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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/11/2025, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1806/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1806/2022 promossa da:
(cf: e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. AVVOCATURA DELLO CP_2 P.IVA_2
STATO DI FIRENZE;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: e Controparte_3 C.F._1 CP_4
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. NICOLA PEZONE;
[...] C.F._2
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 2529/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 15/09/2022.
CONCLUSIONI
In data 28.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 2529/2022 pubblicata in data il 15/09/2022, notificata il 19/09/2022, resa nel procedimento R.G. n. 7242/2020, accogliere il presente appello e per l'effetto:
pagina 1 di 10 1) dichiarare la nullità dell'Atto di rinuncia alla proprietà da parte dei Sigg.ri del CP_3 con Atto Rep. 4969 racc. 3227 Notaio di Siena, relativo ai Controparte_5 Per_1 terreni situati nel Comune di Siena e distinti al C. T. al FG. 82 part.lle 456, 457, 458, 465, 466, e per l'effetto considerare lo stesso privo ab origine di qualsiasi effetto, con ogni ulteriore consequenziale provvedimento e con ordine al conservatore dei registri immobiliari di procedere alle conseguenti trascrizioni ed annotazioni;
2) contestualmente pronunciare sentenza di condanna generica e in futuro nei confronti dei Sigg.ri e a rimborsare all'Agenzia del Danno le somme che Controparte_3 CP_4 saranno spese per la messa in sicurezza dei terreni sopra menzionati e/o di ogni esborso derivato e/o che potrà derivare, a qualsiasi titolo, dall'atto di rinuncia da dichiararsi nullo, per cui è causa, con i relativi interessi, anche in relazione al rimborso delle somme richieste dal Comune di Siena con Ordinanza Sindacale n. 11 del 19/07/2016 e non pagate dai Sigg.ri
. Controparte_3
Con vittoria di spese per entrambe i gradi di giudizio.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, non accettando domande nuove proposte da controparte, respingere l'appello proposto in quanto giuridicamente infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfetario, iva e cap di legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2529/2022 pubblicata il 15/09/2022, ha così deciso:
1) respinge le domande delle parti attrici;
compensa le spese.
1.1 Il dell'Economia e l (di qui innanzi CP_1 Controparte_1 Controparte_2 anche solo e ) avevano convenuto e CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
per far dichiarare nullo l'atto di rinuncia reso per atto pubblico rep. 4969 Controparte_4 racc. 3227 rogato dal Notaio di Siena, col quale avevano abdicato alla proprietà sui Per_1 terreni situati nel Comune di Siena e distinti al C. T. al FG. 82 particelle 456, 457, 458, 465,
466.
Avevano altresì, conseguentemente, chiesto la condanna dei convenuti a rimborsare all le somme già spese o da spendere per la messa in sicurezza dei Controparte_2 terreni e qualsiasi altra correlata.
A fondamento della domanda avevano dedotto che:
pagina 2 di 10
1.1.a Il Comune di Siena, con Ordinanza n. 22 del 13.3.2013, emessa ai sensi dell'art. 54
D. Lgs. n. 267/2000 a seguito di un consistente movimento franoso presso la Strada
Comunale di Terrensano e Belcaro, aveva ordinato ai , proprietarî della Controparte_3 scarpata interessata, di effettuare nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque non oltre trenta giorni dalla notifica, tutti gli interventi indispensabili per la verifica e messa in sicurezza della scarpata ubicata a monte della Strada Terrensano e Belcaro in prossimità del civico n. 1, precisando che gli interventi avrebbero dovuto riguardare, sia la parte in frana sia la verifica e l'eventuale messa in sicurezza di tutta la restante parte della scarpata, al fine di eliminare ogni rischio di caduta di materiali nella sede stradale.
1.1.b I , anziché ottemperare, avevano impugnato l'ordinanza. Controparte_3
Il TAR della Toscana, con sentenza n. 125/2015 del 22.1.2015, poi passata in giudicato, aveva accolto il loro ricorso, affermando che il provvedimento impugnato era da ritenersi illegittimo laddove prescriveva un intervento esteso all'intera scarpata anziché alla sola ripa, specificando che la prima (pendio ripido) deve considerarsi di fatto asservita alla sede stradale e quindi soggetta al regime della demanialità, mentre la seconda (zona immediatamente sovrastante) deve essere manutenuta dai proprietari latistanti.
1.1.c Il Comune di Siena, conformandosi alla sentenza, aveva, con Ordinanza Sindacale
n. 11 del 19.7.2016, ordinato ai di provvedere all'effettuazione degli Controparte_3 interventi di messa in sicurezza della sola ripa, preannunciando che il Comune avrebbe provveduto a progettare ed eseguire i lavori di messa in sicurezza della scarpata e specificando che, in caso di inottemperanza da parte dei proprietari entro il termine di quindici giorni dalla data di notifica, l'Amministrazione comunale avrebbe eseguito direttamente tutti lavori necessari rivalendosi sugli inadempienti per le spese sostenute.
L'ordinanza non era stata impugnando, divenendo irrevocabile.
Indi, il Comune, nella perdurante inerzia dei privati, al fine di tutelare l'interesse pubblico e garantire in tempi brevi la riapertura al traffico del tratto di strada, era stato costretto a provvedere in via sostitutiva, adottando il Decreto di Occupazione Temporanea n.
14 dell'8.11.2016, pubblicato sul BURT n.46 del 16.11.2016 e procedendo all'immissione in possesso dell'area in oggetto.
1.1.d Lo stesso Comune di Siena, peraltro, si era poi accorto che nel Nuovo Catasto dei
Terreni, l'intestazione dell'immobile identificato al Foglio n. 82, le particelle n. 458 (ex 119), n.
141, n.466 (ex 347), di proprietà di e , Controparte_3 Controparte_4 pagina 3 di 10 aveva subito una mutazione, con voltura al Demanio di Stato in data 14.10.2016 (data di efficacia) a seguito di rinunzia abdicativa unilaterale della proprietà da parte dei precedenti intestatari.
Il Comune, dunque, con nota 3000 del 5.4.2018, si era rivolta all e Controparte_2 ai convenuti, informando che i lavori di messa in sicurezza (svoltisi dal 14.12.2016 al
12.8.2017) erano costati € 386.593,463, di cui un terzo di competenza comunale e due terzi, pari a € 257.728,98, a carico dei privati proprietarî, trattandosi di lavori su area privata;
e chiedendo da parte dei destinatarî il rimborso della quota parte non di spettanza dell'ente territoriale.
1.1.e L'atto di rinuncia, d'altra parte, si iscriveva nell'ambito di una sempre più nutrita casistica analoga, nella quale i privati dismettevano proprietà per loro dannose, determinando l'acquisto ex art. 827 c.c. in capo allo Stato.
Tali atti e anche quello presente dovevano considerarsi nulli, perché:
1.1.e.i se anche si ammettesse in via generale la possibilità di una rinuncia unilaterale, idonea a produrre, oltre all'abdicazione del titolo dominicale, anche l'acquisto in capo allo
Stato, nondimeno occorrerebbe verificare, ai sensi degli artt. 1324 e 1322 c.c., la meritevolezza della rinuncia, da verificarsi avendo riguardo alla causa di essa;
1.1.e.ii un fine meramente egoistico del proprietario, concretantesi nell'intento di spogliarsi di un bene per sé dannoso, in sostanza trasferendone l'onere alla collettività, non sarebbe meritevole di tutela;
1.1.e.iii sotto altro profilo, un simile atto configurerebbe un abuso del diritto, strumentalizzando lo strumento giuridico a fini deviati e diversi rispetto a quelli per i quali la legge lo prevede;
1.1.e.iv nel caso di specie, la finalità esclusivamente egoistica della rinuncia era chiara: i convenuti avevano inteso disfarsi del loro bene per sottrarsi all'onere di manutenzione, gravoso per via della pericolosità geomorfologica dei luoghi.
1.2 e si erano costituiti per Controparte_3 Controparte_4 resistere, sostenendo il proprio diritto a spogliarsi del bene.
1.3 Il Tribunale di Firenze, con lunga disamina, ha rifiutato l'impostazione della parte attrice, sul rilievo che la rinuncia (purché scritta: art. 1350 n. 4 c.c.) era un atto legittimo del proprietario, non sindacabile sotto i profili dedotti. pagina 4 di 10 Ha respinto la domanda condannatoria perché non erano documentate spese effettive del sino al momento in cui la proprietà era restata in capo ai privati e perché «[…] CP_2
l'ultimo intervento di messa in sicurezza risulta essere stato eseguito dal Comune di Siena, con inizio dei lavori il 14.12.16 ( v. doc. 1 att.), dopo la rinuncia dei convenuti alla proprietà.
[…]» (pag. 5).
Ha compensato le spese per la novità della questione.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Controparte_1
e l (di seguito anche appellanti) hanno
[...] Controparte_2 convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, e Controparte_3
(di seguito anche appellati), proponendo gravame avverso Controparte_4 la suddetta sentenza.
Con unico, articolato, motivo, hanno osservato che, pur non dubitando della generale ammissibilità dello strumento dell'abdicazione del diritto, restava però aperta la questione della sua validità.
E, quando un atto negoziale serve per eludere una norma imperativa, è nullo ex artt.
1324, 1344 e 1418 c.c.-
La norma imperativa violata in questo caso sarebbe allora l'art. 42 Costituzione, laddove, al secondo comma, consacra la funzione sociale della proprietà.
Sicché una rinuncia, come quella in esame, dovuta al mero intento dei proprietarî di sottrarsi alle spese di manutenzione (come dimostrava la posteriorità dell'atto rispetto ai provvedimenti che avevano imposto il consolidamento della ripa), ponendole così a carico della comunità, non potrebbe che considerarsi nulla.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dalla parte APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, e Controparte_3 [...]
, nel costituirsi in giudizio, hanno contestato, perché infondate, Controparte_4
pagina 5 di 10 le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale hanno chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese di questo grado di giudizio.
4. La causa è stata trattenuta in decisione in data 28.1.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
5. L'appello va respinto, con integrale conferma della sentenza.
5.1 Nelle more della deliberazione, è sopraggiunto l'intervento regolatore – segnalato come prossimo dalla stessa difesa erariale – delle sezioni unite della Corte di Cassazione
(sentenza n. 23093 dell'11.8.2025), che sono pervenute all'elaborazione di principî che, in sostanza, convalidano la motivazione resa dal Tribunale.
5.1.a La S.C., per quanto interessi, ha ritenuto che la rinuncia alla proprietà privata è un atto unilaterale non recettizio, che trova causa in sé stesso, senza cioè che debba esservi l'adesione di un'altra parte, «[…] posto che la sua funzione tipica si riduce alla dismissione del diritto, quale modalità di esercizio della facoltà di disporre della cosa accordata dall'art.
832 c.c., che realizza l'interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, mentre l'effetto riflesso dell'acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell'art. 827 c.c., si produce ex lege, quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene» (massima 675840-01).
Di conseguenza: «La rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, quale atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario, funzionalmente diretto alla perdita del diritto, non incorre - ove animata da un "fine egoistico" - nella nullità per contrasto con l'art. 42, secondo comma, Cost., o per illiceità della causa o del motivo, sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché dall'art. 42, secondo comma, Cost., non può ricavarsi un dovere di restare proprietario per motivi di interesse generale, non essendo, quindi, configurabile un abuso di tale atto, siccome diretto a concretizzare un interesse
pagina 6 di 10 positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato.» (massima 675840-02).
5.1.b I passaggi fondamentali della ricostruzione delle sezioni unite, rinviandosi alla ampia illustrazione data nella sua motivazione, sono che la (facoltà di) rinuncia è insita nel diritto di proprietà e, dunque, l'atto abdicativo è un atto unilaterale non recettizio, il cui unico contenuto è la insindacabile dismissione del diritto dominicale.
L'acquisizione in capo allo Stato, che avviene a titolo originario ai sensi dell'art. 827 c.c.
(la cui ratio è semplicemente che non si diano beni immobili senza un titolare), non è un effetto, se non riflesso, della rinuncia: «[…] Non nell'atto di rinuncia, ma nell'effetto riflesso essenziale che esso provoca, trova poi causa l'art. 827 cod. civ., in base al quale i beni immobili ‹‹che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato›› (o della
Regione, in forza degli statuti speciali della Sardegna, della Regione Siciliana e del Trentino-
Alto Adige). […]» (motivazione, § 17).
L'art. 42 co. 2^ della Costituzione è inidoneo a porsi come norma imperativa (la cui violazione determinerebbe la nullità della rinuncia), dal momento che, sul piano formale, la disposizione costituzionale non enuncia limiti, ma ne riserva la individuazione e la fissazione alla legge (ivi, § 19.1: «[…] l'applicazione diretta da parte del giudice del principio della
‹‹funzione sociale›› ex art. 42, secondo comma, Cost., come norma imperativa e quindi come regola di validità cui la rinuncia alla proprietà immobiliare debba sottostare, è preclusa dalla riserva di legge che condiziona la determinazione dei modi di acquisto, di godimento e dei limiti […]»); e, su quello sostanziale, l'art. 42 citato «[…] non implica un dovere di essere e di restare proprietario per «motivi di interesse generale», essendo dato il minimo costituzionale del diritto di proprietà sia dal legame di appartenenza del bene, sia dall'apprezzabile valore economico dello stesso. […]» (ivi).
La natura della rinuncia, come mero atto di abdicazione del diritto, esclude in radice che si possa dare seguito alle tesi dell'abuso del diritto, così come quella di un fine elusivo che abbia rilievo ai fini della validità; anche perché «[…] la rinuncia alla proprietà di un immobile non può mai dirsi voluta per conseguire l'effetto di farne ricadere gli oneri sullo
Stato, giacché la conseguenza della insorgenza della responsabilità statale propter rem discende non dall'autoregolamento degli interessi dettato dal rinunciante, ma, come già affermato, dall'acquisto ex lege stabilito dall'art. 827 cod. civ. […]» (ivi, § 19.2).
pagina 7 di 10 Conclude la S.C.: «[…] 19.3. – Per ricostruire altrimenti la nullità della rinuncia ad immobili “dannosi” come dipendente dalla impossibilità giuridica del suo oggetto, fa comunque difetto la base legale che ostacoli in modo assoluto il risultato cui essa è diretta.
[…]» (ivi).
5.1.c Va, per completezza, rimarcato che la S.C. non si è tout court disinteressata dei temi che riguardano l'interesse dei soggetti cui la rinuncia possa recare un qualche pregiudizio.
Anche se non era quello l'oggetto della disamina, che restava confinata alla esistenza di un diritto a rinunciare alla proprietà e ai suoi limiti, la S.C. ha avuto modo di osservare che:
5.1.c.i i creditori del proprietario abdicante, potranno, ove ne ricorrano le condizioni, agire in revocatoria (motivazione, § 18.1), affinché l'atto di rinuncia sia inefficace nei loro confronti;
5.1.c.ii «[…] L'esercizio antisociale della proprietà rimane soggetto al controllo giudiziale con riguardo a quei concreti comportamenti proprietari che sacrificano le ragioni dei terzi e che vengono perciò valutati secondo i canoni della responsabilità civile. Quel che qui si intende è che, in presenza di un atto di disposizione patrimoniale, quale la rinuncia formale alla proprietà di un immobile, essenzialmente votato alla perdita del diritto, non può invocarsi lo scopo della funzione sociale - che l'art. 42, secondo comma, Cost. impone alla normazione conformativa del contenuto del diritto di proprietà - per decidere della validità di tale atto, affidando al giudice un “sindacato di costituzionalità” della medesima rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare in nome di un bilanciamento di interessi da sovrapporre a quello operato nel codice civile. […]» (ivi, § 19.2).
5.2 Il collegio intende uniformarsi, perché del tutto condivisibili ed elaborati dal massimo organo nomofilattico, ai principî che si sono passati in rassegna.
5.2.a La loro applicazione, innanzitutto, caduca tutte le ragioni di nullità dedotte dall'Amministrazione, che trovano nei passi trascritti ampia ed esaustiva risposta.
Non può esservi contrarietà all'art. 42 co. 2^ Cost., sia perché, sul piano formale, esso non pone limiti alla proprietà privata, riservando al legislatore ordinario tale compito (che, dunque, li porrà se e come ritenga), sia perché la norma costituzionale, di per sé, non implica un obbligo di restare proprietario a fini di interesse generale.
pagina 8 di 10 Neppure può esservi elusione della legge o abuso del diritto, perché la rinuncia del proprietario esprime esclusivamente l'abdicazione del diritto dominicale, nel quale si esaurisce;
e l'acquisizione in capo allo Stato ex art. 827 c.c. è un mero riflesso di quell'atto unilaterale non recettizio.
5.2.b Del pari caducata è la domanda di condanna.
5.2.b.i Essa, infatti, è stata dedotta sin dall'atto di citazione introduttivo, alla cui lettura si rimanda, quale sostanziale conseguenza della pretesa nullità: poiché l'atto di rinuncia era invalido e improduttivo di effetti, i convenuti, da considerarsi ancora proprietarî, dovevano sopportare pro quota i costi di manutenzione, anticipati per loro conto dall'Amministrazione
(dal Comune).
Esclusa la nullità, dunque, resta caducata anche la domanda di rimborso.
5.2.b.ii È appena il caso di aggiungere che il Tribunale, come si è già dato atto (supra, §
1.3), ha motivato il rigetto anche sul presupposto che nessuno dei costi dedotti era antecedente alla rinuncia;
era, cioè, riferibile a un periodo in cui i erano Controparte_3 ancora proprietarî.
Questa parte di sentenza non è stata gravata e resta dunque di per sé ferma, esonerando la Corte da ulteriori approfondimenti.
6. Le spese d'appello, così come per il primo grado, devono essere integralmente compensate.
Le questioni erano effettivamente nuove, tanto che le sezioni unite della S.C. sono intervenute non già in esito a un qualche processo e a dirimere un qualche contrasto di orientamenti, bensì, a seguito di rinvii pregiudiziali ex art. 363 bis c.p.c. da parte del Tribunale dell'Aquila e del Tribunale di Venezia, riuniti in unico giudizio;
e il presente giudizio altro non
è se non uno degli altri centoventotto che, come riporta la sentenza di legittimità (al § 2.1) sulla base di quanto indicato dal , pendono, in fase stragiudiziale o giudiziale, su CP_1 tutto il territorio nazionale col medesimo oggetto.
Poiché la soluzione, portata dall'intervento delle sezioni unite, è sopravvenuta alla proposizione dell'appello e anche al momento di assunzione della causa in decisione, ricorrono anche per il grado presente le condizioni per una compensazione integrale degli oneri. pagina 9 di 10 7. Poiché l'appellante è un'Amministrazione dello Stato non v'è luogo a dichiarare sussistenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
La S.C. ha infatti stabilito che il generale obbligo di dare atto della sussistenza del presupposto processuale, costituito dal rigetto integrale o dall'inammissibilità della impugnazione, viene meno «[…] quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo.» (Cass. SSUU civ. 20.2.2020 n. 4315 rv
657198-06). E un'Amministrazione dello Stato, d'altra parte, è senz'altro esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. sez. 6^-lav. 29.1.2016 n. 1778 rv 638714-01).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto dal e Controparte_1 dall nei confronti di e Controparte_2 Controparte_3 [...]
avverso la sentenza n. 2529/2022 emessa dal Tribunale di Firenze Controparte_4
e pubblicata il 15/09/2022, che conferma;
2. compensa integralmente fra le parti le spese processuali del grado.
Firenze, camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1806/2022 promossa da:
(cf: e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. AVVOCATURA DELLO CP_2 P.IVA_2
STATO DI FIRENZE;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: e Controparte_3 C.F._1 CP_4
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. NICOLA PEZONE;
[...] C.F._2
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 2529/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 15/09/2022.
CONCLUSIONI
In data 28.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 2529/2022 pubblicata in data il 15/09/2022, notificata il 19/09/2022, resa nel procedimento R.G. n. 7242/2020, accogliere il presente appello e per l'effetto:
pagina 1 di 10 1) dichiarare la nullità dell'Atto di rinuncia alla proprietà da parte dei Sigg.ri del CP_3 con Atto Rep. 4969 racc. 3227 Notaio di Siena, relativo ai Controparte_5 Per_1 terreni situati nel Comune di Siena e distinti al C. T. al FG. 82 part.lle 456, 457, 458, 465, 466, e per l'effetto considerare lo stesso privo ab origine di qualsiasi effetto, con ogni ulteriore consequenziale provvedimento e con ordine al conservatore dei registri immobiliari di procedere alle conseguenti trascrizioni ed annotazioni;
2) contestualmente pronunciare sentenza di condanna generica e in futuro nei confronti dei Sigg.ri e a rimborsare all'Agenzia del Danno le somme che Controparte_3 CP_4 saranno spese per la messa in sicurezza dei terreni sopra menzionati e/o di ogni esborso derivato e/o che potrà derivare, a qualsiasi titolo, dall'atto di rinuncia da dichiararsi nullo, per cui è causa, con i relativi interessi, anche in relazione al rimborso delle somme richieste dal Comune di Siena con Ordinanza Sindacale n. 11 del 19/07/2016 e non pagate dai Sigg.ri
. Controparte_3
Con vittoria di spese per entrambe i gradi di giudizio.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, non accettando domande nuove proposte da controparte, respingere l'appello proposto in quanto giuridicamente infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfetario, iva e cap di legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2529/2022 pubblicata il 15/09/2022, ha così deciso:
1) respinge le domande delle parti attrici;
compensa le spese.
1.1 Il dell'Economia e l (di qui innanzi CP_1 Controparte_1 Controparte_2 anche solo e ) avevano convenuto e CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
per far dichiarare nullo l'atto di rinuncia reso per atto pubblico rep. 4969 Controparte_4 racc. 3227 rogato dal Notaio di Siena, col quale avevano abdicato alla proprietà sui Per_1 terreni situati nel Comune di Siena e distinti al C. T. al FG. 82 particelle 456, 457, 458, 465,
466.
Avevano altresì, conseguentemente, chiesto la condanna dei convenuti a rimborsare all le somme già spese o da spendere per la messa in sicurezza dei Controparte_2 terreni e qualsiasi altra correlata.
A fondamento della domanda avevano dedotto che:
pagina 2 di 10
1.1.a Il Comune di Siena, con Ordinanza n. 22 del 13.3.2013, emessa ai sensi dell'art. 54
D. Lgs. n. 267/2000 a seguito di un consistente movimento franoso presso la Strada
Comunale di Terrensano e Belcaro, aveva ordinato ai , proprietarî della Controparte_3 scarpata interessata, di effettuare nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque non oltre trenta giorni dalla notifica, tutti gli interventi indispensabili per la verifica e messa in sicurezza della scarpata ubicata a monte della Strada Terrensano e Belcaro in prossimità del civico n. 1, precisando che gli interventi avrebbero dovuto riguardare, sia la parte in frana sia la verifica e l'eventuale messa in sicurezza di tutta la restante parte della scarpata, al fine di eliminare ogni rischio di caduta di materiali nella sede stradale.
1.1.b I , anziché ottemperare, avevano impugnato l'ordinanza. Controparte_3
Il TAR della Toscana, con sentenza n. 125/2015 del 22.1.2015, poi passata in giudicato, aveva accolto il loro ricorso, affermando che il provvedimento impugnato era da ritenersi illegittimo laddove prescriveva un intervento esteso all'intera scarpata anziché alla sola ripa, specificando che la prima (pendio ripido) deve considerarsi di fatto asservita alla sede stradale e quindi soggetta al regime della demanialità, mentre la seconda (zona immediatamente sovrastante) deve essere manutenuta dai proprietari latistanti.
1.1.c Il Comune di Siena, conformandosi alla sentenza, aveva, con Ordinanza Sindacale
n. 11 del 19.7.2016, ordinato ai di provvedere all'effettuazione degli Controparte_3 interventi di messa in sicurezza della sola ripa, preannunciando che il Comune avrebbe provveduto a progettare ed eseguire i lavori di messa in sicurezza della scarpata e specificando che, in caso di inottemperanza da parte dei proprietari entro il termine di quindici giorni dalla data di notifica, l'Amministrazione comunale avrebbe eseguito direttamente tutti lavori necessari rivalendosi sugli inadempienti per le spese sostenute.
L'ordinanza non era stata impugnando, divenendo irrevocabile.
Indi, il Comune, nella perdurante inerzia dei privati, al fine di tutelare l'interesse pubblico e garantire in tempi brevi la riapertura al traffico del tratto di strada, era stato costretto a provvedere in via sostitutiva, adottando il Decreto di Occupazione Temporanea n.
14 dell'8.11.2016, pubblicato sul BURT n.46 del 16.11.2016 e procedendo all'immissione in possesso dell'area in oggetto.
1.1.d Lo stesso Comune di Siena, peraltro, si era poi accorto che nel Nuovo Catasto dei
Terreni, l'intestazione dell'immobile identificato al Foglio n. 82, le particelle n. 458 (ex 119), n.
141, n.466 (ex 347), di proprietà di e , Controparte_3 Controparte_4 pagina 3 di 10 aveva subito una mutazione, con voltura al Demanio di Stato in data 14.10.2016 (data di efficacia) a seguito di rinunzia abdicativa unilaterale della proprietà da parte dei precedenti intestatari.
Il Comune, dunque, con nota 3000 del 5.4.2018, si era rivolta all e Controparte_2 ai convenuti, informando che i lavori di messa in sicurezza (svoltisi dal 14.12.2016 al
12.8.2017) erano costati € 386.593,463, di cui un terzo di competenza comunale e due terzi, pari a € 257.728,98, a carico dei privati proprietarî, trattandosi di lavori su area privata;
e chiedendo da parte dei destinatarî il rimborso della quota parte non di spettanza dell'ente territoriale.
1.1.e L'atto di rinuncia, d'altra parte, si iscriveva nell'ambito di una sempre più nutrita casistica analoga, nella quale i privati dismettevano proprietà per loro dannose, determinando l'acquisto ex art. 827 c.c. in capo allo Stato.
Tali atti e anche quello presente dovevano considerarsi nulli, perché:
1.1.e.i se anche si ammettesse in via generale la possibilità di una rinuncia unilaterale, idonea a produrre, oltre all'abdicazione del titolo dominicale, anche l'acquisto in capo allo
Stato, nondimeno occorrerebbe verificare, ai sensi degli artt. 1324 e 1322 c.c., la meritevolezza della rinuncia, da verificarsi avendo riguardo alla causa di essa;
1.1.e.ii un fine meramente egoistico del proprietario, concretantesi nell'intento di spogliarsi di un bene per sé dannoso, in sostanza trasferendone l'onere alla collettività, non sarebbe meritevole di tutela;
1.1.e.iii sotto altro profilo, un simile atto configurerebbe un abuso del diritto, strumentalizzando lo strumento giuridico a fini deviati e diversi rispetto a quelli per i quali la legge lo prevede;
1.1.e.iv nel caso di specie, la finalità esclusivamente egoistica della rinuncia era chiara: i convenuti avevano inteso disfarsi del loro bene per sottrarsi all'onere di manutenzione, gravoso per via della pericolosità geomorfologica dei luoghi.
1.2 e si erano costituiti per Controparte_3 Controparte_4 resistere, sostenendo il proprio diritto a spogliarsi del bene.
1.3 Il Tribunale di Firenze, con lunga disamina, ha rifiutato l'impostazione della parte attrice, sul rilievo che la rinuncia (purché scritta: art. 1350 n. 4 c.c.) era un atto legittimo del proprietario, non sindacabile sotto i profili dedotti. pagina 4 di 10 Ha respinto la domanda condannatoria perché non erano documentate spese effettive del sino al momento in cui la proprietà era restata in capo ai privati e perché «[…] CP_2
l'ultimo intervento di messa in sicurezza risulta essere stato eseguito dal Comune di Siena, con inizio dei lavori il 14.12.16 ( v. doc. 1 att.), dopo la rinuncia dei convenuti alla proprietà.
[…]» (pag. 5).
Ha compensato le spese per la novità della questione.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Controparte_1
e l (di seguito anche appellanti) hanno
[...] Controparte_2 convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, e Controparte_3
(di seguito anche appellati), proponendo gravame avverso Controparte_4 la suddetta sentenza.
Con unico, articolato, motivo, hanno osservato che, pur non dubitando della generale ammissibilità dello strumento dell'abdicazione del diritto, restava però aperta la questione della sua validità.
E, quando un atto negoziale serve per eludere una norma imperativa, è nullo ex artt.
1324, 1344 e 1418 c.c.-
La norma imperativa violata in questo caso sarebbe allora l'art. 42 Costituzione, laddove, al secondo comma, consacra la funzione sociale della proprietà.
Sicché una rinuncia, come quella in esame, dovuta al mero intento dei proprietarî di sottrarsi alle spese di manutenzione (come dimostrava la posteriorità dell'atto rispetto ai provvedimenti che avevano imposto il consolidamento della ripa), ponendole così a carico della comunità, non potrebbe che considerarsi nulla.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dalla parte APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, e Controparte_3 [...]
, nel costituirsi in giudizio, hanno contestato, perché infondate, Controparte_4
pagina 5 di 10 le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale hanno chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese di questo grado di giudizio.
4. La causa è stata trattenuta in decisione in data 28.1.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
5. L'appello va respinto, con integrale conferma della sentenza.
5.1 Nelle more della deliberazione, è sopraggiunto l'intervento regolatore – segnalato come prossimo dalla stessa difesa erariale – delle sezioni unite della Corte di Cassazione
(sentenza n. 23093 dell'11.8.2025), che sono pervenute all'elaborazione di principî che, in sostanza, convalidano la motivazione resa dal Tribunale.
5.1.a La S.C., per quanto interessi, ha ritenuto che la rinuncia alla proprietà privata è un atto unilaterale non recettizio, che trova causa in sé stesso, senza cioè che debba esservi l'adesione di un'altra parte, «[…] posto che la sua funzione tipica si riduce alla dismissione del diritto, quale modalità di esercizio della facoltà di disporre della cosa accordata dall'art.
832 c.c., che realizza l'interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, mentre l'effetto riflesso dell'acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell'art. 827 c.c., si produce ex lege, quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene» (massima 675840-01).
Di conseguenza: «La rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, quale atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario, funzionalmente diretto alla perdita del diritto, non incorre - ove animata da un "fine egoistico" - nella nullità per contrasto con l'art. 42, secondo comma, Cost., o per illiceità della causa o del motivo, sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché dall'art. 42, secondo comma, Cost., non può ricavarsi un dovere di restare proprietario per motivi di interesse generale, non essendo, quindi, configurabile un abuso di tale atto, siccome diretto a concretizzare un interesse
pagina 6 di 10 positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato.» (massima 675840-02).
5.1.b I passaggi fondamentali della ricostruzione delle sezioni unite, rinviandosi alla ampia illustrazione data nella sua motivazione, sono che la (facoltà di) rinuncia è insita nel diritto di proprietà e, dunque, l'atto abdicativo è un atto unilaterale non recettizio, il cui unico contenuto è la insindacabile dismissione del diritto dominicale.
L'acquisizione in capo allo Stato, che avviene a titolo originario ai sensi dell'art. 827 c.c.
(la cui ratio è semplicemente che non si diano beni immobili senza un titolare), non è un effetto, se non riflesso, della rinuncia: «[…] Non nell'atto di rinuncia, ma nell'effetto riflesso essenziale che esso provoca, trova poi causa l'art. 827 cod. civ., in base al quale i beni immobili ‹‹che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato›› (o della
Regione, in forza degli statuti speciali della Sardegna, della Regione Siciliana e del Trentino-
Alto Adige). […]» (motivazione, § 17).
L'art. 42 co. 2^ della Costituzione è inidoneo a porsi come norma imperativa (la cui violazione determinerebbe la nullità della rinuncia), dal momento che, sul piano formale, la disposizione costituzionale non enuncia limiti, ma ne riserva la individuazione e la fissazione alla legge (ivi, § 19.1: «[…] l'applicazione diretta da parte del giudice del principio della
‹‹funzione sociale›› ex art. 42, secondo comma, Cost., come norma imperativa e quindi come regola di validità cui la rinuncia alla proprietà immobiliare debba sottostare, è preclusa dalla riserva di legge che condiziona la determinazione dei modi di acquisto, di godimento e dei limiti […]»); e, su quello sostanziale, l'art. 42 citato «[…] non implica un dovere di essere e di restare proprietario per «motivi di interesse generale», essendo dato il minimo costituzionale del diritto di proprietà sia dal legame di appartenenza del bene, sia dall'apprezzabile valore economico dello stesso. […]» (ivi).
La natura della rinuncia, come mero atto di abdicazione del diritto, esclude in radice che si possa dare seguito alle tesi dell'abuso del diritto, così come quella di un fine elusivo che abbia rilievo ai fini della validità; anche perché «[…] la rinuncia alla proprietà di un immobile non può mai dirsi voluta per conseguire l'effetto di farne ricadere gli oneri sullo
Stato, giacché la conseguenza della insorgenza della responsabilità statale propter rem discende non dall'autoregolamento degli interessi dettato dal rinunciante, ma, come già affermato, dall'acquisto ex lege stabilito dall'art. 827 cod. civ. […]» (ivi, § 19.2).
pagina 7 di 10 Conclude la S.C.: «[…] 19.3. – Per ricostruire altrimenti la nullità della rinuncia ad immobili “dannosi” come dipendente dalla impossibilità giuridica del suo oggetto, fa comunque difetto la base legale che ostacoli in modo assoluto il risultato cui essa è diretta.
[…]» (ivi).
5.1.c Va, per completezza, rimarcato che la S.C. non si è tout court disinteressata dei temi che riguardano l'interesse dei soggetti cui la rinuncia possa recare un qualche pregiudizio.
Anche se non era quello l'oggetto della disamina, che restava confinata alla esistenza di un diritto a rinunciare alla proprietà e ai suoi limiti, la S.C. ha avuto modo di osservare che:
5.1.c.i i creditori del proprietario abdicante, potranno, ove ne ricorrano le condizioni, agire in revocatoria (motivazione, § 18.1), affinché l'atto di rinuncia sia inefficace nei loro confronti;
5.1.c.ii «[…] L'esercizio antisociale della proprietà rimane soggetto al controllo giudiziale con riguardo a quei concreti comportamenti proprietari che sacrificano le ragioni dei terzi e che vengono perciò valutati secondo i canoni della responsabilità civile. Quel che qui si intende è che, in presenza di un atto di disposizione patrimoniale, quale la rinuncia formale alla proprietà di un immobile, essenzialmente votato alla perdita del diritto, non può invocarsi lo scopo della funzione sociale - che l'art. 42, secondo comma, Cost. impone alla normazione conformativa del contenuto del diritto di proprietà - per decidere della validità di tale atto, affidando al giudice un “sindacato di costituzionalità” della medesima rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare in nome di un bilanciamento di interessi da sovrapporre a quello operato nel codice civile. […]» (ivi, § 19.2).
5.2 Il collegio intende uniformarsi, perché del tutto condivisibili ed elaborati dal massimo organo nomofilattico, ai principî che si sono passati in rassegna.
5.2.a La loro applicazione, innanzitutto, caduca tutte le ragioni di nullità dedotte dall'Amministrazione, che trovano nei passi trascritti ampia ed esaustiva risposta.
Non può esservi contrarietà all'art. 42 co. 2^ Cost., sia perché, sul piano formale, esso non pone limiti alla proprietà privata, riservando al legislatore ordinario tale compito (che, dunque, li porrà se e come ritenga), sia perché la norma costituzionale, di per sé, non implica un obbligo di restare proprietario a fini di interesse generale.
pagina 8 di 10 Neppure può esservi elusione della legge o abuso del diritto, perché la rinuncia del proprietario esprime esclusivamente l'abdicazione del diritto dominicale, nel quale si esaurisce;
e l'acquisizione in capo allo Stato ex art. 827 c.c. è un mero riflesso di quell'atto unilaterale non recettizio.
5.2.b Del pari caducata è la domanda di condanna.
5.2.b.i Essa, infatti, è stata dedotta sin dall'atto di citazione introduttivo, alla cui lettura si rimanda, quale sostanziale conseguenza della pretesa nullità: poiché l'atto di rinuncia era invalido e improduttivo di effetti, i convenuti, da considerarsi ancora proprietarî, dovevano sopportare pro quota i costi di manutenzione, anticipati per loro conto dall'Amministrazione
(dal Comune).
Esclusa la nullità, dunque, resta caducata anche la domanda di rimborso.
5.2.b.ii È appena il caso di aggiungere che il Tribunale, come si è già dato atto (supra, §
1.3), ha motivato il rigetto anche sul presupposto che nessuno dei costi dedotti era antecedente alla rinuncia;
era, cioè, riferibile a un periodo in cui i erano Controparte_3 ancora proprietarî.
Questa parte di sentenza non è stata gravata e resta dunque di per sé ferma, esonerando la Corte da ulteriori approfondimenti.
6. Le spese d'appello, così come per il primo grado, devono essere integralmente compensate.
Le questioni erano effettivamente nuove, tanto che le sezioni unite della S.C. sono intervenute non già in esito a un qualche processo e a dirimere un qualche contrasto di orientamenti, bensì, a seguito di rinvii pregiudiziali ex art. 363 bis c.p.c. da parte del Tribunale dell'Aquila e del Tribunale di Venezia, riuniti in unico giudizio;
e il presente giudizio altro non
è se non uno degli altri centoventotto che, come riporta la sentenza di legittimità (al § 2.1) sulla base di quanto indicato dal , pendono, in fase stragiudiziale o giudiziale, su CP_1 tutto il territorio nazionale col medesimo oggetto.
Poiché la soluzione, portata dall'intervento delle sezioni unite, è sopravvenuta alla proposizione dell'appello e anche al momento di assunzione della causa in decisione, ricorrono anche per il grado presente le condizioni per una compensazione integrale degli oneri. pagina 9 di 10 7. Poiché l'appellante è un'Amministrazione dello Stato non v'è luogo a dichiarare sussistenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
La S.C. ha infatti stabilito che il generale obbligo di dare atto della sussistenza del presupposto processuale, costituito dal rigetto integrale o dall'inammissibilità della impugnazione, viene meno «[…] quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo.» (Cass. SSUU civ. 20.2.2020 n. 4315 rv
657198-06). E un'Amministrazione dello Stato, d'altra parte, è senz'altro esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. sez. 6^-lav. 29.1.2016 n. 1778 rv 638714-01).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto dal e Controparte_1 dall nei confronti di e Controparte_2 Controparte_3 [...]
avverso la sentenza n. 2529/2022 emessa dal Tribunale di Firenze Controparte_4
e pubblicata il 15/09/2022, che conferma;
2. compensa integralmente fra le parti le spese processuali del grado.
Firenze, camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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