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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/11/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 185/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
OR LA pronunzia la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
12.5.2022
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Simone Brun pec e dall'avv. Roberto Brun pec Email_1
Email_2
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 26
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marta
Odorizzi pec t Email_3
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Nel merito in via principale:
- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nel ricorso, l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle pretese contributive e sanzionatorie fatte valere dall'
[...]
nei confronti della ricorrente con Controparte_2 Parte_1
il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019002692/DDL della sede CP_1
di Trento del 16/11/2020 notificato a mezzo pec alla ricorrente in data 17.11.2020; per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla società ricorrente per i titoli indicati nel suddetto verbale di accertamento.
Nel merito in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accertata fondatezza parziale delle pretese fatte valere dall' con il verbale unico di accertamento e notificazione n.2019002692/DDL CP_1
della sede di Trento del 16/11/2020, dichiararsi non dovute, in tutto o in parte, le CP_1
somme richieste dall' in quanto parzialmente prescritte e/o comunque dovute CP_1
solo nella misura che verrà ritenuta di giustizia in accoglimento delle tesi difensive sopra esposte.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi di causa oltre IVA e CPA”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA pagina 2 di 26 “Nel merito respingere il ricorso e tutte le domande formulate dalla società nei confronti dell' in quanto infondato e infondate e non provate. CP_1
Spese e competenze di causa rifuse”
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dalla società ricorrente
La società ricorrente Parte_1
premesso che:
✓ essa ha la propria sede legale in Fiavé (TN) e una sede operativa in Bolzano, nonché all'epoca dei fatti anche un deposito in Fiè allo Sciliar;
✓ essa svolge principalmente attività di commercializzazione, installazione e assistenza di impianti frigoriferi e climatizzazione, ma nel periodo dal 2015 al 2019 ha anche esercitato attività di trasporto su strada per conto terzi di merci nell'ambito delle province di Bolzano e Trento;
✓ essa ha sempre applicato il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi Confcommercio (doc. 22 fasc. ric.), inquadrando i propri dipendenti non addetti a mansioni impiegatizie o come operai se addetti all'installazione e assistenza di impianti frigoriferi e climatizzazione o come autisti se addetti ai trasporti;
✓ con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019002692/DDL del
16.11.2020 (doc. 2 fasc. ric.) l' ha accertato a carico della società ricorrente un CP_3
presunto debito pari a € 71.194,83, di cui € 43.458,86 per contributi ed € 27.735,97 per somme aggiuntive, ritenendo che essa abbia corrisposto al personale inviato in missione temporanea al di fuori del Comune in cui è ubicata la sede di lavoro (i pagina 3 di 26 tredici addetti all'installazione e assistenza di impianti frigoriferi e climatizzazione
, , , Parte_2 Persona_1 Persona_2 CP_4 CP_5
, ,
[...] CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
, con luogo CP_10 Controparte_11 CP_12 CP_13
ordinario di lavoro a Bolzano o a Fiè allo Sciliar) e i cinque autisti , CP_14
, e ) Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 Persona_3
indennità di trasferta di importi minori rispetto a quello previsto dall'art. 179 co. 2 n.
4 CCNL cit. (“una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 195; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo”) e, quindi, assoggettando a contribuzione gli importi determinati dalla norma collettiva al netto del limite massimo di esenzione previsto dall'art. 51 co. 5 T.U.I.R.;
✓ nel periodo dall'agosto 2015 all'aprile 2019 i tredici addetti all'installazione e assistenza di impianti frigoriferi e climatizzazione hanno effettuato abitualmente le missioni temporanee (trasferte), nell'ambito delle province di Trento e Bolzano, “in località vicine, distanti dalla sede di lavoro massimo qualche decina di chilometri e, quindi, di durata sempre assai contenuta” (ossia sempre inferiore alle nove ore giornaliere) e hanno ricevuto “un rimborso spese per vitto (pasto/i e pause ristoro)
limitato forfettariamente a 20 euro al giorno per la generalità dei dipendenti e a poco meno di 50 euro per il solo personale con mansioni di coordinamento” (quindi a un “importo giornaliero inferiore al limite massimo previsto dalla legge per l'esenzione fiscale e contributiva delle indennità di trasferta”), considerato che dette trasferte “non hanno mai comportato la necessità di pernottamenti in albergo e,
nella stragrande maggioranza dei casi, hanno richiesto di consumare presso esercizi pubblici non più di un pasto nell'arco della giornata di lavoro, oltre ad una o due pagina 4 di 26 pause di ristoro intermedie”; inoltre quei lavoratori “non hanno mai sostenuto alcuna spesa di viaggio in quanto hanno sempre utilizzato a tal fine esclusivamente automezzi aziendali”;
✓ lo stesso trattamento economico è stato applicato ai cinque autisti addetti a mansioni di trasporto;
✓ l'art. 179 co. 2 n. 4 CCNL cit. non trova applicazione nella vicenda in esame:
A) in riferimento sia ai tredici addetti all'installazione e assistenza di impianti frigoriferi e climatizzazione, sia ai cinque autisti addetti a mansioni di trasporto,
a) in primo luogo perché – alla luce della “dichiarazione a verbale” in calce all'art. 179 CCNL cit. (“La disposizione di cui al 4° comma dell'art. 167 [ora 179, secondo cui: “
4. In luogo delle diarie di cui al n. 4 del 2° comma, nonché della diaria di cui al 3° comma del presente articolo, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale”] del presente contratto è stata convenuta in applicazione del principio della facoltà di adozione di convenzioni speciali, previste e ammesse dall'art. 57 del c.c.n.l. 28 giugno 1958 e dall'art. 57 del c.c.n.l. 31 luglio 1970”) – era consentito che “le parti del contratto individuale di lavoro [scegliessero] concordemente (convenzione speciale) modalità diverse per il rimborso delle spese di trasferta effettivamente sostenute”;
b) in secondo luogo perché – avendo tutti quei lavoratori effettuato esclusivamente trasferte brevi, nell'ambito delle provincie di Trento e Bolzano, con un impegno sempre inferiore alle nove ore – trovava applicazione il disposto ex art. 179 co. 5
CCNL cit., secondo cui: “Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno”; pagina 5 di 26 B) in riferimento ai soli cinque autisti addetti a mansioni di trasporto, perché – in ragione delle mansioni svolte e della durata delle trasferte (mai superiore alle nove ore) – trovava applicazione l'art. 181 CCNL cit., secondo cui: “Agli addetti al trasporto delle merci a mezzo autocarri e autotreni, comandati a prestare servizio extraurbano, sarà corrisposta, in sostituzione della diaria di cui al precedente art.
179, una indennità di trasferta forfettariamente determinata nella seguente misura: a)
50% (cinquanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 208, per le assenze da 9 a 11 ore…”;
✓ in via subordinata, la portata precettiva dell'art. 179 co. 2 n. 4 CCNL cit. veniva attenuata dall'applicazione del comma 3, secondo periodo dello stesso articolo, il quale prevede la corresponsione della diaria di cui al co. 2 n. 4 ridotta del 10%
“quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali”;
✓ in ogni caso – avendo essa società qui ricorrente sempre inserito nei prospetti paga consegnati ai lavoratori e annotato nel Libro Unico del Lavoro “le somme erogate a titolo di rimborso forfettario delle spese di trasferta” – la vicenda deve essere sussunta nella fattispecie dell'omissione contributiva e non già in quella dell'evasione, come, invece, ritenuto dall' con conseguente non debenza delle CP_3
somme aggiuntive nella misura indicata nel verbale unico di accertamento e notificazione – propone:
i) in via principale domanda volta ad accertare “l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle pretese contributive
e sanzionatorie fatte valere dall' nei Controparte_2 pagina 6 di 26 confronti della ricorrente con il verbale unico di accertamento e Parte_1
CP_ notificazione n. 2019002692/DDL della sede di Trento del 16/11/2020”;
ii) in via subordinata,
“nella denegata ipotesi di accertata fondatezza parziale delle pretese fatte valere
CP_ dall' con il verbale unico di accertamento e notificazione n.2019002692/DDL della
CP_ sede di Trento del 16/11/2020”, domanda volta ad accertare “non dovute, in tutto o
CP_ in parte, le somme richieste dall' in quanto parzialmente prescritte e/o comunque dovute solo nella misura che verrà ritenuta di giustizia in accoglimento delle tesi difensive” esposte nel ricorso.
§2 le difese dell' CP_1
Costituendosi in giudizio, l' (oltre a evidenziare di avere, con disposizione n. CP_1
830000-21-0005 del 19.1.2021., ridotto l'imponibile contestato di € 8.679,39, cui corrisponde una contribuzione pari ad € 2.284,33), afferma che la società Parte_1
– non disponendo della documentazione relativa alle spese di trasferte sostenute –
[...]
ha scelto di riconoscere ai lavoratori in trasferta un'indennità giornaliera forfettaria, che però risulta di importo inferiore a quello risultante dall'applicazione del criterio previsto dall'art. 179 co. 2 n. 4 CCNL cit..
Quindi sono state assoggettate a contribuzione “le indennità di missione di ogni dipendente al netto del limite massimo che si può tenere esente in base all'art. 51 comma 5 del T.U.I.R.”.
Esclude che la corresponsione delle indennità di trasferta sia avvenuta in esecuzione di accordi individuali riconducibili alle convenzioni speciali menzionate nella pagina 7 di 26 “dichiarazione a verbale” apposta in calce all'art. 179 CCNL cit., non avendo la società ricorrente dato prova della loro stipulazione.
In ordine all'entità della somme aggiuntive dovute, l' ritiene ricorra la fattispecie CP_1
dell'evasione contributiva;
ciò alla luce del “costante orientamento della Suprema Corte, in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali”, CP_ secondo cui “l'infedele denuncia mensile all' (attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate… concretizza l' ipotesi di evasione contributiva di cui all' art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie di omissione contributiva di cui alla lettera a) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi”, dovendosi ritenere che “l'infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti;
conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l' onere di provare la mancanza dell' intento fraudolento”.
§3) le ragioni della decisione
1. in ordine all'effettività e alle caratteristiche delle trasferte per cui la società datrice ha corrisposto le somme a titolo di rimborso forfettario delle spese
a)
pagina 8 di 26 In allegato al proprio atto introduttivo la società ha prodotto sub Parte_1
doc. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 “giustificativi delle trasferte” effettuate, nel periodo dall'agosto
2015 all'aprile 2019, da , , Parte_2 CP_4 Controparte_5 CP_6
e a
[...] Controparte_7 CP_10 Controparte_11 CP_13
suo dire addetti all'installazione e assistenza di impianti frigoriferi e climatizzazione, con luogo ordinario di lavoro a Bolzano o a Fiè allo Sciliar, nonché da , CP_14
, , e , a suo Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 Persona_3
dire autisti addetti a mansioni di trasporto.
Di contro nessun “giustificativo” ha prodotto in ordine alle trasferte – a questo punto solo assertamente – effettuate da , , , Persona_1 Persona_2 Controparte_8 [...]
e (tant' è vero che questi nominativi non compaiono neppure nel CP_9 CP_12
prospetto da ultimo prodotto sub doc. 26 dalla società ricorrente su invito del giudice – su cui infra).
Quindi in relazione a costoro le domande proposte dalla società ricorrente vanno de plano rigettate, mancando la prova che le indennità Parte_1
corrisposte riguardino trasferte realmente effettuate.
b)
Il teste ha confermato che, oltre a lui, anche Testimone_1 Controparte_15
, e svolgevano, alle dipendenze Controparte_16 Controparte_17 Persona_3
di ansioni di autista. Parte_1
In particolare ha riferito che:
▪ essi effettuavano “trasporti di merce surgelata che aveva quali destinatari gli acquirenti clienti di ”; Parte_1
▪ tali clienti “erano ubicati prevalentemente in Alto Adige, qualcuno in Trentino”;
pagina 9 di 26 ▪ quindi “l'attività di trasporto consisteva nel partire dalla sede dell'unità produttiva/deposito situato nel comune di Fié allo Sciliar, nell'effettuare le consegne ai clienti e nel ritornare a Fiè”;
▪ “Il tempo necessario a completare il lavoro assegnato per la giornata rientrava sempre nel limite delle 9 ore. Orientativamente, si partiva verso le 6 e si arrivava intorno alle 15”; per questa ragione non venivano mai effettuati pernottamenti.
Il teste ha dichiarato che, oltre a lui, e CP_6 CP_4 [...]
, svolgevano “mansioni di montaggio e di riparazione di impianti frigoriferi CP_11
presso i clienti”.
In particolare ha riferito che:
▪ tali clienti “erano ubicati quasi esclusivamente in Alto Adige;
solo qualcuno si trovava in provincia di Trento”;
▪ “per effettuare le missioni e quindi per recarsi presso i clienti noi frigoristi utilizzavamo veicoli aziendali”;
▪ “partivamo la mattina o dal deposito di Fiè, o recandoci preso il cliente senza passare per il deposito e tornavamo la sera”; quindi non venivano effettuati pernottamenti;
▪ “accadeva che, durante la missione, consumavamo il pranzo. Il costo del pranzo veniva sostenuto dal lavoratore, nel senso che era il lavoratore a pagare con proprio denaro il ristoratore e l'azienda non rimborsava la spesa effettiva ma corrispondeva una somma fissa di 20 euro al giorno. Nei pochi casi in cui lavoravo in azienda, detta somma non la ricevevo. Solitamente la somma di 20 euro corrispondeva all'incirca al costo del pranzo. Posso dire che secondo la mia esperienza nei ristoranti che svolgono servizio in favore degli operai, il pranzo ha un costo intorno ai 15-16 euro”. pagina 10 di 26 In riferimento a , , e Parte_2 Controparte_5 Controparte_7 CP_10
il teste ha dichiarato che “svolgevano prevalentemente mansioni o CP_13 CP_6
di magazziniere presso il deposito di Fiè o di autisti, effettuando consegne di merce surgelata presso i clienti”.
c)
All'esito delle prove testimoniali appena ricordate la società ricorrente è stata invitata “in relazione alle produzioni documentali da n. 6 a n. 12, a redigere, per ciascun lavoratore, un prospetto con indicazione, per ciascun anno, dei tragitti effettuati”.
In data 29.7.2023 la società ricorrente ha prodotto sub doc. 25 “prospetto con indicazione, per ciascuno dei lavoratori tecnici, magazzinieri e logistici menzionati nella documentazione di cui agli allegati da 6 a 12 del ricorso e per ciascun anno, del numero delle trasferte effettuate, sia distinte per destinazione che in totale”.
d)
All'udienza del 14.9.2023 è stata pronunciata la seguente ordinanza:
“Il giudice, esaminato il documento che parte opponente ha depositato in data 29.7.2023, ritenuto che, ai fini della decisione, appare comunque necessario verificare se parte ricorrente ha assolto l'onere ad esso incombente di allegare e provare lo svolgimento di prestazioni di lavoro al di fuori della sede ordinaria che ciascun lavoratore aveva in quel momento, prestazioni in relazione alle quali la società datrice ha corrisposto, per ciascuna giornata, le somme asseritamente a titolo di rimborso spese, ritenuta, quindi, la necessità che la società ricorrente, anche in ragione degli oneri probatori tendenzialmente di natura documentale che la Suprema Corte impone in fattispecie di questo genere, produca un prospetto nel quale venga specificato, per ciascun lavoratore, ciascuna giornata in relazione alla quale è stato erogato il singolo pagina 11 di 26 rimborso spese, la sede ordinaria di lavoro e il luogo o i luoghi in cui il lavoratore ha svolto la prestazione e il riscontro documentale presente nella documentazione aziendale di tali circostanze, per questo motivo il giudice assegna termine alla società ricorrente, fino al 4 dicembre
2023 per il deposito di siffatto prospetto, fissa per la prosecuzione l'udienza del 19 dicembre 2023, ore 9”.
In data 2.12.2023 la società ricorrente ha prodotto sub doc. 26 “prospetto con indicazione, per ciascuno dei lavoratori tecnici, magazzinieri e logistici menzionati nella documentazione di cui agli allegati da 6 a 11 del ricorso, per ciascuna giornata e per ciascun anno, del numero delle trasferte effettuate, distinte per destinazione e in totale,
con specificazione della sede di lavoro pro tempore e della località di destinazione di ogni trasferta e indicazione, per ogni trasferta, del preciso riscontro (numero allegato e pagina di ogni allegato) di dette allegazioni in ciascuno dei suddetti documenti allegati da 6 a 11 del ricorso”, con la precisazione che “la sede di lavoro è indicata in relazione ad ogni singola giornata di trasferta di ciascun lavoratore in quanto nel corso del tempo alcuni dei suddetti lavoratori sono stati trasferiti, come risultante dalle comunicazioni già prodotte sub all.ti 3 e 4 al ricorso”. CP_18
Inoltre ha prodotto sub doc. 8bis, 9bis, 10bis e 11bis nuovamente, ma con l'aggiunta in calce a ciascuna pagina in basso a destra di un numero progressivo, i “giustificativi trasferte” allegati al ricorso introduttivo sub doc. 8, 9, 10 e 11, a cui il prospetto sub doc.
26 fa riferimento nell'ultima colonna;
ciò al fine di permettere una più agevole consultazione di tale prospetto e in particolare l'immediata individuazione di ogni singola pagina di detti “giustificativi trasferte”.
All'udienza del 19 dicembre 2023 è stata pronunciata la seguente ordinanza:
“Il giudice, pagina 12 di 26 dato atto del deposito da parte della società ricorrente di prospetti da cui risulta lo specifico collegamento tra ciascuna trasferta e il singolo documento prodotto, invita a prendere posizione in ordine alle circostanze che risultano CP_1
documentalmente, vale a dire che, ad ogni trasferta per cui è stato erogato l'emolumento poi assoggettato a contribuzione da parte di parte ricorrente ha CP_1
prodotto un documento afferente alla relativa trasferta;
rinvia a tale scopo all'udienza del 9 aprile 2024 ore 9, invitando a depositare note CP_1
entro il 29 febbraio 2024; autorizza parte ricorrente a depositare note di replica entro il 18 marzo 2024”.
L' non si è avvalsa della facoltà di depositare note e all'udienza del 9.4.2024 ha CP_1
dichiarato “di non contestare le circostanze emergenti dalla documentazione prodotta ex adverso”.
e)
Alla luce dell'istruttoria svolta nel presente giudizio può considerarsi compiutamente accertato che nel periodo dall'agosto 2015 all'aprile 2019:
❖ , , e CP_14 Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17
hanno svolto, in favore della società datrice Persona_3 Parte_1
mansioni di autista al fine di effettuare “trasporti di merce surgelata che aveva quali destinatari gli acquirenti clienti di ”, osservando un orario di lavoro Parte_1
quotidiano all'incirca di nove ore;
❖ , , Parte_2 CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
e hanno effettuato –
[...] CP_10 Controparte_11 Parte_3
al fine di svolgere le mansioni di installazione e assistenza di impianti frigoriferi e pagina 13 di 26 climatizzazione presso i domicili dei clienti di ubicati quasi Parte_1
esclusivamente in Alto Adige, fatta eccezione per alcuni che si trovavano in provincia di Trento – le trasferte indicate nel prospetto prodotto dalla società ricorrente sub doc. 26 ed espressamente non contestato dall' partendo la mattina dal CP_1
deposito di Fiè allo Sciliar (o dalla propria abitazione) e tornandovi la sera, senza, quindi, effettuare pernottamenti, nonché utilizzando veicoli aziendali, ma consumando il pranzo a proprie spese, per un costo solitamente intorno a € 15-16,00.
2. in ordine alla disciplina collettiva riguardo agli emolumenti spettanti ai lavoratori che eseguono le proprie prestazioni al di fuori dell'azienda del datore e le relative conseguenze in punto imponibile previdenziale nella vicenda in esame
a)
Come emerge già dal verbale unico di accertamento e notificazione elevato dall' CP_3
sub n. 2019002692/DDL, in data 16.11.2020 (doc. 2 fasc. ric.), l' fonda le CP_1
pretese avanzate nei confronti della società ul presupposto che: Parte_1
❖ , , e CP_14 Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17
, allorquando, nel periodo dall'agosto 2015 all'aprile 2019, hanno Persona_3
svolto, in favore della società datrice mansioni di autista, Parte_1
effettuando trasporti di merce presso gli acquirenti clienti della datrice,
❖ , , Parte_2 CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
e allorquando,
[...] CP_10 Controparte_11 Parte_3
sempre nel periodo dall'agosto 2015 all'aprile 2019, hanno svolto mansioni di installazione e assistenza di impianti frigoriferi e climatizzazione presso i domicili dei clienti di Parte_1
pagina 14 di 26 hanno maturato, quando sono stati inviati in missione dalla società datrice, il diritto a percepire la diaria ex art. 179 co. 2 n. 4 CCNL cit. (“una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 195; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo”) e non già l'emolumento alternativo del rimborso a piè di lista previsto dal successivo comma 4 (“In luogo delle diarie di cui al n. 4 del 2° comma… il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale”), atteso che la società non dispone della documentazione Parte_1
relativa alle spese di trasferte sostenute dai lavoratori.
Di conseguenza, verosimilmente alla luce del disposto ex art. 1 co. 1 D.L. 9.10.1989, n.
338 conv. in L. 7.12.1989, n. 389 (“La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore
a quello previsto dal contratto collettivo”), l' ha assoggettato a contribuzione CP_1
importi a titolo di indennità trasferta pari alla diaria ex art. 179 co. 2 n. 4 CCNL cit. “al netto del limite massimo che si può tenere esente in base all'art. 51 comma 5 del T.U.I.R.”.
b)
In riferimento alle prestazioni di autista, effettuate da , , CP_14 Controparte_15
, e , allorquando, nel periodo Controparte_16 Controparte_17 Persona_3
dall'agosto 2015 all'aprile 2019, hanno eseguito trasporti di merce presso gli acquirenti clienti della datrice le pretese contributive avanzate dall' Parte_1 CP_1
non sono fondate, quanto meno come nella misura in cui sono state quantificate nel pagina 15 di 26 verbale unico di accertamento e notificazione elevato dall' sub n. CP_3
2019002692/DDL, in data 16.11.2020.
Infatti costoro non hanno maturato il diritto alla diaria ex art. 179 co. 2 n. 4 CCNL cit., ma – in virtù del disposto ex art. 181 CCNL cit., in quanto “addetti al trasporto delle merci a mezzo autocarri e autotreni, comandati a prestare servizio extraurbano”, e, come accertato sub 1., avendo osservato un orario di lavoro quotidiano all'incirca di nove ore – spettava loro, “in sostituzione della diaria di cui al precedente art. 179, una indennità di trasferta forfettariamente determinata nella seguente misura: a) 50% (cinquanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 208, per le assenze da 9 a 11 ore…”.
Occorre, quindi, verificare – alla luce del già richiamato disposto ex art. 1 co. 1 D.L.
338/1989 e dell'art. 12 co. 2 L. 30.4.1969, n. 153 (“Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 48 [ora
51] del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”) – se tale indennità sia superiore oppure pari o inferiore al limite di esenzione qui applicabile tra quelli previsti dall' art. 51 co. 5
T.U.I.R. d.P.R. 22.12.1986, n. 917 (“Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente euro
46,48 al giorno… al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese… di vitto, il limite è ridotto di un terzo…”).
Solo nel primo caso si configurerebbe un imponibile previdenziale costituito dalla differenza tra l'ammontare dell'indennità di trasferta ex art. 181 CCNL cit. e il limite di esenzione ex art. 51 co. 5 T.U.I.R. qui applicabile.
pagina 16 di 26 A tal fine si rende necessaria una consulenza tecnica, che sarà disposta qualora le parti non concordassero in ordine al quantum (salvi restando i contrasti in ordine all'an); per il proseguimento del processo si emette ordinanza ex art. 279 co. 1 n. 4 cod.proc.civ..
c)
In riferimento alle prestazioni di installazione e assistenza di impianti frigoriferi e climatizzazione effettuate, nel periodo dall'agosto 2015 all'aprile 2019, da , Parte_2
, , CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_10
e presso i domicili dei clienti di Controparte_11 CP_13 Parte_1
la società ricorrente contesta le pretese contributive avanzate dall in quanto
[...] CP_1
nega che quei lavoratori abbiano maturato, quando sono stati inviati in missione dalla società datrice, il diritto a percepire la diaria ex art. 179 co. 2 n. 4 CCNL cit. (“una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art.
195; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo”).
Fonda l'assunto su due ragioni che devono essere esaminate distintamente.
1)
In primo luogo sostiene che – alla luce della “dichiarazione a verbale” in calce all'art. 179 CCNL cit. (“La disposizione di cui al 4° comma dell'art. 167 [ora 179, secondo cui:
“
4. In luogo delle diarie di cui al n. 4 del 2° comma, nonché della diaria di cui al 3° comma del presente articolo, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale”] del presente contratto è stata convenuta in applicazione del principio della facoltà di adozione di convenzioni speciali, previste e ammesse dall'art. 57 del c.c.n.l. 28 giugno 1958 e dall'art. 57 del c.c.n.l. 31 luglio 1970”) – era consentito che “le parti del contratto individuale di lavoro [scegliessero] concordemente (convenzione speciale) modalità diverse per il rimborso delle spese di trasferta effettivamente sostenute”. pagina 17 di 26 L'assunto non persuade.
Contrariamente a quanto prevedevano i CCNL 28.6.1958 e 31.7.1970, i quali escludevano “il personale avente convenzioni speciali” dalla titolarità del diritto a percepire la “diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto percepita dal lavoratore” nel caso di invio in missione temporanea fuori della propria residenza – il CCNL 30.3.2015, applicabile alla vicenda in esame, si limita a precisare che la disposizione di cui al quarto comma dell'art. 167 (ora 179) – secondo cui
“in luogo delle diarie di cui al n. 4 del 2° comma, nonché della diaria di cui al 3° comma del presente articolo, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale” – “è stata convenuta in applicazione del principio della facoltà di adozione di convenzioni speciali previste e ammesse dall'art. 57 del c.c.n.l. 28 giugno
1958 e dall'art. 57 del c.c.n.l. 31 luglio 1970”; ne è una conferma quanto ritenuto dal responsabile del Settore Lavoro contrattazione e relazioni sindacali di CP_19
nella nota del 17.10.2022 – acquisita con ordinanza pronunciata
[...]
all'udienza del 14.11.2024, “considerato che in altra controversia il datore di lavoro ha prodotto nota del Controparte_20
17.10.2022, prot. int. 90/2022 la quale appare utile sia acquisita anche in questo giudizio” – nella quale afferma che “l'attuale formulazione dell'art. 179 non contiene più il riferimento alle convenzioni speciali”.
Inoltre, in ragione del nesso che la “dichiarazione a verbale”, apposta in calce dell'art. 179 CCNL cit., stabilisce tra le convenzioni speciali e la clausola ex art. 179 co. 4 CCNL cit., si evince che quelle convenzioni speciali dovevano essere costituite da accordi di natura collettiva e non già da negozi stipulati individualmente dalle parti del rapporti di lavoro;
lo conferma la già citata nota di del 17.10.2022 laddove sostiene CP_19 pagina 18 di 26 che “la possibilità di riconoscere il rimborso a piè di lista” è stata “aggiunta successivamente [ossia dal CCNL 30.3.2015, all'art. 179 co. 4] come si evince peraltro dalla dichiarazione a verbale all'art. 179 convenzioni speciali per il personale”. Quindi non è condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo cui era consentito che “le parti del contratto individuale di lavoro [scegliessero] concordemente (convenzione speciale) modalità diverse per il rimborso delle spese di trasferta effettivamente sostenute”.
2)
In secondo luogo parte ricorrente sostiene che – avendo , , Parte_2 CP_4
, Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_10 [...]
e effettuato esclusivamente trasferte brevi, nell'ambito delle CP_11 CP_13
province di Trento e Bolzano, con un impegno sempre inferiore alle nove ore – nei loro confronti trovava applicazione non già la previsione ex art. 179 co. 2 n. 4 CCNL, ma il successivo disposto ex art. 179 co. 5 CCNL cit., secondo cui: “Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno”.
In ordine alla questione di diritto che si pone in proposito, all'udienza del 9.4.2024 è stata pronunciata la seguente ordinanza:
“Il giudice, ritenuto opportuno approfondire la portata precettiva assunta attualmente dall'art. 179 co. 5 del CCNL Terziario Confcommercio, dispone ai sensi dell'art. 425 cod.proc.civ. l'audizione di un esponente dell'associazione datoriale stipulante, nonché di un esponente di una delle organizzazioni sindacali stipulanti il suddetto CCNL”.
pagina 19 di 26 All'udienza del 14.11.2024 la difesa di parte ricorrente ha depositato nota, redatta a cura del direttore centrale di Confcommercio a seguito di quesito posto dalla stessa parte ricorrente, nella quale viene precisato:
“… si devono a nostro avviso considerare “brevi trasferte in località vicine” quelle che, per la distanza e/o il tempo necessario a raggiungere le relative mete di destinazione, possono terminare entro la normale giornata lavorativa e il normale orario di lavoro, con il rientro del dipendente in sede o presso la sua abitazione entro tale normale fascia oraria di impegno”.
