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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2577/2025 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. BAFFA Parte_1
ANGELO;
Ricorrente
E
, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. AVENA GILDA e FERRATO UMBERTO;
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato Parte_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.
33420250000712778000 , notificato il 19.5.2025 con il quale era stato intimato il pagamento dell'importo di €
13.730,34 a titolo di contributi IVS relativi all'anno
2017, chiedendone la declaratoria di nullità/inefficacia.
Lamentava l'infondatezza della pretesa contributiva deducendo di non essere tenuto al pagamento dei contributi in ragione della cessazione dell'attività di impresa a far data dal 30.11.2015.
Concludeva come sopra indicato.
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso CP_1 di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva decisa all'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc .
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Giova, anzitutto, richiamare la posizione della giurisprudenza di legittimità secondo la quale la cessazione dell'attività artigiana e/o commerciale comporta l'estinzione dell'obbligo di versare all' i CP_1 relativi contributi fin dalla data del suo verificarsi ed indipendentemente dal momento in cui l'evento venga notificato all' . In materia di previdenza a favore CP_1 degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia
l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria (Cass. Sez. 12 aprile 2010, n.
8651).
Tanto premesso, è provata la cessazione dell'attività imprenditoriale da parte del ricorrente a dar data dal maggio del 2008 con riferimento alla ditta individuale
(cfr visura camerale in fasc. ricorrente) e, dall'altro, la cessazione dell'attività di somministrazione bevande svolta dalla Sit Down sas di cui il ricorrente era socio accomandatario (cfr.comunicazione SUAP e certificato del centro per l'impiego dove viene riportato lo svolgimento di attività commerciale fino al 30.11.2015)
I contributi pretesi con l'avviso di addebito opposto, relativi all'anno 2017, non sono quindi dovuti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'avviso di addebito opposto;
condanna l' al pagamento delle CP_1 spese di lite che liquida in complessive € 1348,50 oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge,e dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello stato.
Cosenza,11.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino