Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 10/06/2025, n. 11322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11322 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11322/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07013/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7013 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico De Pascale, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato con nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-;
- della comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990 prot. n. -OMISSIS-;
- del rapporto informativo della Questura di Chieti del -OMISSIS- richiamato nel decreto appena citato;
- di ogni atto antecedente, consequenziale e/o connesso a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 aprile 2025 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza presentata in data 16 gennaio 2016, il ricorrente ha chiesto il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
2. Nel corso dell’istruttoria, la competente amministrazione ha ritenuto sussistenti elementi ostativi, legati alla posizione penale del figlio convivente, e ha quindi adottato il provvedimento di rigetto impugnato, debitamente preceduto da comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
3. Il rigetto si fonda sulla considerazione che il figlio del ricorrente sia gravato da due segnalazioni per reati in materia di stupefacenti (risalenti al -OMISSIS- e 2016), nonché da una condanna del -OMISSIS- per inottemperanza all’ordine di esibizione di documenti identificativi ex art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286/1998. Tali condotte, sebbene riferibili a un terzo soggetto, sono state ritenute dall’Amministrazione idonee a indicare una situazione familiare non pienamente conforme ai valori dell’ordinamento.
4. Il ricorrente impugna il provvedimento, sostenendo che il giudizio sull’integrazione personale non dovrebbe essere influenzato dalle condotte del figlio, peraltro non gravi e risalenti, e che l’Amministrazione avrebbe fondato il diniego su elementi non direttamente riconducibili alla sua persona.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, depositando una memoria di costituzione formale unitamente alla documentazione rilevante.
6. All’udienza del 4 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato.
8. La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, ha natura di atto discrezionale di alta amministrazione. Essa non configura un diritto soggettivo in capo al richiedente, bensì un interesse legittimo all’ottenimento di uno status che comporta l’attribuzione piena della titolarità dei diritti politici e civili connessi alla cittadinanza, nonché una particolare appartenenza alla comunità nazionale (Cons. Stato, Sez. I, parere n. 2674/2018; Corte Cost., sent. n. 300/2011).
9. In questo quadro, l’Amministrazione è tenuta a valutare non soltanto il possesso dei requisiti formali, ma anche la sussistenza di una condizione di integrazione effettiva e stabile del richiedente nella collettività nazionale, sulla base di un giudizio complessivo e prognostico circa l’affidabilità sociale e l’adesione ai valori dell’ordinamento. Si tratta di un accertamento che, pur basato su dati oggettivi, non si esaurisce in un controllo di legalità, ma implica l’apprezzamento di elementi ampi e complessi, anche di natura indiziaria.
10. Secondo giurisprudenza costante (TAR Lazio, Sez. V bis, sent. n. 3673/2023; Cons. Stato, Sez. I, parere n. 316/2023), tale valutazione deve estendersi anche al contesto familiare, in particolare se caratterizzato da convivenza stabile con soggetti portatori di profili di rischio sociale o coinvolti in condotte penalmente rilevanti. La personalità del richiedente si forma e si manifesta all’interno del nucleo familiare, che ne rappresenta l’ambiente primario di riferimento. Ne consegue che il comportamento del familiare convivente può assumere valore indiziario negativo rispetto alla piena integrazione dell’istante nella comunità nazionale.
11. Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione versata in atti, il figlio del ricorrente è stato oggetto di due segnalazioni per fatti riconducibili a ipotesi di reato in materia di stupefacenti e risulta destinatario di una condanna definitiva per violazione dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998. Sebbene non si tratti di fattispecie particolarmente gravi sotto il profilo penale, tali elementi sono stati valutati dall’Amministrazione, in chiave prognostica, come indicativi di un contesto familiare non pienamente conforme ai valori dell’ordinamento
12. Tali comportamenti si pongono in diretto contrasto con i valori fondanti dell’ordinamento democratico e della convivenza civile, quali la tutela della legalità, dell’ordine pubblico e della dignità della persona, e costituiscono legittima controindicazione in ordine all’idoneità del ricorrente a far parte stabilmente della comunità nazionale.
13. L’Amministrazione ha svolto un’istruttoria completa, ha dato avviso ex art. 10-bis della l. n. 241/1990, ha esaminato le osservazioni del ricorrente e ha fornito una motivazione adeguata, fondata su elementi oggettivi e verificabili.
14. Non può trovare accoglimento la doglianza secondo cui la condotta personale irreprensibile del ricorrente dovrebbe escludere ogni rilevanza di comportamenti altrui. In realtà, come affermato dalla giurisprudenza consolidata, la valutazione non si arresta alla persona dell’istante, ma si estende al nucleo convivente, quale ambito privilegiato di formazione e manifestazione della personalità individuale.
15. È, altresì, infondato il richiamo al principio di personalità della responsabilità penale, trattandosi di provvedimento amministrativo, non sanzionatorio. Il diniego non implica alcuna estensione degli effetti penali al richiedente, ma si fonda sulla constatazione, in chiave prognostica, di un ambiente familiare non idoneo a garantire l’inserimento stabile nella collettività nazionale e il rispetto dei valori democratici.
16. La circostanza documentata dal ricorrente secondo cui il figlio non farebbe più parte del nucleo familiare non rileva ai fini della decisione del presente ricorso. Trattandosi di fatto sopravvenuto rispetto alla data del provvedimento impugnato, esso non incide sulla sua legittimità, che deve essere verificata sulla base del quadro istruttorio esistente al momento dell’adozione dell’atto. Il ricorrente potrà proporre nuova istanza ove ritenga maturate le condizioni per una diversa valutazione della propria posizione, valorizzando il mutamento del contesto familiare.
17. In conclusione, il provvedimento impugnato appare immune dai vizi dedotti. L’Amministrazione ha operato nel rispetto dei criteri normativi e dei principi giurisprudenziali in materia, esercitando il potere di diniego in modo proporzionato e ragionevole, tenuto conto dell’interesse pubblico generale sotteso alla disciplina della cittadinanza.
18. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
19. Tenuto conto degli interessi sottesi alla controversia e del fatto che il Ministero resistente si è limitato al deposito di un atto di costituzione formale, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO