sia stata sufficientemente raggiunta.
L'opposizione deve essere pertanto respinta e per l'effetto confermato il provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidati ai minimi tariffari stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che liquida in complessivi euro 1.278,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 13 maggio 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
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