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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/10/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) US UP Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 521/2024 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il giorno 13/08/1982, c.f.: ; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Romeo;
reclamante
CONTRO
, nato a [...] il giorno 09/12/1969, c.f.: ; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Simona Gennusa;
reclamato
In fatto e in diritto
1. ha proposto innanzi a questa Corte un'impugnazione, da lui denominata Parte_1 reclamo, avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo dei giorni 13-14/2/2024 che, all'esito del procedimento di liquidazione di compenso professionale di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile, lo aveva condannato al pagamento, in favore del ricorrente Avv.
ND Lo Voi, della somma di € 13.300,40 oltre accessori e spese di lite.
La parte reclamata, costituitasi, ha dedotto l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del gravame. 2
Sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata rimessa al collegio con ordinanza comunicata il 21.10.2025.
2. Al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all'azione esercitata in giudizio (Cass. 27599/2024,
8040/2023). In generale, infatti, l'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale dev'essere fatta, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato e in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice (Cass. n. 17646 del 21/06/2021).
Nel caso in esame, la domanda dell'Avv. è stata trattata dal Tribunale secondo il rito CP_1 del procedimento sommario di cognizione, conformemente al combinato disposto degli artt.
14 d.lgs. 150/2011 e 702-bis ss. c.p.c. (vds. decreto di designazione del giudice istruttore del
13.6.2022), e il giudizio è stato definito con ordinanza del collegio, come previsto (in deroga alla regola generale enunciata dall'art. 50 ter c.p.c. per gli ordinari procedimenti ex art. 702 bis c.p.c.) dal testo originario, vigente ratione temporis, del secondo periodo del terzo comma dell'art. 14 d.lgs. 150/2011.
Non è dubitabile, pertanto, che il Tribunale abbia fatto applicazione della norma speciale sulla liquidazione degli onorari di avvocato per prestazioni giudiziali e che, in ossequio al criterio dell'ultrattività del rito e al disposto del quarto comma dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011
(“L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile”), né l'appello né altro rimedio impugnatorio dinanzi alla Corte di appello, comunque denominato, era proponibile.
Donde l'inammissibilità del “reclamo” proposto da . Parte_1
Segue per la soccombenza la condanna del reclamante alle spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi euro 2.906,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Non ricorrono le condizioni soggettive per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., mentre sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002. 3
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
dichiara l'inammissibilità del “reclamo” proposto da avverso l'ordinanza del Parte_1
Tribunale di Palermo pronunciata nei giorni 13-14/2/2024 all'esito del procedimento n.
7663/2022 R.G.; condanna a rifondere a le spese del grado, che liquida in Parte_1 Controparte_1 complessivi euro 2.906,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; dà atto che sussistono nei confronti di i presupposti di cui all'art. 13, co. 1- Parte_1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 21 ottobre 2025
Il Presidente est.
US UP
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) US UP Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 521/2024 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il giorno 13/08/1982, c.f.: ; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Romeo;
reclamante
CONTRO
, nato a [...] il giorno 09/12/1969, c.f.: ; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Simona Gennusa;
reclamato
In fatto e in diritto
1. ha proposto innanzi a questa Corte un'impugnazione, da lui denominata Parte_1 reclamo, avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo dei giorni 13-14/2/2024 che, all'esito del procedimento di liquidazione di compenso professionale di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile, lo aveva condannato al pagamento, in favore del ricorrente Avv.
ND Lo Voi, della somma di € 13.300,40 oltre accessori e spese di lite.
La parte reclamata, costituitasi, ha dedotto l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del gravame. 2
Sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata rimessa al collegio con ordinanza comunicata il 21.10.2025.
2. Al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all'azione esercitata in giudizio (Cass. 27599/2024,
8040/2023). In generale, infatti, l'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale dev'essere fatta, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato e in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice (Cass. n. 17646 del 21/06/2021).
Nel caso in esame, la domanda dell'Avv. è stata trattata dal Tribunale secondo il rito CP_1 del procedimento sommario di cognizione, conformemente al combinato disposto degli artt.
14 d.lgs. 150/2011 e 702-bis ss. c.p.c. (vds. decreto di designazione del giudice istruttore del
13.6.2022), e il giudizio è stato definito con ordinanza del collegio, come previsto (in deroga alla regola generale enunciata dall'art. 50 ter c.p.c. per gli ordinari procedimenti ex art. 702 bis c.p.c.) dal testo originario, vigente ratione temporis, del secondo periodo del terzo comma dell'art. 14 d.lgs. 150/2011.
Non è dubitabile, pertanto, che il Tribunale abbia fatto applicazione della norma speciale sulla liquidazione degli onorari di avvocato per prestazioni giudiziali e che, in ossequio al criterio dell'ultrattività del rito e al disposto del quarto comma dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011
(“L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile”), né l'appello né altro rimedio impugnatorio dinanzi alla Corte di appello, comunque denominato, era proponibile.
Donde l'inammissibilità del “reclamo” proposto da . Parte_1
Segue per la soccombenza la condanna del reclamante alle spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi euro 2.906,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Non ricorrono le condizioni soggettive per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., mentre sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002. 3
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
dichiara l'inammissibilità del “reclamo” proposto da avverso l'ordinanza del Parte_1
Tribunale di Palermo pronunciata nei giorni 13-14/2/2024 all'esito del procedimento n.
7663/2022 R.G.; condanna a rifondere a le spese del grado, che liquida in Parte_1 Controparte_1 complessivi euro 2.906,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; dà atto che sussistono nei confronti di i presupposti di cui all'art. 13, co. 1- Parte_1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 21 ottobre 2025
Il Presidente est.
US UP