Quindi alla stessa udienza è stata pronunciata la seguente ordinanza:
“Il giudice considerata la disponibilità di a fornire chiarimenti dal loro punto di CP_19
vista in ordine all'interpretazione dell'art. 179 CCNL TDS, ritenuta quindi l'opportunità di svolgere una udienza cui potranno partecipare un rappresentante di ed eventualmente altro esperto designato da CP_19 CP_1
considerato che il redattore della nota suddetta si è dichiarato CP_19
disponibile, possibilmente, mediante collegamento da remoto, considerato che in altra controversia il datore di lavoro ha prodotto nota del 17.10.2022, Controparte_20
prot. int. 90/2022 la quale appare utile sia acquisita anche in questo giudizio, fissa l'udienza del 23 gennaio 2025 alle ore 12.00; dispone che il rappresentante di e l'esperto designato da possano CP_19 CP_1
partecipare all'udienza da remoto;
dispone pagina 20 di 26 l'acquisizione della nota Controparte_20
del 17.10.2022, prot. int. 90/2022…”.
[...]
All'udienza del 23.1.2025 è comparso il rappresentante di (mentre CP_19
l' ha rinunciato a designare un proprio esperto) , direttore delle CP_1 Persona_4
Politiche e di il quale ha dichiarato: CP_20 Controparte_21
“Confermo la nota del 13.11.2024 che ho inviato all'avv. Brun.
Premetto che non posso escludere siano pendenti altri contenziosi oltre alle controversie avanti al Tribunale di Trento dove viene in rilievo ai fini previdenziali l'interpretazione dell'art. 179 CCNL Terziario Confcommercio. Tuttavia preciso che solo in occasione delle controversie avanti al Tribunale di Trento è stata chiamata ad CP_19
esprimere la propria valutazione in ordine al significato e all'attuale portata precettiva della predetta norma.
Venendo al merito, evidenzio che l'art. 179 CCNL citato rappresenta una delle norme più risalenti contenute in detto contratto.
Dal nostro punto di vista la circostanza essenziale che la norma prende in considerazione
è rappresentata dal grado di penosità che assume la trasferta nelle varie ipotesi previste dalla stessa. In proposito occorre considerare, anche in ragione dell'epoca in cui la norma venne formulata, che le condizioni dei mezzi di trasporto sono notevolmente mutate nel corso degli anni il che ha inciso sulla concreta penosità che al lavoratore richiede l'esecuzione delle trasferte.
L'attribuzione della diaria è collegata all'ipotesi in cui la penosità della trasferta è massima e, quindi, si rende necessario compensare il disagio che il lavoratore si trova tenuto a sopportare.
Lo conferma il fatto che nel caso il pernottamento non sia necessario ai fini dell'esecuzione della trasferta la diaria viene ridotta di un terzo. pagina 21 di 26 In questo contesto confermo la portata precettiva del comma 5 dell'art. 179 nei termini che ho espresso della già citata nota del 13.11.2024.
La fattispecie ivi delineata concerne le ipotesi in cui la penosità della trasferta è minima, in ragione del fatto che la stessa viene completata nello stesso giorno in cui è iniziata.
Per questa ragione non è prevista l'attribuzione del lavoratore della diaria.
Posso dire che, a fronte delle richieste di chiarimenti che giungono dalle strutture territoriali a le indicazioni che abbiamo loro formulate sono Controparte_21
in linea con le considerazioni che ho espresso nella nota del 13.11.2024 e all'udienza odierna.
Da ultimo preciso che vi sono state trattative dirette a modificare l'art. 179 nel senso di renderlo funzionale al diverso contesto storico.
Sono al corrente anche che in sede di contrattazione integrativa le parti hanno introdotto, in alcune aziende, una disciplina delle trasferte volta appunto ad attualizzare le previsioni dell'art. 179”.
E' opportuno aggiungere che nella nota del 17.10.2022, già menzionata e acquisita con l'ordinanza pronunciata all'udienza del 14.11.2024, il responsabile del Settore Lavoro contrattazione e relazioni sindacali di ha affermato: “… Controparte_19
per brevi trasferte in località vicine si intendono quelle effettuate nei comuni limitrofi che possono terminare o con il rientro del dipendente in sede o presso la sua abitazione o con il suo pernotto nel luogo della trasferta”.
Orbene, appare convincente individuare quale criterio di individuazione, tra quelle previste dall'art. 179 CCNL cit., della fattispecie, cui deve essere sussunta la vicenda concreta, il “grado di penosità” che assume la trasferta per il dipendente inviato in missione.
pagina 22 di 26 Quindi è condivisibile il parere espresso dal rappresentante di secondo CP_19
cui la maturazione della diaria ex art. 179 co. 2 n. 4 CCNL cit., costituita quanto meno dal
“doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto”, non può che riferirsi all'ipotesi in cui la trasferta assume il massimo della “penosità”.
Lo conferma un'interpretazione sistematica che consideri anche il disposto ex art. 181
CCNL cit., il quale prevede, in favore degli “addetti al trasporto delle merci a mezzo autocarri e autotreni, comandati a prestare servizio extraurbano”, un' “indennità di trasferta forfettariamente determinata”, che raggiunge il massimo, pari al 120% della quota giornaliera della retribuzione di fatto, per le assenze superiori a 16 e fino a 24 ore.
Infatti è plausibile inferire che, se l'assenza della durata di 24 ore, effettuata dagli austisti, attribuisce il diritto a percepire un'indennità pari al 120% della retribuzione giornaliera di fatto, un'indennità pari al “doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto”, quale quella prevista in favore del personale in via generale, non può che concernere trasferte della durata di più giorni (tendenzialmente ben superiori a due, dovendosi trattare di trasferte che comportano per il lavoratore una penosità superiore a quella propria delle assenze di 24 ore effettuate dagli autisti, le quali sono ristorate mediante un criterio meno favorevole ossia il 120% della retribuzione giornaliera di fatto, in luogo del doppio della medesima retribuzione), anche se con l'intermezzo di pernottamenti.
Ne deriva che, laddove le trasferte effettuate dalla generalità del personale hanno una durata di un solo giorno (o anche di pochi giorni), non trova applicazione l'art. 179 co. 2
n. 4 CCNL cit., ma la vicenda deve essere sussunta nella fattispecie di cui al successivo comma 5, secondo cui: “Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno”.
Venendo al caso in esame, si è compiutamente accertato sub
1. e) che , Parte_2
, , CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_10 pagina 23 di 26 e hanno effettuato esclusivamente trasferte Controparte_11 CP_13
nell'ambito delle province di Trento e Bolzano, con un impegno sempre inferiore alle nove ore, partendo la mattina dal deposito di Fiè allo Sciliar (o dalla propria abitazione) e tornandovi la sera, senza, quindi, effettuare pernottamenti.
Quindi, alla luce delle considerazioni ermeneutiche appena svolte, essi hanno maturato il diritto a percepire non già la diaria ex art. 179 co. 2 n. 4 CCNL cit., ma il rimborso ex art. 179 co. 5 CCNL cit. della “spesa effettiva del viaggio e [di] quella di soggiorno”.
In proposito il teste ha riferito che l' unica spesa, che questi lavoratori CP_6
assumevano in occasione delle trasferte, era costituita dal costo del pasto a pranzo, che si aggirava intorno ai 15-16 euro.
Quindi l'indennità percepita ammonta alla differenza tra l'importo effettivamente ricevuto e il rimborso della spesa pari a 16 euro.
Di conseguenza, si configura un imponibile previdenziale soltanto qualora tale differenza sia superiore al limite di esenzione ex art. 51 co. 5 T.U.I.R. qui applicabile.
A tal fine si rende necessaria una consulenza tecnica, che sarà disposta nel caso le parti non concordassero in ordine al quantum (salvi restando i contrasti in ordine all'an); per il proseguimento del processo si emette ordinanza ex art. 279 co. 1 n. 4 cod.proc.civ..
3. in ordine alle spese
La pronuncia in ordine alle spese del giudizio viene differita alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. OR LA, NON definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide: pagina 24 di 26 1. Accerta che nel periodo dall'agosto 2015 all'aprile 2019:
❖ , , , e CP_14 Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17
hanno svolto, in favore della società datrice Persona_3 Parte_1
mansioni di autista al fine di effettuare trasporti di merce surgelata presso gli
[...]
acquirenti clienti di detta società, osservando un orario di lavoro quotidiano all'incirca di nove ore;
❖ , , , Parte_2 CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
e hanno
[...] CP_10 Controparte_11 CP_13
effettuato – al fine di svolgere le mansioni di installazione e assistenza di impianti frigoriferi e climatizzazione presso i domicili dei clienti di Parte_1
ubicati quasi esclusivamente in Alto Adige, fatta eccezione per alcuni che si trovavano in provincia di Trento – le trasferte indicate nel prospetto prodotto dalla società ricorrente sub doc. 26 ed espressamente non contestato dall' CP_1
partendo la mattina dal deposito di Fiè allo Sciliar (o dalla propria abitazione) e tornandovi la sera, senza, quindi, effettuare pernottamenti, nonché utilizzando veicoli aziendali, ma consumando il pranzo a proprie spese, per un costo solitamente pari a 15-16 euro.
2. Accerta che, nel periodo dall'agosto 2015 all'aprile 2019, , CP_14 CP_15
, e hanno maturato
[...] Controparte_16 Controparte_17 Persona_3
il diritto di percepire non già la diaria ex art. 179 co. 2 n. 4 CCNL cit., ma l'indennità di trasferta prevista dall'181 CCNL cit., ossia pari al 50% (cinquanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 208.
3. Accerta che , , Parte_2 CP_4 Controparte_5 CP_6
e hanno Controparte_7 CP_10 Controparte_11 CP_13
maturato, in ragione delle trasferte effettuate nel periodo dall'agosto 2015 all'aprile pagina 25 di 26 2019, il diritto di percepire non già la diaria ex art. 179 co. 2 n. 4 CCNL cit., ma il rimborso delle spese ex art. 179 co. 5 CCNL cit..
4. Rigetta le domande proposte dalla società ricorrente in Parte_1
riferimento alle pretese avanzate dall' nel verbale unico di accertamento e CP_1
notificazione n. 2019002692/DDL del 16.11.2020, relativamente alle posizioni di
[...]
, , , e Persona_1 Persona_2 Controparte_8 Controparte_9 CP_12
5. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali.
6. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione.
Trento, 11 novembre 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. OR LA
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
OR LA pronunzia la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
12.5.2022
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Simone Brun pec e dall'avv. Roberto Brun pec Email_1
Email_2
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 26
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marta
Odorizzi pec t Email_3
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Nel merito in via principale:
- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nel ricorso, l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle pretese contributive e sanzionatorie fatte valere dall'
[...]
nei confronti della ricorrente con Controparte_2 Parte_1
il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019002692/DDL della sede CP_1
di Trento del 16/11/2020 notificato a mezzo pec alla ricorrente in data 17.11.2020; per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla società ricorrente per i titoli indicati nel suddetto verbale di accertamento.
Nel merito in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accertata fondatezza parziale delle pretese fatte valere dall' con il verbale unico di accertamento e notificazione n.2019002692/DDL CP_1
della sede di Trento del 16/11/2020, dichiararsi non dovute, in tutto o in parte, le CP_1
somme richieste dall' in quanto parzialmente prescritte e/o comunque dovute CP_1
solo nella misura che verrà ritenuta di giustizia in accoglimento delle tesi difensive sopra esposte.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi di causa oltre IVA e CPA”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA pagina 2 di 26 “Nel merito respingere il ricorso e tutte le domande formulate dalla società nei confronti dell' in quanto infondato e infondate e non provate. CP_1
Spese e competenze di causa rifuse”
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dalla società ricorrente
La società ricorrente Parte_1
premesso che:
✓ essa ha la propria sede legale in Fiavé (TN) e una sede operativa in Bolzano, nonché all'epoca dei fatti anche un deposito in Fiè allo Sciliar;
✓ essa svolge principalmente attività di commercializzazione, installazione e assistenza di impianti frigoriferi e climatizzazione, ma nel periodo dal 2015 al 2019 ha anche esercitato attività di trasporto su strada per conto terzi di merci nell'ambito delle province di Bolzano e Trento;
✓ essa ha sempre applicato il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi Confcommercio (doc. 22 fasc. ric.), inquadrando i propri dipendenti non addetti a mansioni impiegatizie o come operai se addetti all'installazione e assistenza di impianti frigoriferi e climatizzazione o come autisti se addetti ai trasporti;
✓ con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019002692/DDL del
16.11.2020 (doc. 2 fasc. ric.) l' ha accertato a carico della società ricorrente un CP_3
presunto debito pari a € 71.194,83, di cui € 43.458,86 per contributi ed € 27.735,97 per somme aggiuntive, ritenendo che essa abbia corrisposto al personale inviato in missione temporanea al di fuori del Comune in cui è ubicata la sede di lavoro (i pagina 3 di 26 tredici addetti all'installazione e assistenza di impianti frigoriferi e climatizzazione
, , , Parte_2 Persona_1 Persona_2 CP_4 CP_5
, ,
[...] CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
, con luogo CP_10 Controparte_11 CP_12 CP_13
ordinario di lavoro a Bolzano o a Fiè allo Sciliar) e i cinque autisti , CP_14
, e ) Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 Persona_3
indennità di trasferta di importi minori rispetto a quello previsto dall'art. 179 co. 2 n.
4 CCNL cit. (“una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 195; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo”) e, quindi, assoggettando a contribuzione gli importi determinati dalla norma collettiva al netto del limite massimo di esenzione previsto dall'art. 51 co. 5 T.U.I.R.;
✓ nel periodo dall'agosto 2015 all'aprile 2019 i tredici addetti all'installazione e assistenza di impianti frigoriferi e climatizzazione hanno effettuato abitualmente le missioni temporanee (trasferte), nell'ambito delle province di Trento e Bolzano, “in località vicine, distanti dalla sede di lavoro massimo qualche decina di chilometri e, quindi, di durata sempre assai contenuta” (ossia sempre inferiore alle nove ore giornaliere) e hanno ricevuto “un rimborso spese per vitto (pasto/i e pause ristoro)
limitato forfettariamente a 20 euro al giorno per la generalità dei dipendenti e a poco meno di 50 euro per il solo personale con mansioni di coordinamento” (quindi a un “importo giornaliero inferiore al limite massimo previsto dalla legge per l'esenzione fiscale e contributiva delle indennità di trasferta”), considerato che dette trasferte “non hanno mai comportato la necessità di pernottamenti in albergo e,
nella stragrande maggioranza dei casi, hanno richiesto di consumare presso esercizi pubblici non più di un pasto nell'arco della giornata di lavoro, oltre ad una o due pagina 4 di 26 pause di ristoro intermedie”; inoltre quei lavoratori “non hanno mai sostenuto alcuna spesa di viaggio in quanto hanno sempre utilizzato a tal fine esclusivamente automezzi aziendali”;
✓ lo stesso trattamento economico è stato applicato ai cinque autisti addetti a mansioni di trasporto;
✓ l'art. 179 co. 2 n. 4 CCNL cit. non trova applicazione nella vicenda in esame:
A) in riferimento sia ai tredici addetti all'installazione e assistenza di impianti frigoriferi e climatizzazione, sia ai cinque autisti addetti a mansioni di trasporto,
a) in primo luogo perché – alla luce della “dichiarazione a verbale” in calce all'art. 179 CCNL cit. (“La disposizione di cui al 4° comma dell'art. 167 [ora 179, secondo cui: “
4. In luogo delle diarie di cui al n. 4 del 2° comma, nonché della diaria di cui al 3° comma del presente articolo, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale”] del presente contratto è stata convenuta in applicazione del principio della facoltà di adozione di convenzioni speciali, previste e ammesse dall'art. 57 del c.c.n.l. 28 giugno 1958 e dall'art. 57 del c.c.n.l. 31 luglio 1970”) – era consentito che “le parti del contratto individuale di lavoro [scegliessero] concordemente (convenzione speciale) modalità diverse per il rimborso delle spese di trasferta effettivamente sostenute”;
b) in secondo luogo perché – avendo tutti quei lavoratori effettuato esclusivamente trasferte brevi, nell'ambito delle provincie di Trento e Bolzano, con un impegno sempre inferiore alle nove ore – trovava applicazione il disposto ex art. 179 co. 5
CCNL cit., secondo cui: “Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno”; pagina 5 di 26 B) in riferimento ai soli cinque autisti addetti a mansioni di trasporto, perché – in ragione delle mansioni svolte e della durata delle trasferte (mai superiore alle nove ore) – trovava applicazione l'art. 181 CCNL cit., secondo cui: “Agli addetti al trasporto delle merci a mezzo autocarri e autotreni, comandati a prestare servizio extraurbano, sarà corrisposta, in sostituzione della diaria di cui al precedente art.
179, una indennità di trasferta forfettariamente determinata nella seguente misura: a)
50% (cinquanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 208, per le assenze da 9 a 11 ore…”;
✓ in via subordinata, la portata precettiva dell'art. 179 co. 2 n. 4 CCNL cit. veniva attenuata dall'applicazione del comma 3, secondo periodo dello stesso articolo, il quale prevede la corresponsione della diaria di cui al co. 2 n. 4 ridotta del 10%
“quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali”;
✓ in ogni caso – avendo essa società qui ricorrente sempre inserito nei prospetti paga consegnati ai lavoratori e annotato nel Libro Unico del Lavoro “le somme erogate a titolo di rimborso forfettario delle spese di trasferta” – la vicenda deve essere sussunta nella fattispecie dell'omissione contributiva e non già in quella dell'evasione, come, invece, ritenuto dall' con conseguente non debenza delle CP_3
somme aggiuntive nella misura indicata nel verbale unico di accertamento e notificazione – propone:
i) in via principale domanda volta ad accertare “l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle pretese contributive
e sanzionatorie fatte valere dall' nei Controparte_2 pagina 6 di 26 confronti della ricorrente con il verbale unico di accertamento e Parte_1
CP_ notificazione n. 2019002692/DDL della sede di Trento del 16/11/2020”;
ii) in via subordinata,
“nella denegata ipotesi di accertata fondatezza parziale delle pretese fatte valere
CP_ dall' con il verbale unico di accertamento e notificazione n.2019002692/DDL della
CP_ sede di Trento del 16/11/2020”, domanda volta ad accertare “non dovute, in tutto o
CP_ in parte, le somme richieste dall' in quanto parzialmente prescritte e/o comunque dovute solo nella misura che verrà ritenuta di giustizia in accoglimento delle tesi difensive” esposte nel ricorso.
§2 le difese dell' CP_1
Costituendosi in giudizio, l' (oltre a evidenziare di avere, con disposizione n. CP_1
830000-21-0005 del 19.1.2021., ridotto l'imponibile contestato di € 8.679,39, cui corrisponde una contribuzione pari ad € 2.284,33), afferma che la società Parte_1
– non disponendo della documentazione relativa alle spese di trasferte sostenute –
[...]
ha scelto di riconoscere ai lavoratori in trasferta un'indennità giornaliera forfettaria, che però risulta di importo inferiore a quello risultante dall'applicazione del criterio previsto dall'art. 179 co. 2 n. 4 CCNL cit..
Quindi sono state assoggettate a contribuzione “le indennità di missione di ogni dipendente al netto del limite massimo che si può tenere esente in base all'art. 51 comma 5 del T.U.I.R.”.
Esclude che la corresponsione delle indennità di trasferta sia avvenuta in esecuzione di accordi individuali riconducibili alle convenzioni speciali menzionate nella pagina 7 di 26 “dichiarazione a verbale” apposta in calce all'art. 179 CCNL cit., non avendo la società ricorrente dato prova della loro stipulazione.
In ordine all'entità della somme aggiuntive dovute, l' ritiene ricorra la fattispecie CP_1
dell'evasione contributiva;
ciò alla luce del “costante orientamento della Suprema Corte, in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali”, CP_ secondo cui “l'infedele denuncia mensile all' (attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate… concretizza l' ipotesi di evasione contributiva di cui all' art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie di omissione contributiva di cui alla lettera a) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi”, dovendosi ritenere che “l'infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti;
conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l' onere di provare la mancanza dell' intento fraudolento”.
§3) le ragioni della decisione
1. in ordine all'effettività e alle caratteristiche delle trasferte per cui la società datrice ha corrisposto le somme a titolo di rimborso forfettario delle spese
a)
pagina 8 di 26 In allegato al proprio atto introduttivo la società ha prodotto sub Parte_1
doc. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 “giustificativi delle trasferte” effettuate, nel periodo dall'agosto
2015 all'aprile 2019, da , , Parte_2 CP_4 Controparte_5 CP_6
e a
[...] Controparte_7 CP_10 Controparte_11 CP_13
suo dire addetti all'installazione e assistenza di impianti frigoriferi e climatizzazione, con luogo ordinario di lavoro a Bolzano o a Fiè allo Sciliar, nonché da , CP_14
, , e , a suo Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 Persona_3
dire autisti addetti a mansioni di trasporto.
Di contro nessun “giustificativo” ha prodotto in ordine alle trasferte – a questo punto solo assertamente – effettuate da , , , Persona_1 Persona_2 Controparte_8 [...]
e (tant' è vero che questi nominativi non compaiono neppure nel CP_9 CP_12
prospetto da ultimo prodotto sub doc. 26 dalla società ricorrente su invito del giudice – su cui infra).
Quindi in relazione a costoro le domande proposte dalla società ricorrente vanno de plano rigettate, mancando la prova che le indennità Parte_1
corrisposte riguardino trasferte realmente effettuate.
b)
Il teste ha confermato che, oltre a lui, anche Testimone_1 Controparte_15
, e svolgevano, alle dipendenze Controparte_16 Controparte_17 Persona_3
di ansioni di autista. Parte_1
In particolare ha riferito che:
▪ essi effettuavano “trasporti di merce surgelata che aveva quali destinatari gli acquirenti clienti di ”; Parte_1
▪ tali clienti “erano ubicati prevalentemente in Alto Adige, qualcuno in Trentino”;
pagina 9 di 26 ▪ quindi “l'attività di trasporto consisteva nel partire dalla sede dell'unità produttiva/deposito situato nel comune di Fié allo Sciliar, nell'effettuare le consegne ai clienti e nel ritornare a Fiè”;
▪ “Il tempo necessario a completare il lavoro assegnato per la giornata rientrava sempre nel limite delle 9 ore. Orientativamente, si partiva verso le 6 e si arrivava intorno alle 15”; per questa ragione non venivano mai effettuati pernottamenti.
Il teste ha dichiarato che, oltre a lui, e CP_6 CP_4 [...]
, svolgevano “mansioni di montaggio e di riparazione di impianti frigoriferi CP_11
presso i clienti”.
In particolare ha riferito che:
▪ tali clienti “erano ubicati quasi esclusivamente in Alto Adige;
solo qualcuno si trovava in provincia di Trento”;
▪ “per effettuare le missioni e quindi per recarsi presso i clienti noi frigoristi utilizzavamo veicoli aziendali”;
▪ “partivamo la mattina o dal deposito di Fiè, o recandoci preso il cliente senza passare per il deposito e tornavamo la sera”; quindi non venivano effettuati pernottamenti;
▪ “accadeva che, durante la missione, consumavamo il pranzo. Il costo del pranzo veniva sostenuto dal lavoratore, nel senso che era il lavoratore a pagare con proprio denaro il ristoratore e l'azienda non rimborsava la spesa effettiva ma corrispondeva una somma fissa di 20 euro al giorno. Nei pochi casi in cui lavoravo in azienda, detta somma non la ricevevo. Solitamente la somma di 20 euro corrispondeva all'incirca al costo del pranzo. Posso dire che secondo la mia esperienza nei ristoranti che svolgono servizio in favore degli operai, il pranzo ha un costo intorno ai 15-16 euro”. pagina 10 di 26 In riferimento a , , e Parte_2 Controparte_5 Controparte_7 CP_10
il teste ha dichiarato che “svolgevano prevalentemente mansioni o CP_13 CP_6
di magazziniere presso il deposito di Fiè o di autisti, effettuando consegne di merce surgelata presso i clienti”.
c)
All'esito delle prove testimoniali appena ricordate la società ricorrente è stata invitata “in relazione alle produzioni documentali da n. 6 a n. 12, a redigere, per ciascun lavoratore, un prospetto con indicazione, per ciascun anno, dei tragitti effettuati”.
In data 29.7.2023 la società ricorrente ha prodotto sub doc. 25 “prospetto con indicazione, per ciascuno dei lavoratori tecnici, magazzinieri e logistici menzionati nella documentazione di cui agli allegati da 6 a 12 del ricorso e per ciascun anno, del numero delle trasferte effettuate, sia distinte per destinazione che in totale”.
d)
All'udienza del 14.9.2023 è stata pronunciata la seguente ordinanza:
“Il giudice, esaminato il documento che parte opponente ha depositato in data 29.7.2023, ritenuto che, ai fini della decisione, appare comunque necessario verificare se parte ricorrente ha assolto l'onere ad esso incombente di allegare e provare lo svolgimento di prestazioni di lavoro al di fuori della sede ordinaria che ciascun lavoratore aveva in quel momento, prestazioni in relazione alle quali la società datrice ha corrisposto, per ciascuna giornata, le somme asseritamente a titolo di rimborso spese, ritenuta, quindi, la necessità che la società ricorrente, anche in ragione degli oneri probatori tendenzialmente di natura documentale che la Suprema Corte impone in fattispecie di questo genere, produca un prospetto nel quale venga specificato, per ciascun lavoratore, ciascuna giornata in relazione alla quale è stato erogato il singolo pagina 11 di 26 rimborso spese, la sede ordinaria di lavoro e il luogo o i luoghi in cui il lavoratore ha svolto la prestazione e il riscontro documentale presente nella documentazione aziendale di tali circostanze, per questo motivo il giudice assegna termine alla società ricorrente, fino al 4 dicembre
2023 per il deposito di siffatto prospetto, fissa per la prosecuzione l'udienza del 19 dicembre 2023, ore 9”.
In data 2.12.2023 la società ricorrente ha prodotto sub doc. 26 “prospetto con indicazione, per ciascuno dei lavoratori tecnici, magazzinieri e logistici menzionati nella documentazione di cui agli allegati da 6 a 11 del ricorso, per ciascuna giornata e per ciascun anno, del numero delle trasferte effettuate, distinte per destinazione e in totale,
con specificazione della sede di lavoro pro tempore e della località di destinazione di ogni trasferta e indicazione, per ogni trasferta, del preciso riscontro (numero allegato e pagina di ogni allegato) di dette allegazioni in ciascuno dei suddetti documenti allegati da 6 a 11 del ricorso”, con la precisazione che “la sede di lavoro è indicata in relazione ad ogni singola giornata di trasferta di ciascun lavoratore in quanto nel corso del tempo alcuni dei suddetti lavoratori sono stati trasferiti, come risultante dalle comunicazioni già prodotte sub all.ti 3 e 4 al ricorso”. CP_18
Inoltre ha prodotto sub doc. 8bis, 9bis, 10bis e 11bis nuovamente, ma con l'aggiunta in calce a ciascuna pagina in basso a destra di un numero progressivo, i “giustificativi trasferte” allegati al ricorso introduttivo sub doc. 8, 9, 10 e 11, a cui il prospetto sub doc.
26 fa riferimento nell'ultima colonna;
ciò al fine di permettere una più agevole consultazione di tale prospetto e in particolare l'immediata individuazione di ogni singola pagina di detti “giustificativi trasferte”.
All'udienza del 19 dicembre 2023 è stata pronunciata la seguente ordinanza:
“Il giudice, pagina 12 di 26 dato atto del deposito da parte della società ricorrente di prospetti da cui risulta lo specifico collegamento tra ciascuna trasferta e il singolo documento prodotto, invita a prendere posizione in ordine alle circostanze che risultano CP_1
documentalmente, vale a dire che, ad ogni trasferta per cui è stato erogato l'emolumento poi assoggettato a contribuzione da parte di parte ricorrente ha CP_1
prodotto un documento afferente alla relativa trasferta;
rinvia a tale scopo all'udienza del 9 aprile 2024 ore 9, invitando a depositare note CP_1
entro il 29 febbraio 2024; autorizza parte ricorrente a depositare note di replica entro il 18 marzo 2024”.
L' non si è avvalsa della facoltà di depositare note e all'udienza del 9.4.2024 ha CP_1
dichiarato “di non contestare le circostanze emergenti dalla documentazione prodotta ex adverso”.
e)
Alla luce dell'istruttoria svolta nel presente giudizio può considerarsi compiutamente accertato che nel periodo dall'agosto 2015 all'aprile 2019:
❖ , , e CP_14 Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17
hanno svolto, in favore della società datrice Persona_3 Parte_1
mansioni di autista al fine di effettuare “trasporti di merce surgelata che aveva quali destinatari gli acquirenti clienti di ”, osservando un orario di lavoro Parte_1
quotidiano all'incirca di nove ore;
❖ , , Parte_2 CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
e hanno effettuato –
[...] CP_10 Controparte_11 Parte_3
al fine di svolgere le mansioni di installazione e assistenza di impianti frigoriferi e pagina 13 di 26 climatizzazione presso i domicili dei clienti di ubicati quasi Parte_1
esclusivamente in Alto Adige, fatta eccezione per alcuni che si trovavano in provincia di Trento – le trasferte indicate nel prospetto prodotto dalla società ricorrente sub doc. 26 ed espressamente non contestato dall' partendo la mattina dal CP_1
deposito di Fiè allo Sciliar (o dalla propria abitazione) e tornandovi la sera, senza, quindi, effettuare pernottamenti, nonché utilizzando veicoli aziendali, ma consumando il pranzo a proprie spese, per un costo solitamente intorno a € 15-16,00.
2. in ordine alla disciplina collettiva riguardo agli emolumenti spettanti ai lavoratori che eseguono le proprie prestazioni al di fuori dell'azienda del datore e le relative conseguenze in punto imponibile previdenziale nella vicenda in esame
a)
Come emerge già dal verbale unico di accertamento e notificazione elevato dall' CP_3
sub n. 2019002692/DDL, in data 16.11.2020 (doc. 2 fasc. ric.), l' fonda le CP_1
pretese avanzate nei confronti della società ul presupposto che: Parte_1
❖ , , e CP_14 Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17
, allorquando, nel periodo dall'agosto 2015 all'aprile 2019, hanno Persona_3
svolto, in favore della società datrice mansioni di autista, Parte_1
effettuando trasporti di merce presso gli acquirenti clienti della datrice,
❖ , , Parte_2 CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
e allorquando,
[...] CP_10 Controparte_11 Parte_3
sempre nel periodo dall'agosto 2015 all'aprile 2019, hanno svolto mansioni di installazione e assistenza di impianti frigoriferi e climatizzazione presso i domicili dei clienti di Parte_1
pagina 14 di 26 hanno maturato, quando sono stati inviati in missione dalla società datrice, il diritto a percepire la diaria ex art. 179 co. 2 n. 4 CCNL cit. (“una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 195; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo”) e non già l'emolumento alternativo del rimborso a piè di lista previsto dal successivo comma 4 (“In luogo delle diarie di cui al n. 4 del 2° comma… il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale”), atteso che la società non dispone della documentazione Parte_1
relativa alle spese di trasferte sostenute dai lavoratori.
Di conseguenza, verosimilmente alla luce del disposto ex art. 1 co. 1 D.L. 9.10.1989, n.
338 conv. in L. 7.12.1989, n. 389 (“La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore
a quello previsto dal contratto collettivo”), l' ha assoggettato a contribuzione CP_1
importi a titolo di indennità trasferta pari alla diaria ex art. 179 co. 2 n. 4 CCNL cit. “al netto del limite massimo che si può tenere esente in base all'art. 51 comma 5 del T.U.I.R.”.
b)
In riferimento alle prestazioni di autista, effettuate da , , CP_14 Controparte_15
, e , allorquando, nel periodo Controparte_16 Controparte_17 Persona_3
dall'agosto 2015 all'aprile 2019, hanno eseguito trasporti di merce presso gli acquirenti clienti della datrice le pretese contributive avanzate dall' Parte_1 CP_1
non sono fondate, quanto meno come nella misura in cui sono state quantificate nel pagina 15 di 26 verbale unico di accertamento e notificazione elevato dall' sub n. CP_3
2019002692/DDL, in data 16.11.2020.
Infatti costoro non hanno maturato il diritto alla diaria ex art. 179 co. 2 n. 4 CCNL cit., ma – in virtù del disposto ex art. 181 CCNL cit., in quanto “addetti al trasporto delle merci a mezzo autocarri e autotreni, comandati a prestare servizio extraurbano”, e, come accertato sub 1., avendo osservato un orario di lavoro quotidiano all'incirca di nove ore – spettava loro, “in sostituzione della diaria di cui al precedente art. 179, una indennità di trasferta forfettariamente determinata nella seguente misura: a) 50% (cinquanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 208, per le assenze da 9 a 11 ore…”.
Occorre, quindi, verificare – alla luce del già richiamato disposto ex art. 1 co. 1 D.L.
338/1989 e dell'art. 12 co. 2 L. 30.4.1969, n. 153 (“Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 48 [ora
51] del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”) – se tale indennità sia superiore oppure pari o inferiore al limite di esenzione qui applicabile tra quelli previsti dall' art. 51 co. 5
T.U.I.R. d.P.R. 22.12.1986, n. 917 (“Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente euro
46,48 al giorno… al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese… di vitto, il limite è ridotto di un terzo…”).
Solo nel primo caso si configurerebbe un imponibile previdenziale costituito dalla differenza tra l'ammontare dell'indennità di trasferta ex art. 181 CCNL cit. e il limite di esenzione ex art. 51 co. 5 T.U.I.R. qui applicabile.
pagina 16 di 26 A tal fine si rende necessaria una consulenza tecnica, che sarà disposta qualora le parti non concordassero in ordine al quantum (salvi restando i contrasti in ordine all'an); per il proseguimento del processo si emette ordinanza ex art. 279 co. 1 n. 4 cod.proc.civ..
c)
In riferimento alle prestazioni di installazione e assistenza di impianti frigoriferi e climatizzazione effettuate, nel periodo dall'agosto 2015 all'aprile 2019, da , Parte_2
, , CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_10
e presso i domicili dei clienti di Controparte_11 CP_13 Parte_1
la società ricorrente contesta le pretese contributive avanzate dall in quanto
[...] CP_1
nega che quei lavoratori abbiano maturato, quando sono stati inviati in missione dalla società datrice, il diritto a percepire la diaria ex art. 179 co. 2 n. 4 CCNL cit. (“una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art.
195; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo”).
Fonda l'assunto su due ragioni che devono essere esaminate distintamente.
1)
In primo luogo sostiene che – alla luce della “dichiarazione a verbale” in calce all'art. 179 CCNL cit. (“La disposizione di cui al 4° comma dell'art. 167 [ora 179, secondo cui:
“
4. In luogo delle diarie di cui al n. 4 del 2° comma, nonché della diaria di cui al 3° comma del presente articolo, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale”] del presente contratto è stata convenuta in applicazione del principio della facoltà di adozione di convenzioni speciali, previste e ammesse dall'art. 57 del c.c.n.l. 28 giugno 1958 e dall'art. 57 del c.c.n.l. 31 luglio 1970”) – era consentito che “le parti del contratto individuale di lavoro [scegliessero] concordemente (convenzione speciale) modalità diverse per il rimborso delle spese di trasferta effettivamente sostenute”. pagina 17 di 26 L'assunto non persuade.
Contrariamente a quanto prevedevano i CCNL 28.6.1958 e 31.7.1970, i quali escludevano “il personale avente convenzioni speciali” dalla titolarità del diritto a percepire la “diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto percepita dal lavoratore” nel caso di invio in missione temporanea fuori della propria residenza – il CCNL 30.3.2015, applicabile alla vicenda in esame, si limita a precisare che la disposizione di cui al quarto comma dell'art. 167 (ora 179) – secondo cui
“in luogo delle diarie di cui al n. 4 del 2° comma, nonché della diaria di cui al 3° comma del presente articolo, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale” – “è stata convenuta in applicazione del principio della facoltà di adozione di convenzioni speciali previste e ammesse dall'art. 57 del c.c.n.l. 28 giugno
1958 e dall'art. 57 del c.c.n.l. 31 luglio 1970”; ne è una conferma quanto ritenuto dal responsabile del Settore Lavoro contrattazione e relazioni sindacali di CP_19
nella nota del 17.10.2022 – acquisita con ordinanza pronunciata
[...]
all'udienza del 14.11.2024, “considerato che in altra controversia il datore di lavoro ha prodotto nota del Controparte_20
17.10.2022, prot. int. 90/2022 la quale appare utile sia acquisita anche in questo giudizio” – nella quale afferma che “l'attuale formulazione dell'art. 179 non contiene più il riferimento alle convenzioni speciali”.
Inoltre, in ragione del nesso che la “dichiarazione a verbale”, apposta in calce dell'art. 179 CCNL cit., stabilisce tra le convenzioni speciali e la clausola ex art. 179 co. 4 CCNL cit., si evince che quelle convenzioni speciali dovevano essere costituite da accordi di natura collettiva e non già da negozi stipulati individualmente dalle parti del rapporti di lavoro;
lo conferma la già citata nota di del 17.10.2022 laddove sostiene CP_19 pagina 18 di 26 che “la possibilità di riconoscere il rimborso a piè di lista” è stata “aggiunta successivamente [ossia dal CCNL 30.3.2015, all'art. 179 co. 4] come si evince peraltro dalla dichiarazione a verbale all'art. 179 convenzioni speciali per il personale”. Quindi non è condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo cui era consentito che “le parti del contratto individuale di lavoro [scegliessero] concordemente (convenzione speciale) modalità diverse per il rimborso delle spese di trasferta effettivamente sostenute”.
2)
In secondo luogo parte ricorrente sostiene che – avendo , , Parte_2 CP_4
, Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_10 [...]
e effettuato esclusivamente trasferte brevi, nell'ambito delle CP_11 CP_13
province di Trento e Bolzano, con un impegno sempre inferiore alle nove ore – nei loro confronti trovava applicazione non già la previsione ex art. 179 co. 2 n. 4 CCNL, ma il successivo disposto ex art. 179 co. 5 CCNL cit., secondo cui: “Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno”.
In ordine alla questione di diritto che si pone in proposito, all'udienza del 9.4.2024 è stata pronunciata la seguente ordinanza:
“Il giudice, ritenuto opportuno approfondire la portata precettiva assunta attualmente dall'art. 179 co. 5 del CCNL Terziario Confcommercio, dispone ai sensi dell'art. 425 cod.proc.civ. l'audizione di un esponente dell'associazione datoriale stipulante, nonché di un esponente di una delle organizzazioni sindacali stipulanti il suddetto CCNL”.
pagina 19 di 26 All'udienza del 14.11.2024 la difesa di parte ricorrente ha depositato nota, redatta a cura del direttore centrale di Confcommercio a seguito di quesito posto dalla stessa parte ricorrente, nella quale viene precisato:
“… si devono a nostro avviso considerare “brevi trasferte in località vicine” quelle che, per la distanza e/o il tempo necessario a raggiungere le relative mete di destinazione, possono terminare entro la normale giornata lavorativa e il normale orario di lavoro, con il rientro del dipendente in sede o presso la sua abitazione entro tale normale fascia oraria di impegno”.
Quindi alla stessa udienza è stata pronunciata la seguente ordinanza:
“Il giudice considerata la disponibilità di a fornire chiarimenti dal loro punto di CP_19
vista in ordine all'interpretazione dell'art. 179 CCNL TDS, ritenuta quindi l'opportunità di svolgere una udienza cui potranno partecipare un rappresentante di ed eventualmente altro esperto designato da CP_19 CP_1
considerato che il redattore della nota suddetta si è dichiarato CP_19
disponibile, possibilmente, mediante collegamento da remoto, considerato che in altra controversia il datore di lavoro ha prodotto nota del 17.10.2022, Controparte_20
prot. int. 90/2022 la quale appare utile sia acquisita anche in questo giudizio, fissa l'udienza del 23 gennaio 2025 alle ore 12.00; dispone che il rappresentante di e l'esperto designato da possano CP_19 CP_1
partecipare all'udienza da remoto;
dispone pagina 20 di 26 l'acquisizione della nota Controparte_20
del 17.10.2022, prot. int. 90/2022…”.
[...]
All'udienza del 23.1.2025 è comparso il rappresentante di (mentre CP_19
l' ha rinunciato a designare un proprio esperto) , direttore delle CP_1 Persona_4
Politiche e di il quale ha dichiarato: CP_20 Controparte_21
“Confermo la nota del 13.11.2024 che ho inviato all'avv. Brun.
Premetto che non posso escludere siano pendenti altri contenziosi oltre alle controversie avanti al Tribunale di Trento dove viene in rilievo ai fini previdenziali l'interpretazione dell'art. 179 CCNL Terziario Confcommercio. Tuttavia preciso che solo in occasione delle controversie avanti al Tribunale di Trento è stata chiamata ad CP_19
esprimere la propria valutazione in ordine al significato e all'attuale portata precettiva della predetta norma.
Venendo al merito, evidenzio che l'art. 179 CCNL citato rappresenta una delle norme più risalenti contenute in detto contratto.
Dal nostro punto di vista la circostanza essenziale che la norma prende in considerazione
è rappresentata dal grado di penosità che assume la trasferta nelle varie ipotesi previste dalla stessa. In proposito occorre considerare, anche in ragione dell'epoca in cui la norma venne formulata, che le condizioni dei mezzi di trasporto sono notevolmente mutate nel corso degli anni il che ha inciso sulla concreta penosità che al lavoratore richiede l'esecuzione delle trasferte.
L'attribuzione della diaria è collegata all'ipotesi in cui la penosità della trasferta è massima e, quindi, si rende necessario compensare il disagio che il lavoratore si trova tenuto a sopportare.
Lo conferma il fatto che nel caso il pernottamento non sia necessario ai fini dell'esecuzione della trasferta la diaria viene ridotta di un terzo. pagina 21 di 26 In questo contesto confermo la portata precettiva del comma 5 dell'art. 179 nei termini che ho espresso della già citata nota del 13.11.2024.
La fattispecie ivi delineata concerne le ipotesi in cui la penosità della trasferta è minima, in ragione del fatto che la stessa viene completata nello stesso giorno in cui è iniziata.
Per questa ragione non è prevista l'attribuzione del lavoratore della diaria.
Posso dire che, a fronte delle richieste di chiarimenti che giungono dalle strutture territoriali a le indicazioni che abbiamo loro formulate sono Controparte_21
in linea con le considerazioni che ho espresso nella nota del 13.11.2024 e all'udienza odierna.
Da ultimo preciso che vi sono state trattative dirette a modificare l'art. 179 nel senso di renderlo funzionale al diverso contesto storico.
Sono al corrente anche che in sede di contrattazione integrativa le parti hanno introdotto, in alcune aziende, una disciplina delle trasferte volta appunto ad attualizzare le previsioni dell'art. 179”.
E' opportuno aggiungere che nella nota del 17.10.2022, già menzionata e acquisita con l'ordinanza pronunciata all'udienza del 14.11.2024, il responsabile del Settore Lavoro contrattazione e relazioni sindacali di ha affermato: “… Controparte_19
per brevi trasferte in località vicine si intendono quelle effettuate nei comuni limitrofi che possono terminare o con il rientro del dipendente in sede o presso la sua abitazione o con il suo pernotto nel luogo della trasferta”.
Orbene, appare convincente individuare quale criterio di individuazione, tra quelle previste dall'art. 179 CCNL cit., della fattispecie, cui deve essere sussunta la vicenda concreta, il “grado di penosità” che assume la trasferta per il dipendente inviato in missione.
pagina 22 di 26 Quindi è condivisibile il parere espresso dal rappresentante di secondo CP_19
cui la maturazione della diaria ex art. 179 co. 2 n. 4 CCNL cit., costituita quanto meno dal
“doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto”, non può che riferirsi all'ipotesi in cui la trasferta assume il massimo della “penosità”.
Lo conferma un'interpretazione sistematica che consideri anche il disposto ex art. 181
CCNL cit., il quale prevede, in favore degli “addetti al trasporto delle merci a mezzo autocarri e autotreni, comandati a prestare servizio extraurbano”, un' “indennità di trasferta forfettariamente determinata”, che raggiunge il massimo, pari al 120% della quota giornaliera della retribuzione di fatto, per le assenze superiori a 16 e fino a 24 ore.
Infatti è plausibile inferire che, se l'assenza della durata di 24 ore, effettuata dagli austisti, attribuisce il diritto a percepire un'indennità pari al 120% della retribuzione giornaliera di fatto, un'indennità pari al “doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto”, quale quella prevista in favore del personale in via generale, non può che concernere trasferte della durata di più giorni (tendenzialmente ben superiori a due, dovendosi trattare di trasferte che comportano per il lavoratore una penosità superiore a quella propria delle assenze di 24 ore effettuate dagli autisti, le quali sono ristorate mediante un criterio meno favorevole ossia il 120% della retribuzione giornaliera di fatto, in luogo del doppio della medesima retribuzione), anche se con l'intermezzo di pernottamenti.
Ne deriva che, laddove le trasferte effettuate dalla generalità del personale hanno una durata di un solo giorno (o anche di pochi giorni), non trova applicazione l'art. 179 co. 2
n. 4 CCNL cit., ma la vicenda deve essere sussunta nella fattispecie di cui al successivo comma 5, secondo cui: “Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno”.
Venendo al caso in esame, si è compiutamente accertato sub
1. e) che , Parte_2
, , CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_10 pagina 23 di 26 e hanno effettuato esclusivamente trasferte Controparte_11 CP_13
nell'ambito delle province di Trento e Bolzano, con un impegno sempre inferiore alle nove ore, partendo la mattina dal deposito di Fiè allo Sciliar (o dalla propria abitazione) e tornandovi la sera, senza, quindi, effettuare pernottamenti.
Quindi, alla luce delle considerazioni ermeneutiche appena svolte, essi hanno maturato il diritto a percepire non già la diaria ex art. 179 co. 2 n. 4 CCNL cit., ma il rimborso ex art. 179 co. 5 CCNL cit. della “spesa effettiva del viaggio e [di] quella di soggiorno”.
In proposito il teste ha riferito che l' unica spesa, che questi lavoratori CP_6
assumevano in occasione delle trasferte, era costituita dal costo del pasto a pranzo, che si aggirava intorno ai 15-16 euro.
Quindi l'indennità percepita ammonta alla differenza tra l'importo effettivamente ricevuto e il rimborso della spesa pari a 16 euro.
Di conseguenza, si configura un imponibile previdenziale soltanto qualora tale differenza sia superiore al limite di esenzione ex art. 51 co. 5 T.U.I.R. qui applicabile.
A tal fine si rende necessaria una consulenza tecnica, che sarà disposta nel caso le parti non concordassero in ordine al quantum (salvi restando i contrasti in ordine all'an); per il proseguimento del processo si emette ordinanza ex art. 279 co. 1 n. 4 cod.proc.civ..
3. in ordine alle spese
La pronuncia in ordine alle spese del giudizio viene differita alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. OR LA, NON definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide: pagina 24 di 26 1. Accerta che nel periodo dall'agosto 2015 all'aprile 2019:
❖ , , , e CP_14 Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17
hanno svolto, in favore della società datrice Persona_3 Parte_1
mansioni di autista al fine di effettuare trasporti di merce surgelata presso gli
[...]
acquirenti clienti di detta società, osservando un orario di lavoro quotidiano all'incirca di nove ore;
❖ , , , Parte_2 CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
e hanno
[...] CP_10 Controparte_11 CP_13
effettuato – al fine di svolgere le mansioni di installazione e assistenza di impianti frigoriferi e climatizzazione presso i domicili dei clienti di Parte_1
ubicati quasi esclusivamente in Alto Adige, fatta eccezione per alcuni che si trovavano in provincia di Trento – le trasferte indicate nel prospetto prodotto dalla società ricorrente sub doc. 26 ed espressamente non contestato dall' CP_1
partendo la mattina dal deposito di Fiè allo Sciliar (o dalla propria abitazione) e tornandovi la sera, senza, quindi, effettuare pernottamenti, nonché utilizzando veicoli aziendali, ma consumando il pranzo a proprie spese, per un costo solitamente pari a 15-16 euro.
2. Accerta che, nel periodo dall'agosto 2015 all'aprile 2019, , CP_14 CP_15
, e hanno maturato
[...] Controparte_16 Controparte_17 Persona_3
il diritto di percepire non già la diaria ex art. 179 co. 2 n. 4 CCNL cit., ma l'indennità di trasferta prevista dall'181 CCNL cit., ossia pari al 50% (cinquanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 208.
3. Accerta che , , Parte_2 CP_4 Controparte_5 CP_6
e hanno Controparte_7 CP_10 Controparte_11 CP_13
maturato, in ragione delle trasferte effettuate nel periodo dall'agosto 2015 all'aprile pagina 25 di 26 2019, il diritto di percepire non già la diaria ex art. 179 co. 2 n. 4 CCNL cit., ma il rimborso delle spese ex art. 179 co. 5 CCNL cit..
4. Rigetta le domande proposte dalla società ricorrente in Parte_1
riferimento alle pretese avanzate dall' nel verbale unico di accertamento e CP_1
notificazione n. 2019002692/DDL del 16.11.2020, relativamente alle posizioni di
[...]
, , , e Persona_1 Persona_2 Controparte_8 Controparte_9 CP_12
5. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali.
6. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione.
Trento, 11 novembre 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. OR LA
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