Ordinanza cautelare 4 agosto 2021
Ordinanza cautelare 10 novembre 2021
Sentenza 29 aprile 2024
Ordinanza cautelare 29 agosto 2024
Accoglimento
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/02/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00948/2025REG.PROV.COLL.
N. 05965/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5965 del 2024, proposto dal Comando Generale della Guardia di Finanza e dal Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
contro
i signori TO FA, LL NO e RI Riccardo, non costituiti in giudizio;
il signor RA ER, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Dulvi Corcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione IV, n. 8400 del 29 aprile 2024, resa inter partes , concernente l’esclusione da procedura concorsuale per allievi finanzieri.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor RA ER;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione da remoto di parte appellata;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 il consigliere Giovanni Sabbato, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 7162 del 2021, proposto innanzi al T.a.r. Lazio, il signor RA ER aveva chiesto l’annullamento:
a ) della determinazione n. 154848/2021 del 4 giugno 2021, notificata il 7 giugno 2021, a firma del capo del I Reparto del comando generale della Guardia di Finanza, con la quale il sig. RA ER è stato escluso dal concorso pubblico per n. 571 allievi finanzieri per difetto del requisito di cui all’art. 2, comma 2, lett. a del bando;
b ) della graduatoria di merito del concorso pubblico per il reclutamento di n. 571 allievi finanzieri pubblicata e/o approvata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 173387 del 22 giugno 2021;
c ) di ogni e/o qualsivoglia atto e/o provvedimento connesso, collegato, consequenziale, prodromico e incompatibile con il ricorso.
2. A sostegno del ricorso aveva dedotto la “ Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis – “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 703 c. 2 del D.lgs. n. 66/2010 – Sul possesso dei requisiti di legge – Sulla decorrenza giuridica della rafferma e sulla efficacia dell’atto e/o del provvedimento – Sulla violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione – Sul legittimo affidamento all’osservanza delle norme e/o del bando di concorso ”. In particolare, aveva lamentato che il provvedimento di rafferma, posto a base dell’esclusione, avrebbe iniziato a spiegare effetti in suo favore solamente dal giorno 30 dicembre 2020 invece che dall’11 dicembre 2020 così da non avere carattere ostativo ai fini del sospirato arruolamento.
3. Nella resistenza del Ministero dell’economia e delle finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza, il Tribunale adìto (Sezione IV) ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha accolto il ricorso e, per l’effetto, annullato l’atto impugnato;
- ha condannato le Amministrazioni alle spese di lite (€ 1.500,00).
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
- sarebbe da reputare “ sufficiente il possesso del requisito della ferma quadriennale al momento della pubblicazione del bando ”;
- richiama “ il principio giurisprudenziale che – a tutela della par condicio fra i concorrenti di un pubblico concorso e per esigenze di certezza giuridica – individua quale data univoca per il possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis il termine per la presentazione della relativa domanda, rendendo irrilevanti qualifiche o status “retroattivi ””.
5. Avverso tale pronuncia il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Comando Generale della Guardia di Finanza hanno interposto l’appello in trattazione, notificato il 9 luglio 2024 e depositato il 23 luglio 2024, articolando un unico complesso motivo di gravame (pagine 5-13) così rubricato:
- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 702, D.LGS. 66/2010, ART. 2 BANDO DI CONCORSO, ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI ATTI DI CAUSA .
5.1. Ritiene parte appellante che avrebbe errato il Tribunale, in quanto è la “data di scadenza” del termine di presentazione della domanda il parametro temporale di riferimento per poter beneficiare della citata clausola invece che la “data di presentazione” della domanda di partecipazione al concorso. Cita precedente favorevole all’opzione interpretativa propugnata (Cons, Stato, sez. II, ordinanza n. 6083/2021).
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, la reiezione del ricorso di primo grado.
7. In data 12 agosto 2024 il signor ER si è costituito in giudizio con memoria di controdeduzioni, al fine di resistere, concludendo per il rigetto dell’avverso gravame. Ha evidenziato, in particolare, che il giorno 29 dicembre 2020, ossia quando ha inoltrato domanda di partecipazione reclutativa, era ancora in Ferma Prefissata per 4 anni (VFP4), ciò in quanto la rafferma biennale ha iniziato a “spiegare effetti” solo ed esclusivamente dal giorno 1° gennaio 2021.
8. In data 29 agosto 2024 questo Consiglio ha accolto la domanda cautelare ai soli fini della pronta fissazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
9. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 21 gennaio 2025, è stata trattenuta in decisione.
10. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare fondato.
11. Come dianzi esposto la vicenda di causa è innescata dal provvedimento di esclusione dell’appellato dalla procedura concorsuale per n. 571 allievi finanzieri “… poiché alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione rivestiva lo status di volontario delle Forze armate in rafferma biennale …” (cfr. determinazione n.154848 in data 04.12.2021 del Comando Generale della G di F.). La questione sollevata dalle parti impone, quindi, di verificare se tale circostanza abbia o meno carattere ostativo ai fini della partecipazione del ER alla procedura concorsuale per il reclutamento di allievi finanzieri per i posti riservati ai volontari in ferma prefissata.
11.1. Parte appellante, a sostegno della tesi in senso affermativo, richiama la formula di cui all’art. 703 del d.lgs. n. 66/2010 (“ Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ”) dalla seguente formulazione: “ 1. Nei concorsi relativi all’accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell’Arma dei Carabinieri, le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata sono così determinate: Arma dei Carabinieri: 70 per cento; Corpo della Guardia di finanza: 70 per cento; Polizia di Stato: 45 per cento; Corpo di Polizia Penitenziaria: 60 per cento; Corpo nazionale dei Vigili del fuoco: 45 per cento; Corpo Forestale dello Stato: 45 per cento. 2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti dei volontari in rafferma biennale. Con decreto interministeriale del Ministro della difesa e dei Ministri interessati sono stabilite le modalità attuative riguardanti l’immissione dei volontari nelle 7 carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ”.
11.2. Orbene l’appello è da accogliere risultando meritevole di condivisione l’approccio interpretativo alla disciplina di riferimento auspicato con il gravame in esame, nel senso che la rafferma biennale deve essere sopravvenuta rispetto al termine di scadenza per la presentazione della domanda di arruolamento.
A tale conclusione deve pervenirsi alla luce di un approccio interpretativo secundum rationem , in quanto è del tutto plausibile ritenere che la norma sottenda l’esigenza di salvaguardare il candidato che ha presentato la domanda di rafferma biennale a suo tempo rimanendo in attesa del buon esito della stessa, così da avvertire l’esigenza, nelle more, di presentare domanda di arruolamento.
La norma de qua , infatti, statuisce quanto segue: “ L’eventuale sopravvenuta rafferma biennale con decorrenza giuridica antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso non comporta la perdita del presente requisito” [punto (2)]. Il punto (1) fissa, quindi, la “ data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione ”, quale momento in cui i “VFP1” devono possedere i requisiti richiesti per concorrere per i posti riservati dal Bando.
Nel caso di specie emerge con evidenza che il ER presentava detta domanda esattamente il giorno prima della presa di servizio per il plausibile fine di farla temporalmente precedere rispetto alla rafferma biennale della quale aveva già preso conoscenza in precedenza.
Conviene, a tal uopo, ripercorrere, per meglio lumeggiare la vicenda, i passaggi temporali della vicenda:
- in data 11.12.2020 l’appellato riceveva la notifica della concessione in suo favore della “ prima rafferma biennale [per il periodo] 30.12.2020 – 29.12.2022 ”;
- con determinazione n. 330503 del 23.12.2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - n. 100 del 29.12.2021, è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 571 allievi finanzieri per l’anno 2020;
- con istanza in data 29.12.2020 l’appellato ha partecipato alla procedura reclutativa, concorrendo per i posti destinati al contingente ordinario, riservati ai volontari in ferma prefissata;
- in data 30.12.2020 l’appellato prendeva servizio quale “ volontario delle Forze armate in rafferma biennale ” ;
11.3. Ebbene, l’Amministrazione opportunamente valorizza tali circostanze temporali evidenziando che “il ricorrente, risultava al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, ovvero il 29.01.2021, non in possesso del requisito per la partecipazione al concorso, avendo lo stesso già mutato il proprio status da volontario in ferma prefissata a quello in rafferma biennale, a partire dal 30.12.2020 come notificatogli in data 11.12.2020”.
Il problema ermeneutico sollevato dal gravame in esame impone, quindi, di stabilire se occorra tener conto, in ordine all’assunzione dello status della rafferma biennale del “ momento della pubblicazione del bando ” ovvero della “ data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda di partecipazione” .
Il T.a.r. opina nel primo senso evidenziando che “ l’art.2 comma 2, lett. a), secondo capoverso, prevede che «L’eventuale sopravvenuta rafferma biennale con decorrenza giuridica antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso non comporta la perdita del presente requisito»,
Dunque, risulta decisivo osservare, in sintonia con quanto rimarcato dall’Amministrazione in sede di appello, che “ la parte, già al momento della pubblicazione del bando di concorso (29.12.2020), era consapevole del suo prossimo transito in “rafferma biennale”, poiché in data 11.12.2020 gli era stata notificata dal Reggimento di appartenenza (in all.1) la determina di concessione della rafferma (30.12.2020 – 29.12.2022) che avrebbe mutato il proprio ruolo da volontario in ferma prefissata a raffermato ”.
La norma non ha invero altra plausibile finalità che tutelare coloro che non potevano essere a conoscenza del felice esito della istanza di rafferma biennale al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per i posti del contingente ordinario e pertanto non è suscettibile di applicazione nei confronti dell’odierno appellato, il quale presentava la domanda il giorno prima dell’assunzione dello status di raffermato.
La dinamica della vicenda, infatti, consente agevolmente di inferire che il ER, al momento della partecipazione alla procedura concorsuale, era ben a conoscenza del buon esito dell’istanza di rafferma biennale, con conseguente insussistenza del presupposto applicativo della previsione normativa inerente al reclutamento di allievi finanzieri, pertanto da reputare non applicabile al caso in esame.
12. Tanto premesso, l’appello risulta fondato e pertanto, in riforma dell’impugnata sentenza, il ricorso di primo grado va respinto.
13. Le spese del doppio grado di giudizio, secondo il canone della soccombenza, vanno poste a carico di parte appellata nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 5965/2024), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna parte appellata al rimborso, in favore del Comando Generale della Guardia di Finanza e del Ministero dell’economia e delle finanze, in solido tra loro, delle spese del doppio grado di giudizio nell’importo di € 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA, CPA ed accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
RA Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO